TRIBUNALE DI IVREA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 836/2018 DEL 31/08/2018

TRIBUNALE DI IVREA

 

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssaStefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell’art. 189 la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I° Grado iscritta al N. (…) degli Affari Contenziosi Civili promossa da:

 

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 113, C.F. 80083470015, P.I. 00855871000, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Marco Giunio De Sanctis, nato a Roma il 29/9/1962, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Belletti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, via Quintino Sella n. 32, come da procura su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione depositata in data 25/05/2018;

ATTORE

Contro

(…);

 

CONVENUTO CONTUMACE

 

OGGETTO: RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE.

 

CONCLUSIONI

udienza di precisazione delle conclusioni del 30/05/2018.

 

Parte attrice: ha precisato come da foglio di conclusioni depositato in data 25/05/18: condannare il sig. (…), a pagare immediatamente in favore della Federazione Italiana Bocce per le causali di cui al ricorso introduttivo, la somma di euro 15.483,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

Con ricorso depositato in data 11/12/2014, la società FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE ha convenuto a giudizio (…)  lamentando che quest’ultimo, in qualità di Presidente del Comitato Tecnico Territoriale Canavesano nel periodo compreso tra aprile 2013 e giugno 2014, avrebbe gestito in modo irregolare la contabilità del Comitato Tecnico causando un ammanco di € 15.483,78 di cui la federazione sportiva richiedeva ristoro.

Disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all’art. 183 c.p.c., la causa è venuta a decisione in contumacia del convenuto e dopo l’espletamento della prova orale (testi (…), (…), (…)).

§ E’ noto, preliminarmente, che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 in tema di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni (applicabile ratione temporis), le federazioni sportive nazionali hanno acquistato la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con la conseguenza che la giurisdizione in ordine all’azione di responsabilità promossa dall’associazione nei confronti dell’amministratore (o dipendente) della federazione sportiva rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Tanto premesso in punto giurisdizione, si osserva nel merito che l’azione di accertamento della responsabilità del convenuto per distrazione di somme di danaro rispetto ai fini istituzionali della federazione - inquadrabile nello schema generale del mandato e dei principi generali in tema di diligenza del mandatario nello svolgimento dell’incarico (artt. 1710 e ss. c.c.) - si reputa fondata per i motivi che seguono.

Risulta documentalmente provato che (…)  ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Tecnico Territoriale del Canavesano a partire dal mese di aprile 2013 (cfr. delibera n. 18 approvata dal Consiglio Federale 24/25 aprile 2013 (doc. 2 attore).

Il mandato è stato esercitato sino giugno 2014, come si evince dalla lettera di dimissione sottoscritta dal medesimo in data 12/06/2014 (doc. 3 attore).

I testi escussi hanno concordemente dichiarato che dalle risultanze dei libri contabili del Comitato è risultato un ammanco pari ad € 15.483,78 nella gestione contabile relativa al periodo di durata del mandato.

Si richiama anzitutto la deposizione di (…), il quale ha appreso conoscenza diretta dei fatti in quanto, per la sua qualità di Presidente del Comitato Bocce Regionale Piemonte sino al marzo 2017, ha assolto il compito di esaminare la contabilità del Comitato Tecnico dopo le dimissioni del convenuto.

Nel corso di tale vaglio, il teste ha riferito di aver rilevato dal libro giornale del Comitato una differenza tra gli importi di cui alla documentazione bancaria e quelli di cui alla documentazione contabile del comitato in misura pari alla somma per cui è causa.

La deposizione del teste trova inoltre riscontro in una lettera di segnalazione, sottoscritta dal medesimo in data 18/07/2014 ed inviata alla Federazione Italiana Bocce per quanto di competenza (prodotta come doc. 4 attore).

Si richiama inoltre la deposizione del teste (…), all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Provinciale Bocce e come tale responsabile dell’area Canavesana del Comitato Bocce, il quale ha affermato di aver effettuato un controllo sulla gestione contabile del comitato dopo aver ricevuto una segnalazione del Gruppo Arbitri in merito al mancato pagamento delle loro spettanze; in occasione di tale controllo, il teste ha riferito di aver constato che l’estratto di conto corrente intestato al Comitato risultava pari a zero sebbene dai libri contabili del Comitato risultasse l’incasso di somme di danaro.

Si richiama, infine, la deposizione dell’avv. (…), legale di fiducia della Federazione Italiana Bocce nella precedente fase di contenzioso stragiudiziale, il quale ha dichiarato che il convenuto avrebbe più volte ammesso, nel corso di conversazioni telefoniche, di aver trattenuto la somma di danaro de quo, pari a € 15.000,00, di spettanza della federazione.

La deposizione, resa dal difensore in un momento in cui questi aveva oramai cessato la sua funzione (cfr. sul punto Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29301 del 06/12/2017), verte pertanto sull’esistenza di una dichiarazione confessoria resa stragiudizialmente dal convenuto sui fatti di causa: essa risulta utilizzabile in quanto non incontra il divieto di cui all’art. 2721 c.c., non vertendo su un oggetto su cui la  prova  testimoniale  non è  ammessa  dalla  legge,  e  trova  indiretto riscontro nella corrispondenza prodotta in causa.

In particolare, nella lettera e-mail inoltrata in data 18/11/2014 (con oggetto “situazione debitoria sig. (…)) (…) scrive all’avv. (…):faccio  seguito al nostro  colloquio telefonico di ieri lunedì 17/11, vengo a confermarle che esattamente lunedì 1 dicembre alle ore 12.00 sarò di arrivo alla stazione Roma Termini in quanto scendo con il freccia rossa. porto  co n me u n a sse g no circo lare d e ll ’i mp o rto d i € 1 5 .50 0 ,0 0 inte sta to a lla   federazione Italiana Bocce. Così metterò fine alla vicenda che mi vede debitore  nei confronti della Federazione (doc. 8).

La dichiarazione scritta proveniente dalla parte - valutata unitamente al rifiuto del convenuto contumace a rendere interrogatorio formale sul capitolo 5) di seconda memoria istruttoria di parte attrice ex art. 232 c.p.c. - contiene a parere del Giudice un’ammissione implicita del convenuto di essere responsabile nei confronti della federazione per l’ammanco di danaro riscontrato dall’associazione così da rendere definitamente accertata la condotta distrattiva contestata.

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve in conclusione ritenersi accertata la responsabilità del convenuto (…)  per aver sottratto alla federazione sportiva, nel corso del suo mandato, la somma di € 15.483,78, sicchè il convenuto deve essere condannato alla restituzione  a favore dell’associazione della somma indebitamente trattenuta.

Su domanda di parte, la somma capitale, pari ad € 15.483,78, deve essere

maggiorata degli interessi legali di mora.

Quanto alla decorrenza, la diffida stragiudiziale (doc. 7 attore) non risulta corredata dalla prova della spedizione (art. 1335 c.c.) per cui gli  interessi devono essere fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale (11/12/2014) sino al saldo effettivo.

Non spetta invece la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

§ Le spese di lite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta in applicazione del principio di causalità.

La liquidazione è compiuta in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, determinato il valore della controversia in base al decisum (5.200,01 - 26.000,00), ridotti del 30% i valori medi in ragione della contumacia della parte convenuta.

Fase di studio:875,00; 

Fase introduttiva:740,00; Fase di trattazione: 1.600,00; Fase decisionale: 1.620,00;

Totale = 4.835,0030% = 3.384,5.

P.Q.M.

 

Il   Tribunale   di   Ivrea,   definitivamente   pronunciando   nella   causa   R.G.N.

(…), così provvede: 

  1. in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto a pagare a favore dell’attrice la somma di 15.483,78 per le causali di cui in narrativa oltre interessi legali di mora dalla data della domanda giudiziale (11/12/2014) sino al saldo effettivo;
  2. condanna parte convenuta a rifondere le spese processuali a favore di parte attrice che liquida in 3.384,5 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ivrea, 27/08/2018. 

Il Giudice

dott.ssa Stefania Frojo

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