TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 46/2021 DEL 12/01/2021

Tribunale Ordinario di Modena

SENTENZA

nella causa n. (…)/2019 tra le parti:

 

ATTORE

(...) F.C. 1909 S.R.L. (C.F.: 02757250366)

in persona del legale rappresentante pro-tempore

Difesa: Avv. GRASSANI MATTIA

Domicilio: VIA DE’ MARCHI 4/2 40123 BOLOGNA presso lo studio dell’Avv. Mattia Grassani

 

CONVENUTO

(…) S.A.S. (C.F: (…)) in persona del legale rappresentante pro-tempore

Difesa: Avv. CHIACCHIO EDUARDO

Domicilio:  VIA  EMILIA  EST  60  41121  MODENA  presso  lo  studio  dell’Avv. Margherita Garuti

Decisa a Modena il 11/01/2021 sulle seguenti conclusioni:

Attore:

accertata e dichiarata la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto per violazione della L. 53/1994 (artt. 2 e 11), revocare il decreto ingiuntivo n. 804/2019 R.G. n. 1689/2019, emesso in data 20/03/2019, dal Tribunale di Modena; nel merito, salvo gravame accertare e dichiarare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o accertare e dichiarare la risoluzione ovvero annullare il negozio giuridico, con ogni conseguenza sul rapporto fondamentale sottostante alla scrittura privata stipulata tra l’opposta e l’opponente il 03/06/2013, e, conseguentemente, di quest’ultimo negozio giuridico e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo portante n. 804/2019R.G. n. 1689/2019, emesso in data 20/03/2019, dal Tribunale di Modena, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il (...) F.C. 1909 S.r.l.  nulla deve alla (…) S.a.s.; in via subordinata, sempre nel merito, salvo gravame accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta in essere dalla (…) S.a.s. in favore del (...) F.C. 1909 e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo portante n. 804/2019 R.G. n. 1689/2019, emesso in data 20/03/2019, dal Tribunale di Modena, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il (...) F.C. 1909 S.r.l. nulla deve alla (...)S.a.s.; in via subordinata, sempre nel merito, salvo gravame accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta in essere dalla (…)  S.a.s. in favore del (...) F.C. 1909 S.r.l. e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo portante n. 804/2019R.G. n. 1689/2019, emesso in data 20/03/2019, dal Tribunale di Modena, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il (...) F.C. 1909 S.r.l. nulla deve alla (…) S.a.s.; in ogni caso revocare, per tutti i motivi sopra esposti, il decreto ingiuntivo portante n. 804/2019 R.G. n. 1689/2019, emesso in data 20/03/2019, dal Tribunale di Modena, dichiarando che il (...) F.C. 1909 S.r.l. nulla deve alla (…) S.a.s.; In via riconvenzionale - in ragione del versamento, non dovuto, di euro 6.000,00 oltre IVA in data 04/06/2013, operato dal Club emiliano in favore della convenuta opposta, condannare, in via riconvenzionale, la (…)  S.a.s. al versamento, in favore dell'attrice opponente, della somma di euro 6.000,00, oltre IVA, oltre interessi ex D.l.vo 231/2002, dalla data del versamento saldo effettivo

Convenuto:

“1) In via pregiudiziale, con e per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Modena e per l’effetto rigettare le avverse eccezioni poiché infondate in fatto ed in diritto nonché non provate; 2) Nel merito, per e con tutti i motivi esposti in atti, confermare il decreto ingiuntivo n. 804/2019; 3) Nel merito, in via gradata, in ogni caso accertare e dichiarare (...) FC debitrice della somma pari ad414.800,00 e per l’effetto condannarla al pagamento in favore della (...)Sas; 4) In via subordinata e nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande: - Previo, accertamento della condotta antigiuridica del (...) contraria agli obblighi di correttezza e mala fede, ricalcolare il valore delle prestazioni eseguite nei confronti della società (...) FC 1909 e non contestate e disporre per tali somme comunque ordinanza di ingiunzione di pagamento; 5) Condannare l’opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(...) FC 1909 Srl si oppone al decreto n. 804/2019 con cui il Tribunale di Modena le ha ingiunto di pagare a (…) Sas di (…) euro 414.800,00 oltre interessi e spese in forza di scrittura privata 3 giugno 2013.

L’opponente eccepisce:

        1. la nullità della scrittura 3 giugno 2013 per contrarietà, sotto vari profili, alle norme imperative di cui al Regolamento Agenti FIGC 2010-2011;
        2. la sussistenza di un conflitto di interessi non comunicato;
        3. il difetto di prova delle attività “ulteriori” asseritamente svolte da GA;

Allega di aver corrisposto euro 6.000,00 senza giustificazione.

Pertanto, (...) FC 1909 Srl chiede la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale che (…) Sas di (…)   sia condannata alla restituzione di euro 6.000,00 oltre interessi.

(…) Sas di (...), a sostegno della propria pretesa, allega:

  1. scrittura privata 3 giugno 2013 avente natura di riconoscimento di debito derivante da un rapporto di esclusiva consulenza professionale in materia commerciale e del lavoro;
  2. che il divieto di percepire somme in relazione al futuro trasferimento di un calciatore, previsto dall’art. 17 comma IX Regolamento Agenti FIGC, è posto a tutela della società acquirente del calciatore, mentre nel caso di specie la percentuale sul corrispettivo incassato da (...) FC è richiesta appunto a (...) FC, società cedente;
  3. che il divieto della Thirdh Party Ownership, cioè l’acquisizione, da parte di soggetti esterni all’ordinamento sportivo, di diritti economici derivanti dalla prestazione sportiva degli atleti professionisti, al fine di ricavarne un profitto al momento del futuro trasferimento, è stato introdotto dalla FIFA nel 2015, successivamente alla stipula della scrittura per cui è causa;
  4. di aver posto in essere ulteriori prestazioni volte alla cura, crescita, sviluppo, pubblicizzazione e marketing del calciatore (...).

Pertanto, (…) Sas di (...) chiede il rigetto dell’opposizione e in subordine che (...) FC 1909 Srl sia condannata al pagamento del corrispettivo delle prestazioni complessivamente rese.

Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

L’opposizione è fondata.

L’elemento decisivo della controversia è costituito dalla qualificazione giuridica da assegnare all’attività per cui parte opposta chiede di essere remunerata.

Secondo l’opponente, si tratterebbe di un’attività disciplinata dal Regolamento Agenti FIGC, secondo parte opposta, si tratterebbe di un’attività disciplinata dalle ordinarie regole civilistiche.

Il titolo posto a fondamento del ricorso per ingiunzione è qualificato dalle parti medesime come riconoscimento di debito e determina, dunque, l’inversione dell’onere della prova in ordine sia alla circostanza di fatto integrata dalle caratteristiche dell’attività posta in essere, sia alla circostanza di diritto della validità del rapporto.

Le due circostanze, peraltro, sono strettamente connesse, perché solo a seguire la prospettazione dell’opponente si pone un problema di validità del rapporto, alla luce della disciplina settoriale del cd ordinamento sportivo.

L’onere dell’opponente è in questo caso agevolato dal fatto che la stessa scrittura 3 giugno 2013 descrive l’attività per cui parte opposta chiede di essere remunerata. Non si tratta di un riconoscimento generico, che avrebbe implicato, per l’opponente, l’onere di provare l’inesistenza di qualsivoglia attività professionale fuori da quella che innescherebbe la valutazione di antigiuridicità.

Nella scrittura 3 giugno 2013 si premette “che la (...) ha segnalato ed agevolato, tra le molte proposte professionali ricevute, la trattativa con la Società per il tesseramento, la stipula e il rinnovo del contratto del calciatore (...)”.

Il documento fornisce gli elementi per effettuare la qualificazione giuridica richiesta nel presente contenzioso, a prescindere dalle istanze istruttorie formulate dall’opponente (non indispensabili, ove già dal documento emerga la conferma della propria tesi) o non formulate dall’opposta (che avrebbero semmai potuto mettere in discussione il convincimento ricavato dalla prova documentale). 

Ad avviso del Tribunale, l’attività menzionata nella scrittura 3 giugno 2013 è sussumibile nella fattispecie di attività disciplinata dal Regolamento Agenti FIGC 2010-2011 che, all’art. 3 comma I, prevede che “l’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica […] in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva”. 

Considerato che non è controverso che il rapporto oggetto del presente giudizio intercorra tra le due società, viene in questione anche il comma III, ove si specifica che “l’Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli  hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori”. 

Ciò per cui (...) chiede di essere remunerata, in base alla scrittura 3 giugno 2013, è la segnalazione e l’agevolazione della trattativa tra (...) FC e (...) per il tesseramento e la stipula del contratto di prestazione sportiva. 

(...) ha dunque, alla luce del titolo allegato a sostegno della sua richiesta, promosso i rapporti tra una società di calcio e un calciatore (a partire da una “segnalazione”) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva (altro dato pacifico) e, su incarico di (...) FC, ha favorito (cioè ha “agevolato”) il tesseramento e la conclusione del contratto. 

Per mettere in dubbio le caratteristiche oggettive dell’attività espletata, così come si ricavano dalla scrittura 3 giugno 2013, parte opposta avrebbe dovuto dimostrare in altro modo che, invece, il dato sostanziale era lo svolgimento di un’attività di “assistenza e consulenza” unilateralmente rivolta a (...) FC (ricorso per ingiunzione) ovvero di “consulenza professionale in materia commerciale e del lavoro” (comparsa di risposta), ma non ha formulato istanze istruttorie sul punto. 

Le pronunce di merito allegate da (...), pur concludendo nel senso dell’applicabilità delle ordinarie regole civilistiche, lo fanno sullo stesso presupposto che qui si assume a fondamento della decisione: la regola di riparto dell’onere probatorio sulla circostanza della tipologia di attività espletata. Nel caso di specie, la conclusione è opposta perché gli elementi acquisiti al giudizio fanno ritenere assolto tale onere dalla parte su cui incombeva pure in forza dell’inversione ex art. 1988 cc. 

Ciò posto in ordine all’applicabilità delle regole dell’ordinamento sportivo, deve muoversi dal “principio in ragione del quale le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi” (Cassazione, sent. n. 5216/2015). 

In primo luogo, il Tribunale osserva che “l’attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la Licenza” (art. 4 comma II Regolamento cit.), mentre (...) è una persona giuridica. Se è vero che, come evidenziato dalla stessa opponente (pag. 22 comparsa conclusionale), gli agenti persone fisiche “potevano conferire i proventi della propria attività ad una società (ovviamente non iscritta all’elenco) costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente”, è altresì vero che ciò poteva avvenire a condizione che ciò fosse “espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento”, ciò da cui emerge una compatibilità della destinazione dei proventi a società non iscritte fosse lecita solo con gli incarichi ricevuti dai calciatori e non dalle società, come nel caso di specie. 

Tuttavia, anche a superare questo ostacolo e ammettendo che abbia intrapreso il presente giudizio non come “agente” ma come “destinataria dei proventi dell’agente”, il titolo posto da (...) a fondamento della propria richiesta non presenta i requisiti richiesti dall’art. 16 comma I, che prevede, “a pena di inefficacia” che l’incarico (da cui dovrebbe emergere anche la destinazione dei proventi da parte  dell’agente  a una società costituita ai sensi della legislazione civilistica vigente, o comunque l’autorizzazione a poterlo fare da parte di chi conferisce l’incarico) “deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA” e che “tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della Commissione Agenti”. 

Inoltre, il corrispettivo richiesto con il ricorso per ingiunzione è costituito da una percentuale sull’importo della cessione di (...) da (...) FC ad altra società sportiva, avvenuta nel 2017.

Sotto questo profilo, il Tribunale osserva:

l’art. 17 comma VII Regolamento cit. prevede che “l’Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell’art. 3 comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall’atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico”;

il successivo comma IX prevede che “nessun pagamento, inclusa l’indennità di trasferimento, l’indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato, in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all’Agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all’Agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all’Agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di calciatore”. 

Parte opposta ha argomentato che la norma tutelerebbe la società acquirente, non la cedente, cioè in questo caso (...) FC, cui dunque avrebbe potuto lecitamente chiedere una percentuale sulla futura cessione di Gaetano (...). 

Ad avviso del Tribunale, la norma tutela sì la società di calcio “acquirente”, ma in relazione all’incarico di cui si discute che, nel caso di specie, non può che essere quello legato all’acquisto di (...) da parte di (...) FC sulla base della segnalazione e dell’agevolazione menzionate nella scrittura 3 giugno 2013.

Ciò per i seguenti motivi:

  1. il comma IX dell’art. 17 deve essere letto in correlazione al comma VII, che riguarda la remunerazione dell’agente che abbia ricevuto incarico da una società;
  2. il comma IX, nell’escludere qualsiasi altro pagamento diverso dalla somma forfettaria indicata dal comma VII, menziona il “debitore (società di calcio)” e “l’Agente nella sua veste di creditore”;
  3. se il divieto comprende “qualsiasi partecipazione dovuta all’Agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di calciatore”, ciò implica che l’Agente non può mai essere creditore di tale partecipazione nei confronti del proprio debitore, che è la società che gli ha conferito l’incarico, qui il (...) FC;
  4. anche ammettendo che il “debitore” cui fa riferimento il comma IX sia la società di calcio nel suo rapporto (non con l’agente cui ha conferito l’incarico ma) con la società di calcio da cui acquista il giocatore, non vi sono appigli letterali per sostenere che il trasferimento di cui si tratta sia non proprio quello in vista del quale è stato conferito l’incarico ma uno successivo e incerto (per cui non può ancora esistere alcun incarico);
  5. del resto, se il divieto comprende anche le partecipazioni a indennità di trasferimento “future” (peraltro, quella di cui si tratta nel caso di specie), la collocazione nel tempo di tale (secondo) trasferimento non può che essere, appunto, successiva al (primo) trasferimento in forza del quale spetta la remunerazione;
  6. accedendo all’interpretazione suggerita da parte opposta,  se la società acquirente “debitrice” fosse il (...), la partecipazione a un’indennità “futura” di trasferimento (che non potrebbe esserle richiesta dall’Agente, incaricato dalla controparte, qui (...) FC, in relazione a un trasferimento antecedente) sarebbe concepibile solo in relazione ad altri trasferimenti di  (...) (cioè, successivi al trasferimento (...)-(...));
  7. in ogni caso, se la società debitrice fosse la “acquirente” del trasferimento successivo a quello per cui è stato conferito l’incarico, non vi sarebbe bisogno del divieto posto dal comma IX, perché il pagamento all’Agente (incaricato dalla controparte, qui (...) FC, in relazione a un trasferimento antecedente) non avrebbe comunque giustificazione (proprio) per l’assenza di un incarico;
  8. per quanto occorrer possa, il Regolamento del 2015 (art. 6.3) prevede che “l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusione di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento”, riferendosi soltanto al trasferimento per cui è stata prestata assistenza e senza alcuna menzione di partecipazione a diritti economici connessi a trasferimenti futuri.

Pertanto, la causa petendi del diritto fatto valere in giudizio da (...) è afflitta da molteplici profili di invalidità sotto il profilo della (assenza di) “meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti” trattandosi di un contratto “posto in essere in frode alle  regole dell'ordinamento sportivo”, secondo la definizione della menzionata giurisprudenza di legittimità, perché in assenza del requisito soggettivo (trattandosi di un’attività di agente svolta da una persona giuridica), del requisito formale (non essendo stato l’incarico conferito sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA depositato o inviato, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, presso la segreteria della Commissione Agenti) e del requisito sostanziale di una remunerazione forfettaria risultante dall’atto di conferimento come sopra descritto, priva di corrispettivi ulteriori agganciati a futuri trasferimenti del calciatore. 

Parte opposta ha anche sostenuto che nel caso di specie, in realtà, non si dovrebbe fare riferimento all’art. 17 Regolamento cit, ma all’introduzione, soltanto a partire dal 2015, del divieto di “Third Party Ownership” (TPO), ovvero la “diffusissima pratica di soggetti esterni all’ordinamento sportivo, i quali acquisiscono,in tutto o in part,idiritti economici derivanti dalla prestazione sportiva degli atleti professionisti, al fine di ricavarne un profitto al momento del futuro trasferimento”.

Sennonché, l’argomentazione poggia sul presupposto che (...) abbia agito come “soggetto esterno all’ordinamento sportivo” ma, come chiarito, è la natura dell’attività esercitata, così come descritta nella scrittura 3 giugno 2013, a determinare se il soggetto abbia agito come soggetto esterno o interno all’ordinamento sportivo. 

Posto che l’attività suddetta presentava le caratteristiche sostanziali di cui all’art. 3 Regolamento Agenti FIGC 2010-2011, (...) non può essere considerata un soggetto esterno all’ordinamento sportivo (avendo agito “come” agente, pur non essendolo) e, dunque, per un verso, il riferimento alla TPO non è appropriato e, per un altro, l’art. 17 Regolamento cit. si presta, nell’interpretazione qui proposta, insieme con le altre norme prima menzionate, a fornire un parametro per la valutazione in termini di giuridicità/antigiuridicità (anche) del titolo in ipotesi fondante il suo diritto al corrispettivo. 

(...) ha anche allegato di aver eseguito “a prescindere dalla scrittura privata […] una moltitudine di prestazioni avente ad oggetto non solo l’attività di consulenza ed assistenza (così come da contratto) bensì anche la cura, la crescita, lo sviluppo, la pubblicizzazione ed il marketing del calciatore (...)”. 

Per tale attività, a detta della stessa (...) non coperta dalla scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito, l’onere probatorio, insorto a seguito della contestazione dell’opponente sia in udienza 11 settembre 2019 sia in prima memoria ex art. 183 comma VI cpc (pag. 21), non è stato assolto da parte opposta, che non ha documentato alcunché sotto questo profilo. 

Si osserva, infine, che nelle conclusioni di (...), sia quelle della comparsa di risposta, sia quelle precisate il 3 giugno 2020, non vi è la domanda ex art. 2041 cc. 

La domanda riconvenzionale dell’opponente è fondata in quanto il pagamento di euro 6.000,00 è avvenuto pacificamente sulla base della scrittura 3 giugno 2013, inidonea, per le ragioni già chiarite, a fornirgli una giustificazione causale. 

Gli interessi sono dovuti dalla domanda per la stessa ragione che giustifica la compensazione delle spese, ovvero che anche l’opponente ha concorso a determinare il vizio genetico del rapporto, conformandolo nei termini sopra descritti anche nel suo interesse, se si considera che la scrittura 3 giugno 2013 reca l’intestazione “(...) Calcio” con relativi recapiti e codice fiscale.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. revoca il decreto ingiuntivo n. 804/2019 del Tribunale di Modena;
  2. accerta la nullità della scrittura privata 3 giugno 2013 tra le parti;
  3. condanna (...) Sas di ..... (...) a restituire a (...) FC 1909 Srl euro 6.000,00 oltre interessi dalla domanda;
  4. rigetta le altre domande delle parti;
  5. spese di lite integralmente compensate.
  6. Modena, 11/01/2021
  7. Il giudice Paolo Siracusano
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