TRIBUNALE DI RAVENNA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 85/2019 DEL 31/01/2019

TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia De Maria Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4048/2017 promossa da:

 

A.P.D. (...) (C.F. ….), con il patrocinio dell’avv. LELLI MAMI GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO

(...)(C.F. …), con il patrocinio dell’avv. LELLI MAMI GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO


APPELLANTI

Contro

 

(...) (C.F…..), con il patrocinio dell’avv. ULIVI LUCA, elettivamente domiciliato in C/O AVV.S. BALZANI VIALE DELLA LIRICA 43 RAVENNA presso il difensore avv. ULIVI LUCA

APPELLATO

 

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, le conclusioni si intendono qui richiamate a far parte integrante del provvedimento di sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione tempestivamente notificato gli attori interponevano appello avverso la sentenza n. 279/2017 resa dal giudice di pace di Ravenna e depositata il 11.04.2017 nel procedimento n.r.g. 2253/2014.

In primo grado il giudice di pace, rigettate talune eccezioni preliminari, accoglieva la domanda di (...) e condannava in solido l’associazione sportiva dilettantistica A.P.D. (...) e (…), che agiva in nome e per conto dell’associazione, al pagamento in favore del calciatore di euro 2.000 per le prestazioni sportive rese nella stagione 2012-2013 in favore della predetta società come da intesa orale.

In appello venivano ribadite le eccezioni pregiudiziali e preliminari del primo grado, nonché contestato il merito della sentenza, dovendosi interpretare il contratto intercorso tra il calciatore e l’associazione a titolo gratuito, chiedendosi, pertanto, preliminarmente la dichiarazione di nullità della sentenza e, nel merito, l’integrale riforma con accertamento che nessun compenso economico è dovuto al calciatore.

Si costituiva (...) chiedendo, in sostanza, conferma della sentenza di primo grado per infondatezza delle questioni pregiudiziali e preliminari, nonché, di merito, in quanto, era incontestato il rapporto intercorso tra le parti e dall’istruttoria emergeva che l’ingaggio per la stagione sportiva prevedeva un rimborso spese pari ad euro 1.000 mensili, quindi 2.000 euro, poiché la prestazione veniva garantita per due mesi poi interrotta a seguito di infortunio.

La causa veniva istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo di primo grado.

L’eccezione di “pregiudizialità sportiva” è infondata. Le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive, nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione, non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario sotto il profilo dell’istituzione di una giurisdizione specialesotto quello dell’introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all’azione giudiziaria, l’una e l’altro potendo essere disciplinati soltanto per legge al fine di non comprimere il diritto costituzionalmente garantito di adire l’autorità giudiziaria per ottenere tutela dei diritti soggettivi.

L’eccezione di mancata estensione del contraddittorio nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, così come l’eccezione di prescrizione del diritto di credito, sono svolte in primo grado in sede dicomparse conclusionali, dunque, domande tardive ed in inammissibile in primo grado, così come nuove ed inammisibili in grado di appello.

L’eccezione di incompetenza funzionale del giudice di pace per ritenuta competenza del Giudice del Lavoro è infondata in quanto l’art. 39 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e l’articolo 94 delle Norme Organizzative Interne Federali non prevedono la possibilità, a livello dilettantistico, per il calciatore di effettuare attività lavorativa subordinata o dipendente per nessuna società sportiva, perciò, correttamente la causa per l’ottenimento del rimborso spese veniva radicata avanti al Giudice di Pace, competente per valore.

L’eccezione di nullità dell’atto di citazione per mancanza dell’avvertimento ex artt. 167 e 38 c.p.c. è infondata in quanto sanata dalla costituzione del convenuto nei termini di legge.

L’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita è infondata in quanto l’atto di citazione veniva notificato il 12.07.2014 e la normativa sulla negoziazione assistita entrava in vigore a far data dal 9.02.2015 come da D.Lgs. 132/2014, art. 3, comma 8.

Venendo al merito, è possibile per il calciatore dilettante stipulare un accordo economico, anche verbale (Cass. civ. n. 1713/2010), con la società che preveda un “rimborso spese, compenso ed indennità” cosicché, laddove la società sportiva non provveda a riconoscere al proprio tesserato il rimborso periodico, questi ha la possibilità di far valere le proprie pretese economiche in sede giudiziale.

Il giudice di primo grado ha, inoltre, correttamente valutato il compendio probatorio in atti, in particolare le testimonianze dei testi  (...), compagno di squadra, e (...), direttore  sportivo presente al momento dell’ingaggio, dalle quali emergeva che il calciatore aveva reso la propria prestazione per due mesi della stagione sportiva 2012/2013 e che vi era un accordo economico di “rimborso spese” nella misura di 1.000 euro al mese pattuito oralmente tra il calciatore medesimo e (...) Giovanni, in qualità di Presidente dell’associazione, soggetto che agiva in nome e per conto della A.P.D. (...) stessa.

La sentenza di primo grado, di condanna in solido di A.P.D. (...) 1927 e (...) Giovanni, quest’ultimo ai sensi dell’art. 38 c.c., al pagamento della somma di euro 2.000, oltre interessi, è condivisibile e deve essere, quindi, integralmente confermata in base alle risultanze istruttorie.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il dm. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione rigettata o assorbita, così dispone:

-Conferma la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 279/2017 resa nel procedimento n.r.g. 2253/2014;

-Condanna A.P.D. (...) 1927 e (...), in solido tra loro, al pagamento in favore di (…) delle spese di lite per la fase di appello, che si liquidano in euro 2.500 per compensi, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;

-Condanna A.P.D. (...) 1927 e (...), in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato Italiano di un importo pari al contributo unificato aumentato della metà ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.lgs. 115/2002.

Ravenna, 30 gennaio 2019

Il Giudice

dott. Letizia De Maria

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