TRIBUNALE DI PESARO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 37/2017 DEL 08/02/2017

Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di

 

GIUDICE UNICO MONOCRATICO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1082 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 14.6.2016, promossa

DA

 

(…) (c.f. …), rappresentato e difeso dall’avv. D. Marini, presso il cui studio sito a Pesaro Galleria Roma n. 11 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all’atto di citazione

- attore -

 

CONTRO

 

(...) (c.f. …), rappresentato e difeso dall’avv. L. Mascioli, presso il cui studio sito a Pesaro via S. Francesco D’Assisi n. 30 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta

(...)      (c.f.   …),   rappresentato    difeso dall’avv. G. Tontini, presso il cui studio sito a Montemaggiore (PU) via De Gasperin. 2, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta

(...) (c.f. …), rappresentato e difeso dall’avv.G. Tontini, presso il cui studio sito a Montemaggiore (PU) via De Gasperi n. 2, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta

 (...) A.S.D. con sede a (...) (PU) via Mazzini n. 51, contumace in giudizio

- convenuti -

In punto a:. pagamento somma.

Conclusioni

Per (…):

respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare l’inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali del contratto stipulato in data 17.8.10 con (...); accertare la responsabilità personale e solidale con la società (...) A.S.D. di (...) Salvatorepresidente e legale rappresentante, (...) – vice presidente e (...) –  direttore sportivo, ai sensi dell’art. 38 c.c. derivante dall’inadempimento del contratto stipulato il 17.8.10 con (...)e per l’effetto condannare tutti i convenuti, obbligati in via solidale con la società sportiva S.S. Real (...) A.S.D. mediante pagamento a favore di (...) Stefano di €.9.935,61, oltre gli interessi legali dal 1.3.2013 al saldo; in ogni caso condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze per il presente giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.

Per (...):

dichiarare l’immediata estromissione di (...)nel giudizio de  quo;  nel merito respingere la domanda di (...)nei confronti di (...) Loris perché infondata sia in fatto che in diritto; in entrambi i casi con vittoria di spese funzioni ed onorari”.

Per (...)

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni addotte e comunque con ogni altra motivazione, dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio per essere la controversia devoluta agli organi di giustizia sportiva e segnatamente alla Commissione Vertenze Economiche; nel merito, respingere la domanda formulata dall’attore nei confronti del convenuto (...)con vittoria di spese e competenze di causa; in via estremamente subordinata, per l’avversa ipotesi che dovesse essere ritenuta responsabilità del convenuto ex art. 38 c.c., ridurre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c. e del comma 9 dell’art. 94 ter NOIF (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.) la pretesa dell’attore” Per (...):

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni addotte e comunque con ogni altra motivazione, dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio per essere la controversia devoluta agli organi di giustizia sportiva e segnatamente alla Commissione Vertenze Economiche; nel merito, respingere la domanda formulata dall’attore nei confronti del convenuto (...) Maurizio con vittoria di spese e competenze di causa; in via estremamente subordinata, per l’avversa ipotesi che dovesse essere ritenuta responsabilità del convenuto ex art. 38 c.c., ridurre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c. e del comma 9 dell’art. 94 ter NOIF (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.) la pretesa dell’attore”.

Nessuno per Real (...) A.S.D.

MOTIVAZIONE

 

      1. (...)citava avanti a questo tribunale la società sportiva Real (...) A.S.D., nonché (...), (...)e (...)nelle rispettive qualità di presidente, vice  presidente e direttore sportivo, per sentirli condannare  in  solido al pagamento di 9.9.35,61,  oltre interessi legali dall’1.3.2013, quale somma dovuta in forza del contratto stipulato il 17.8.2010

Lo stesso attore deduceva di aver svolto l’attività di calciatore per la predetta società durante la stagione sportiva 2010/2011 nel campionato di eccellenza gestito dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti; che, nonostante il proprio adempimento, la società non aveva corrisposto quanto dovuto in base al contratto; che la responsabilità dell’inadempimento era imputabile anche ai restanti convenuti per aver agito in nome e per conto dell’associazione, ingenerando nei terzi l’affidamento sulla loro solvibilità.

Nella contumacia della associazione sportiva Real (...) A.S.D., si costituiva (...) Loris, il quale contestava la domanda, eccependo di aver svolto per un limitato periodo di circa quarantacinque giorni una collaborazione tecnica

con la società sportiva senza occuparsi degli aspetti economici e senza aver mai agito in nome e per conto della società medesima.

Concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., si costituivano con separate comparse di risposta (...)e (...), i quali contestavano la domanda, eccependone l’improcedibilità in ragione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 comma 2 dello statuto FIGC ed art. 49, comma 4 lett. b), del codice di giustizia sportiva; nel merito disconoscevano la propria sottoscrizione nel contratto 17.8.2013, negando di aver avuto rapporti con l’attore; eccepivano, altresì, che l’attore aveva l’onere di provare il proprio adempimento; che lo stesso, a fronte della morosità della società, avrebbe potuto svincolarsi, riducendo il danno. Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda ed in subordine per la riduzione del quantum ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Escussi diversi testimoni, la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all’udienza del 14.6.2016.

      1. – In convenuti (...) e (...) invocano l’art. 30, comma 2, dello statuto della FIGC approvato nel 2012, il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della federazione ad accettare "la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi, e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (v. doc. 2, 3 convenuti).

In relazione al previgente art. 24, comma 2, dello statuto della FIGC, il quale disciplina il corrispondente vincolo di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato trattarsi di clausola compromissoria per arbitrato irrituale (cfr. Cass. 2005 n. 18919).

Ne consegue che l'esistenza e l'operatività della clausola "de qua", secondo un noto principio in materia di arbitrato irrituale, non possono essere rilevate dal giudice d' ufficio (cfr. Cass. 2000 n. 870), con l’effetto che la relativa eccezione è soggetta alla decadenza di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.

I convenuti predetti, essendosi costituiti solo in corso di causa, sono dunque decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione in esame, che va dichiarata inammissibile.

      1. – Nel merito, l’attore pone a fondamento della domanda il contratto di cui alla scrittura 17.8.2010 con l’associazione sportiva Real (...) (v. doc. 1), il quale prevede il compenso di €.1.600 mensile netto per nove mesi per complessivi €.15.000 a titolo di rimborsi spese ed indennità”.

La scrittura, in base a quanto dedotto da parte attrice, sarebbe stata sottoscritta per l’associazione sportiva da (...) Salvatore (v. citazione pg. 6; memoria 7.11.13 pg. 3), il quale, costituendosi in giudizio, ha disconosciuto la propria sottoscrizione.

Il disconoscimento, operato nella comparsa di risposta e la successiva istanza ex art. 216 c.p.c. dell’attore (v. verbale 3.7.2014) impongono di procedere alla verificazione mediante consulenza grafologica, con rimessione in parte qua

del procedimento in istruttoria, e ciò non solo nei confronti del convenuto (...), ma anche della Real (...) A.S.D., atteso che, qualora la sottoscrizione non fosse del (...), la scrittura, per difetto del potere di rappresentanza in capo al sottoscrittore, neppure sarebbe imputabile all’associazione sportiva.

Va disposta, altresì, la separazione della causa proposta nei confronti del (...), perché dall’esito della verificazione dipende l’efficacia del titolo negoziale posto dall’attore a fondamento della domanda.

      1. - E’, invece, già definibile la controversia tra l’attore ed il (...), giacché, quale che sia l’esito della verificazione, non ricorrono elementi per affermarne la responsabilità ex art. 38 c.c., invocata dall’attore, in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio, e ciò per le ragioni che seguono.

E’ noto che “la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. 2014 n. 18188).

Nel caso di specie, per quanto concerne il (...), a prescindere dalla qualità rivestita nella società, oggetto peraltro di testimonianze contraddittorie (direttore tecnico o direttore sportivo), si osserva che le dichiarazioni del testi non sono idonee a determinare la responsabilità dello stesso convenuto, giacché i testimoni indicati da parte attrice, ossia i compagni di squadra del (...), hanno dichiarato che il (...) si sarebbe occupato anche degli accordi contrattuali con i calciatori (v. dep. (…),(…),(…),(…),(…), ma senza fare alcuno specifico riferimento alla trattativa ed al contratto concluso dal (...), se non per la generica proposta di entrare nella squadra (v. dep. (...)), riferendo per il resto – cioè sugli accordi economici con l’attore - solo de relato actoris e dunque con dichiarazioni di rilevanza sostanzialmente nulla (cfr. Cass. 1998 n. 43).

Siffatte dichiarazioni, come pure i documenti allegati (articoli di giornale, segnatamente quelle richiamati dall’attore nella memoria di replica) non dimostrano, dunque, la concreta ingerenza del (...) nell’attività dell’ente, tanto meno la spendita del nome dell’associazione nello specifico rapporto negoziale per cui è causa.

La domanda di parte attrice va, dunque, respinta nei riguardi del (...), restando assorbite le altre eccezioni di parte convenuta, con la precisazione che l’istanza di interrogatorio, avanzata dall’attore, in quanto non reiterata nelle conclusioni finali, come pure nelle memorie conclusive, deve ritenersi tacitamente rinunciata.

      1. Poiché nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (art. 103 c.p.c.), come nella specie, la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese ed un provvedimento di separazione dei restanti giudizi (cfr. Cass. 2011 n. 6993), va disposta la condanna dell’attore, quale soccombente, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del (...) con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Pesaro, parzialmente pronunciando sulla causa promossa da (...) contro Real (...) A.S.D., (...), (...)e (...), così provvede:

rigetta la domanda proposta da (...)nei confronti di (...);

condanna (...)a rifondere a (...)le spese di lite che si liquidano in €.2.737,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;

dispone la separazione delle cause relative alle domande proposte da (...) Stefano contro Real (...) A.S.D., (...)e (...), con prosecuzione del relativo giudizio come da separata ordinanza.

Così deciso a Pesaro il 8.2.2017

Il giudice

dr. Fabrizio Melucci

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