TRIBUNALE di TORINO – Sezione Civile – SENTENZA N. 4678/2014 DEL 30/06/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Ottava Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaella Bosco  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2012 (cui è stata riunita la causa r.g. .../2012)promossa da: (…) e (…) difesi dall’avv. MOLLICA DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il difensore in   (…)

ATTORE

 

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA F.C.D. OMISSIS IN PERSONA DEL Presidente pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Daniela Rodella e dell’avv. Alberto Ceresa, elettivamente domiciliati in Torino via Montecuccoli n. 9 presso i difensori

ATTRICE nella causa riunita

 (…) 

contro

 

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

 

Il Procuratore (…) e (…) ha concluso: accertarsi il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario per essere la giurisdizione della giustizia sportiva; revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4443/2012

Il Procuratore della Associazione Sportiva (…) ha concluso: dichiararsi la inefficacia/nullità del decreto ingiuntivo 4443/12 o revocarlo; in ogni caso dichiarare (…)  e (…) tenuti a manlevare la associazione di ogni somma che questa fosse condannata a pagare in favore di OMISSIS

 

Il Procuratore di (…)  ha concluso: respingere la opposizione; dichiarare le controparti tenute in solido al pagamento della somma di cui al provvedimento monitorio detratti  € 7.500,00 già corrisposti dalla Associazione (…)

Oggetto:

 

opposizione a decreto ingiuntivo n. 443/2012

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con citazione notificata in data 12.6.2012 (…)  e (…)  hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2012 emesso dal Giudice di Torino in data 29.3.2012 nei confronti di (…)  e (…)  e Associazione Sportiva (…), dell’importo di 19.800,00.

Questi i motivi della opposizione:

1) Carenza di giurisdizione del Giudice ordinario per essere la giurisdizione del Giudice sportivo, in difetto di autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio

2) La pretesa di pagamento di (…)  è infondata perché affetta da nullità secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti della FIGC e della lega Nazionale Dilettanti

3) (…) in qualità di fideiussore è tenuto al pagamento dei debiti contratti dalla Associazione e dal Presidente OMISSIS , solo dopo la preventiva escussione della Associazione debitrice principale

4) il (…)  ha già percepito1.700,00 di cui700,00 con consegna in contanti dal sig. (…); ed € 1.000,00 a mezzo assegno bancario consegnato dall’avv. Chiappero.

Si  è  costituito  in  giudizio  (…) eccependo  in  fatto  ed  in  diritto  le  avversarie

deduzioni; ha dato atto che dopo la concessione del decreto ingiuntivo, la Associazione gli aveva corrisposto l’importo di € 7.500,00. 

Preso atto del parziale pagamento, successivo alla emissione del decreto ingiuntivo, il Giudice ha concesso l’ordinanza ingiunzione 186 ter c.p.c. sulla somma di € 12.300,00 nei confronti di (…)  e (…).

Alla controversia 19210/2012 è stata riunita la causa 31333/2012 di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, 4443/2012, instaurata dalla Associazione  Sportiva  (…) contro (…)  e contro (…)  e (…)

Questi i motivi della opposizione proposta dalla Associazione inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nei 60 giorni la pretesa economica del (…)  è già stata decisa con il lodo arbitrale - non impugnato - che gli ha riconosciuto un credito di7.500,00 ed ha negato il diritto alla corresponsione della maggior somme previste dalla scrittura privata in quanto contrastante con il regolamento federale che disciplina i rapporti tra società ed allenatore in ogni caso i due premi previsti nella scrittura privata di € 1.500 (se la squadra di fosse piazzata tra i primi 6) ed € 3.000,00 (se la squadra fosse arrivata ai play off) non erano cumulativi ma alternativi, pertanto - essendosi pacificamente verificata la condizione per cui doveva essere corrisposto il premio di € 3.000,00 - l’importo preteso dal OMISSIS  va comunque ridotto di € 1.500,00 la Associazione convenuta è estranea al debito per cui è causa, atteso che essa è nata dopo il termine del campionato 2009/2010 , in data 8.7.2010 dalla fusione della (…) con la (…)  e che (…) con dichiarazione del 29.6.2010 aveva dichiarato di accolarsi personalmente tutti i debiti della Associazione Lottogiaveno verso gli ex tesserati e verso i fornitori; ad ulteriore sgravio, il padre OMISSIS  aveva garantito i debiti del figlio (…) Si è costituito in giudizio   (…) contestando in fatto ed in diritto le avversarie deduzioni.

In questo giudizio non si costituivano invece (…)  e (…)

Dopo la riunione dei due giudizi, il Giudice ha concesso la ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter

nei confronti della Associazione sportiva per l’importo di € 10.800,00. La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria.

Sono pacifiche le seguenti circostanze:

 la società sportiva ed il (…)  hanno stipulato un accordo che prevedeva un rimborso annuale complessivo di € 7.500,00 ripartito in otto mensilità di € 937,50, oltre rimborso spese chilometriche;

 con separato accordo la società si è impegnata a riconoscere anche un rimborso lordo di € 15.300,00, oltre1.500,00 a titolo di premio se la squadra al termine della stagione 2009/2010 si fosse classificata tra le prime 6, e di € 3.000,00 se la squadra si fosse classificata per i play off;

 l’accordo economico stipulato a parte con il OMISSIS  prevedeva compensi e premi superiori

a quanto consentito dalle norme regolamentari della Federazione Calcio;  la squadra si è classifica per i play off;

 il (…)  ha dito il Collegio arbitrale, che ha accertato la fondatezza della sua pretesa

creditoria limitatamente all’importo di € 7.500,00;

 il (…)  ha ricevuto dalla Associazione7.500,00 solo dopo la emissione del decreto ingiuntivo.

Sulla giurisdizione del Giudice ordinario

In base ai criteri di riparto della giurisdizione stabiliti dall'art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv. nella l.  17  ottobre 2003 n.  280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del Coni o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale; sono invece devolute  alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni (Cassazione civile, sez. un., 23/03/2004, n. 5775).

Nel  caso  che  ci  occupa  la  controversia  ha  ad  oggetto,  pacificamente  rapporti  patrimoniali  tra l’allenatore e la società.

L’art. 94 ultimo comma del regolamento F.I.G.C. conferma la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle azioni promosse dai tesserati per la tutela dei loro diritti relativi a compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari.

L’art. 94 bis per il settore dilettantistico prevede espressamente la possibilità  per i tesserati di

adire le vie legali in deroga all’art. 24 del regolamento federale.

Si ritiene quindi che la giurisdizione relativa alla controversia in oggetto sia del giudice ordinario.

Sulla tempestività della notifica del decreto ingiuntivo

La associazione ha sostenuto che il decreto ingiuntivo emesso in data 30.3.2012, è stato notificato solo in data 14.9.2012, mentre il termine per la notifica scadeva il 30.5.2012.

L’eccezione non è fondata.

Il creditore ha tentato tempestivamente, ma senza successo, la notifica in via Orsiera, dove risultava essere la sede della Associazione.

Una volta che il decreto ingiuntivo sia stato, sia pur tardivamente, notificato e la controparte vi abbia fatto opposizione, il contraddittorio sulla domanda di condanna proposta con il ricorso è realizzato e dunque se, in ragione del mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., va dichiarata, l'inefficacia del decreto, tuttavia, nel giudizio che prosegue per effetto dell'opposizione, sulla domanda di condanna il giudice si deve pronunciare (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2007, n. 7206)

Sullarbitrato

Il (…)  si è rivolto al collegio arbitrale, presso la Federazione Italiana Giuoco del calcio, come previsto dallart. 46 commadel regolamento della lega Nazionale dilettanti, al fine di ottenere il pagamento dei compensi pattuiti, nell’importo complessivamente di € 19.800,00 da parte della (…) Il Collegio arbitrale pertanto è stato investito della decisione in merito alla intera pretesa economica del OMISSIS  e cioè sia quella relativa allaccordo depositato presso la Federazione, sia quella relativa alla scrittura privata non depositata.

In data 17.12.2011 il Collegio arbitrale ha deciso la vertenza tra (…) e (…), statuendo che la associazione era tenuta al pagamento in favore dellallenatore soltanto dell’importo di € 7.500,00. Il Collegio ha respinto la pretesa di pagamento delle residue somme pattuite nella scrittura privata, in quanto tali accordi erano improduttivi di effetti per lordinamento sportivo.

Secondo la prospettazione di (…) il lodo che ha deciso la controversia tra le parti è rituale.

Sul punto il OMISSIS  non ha sollevato alcuna contestazione.

Si deve ritenere pertanto che non sia oggetto di contestazione tra le parti la natura del lodo rituale pronunciato dallorganismo istituito presso la Federazione Italiana Giuoco del calcio.

Ai sensi dellart. 824-bis c.p.c. il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dallautorità giudiziaria.

La decisione arbitrale tra (…)  e (…) non è stata impugnata nel termine previsto dallart. 828 c.p.c. e la Associazione ha corrisposto al OMISSIS  la somma di € 7.500,00.

Con la pronuncia arbitrale, non impugnata, la vertenza tra (…)  (…) deve stata definita, con la conseguenza che il creditore non avrebbe potuto nuovamente adire il Giudice ordinario.

La eccezione sollevata da (…) pertanto è fondata. 

Non possono essere condivise invece le difese di parte OMISSIS  dove richiama criteri di riparto della giurisdizione stabiliti dall'art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220, conv. nella l. 17 ottobre 2003

n. 280. Tale normativa infatti afferisce al riparto di giurisdizione tra giustizia ordinaria e la giustizia amministrativa e non preclude invece la possibilità di deferire la controversia in merito ai diritti patrimoniali, al Collegio arbitrale istituito presso la Federazione.

In sostanza il tesserato ha il diritto di adire la giustizia ordinaria per tutelare i suoi diritti patrimoniali verso la associazione sportiva, ma non per questo gli è preclusa la possibilità di deferire, spontaneamente, la controversia ad un collegio arbitrale come previsto dallart. 46 comma 3° del regolamento della lega Nazionale dilettanti.

Nel caso che ci occupa, il (…)  che avrebbe potuto adire immediatamente il Giudice ordinario per ottenere il pagamento di quanto pattuito, ha deciso invece di investire il Collegio arbitrale presso la federazione, ai sensi dellart. 46 comma 3° del regolamento della lega Nazionale dilettanti, chiedendo una pronuncia non limitata alla pretesa economica nascente dallaccordo depositato presso la Federazione, ma estesa anche allaccordo privato.

La decisione del Collegio arbitrale non impugnata - neanche nella parte in cui ha respinto la domanda del OMISSIS  -, fa stato tra le parti.

Ne  consegue  che  nullaltro  può  essere  preteso  dal  (…)   nei  confronti  della  (…) Sulla domanda proposta nei confronti di OMISSIS e OMISSIS

La pronuncia del Collegio arbitrale non fa stato invece nei confronti di OMISSIS e OMISSIS , i quali non sono stati parte di quel procedimento.

Rispetto a loro pertanto va valutata la fondatezza della opposizione nel merito.

Sulla asserita nullità dell’accordo economico con il (…)

(…)  e (…) hanno sostenuto che l’accordo stipulato dalla Associazione con il (…)  era nullo per contrarietà alle norme federali che limitano la corresponsione di compensi e premi.

Tuttavia, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 94 ultimo comma, per le violazioni di cui comma (accordi tra società e tesserati che prevedono accordi economici in contrasto con le norme regolamentari o altre disposizioni federali ) non comporta la nullità dell’accordo in deroga, poichè nell'ordinamento statale l'onerosità della prestazione non viola alcuna norma imperativa (Cassazione civile, sez. III, 27/01/2010, n. 1713).

Si deve ritenere quindi che laccordo posto in essere tra (…)  e la Associazione sia valido per il nostro ordinamento ed in forza della stesso lallenatore poteva pretendere i compensi pattuiti.

Sulla corresponsione di 1.700,00

OMISSIS e  OMISSIS  hanno sostenuto che il (…)  aveva già percepito1.700,00 di cui

€ 700,00 con consegna in contanti dal sig. (…); ed € 1.000,00 a mezzo assegno bancario consegnato dall’avv. Chiappero.

Gli attori tuttavia non hanno assolto all’onere che su di essi incombeva di provare documentalmente il pagamento di € 1.700,00 da parte di (…) e dell’avv. Luigi Chiappero. La eccezione di estinzione parziale della obbligazione, pertanto è infondata.

 Sul beneficium escussionis

(…) ha sostenuto di essere tenuto al pagamento dei debiti contratti dalla Associazione e dal Presidente OMISSIS , solo dopo la preventiva escussione della Associazione, debitrice principale.

Leccezione è infondata.

Con la scrittura in data 29.6.2010 (…) infatti si assunto lobbligo di pagamento dei debiti della Associazione F.C.D. OMISSIS, di cui era stato presidente suo figlio (…), senza prevedere il beneficio della previa escussione della Associazione, come pure sarebbe stato possibile ai sensi dellart. 1944 c.c..

Il creditore (…)  può quindi senzaltro pretendere il pagamento da parte del garante (…) pur non avendo preventivamente escusso la associazione.

Si osserva, per completezza che (…), in qualità di garante non ha sollevato contro il creditore, ai sensi dellart. 1945 c.c., leccezione sopra esaminata, fatta valere dalla Associazione debitrice principale.

Sulla quantificazione della somma dovuta a (…)

(…)  ha chiesto il pagamento di € 19.800,00

È pacifico, come detto, che lAssociazione gli ha già corrisposto 7.500,00.

OMISSIS  e OMISSIS , sono tenuti quindi a pagare in solido tra loro in favore di OMISSIS  la somma di € 12.300,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.

 

Si precisa in merito al quantum che (…)  e (…)  non hanno sollevato contestazione circa la somma di € 1.500,00 pretesa da OMISSIS  quale premio per il conseguimento della qualificazione della squadra tra le prime 6 al termine della stagione 2009/2010 oltre ad 3.000,00 dovuti per la classificazione della squadra per i play off - contestazione che invece era stata mossa dalla Associazione - . Sul punto dunque non si ritiene di doversi pronunciare

in conclusion

la domanda di pagamento proposta da (…)  è improcedibile nei confronti della Associazione;

ogni altra domanda proposta dalla Associazione deve ritenersi assorbita;

il (…)  è tenuto a restituire alla Associazione quanto eventualmente percepito in adempimento della ordinanza in data 21.5.2013;

le spese di lite sostenute dalla Associazione vanno poste a carico di (…)  soccombente rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti;

dato atto che sono stati corrisposti 7.500,00, il decreto ingiuntivo va revocato; tuttavia poiché il pagamento è avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, le spese della fase montoria restano a carico di (…) e (…), debitori soccombenti;

 il credito residuo di (…) nei confronti di (…) e (…) ammonta quindi all’importo di € 12.300,00, oltre interessi di legge dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo;

le spese di lite sostenute da (…) vanno poste a carico di parte opponente (…).

P.Q.M. 

Il Tribunale di (…), definitivamente pronunciando sulla opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 4443/2012 proposta da (…), contro (…), e contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA (…) ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara che la domanda di pagamento proposta da OMISSIS  è improcedibile nei confronti della Associazione e per leffetto

dichiara  tenuto  il  OMISSIS   a  restituire  alla  Associazione  quanto  eventualmente  percepito  in adempimento della ordinanza in data 21.5.2013;

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

pone le spese del decreto ingiuntivo a carico degli opponenti (…) e (…),

dichiara tenuti e condanna (…) e (…) al pagamento in favore di (…) di € 12.300,00, oltre interessi di legge dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo.

dichiara tenuto e condanna OMISSIS  all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore della Associazione, liquidandole in € 3.300,00 per compensi ed 150,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; ;

dichiara tenuti e condanna  OMISSIS  OMISSIS  e Fabrizio all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di OMISSIS , liquidandole in € 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Torino, 20 giugno 2014

 Il Giudice

Raffaella Bosco

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it