TRIBUNALE DI VICENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 916/2020 DEL 25/05/2020

                          TRIBUNALE DI VICENZA
                        PRIMA SEZIONE CIVILE

Il GOP del Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, avv. Maria Antonietta Rosato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9430/2014 del R.A.C.C. in data 23/10/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2014

d a

 

(...) CALCIO S.P.A. (C.F. ….), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ZONCA ANDREA e COTA ROBERTO, elettivamente domiciliata in VIA PALEOCAPA 37, ARONA, presso il difensore avv. ZONCA ANDREA

 

attrice / opponente

 

c o n t r o

(…)  (C.F.  (…),  con  il

patrocinio dell’avv. RIGO VITTORIO e DIANA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA VERDI N. 4, VICENZA presso lo studio dell’avv. RIGO VITTORIO

convenuta / opposta

avente per oggetto: pagamento compenso prestazione d’opera,

 

trattenuta  in  decisione  all’udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  del 19/03/2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

 

CONCLUSIONI

 

per (...) CALCIO S.P.A.: come da verbale delludienza del 19 marzo 2019 e da foglio di precisazione delle conclusioni acquisito al fascicolo telematico in data 5 marzo 2019 che si intende interamente trascritto in questa sede

per (…) : come da verbale delludienza del 19 marzo 2019 e da foglio di precisazione delle conclusioni acquisito al fascicolo telematico in data 5 marzo 2019 che si intende interamente trascritto in questa sede

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La vicenda trae origine dal mancato pagamento del compenso pattuito per l’attività svolta da (…), in esecuzione dell’incarico di cui al Mandato n.1591 del 28.8.2012, finalizzato al tesseramento del giocatore (…) alla società (...) Calcio Spa.

Sulla scorta di tale inadempimento, (...)ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza, decreto n. 2637/2014, del 5 giugno 2014, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto alla Società calcistica il pagamento dell’importo di euro 24.000,00, oltre IVA ed interessi legali, dalla scadenza delle singole rate del compenso fino al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria.

Avverso tale decreto ingiuntivo, la società (...) Calcio Spa ha svolto opposizione, eccependo la nullità del mandato conferito all’agente (...), ai sensi dell’art. 20 comma 9, Regolamento Agenti, per violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte, in sede di stipulazione del contratto tra società e calciatore e/o tra due società, come prescritto dal comma 7 dellart. 20 Regolamento citato.

Alla luce di tali deduzioni, la società opponente ha svolto domanda di restituzione dell’importo ingiunto - per nullità del contratto di mandato o, in subordine, per risoluzione del medesimo - già integralmente versato a (...); in via subordinata, ha svolto domanda restitutoria del maggior importo versato a titolo di compenso, rispetto alla minor somma di euro 12.000,00 (commisurata alla durata effettiva del periodo di tesseramento dell’atleta (...)) o di euro 5.700,00 (pari al 3% del reddito annuo del calciatore tesserato),  di cui ha chiesto laccertamento.

Si è costituito in causa (...), contestando la fondatezza dell’iniziativa intrapresa dalla Società calcistica, evidenziando che questultima ha ammesso l’effettivo svolgimento dell’incarico conferitogli, avendo procurato il tesseramento di (...).

Parte opposta ha rilevato, inoltre, l’erroneo richiamo alla normativa regolamentare del settore in tema di conflitto di interessi, in quanto non applicabile al caso di specie, l’inesistenza del dedotto conflitto di interesse tra le parti in lite e, infine, la legittimità di quanto preteso a titolo di compenso, oggetto di accordo tra le parti.

Il convenuto - opposto ha chiesto, infine, la condanna della Società opponente anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La causa, istruita documentalmente e attraverso l’esame del testimone ammesso, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 marzo 2019, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Delineato, in questi termini, l’ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale, con l’atto di opposizione, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale le parti assumono la posizione corrispondente all’effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell’applicazione della ripartizione dell’onere probatorio regolata dall’art. 2697 c.c.: spetta, dunque, all’opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull’opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta, sia in fase monitoria che nella fase di opposizione, costituiscono piena dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dall’opposto.

In particolare, costituisce circostanza documentalmente provata e, comunque, incontroversa tra le parti, che la Società calcistica opponente abbia, in data 28 agosto 2012, conferito a (...)l’incarico di curare, nel proprio interesse, il tesseramento del calciatore (...), convenendo il compenso forfettario di euro 36.000,00, oltre Iva, da corrispondersi ratealmente alle scadenze pattiziamente indicate (doc. 2 Mandato n. 1591, fascicolo monitorio).

L’opposto, inoltre, ha documentalmente provato di aver assicurato il tesseramento del calciatore (...)(doc. 3 - copia del certificato di variazione di Tesseramento, datato 31 agosto 2012, del calciatore  (...)  dalla  società  calcistica  (…)  F.C.  Spa  a  (...)  Calcio  Spa, fascicolo monitorio), in adempimento alle prestazioni professionali afferenti all’incarico ricevuto e, per il compenso delle quali, ha agito monitoriamente. La fondatezza della pretesa creditoria dell’opposto non risulta pregiudicata dalle  eccezioni  svolte  dalla  Società  calcistica  opponente,  in  particolare, dall’eccezione di nullità del mandato conferito.

Tale contratto (mandato n. 1591 del 28.8.2012) va inquadrato, secondo le indicazioni della S.C., nell’ambito del “contratto misto normativo che assume la forma del contratto neutro di mandato(Cass. 15934 2012), in relazione al quale, conformemente al principio della prevalenza - per cui si applica la disciplina del contratto la cui funzione è prevalente (Cass. 2661/1999) - opera il criterio delladisciplina integrata”, costituita dalle norme del codice civile sul mandato e dalla normativa federale ossia il Regolamento Agenti Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Va, quindi, preliminarmente verificata la concreta possibilità di accertare la nullità del contratto tra la Società calcistica opponente e (...), per violazione della disciplina speciale, rappresentata dal Regolamento Agenti Federazione Italiana Giuoco Calcio, ratione temporis applicabile (ossia, il Regolamento del 2011, Comunicato Ufficiale 3 marzo 2011 n. 142/A, in vigore fino a marzo 2015).

Sul punto, va richiamato il principio enunciato dalla recente giurisprudenza di legittimità richiamata anche dall’opponente - secondo cui l’inosservanza della disciplina speciale (ossia del Regolamento Agenti della FIGC) determina la non funzionalità dell’accordo al raggiungimento dello scopo che le parti si sono prefisse con la sua conclusione, determinandone linvalidità: Le violazioni dell’ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con nome imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base all’ordinamento dello Stato, riverberandosi sulla funzionalità del contratto medesimo, da intendere quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuito dall’ordinamento giuridico sportivo le cui prescrizioni risultino violate” (Cass. 18807 2015).

Nella fattispecie esaminata, la società (...) Calcio Spa ha eccepito  la nullità del mandato n. 1591, ai sensi dell’art. 20 comma 7 Regolamento Agenti, adducendo l’esistenza di un conflitto di interesse, potenziale e reale, in capo all’agente (...).

Tale situazione di conflitto avrebbe viziato la trattativa finalizzata al tesseramento del calciatore (...) alla Società opponente, compromettendo la trasparenza operativa e l’indipendenza dell’Agente (pag. 6, citazione in opposizione).

In particolare, parte opponente ha lamentato la violazione del comma 2 dell’art. 20, del Regolamento citato, che vieta “agli Agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società”, violazione sanzionata con la nullità (comma 7 art. 20).

Parte opponente ha fondato l’esistenza del dedotto conflitto di interesse:

sulla circostanza per cui (...), prima (dal 6.11.2007 al 19.1.2012) e suo figlio, (…), poi, siano stati agenti di (...);

sulla circostanza per cui Manfredonia (...) e suo figlio collaborino insieme all’interno di (…) Management”, struttura avente lo scopo di fornire assistenza e consulenza ad atleti e società sportive.

Occorre, quindi, verificare se tali circostanze possano dirsi determinanti (costitutive) del conflitto di interessi, che deve essere provato in concreto e non può essere presunto in re ipsa.

Una situazione di conflitto ricorre quando il rappresentante, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua i suoi propri interessi o quelli altrui, incompatibili con quelli del rappresentato, di modo tale che la salvaguardia di tali interessi impedisca al primo di tutelare adeguatamente gli interessi del dominus.

Le circostanze sopra indicate non risultano idonee a dimostrare, col rigore necessario, lesistenza di un tale conflitto, anche alla luce del fatto che il progetto negoziale, per la realizzazione del quale lopponente ha incaricato (...) (tesseramento del (...)), è stato compiutamente realizzato.

Nel caso di specie, infatti, parte opponente non ha specificato e provato quale fosse l’interesse - inconciliabile rispetto al proprio perseguito da (...) attraverso l’adempimento dell’incarico conferitogli per il tesseramento, né ha dedotto e dimostrato l’esistenza di comunanza di interessi tra (...) e l’atleta stesso, nè che tale comunanza di intenti fosse contrapposta all’interesse di (...) Calcio.

I riscontri  testimoniali  non  risultano  in  tal  senso  efficaci:  il  teste  (...) si limita a confermare l’esistenza di passati rapporti professionali e attuali legami di amicizia con l’opposto, da cui non è possibile desumere una violazione dei doveri di imparzialità e indipendenza, in mancanza di una precisa deduzione delle modalità in cui tali rapporti abbiano, anche solo in parte, inciso sul contenuto del contratto di prestazione sportiva tra il (...) e la Società calcistica, pregiudicando quest’ultima.

A tal fine, la circostanza della successiva revisione (riduzione) del compenso dell’atleta non è di conforto alla tesi dell’opponente: è, per il vero, prospettata come conseguenza di un incarico non diligentemente svolto dal (“se l’attività posta dall’Agente fosse stata pregevole, certamente il Club non avrebbe avuto la necessità di rivedere” il contratto ottenendo un “miglior risultato” in termini economici di quello conseguito dall’Agente l’anno prima”: pag. 5, conclusionale parte opponente) piuttosto che fatto significativo di una influenza deliberatamente esercitata dall’opposto per favorire l’atleta o se stesso.

Infatti, non risulta dimostrato (ma neppure dedotto, in realtà) che la misura del compenso inizialmente convenuto in favore dell’atleta tesserato portasse un vantaggio economico al Manfredonia (il cui compenso era determinato in via forfettaria e non in percentuale sull’ingaggio dell’atleta), come pure non è dimostrato che il ridimensionamento dell’ingaggio per la stagione sportiva successiva (2013-2014) fosse determinato dalla sua sproporzione iniziale - alla quale avrebbe contribuito il e non, invece, legata ad altri fattori (ad esempio, prestazioni atletiche del giocatore inferiori alle aspettative; controprestazione alla cessione del giocatore a fine stagione ecc.). Quanto all’attività di assistenza e consulenza riconducibile a (…) Management”,   al di là che non è dimostrato l’inserimento di (...) all’interno della sua struttura, non è neppure provato il coinvolgimento della stessa nelle trattative relative al tesseramento del (...), trattandosi, peraltro, di struttura nata nell’agosto 2013 (cfr. doc. 4, opponente), quindi, in un momento successivo sia al conferimento del mandato all’opposto (28.8.2012) che alla sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva con l’atleta (...) (31.9.2012).

In conclusione, quindi, a fronte della conclusione di un contratto di prestazione sportiva che ha assicurato il tesseramento del (...), quindi, l’attuazione del programma negoziale perseguito dalla Società calcistica opponente, in mancanza di allegazione e dimostrazione delle modalità con cui il dedotto conflitto di interessi si sia esplicato e abbia pregiudicato gli interessi di (...) Calcio spa, non consente di ritenere sussistente l’esistenza di una concreta influenza deviatrice nel compimento dei propri doveri di rappresentante, da parte dell’opposto.

Tale ultima circostanza, invero, avrebbe dovuto essere provata in modo rigoroso, in ragione della grave conseguenza (la nullità) che la prescrizione regolamentare fa discendere dalla sua violazione, sanzione più grave di quella ordinariamente prevista (annullamento) dalle norme codicistiche in ipotesi di conflitto di interessi (art. 1394 c.c.).

L’accertamento di tale insufficienza conduce al rigetto anche della domanda subordinata di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a (...), non essendosi dimostrata la violazione del dovere di informazione (comma 8, art. 19 Regolamento).

Quanto compenso maturato da (...), le argomentazioni addotte dallopposta a sostegno della riduzione - per sproporzione rispetto all’attività effettivamente svolta o, comunque, per violazione delle norme regolamentari - non meritano accoglimento.

L’agente (oggi, “procuratore sportivo” per il nuovo Regolamento, entrato in vigore l’1 aprile 2015 FIGC C.U. 190/A del 26 marzo 2015) è qualificato come libero professionista, che avendo ricevuto l’incarico a titolo oneroso, cura e promuove i rapporti tra calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un giocatore”, svolgendo attività inquadrabile nella prestazione di opera professionale (ex art. 2229 c.c.), che ha come presupposto il rilascio di un mandato senza rappresentanza” (TAR Lazio, sentenza n. 33428/2010).

Un tanto precisato, deve rilevarsi, in linea generale, che in tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera, l’art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all’accordo che sia intervenuto tra le partiche risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione.

Nel caso esaminato, al momento dell’incarico, le parti hanno concordato in favore dell’opposto un compenso rateizzato, forfettariamente quantificato in euro 36.000,00, condizionato all’effettiva durata del tesseramento dell’atleta alla Società calcistica opponente (convenuta fino al 30 giugno 2017: cfr. doc. 7, Contratto di prestazione sportiva stagione 2013- 2014).

La circostanza che il compenso sia frutto di accordo tra le parti impedisce il ricorso ad altri criteri sussidiari di liquidazione, mentre l’espresso richiamo al periodo di tesseramento del giocatore alla società (...) Calcio, consente di ritenere il compenso dell’agente sganciato dagli accordi di modifica dell’ingaggio dell’atleta, che non sono opponibili, quindi, all’opposto.

Quanto, infine, al richiamo all’art. 17 VI comma del Regolamento, secondo cui, in mancanza di accordo, il compenso è fissato nella misura del 3% dell’importo del reddito lordo annuo del calciatore, si tratta di norma applicabile all’ipotesi in cui l’incarico sia conferito all’Agente dal calciatore, quindi, in ipotesi diversa da quella oggetto del presente giudizio e regolata dal successivo comma VII.

Infine, non merita accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c, non essendovi prova che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, come da dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 (scaglione da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale onorari medi)

PQM

il  Tribunale  di  Vicenza,  definitivamente  pronunciando  sull’opposizione  decreto ingiuntivo n. 2637/214, emesso dal Tribunale di Vicenza il 13.7.2015

rigetta l’opposizione svolta da (...) CALCIO SPA e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2637/2014, emesso in data 13.6.2014, dal Tribunale di Vicenza;

condanna parte attrice - opponente a rimborsare a MANFREDONIA (...) le spese di lite quantificate in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Vicenza, 21 aprile 2020

IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE

avv. Maria Antonietta Rosato

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