TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 5614/2013 DEL 24/09/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 

Nella causa civile iscritta al n. .../2012 

Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Mandato». Promossa da:

(…) e (…) & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carlo Pacciani e Cesare Gabasio.

attori -

 

CONTRO

 

(…), con gli avv.ti Cino Benelli e Benedetta Bandinelli.

convenuto -

 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Per parte attrice:

«Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli accertamenti e declaratorie del caso:

in via preliminare,

  • accertare e dichiarare la propria competenza; nel merito,

dichiarare tenuto e condannare il signor (…)a pagare all’(…)& C. s.a.s.,

per le causali di cui in narrativa, l’importo di Euro 161.050,00, oltre ad IVA ed interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto sino al saldo.

Con riserva di ulteriore dedurre, produrre e formulare ulteriori istanze istruttorie.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario».

Per parte convenuta:

«Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria,

  1. in via preliminare:

a1) dichiarare il difetto di giurisdizioneovvero la propria incompetenza –, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione dell’Organo arbitrale indicato nel «Mandato tra calciatore e agente», e cioè della Camera Arbitrale costituita presso la F.I.G.C. (oggi, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il C.O.N.I.), in base all’art. 10 del contratto;

a2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Dott. (…); a3) in via subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della (…) & C. s.a.s.;

  1. nel merito:

b1) accertare la risoluzione del contratto di mandato concluso dal signor (…)con il Dott. (…), dovuta a situazione di conflitto di interessi rilevante per la regolamentazione di settore applicabile ratione temporis, e, per l’effetto, dichiarare che nulla è dovuto all’Agente Dott. (…), ordinando la restituzione delle somme versate dal signor (…) alla (…) & C., oltre agli interessi legali dal del dovuto fino all’integrale soddisfo (ferma restando l’intangibilità, nel quantum riconosciuto, del lodo arbitrale prodotto sub doc. 4);

b2) in via subordinata, dichiarare estinta l’obbligazione pecuniaria azionata in giudizio, per adempimento del terzo;

b3) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria ridurre il quantum debeatur nella misura dell’1% del compenso lordo, ovverosia ad € 32.210,00, escludendo gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002.

b4) respingere, comunque, tutte le domande proposte da parti attrici in quanto infondate, in fatto e in diritto.

Con vittoria di compensi e spese del giudizio».

 

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. 118 DISP. ATT. C.P.C.)

 

Con atto di citazione del 4 luglio 2012, notificato in data 17 luglio 2012, gli odierni attori ((…)e (…) & C. s.a.s.) convenivano in giudizio il sig. (…) per sentire condannare, da questo Tribunale, il (…) alla corresponsione della somma di € 161.050,00, oltre interessi di legge, a favore di parte attrice. Tale credito, secondo gli attori, derivava da contratto di mandato tra agente e calciatore sottoscritto in data 2 settembre 2002.

In merito all’eccezione preliminare del convenuto sul tema della competenza del Giudice Ordinario, questo Tribunale osserva quanto segue.

È noto che una recente giurisprudenza ha affermato che «Il TAR Lazio (con la sentenza dell’11 novembre 2010, n. 33427) ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il Tar del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie  controversie  all’arbitrato  oppure  alla  giustizia  ordinaria,  ritenendo  che  la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del  Lazio,  risulterebbe  penalizzato  dall’obbligatorietà  della  clausola  arbitrale»  (cfr., TNAS, Lodo Carpeggiani/Schelotto, prot. n. 1635 del 29 giugno 2011 – 4 giugno 2012). In  buona  sostanza,  il  TAR  Lazio  non  ha  negato  in  maniera  assoluta  la competenza degli organi di giustizia arbitrale previsti dall’ordinamento sportivo per le controversie relative ai rapporti disciplinati dal Regolamento Agenti della FIGC, ma ha previsto la possibilità, in alternativa, di rivolgersi all’AGO.

In particolare, il giudice amministrativoreputando che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti – ha lasciato la libertà alle parti di scegliere se rivolgersi al giudice ordinario o a quello arbitrale istituito dal CONI (cfr. TNAS, Lodo Pallavicino/Marchisio, prot. n. 0009 del 3 gennaio 2011, del 6 aprile 2011).

Inoltre fa ben notare il convenuto come il difetto di giurisdizione di questo Tribunale discenda dall’art. 23 del regolamento del 2007, e non dall’art. 24 del regolamento del 2010, inapplicabile ratione temporis al mandato per cui è causa, stipulato nel 2002 fino al 1° settembre 2008, stante la vigenza nel nostro ordinamento del principio secondo cui “tempus regit actum” (cfr. Lodo Petrucchi/FIGC prot. n. 2253 del 14 ottobre 2010).

A tale proposito erra parte attrice confondendo il significato del concetto di abrogazione e di annullamento. Il primo istituto determina l’estinzione degli effetti della norma ex nunc, conservando, quindi, piena efficacia nei rapporti giuridici sorti precedentemente alla nuova normativa abrogatrice come nel caso di specie. Il secondo istituto, a contrario, espunge definitivamente la norma dall’ordinamento giuridico ed ha effetti erga omnes ed ex tunc (effetti retroattivi); ossia riguarda anche le situazioni giuridiche sorte prima di esso.

Ora, il Consiglio Federale della FIGC, con comunicato142/A del 3 Marzo 2011, ritenendo necessario modificare, secondo quanto definito dalla suddetta sentenza, l’art. 24 del Regolamento ne ha abrogato (e non annullato) i primi due commi e dunque, in primis, la previsione con cui veniva attribuita al TNAS l’esclusiva competenza per la risoluzione di ogni controversia nascente dall’incarico all’agente. Ma ciò, si ripete, solo in relazione ai rapporti giuridici sorti dopo l’entrata in vigore della modifica in oggetto.

Non rimarrà pertanto che dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria adita, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione dell’Organo arbitrale indicato nel “mandato tra calciatore e agente”, e cioè della Camera arbitrale costituita presso la F.I.G.C. (oggi, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituito presso il C.O.N.I.), in base all’art. 10 del contratto de quo.

Siffatta conclusione assorbe tutte le altre eccezioni ed argomentazioni svolte dalle parti, ivi compresa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, che non potrà essere esaminata se non nel contesto del citato giudizio arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 1 agosto 2012.

La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., così come modificato dall’art. 33, l. 353/90.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis;

DICHIARA il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in relazione alle domande svolte nel presente giudizio dalla parte attrice e per l’effetto;

CONDANNA parte attrice al rimborso in favore della parte convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 10.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Torino il giorno 23 settembre 2013, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 23 settembre 2013.

IL GIUDICE

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