TRIBUNALE DI NOVARA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 170/2018 DEL 14/02/2018
Tribunale di Novara
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
OMISSIS spa (OMISSIS) Con l’avv.Cesare di Cintio e Federica Ferrari del foro di Bergamo
contro
OMISSIS (OMISSIS) Con l’avv.Luca Miranda del foro di Cassino
conclusioni delle parti:
per l’opponente in via principale e nel merito:
- accertata la nullità / l’invalidità dell’accordo transattivo sottoscritto tra le parti o della clausola penale, dichiarare nullo ed inefficace e/o revocare il decreto opposto, per tutti i motivi esposti in atti;
- dichiarare in ogni caso nullo ed inefficace e/o revocare il decreto opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge e comunque per l'infondatezza e/o l’erroneità della pretesa azionata col ricorso, per tutti i motivi esposti in atti;
- respingere tutte le domande formulate dall'opposto in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie – dichiarata nulla e/o priva di effetto la clausola di irriducibilità prevista nell’accordo transattivo sottoscritto tra le parti - ridurre ai sensi dell’art. 1384 c.c. la penale richiesta dal Sig. OMISSIS nella misura del 99% nei confronti della società opponente, per tutti i motivi dedotti in atti;
in ogni caso: rigettare la richiesta di pagamento degli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. 231/2002, così come formulata da controparte e/o eventuale rivalutazione monetaria.
Con condanna del Sig. OMISSIS al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali 15%.
in via istruttoria: si chiede vengano ammessi tutte le istanze istruttorie e i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. depositata nell’interesse della società convenuta, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. Ci si oppone all’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla controparte, per le ragioni già dedotte in atti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte nonché per la tardività e/o inammissibilità della loro formulazione, così come eccepito nel verbale di causa del 19.07.2017.
Come già dedotto in atti, ci si rimette infine alla valutazione del Giudice sulla necessità di raccogliere o meno la corrispondenza intercorsa tra i legali, in merito alle quali ci si riserva di formulare eventuali osservazioni e specificazioni.
Per l’opposto: rigettare l’opposizione, perché inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata in fatto e diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto in giuntivo 1081/2016 il Tribunale di Novara ha ingiunto al OMISSIS spa il pagamento della somma di 100.000,00 euro a titolo di inadempimento all’accordo transattivo 10.6.2015 ove tale somma era prevista a titolo di penale per il ritardato pagamento di quanto dovuto.
L’ accordo 10.6.2015 era stato sottoscritto tra le parti a definizione di una precedente controversia tra le parti, relativa a crediti derivanti da rapporti di collaborazione tra OMISSIS ed il OMISSIS per la quale il OMISSIS aveva attivato contro la società un doppio pignoramento per l’importo di oltre cinquantamila euro.
Il Novara Calcio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo che la scrittura transattiva del 10.6.2015 – la quale riconosceva al OMISSIS sostanzialmente l’intero credito oltre alle spese ed alla penale – era stata sottoscritta in tali termini in un momento di debolezza contrattuale , al fine di ottenere lo svincolo delle somme pignorate e procedere all’iscrizione del nuovo campionato. In ogni caso il Novara calcio aveva provveduto regolarmente al pagamento della 1 rata e con un ritardo di soli sei giorni al pagamento della seconda, saldando integralmente il debito.
Dunque da un lato un accordo che prevedeva una penale per il ritardo ovvero per l’inadempimento ed in entrambi i casi la risoluzione dell’accordo ed il pagamento della penale medesima, doveva intendersi intrinsecamente contraddittorio, e pertanto invalido. Ciò perché nell’ipotesi in cui la parte avesse solamente ritardato, ma effettuato , il pagamento, non poteva ritenersi venuto meno l’interesse a mantenere in vita il contratto.
Con la conseguenza che “sarebbe legittimo dubitare che le parti abbiano potuto prevedere il doppio del credito in un semplice caso di ritardo e non solo in caso di inadempimento”. Così che la penale doveva ritenersi stabilita per il solo inadempimento e non per il ritardo.
E peraltro nella fattispecie, alla luce di un ritardo di soli sei giorni nel pagamento della seconda ed ultima rata, il termine non poteva ritenersi essenziale , la riducibilità della penale ad opera del giudice irrinunciabile ad opera delle parti, e comunque l’entità della penale palesemente iniqua.
Si è costituito il OMISSIS chiedendo il rigetto della domanda avversaria e sottolineando , sotto il profilo della pretesa invalidità dell’accordo, o comunque della clausola penale, che allo stesso le parti erano addivenute dopo lunghe trattative, e OMISSIS Calcio vi aveva comunque spontaneamente e scientemente dato causa sotto molteplici aspetti: l’abbandono del procedimento dinanzi al Tribunale di Massa avente ad oggetto l’originaria pretesa del OMISSIS , e comunque il pagamento della seconda rata pur avendo ben presente il possibile azionamento della penale ad istanza di controparte.
“ la penale è esplicitamente legata al ritardato pagamento e non al mancato pagamento…OMISSIS calcio ben avrebbe potuto non incorrere nella violazione della stessa non corrispondendo l’importo del secondo rateo e proseguendo nel procedimento per decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa…”.
Ha rilevato infine il OMISSIS come da un lato la penale per il ritardo non risulti in sè incompatibile anche con un termine non essenziale, e d’altro canto come il OMISSIS calcio non avesse in alcun modo giustificato il proprio ritardo, ovvero provato un ritardo incolpevole.
Nel corso del giudizio, negata la concessione della provvisoria esecuzione, venivano scambiate le memorie ex art.183 c.VI cpc ed il giudice ritenute le prove orali inammissibili, invitava le parti a precisare le conclusioni assumendo la causa in decisione. L’opposizione può essere solo in parte accolta.
Si osserva in primo luogo come sia infondata la questione di nullità-invalidità del contratto – o della sola clausola penale - sotto il profilo di una sua insita contraddittorietà nell’aver previsto la penale per l’inadempimento o per il ritardato pagamento indifferentemente accompagnate dall’effetto risolutivo del contratto. Il problema può essere risolto infatti solo esclusivamente sotto un profilo di interpretazione della clausola.
Non risulta infatti dedotta – né integrata -alcuna causa tipica di nullità e neppure, sotto il profilo dell’errore –pur in alcuni punti adombrato – , risulta svolta specifica azione in tal senso.
Effettivamente non è contestato che alla sottoscrizione dell’accordo le parti, anche tramite difensori, siano giunte dopo trattative e nel contesto di una precedente vertenza già instaurata. In definitiva le circostanze dedotte in proposito dall’opposta conducono ad escludere- sotto il profilo della validità contrattuale - che da parte dell’opponente non vi fosse consapevolezza della portata degli impegni assunti.
Si osserva semmai, sotto un profilo interpretativo, che la previsione di una penale ,pari ad euro 100.000,00 in presenza sia di un inadempimento totale che di un ritardo nel pagamento risulti quanto meno ambigua alla luce del disposto di cui all’art.1383 c.c. che prevede il divieto di cumulo tra la richiesta del creditore di adempimento ed insieme della penale ( nella specie in fatto il OMISSIS ha ottenuto l’adempimento).
E’ noto come la giurisprudenza, già prima dell’intervento della nota sentenza della Cassazione a sezioni unite che ha riconosciuto il potere del giudice di intervenire d’ufficio sull’entità della penale ( cfr.Cass.sez.unite n18128 del 13.9.2005), si fosse pronunciata in tal senso anche in una fattispecie similare a quella oggi affrontata.
SI è infatti affermato come l’art.1383 c.c., nel vietare il cumulo tra richiesta di prestazione dell’adempimento e della penale, non escluda che le parti contemplino due penali in relazione allo stesso rapporto, una per il ritardo ed una per l’inadempimento, così che in caso di richiesta di risarcimento sia per il ritardo che per l’inadempimento totale il giudice possa procedere alla riduzione della penale ad equità – in quegli anni ancora su istanza di parte- ove manifestamente eccessiva ed al fine di evitare un ingiustificato arricchimento ( cfr. Cass n.8813 del 2003 e in fattispecie analoga Cass 13.1.2005 n.591).
Fatta applicazione del principio al caso di specie, e cioè di clausole penali così strutturate e contemporaneamente previste per il ritardo e per l’inadempimento , una lettura della transazione 10.6.2015 che prenda le mosse dalla comune intenzione della parti ex art.1362 c.c., ma si uniformi altresì al principio di buona fede ed agli ulteriori canoni di cui agli art.1369 e 1371 c.c. non può che distinguere – proprio per l’incompatibilità tra adempimento e penale – il valore che ad essa sia attribuito in caso di ritardo ovvero di inadempimento.
Lo si ricava dall’entità della stessa – stabilita nella transazione in 100.000,00 euro, somma pari a circa il doppio della prestazione e dunque manifestamente eccessiva ove la si fosse voluta riferire anche al semplice ritardo - . E ciò discende altresì dai canoni di buona fede e tutela del contraente debole di cui s’è detto e che in certo qual modo sovraintendono , come si vedrà , anche al potere del giudice di intervenire sulla penale.
Dunque assodato pure che le parti abbiano nel caso di specie previsto due penali , l’una delle quali per il ritardo, azionabile automaticamente anche in presenza di un termine non essenziale ed in presenza di un ritardo minimo ma non giustificato o colpevole ( come vuole parte convenuta), si osserva in ogni caso che la lettura interpretativa di cui sopra deve condurre quanto meno alla riduzione della penale . E ciò non solo perché manifestamente eccessiva ( come pure si ritiene) ma altresì contraria – ove equipollente nel caso di ritardo come di inadempimento – col menzionato divieto di cumulo.
Ciò premesso di osserva poi che irrilevante resta in proposito il rilievo dell’avere le parti rinunciato al potere di riduzione del giudice in tal senso, perché pur non qualificandosi una siffatta rinuncia come clausola vessatoria ( cass.18.3.2010 n.6558) , il potere officioso del giudice di ricondurre ad equità le reciproche controprestazioni ed il sinallagma contrattuale opera comunque ( Cass.28.9.21066). Ciò in quanto tale potere dovere è stato riconosciuto a tutela di un interesse generale dell’ordinamento, e per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela ( cfr.ancora Cass. 28.9.21066 ed inoltre successive conformi tra cui Cass.19.1.07 n.1183) .
Dunque , procedendo alla riduzione della penale per il ritardo ( avendo il OMISSIS ricevuto anche l’adempimento) il criterio cui ancorare da un lato l’eccessività, dall’altro l’entità della riduzione, ha come noto natura oggettiva e discende dal tener conto non della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio, ma solo dallo squilibrio tra la posizione delle parti , avendo il riferimento all ‘interesse che il creditore ha alla prestazione , la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se sia eccessiva , e dovendo la difficoltà del debitore riguardare solo l’esecuzione della prestazione ( cass.10.5.2012 n.7180)
Ciò premesso si osserva come nella fattispecie l’interesse del creditore risultasse quello di ottenere, sulla base della transazione, un immediato pagamento del proprio compenso, dopo anni di attesa ed a fronte della rinunzia al parallelo procedimento esecutivo, così che la corresponsione dello stesso – pur con un ritardo di sei giorni – e di ulteriori 100.000,00 euro , pari quasi al suo doppio ,appare certamente spropositata.
Il credito del OMISSIS era maturato in epoca risalente ma nei conteggi, a titolo transattivo erano ricompresi anche gli interessi moratori e le spese dei diversi e precedenti giudizi e dunque appare equo ridurre la penale ad 1/10 del suo valore e pari infine ad euro 10.000,00
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e , previa riduzione della penale nel senso sopra indicato, OMISSIS Calcio va condannata al pagamento in favore del OMISSIS della somma di euro 10.000,00 a titolo di penale . Nulla spetta a titolo di rivalutazione trattandosi, nel caso di liquidazione preventiva del danno operata a mezzo di clausola penale, di debito di valuta. Quanto agli interessi va accolta l’eccezione di OMISSIS Calcio, dovendosi il termine di transazioni di cui al DL 231/2002 applicare ai contratti aventi ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita di beni o prestazione di servizi, non rientrando invece in tale campo l’accordo ex art.1965 c.c. così che gli interessi risultano dovuti nella misura legale.
La reciproca soccombenza tra le parti comporta infine la compensazione delle spese tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione , deduzione definitivamente pronunciando,
RIGETTA le domande di accertamento della nullità /invalidità dell’accordo 10..6.2015 tra le parti
ovvero dell’inefficacia della clausola penale
REVOCA il decreto ingiuntivo 1081/2016 e, previa riduzione della penale,
CONDANNA OMISSIS calcio al pagamento in favore di OMISSIS Nicola della somma di euro 10.000,00 oltre interessi come in parte motiva
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Novara il 13.2.2018
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella