TRIBUNALE DI PALERMO- SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 135/2016 DEL 13/01/2016

  

IL TRIBUNALE DI PALERMO

 

Terza Sezione Civile

 

 

 

Nella persona della dott.ssa Sebastiana Ciardo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n° 14656 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2013

TRA

 

U.S. ... s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Palermo, in p.zza Virgilio n. 4, presso lo studio dell'avv.to Roberto Schifani che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’avv.to Francesco Pinelli, per mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORE OPPONENTE

 

 CONTRO

 

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo in c.so Alberto Amedeo n. 21, presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Faldetta che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’avv.to Amedeo De Maio per procura debitamente legalizzata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA E

 

 

 

(...) 

 

CONVENUTO CONTUMACE

 

Conclusioni  delle  parti:  come  da  verbale  dell’udienza  di  precisazione  delle conclusioni del 21 settembre 2015.

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 MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La società U.S. ... s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito US Palermo) con atto di citazione ritualmente notificato alla società opposta, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2751/2013, emesso dal Tribunale di Palermo in data 24 giugno 2013 con il quale veniva alla medesima ingiunto di pagare, in favore della società (...), la complessiva somma di euro 129.114,22, oltre interessi legali e spese del procedimento.

A fondamento dell’opposizione proposta, contestava la validità della scrittura privata, sottoscritta dalle parti in data 12.11.2010, sia perché in contrasto con il disposto dell’art. 16 del Regolamento Agenti di Calciatori sia percpriva di causa non risultando alcun ruolo avuto dalla società opposta nella cessione del calciatore (...) ad altra squadra, come dimostrato dalla documentazione prodotta.

Chiamava in causa lo stesso calciatore alfine di essere dallo stesso manlevata, alla luce del tenore della scrittura privata dal medesimo sottoscritta in data 28.12.2012, e così concludeva:  in  via  preliminare,  per  l ’ipotesi  in  c ui  si  ritenesse  priva  di  e ffetti la citazione a giudizio del sig. (...), autorizzarne la chiamata in  causa, ai sensi

 dell ’art. 106 c.p.c. con contestuale differimento  dell ’udienza  di  prima  comparizione  delle parti; ritenere e dichiara re l’obbli go del terzo chiamato  a  tenere indenne la US  ... s.p.a. per le somme che la stessa fosse tenuta ad erogare in favore del ricorrente in dipendenza  del  presente  giudizio  condannandolo  al  relativo   pagamento; ritenere e dichiarare la nullità della scrittura privata del 12.11.2010 per le superiori motivazioni con

 l’effetto  di  ritenere  invali do   privo   di   effetti   il   D. I opposto,    conseguentemente dichiararlo nullo e/o revocarlo, con qualsivoglia statuizione, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, (di seguito ) la quale, preliminarmente eccepiva il difetto di procura alla lite per incertezza sull’identità del soggetto che aveva rilasciato il mandato nonché la nullità della chiamata in causa del terzo per difetto della preventiva autorizzazione del giudice.

Nel merito, ribadiva la piena validità della scrittura privata, stante la non applicabilità alla stessa dell’art. 16 del Regolamento Agenti Calciatori produttiva degli effetti propri della ricognizione di debito per la quale non rilevava il ruolo assunto dalla società nella cessione del calciatore né il rapporto sottostante e la causa andava rinvenuta nel compenso riconosciuto per la collaborazione prestata alla US …., corrisposto in due soluzioni con il secondo pagamento dovuto a titolo di gratifica supplementare nel caso di definitiva cessione a titolo oneroso del calciatore.

Così concludeva: ordinare la cancellazione della frase conclusiva del motivo I dell ’opposizione:    nullità    dell ’accordo    per    mancanza    della    causa”    previo   rigetto  dell’eccezione proposta; affermare la responsabilità  aggravata  ai  sensi  de gli  artt.  88,  89  e  96   c.p.c  condannar e   l’opponente   a risarcimento   de danni   che   il   Tribunale   vorrà  liquidare;  rigettare  l’opposizione  proposta,  dichiarando  l’invalidità  della  procura  alle  liti  apposta  a  margine  dell ’a tt o  di  citazione  in  opposizione  e  quindi  l’inammissibilità dell ’atto stesso in quanto il nome del sottoscrittore non risulta dalla certificazione di autografia resa  dal difensore   d al  contesto  dell ’impugnazione;  confermare  il  decreto  in giuntivo opposto; rigettare la chiamata in causa del terzo perché intempestiva e nulla;  dichiarare valida ed efficace la scrittura privata del 12.11.2010; dichiarare valido e efficace  il  decreto ingiuntivo  opp to  rigettando  l’opposizione  proposta,  con  vittoria  delle  spese di  lite. 

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In via preliminare deve essere rigettata leccepita nullità della procura alle liti, sollevata dalla socieopposta, sul presupposto che, attesa l’illeggibilità della firma del legale rappresentante della US … apposta in calce al mandato, né nell’epigrafe né nel corpo della procura risulta specificata la qualità o la precisa identità del soggetto rappresentato.

Ed invero, seppur non risulti nel corpo l’identità del legale rappresentante della società opponente che ha sottoscritto il mandato, tale qualità ed identità non solo è notoria trattandosi del Presidente della squadra di calcio della ..., ma emerge con chiarezza da tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla stessa scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, dal decreto ingiuntivo e dal successivo mandato conferito ad altro procuratore, in aggiunta al precedente legale.

Difatti, questo Tribunale, a riguardo, richiama il principio di diritto così espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità: In tema di procura alle liti, l’illeggibilità della firma del conferente la procura, apposta in calce od a margine dellatto con il quale sta in giudizio una socieesattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione dautografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quellatto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendosi così carico alla parte istante dintegrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante la chiara notizia del nome dell’autore della firma illeggibile(Cass. n° 11015 del 2010).

Ne consegue che il relativo difetto deve intendersi sanato. 

Inoltre deve essere rigettata la richiesta di cancellazione della frase offensiva, avanzata dalla società opposta ex art, 89 c.p.c., non emergendo alcun contenuto sconveniente dalla predetta frase, afferente esclusivamente ai motivi posti a fondamento dell’opposizione e, comunque, espressione del diritto di difesa.

Passando all’esame nel merito, tutti i motivi di censura sollevati dall’opponente devono essere rigettati perché infondati.

Deve premettersi che un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vede invertirsi la posizione solo processuale della parti, nel senso che colui che propone l’opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.

In altri termini, l’opposizione vale solo ad invertire l’onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.

Da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto gnel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie. E caffinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall’opponente, che assume appunto posizione sostanziale di convenuto (così, tra le tante, Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).

Ora, nella specie, il credito oggetto di ingiunzione è fondato sulla scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti delle due società in data 12 novembre 2010, mai disconosciuta, in forza della quale la US … riconosceva il diritto a percepire un ulteriore compenso alla (…) nel caso di cessione definitiva ed onerosa del calciatore (…) ad altro club terzo.

In particolare, il secondo capoverso del predetto documento così testualmente prevedeva: Nel caso in cui il calciatore Bertolo Nicolas dovesse essere ceduto in via definitiva ed onerosa ad un club terzo, Le sarà riconosciuto un ulteriore compenso in USD 250.000,00 (Duecentocinquantamila dollari statunitensi) omnicomprensivo di ogni accessorio retributivo e/o contributivo, e/o fiscale, e/o Iva se in quanto dovuta, e/o qualsivoglia altra natura, che Le sarà pagato, previa emissione da parte Sua di regolare documento fiscale, entro il trentesimo giorno dall’avvenuto cessione”, cui segue l’accettazione dell’accordo ad opera della (…).

Tale atto sugella un accordo di collaborazione tra le due società riconoscendo alla società opposta un compenso con riferimento all’attività professionale da Lei prestata attraverso la società (…), con previsione di un primo pagamento, sempre dell’importo di USD 250.000,00 a seguito di emissione di regolare fattura e di un secondo pagamento, solo qualora si perfezionasse la cessione, in via definitiva ed onerosa ad altro club del predetto calciatore.

La scrittura privata, sottoscritta nell’anno 2010, riconosce, dunque, un diritto di credito futuro che trova, appunto, fonte diretta nell’atto la cui esigibilità è, tuttavia, condizionata al verificarsi della cessione del calciatore (…) ad altra società calcistica, circostanza, questa verificatasi nellanno 2012 con il definitivo suo trasferimento al Club Deportivo Y Social Cruz Azul of Mexico, circostanza non contestata ed emergente dagli atti di causa (segnatamente dalla stessa dichiarazione sottoscritta dal calciatore, posta a fondamento della domanda di manleva).

Nessuna delle censure mosse alla validità ed efficacia dellaccordo è fondata. 

In primo luogo, deve ritenersi non applicabile alla predetta scrittura privata il disposto dell’art. 16 del Regolamento Agenti di Calciatori che, piuttosto, regolamenta le formalità e le condizioni cui devono uniformarsi i mandati conferiti da calciatori o da sociecalcistiche agli agenti FIFA.

Nella specie, come si evince dal tenore dellaccordo, il documento, che prescinde totalmente dall’eventuale conferimento di mandato separato al quale non fa alcun riferimento e rispetto al quale nessuna prova documentale è stata versata in atti, contiene esclusivamente la ricognizione di un debito, nascente dalla fruizione dell’attività professionale genericamente intesa, senza alcuna altra specificazione, debito come detto, che in un caso è già sorto e, nell’altro caso, è condizionatamente subordinato alla cessione del calciatore.

Lassunto per il quale tale atto, concluso in frode alla legge in violazione dell’art. 16, è collegato ad eventuale mandato privo dei requisiti formali indicati dalla normativa di settore, è rimasto del tutto privo di riscontri poiché non vi è alcuna prova della sottoscrizione di un mandato separato all’agente, nella specie, la società (…), che ha, peraltro, negato di rivestire tale qualità senza che parte opponente, gravata del relativo onere probatorio attesa la proposizione della censura, abbia allegato alcunché o diversamente provato l’eventuale collegamento funzionale tra atti, tale per cui il vizio del primo avrebbe inevitabilmente travolto la validità della scrittura del 12.11.2010.

Daltra parte, l’asserzione induce a rigettare l’ulteriore motivo di nullità sollevato, inerente la supposta carenza di causa giacché, secondo quanto allegato dall’opponente, la (…) non avrebbe preso parte al contratto di cessione del calciatore stipulato, in data 10.6.2009, tra il Club Atletico Banfield e la US , nella qualità di agente AFA

Ora, non solo il riferimento è del tutto inconferente giacché, come detto, la scrittura privata fa riferimento ad attività professionale genericamente intesa e non specificamente indicata, ma proprio la natura di ricognizione di debito la rende valida ed efficace anche in assenza di indicazione di causale del trasferimento economico ivi riconosciuto, da rinvenirsi in altri e diversi rapporti non necessariamente indicati nel corpo dell’atto.

Dall’analisi ermeneutica della scrittura emerge la sua natura complessa, che contiene, per un verso, rispetto al primo segmento del debito, la volontà del debitore di riconoscere la propria obbligazione nei confronti del creditore, rafforzando così la sua posizione in conseguenza dell’astrazione processuale derivante dagli effetti previsti dall’art. 1988 c.c. e, per altro verso, rispetto al secondo segmento relativo al credito futuro, l’indicazione di una causale afferente, però, il verificarsi di un evento condizionante il sorgere della pretesa creditoria.

Di contro, nessun precisa indicazione si rinviene rispetto al tipo di attività professionale espletata dalla (…) il cui compenso è ivi riconosciuto, e ciò, alla stregua della sua natura astratta, non ne inficia in alcun modo validità ed efficacia.

A riguardo, al fine di qualificare giuridicamente latto, deve condividersi la lettura interpretativa prospettata dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla promessa di pagamento ma parimenti applicabile anche alla ricognizione di debito secondo cui: La promessa di pagamento, anche se titolata, non ha natura confessoria, poiché non contiene una dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, ma questo non esclude - pur nella distinzione concettuale delle due figure negoziali - che nello stesso documento siano contenute una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la confessione, proveniente dal promittente, di fatti a lui sfavorevoli e pertinenti al rapporto fondamentale(Cass. 13 gennaio 1997 n° 259).

Soggiunge la Corte, in parte motiva: Ferma restando, quindi, la distinzione concettuale e sostanziale delle due figure, non può escludersi che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito) coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale (sent. n. 567-87). E qualora ciò risulti, poiché la confessione (in ipotesi concernente l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.).

Ne discende una inversione dell’onere probatorio discendente dal riconoscimento di debito, e dalla dispensa, prevista in favore del creditore, dell’onere di provare la fondatezza del credito che da esso deriva, ai sensi dell’art. 1988 c.c. sicché incombe sul debitore l’onere di provare la totale assenza di alcun rapporto causale in forza del quale il credito viene fatto valere.

La US Palermo nulla ha provato nel giudizio omettendo pure di formulare mezzi di prova e di depositare memoria istruttoria.

Indi, la pretesa creditoria vantata dalla (…) deve ritenersi pienamente fondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

A questo punto è necessario delibare sulla domanda di manleva proposta dalla società opponente nei confronti del giocatore (...).

In particolare, la US ha chiamato in causa direttamente il giocatore facendo valere il contenuto della scrittura privata dal medesimo sottoscritta in data 28.12.2012, al momento della sua definitiva cessione al club Cruz Azul (Messico), con la quale lo stesso espressamente manleva la US ... s.p.a. da ogni pretesa e responsabilità che terzi (a titolo esemplificativo Agenti Fifa) potrebbero sollevare nei confronti della US ... s.p.a. in relazione a contratti e/o trasferimenti avvenuti in passato.

Alla luce del contenuto della clausola di manleva la società opponente ha chiesto che (…) venisse condannato a corrispondere quanto dovuto alla società opposta, relativamente al suo trasferimento.

Sennonché, seppur ritualmente la chiamata diretta in giudizio ad opera della parte opponente sia stata ritenuta validamente eseguita dal Tribunale giusta ordinanza del 26 maggio 2014, la relativa notifica, effettuata a mezzo dell’ambasciata italiana a Buenos Aires (Argentina) non si è perfezionata non essendo stata prodotta la ricevuta di ritorno contenente la relata di notifica al destinatario.

Indi, nessuna statuizione potrà essere adottata, allo stato, in merito alla fondatezza della predetta domanda di manleva in difetto di prova della corretta instaurazione del contradditorio nei confronti del terzo chiamato.

Ne consegue che, il Tribunale, rilevata l’autonomia dell’azione di garanzia, fondata su una separata scrittura privata sottoscritta dal garante ed eventualmente produttiva di effetti nei confronti della società debitrice, oggetto, dunque, di una causa scindibile suscettibile di separazione che può essere decisa autonomamente, dispone la separazione delle domande, e provvede con separata ordinanza di pari data per la prosecuzione del giudizio.

Daltra parte, in nessun caso il giocatore potrebbe essere condannato a pagare direttamente la somma oggetto di ingiunzione alla società opposta, priva di azione diretta, inerendo la manleva esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra la US …e (…).

Pertanto, nei rapporti tra opponente e opposto, l’opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, dovendo il giudizio proseguire, come da separata ordinanza ai fini della delibazione sulla domanda di garanzia.

In ossequio alle regole della soccombenza, la società opponente dovessere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla società opposta, attesa la natura definitiva della statuizione nei rapporti tra le due società, rimettendo alla completa definizione del giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite tra l’opponente e il terzo chiamato.

Il Tribunale,

P.Q.M.

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e non definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione proposta da U.S. ... s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n. 2751/2013, emesso dal Tribunale di Palermo in data 24 giugno 2013 nei confronti di (…) in persona del legale rappresentante pro tempore;

dispone la separazione della domanda di garanzia proposta da U.S. ... s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di (...), e provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

condanna U.S. ... s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a (…) in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio che si liquano in complessivi euro 13.430,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Palermo in data 4 gennaio 2016.

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

 

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