CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 987/2021 DEL 19/06/2021

  

 

La Corte D’Appello dell’Aquila

composta dai seguenti Magistrati:

Preside 

Presidente dr. Silvia Rita Fabrizio

Consigliere       dr. Francesco Filocamo

Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco             Relatore ed Estensore

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1033/2018 in grado di appello - promossa

 

DA

CLUB (...) ((...) S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna (C.F. GRSMTT65D30B034E; telefax: 051 / 271927, indirizzo pec: mattiagrassani @ ordineavvocatibopec.it), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe Febbo del Foro di Pescara, con sede in detta città, Via Verotti n. 8

APPELLANTE

Contro

(...)    1936,  s.p.a.,  in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. (...), con sede in Pescara, via Albegna 15, codice fiscale e partita i.v.a. 01887080685, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Rigo, del Foro di Vicenza (codice fiscale RGI VTR 72D16 F464A, indirizzo di posta elettronica certificata vittorio.rigo@ordineavvocativicenza.it), elettivamente domiciliata ai fini ed agli effetti del presente procedimento presso e nello studio dell'avvocato Nicola Lotti D’Alessandro La Barba, sito in Pescara, via Nicola Fabrizi 61 (telefax 085-290186, indirizzo di posta elettronica certificata: nicola.lottidalessandrolabarba@ordineavvocatipescarapec.it).

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

Avverso la sentenza n. 809/2018 del Tribunale Civile di Chieti, depositata l’1 giugno 2018 resa nel giudizio RG. n. 4287/2016, notificata il 10 giugno 2018 ed avente ad oggetto opposizione a precetto fondato su lodo straniero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Breve ricostruzione del procedimento.
    1. 1. L’odierno appellante, Il Club (...) (...) S.A.D.P.) (di seguito (...) è una società calcistica di diritto cileno con sede a, Cile, affiliata alla Federazione calcistica cilena (Federación de Fútbol de Chile – FFCH).

In data 11 gennaio 2013, il (...) sottoscriveva con il (...) Pescara 1936 S.p.a. (di seguito Pescara), oggi parte appellata, contratto di cessione temporanea fino al 30 giugno 2013 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore (...), nato a Rosario (Argentina), il 1° dicembre 1988, a fronte di un corrispettivo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), pagabile in due rate di pari importo da € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ciascuna, la prima al perfezionamento del trasferimento la seconda entro il 15 maggio 2013 (Doc. 1).

    1. 2. Dopo il versamento della prima rata, il Pescara ometteva di versare la seconda rata. Da ciò scaturiva ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 11 del contratto di trasferimento, un giudizio arbitrale dinanzi nel Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito T.N.A.S.), al fine di ottenere la condanna della squadra pescarese al pagamento delle somme ancora dovute.
    2. 3. Intervenuta, nelle more del giudizio che nel frattempo veniva sospeso, una mediazione (CAS 2014 MED40) con esito positivo, il (...) si impegnava a versare a (...) € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) in sei rate mensili da € 35.000,00 (trentacinquemila/00) ciascuna.
    1. 4. Per effetto del mancato pagamento della seconda rata (dopo il versamento della prima) l’odierno appellante (...), con atto del 29 aprile 2015, chiedeva al TAS la riassunzione del procedimento arbitrale CAS 2013/O/3442 che in effetti si pronunciava sulla domanda del club (...) con lodo arbitrale emesso il 03 dicembre 2015, notificato, in pari data, alle parti, some segue:

“Il Tribunale Arbitrale dello Sport decide che:

  1. (...) (...) 1936 SRL deve pagare al (...) de Talca l’importo di EUR 215.000 più interessi ad un tasso annuale del 18% dal 10 settembre 2014.
  1. I costi dell’arbitrato, che saranno determinati dalla Segreteria CAS, saranno a carico del (...) (...) 1936 SRL.

3.       Si ordina (...) (...) 1936 SRL a contribuire alle spese legali ed ai costi sostenuti dalla Ricorrente in connessione con il presente procedimento arbitrale nell’importo di CHF 8.000 (ottomila franchi svizzeri).

  1. Tutte le altre domande o richieste sono rigettate.”
    1. 5. Il lodo non veniva impugnato secondo la sua legge regolatrice e quindi la società (...) in data 26 maggio 2016, depositava, presso la Corte d’Appello di L’Aquila, ricorso ex art. 839 c.p.c., accolto con decreto n. 953/2016 cron., emesso il 28 luglio 2016, depositato in Cancelleria il 10 agosto 2016, comunicato a mezzo pec in pari data, dal Presidente Vicario della Corte d’Appello di L’Aquila, Dott.ssa Rita Sannite, con cui si dichiarava l’efficacia dello stesso lodo nella Repubblica Italiana.
    2. 6. Tale decreto era poi impugnato dall’appellata società (...) con opposizione ex articolo 840 c.p.c., attualmente pendente dinanzi a questa stessa Corte (n. R.G. 1727/2016).
    3. 7.                        Nelle more del procedimento instaurato innanzi alla Corte di Appello di

L’Aquila, il (...) versava, a mezzo bonifico bancario, al (...), la somma di € 215.000,00 (duecentoquindicimila/00), pari alla sola sorte capitale dovuta in base al lodo TAS.

    1. 8. Munita del lodo con formula esecutiva la società (...) notificava alla debitrice, (...), a mezzo pec, il 07 settembre 2016, notificava atto di precetto della somma di € 97.501,19 (novantasettemilacinquecentouno/19), oltre alle spese di notifica e alle ulteriori occorrende (Doc. 9).
    2. 9. Nel corso della procedura esecutiva presso terzi n. 2160/2016 R.G.E., in data 07 settembre 2016, era stato accreditato sul c/c n. 720730 acceso presso la Interaudi Bank, intestato alla (...) SA, l’importo di € 28.373,00 (ventottomilatrecentosettantatre/00), pagamento effettuato dal (...).
    3. 10.                              Mediante atto di citazione in opposizione a precetto, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione,  notificato a mezzo pec ore 23.55 del 27 settembre 2016, la società (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, citava il Club (...), oggi appellante, formalizzando le seguenti conclusioni: “dichiarare inesistente il diritto dell’intimante a procedere ad esecuzione in forza del precetto intimato in quanto (...) nulla deve a (...) in forza del lodo azionato in quanto tale credito è estinto; - accertare e dichiarare l’inesistenza / invalidità / inefficacia del titolo esecutivo posto dall’intimante a fondamento della richiesta portata dal precetto notificato a (...) (...) 1936 S.p.a.; - accertare e dichiarare l’inesistenza / invalidità / inefficacia dell’atto di precetto notificato a (...) (...) 1936 S.p.a.; - accertare e dichiarare che l’iniziativa dell’istante integra gli estremi della responsabilità ai sensi dell’art. 96, 1° co., c.p.c. e, per l’effetto, condannare Club (...) (...) S.A.D.P.), in persona dei legali rappresentati pro tempore, Sig. (…) e Sig. (…), con sede in Direccion 1 Norte 841, Block a_2oficina4, Talca (Cile) a risarcire il danno patito da (...) (...) 1936 S.p.a. da liquidarsi in € 10.000,00 (diecimila/00) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e da determinarsi in via equitativa, con condanna altresì all’istante al pagamento in faovre di (...) (...) 1936 S.p.a. della somma determinata in via equitativa ex art. 96, 3° co., c.p.c.; - in tutti i casi, con vittoria delle spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
    4. 11.                              L’opposta e odierna appellante società (...) si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione siccome tardiva nonché per il rigetto della domanda, poiché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto e diritto.
    5. 12.                              Il   giudice  di  primo  grado   accoglieva  l’opposizione dichiarando l’insussistenza del credito, in quanto già estinto e condannava la società cilena opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore della società pescarese.
    6. 13.                              Per completezza dev’essere precisato che tra le parti pendono altri procedimenti, oltre a quello qui definito con la presente decisione, ovverosia:
      1. opposizione all'esecuzione avanti il Tribunale di Pescara - giudizio di cognizione con r.g. 1337/2017 – Valore Euro 146.251,79 culminato nella decisione n. 1078/2019 con cui il Tribunale di (...) ha respinto l’opposizione della società abruzzese: su tale decisione peraltro pende appello del (...) con udienza per la precisazione delle conclusioni fissata al 7 luglio 2021;
      2. opposizione all'esecuzione avanti il Tribunale di Pescara - giudizio di cognizione con r.g. 2160/2016, che si è concluso con l’assegnazione delle somme a favore del club (...) e con il pagamento da parte del terzo  esecutato: tale decisione, peraltro, risulta inequivocabilmente superata  dalla  sentenza  n.809/2018  del Tribunale  di  Pescara , ora appellata, che ha dichiarato l’inefficacia del precetto opposto statuendo il corrispettivo obbligo restitutorio in capo al club (…)la già vista opposizione all’exequatur avanti alla Corte d’Appello di L’Aquila - giudizio di cognizione n. r.g. 1727/2016 per la quale il 12 novembre 2019 le parti precisavano le conclusioni. Il procedimento risulta pertanto ancora pendente alla data odierna.
    7. 14.                              Contro la sentenza di primo grado propone appello il Club (...) che rassegna le seguenti conclusioni:

“In via preliminare

Dichiarare inammissibile l’opposizione ex adverso spiegata in ragione della tardività della stessa, risultando l’atto de quo, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, un’opposizione agli atti esecutivi.

in subordine, salvo gravame, sempre in via preliminare

dichiarare, ove reiterata, inesistente/inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione indicata nell’epigrafe della opposizione, non trattata e richiesta nelle conclusioni e, comunque, respingere, ove reiterata, l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta dal (...) (...) 1936 S.p.a., risultando del tutto generica ed indeterminata nonché priva delle ragioni a fondamento della stessa, segnatamente dei requisiti di legge del fumus boni iuris e del grave pericolo nell’esecuzione.

nel merito, salvo gravame

respingere l'opposizione proposta dal (...) (...) 1936 S.p.a. avanti a Codesto On.le Tribunale, poiché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;

condannare, in principalità, ex art. 96, comma 1, c.p.c., il (...) (...) 1936 S.p.a. al risarcimento dei danni subiti dal Club (...) (...) S.A.D.P.), ovvero, in subordine, ex art. 96, comma 3, c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa da parte dell’Ill.mo Giudice adito”. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”

    1. 15.                  Parte appellata invece conclude come segue: “in via istruttoria:

-         solo nell’ipotesi la Corte ritenga utile e non assorbito da ulteriori motivi ed

eccezioni, verificare la validità delle procure rilasciate all’avvocato Grassani nel primo grado di giudizio, ritenuta efficace anche per questo grado, voglia la medesima Corte ordinare ex art. 210 c.p.c. a Club (...)l’esibizione degli originali delle procure alle liti rilasciata a favore dell’avvocato Mattia Grassani;

  • ammettere interrogatorio formale dei signori (…) e (…), sul seguente capitolo: 1) dica il teste se in data 6 novembre 2016 si trovava in Bologna, ove sottoscriveva alla presenza dell'avvocato Mattia Grassani la procura alle liti che vi si rammostra;

in via preliminare:

accertare e dichiarare, l’inesistenza / invalidità / inefficacia della procura alle liti conferita all’avvocato Mattia Grassani nel primo grado di giudizio e richiamatain  sede  di  appello  e  per  l’effetto  dichiarare  l’appello  inammissibile e e/o improcedibile; nel merito:

in via principale,

    • rigettare l’appello notificato, confermando la sentenza di primo grado e, per l’effetto, condannare Club (...)alla restituzione della somma di euro 83.759,81, oltre interessi legali dal giorno del pagamento a quello dell’integrale ripetizione e alle spese legali come liquidate nel primo grado di giudizio;

in via subordinata:

    • rideterminare le somme richieste da Club (...)in ragione degli intervenuti pagamenti, già oggetto di conteggio da parte del Giudice dell’esecuzione in sede di assegnazione.

In tutti i casi con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.

  1. Motivi di impugnazione e ragioni della decisione.
    1. 1.                               Primo motivo di appello principale: “ circa la tardività della opposizione – opposi z i one  a gli  a tti   e se cu ti vi ” . Impugnazione  incidentale:   “Invalidità della procura alle liti allegata al precetto e rilasciata in primo grado –  mancato

 

 

 

 de posi to de ll’o ri gi na le e de l la c opi a conf o rm e de l lodo” . Ec ce z i one di i nva li di tà della procura sanante rilasciata in primo grado e utilizzata per il secondo

 grado .” 

    1. 2.                    I descritti motivi possono essere trattati unitariamente.
    2. 3.                    La società (...) ha notificato l’opposizione all’esecuzione il giorno 27 settembre alle ore 23:55.
    1. 4.                    La  società  (...),  oggi  appellante,  aveva  eccepito  la  tardività dell’opposizione, poiché, perfezionatasi la notifica solo alle 7:00 del giorno successivo ex articolo 16-septies del d.l. n. 179/2012, modificato dall'articolo 45-bis del d.l. n. 90/2014, secondo cui la disposizione dell’articolo 147 c.p.c. che posticipa la data della notifica effettuata dopo le ore 21:00 al giorno successivo, si applica anche alle notifiche effettuate dal procuratore ai sensi della legge n. 53/94.
    1. 5.                    Il giudice di primo grado ha accolto tale eccezione ma solo per quei motivi dell’opposizione che investendo profili formali dell’atto di precetto e quindi configurandosi come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., erano soggetti al termine decadenziale. In particolare, il primo giudice riteneva tardivi, in quanto espressione di opposizione agli atti esecutivi, le eccezioni dell’opponente società (...) attinenti ai profili dell’invalidità della procura alle liti rilasciata dal club (...) in favore dell’avv. Mattia Grassani, nonché quello del mancato deposito dell’originale o di copia conforme del lodo reso esecutivo.
    1. 6.                    La parte appellante reitera la sua eccezione e afferma che l’atto di opposizione, nella sua interezza, integra un’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi e che quindi esso sarebbe integralmente tardivo. Ciò perché l’atto di opposizione era intitolato: “atto di citazione in opposizione al precetto” ; perché al  momento  della  notifica  dell’opposizione,  la  società  cilena non aveva  intrapreso alcun atto di esecuzione; la notifica è stata inviata, sebbene tardivamente, l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ossia il ventesimo giorno, stando a quanto previsto dall’articolo 617 comma 1.
    1. 7.                    Occorre preliminarmente osservare che - per condivisibile e pacifico indirizzo giurisprudenziale - "in tema di opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva, consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo (cfr. Cass. 99/485), deducendosi vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o di quelli preliminari all'azione esecutiva - come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni - (cfr. Cass. 99/3663; 01/15561); la distinzione è data dalle ragioni addotte con l'atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall'opponente (cfr. Cass. 01/496)". Il criterio discretivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risiede in ciò che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sussistenza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni; laddove invece, oggetto della seconda è la denuncia di regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o di qualsiasi atto del procedimento esecutivo.
    1. 8.                    Non  vi  è  dubbio,  quindi,  che nel caso  qui esaminato,  da  un  lato, l’opponente ha contestato profili formali del precetto e del titolo esecutivo ossia la mancanza di valida procura alle liti e del deposito di copia conforme o originale del lodo reso esecutivo ma, dall’altro, ha sostenuto di aver estinto il proprio obbligo di pagamento per effetto del versamento di una somma risultante dal successivo atto di transazione in tesi concluso tra le parti dopo il lodo.
    1. 9.                    E’ anche possibile che nello stesso atto di opposizione vi siano motivi che attengono a profili squisitamente formali e quindi riconducibili al dettato dell’articolo 617 c.p.c. e profili che investono la sussistenza del diritto di credito, quindi aspetti sostanziali, che ricadono nella disciplina dell'articolo  615 c.p.c. che non prevede un termine decadenziale.
    1. 10.                Anche  di  recente  la  Suprema  Corte  (Cassazione  civile  sez.  VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3722) ha applicato i principi sopra descritti per cui all’interno di una stessa sentenza resa in sede esecutiva possono essere trattati entrambe le opposizioni (agli atti esecutivi e all’opposizione), proposte con il medesimo mezzo. Solo che alla diversa qualificazione, spiega la citata sentenza, consegue una diversa impugnazione: “in tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione"; in senso sostanzialmente conforme: Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01).”
    1. 11.                Deve pure ricordarsi il principio secondo cui la decisione del giudice dev’essere impugnata secondo la qualificazione che ne fa il giudice. Pertanto, nel presente caso, decide sull’opposizione qualificandola come opposizione all’esecuzione, la relativa sentenza sarà appellabile mentre se e nella misura in cui il giudice abbia qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., l’appello sarebbe inammissibile essendo consentito solo il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione. Cassazione civile sez. III, 12/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep. 12/04/2017), n.9362, conforme a giurisprudenza costante afferma infatti: "L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell'art. 630  cod. proc. civ. l'impugnazione  proposta  avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l'opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l' appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell'inappellabilità, previsto per  le  decisioni  sull'opposizione  agli  atti  esecutivi,  ad  un  caso  in  cui quest'ultima   è   stata   ritenuta dal giudice mai proposta (Cass. Ord. .30201/08)
    1. 12.                Il paradosso è che se davvero la sentenza oggetto di gravame si fosse pronunciata, come pretende l’appellante, solo su un’opposizione agli atti esecutivi e in ogni caso nella parte in cui essa  si è pronunciata su di un’opposizione agli atti esecutivi, essa è insuscettibile di appello che, come nel caso in esame, nella parte in cui impugna la statuizione del giudice circa l’estensione della tardività, sarebbe dunque inammissibile.
    2. 13.                In ogni caso, argomenta la parte appellata, la questione della tardività della notifica effettuata tra le ore 21:00 e le ore 24:00 è stata superata dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019.
    1. 14.                L’argomento è corretto. La Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 19 marzo 2019 ha in effetti dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta. La Corte ha evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 c.p.c.), nella prima parte del D.L. n. 179 del 2012, censurato art. 16-septies allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Secondo il Giudice delle leggi non è giustificabile anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare

la propria difesa, ossia il termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

    1. 15.                La parte appellata, in modo invero contraddittorio, ritiene di dover riproporre in questa sede le eccezioni circa la validità della procura alle liti e circa il preteso mancato deposito dell’originale o copia conforme del lodo reso esecutivo. Ritiene infatti l’appellata (...) (...) 1936 S.p.A. che queste eccezioni, proposte in primo grado con un atto di opposizione agli atti esecutivi che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, devono oggi considerarsi non più tardive. Tuttavia, la stessa appellata nei suoi atti non chiarisce in modo inequivoco se la riproposizione delle questioni preliminari sia materia di un appello incidentale tout court o di un appello incidentale condizionato. Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, poi, la società (...) contesta la validità della procura prodotta con l’atto di precetto e delle successive procure., la prima in quanto non legalizzata in modo appropriato e la seconda in quanto se ne contesta l’autenticità. Tuttavia, poiché la questione è posta solo per l’ipotesi che vengano accolte le ragioni di riproposizione  dell’eccezione  è  di  fatto  assorbita  dai  motivi di rigetto dell’appello principale.
    1. 16.                La contestazione della validità della procura prodotta con l’atto di precetto sottoscritta nella città di Talca (Cile) il 17 marzo 2016 mancherebbe della legalizzazione ossia della certificazione da parte dei competenti organi italiani della qualità di pubblico ufficiale del soggetto straniero che ha provveduto all’autenticazione della firma dei legali rappresentanti della società estera. L’argomento, prima facie,  appare fondato ma qualsiasi approfondimento della questione si rivela ultroneo per effetto di due circostanze dirimenti: (i) la prima è che il primo giudice ha qualificato tale contestazione di natura prettamente formale come opposizione agli atti esecutivi e quindi l’appellante incidentale società (...) non può farne oggetto di appello dal momento che le pronunce che decidono in tutto o in parte su opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili ma solo impugnabili con ricorso straordinario per cassazione; (ii) la seconda è che comunque nel corso del procedimento di primo grado, è intervenuta una nuova procura rilasciata in Italia e con firma autenticata dal difensore. Difatti, (Cass. 25434 del 2014) ma non l'inesistenza della stessa. Ne consegue la sanabilità del vizio alla luce dell'art. 182 cod. proc. civ., comma 2, novellato, applicabile ratione temporis (la causa è stata istaurata in data successiva al 4/07/2009) sicuramente applicabile in sede di merito laddove diversamente in sede di legittimità l’eccezione dovrebbe verosimilmente essere accolta (Cassazione civile sez. I, 11/06/2018, (ud. 28/02/2018, dep. 11/06/2018), n.15073).
    2. 17.                L’argomento  sub  (i)  nel  precedente  paragrafo  si  applica  mutatis mutandis anche alla riproposizione della questione concernente il preteso mancato deposito dell’originale ovvero della copia conforme del lodo TAS reso esecutivo. In ogni caso, detto argomento appare infondato in quanto, come notato dal giudice di primo grado, la cui motivazione si condivide pienamente sul punto, concerne l’efficacia del lodo, oggetto di separato procedimento pendente dinanzi a questa Corte.
    3. 18.                Ecco che parte appellata contesta la validità della seconda procura, ossia quella sanante depositata in primo grado e utilizzata anche per il secondo grado. Trattasi di questione che esula dai limiti sopra indicati, in quanto  eccezione  autonoma  riguardante  la  validità  della  procura  per il (...),              infatti,   sospetta   dell’autenticità   della   procura l’inverosimiglianza circa il fatto che i legali rappresentanti della società cilena appellante si siano recati a Bologna per la firma del mandato tanto più che questo non reca la dicitura usuale secondo cui il procuratore autenticante dichiara che le firme dei mandanti siano state apposte in sua presenza. Al fine di verificare l’autenticità della procura, la società (...) chiede l’esperimento dell’interpello nei confronti dei legali rappresentanti della società appellante nonché l’esibizione ex articolo 210 c.p.c. degli originali delle procure rilasciate.
    1. 19.                Già Cassazione civile sez. I, 04/07/2014, n.15348 ha chiarito che: ai fini della prova dell'autenticità della procura alle liti, è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 c.c., per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale (v. Cass. n. 144/1985)”.
    2. 20.                L’eccezione è da respingere poiché paventa l’invalidità della procura alle liti per difetto di autenticità ma, senza fornire alcun elemento indiziario e

sarebbe a carico dell’eccipiente, o all’appellante (che dovrebbe produrre la prova della presenza dei legali rappresentanti cileni in Italia) o all’esperimento di misure istruttorie esplorative per accertare se i legali rappresentanti del club cileno fossero in Italia al momento del rilascio delle procura. Se si desse seguito a questa ipotesi giuridica, qualsiasi procura alle liti autenticata da un difensore dovrebbe essere puntualmente verificata con indagini d’ufficio o con prova a carico del procuratore nominato ovunque si trovi il mandante, anche residente in Italia. E’ la stessa autenticazione da parte del difensore, invece, che ai sensi dell’articolo 83, comma 3, conferisce autenticità alla sottoscrizione della procura alle liti.

II.21.                Secondo motivo di impugnazione: "Ci rca l’i nte rve nu to a cc ordo”.

    1. 22.                Il  giudice  di  primo  grado  ha  accolto  l’opposizione  all’esecuzione ritenendo che tra le parti fosse intervenuto un accordo transattivo, successivo alla pronuncia del lodo e prima della notificazione dl precetto, in forza del quale l’obbligazione pecuniaria si è modificata e il debitore, oggi l’appellata società (...), avrebbe adempiuto.
    2. 23.                Al contrario la parte appellante creditrice ha sostenuto che tale accordo debitore, restano impagati gli interessi e le spese di giudizio o accessorie somme pretese con l‘esecuzione del lodo.
    1. 24.                Il giudice ha accolto la ricostruzione della parte appellata ritenendo nullo il precetto fondato su un titolo – il lodo - ormai estinto a seguito della intervenuta transazione, ciò che l’appellante contesta appunto mediante la proposizione del gravame.
    2. 25.                Afferma l’appellante che già dal 27 maggio 2016, l’appellata società sapeva che il procuratore dell’appellante (...), avv. Mattia Grassani, era stato incaricato dalla società cilena per il recupero del credito. Ciononostante, intercorreva corrispondenza elettronica in data 24 giugno 2016 tra il legale del (...), avv. Vittorio Rigo e il legale argentino del (...), Ariel N. Reck, entrambi legali delle parti dinanzi al TAS, per addivenire ad un accordo transattivo. Sostiene innanzitutto l’appellante che l’avvocato Reck non avesse il potere di concludere accordi transattivi per il cliente (...), una volta esaurita la procedura arbitrale dinanzi al TAS.
    3. 26.                Dal punto di vista oggettivo la parte appellante comunque contesta che un accordo completo sia stato raggiunto tra l’avv. Rigo e l’avv. Reck, per conto scambio di email tra i due legali non definirebbe i giorni da calcolare il pagamento degli interessi né termini e modalità del pagamento delle somme dovute dal club italiano a quello abruzzese. L’accordo inoltre nulla dice sulla pendente richiesta di esecutorietà del lodo e sulla rifusione delle spese legali. Ancora il 29 giugno 2016, afferma l’appellante, l’avv. Pekka, anch’egli legale del (...), inviava una email all’avv. Reck con cui chiedeva conferma del calcolo degli interessi dovuti alla società cilena creditrice. Richiesta di conferma che veniva poi ripetuta dallo stesso avvocato Rigo all’avv. Reck con email del 6 luglio 2016.
    4. 27.                Sostiene inoltre l’appellante che nel caso in esame mancherebbe la res litigiosa siccome già definita con il lodo arbitrale. L’accordo mancherebbe inoltre delle reciproche concessioni richieste come elemento essenziale in caso di transazione ex articolo 1965 c.c. poiché l’importo dovuto dall’appellata società (...) era ormai definitivamente sancito dal lodo passato in giudicato.
    5. 28.                L’appellante invoca poi una email dell’avv. Reck indirizzata all’avv. Rigo, difensore dell’appellata, in data 22 luglio 2016 in cui l’avvocato argentino dei secondo l’appellante, la società italiana, contrariamente a quanto affermato  dal primo giudice, non ha mai dato esecuzione al supposto accordo transattivo provvedendo ad effettuare il pagamento degli interessi e di rimborso spese del procedimento arbitrale solo il 7 settembre 2016, due mesi dopo l’email dell’avv. Reck con cui veniva contestato l’avvenuto raggiungimento dell’accordo. Le contabili bancarie prodotte dall’appellata società (...), datate 22 luglio 2016, non comprovano l’adempimento in quanto le somme bonificate sono giunte nella disponibilità della società cilena solo il 7 settembre 2016, quindi molto dopo l’email dell’avv. Reck e non prima, come ha erroneamente ritenuto il giudice e il pagamento ha un effetto liberatorio sono con l’accredito della somma e non con il semplice ordine di bonifico.
    1. 29.                Secondo l’appellante, inoltre, il (...) si sarebbe mosso a pagare la sorte capitale del debito verso i (...) in data 24 giugno 2016 solo perché il giorno successivo sarebbe scaduto il termine posto dalle autorità sportive della federazione calcistica di cui ai comunicati ufficiali n. 366/A e 367/A del 26 aprile 2016, per il pagamento dei debiti tra società sotto pena di sanzioni disciplinari (penalizzazione di un punto in classifica) da irrogarsi da parte della disposto l’ordine di bonifico, effettuato per adempiere ad un obbligo posto dalla FIGC piuttosto che in adempimento di un accordo transattivo.
    2. 30.                Che l’accordo non si fosse concluso, inoltre, risulterebbe anche dalla successiva corrispondenza tra gli avvocati Reck e Rigo. Difatti dopo lo scambio di email del 24 giugno 2016 con cui le parti individuavano i termini dell’accordo, secondo l’appellata già concluso, in data 15 luglio 2016, l’avv. Reck per conto dei (...) avanzava una nuova proposta (di fatto con un incremento di costi pari a euro 15.000,00) a cui l’avvocato Rigo rispondeva il 22 luglio 2016 in modo negativo affermando che nessuna modifica dell’accordo raggiunto era ormai possibile. A stretto giro, il legale argentino negava che vi fosse stato alcun accordo e che i legali italiani erano stati appunto ingaggiati al fine di dare esecuzione al lodo. Solo tre giorni dopo tale scambio di email il (...) effettuava il versamento dell’importo di euro 19.136,80 a saldo del dovuto.
    3. 31.                Parte appellata contesta gli assunti del club (...).
    4. 32.                Circa i poteri dell’avv. Reck, parte appellata osserva che la procura alle liti conferita allo stesso dal club cileno include espressamente il potere di incassate dal club cileno e pari a euro 83.559,81 sono state inviate su proprio conto bancario intestato all’avv. Reck.
    5. 33.                L’accordo transattivo si sarebbe concluso il 24 giugno 2016 poiché con email del 24 giugno 2016, l’avv. Reck, in un inglese invero non perfetto, scrive email al collega Rigo, difensore del (...), con cui preannuncia l’invio di una comunicazione dei (...) per confermare il conto su cui bonificare le somme dovute; la diminuzione del tasso di interesse sugli importi dovuti dal 18% al 5%; il costo della procedura TAS a carico del (...) su cui l’avvocato argentino spera di contenere l’importo a soli CHF 10.000,00 (benchè i costi anticipati fossero il doppio); separatamente l’avv. Reck avrebbe ricevuto il pagamento dei suoi onorari dal (...). L’email termina con la domanda: “Can we finish the matter under these conditions?” ossia “possiamo considerare chiusa la questione a queste condizioni?”
    6. 34.                L’avv. Rigo risponde poco dopo in modo positivo confermando i termini

convenuti e quindi dichiarando che la sorte capitale era stata pagata il giorno stesso, gli interessi sarebbero stati calcolati mentre si rimaneva in attesa della definizione dell’importo delle spese legali e dei conti su cui effettuare gli comunicazioni con cui chiedeva conferma che il calcolo degli interessi stato correttamente effettuato (per un importo di euro 19.143,00) cui aggiungere 10.000,00 franchi svizzeri per le spese del procedimento arbitrale.

    1. 35.                Sostiene la parte appellata che scopo della transazione era evitare

ulteriori contestazioni e controversie; che la richiesta di conferma sul calcolo degli interessi era finalizzata al corretto pagamento essendo indubbio che il tasso fosse stato concordemente modificato dal 18% al 5%; che la successiva email del 15 luglio 2016 dell’avv. Reck con cui questi formulava una proposta diversa che contemplava da parte del (...) il pagamento di euro 7.000,00 per suoi compensi; 6.000,00 per i compensi dei legali italiani dei (...) e 20.000,00 per le spese arbitrali, tutte anticipate dai (...) e quindi un aumento dei costi per il (...) di euro 15.000,00 rispetto alla precedente proposta, arrivava ad accordo già definito.

    1. 36.                           Deve essere esaminata innanzitutto la corrispondenza tra i difenzori delle parti e i comportamenti seguenti.
    2. 37.                           Il tenore preciso dell’email dell’avvocato Reck è il seguente (secondo traduzione dall’inglese):

 “ 1. (...) emetterà una lettera che conferma che il conto che vi ho dato è

valido per ricevere il denaro per il club.

  1. Accettano un interesse annuo del 5% al posto del 18%.
  2. Anche i costi del procedimento TAS dovranno essere a carico di (...). Considerato che CAS non ha ancora inviato l’ammontare definitivo, ho convinto (...) ad accettare chf 10.000 a questo titolo quale somma complessiva che (...) deve pagare.
  3. Gli onorari potranno essere pagati direttamente sul mio conto corrente. Vi darò le coordinate più tardi.

Possiamo ritenere conclusa la questione a questi termini?”

    1. 38.                           Come visto, lo stesso giorno, 24 giugno 2016 a distanza di poche ore, i procuratori di (...) confermavano anche per iscritto l’accettazione della proposta assieme alla copia della contabile di pagamento di euro 215.000 effettuata il 24 giugno 2016.
    2. 39.                In data 29 giugno 2016, il procuratore della società (...) procedeva a

formulare il calcolo degli interessi che quantificava in euro  19.143,00 e chiedeva al collega Reck conferma della correttezza dei conteggi ribadendo che, come da accordo, gli interessi stessi sarebbero stati pagati unitamente al contributo di CHF 10.000,00 per le spese di arbitrato; sempre in tale occasione, era altresì rinnovata la richiesta di ricevere la fattura per le spese legali con le coordinate bancarie per il pagamento, che era stato convenuto su richiesta del procuratore di (...) direttamente in suo favore mentre il successivo 6 luglio 2016 veniva reiterata la richiesta di ricevere le coordinate bancarie per il pagamento delle spese legali.

    1. 40.                           Come visto, in data 15 luglio 2016, l’avv. Reck per conto dei (…) avanzava una nuova proposta (di fatto con un incremento di costi da pari a euro 15.000,00) a cui l’avvocato Rigo rispondeva il 22 luglio 2016 in modo negativo affermando che nessuna modifica dell’accordo raggiunto era ormai possibile. A stretto giro, il legale argentino negava che vi fosse stato alcun accordo e che i legali italiani erano stati appunto ingaggiati al fine di dare esecuzione al lodo. Solo tre giorni dopo tale scambio di email il (...) effettuava il versamento dell’importo di euro 19.136,80 a saldo del dovuto
    2. 41.                           Conseguentemente il 22 luglio 2016 il (...) procedeva al pagamento di euro 19.143,00 a titolo di interessi calcolati in ragione del 5% come previsto dal punto 2 dell’accordo transattivo e, altresì, al pagamento di euro 9.282,00, somma corrispondente a CHF 10.000 a titolo di contributo alle spese del procedimento previsto al punto 3 dell’accordo transattivo.
    3. 42.                           Primieramente, dev’essere chiarito che le intenzioni o motivazioni delle parti restano confinate nella sfera delle volizioni intime delle stesse e sono prive di rilevo giuridico ai fini della verifica dell’esistenza di un accordo transattivo la cui esistenza/inesistenza dev’essere accertata sulla base del tenore obbiettivo delle comunicazioni intervenute tra le parti. Conseguentemente, che la sorte capitale del debito sia stata pagata prima o dopo l’accordo eventualmente raggiunto è del tutto ininfluente in quanto nulla vieta alle parti di qualificare ex post il pagamento in funzione non dell’adempimento della fonte originaria dell’obbligo (il lodo) ma della fonte successiva che le parti hanno eletto come titolo del trasferimento (la transazione). Escludere dunque l’esistenza di un accordo transattivo per effetto del fatto che la società appellante ha pagato la sorte capitale del proprio debito per evitare la penalizzazione ad opera delle competente autorità sportive, è una considerazione del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico e anche sotto quello dell’ermeneutica contrattuale che deve guardare unicamente allo scambio delle comunicazione esteriori intervenute tra i soggetti agenti.
    4. 43.                           Le parti hanno definito l’obbligazione derivante dal lodo rimodulandola e definendo tutti gli aspetti essenziali ossia il pagamento della sorte capitale, il tasso degli interessi ridotto dal 18% al 5% e le spese del procedimento arbitrale. Alla proposta in tal senso è seguita l’accettazione sicchè l’accordo transattivo può dirsi perfezionato.
    5. 44.                Una volta definito l’accordo, l’email del 15 luglio dell’avv. Reck era inidonea a modificarla unilateralmente per cui non può desumersi dalla email successiva che un accordo non fosse stato raggiunto precedentemente. Ciò sarebbe stato possibile solo se la proposta dell’avv. Reck non fosse stata accettata anche solo in parte dalla società appellata che, invece, tramite il suo legale ha confermato i termini dell’accordo senza modifica alcuna di guisa che l’incontro tra proposta e accettazione può dirsi perfezionato.
    6. 45.                             L’appellante tuttavia contesta l’esistenza del potere rappresentativo in capo all’avv. Reck poiché ritiene che la procura alle liti a questi rilasciata dalla società cilena, Club (...), non consentisse al medesimo procuratore di spendere il nome della società per la conclusione della transazione in ragione del fatto che il mandato del difensore era ristretto al solo procedimento arbitrale dinanzi al TAS di Losanna che si era concluso con un lodo non più impugnabile secondo il diritto svizzero applicabile ma solo eventualmente nella fase di esecuzione in Italia (come poi è accaduto).
    1. 46.                           Tuttavia, il tenore letterale della procura alle liti depone in senso difforme dalla ricostruzione dell’appellante poiché in essa è esplicitamente previsto il diritto del procuratore, avv. Reck: “to represent the principal out of court and before all courts” ossia il potere di rappresentanza anche fuori dal tribunale e dinanzi ad ogni tribunale. La stessa procura poi aggiunge che l’avv. Reck ha il potere di firmare rinunce (“to sign waivers”), di raggiungere accordi transattivi (“to agree to settlements”) e, cosa ancora più significativa per il caso che ci riguarda, di dare esecuzione a sentenze e accordi transattivi (“to enforce judgements and settlements”). Ciò contraddice la tesi secondo cui l’avv. Reck avesse esaurito il proprio compito e che i suoi poteri si fossero consumati con la pronuncia del lodo arbitrale, oramai definitivo. Né l’appellante ha dato prova che la procura all’avv. Reck fosse stata revocata. Non equivale a revoca il mero fatto che una procura per l’exequatur del lodo fosse stata conferita all’avv. Grassani nel maggio 2016, sia perché tale procura ben poteva essere compatibile con la procura all’avv. Reck che mai ha affermato di essere stato revocato, sia perché qualora vi fosse stata revoca della procura, essa doveva essere portata a conoscenza del terzo con mezzi idonei (art. 1396 c.c.). Al contrario, dalle email scambiate tra le parti (incluse quelle dell’avvocato Reck del 15 luglio e del 22 luglio 2016) emerge come lo stesso avv. Reck, anche nel negare che un accordo fosse stato raggiunto, continuasse, nei confronti del legale del (...), a spendere il nome del proprio assistito anche due mesi dopo che gli avvocati italiani erano stati incaricati di dare esecuzione al lodo. L’email del 15 luglio 2016, anzi, nel formulare una nuova proposta transattiva al fine di chiudere ogni ulteriore pendenza tra le parti, vi include anche il compenso dei legali italiani per l’attività fino a quel momento compiuta.
    2. 47.                             Il fatto che le parti non abbiano specificamente disciplinato le sorti del procedimento di riconoscimento del lodo ex articolo 839 c.p.c. non inficia la conclusione raggiunta dal giudice di primo grado circa l’avvenuto perfezionamento della transazione poiché è evidente che l’accordo intervenuto e quindi il suo adempimento successivo determinano il sopravvenuto difetto di interesse del creditore a conseguire il riconoscimento del lodo straniero e quindi la sua successiva esecuzione con i costi che ciò avrebbe comportato per il creditore procedente. Parte appellante cita giurisprudenza della Corte di Cassazione l'accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perchè, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo (Sez. 3, Sentenza n. 367 del 11/01/2005, Rv. 579123 01),
    3. 48.                           Tuttavia, questa giurisprudenza si riferisce alle ipotesi in cui vi siano elementi secondari su cui le parti intendano ancora discutere e su cui lasciano aperta la trattativa.
    4. 49.                Tipico è il caso dei c.d. contratti a formazione progressiva, nei quali

l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e in cui il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, Rv. 567659 - 01)”.

    1. 50.                           Non è questo il caso qui esaminato dove l’intero accordo ruota intorno a tre punti essenziali (sorte capitale del debit0, interessi, spese procedimentali e legali) su cui le parti hanno raggiunto un accordo pieno. Elemento secondario del contratto è quello che le parti hanno contemplato nelle loro trattative e poi rinviato nella sua definizione a un momento successivo mentre in questo caso non vi sono elementi secondari concreti che le parti si erano ripromessi di regolare poi.
    2. 51.                           In senso opposto non è sufficiente segnalare che il procuratore del (...) abbia inviato una email all’avv. Reck chiedendo conferma dell’ammontare degli interessi. Lo stesso avvocato Reck nella sua email del 22 luglio 2016 sostiene che la richiesta del corretto calcolo degli interessi dimostrerebbe che un accordo non era stato raggiunto (“Caro Vittorio, capisco ma qui non c’è nessun accordo concluso in atto, come ti ho già detto e come è stato altresì confermato dalla tua mail con cui mi chiedi di confermare i calcoli di cui discutevamo…”). Se la riprova della natura incompleta dell’accordo è nella email con cui l’avvocato della società (...) chiedeva conferma della correttezza del calcolo matematico dell’ammontare degli interessi, è giocoforza concludere che, al contrario, l’accordo era definito. La considerazione dell’appellante (e dell’avv. Reck), non tiene conto del fatto che la misura degli interessi (il tasso di interesse) è stato senz’altro definito nel 5% annuo in luogo del 18% annuo di cui al lodo straniero. Sul tasso di interesse dunque l’accordo si è perfezionato e l’oggetto dell’email mirava solo a condividere con il creditore la correttezza dell’operazione matematica di mero calcolo (percentuale di interessi moltiplicati per il numero di giorni di ritardo).
    3. 52.                           Non è condivisibile l’argomento dell’appellante secondo cui la transazione in parola non presenterebbe il presupposto della res dubia e sarebbe nulla per difetto delle reciproche concessioni. La circostanza stessa che l’appellante Club (...) si era attivato per conseguire l’esecuzione del lodo, come poi ha fatto, al fine di recuperare le somme, indica che era comunque in atto una lite potenziale in fase esecutiva anche quanto alla riconoscibilità del lodo di cui in effetti la società (...) ha contestato l’exequatur quantomeno con riferimento agli interessi la cui misura (pari al 18%), secondo l’appellata società, costituirebbe violazione dell’ordine pubblico (articolo 829 c.p.c., ult. comma n. 2). L’esistenza della lite involge la res dubia che tale può essere anche solo soggettivamente o percettivamente. È evidenteche ciascuna delle parti ha così conseguito, almeno nelle intenzioni, il duplice vantaggio di una pronta soluzione e di un risparmio dei costi.
    1. 53.                L’appellante inoltre lamenta che (…) 1936 S.p.ae.  abbia pagato la residua somma dovuta in base alla transazione solo il 7 settembre 2016, data della notifica del precetto, decorsi due mesi dalla comunicazione dell’Avv. Reck all’Avv. Rigo con cui si dichiarava l’inesistenza di un accordo sul quantum. Secondo l’appellante la società (...) procedeva arbitrariamente a versare a (...) la somma unilateralmente determinata in € 28.425,00 (specificatamente, € 19.143,00 a titolo di interessi e € 9.282,00 a titolo di contributo alle spese del procedimento arbitrale).
    2. 54.                           Tuttavia, questa considerazione di tipo cronologico, per cui, secondo l’appellante, non può essere vero che l’ordine di bonifico effettuato dal (...) - che agli atti risulta essere del 22 luglio 2016 - sia stato accreditato solo il 7 settembre 2016, è perfettamente sensata in termini di procedure bancarie ma non ha alcuna influenza sulla soluzione giuridica del caso in esame anche se il giorno dell’accredito sul conto della società appellante coincide con il giorno della notifica dell’atto di precetto (poiché, per converso e sempre per le medesime ragioni di tecnica bancaria, il pagamento del bonifico dall’Italia al Cile verosimilmente non avrebbe potuto nemmeno essere istantaneo). Quindi anche considerando il pagamento di interessi e spese di lite, come effettuato il 7 settembre 2016, il risultato è che la transazione tra le parti è stata eseguita, il contratto adempiuto e quindi inesistente la ragione di credito ossia il titolo del precetto. Come è ben noto, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. Civ. n. 20594/2007, Cass. Sez. 3.

n. 8928 del 18/04/2006; Cass. 28.8.1999 n..9061). Quale effetto estintivo può opporsi l'intervenuta transazione novativa o una transazione adempiuta. Alla luce di questa circostanza, ossia il pagamento delle somme contemplate dalla transazione e quindi dell’inesistenza del credito del Club (...), resta del tutto priva di interesse la disquisizione in cui si è attardato il giudice di prime cure circa la differenza degli effetti di una transazione novativa rispetto ad una transazione non novativa. È documentato infatti che il debito di cui al contratto di transazione è stato estinto tanto che l’appellante nemmeno contesta il calcolo degli interessi dovuti sulla base del tasso del 5% ma piuttosto nega la misura degli stessi in quanto ritiene che il tasso originario di cui al lodo (18%) non sia stato sostituito da quello transattivo (5%).

    1. 55.                L’appello è quindi infondato e dev’essere rigettato con assorbimento di ogni questione posta in via incidentale dall’appellata parte.
    1. 56.                           L’ultimo motivo di impugnazione principale, riguardante le spese di lite, è meramente derivato siccome dipendente dall’accoglimento dell’appello che, invece, una volta rigettato obbliga questo giudice a pronunciare sentenza di condanna al rimborso delle medesime a carico dell’appellante e in favore dell’appellata.

III.     Regime delle spese.

    1. 1.                                      Il rigetto dell’appello principale (con assorbimento di ogni eccezione dell’appellata) comporta che la società appellante CLUB (...) DE TALCA ((...) S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900- 9, sia tenuta al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore di (...) (...) 1936, s.p.a., in  persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. (...), spese complessivamente quantificate per il secondo grado (secondo valori medi - salvo i minimi per la fase di istruttoria/trattazione per mancato svolgimento dell’istruttoria – per la fascia di valore tra euro 52.001,00 e 260.000,00) in euro 12.399,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

IV. Contributo unificato

    1. 1.                                      A carico di CLUB (...) DE TALCA ((...) S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9, è posto ex lege l’obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato pari a quello pagato per la proposizione dell’appello, in forza del rigetto del medesimo.

PQM

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti costituite sull'appello proposto da CLUB (...) (...) S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte #841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9 contro (...) (...) 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. (...) avverso la sentenza n. 809/2018 del Tribunale Civile di Chieti, depositata l’1 giugno 2018 resa nel giudizio RG. n. 4287/2016, notificata il 10 giugno 2018, così provvede:

  1. Rigetta l’appello.
  2. Condanna  l’’appellante  CLUB  (...)  (...)  S.A.D.P.),  in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte

#841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9 a pagare le spese di lite di secondo grado in favore (...) (...) 1936, s.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. (...), spese quantificate complessivamente in euro 12.399,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.

  1. Accerta che a carico di CLUB (...) (...) S.A.D.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Direcciòn 1 Norte

#841, Block a_2 oficina4, Talca (Cile), RUT 81.499.900-9, è posto ex lege l’obbligo di

versamento  di  ulteriore  contributo  unificato  pari  a  quello   pagato per la proposizione dell’appello, in forza del rigetto del medesimo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 17 giugno 2021. 

IL GIUDICE AUSILIARIO ESTENSORE                    IL PRESIDENTE 

avv. Giuseppe de Falco                                                  dr. Silvia Rita Fabrizio

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