TRIBUNALE DI MODENA -SEZIONE CIVILE – Sentenza n. 1427/2017 del 21/08/2017

TRIBUNALE DI MODENA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Modena, nella persona del giudice unico dr. Alberto Rovatti,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. (…)/2015.

PARTI E CONCLUSIONI

(…) difensore avv. Christian Lomartire del foro di Milano,

ATTORE

contro

S.R.L. U.S. (...) CALCIO difensore avv. Mattia Grassani del foro di Bologna.

 

CONVENUTA


Conclusioni precisate per l’ATTORE come da foglio depositato telematicamente, per la CONVENUTA come da comparsa di costituzione e risposta del giorno 6 luglio 2016 e verbale d’udienza 3 febbraio 2017.

 

1.  RAGIONI DELLA DECISIONE

(...) ha chiesto che la S.R.L. U.S. (...) CALCIO sia condannata, a titolo di risarcimento dei danni, a dargli la somma di denaro di 7.414,83 euro, corrispondente a quanto lui aveva dovuto pagare all’Agenzia delle entrate per “sanzioni” determinate da omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2007.

Ha esposto (...) che nell’anno 2007 era stato dipendente, come calciatore professionista, dapprima della Spa (…) Club per 233 giorni e poi della S.R.L. U.S. (...) CALCIO per 133 giorni; ma, benché la prima avesse inviato il modello Cud alla seconda, questa nulla aveva versato quale sostituto di imposta e non gli aveva consegnato il modello Cud.

La S.R.L. U.S. (...) CALCIO, costituitasi dopo l’udienza di prima comparizione, ha eccepito la giurisdizione della commissione tributaria, la decadenza, in subordine la competenza arbitrale, in ulteriore subordine quella del giudice del lavoro; ha sostenuto di aver consegnato a (...) il modello Cud e comunque che sanzioni e interessi sarebbero derivati da sua colpa.

* * *

La giurisprudenza citata dalla S.R.L. U.S. (...) CALCIO a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione è stata superata da successive pronunce delle sezioni unite della Corte Suprema di cassazione (nn. 15031/09, 15032/09, 26820/09, 8312/10), escludenti la giurisdizione della commissione tributaria quando non si verta in tema di esercizio del potere impositivo.

Le eccezioni di decadenza, per violazione del termine previsto dal codice di Giustizia Sportiva richiamato contrattualmente, e di competenza arbitrale, non contestata la natura irrituale dell’arbitrato, non sono state sollevate in comparsa di risposta tempestivamente depositata; una competenza del giudice del lavoro non sarebbe stata rilevata in udienza di prima comparizione.

Ciò posto, pare non controverso che a (...) non sono state trattenute le imposte dovute sui redditi relativi all’anno 2007, da ultimo in sua memoria conclusionale di replica scritto: “la Us (...) Calcio Srl … non conguagliava i due rapporti di lavoro trattenendo al lavoratore e versando all’erario le dovute imposte”.

Così i danni limitati in ogni caso a 1.128,08 euro (non altre voci per “sanzioni” nel riepilogo dell’Agenzia delle entrate), mentre non perdita patrimoniale il pagamento di imposte dovute, è da osservare che il sostituto di imposta è definito dall’art. 64, primo comma, dpr n.600/73 come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte (Cass. nn. 14033/06 e 12076/16 ord).

Trattandosi di obbligo, e non di facoltà, la S.R.L. U.S. (...) CALCIO, per esimersi da colpa, avrebbe dovuto provare la sussistenza di impedimenti all’adempimento; prova che non è stata data, e anzi (...), producendo lettera di trasmissione del modello Cud dalla Spa ..., ha dimostrato che nulla mancava ai fini dell’adempimento dell’obbligo.

In tale situazione, era legittimo un affidamento di (...) a che la S.R.L. US (...) CALCIO, quale ultimo sostituto d’imposta, conguagliasse i redditi da precedente datore di lavoro operando la trattenuta risultante dal conguaglio e versando all’erario; dunque non colpa concorrente per le sanzioni, assenti ulteriori redditi, l’omessa presentazione della dichiarazione.

E’ da ritenere, invero, che l’ultimo sostituto d’imposta, una volta informato di redditi da precedente datore di lavoro, non possa discrezionalmente scegliere di non compiere conguaglio e corrispondenti adempimenti, onerando il dipendente di dichiarazione dei redditi; o, almeno, secondo buona fede contrattuale, debba comunicare al dipendente le sue intenzioni al proposito.

Rimarrebbe comunque che, per l’affermazione di una colpa concorrente di (...), la S.R.L. U.S. (...) CALCIO avrebbe dovuto provare che il dipendente era stato messo in grado di presentare non approssimativa o difficoltosa dichiarazione dei redditi, in particolare con la  consegna di modello Cud ovvero di certificazione reddituale dell’ultimo dei sostituti d’imposta.

Ribadite le motivazioni di inammissibilità delle prove orali richieste all’udienza 6 luglio 2016, contenute nell’ordinanza del giudice istruttore emessa alla medesima udienza e da intendersi qui trascritte, una consegna del modello Cud a (...) non è stata in nessun modo dimostrata dalla S.R.L. U.S. (...) CALCIO.

L’obbligazione per la quale è pronunciata condanna costituisce debito di valore e resta sottratta al principio nominalistico, dovendo essere quantificata dal giudice, anche d’ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al giorno della liquidazione; “dies a quo” il 9 novembre 2013, data all’incirca intermedia tra le varie rate di pagamento delle sanzioni.

Compete pure il risarcimento del mancato guadagno, derivato dal ritardo nel pagamento dell’obbligazione di valore, che, con apprezzamento equitativo e presuntivo, viene riconosciuto pari alla misura degli interessi al saggio legale; il calcolo da farsi con riguardo ai singoli momenti, per ciascun anno, nei quali l’obbligazione si incrementa nominalmente (Cass.s.u., n. 1712/95).

Le spese processuali seguono la soccombenza, nulla mai offerto in risarcimento, e l’ammontare è liquidato conformemente a dispositivo (valore l’ottenuto e non il domandato); si ricorda che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell’Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro.

DISPOSITIVO

Nella  causa  introdotta  da  (...)  con  citazione  notificata  alla  S.R.L.  U.S.  (...) CALCIO il giorno 5 febbraio 2015, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:

condanna la S.R.L. U.S. (...) CALCIO a dare a (..) a titolo di risarcimento danni, la somma di denaro di 1.128,08 euro, rivalutata sulla base della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal giorno 9 novembre 2013 al giorno di pubblicazione della sentenza;

condanna la S.R.L. U.S. (...) CALCIO a dare a (...), a titolo di interessi compensativi, la somma di denaro corrispondente al valore in euro del saggio legale, calcolato per il primo anno sulla somma capitale di 1.128,08 euro devalutata dal giorno di pubblicazione della sentenza al giorno 9 novembre 2013 e per gli anni successivi sulle somme capitali risultanti via via da rivalutazione, dal giorno 9 novembre 2013 al giorno del pagamento, devalutazione e rivalutazione secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’Istat;

condanna la S.R.L. U.S. (...) CALCIO a rimborsare a (...) le spese processuali da lui sostenute e dovute;

liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 300,00 euro di esborsi compreso contributo unificato e in 2.430,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;

rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.

Deliberato in Modena, il giorno 9 luglio 2017.

f.to Alberto Rovatti

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