TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2390/2015 DEL 03/11/2015

Tribunale di Treviso Seconda sezione

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Passarelli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile promossa da

Fallimento srl in liquidazione, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Renato Pastorelli con domicilio eletto presso il  suo studio, per procura;

attore

contro

Associazione Dilettantistica Sportiva ASD …,

convenuto contumace

contro

(…), rappresentato e difeso in  giudizio dall’avv. Michele Pantaleoni con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto

contro

(…), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Sofia Frison con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto

contro

FC …. – società sportiva professionistica a responsabilità limitata, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Diego Casonato con domicilio eletto presso il suo studio, per procura;

convenuto

CONCLUSIONI

Per parte attrice :

 

respinta ogni eccezione avversaria:

 

    1. dichiararsi inefficace e revocarsi ai sensi dell'articolo 67, primo comma, n.1 o ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, lf la vendita del marchio registrato all'ufficio italiano brevetti e marchi al n. 883395 in data 24/2/2003 (domanda n. TV 1999C 000382 del 20/9/99) e del marchio registrato numero 807906 in data 16/3/2000 (domanda n.TV 1997C000

529 del 21/11/97) effettuata da (...) srl ad Associazione Sportiva Dilettantistica ADS (...) in data 11/12/09 per il corrispettivo di € 5000 oltre ad Iva (contratto registrato l'agenzia delle entrate di Portogruaro in data 28/1/10 al numero 620 serie 3) e conseguentemente

    1. dichiararsi inefficace e revocarsi ai sensi degli articoli 2901 cc e 66 lf la vendita del marchio registrato all'ufficio italiano brevetti e marchi al n. 883395 in data 24/2/2003 (domanda n. TV 1999C 000382 del 20/9/99) e del marchio registrato numero 807906 in data 16/3/2000 (domanda n.TV 1997C000 529 del 21/11/97) effettuata da Associazione Sportiva Dilettantistica ADS (...) ad Associazione Dilettantistica (...) in data 2/3/10 (dichiarazione di avvenuta cessione del 2/3/10 registrata all'agenzia delle entrate di Portogruaro in data 26/3/10 il numero 1401 serie 3);
    2. condannarsi Associazione Sportiva Dilettantistica ADS (...) (04322990270) in persona del presidente/legale rappresentante pro tempore, il signor (…), il signor (…) e FC …-società sportiva professionistica a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante p.t. a restituire al fallimento il marchio registrato all'ufficio italiano brevetti e marchi al n. 883395 in data 24/2/2003 (domanda n. TV 1999C 000382 del 20/9/99) e del marchio registrato numero 807906 in data 16/3/2000 (domanda n.TV 1997C000 529 del 21/11/97) o il controvalore di € 150.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia qualora non sia possibile la restituzione dei marchi, oltre agli interessi legali e rivalutazione.

Con rifusione del compenso e delle spese, ivi incluse quelle generali nella misura del 15%.

Per parte convenuta (...):

Nel merito

rigettarsi le domande tutte formulate nei confronti del Signor (...) perché inammissibile ed infondate.

Spese e competenze professionali rifuse.

In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza 27/5/15.

Per parte convenuta (...):

Contrariis reiectis

nel merito:

respingersi le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa;

spese, anticipazioni, imponibile e competenze professionali interamente rifuse.

Per parte convenuta FC (...)-società sportiva professionistica a responsabilità limitata:

nel merito

in via principale:

accertata la veridicità e la fondatezza di quanto esposto da FC (...)-società sportiva professionistica a responsabilità limitata nel presente atto e nel corso del procedimento, previa ogni declaratoria del caso, rigettare le domande tutte proposte dal fallimento (...) srl in liquidazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché per essere destituite di ogni fondamento logico, giuridico e probatorio.

In via subordinata:

nella denegata ipotesi di integrale accoglimento delle pretese attoree, FC (...)-società sportiva professionistica a responsabilità limitata si dichiara disponibile alla restituzione, in favore del fallimento (...) srl in liquidazione, del solo marchio originariamente registrato all’UIBM al n. 883395 con domanda n. TV 1999C 000382 del 20/9/99, la cui registrazione è stata rinnovata con domanda n. TV-2010-C-89 del 52 CC e di cui attualmente risulta proprietaria, non potendosi invece riconoscere, in favore di parte attrice, relativamente al marchio in illo tempore registrato al mancata rinnovazione alla scadenza del termine di durata decennale della registrazione.

In ogni caso, spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 29/1/13, Fallimento (...) srl in liquidazione conveniva in giudizio, avanti l’intestato Tribunale, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ADS (...), i sigg.ri (...) e (...) nonchè FC (...)-società sportiva professionistica a responsabilità limitata, per sentir dichiarare inefficace ex art.67, primo o secondo comma, lf la vendita del marchio registrato all'ufficio italiano brevetti e marchi al n. 883395 in data 24/2/2003 (domanda n. TV 1999C 000382 del 20/9/99) e del marchio registrato al n.807906 in data 16/3/2000 (domanda n.TV 1997C000 529 del 21/11/97) effettuata da (...) srl ad Associazione Sportiva Dilettantistica ADS (...) in data 11/12/09 per il corrispettivo di € 5.000 oltre ad Iva nonché per sentire dichiarare inefficace ex art. 2901 cc la successiva vendita effettuata da ASD (...) ad Associazione Dilettantistica (...), ora FC (...) srl.

Si costituivano, con distinti atti, FC… srl, (...) e (...) chiedendo tutti il rigetto della domanda.

Nonostante la regolarità della notifica, ASD (...) non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Ritenuta documentalmente istruita, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 28/5/15, la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

E’documentato che:

  • in data 11/12/09, la società (...) srl aveva venduto ad ASD (...) il marchio “ (...) registrato all’UIBM al n. 883395 in data 24/2/03 ed il marchio (impronta) registrato al n. 807906 in data 16/3/2000, al prezzo di € 5.000,00, oltre Iva;
  • che ASD (...) aveva poi venduto, in data 2/3/10, i predetti marchi ad altra associazione sportiva dilettantistica, denominata “(...)”, poi trasformatasi in FC… srl (per semplicità, FC- TV srl), per un corrispettivo complessivo di € 150.000,00.

Sul presupposto dell'intervenuto fallimento in data 27/1/10 di (...) srl (per semplicità, ....Calcio), la curatela svolge azione revocatoria ex art 67, primo o secondo comma, lf avente ad oggetto la cessione dell'11/12/09 nonché azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 cc e 67 lf avente ad oggetto la vendita successiva del 2/3/10.

Per comodità di esposizione, le varie questioni verranno trattate in capitoli separati.

Sulla eccezione di incompetenza. 

La convenuta FC… srl sostiene che, vertendo la presente controversia, incidentalmente, sulla validità del marchio (impronta) in questione, essa deve essere devoluta ex art. 120 comma 4 ed art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 168/2003, così come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ed applicabile ai giudizi instaurati dal 21 settembre 2012, alla  Sezione  Specializzata  in  materia  di  Impresa  presso  il  Tribunale  di Venezia (ex Sezione Specializzata in materia di proprietà intellettuale ed industriale).

In realtà, l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale delle Imprese deve essere respinta.

Infatti, è pur vero che l’art.3 citato da FC (...) srl, laddove elenca le materie devolute alla competenza del Tribunale delle Imprese, richiama, alla lett.a), l'art. 134 del D.Lgs. 30/05, tuttavia, tale ultima norma espressamente esclude quelle fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale; inoltre, restano escluse anche quelle materie che si trovino in rapporto di connessione impropria con quelle specificamente devolute alla competenza del Tribunale delle Imprese.

Pertanto, considerato che l'oggetto della presente controversia non interferisce, nemmeno indirettamente, con i diritti di privativa oggetto di cessione e che, contrariamente a quanto sostenuto da FC (...) srl, non si discute affatto, nemmeno in via incidentale, della validità del marchio impronta, non sussiste alcuna ragione per superare la competenza funzionale del Tribunale fallimentare in materia di revocatoria ex artt.66 e 67 lf.

Sulla pretesa nullità del contratto.

FC… srl sostiene che l’estinzione del marchio (impronta) registrato al numero 807906, avvenuta in data 21/11/07 con la decadenza della registrazione avente durata decennale, comporti la utilizzabilità del predetto marchio da parte di chiunque con conseguente nullità del contratto di cessione.

Ora, a parte la genericità dell'affermazione - comunque non coerente con la assenza di una domanda di accertamento della nullità del marchio - va considerato che, in questa sede, non si discute di contraffazione o di uso illegittimo del marchio, bensì, dei segni distintivi oggetto della cessione e del valore attribuitogli.

Sostiene FC (...) srl che il marchio in oggetto, al momento della vendita del dicembre 2009, scaduto da oltre due anni, poteva essere utilizzato da chiunque con conseguente nullità del contratto, giacché nemo plus iuris ad alium transferre potest plus quam ipse habet.

In realtà, il marchio, pur in mancanza di rinnovo della registrazione alla scadenza del 21/11/07, ha continuato ad essere usato come marchio di fatto mantenendo la sua capacità distintiva e l'interesse del settore di mercato in questione, tanto da essere oggetto di negoziazione a distanza di poco tempo (infatti, trascorso il termine di decadenza, l'uso del marchio noto assicura il mantenimento del valore del segno distintivo quanto meno come anteriorità distruttiva della novità della successiva domanda di registrazione).

Ne consegue che l'affermazione secondo cui FC (...) srl non aveva alcun diritto allo sfruttamento del marchio acquistato perché estinto, appare smentita dalla volontà negoziale espressa in occasione della cessione del 2/3/10 e non ha alcun pregio giuridico l'affermazione secondo cui il contratto di cessione (evidentemente, del 2/3/10) sarebbe nullo.

Sul  marchio (impronta) registrato in data 2/2/10.

FC (...) srl afferma di aver acquistato in data 2/3/10 un marchio del tutto nuovo rispetto al precedente atteso che ASD …, una volta acquistato il marchio estinto da (...) ad un prezzo superiore al suo effettivo valore, ha provveduto ad effettuare una nuova registrazione del archio.

In realtà, la nuova registrazione non basta ad affermare l’alterità del marchio L’art.12, comma 1, del D.Lgs. 30/05, chiaramente spiega che non sono nuovi i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi se, a causa dell'identità o somiglianza tra i segni, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. È pur vero che, sulla base della stessa norma, l'uso precedente del segno non toglie la novità e non è di ostacolo alla registrazione, tuttavia, ciò può avvenire quando il preuso non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, con diritto del preutente di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

Ora, considerato che il marchio, registrato da ASD …in 2/2/10 al numero TV-2010-C-68, era costituito da una impronta riproducente uno scudo con inscritta una croce e due stelle, il tutto sovrastato da una corona stilizzata, di fantasia, senza che sia contestata l'identità rispetto a quello già scaduto; considerato che il marchio di fatto aveva il medesimo ambito di diffusione del marchio registrato; considerato che, per il principio di unitarietà dei segni distintivi (art.22 CPI), è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, è indubbio che ASD ... ha provveduto alla registrazione del marchio di fatto acquistato al fine di assicurare ad esso piena tutela. Del resto, ASD ..., titolare del esclusiva sul marchio effettivamente e validamente utilizzabile, ossia il marchio acquistato da (...) in data 11/12/09, poi registrato.

E che il marchio ceduto a FC (...) srl sia il medesimo di quello ceduto da Treviso Football a ASD, è espressamente detto in premessa dell'accordo tra le associazioni sportive ASD e ASD (...) (ora FC (...) srl) del 2/3/10, in cui si legge:

  • che  ASD  ha  acquistato  i  marchi,  forma  (scudetto)  e  scritta (…), da … srl;
  • che i marchi risultano volturati presso l'ufficio marchi tenuto dalla CCIA di Treviso a favore della cedente ASD;
  • che oggetto della cessione sono i marchi suddetti unitamente ad altre attrezzature (v. doc.4 conv. FC (...) srl).

Ne consegue che, trascorso il termine di decadenza per il marchio n. 807906, essendo questo ancora noto, sussiste il diritto del curatore a realizzare il valore di quel segno distintivo.

Sulla domanda di revoca ex art.67 lf del contratto 11/12/09.

Il Fallimento attore chiede che venga dichiarata l'inefficacia del contratto 11/12/09 ai sensi dell'art.67 lf, invocando il primo o il secondo comma in modo alternativo, senza un rapporto di principalità tra l'una e l'altra domanda. Ciò ha consentito a questo Giudice, senza necessità di ulteriore istruttoria, ritenuto superflua, di pervenire alla decisione sulla base dei documenti prodotti, riconoscendo in essi il fondamento della pretesa azionata rispetto al secondo comma dell’art.67 lf.

Infatti, la vicenda riguarda la società cui faceva capo la squadra di calcio della città di Treviso e quindi, una società il cui andamento era oggetto di particolare attenzione da parte del pubblico e di tutto il settore calcistico.

Inoltre, è pur vero che in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, tuttavia, la relativa dimostrazione può basarsi anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (tra le altre, Cass.18196/12). E tali elementi, nel caso di specie, derivano dalle seguenti circostanze:

  • le notizie apparse sui  giornali, almeno dal 30 giugno 2009, avevano chiaramente messo in evidenza la situazione di grave sofferenza finanziaria della ….Calcio. Innanzitutto, il Presidente pro tempore, …., aveva preannunciato che avrebbe lasciato il Treviso il 30 giugno 2009, dopo aver ripianato i buchi del bilancio, e, con il comunicato del 12/7/09, aveva reso noto di non essere riuscito a sanare i debiti tanto da non aver potuto iscrivere la squadra al campionato 2009/2010 (doc.12 att.); subito dopo, ossia il 16/7/09, veniva dato atto che, qualora non fosse stata costituita una nuova società che consentisse la partecipazione del al campionato di serie D o, almeno, al campionato regionale di Eccellenza, il …avrebbe rischiato un anno senza calcio e che, tra quelle impegnate in tale operazione, era favorita la cordata capeggiata da …., ex giocatore ed ex Presidente del Calcio nonché dal dirigente (...) (v. doc.1 …); il 9/8/09, la cronaca aveva riportato che, grazie alla determinazione di …. e dal direttore generale (...), il .. aveva potuto iscriversi ad un campionato dilettantistico (v. doc.2 ….); infine, il 25/8/09 è apparsa la notizia che due creditori avevano presentato istanza di fallimento nei confronti della .. Calcio e che il Tribunale aveva fissato l'udienza relativa  al 4/9/09;
  • Calcio srl era stata messa in liquidazione confermando così la difficoltà di continuare a restare sul mercato;
  • ASD era stata pacificamente creata per consentire la partecipazione del .. al campionato e ciò, in quanto … Calcio non era più in grado nè di pagare i calciatori, né di iscriversi al campionato;
  • …, già Presidente dellaCalcio ed ex giocatore, e il direttore generale ASD, (...), conoscevano bene la realtà calcistica trevigiana di cui facevano parte e ne erano noto riferimento;
  • il bilancio prodotto della ....Calcio, riferito al 2007/2008 (v.doc.15 att.), evidenzia una perdita consistente, pari a €.1.321.796,00, ed è accompagnato da una relazione sulla gestione che sottolinea come gli indici finanziari e il capitale circolante siano attestati su valori negativi e come i risultati operativi siano deficitari;
  • la visura dei protesti evidenzia l’iscrizione nel luglio 2009 di cinque protesti di assegni anche di elevato importo a carico della fallita per  Da tali considerazioni emerge la prova che (...) e (...), promotori della costituzione di una società (ASD ...) che garantisse una squadra di calcio alla città di Treviso, erano consapevoli - pur nella meritevolezza del loro intento di dare continuità all'operato sportivo della ....Calcio -  della situazione  di irreversibile  difficoltà  finanziaria di quest'ultima quando, l'11/12/09, ASD ..., per il loro tramite, ha acquistato dalla ....Calcio i marchi di cui si discute al prezzo di € 5.000,00.

Ne consegue che l'atto di cessione 11/12/09, firmato da (...) per conto di ASD ..., è senz'altro revocabile ex art.67, comma 2, lf, posto che il fallimento è stato dichiarato in data 27/1/10.

Sulla revocabilità ex art.66 lf e art.2901 cc dell'atto di cessione 2/3/10.

Il Fallimento attore chiede che venga dichiarato inefficace e, quindi, revocato, ai sensi degli articoli 2901 cc e 66 lf, la vendita del marchio registrato all'ufficio italiano brevetti e marchi al n. 883395 in data 24/2/2003 (domanda n. TV 1999C 000382 del 20/9/99) e del marchio registrato numero 807906 in data 16/3/2000 (domanda n.TV 1997C000 529 del 21/11/97) effettuata da Associazione Sportiva Dilettantistica ADS (...) ad Associazione Dilettantistica (...) in data 2/3/10 (dichiarazione di avvenuta cessione del 2/3/10 registrata all'agenzia delle entrate di Portogruaro in data 26/3/10 il numero 1401 serie 3.

Considerato che l'azione revocatoria, esperibile dal curatore fallimentare nei confronti di terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito ai sensi dell'art. 66, secondo comma, lf esige la prova - ai sensi dell'art. 2901, quarto comma, cod. civ., norma che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede - della "scientia decotionis" in capo al primo acquirente e della acquirenti (Cass.13182/13; 27230/09 secondo cuil'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, si sensi dell'art. 66, secondo comma, della legge fall., nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell' atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede del subacquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 della legge fall. del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito a nulla rilevando che la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda revocatoria del curatore siano state trascritte prima o dopo l' atto stipulato dai terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito”).

Ora, richiamando quanto già detto sul marchio n. 807906, il cui uso precedente alla nuova registrazione rende invalida quest’ultima per mancanza del requisito della novità, va osservato come il contesto in cui è maturata la seconda cessione, intervenuta appena tre mesi dopo la prima, sia il medesimo di quello già descritto al fine di accertare la consapevolezza dello stato di insolvenza di ....Calcio in capo a ASD , per giunta con il fallimento della ....Calcio ormai dichiarato.

Pertanto, non può essere invocata da FC (...) srl alcuna buona fede, intesa questa come inconsapevolezza della revocabilità ex art.67 lf del trasferimento all'origine della cessione successiva (Cass.13182/13), atteso che FC (...), al momento dell'accordo 2/3/10, ben sapeva:

  • dell'acquisto dei marchi effettuato da ASD …dalla ....Calcio riportata la data della prima cessione laddove, in premessa, si dice che ASDaveva acquistato i marchi, forma (scudetto) e scritta (….) dalla ....Calcio, tuttavia, è indiscussa la conoscenza della revocabilità di tale acquisto, necessariamente intervenuto nel periodo sospetto ex art.67 lf, secondo comma, posto che i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento coincidono con l'epoca di costituzione della ASD…;
  • del prezzo corrisposto da ASD …a ....Calcio l'11/12/09. Infatti, che ASD ... nulla sapesse della provenienza dei marchi e del corrispettivo pagato per il loro acquisto è smentito dallo stesso contenuto dei segni distintivi, trattandosi di impronta e denominazione identificativi della squadra di calcio di Treviso le cui sorti costituivano l'obiettivo dell'operazione, nonché dalla menzione della prima cessione nel contratto 2/3/10: appare contrario ai criteri di ordinaria prudenza e di avvedutezza, oltre che inverosimile,  che FC (...)  acquistasse i marchi -  di cui ora afferma l'assenza di valore alcuno - al prezzo di € 150.000,00 senza informarsi del corrispettivo versato da ASD ... a ....Calcio pochi mesi prima;
  • del valore attribuito ai marchi. Infatti, l'acquisto del 2/3/10 aveva ad oggetto, oltre ai marchi, beni ed attrezzature non meglio identificati, ceduti al prezzo complessivo di € 230.000,00, di cui 150.000,00 riferiti ai marchi: è pur vero che tale riferimento è ricavabile dalle fatture emesse da ASD ... (v.doc.5 e 6 att.), tuttavia, esse, assumono valenza probatoria contro colui che le ha unilateralmente emesse (arg. art.2709 cc) e sono state accettate da FC (...) srl, sia pure ai soli fini fiscali, come della situazione di insolvenza della ....Calcio al momento della prima cessione atteso che il fallimento era nel frattempo stato dichiarato dando un significato preciso ai fatti fino a quel momento intervenuti. può dirsi che FC (...) srl nulla sapesse delle notizie di stampa pubblicate nella seconda metà del 2009 non essendo stata ancora costituita: in realtà, al momento della sottoscrizione dell'accordo 2/3/10, la FC (...) srl, costituita il 15/1/10 come Associazione Sportiva Dilettantistica (...), aveva conoscenza dello svolgimento dei fatti in quanto già verificati e sempre riportati in ogni documento. In particolare, al momento della trasformazione in società a responsabilità limitata, la relazione di stima richiesta dalla Associazione Sportiva Dilettantistica FBC (...) (già Associazione Sportiva Dilettantistica (...) ed ora FC (...) srl), riporta la cronistoria degli eventi “ …l'attività sportiva in quel tempo (anno 2009) è stata rilevata per il campionato di calcio 2009/2010 da un'associazione sportiva non riconosciuta e denominata ASD ... rappresentata dal suo presidente (...) che ha acquistato dalla vecchia società fallita… il marchio, il logo di tutta la storia calcistica che le ha permesso l'iscrizione ai campionati dilettanti. La stessa ASD ... non aveva un'adeguata compagine tecnica, amministrativa e finanziaria per poter gestire il campionato fino al termine della stagione e si stava avviando ad una chiusura anticipata dello stesso campionato non avendo adeguate strutture e forza economica; a questo punto su iniziativa personale una cordata guidata dal signor Renzo Corvezzo, si dichiarava disponibile ad intavolare una trattativa per salvare l'unica realtà calcistica della città di la relazione è datata 21/6/11, tuttavia, la ricognizione degli accadimenti ivi contenuta dimostra la notorietà dell’esperienza vissuta dalla squadra ed è, comunque, ricognizione riconducibile ad Associazione Sportiva Dilettantistica (...) (poi FC (...) srl)  che  aveva conferito l'incarico alla rag. Ceccon di stimare i beni, non di svolgere indagini storiche;

- del pregiudizio derivante alla massa dei creditori della ....Calcio dalla fuoriuscita del suo patrimonio dei suoi segni distintivi. La conoscenza di tale pregiudizio si ricava dal confronto delle condizioni di scambio della prima e della seconda cessione, condizioni che rivelano come il prezzo nell'atto 11/12/09 fosse eccessivamente sbilanciato a favore del primo acquirente.

Consegue che sussistono i presupposti affinché ex art.2901 cc, per il richiamo di cui all’art.66 lf, il curatore eserciti il diritto di sequela dei marchi usciti dal patrimonio di ....Calcio, e ciò, in considerazione della conoscenza in capo al terzo acquirente dello stato di insolvenza di quest'ultima nonché della revocabilità della prima cessione per il pregiudizio derivante ai creditori dall'atto dispositivo.

Degli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria.

Dal carattere pregiudizievole degli atti dispositivi esaminati, lesivi della par condicio creditorum, discende l'inefficacia degli stessi e l'assoggettabilità dei marchi alla esecuzione concorsuale (Cass.9584/15) con le seguenti precisazioni:

  • in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esperita dalla curatela nei confronti di ASD ..., deve essere dato atto diretto. Pertanto, ASD ..., essendo tenuta a reintegrare la garanzia patrimoniale ex 2740 cc nella misura in cui è stata ridotta per effetto della cessione dei marchi, deve essere dichiarata responsabile del depauperamento del patrimonio della fallita e condannata al pagamento dell'importo riscosso, pari ad € 150.000,00, in caso di  mancata restituzione dei marchi, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (al riguardo, va chiarito che la curatela non ha diritto alla rivalutazione a titolo di risarcimento danni, ma, in mancanza del bene oggetto dell'atto inefficace, soltanto al tantundem, che l'imprenditore avrebbe avuto nei suo patrimonio al momento della dichiarazione di fallimento, maggiorato degli interessi al saggio legale: ciò, in considerazione della natura costitutiva della presente sentenza);
  • in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art.2901 cc e art.66 lf, l'atto dispositivo 2/3/10 deve essere dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori con obbligo di restituzione dei marchi alla curatela. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna della convenuta FC (...) srl al pagamento del controvalore in quanto già versato al primo cessionario: diversamente, quest'ultimo, autore dell'atto pregiudizievole a monte, conseguirebbe un indebito vantaggio consistente nell'aver incassato il prezzo senza essere più tenuto ad alcuna restituzione. Va considerato, infatti, che la facoltà per il curatore di perseguire anche il terzo subacquirente risulta concepita allo scopo di potenziare e allargare le difese della massa concorsuale, non certo allo scopo di lasciare indenne l'acquirente immediato.

Sulla posizione di (...) e di (...).

Tali soggetti risultano essere gli autori, per conto di ASD ..., degli atti dispositivi dichiarati inefficaci di talchè ne rispondono ex art 38 c.c. (“…delle obbligazioni assunte per conto dell'associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione). Nè può dirsi che (...), acquirente per ASD ... nell'atto dispositivo 11/12/09, risponde nei limiti del prezzo versato, pari a € 5.000,00, trattandosi dell'atto pregiudizievole da cui è derivato il depauperamento del patrimonio della società fallita e tenuto conto che la responsabilità solidale verso il fallimento attore esclude una suddivisione nei rapporti interni tra gli obbligati solidali in assenza di domanda tra gli stessi. Per quanto riguarda la posizione di (...), questi, al pari di (...), era soggetto per nulla estraneo al mondo calcistico e, come già evidenziato, risulta aver condotto l'operazione destinata ad assicurare a Treviso la partecipazione in campionato a seguito della sorte della ....Calcio (v. supra).

Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, dovrà essere:

  • dichiarato inefficace ex art.67, secondo comma, lf, l'atto di cessione 11/12/09 concluso tra (...), per conto di ASD ..., e Treviso Football Calcio 1993 srl in liquidazione;
  • dichiarato inefficace ex art.66, lf ed ex art. 2901 cc, l'atto di cessione 2/3/10 concluso tra (...), per conto di ASD ..., e FC (...) srl;
  • condannata ASD ..., (...) ed (...), in solido fra loro, al pagamento a favore di Fallimento Treviso Football Calcio 1993 srl in liquidazione della somma di € 150.000,00, in mancanza della restituzione dei marchi, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
  • rigettata ogni altra domanda anche istruttoria.

La regolamentazione delle spese processuali segue la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace ex art.67, secondo comma, lf, l'atto di cessione 11/12/09 concluso tra (...), per conto di ASD ..., e Treviso Football Calcio 1993 srl in liquidazione;

in accoglimento della domanda attorea, dichiara inefficace ex art.66, lf ed ex art. 2901 cc, l'atto di cessione 2/3/10 concluso tra (...), per conto di ASD ..., e FC (...) srl;

per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub1, condanna ASD ..., (...) ed (...), in solido fra loro, al pagamento a favore di Fallimento Treviso Football Calcio 1993 srl in liquidazione della somma di € 150.000,00, in mancanza della restituzione dei marchi, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

rigetta ogni altra domanda;

condanna ASD ..., (...) ed (...), in solido tra loro, alla rifusione a favore di Fallimento Treviso Football Calcio 1993 srl in liquidazione delle spese processuali, liquidate in complessive    €.9.700,00,    di    cui    €    9.000,00    per    compenso professionale, oltre 15% su detto compenso per spese generali, ed oltre Iva e cpa.

Treviso, 17/10/2015

Il Giudice

Caterina Passarelli

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