TRIBUNALE DI TORINO – sezione civile – SENTENZA N. 5091/2018 DEL 05/11/2018

L TRIBUNALE DI TORINO

Seconda sezione civile

Il Giudice Dott.ssa Desirè Perego

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 15340/2017 R.G. promossa da


(…) rappresentati e difesi dagli avv.ti GHIGNONE MASSIMILIANO e CUBRANICH ARIANNA presso lo studio dei quali in (…) sono elettivamente domiciliati

attori

 

 

contro


(…), rappresentato e difeso dall’avv. (…), presso lo studio del quale in (…) n. 21 a (…) è elettivamente domiciliato  avente ad oggetto: mandato, mancato pagamento del corrispettivo conclusioni delle parti:

convenuto

per gli attori:

Voglia il Tribunale di Torino, previe le declaratorie del caso tutte respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via istruttoria:

  • Ammettere prova per interrogatorio formale del Sig. Barillà sui capi seguenti:

1) L’indirizzo mail utilizzato dal Sig. Antonino Barillà è do.93@hotmail.it;

  1. Il Sig. Barillà ha ricevuto il messaggio di sollecito di pagamento dei compensi relativi alla stagione sportiva 2013/2014 inviato dal Dott. Marcello in data 28.12.2015 ed in pari data, con messaggio di risposta, ha richiesto l’inoltro della prefattura all’indirizzo mail do.93@hotmail.it (doc. 21 da rammostrarsi al Sig. Barillà);
  2. Il Sig. (…) ha ricevuto il messaggio di sollecito di pagamento dei compensi relativi alla stagione sportiva 2013/2014 inviato dal Dott. (…) in data 16.05.2016 ed in pari data, con messaggio di risposta, ha confermato che il relativo bonifico sarebbe stato effettuato in breve tempo (doc. 22 da rammostrarsi al Sig. (…);

Nel merito

In via principale

  • Dichiarare tenuto e condannare, per i motivi di cui in atti, il Sig. (…) a corrispondere alla (…). di (…) & C. la somma di € 31.772,97 oltre iva a titolo di compensi maturati o la veriore somma da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza al saldo;

In via subordinata

  • Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse riconosciuta la legittimazione ad agìre in capo alla Ifa S.a.s. di Marcello Bonetto, dichiarare tenuto e condannare, per i motivi di cui in atti, il Sig. Antonino Barillà a corrispondere al Dott. Marcello Bonetto la somma di € 31.772,97 oltre iva a titolo di compensi maturati o la veriore somma da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalla scadenza al saldo;

Con il favore, in ogni caso, di diritti, onorari e spese di lite.

Per il convenuto:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata:

>> in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto di credito di parte attrice relativamente alla domanda di pagamento di Euro 4.000,00= oltre I.V.A. relativa al mandato n.0387 del 2012 relativamente alla stagione sportiva 2013/2014, per l’intervenuto decorso del termine triennale e per l’effetto rigettare la domanda attrice;

>> in via principale e di merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza del contratto di mandato n.1804 del 2014 in quanto sottoscritto in violazione dell’art. 20 c. 6,7 RAFIGC e per l’effetto rigettare la domanda attrice;

>> sempre in via principale e di merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto per l’importo dovuto a titolo di penale per la revoca del contratto di mandato dell’11.04.2016, essendo stato versato e saldato da parte convenuta prima della conoscenza dell’atto di citazione e per l’effetto rigettare la domanda;

>> in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le precedenti eccezioni e domande, dichiarare comunque il sig. (…) tenuto agli adempimenti che verranno accertati e dichiarati come contrattualmente previsti e dovuti,  ove formalmente, tempestivamente e correttamente richiesti, sempre nei limiti dello stesso dettato contrattuale.

>> con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società (…) di (…) e (…) personalmente convenivano in giudizio (…) allegando il mancato pagamento da parte di quest’ultimo dei compensi maturati in forza dei mandati quali procuratori sportivi rispettivamente conferiti in data 06.04.12 e 11.04.14 a (…) e in data 11.04.16 a IFA S.a.s. di (…).

Gli attori evidenziavano, infatti, che (…), in forza dei predetti mandati, aveva prestato la propria attività quale procuratore sportivo in favore del convenuto assistendolo nella conclusione dei contratti di prestazione sportiva relativi alla stagione calcistica 2013/2014 con la (…) Calcio S.p.a., l’UC (…) S.p.a. e nuovamente con  la (…) Calcio S.p.a. maturando il diritto a percepire un compenso di € 9.272,97 oltre IVA; aveva, inoltre, prestato la propria assistenza nella conclusione del contratto con la A.s. Trapani per le stagioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 maturando un compenso pari ad € 22.500,00 oltre IVA. Detti crediti erano stati ceduti ala IFA S.a.s. di (…)

Infine, in data 16.01.17, (…) aveva revocato il  mandato conferito in data 11.04.16 a IFA S.a.s. impegnandosi a versare la somma di € 25.000,00 prevista come penale, non era stata, tuttavia, pagata la somma di € 7.500,00.

Gli attori chiedevano, quindi, la condanna di (…) al pagamento dei suddetti importi in favore, in principalità, di IFA S.a.s. e, in via subordinata, in favore di (…) quanto alla somma di € 31.772,97 oltre IVA e in favore di (…). quanto alla somma di € 7.500,00.

(…),  costituendosi  tempestivamente  in  giudizio  chiedeva  il  rigetto  delle domande attoree eccependo la prescrizione ai sensi dell’art. 2956 e 2957 c.c. del diritto degli attori di ricevere il compenso maturato relativamente alla stagione 2013/2014, la nullità del mandato conferito a (…) in data 11.04.14 perché, contemporaneamente, (…) aveva ricevuto mandato per la conclusione di contratti di prestazioni sportive dalla A.s. (…) ed aveva, quindi, agito in conflitto di interessi, la nullità, sempre per conflitto di interessi del mandato conferito dal convento a (…) in data 11.04.16; evidenziava, in ogni caso, di aver integralmente pagato la penale prevista per il caso di recesso da tale ultimo contratto.

All’udienza di prima comparizione delle parti gli attori, contestate le argomentazioni difensive di controparte, davano atto di aver ricevuto, dopo la notifica dell’atto di citazione, il pagamento della residua somma di € 7.500,00 dovuta a titolo di penale, rinunciavano, quindi, alla relativa domanda.

Depositate le memorie di rito, la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali delle parti, veniva, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

All’esito si osserva quanto segue.

Il mandato conferito a (…) il 06.04.12: la prescrizione.

(…) ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di (…). e di (…) di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato relativamente ai contratti di prestazione sportiva relativi alla stagione calcistica 2013/2014 assumendo che quella del procuratore sportivo sia una prestazione professionale e che trovi, quindi, applicazione la prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 n. 2 c.c.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta” (Cass. Civ. sentenza 11145/12 conforme a sentenza 8200/06 confermata dalle successive ordinanze 10379/18 e 9930/14).

Nel caso in esame il mandato del 06.04.12 (al pari dei successivi) fu conferito in forma scritta e forma scritta ebbero i contratti stipulati da (…) con la (…) Calcio S.p.a. il 30.07.13 e il 21.01.14 e con la UC (…) S.p.a. il 02.09.13 – tutti inerenti la stagione 2013/2014 - (docc. 1, 5, 6 e 7 att.).

Non opera, quindi, la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c.

Il convenuto, con la memoria conclusionale, ha altresì eccepito la prescrizione del diritto degli attori di percepire il compenso per la stagione sportiva 2013/2014 in base all’art. 17 co. 2 del Regolamento Agenti FIGC dal 2010 (all’epoca vigente) a norma del quale il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso (doc. 3 conv.).

Si tratta, necessariamente, di un’ipotesi di prescrizione estintiva perché le prescrizioni presuntive, previste e disciplinate dagli artt. 2954 ss c.c., derogando sia al principio dell’onere della prova sia a quello della libertà dei mezzi di prova sono soggette ad una rigida tassatività e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Ne consegue  la tardività  dell’eccezione di prescrizione ai sensi del regolamento FIGC perché, eccepita tempestivamente la prescrizione presuntiva, non si può ritenere implicitamente eccepita anche la prescrizione estintiva.

Sul punto la giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che “l'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, nè rappresentano espressioni di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto. Ne consegue che, proposta originariamente la prima, non è consentito alla stessa parte invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o viceversa” (Cass. Civ. sentenza n. 19545/13, in tale senso anche sentenza n. 22649/11).

L’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in base all’art. 17 co. 2 del Regolamento Agenti FIGC dal 2010 è, quindi, tardiva perché, al pari di quella ex art. 2956 c.c., avrebbe dovuto essere formulata con la tempestiva costituzione in giudizio.

Il diritto di parte attrice di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato relativamente alla stagione calcistica 2013/2014 non può, quindi, dirsi prescritto.

Ne consegue che (…) deve essere condannato al pagamento, in favore di (…)

di (…) (cui (…) ha validamente ceduto i diritti patrimoniali nascenti dal mandato essendo ciò espressamente contemplato dal mandato stesso) la somma di € 9.272,97 oltre IVA così composta:

€ 1.041,00 oltre IVA pari al 5% del corrispettivo maturato per due mensilità dal convenuto relativamente al contratto concluso con la (…) Calcio S.p.a. il 30.07.13;

€ 2.906,97 oltre IVA pari al 5% del corrispettivo maturato per quattro mensilità dal convenuto relativamente al contratto concluso il 02.09.13 con la UC (…) S.p.a.;

€ 5.325,00 oltre IVA pari al 5% del corrispettivo maturato per cinque mensilità dal convenuto relativamente al contratto concluso con la (…) Calcio S.p.a. il 21.01.14.

Parte convenuta non ha, infatti, contestato la validità del mandato conferito il 06.04.12 a Marcello Bonetto, la sottoscrizione dei contratti con le società calcistiche conclusi con la sua assistenza, i compensi ricevuti da dette società e le modalità di calcolo del proprio compenso adottate da parte attrice.

Il pagamento della suddetta somma è, quindi, dovuto.

Il mandato conferito a (…) l’11.04.14: il conflitto di interessi.

(…) sostiene di non essere tenuto a corrispondere a parte attrice il compenso quale procuratore sportivo maturato in relazione al contratto di prestazione sportiva concluso con la A.S. (…) relativamente alle stagioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, perché relativamente ad esso (…) versava in un’ipotesi di conflitto di interessi: egli, infatti, rappresentava il calciatore, mentre la società calcistica era rappresentata dalla (…) di (…). La circostanza è inveritiera.

I documenti prodotti dalle parti dimostrano, infatti, che alla stipulazione del contratto di prestazione sportiva sottoscritto il 09.07.14 presero parte quale agente della A.S. (…) (…) (non, quindi, (…). di (…)) e, quale agente di (…), (…).

Ebbene, (…) è socio accomandatario della (…). di (…) la cui socia accomandante è (ed era all’epoca di fatti) (…) (in data 13.12.16 si è aggiunto alla compagine sociale quale socio accomandatario (…)) (doc. 1 att.). OMISSIS non fa parte e non ha mai fatto parte della compagine sociale della (…). di (…).

Egli è, invece, socio accomandatario della (…). di (…) insieme a (…), società di cui sono soci accomandanti (…) e (…) (doc. 17 att.).

(…). di (…) e (…). di (…) sono soggetti giuridici distinti, con distinte compagini sociali ed il fatto che (…) sia il padre di (…) non muta tale realtà.

Ancora, nel contratto di prestazione sportiva di cui si discute, agenti delle parti non erano le predette società bensì (…) da un lato e (…) dall’altro, soggetti che non risultano essere legati da vincoli di parentela.

Non vi fu, quindi, alcuna violazione dell’art. 20 del Regolamento Agenti FIGC dal 2010 laddove lo stesso prescrive, a pena di nullità, che un agente non possa rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore o tra due società. Le parti del contratto di cui si discute erano, infatti, rappresentate da agenti differenti.

Inconferente è, invece, il richiamo di parte convenuta al comma 6 dell’art. 20 del Regolamento perché questo non prevede alcun divieto per l’agente di trattare con società che abbiano conferito un mandato ad altro agente con cui sussiste un rapporto di parentela: il riferimento ivi contenuto è ad un rapporto di consulenza, non ad un contratto da procuratore sportivo. In ogni caso, non risulta che tra (…) e (…) sussista un tale legame.

Ne consegue che, non sussistendo, nemmeno in astratto, un’ipotesi di conflitto di interessi, il contratto non può considerarsi nullo ai sensi del regolamento né essere annullato.

Antonino Barillà è, quindi, tenuto a corrispondere a (…). di (…) (cui (…) ha validamente ceduto i diritti patrimoniali nascenti dal mandato essendo ciò espressamente contemplato dal mandato stesso), una somma pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore stabilito dal contratto di prestazione sportiva concluso con AS (…)

Detto compenso annuo era pari ad € 150.000,00 (per l’ipotesi, realizzatasi, di militanza della squadra in serie B). Il compenso di parte attrice è, quindi, pari ad € 7.500,00 oltre IVA per ciascuna delle tre annualità in cui detto contratto ha avuto efficacia, così per complessivi € 22.500,00 oltre IVA.

Il convenuto viene, quindi, condannato al pagamento del complessivo importo di € 31.772,97 (€ 22.550,00 + € 9.272,97) oltre IVA. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella richiesta misura legale ma, non essendovi prova della data di emissione delle relative fatture, gli interessi decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza.

  1. La revoca del mandato conferito alla (…). di (…) l’11.04.16: il pagamento della penale.

In data 11.01.17 (…) ha revocato il mandato conferito a (…). l’11.04.16 impegnandosi a pagare la penale contrattualmente prevista di € 25.000,00 in quattro rate, delle quali l’ultima, di € 7.500,00 con scadenza al 20.06.17 (doc. 11 att.).

Con lettera in data 13.02.17 parte attrice accettava detta rateizzazione (doc. 12 att.) . Il convenuto ha sostenuto di aver pagato il suddetto importo prima del giudizio.

(…) dispose il pagamento a mezzo bonifico dell’ultima rata di € 7.500,00 il 22.06.17, mentre il 23.06.17 gli attori consegnarono l’atto di citazione all’ufficio postale per la notifica, notifica che si sarebbe perfezionata il 27.06.17 (doc. 9 conv. e originale atto di citazione in atti).

Ne consegue, da un lato, che (…) ha pagato il dovuto prima di ricevere la notifica dell’atto di citazione e, dall’altro, che gli attori hanno formulato in giudizio domanda di condanna al pagamento di detto importo dopo che era scaduto il termine per il suo pagamento e prima di potersi avvedere del fatto che lo stesso era stato effettuato (stante i normali tempi di perfezionamento del bonifico).

Parte attrice, ha, comunque, rinunciato alla domanda di pagamento della somma di € 7.500,00 alla prima occasione utile, vale a dire alla prima udienza di comparizione delle parti.

Non essendo intervenuta formale accettazione di tale rinuncia, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, si deve rilevare come l’azione di parte attrice non fosse infondata e come il fatto estintivo del proprio diritto di credito sia avvenuto in ritardo rispetto a quanto stabilito.

Tali circostanze, unitamente al fatto che la domanda è stata prontamente rinunciata e che in ordine ad essa non si è dovuta svolgere ulteriore attività difensiva, fa che la mancata condanna al pagamento della somma di € 7.500,00 non incida sulla regolamentazione delle spese di lite.

  1. Le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 91 le spese di lite seguono la soccombenza, le stesse vengono, quindi, poste integralmente a carico di parte convenuta e vengono liquidate nei termini di cui al dispositivo ai sensi del DM 55/14 in considerazione del valore della causa, della sua normale complessità e della concreta attività processuale posta in essere dalle parti, circostanze che giustificano l’applicazione dei valori medi di riferimento previsti per la cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta così provvede:

    1. condanna (…) a pagare a (…). di (…) la somma di € 31.772,97 oltre IVA oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
    2. condanna (…) a rifondere a (…). di (…) e (…) le spese di lite che liquida in complessivi € 7.254,00 (di cui € 1.620,00 per la fase di studio,1.147,00 per la fase introduttiva,  € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale) per compenso oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA in misura di legge ed € 545,00 per esposti. 

Così deciso dal Tribunale di Torino in data 31/10/2018

Il giudice

Dott.ssa Desirè Perego

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