TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1486/2018 DEL 06/09/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Cortelloni,

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (…)/2015 promossa da:

 

(…) (C.F. …), rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lentini in virtù di procura alle liti posta a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

attore opponente

 

contro

(…), rappresentato e difeso dall’avv. Elena Bortoluzzi in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta datata 12 marzo 2015;

convenuto opposto

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 387/2015 R.G. emesso dal Tribunale di Modena il 20.1.2015;

Conclusioni delle parti:

PER L’OPPONENTE (...) PAOLO:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, revocare e/o dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Modena il 20/1/2015.

Accertare e dichiarare l’entità della somma dovuta, detratto l’acconto pagato il 20/2/2014. Emettere ogni ulteriore provvedimento funzionale alla domanda.In via subordinata istruttoria: si richiamano le prove dedotte con memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c. del 31/10/2016.

Con vittoria nelle spese”.

PER L’OPPOSTO AVV. ….:

“Voglia l’O.nle Tribunale di Modena, contrariis reiectis,In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto al decreto di ingiunzione del Giudice del Tribunale di Modena n. 387/2015, emesso il 20.01.2015, notificato il 22.01.2015, oltre interessi legali dalla data di radicazione della domanda monitoria al saldo effettivo, alle spese della procedura monitoria ed alle successive occorrende;

  • Nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’opposizione o in subordine, rigettare le eccezioni di parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le causali di cui in narrativa, oltre alle spese della procedura monitoria ed agli interessi come ingiunti in decreto;
  • In subordine, salvo gravame, liquidare per quanto ritenuto di giustizia, il compenso per l’attività prestata dall’avv. …. in favore del sig. (...) per i titoli di cui è causa, condannando l’opponente al versamento, in favore, dell’avv. di quanto ritenuto equo e giusto.

Con vittoria di spese e compensi”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(...) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 387/2015, emesso dal Tribunale di Modena in data 20 gennaio 2015, per la somma pari in linea capitale ad euro 17.967,67, oltre ad accessori ed alle spese della procedura, su richiesta dell’avv. …, quale corrispettivo per l’attività professionale svolta a suo favore.

L’opponente deduceva, in particolare, la non congruità del corrispettivo chiesto in pagamento, da liquidare in base al D.M.140/2002, in particolare, il riferimento allo svolgimento di “attività giudiziale” avente “valore indeterminabile” e di “straordinaria importanza”, così come indicato nella richiesta di opinamento al Consiglio Dell’Ordine Degli Avvocati di Bologna, nonché la quantificazione dell’attività stragiudiziale (indicata in euro 3.000,00) rispetto alla questione fattuale e giuridica affrontata; rilevava ancora come fosse intervenuto un accordo fra le parti per il pagamento della minore somma pari ad euro 3.500,00, non adempiuto per le sopravvenute difficoltà finanziarie dell’opponente, rispetto al quale era stato versato un acconto di euro 1.000,00.

Su tali basi, (...)chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento della somma dovuta, detratto l’acconto versato.

(…), costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con  sentenza  non  definitiva  resa  in  data  11  novembre 2015, veniva rigettata tra la questione di inammissibilità/ improponibilità del ricorso e la causa veniva rimessa sul ruolo: assegnati i termini di legge di cui all’art. 183, VI° comma c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste, la stessa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti.

All’udienza del 23 marzo 2018, le parti precisavano le conclusioni così come in epigrafe trascritte e, concessi i termini di legge di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di repliche, in data 11 giugno 2018, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Ciò premesso, si rileva come non sia oggetto di contestazione lo svolgimento da parte dell’avv. …. di attività professionale, su incarico dell’opponente ed a suo favore, così come la circostanza che la stessa debba essere liquidata in base al D.M.140/2012, ratione temporis applicabile rispetto alla conclusione dell’attività svolta, quale disciplina tariffaria presa a riferimento da entrambe le parti al fine della determinazione dei compensi.

Per tale ragione, in quanto non oggetto di specifica contestazione, deve ritenersi provato il titolo - (avente natura negoziale: il contratto d’opera professionale) - in virtù del quale l’avv. …. ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento delle proprie ragioni di credito, non essendo stata sollevata alcuna specifica contestazione in ordine a tale aspetto.

E’ oggetto di contestazione invece il quantum debeatur, per i seguenti motivi: a) l’erronea qualificazione dell’attività professionale espletata quale attività di natura giudiziale” e non stragiudiziale”; 2) l’indicazione, al fine della sua quantificazione, di “attività avente valore indeterminabile” e di “straordinaria importanza”, non compatibile con la natura dell’attività svolta e la modesta sanzione pecuniaria irrogata.

Quanto al primo punto, la questione è stata già decisa con la sentenza non definitiva sopra richiamata - al paragrafo n.4.3. - laddove è stato ritenuto corretto il riferimento all’attività “giudiziale” svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., per le ragioni ivi espresse che, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate.

Quanto al secondo aspetto, segnatamente il valore indeterminabile della controversia e la straordinaria importanza dell’attività svolta, si rileva quanto segue.

Ai sensi dell’art. 4, commi 2° e 3°, D.M.140/2012 era così previsto: “2. Nella liquidazione, il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione. 3. Si tiene altresì conto del pregio dellopera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente”.

I compensi devono essere liquidati per fasi (art. 11) tenuto conto della Tabella A) Avvocati allegata al D.M. 140/2012.

Dalla documentazione versata in atti ed in particolare da quanto illustrato dal professionista nella richiesta di opinamento al COF di Bologna(cfr. doc. n. 14 opposto) - risulta come, nel mese di novembre 2012, (...) abbia conferito incarico all’avv. …. atteso che, con atto del Procuratore Federale datato 13 novembre 2012, veniva deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1° e dell’art. 5 C.G.S. per avere proferito pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore professionista di prima categoria sig. Luca Cecconi, nel corso di una diretta televisiva, successivamente riportati anche su organi di stampa”.

Il suddetto deferimento traeva origine dall’esposto datato 3 agosto 2011, da parte di…. con il quale lamentava di essere stato offeso nell’onore e nella reputazione, da parte di (...), nel corso della trasmissione televisiva “….”, mandata in onda dall’emittente E’ TV in data 8 maggio 2011.

La Commissione Disciplinare Nazionale presso il Settore Tecnico F.I.G.C. fissava udienza per il 29 gennaio 2013: non è contestato che in tale breve lasso di tempo, il professionista incaricato abbia provveduto allo studio della controversia, alla predisposizione ed alla redazione della memoria difensiva, oltre che abbia partecipato all’udienza di discussione del 29.1.2013.

All’esito di tale giudizio, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva, a (...), le sanzioni della squalifica fino al 20.3.2013, nonché dell’ammenda di euro 500,00.

Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte Federale c/o FIGC, con atto datato 16 febbraio 2013, con fissazione di udienza, dapprima, al 27 febbraio 2013, poi differita al 7 marzo 2013.

Non è contestata sia la predisposizione del reclamo avanti alla Corte di Giustizia Federale c/o F.I.G.C. su incarico del cliente, sia la partecipazione all’udienza di discussione e di decisione.

In accoglimento del reclamo  proposto, la  Corte annullava le  sanzioni irrogate  in primo  grado a (...) .

E’ altresì non contestato come l’avv. …. abbia provveduto a redigere e depositare un esposto presso la Procura Federale della F.I.G.C. nei confronti di …, in relazione alla pubblicazione del 29 aprile 2011, sul blog “zerocinquantuno” a firma di …., il quale, nel commentare il difficile momento sportivo che attraversava la società calico (…) F.C. SPA,  utilizzava, verso (...) , parole ritenute offensive.

Su tali basi, si ritiene corretto, per ciò che concerne l’attività giudiziale svolta dal professionista, sia il riferimento al valore indeterminabile della controversia che alla sua straordinaria importanza.

In particolare, deve tenersi conto che la predetta ha comportato l’esercizio di una difesa tecnica particolarmente qualificata, in ragione del settore specialistico di competenza, in tempi obiettivamente ristretticosì come sopra illustrati – per l’urgenza dettata dalla ravvicinata fissazione delle udienze avanti agli organi della Giustizia Sportiva.

Inoltre, deve tenersi conto delle possibili ripercussioni che il procedimento disciplinare può avere sulla carriera professionale del destinatario che secondo un ordinario criterio di normalità e ragionevolezza

vanno oltre il caso strettamente esaminato: ciò, così come confermato dalle sanzioni irrogate in primo grado (che constavano sia della squalifica che dell’ammenda) e che danno evidenza della delicatezza dell’affare trattato e dell’importanza degli interessi coinvolti, circostanze – tutte – che, complessivamente valutate, consentono di qualificare correttamente l’attività giudiziale svolta come attività avente valore indeterminabile e di straordinaria importanza.

Ugualmente dicasi in relazione all’attività stragiudiziale espletatacosì come espostacollegata alla vicenda di cui trattasi, nel senso che riguardava le stesse parti ma che ha richiesto lo svolgimento di un’ulteriore e separata attività di redazione dell’esposto alla Procura presso la F.I.G.C.

Si rileva, non ultimo, come il risultato positivo dell’attività professionale debba anch’esso essere tenuto in considerazione – in base ai parametri previsti dal D.M.140/2012per la liquidazione dei compensi.

Di conseguenza, tenuto conto dell’oggetto  e della complessità dei giudizi, alla luce della tariffa professionale all’epoca applicabile in relazione ai giudizi celebrati avanti alla Corte di Appello ed alla Corte di Cassazione(per quanto già motivato con sentenza non definitiva al paragrafo n. 4.3.) – avuto riguardo ai valori medi, il compenso complessivamente richiesto dal professionista deve ritenersi congruo.

Dell’acconto versato dal cliente, è già stato tenuto conto nella determinazione del compenso predetto.

In ultimo, si rileva come non sia documentato l’intervenuto accordo – dedotto da parte opponentefra il medesimo e il professionista in virtù del quale sarebbe stato convenuto il pagamento di complessive euro 3.500,00, tale che in difetto di prova dello stesso, la liquidazione dei compensi professionali deve avvenire in base al tariffario all’epoca vigente, sulla base dei criteri già disaminati.

Per tali principali motivazioni, lopposizione va rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, valutato l’esito complessivo del giudizio.

La liquidazione avviene in base al D.M.55/2014: lo scaglione di riferimento è quello compreso fra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott. Manuela Cortelloni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l’opposizione promossa da (...), confermando il decreto ingiuntivo n. 387/2015 R.G. emesso dal Tribunale di Modena il 20.1.2015, a favore di Avv. …. che acquista efficacia esecutiva;

Condanna (...)alla refusione delle spese del giudizio di opposizione, anticipate dall’avv. …., che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Modena, in data 6 settembre 2018 

IL GIUDICE

dott. Manuela Cortelloni

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