TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1573/2017 DEL 04/10/2017
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione II Civile
Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Vincenzo Cefalo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3685 /2009 R.G. promossa da:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI- COMITATO REGIONALE SICILIA , rappresentata e difesa dall’avv. MUNAFO’ LUIGI ;
contro
A.S.D. (…)
(…)
(…),
(…)
(…)
convenuti contumaci -
(…), rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Giuseppe Cuni;
- convenuto -
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 6/8/2009 la Federazione Italiana Gioco Calcio -Comitato Regionale Sicilia- conveniva in giudizio l’associazione sportiva dilettantistica (…) in persona del legale rappresentante p.t. (…), (…), (…), (…) e (…), chiedendo la loro condanna in solido al pagamento della somma di euro 6.909,00 con interessi dal 30/6/2006, per debiti maturatidalla società sportiva per iscrizione al campionato, sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva e addebiti vari.
Si costituiva solo (…)il quale eccepiva l’infondatezza della domanda e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita con CTU contabile e trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27/4/2017.***
Va subito detto che è superflua la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria proposta da parte attrice il quanto il credito è abbondantemente provato dai documenti versati in atti, vale a dire la domanda di iscrizione al campionato 2006/2007 sottoscritta dal Presidente (…), dal Vicepresidente (…), dal Segretario (…)e dal Cassiere (…), e dai diversi provvedimenti sanzionatori della LND, il tutto riscontrato dall’estratto conto.
Per quanto riguarda la CTU, essa va recuperata e condivisa per quanto detto nell’ipotesi n. 2 formulata nella nota di chiarimenti del 14/10/2015, vale a dire l’accertamento del debito di euro 6.893,35 a carico della ASD (…).
Entro tali limiti la CTU va utilizzata per la decisione.
In conclusione la domanda è fondata anche con riferimento alla legittimazione passiva dei convenuti, posto che per le associazioni non riconosciute, in base al principio dell’autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.) tutte le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono solidalmente e personalmente delle obbligazioni, una volta escusso il fondo comune.
Poiché parte attrice ha riconosciuto che, dopo la notifica della citazione introduttiva, i convenuti hanno versato alcuni acconti per l’ammontare complessivo di € 1.700,00, la somma per cui è condanna va diminuita di tale importo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto dei parametri medi indicati nel DM 55/2014.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l’effetto condanna l’associazione sportiva dilettantistica (…) in persona del legale rappresentante p.t. , (…), gli eredi di (…), (…) e (…), in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 5.209, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna parti convenute a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che liquida in euro 2.400,00 oltre contributo unificato, spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso in SIRACUSA in data 29/09/2017
Il Giudice
dott. Vincenzo Cefalo