CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3136/2017 DEL 04/07/2017

  

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CIVILE 7^ (già 3^ BIS)

riunita in        camera di consiglio         nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano CHIAPPETTA Presidente dott. Antonio DI MARCO        Consigliere

dott. Danilo         CHIECA       Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d’ordine 2836 dell’anno 2011, vertente

TRA

(...) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Bocchini, giusta procura a margine della memoria di nomina di nuovo difensore, già rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Romano, giusta procura a margine dell’atto di appello;

-APPELLANTE PRINCIPALE

E

(...) S.P.A., con sede in …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Bonetti e Gabriella Esposito, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

-APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

OGGETTOcontratto di sponsorizzazione tecnica,  licenza e merchandising

per l’appellante principale     

 -l’avv. Michele Vallefuoco, per delega dell’avv. Roberto Bocchini

(dal verb. ud. del 2 marzo 2017): «…si riporta integralmente a tutti i propri atti e scritti difensivi, chiedendone integrale accoglimento»;

per l’appellata/appellante in via incidentale

-l’avv. Gabriella Esposito

(dal verb. ud. del 2 marzo 2017): «…conclude riportandosi alle deduzioni, eccezioni ed istanze, anche subordinate, di cui agli atti e verbali di causa. Chiede, a norma dell’art. 275, II° comma, c.p.c., che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio».

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 352/11 del 6 aprile 2011 il Tribunale di Torre Annunziata così statuiva sulle contrapposte domande avanzate in via principale dalla (...) s.r.l. e in via riconvenzionale dall’(...) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, rispettivamente (...) e (...)) in relazione al contratto di sponsorizzazione tecnica, licenza e merchandising stipulato tra le predette società nell’aprile 2003, del quale entrambe lamentavano, per diverse ragioni, l’inadempimento ad opera della controparte:

«a)Dichiara che alla (...) srl è imputabile l’inesatto e ritardato adempimento nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione; b)condanna la (...) s.r.l. al pagamento, in favore dell’(...), della somma di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali da calcolarsi, a decorrere dal 28.12.2006, sulla predetta somma periodicamente rivalutata fino al deposito della presente sentenza; c)condanna l’(...) spa al pagamento, in favore della (...) srl, della somma di euro 41.770,04, oltre interessi legali dal 29.9.2006 all’effettivo soddisfo; d)condanna la (...) srl al pagamento, in favore dell’(...) spa, della somma di euro 16.611,92, oltre interessi

nella misura legale dal 28.12.2006 all’effettivo soddisfo; e)rigetta le domande risarcitorie proposte nell’interesse della (...) srl; f)previa compensazione in ragione della metà, condanna la (...) srl al pagamento, in favore dell’(...) spa, della restante metà delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.810,00, di cui 370,00 per spese, 1.050,00 per diritti e 3.390,00 per onorario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge».

Avverso tale pronuncia la (...) ha proposto appello davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2011, lamentando l’erroneità della decisione gravata, per i motivi appresso illustrati, e chiedendone la parziale riforma in relazione alle censure svolte.

Radicatosi nuovamente il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio l’(...), la quale ha contestato la fondatezza dell’avverso gravame e a sua volta ha spiegato appello incidentale contro la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma nella parte in cui ha statuito la sua condanna al pagamento      della somma         di 41.770,04 euro, oltre interessi, in favore della (...). Esaurita l’attività   prevista nell’art. 350 c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, all’udienza del 2 marzo 2017 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190, 1° comma, c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali delle memorie di replica.

*****

Va, anzitutto, rilevato che il difensore dell’(...), nel precisare le conclusioni all’udienza del 2 marzo 2017, aveva chiesto che la causa fosse discussa oralmente dinanzi al collegio, «a norma dell’art. 275, II° comma (rectius: 352, 2°comma -n.d.r.), c.p.c.».

Tale richiesta deve, però ritenersi abbandonata, non essendo stata in sèguito riproposta al Presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Tanto premesso, può ora procedersi all’esame dell’appello principale proposto dalla (...).

Con i primi tre motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, la prefata impresa produttrice di capi e accessori di abbigliamento sportivo critica la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ingiustamente respinto la domanda risarcitoria proposta in via principale da essa appellante nei confronti dell’(...), accogliendo, invece, quella formulata in via riconvenzionale dalla società calcistica scaligera.

Deduce,  al  riguardo:  che  la  sentenza  «è  affetta  da contraddittorietà, giacchè, di fronte alla configurazione di un medesimo inadempimento contrattuale, il Giudice di primo grado ha assunto determinazioni diverse»; che, «in particolare, il Giudice di prime cure riconosce la violazione dell’art. 2 del contratto (secondo cui la (...) è licenziataria del marchio dell’(...) con diritto di esclusiva per tutta la durata del contratto…), avendo appurato che in alcune occasioni l’(...) era ricorsa alla produzione di materiale in proprio», e «tuttavia, non censura tale comportamento»; che, inoltre, «il Giudice di primo grado non ha tenuto conto -come, invece, emerso dalle risultanze istruttorie- che, nel 2005, l’(...) aveva approvato le bozze grafiche solo nel mese di febbraio, laddove, secondo il dettato del contratto, era necessario che le stesse fossero approvate entro la fine del mese di gennaio, considerato che il prodotto finito andava consegnato alle squadre entro il mese di giugno di ogni anno»; che, più precisamente, le bozze in discorso «venivano approvate dalla (...) alla fine del mese di febbraio 2005, e non, come asserito dal Giudice di prime cure, con un ritardo di appena un giorno»; che, inspiegabilmente, lo stesso giudice «riconosce l’esistenza del danno all’immagine subito dalla (...), in particolare per la violazione dell’art. 8 del contratto di sponsorizzazione tecnica, tuttavia non ne determina il relativo risarcimento, basando la sua determinazione sulla circostanza che ”la (...) non ha fornito la prova di una contrazione delle entrate riconducibile sul piano eziologico alla predetta violazione, essendosi limitata ad affidare ad una consulenza tecnica all’evidenza esplorativa la quantificazione del danno asseritamente sofferto“, mentre, laddove riconosce un danno all’immagine alla (...) per l’inadempimento della (...), lo liquida in via equitativa nella somma complessiva di € 50.000,00»; che «il Giudice di primo grado supporta la propria decisione di accogliere solo in parte la domanda attorea sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste di controparte, sig. Matteo (...), in ordine alla qualità del materiale ed alla difformità rispetto alle bozze»; che, «in realtà, di quanto rappresentato controparte non offre alcuna prova, (ma) si limita a fare solo delle affermazioni generiche»; che «anche in riferimento alla questione della prelazione» il Tribunale «non riconosce la violazione del citato art. 15 del contratto di sponsorizzazione, basando la sua decisione sul presupposto che trattasi, allo stesso tempo, di un rapporto negoziale intuitu personae, in cui la fiducia nutrita nella serietà e nella capacità del fornitore assume una valenza assorbente, e di un sinallagma funzionale fra due obbligazioni contrattuali contrapposte».

I motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto di specificità.

Come si ricava dalla lettura della sentenza gravata, il primo giudice ha così motivato la decisione adottata, per quanto qui interessa:

-in merito al preteso ritardo con il quale, nell’anno 2005, l’(...) avrebbe approvato le bozze grafiche dei prodotti tecnici oggetto del contratto: «…l’unico rilievo che può muoversi all’operato della convenuta è quello di essersi recata (per il tramite del responsabile del magazzino Cacciatori Stefano), a seguito di invito rivoltole dall’attrice nel gennaio 2005, presso la sede in Pompei della (...) solo il 1° febbraio, in tal guisa rendendo di fatto impossibile la scelta della qualità, dello stile, dei colori e dei materiali da usare per il confezionamento dei prodotti entro la data ultima convenzionalmente pattuita del 31 gennaio. Tuttavia, non vi è chi non veda che il ritardo di un solo giorno rispetto alla tempistica concordata non può di per sé giustificare i significativi ritardi nelle consegne e le notevoli inesattezze che sono state ascritte alla (...)»;

-con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2 del contratto di sponsorizzazione (prevedente la concessione allo sponsor della licenza di uso esclusivo dell’immagine, dei simboli, del nome e del marchio della società sponsorizzata):

«È vero che con la lettera del 24.11.2005 (allegata al fascicolo di parte attrice) l’(...) ha ammesso che, a causa dei ritardi nella consegna dei materiali, la Direzione Amministrativa era costretta settimanalmente a ”mettere delle pezze“ agli ammanchi, affrontando spese non previste…, ma è altrettanto vero che tale condotta non si sostanzia in una violazione del diritto di esclusiva riconosciuto alla licenziataria del marchio, essendo diretta a porre in qualche modo un rimedio ai denunziati ritardi. La produzione in proprio, in definitiva, non mirava ad aggirare il patto di esclusiva, ma a limitare i danni»;

-con riguardo alla lamentata violazione dell’art. 8 del suddetto contratto (contemplante l’esclusiva merceologica in favore della (...)): «…sul sito web dell’(...), durante il rapporto contrattuale per cui è causa, erano indicati come fornitori tecnici della società la (...) e la Valsport con lo stesso rilievo e le medesime dimensioni e senza alcuna specificazione in merito al materiale fornito dall’una e dall’altra. …Mancando sul sito web della (...) qualsivoglia indicazione in ordine alla tipologia di prodotto di pertinenza dei due marchi, la pubblicità in tal guisa resa era in grado di creare confusione nel cliente medio e, quindi, di integrare gli estremi di una violazione del divieto di porre in essere attività di carattere promo- pubblicitario riguardante prodotti concorrenti con quelli forniti dalla (...). …In astratto tale condotta inadempiente potrebbe aver arrecato un pregiudizio economico all’attrice, sotto forma di minor ritorno pubblicitario (potendo l’identica ampiezza pubblicitaria riconosciuta ad un’azienda concorrente avere un impatto sulla clientela). …Tuttavia, la (...) non ha fornito la prova di una contrazione delle entrate riconducibile sul piano eziologico alla predetta violazione, essendosi limitata ad affidare ad una consulenza tecnica all’evidenza esplorativa la quantificazione dei danni asseritamente subiti»;

-in ordine alla contestata violazione dell’art. 15 del medesimo contratto (avente ad oggetto il riconoscimento alla (...) del diritto di prelazione in sede di negoziazione per il rinnovo contrattuale): «L’analisi dell’addebito secondo cui l’(...) avrebbe violato il diritto di prelazione riconosciuto alla (...) dall’art. 15 del contratto presuppone l’accertamento della fondatezza delle accuse rivolte dalla prima nei confronti della seconda in ordine alla tempistica, alla qualità ed alla quantità del materiale fornito. Invero, da un lato, occorre evidenziare che il contratto di sponsorizzazione integra un rapporto negoziale connotato dal c.d. intuitus personae, in cui la fiducia nutrita nella serietà e nella capacità del fornitore assume una valenza assorbente. Dall’altro, si è in presenza di un sinallagma funzionale fra le due obbligazioni contrattuali contrapposte, pur non potendosi configurare il presupposto per la configurabilità dell’eccezione (sollevata dalla convenuta) di cui all’art. 1460 c.c., in quanto il principio inadimplenti non est adimplendum sancito da quest’ultima disposizione trae fondamento dal nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni nei contratti sinallagmatici e risponde alla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni. …D’altra parte, se è vero che l’eccezione in oggetto è opponibile principalmente nell’ipotesi in cui le prestazioni reciproche siano contemporaneamente dovute, … ciò non esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 c.c., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte… Sul piano istruttorio, estremamente significativa appare la deposizione resa dal teste (...), sia per il ruolo nevralgico dal medesimo ricoperto (ha lavorato quale responsabile marketing per l’(...) dall’agosto del 2003 al 31.8.2007), sia perché indicato da entrambe le parti, sia, soprattutto, per l’analiticità e le modalità circostanziate con le quali ha riferito i fatti. Il (...)ha sostanzialmente rappresentato le seguenti circostanze: a)nella stagione 2003-2004 ed in quelle successive le borse fornite dalla (...) si scucivano (in particolare, le cuciture, una volta riempite le borse, cedevano); inoltre, in violazione degli accordi raggiunti, presentavano una doppia cerniera e non erano personalizzate; b)premesso che l’ordine per i materiali veniva effettuato a febbraio-marzo, affinchè arrivassero entro la fine di giugno (perché a luglio la squadra andava in ritiro precampionato), mentre nella stagione 2003-2004 i ritardi nella fornitura furono accettabili, nel 2004-2005 il materiale a luglio non era ancora arrivato e la squadra fu costretta a lavorare (fino alla settima giornata di campionato) con quello dell’anno precedente. Inoltre, i giacconi pervennero allorquando l’inverno era ormai finito. La fornitura arrivò a scaglioni nel corso della stagione. Ciò ha avuto ripercussioni sulla vendita del merchandising. Gli stessi ritardi si sono verificati nella stagione calcistica successiva (2005-2006); c)a luglio del 2005 la (...) aveva consegnato per la prima squadra 50 borse da gara (in luogo delle 100 ordinate), berretti in lana con la grafica dello sponsor di tre anni prima, 60 kit gara di tessuto differente rispetto a quello commissionato (con il colletto inconsistente, l’assenza di personalizzazioni e lo sponsor stampato, anziché ricamato); d)i ritardi nelle forniture riguardavano non solo la prima squadra, ma anche il settore giovanile. Per quest’ultimo, nel luglio del 2005, era stato consegnato solo il materiale (asciugamani, slip, scarpe) che non prevedeva personalizzazione; e)nel luglio del 2005 mancavano i kit ed i calzettoni da allenamento, nonché le tute da rappresentanza e le rain jacket, a tal punto che la squadra fu costretta ad iniziare a lavorare con il materiale degli anni precedenti e ad acquistare alcuni spolverini; f)sia nel 2004-2005 che nel 2005-2006, a causa di tali inconvenienti, la società non effettuò la presentazione delle maglie ufficiali agli organi di stampa; g)anche le prime partite di campionato e l’inizio della competizione di Coppa Italia avvennero con il materiale dell’anno precedente; h)nel settembre 2005 mancava ancora l’abbigliamento bimbo, con conseguente danno economico, in quanto a settembre (così come a Natale e nell’estate) la vendita di tale materiale ”raggiunge il picco“; i)nella stagione calcistica 2005-2006, per l’assenza di maglie, la partita dell’ottava giornata di campionato contro il Pescara venne disputata con la seconda maglia della stagione precedente; j)nell’ottobre del 2005 mancava il materiale tecnico del settore giovanile, nonché tutto il materiale invernale, con i giacconi lunghi e corti. Tale materiale arrivò agli inizi del 2006; k)nel negozio (store) l’abbigliamento autunnale non era ancora arrivato a fine anno. A conferma dei ritardi nelle forniture si pone, nell’ambito della corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti, la nota inviata a mezzo fax dalla convenuta all’attrice il 25.7.2005, con la quale si segnalava che a quella data mancavano del tutto le tute, erano state consegnate solo sette polo di rappresentanza staff e non erano ancora arrivate la seconda (gialla) e la terza maglia (righe giallo-blu)… Nella stessa missiva si denunciavano i difetti (tessuto scadente, colletto estremamente inconsistente e morbido, sponsor stampato e non ricamato, mancanza della personalizzazione ”(...)“ sul retro del colletto, logo (...)“ ricamato troppo distante dal braccio) della prima maglia di gara (blu). Ancora in data 24.11.2005 (cfr. fax in atti) la convenuta si lamentava di ritardi nella consegna dei materiali, della presenza di capi d’abbigliamento non corrispondenti alla bozze grafiche approvate, della qualità scadente dei materiali (alcuni dei quali si rompevano al primo utilizzo). Con successivo fax del 6.12.2005 le doglianze aventi ad oggetto i continui disservizi e ritardi venivano reiterate, con particolare riferimento alla stagione calcistica in quel momento in corso, denunziandosi l’incompletezza dell’abbigliamento sportivo (che aveva impedito la partecipazione ad impegni ufficiali), la necessità di ricorrere al materiale delle precedenti annate per far fronte al ritiro estivo precampionato, alle tre gare di Coppa Italia del mese di agosto 2005 ed all’incontro ufficiale di campionato di serie B giocato l’1.10.2005 a Pescara, la mancata fornitura alle squadre costituenti il settore giovanile del materiale ordinato, la qualità scadente del tessuto utilizzato. Il 12.12.2005 la convenuta si doleva delle rotture immediate dei k-way e delle borse e della non corrispondenza di queste ultime e dei bomber alle bozze approvate, nonché della mancata fornitura a quella data delle felpe. Solo con nota del 27.3.2006… la (...) riscontrava le lettere di controparte, non contestando la incompletezza della fornitura e limitandosi ad imputare i ritardi nella consegna dei materiali al ritardo (a suo dire) con il quale l’(...) aveva approvato le bozze e ad ammettere i difetti dei capi di abbigliamento solo per i bomber e per le borse. Non vi è dubbio, alla stregua degli elementi su indicati, che la (...) sia incorsa, soprattutto nel corso della stagione sportiva 2005-2006, in gravi inadempienze nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione. Come è noto, rappresenta ormai un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via riconvenzionale, da parte della convenuta) l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza…, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto, adempimento… Il principio… non trova deroga nel caso in cui l’inesatto adempimento sia posto a fondamento dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. …L’inesatto e ritardato adempimento imputabile alla (...) giustifica il mancato riconoscimento in suo favore del diritto di prelazione in sede di negoziazione per il rinnovo contrattuale, per essere venuta meno la fiducia nelle sue capacità imprenditoriali. Da ciò consegue che nessun inadempimento contrattuale è ascrivibile all’(...) e che le domande risarcitorie proposte nell’interesse della (...) non meritano accoglimento».

Le surriferite argomentazioni, del tutto logiche e coerenti, oltre che supportate da una minuziosa ricostruzione dei fatti di causa e da un’approfondita disamina delle risultanze dell’espletata istruttoria orale e della documentazione acquisita al processo, non sono state adeguatamente censurate dall’appellante, in violazione del disposto dell’art. 342, 1° comma, c.p.c. (cfr., sull’argomento, Cass. n. 22781/14, secondo cui «la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che alle argomentazioni in essa svolte vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa, diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice»; id., ex ceteris, Cass. n. 9244/07 e Cass. n. 12984/06).

Invero, l’impugnante si è sostanzialmente limitata a ribadire che la responsabilità dei disguidi lamentati dall’(...) con riferimento alla stagione calcistica 2005-2006

sarebbe da imputare esclusivamente al ritardo con il quale la prefata società calcistica scaligera approvò le bozze grafiche del materiale formante oggetto del contratto di sponsorizzazione tecnica, licenza e merchandising stipulato inter partes nell’aprile 2003.

Nell’atto di appello non viene, però, chiarito:

-da quali elementi di prova ritualmente acquisiti al processo si ricaverebbe che il ritardo in questione non fu di un solo giorno, come affermato nella sentenza appellata, bensì di circa un mese;

-perché detto ritardo, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dovrebbe essere reputato talmente grave da esimere la  (...)  da  ogni  responsabilità  contrattuale,  anche relativamente alla scarsa qualità di alcuni dei capi di abbigliamento da essa forniti all’(...) nel corso di quella stagione calcistica (vizio che, di per sé, non può ritenersi giustificato dalla sola mancata approvazione delle bozze grafiche entro il previsto termine del 31 gennaio) e alle inadempienze riferibili alle stagioni calcistiche precedenti;

-perché non potrebbe essere considerata attendibile la precisa e dettagliata deposizione resa dal teste (...), peraltro suffragata da idonei riscontri documentali desumibili dall’esame della pregressa corrispondenza epistolare intercorsa tra le parti;

-come possa pretendersi di addossare all’(...) l’onere di provare la fondatezza degli addebiti mossi nei confronti della (...), alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimi, richiamato dal primo giudice a sostegno del decisum, che impone al debitore di dimostrare di aver esattamente adempiuto le proprie obbligazioni a fronte dellexceptio inadimpleti contractus oppostagli dalla controparte;

-da quali  prove  assunte in corso di causa  emergerebbe l’infondatezza delle contestazioni mosse dall’(...);

-perché il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare equitativamente in favore della (...) un danno patrimoniale ritenuto  configurabile  solo   «in  astratto»,  ma  non concretamente dimostrato dalla parte istante nella sua effettiva consistenza (ci si riferisce al danno per il «minor ritorno pubblicitario» ipoteticamente derivante dall’accertata violazione ad opera dell’(...) del diritto di esclusiva merceologica riconosciuto allo sponsor dall’art. 8 del contratto); al riguardo, si rammenta che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata lesistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, il che non esime, però, la parte interessata dall’onere di dimostrare l”an debeatur“ del diritto al risarcimento e di fornire, per quanto è possibile, ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 20889/16, Cass. n. 10607/10 e Cass. n. 10821/04);

-come  potesse disporsi  l’invocata consulenza tecnica di ufficio a fronte dell’assoluta carenza di prova del danno patrimoniale da quantificare attraverso l’espletanda indagine peritale; occorre, in proposito, tener presente che la consulenza tecnica non rientra nella disponibilità delle parti, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di non ammetterla ove la parte richiedente tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex ceteris, Cass. n. 3130/11 [ord.], Cass. n. 3191/06 e Cass. n. 7097/05);

-da quali risultanze processuali, non tenute in debita considerazione dal giudice di prime cure, si trarrebbe la prova dell’esistenza del danno all’immagine -inteso come diminuzione della sua considerazione da parte dei consociati in genere ovvero di determinati settori o categorie di persone con i quali essa di norma interagisce (in particolare da parte di quanti sono dediti alla pratica dello sport e di quanti operano a vario titolo nel mondo del calcio)- subìto

dalla (...) in conseguenza della violazione dell’art. 8 del contratto ad opera dell’(...);

-come possa rimproverarsi al Tribunale di aver provveduto in maniera contraddittoria sulle reciproche richieste risarcitorie formulate dalle parti, quando, invece, le differenti statuizioni adottate dal primo giudice trovano piena giustificazione nel fatto che la pretesa avanzata dall’(...) è risultata adeguatamente comprovata, mentre quella vantata dalla (...) è rimasta sfornita di idoneo supporto probatorio;

-perché il Tribunale avrebbe errato nell’affermare che il mancato riconoscimento alla (...) del diritto di prelazione in sede di negoziazione per il rinnovo contrattuale deve ritenersi pienamente giustificato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., dal venir meno della fiducia nutrita dall’(...) nella serietà e nelle capacità imprenditoriali dello sponsor, nell’àmbito di un rapporto fortemente caratterizzato dall’intuitus personae.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che dichiararsi linammissibilità dei motivi di appello scrutinati, in quanto carenti della necessaria componente argomentativa.

Per ragioni di ordine logico si rende, a questo punto, necessario procedere alla disamina dellimpugnazione incidentale tempestivamente proposta dall’(...)1, dal cui   eventuale  accoglimento  resterebbero assorbiti gli ulteriori motivi di appello articolati dalla (...).

Con l’esperito gravame la società veronese si duole di essere stata condannata dal Tribunale a pagare alla (...) la somma di 41.770,04 euro, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della fornitura di prodotti contrattuali documentata dalle fatture nn. 6271 dell’8 luglio 2005 e 13600 del 29 dicembre 2005, sebbene il credito fatto valere dalla controparte dovesse ritenersi totalmente estinto per compensazione con il controcredito di 44.190 euro prontamente opposto in compensazione da essa appellante.

L’appello è fondato.

Dall’esame delle deduzioni svolte nella comparsa di risposta depositata dall’(...) nel giudizio di primo grado emerge chiaramente che le due fatture summenzionate facevano parte di quelle emesse dalla (...) con riferimento alla stagione calcistica 2005-2006.

Orbene, il primo giudice ha accertato che il valore della merce fornita dalla (...) nel corso della predetta stagione calcistica, al netto dell’IVA, ammontava a 462.388,08 euroimporto inferiore a quello da essa complessivamente fatturato, pari a 506.578,08 euro (con un’eccedenza di 44.190 euro determinata dall’indebita applicazione di un prezzo maggiorato di 15 euro per ognuna delle 2.946 maglie rientranti nella fornitura), e a quello previsto dall’art. 6 del contratto, pari a 476 mila euro.

Proprio per tale motivo, egli ha condannato la (...) a pagare all’(...) la somma di 16.611,92 (rectius: 13.611,92, come si avrà modo di spiegare infra) euro, equivalente alla differenza tra 476 mila e 462.388,08 euro.

Una volta appurato che era l(...) a risultare creditrice della (...) in relazione alla fornitura di merce effettuata nell’arco temporale innanzi precisato, non poteva, quindi, il Tribunale condannare la prima a pagare alla seconda una somma (41.770,04 euro) da ritenersi già necessariamente ricompresa in quella di 462.388,08 euro, corrispondente al minor importo della merce effettivamente fornita.

In parziale riforma della sentenza appellata, va, pertanto, respinta la domanda di pagamento delle fatture in questione avanzata dalla (...).

Rimangono, conseguentemente, assorbiti gli ulteriori motivi di appello principale, riguardanti la regolamentazione delle spese processuali e il mancato riconoscimento degli interessi moratori al tasso di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma che l’(...) era stata condannata a pagare alla (...).

La (...) ha, infine, segnalato che la sentenza di primo grado è affetta da un errore materiale o di calcolo, nella parte relativa alla determinazione del minor quantitativo di prodotti contrattuali da essa forniti all’(...) nella stagione calcistica 2005-2006.

La doglianza -la quale non costituisce oggetto di gravame in senso proprio, pur essendo rivolta al giudice dell’impugnazione della sentenza contenente l’errore di cui viene chiesta la correzione (cfr. Cass. n. 19284/14 e Cass. n. 7706/03 e Cass. n. 12574/91)- è fondata.

Effettivamente, il Tribunale, dopo aver evidenziato che nella stagione calcistica 2005-2006 la (...) ha fornito all’(...) merce per un importo di 462.388,08 euro, inferiore a quello di 476 mila euro contrattualmente previsto, ha erroneamente determinato in 16.611,92, anziché in 13.611,92 euro, la differenza tra i due importi suindicati.

Un siffatto errore può essere stato alternativamente causato da un mero lapsus calami (il primo giudice ha inavvertitamente scritto 16, invece di 13) o dall’inesatta applicazione delle regole matematiche (il primo giudice non ha correttamente eseguito l’operazione aritmetica consistente nel sottrarre 462.388,08 a 476 mila).

In un caso o nell’altro, trattasi, comunque, di errore emendabile con la procedura di cui all’art. 287 c.p.c., sicchè va disposta in parte qua l’invocata correzione della sentenza appellata.

La parziale riforma della sentenza appellata impone alla Corte di provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere deve essere attribuito e ripartito avendo riguardo allesito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. n. 6259/14 [ord.], Cass. n. 14633/12 e Cass. n. 18837/10).

Le dette spese vanno, pertanto, poste per intero a carico della (...), risultata totalmente soccombente per effetto dell’accoglimento dell’avversa impugnazione.

La relativa liquidazione viene effettuata, come in dispositivo:

  1. in base all’abrogata tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 127/2004 per quanto concerne l’attività difensiva svolta in primo grado, completamente esaurita sotto il vigore della predetta tariffa;
  1. in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, emesso in attuazione degli artt. 1, 3° comma, e 16, 3° comma, della sopravvenuta L. n. 247/2012, per quanto attiene all’attività difensiva espletata nel presente grado (cfr. Cass. n. 8302/13 e Cass. n. 23318/12).

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli -Sezione Civile 7^ (già 3^ bis), definitivamente pronunciando  sull’appello  principale proposto dalla (...) s.r.l., con atto di citazione notificato il 23 giugno 2011 all’(...) s.p.a., avverso la sentenza n. 352/11 resa inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata il 6 aprile 2011, pubblicata in pari data, nonché sull’appello incidentale spiegato contro la medesima sentenza dalla predetta società calcistica scaligera, con comparsa di risposta depositata il 14 novembre 2011, uditi i procuratori delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

    1. rigetta l’appello principale;
    2. accoglie l’appello incidentale; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda della (...) s.r.l., volta ad ottenere il pagamento delle fatture nn. 6271 dell’8 luglio 2005 e 13600 del 29 dicembre 2005 emesse nei confronti dell’(...) s.p.a., revocando, conseguentemente, la statuizione condannatoria contenuta nel capo c) della detta sentenza;
    3. dispone la correzione della sentenza di primo grado nella parte in cui erroneamente determina in 16.611,92, anziché in 13.611,92 euro, il credito spettante all’(...) s.p.a. nei confronti della (...) s.r.l. per il minor quantitativo di prodotti contrattuali forniti da quest’ultima nella stagione calcistica 2005-2006;
    4. ondanna   la   (...)   s.r.l.,   in   persona   del   legale rappresentante pro tempore, a rifondere per intero all’(...) s.p.a. le spese del doppio grado di giudizio, che liquida:

-quanto al primo grado, in complessivi 9.437,50 euro (di cui 674,50 per esborsi, 2.019 per diritti e il resto per onorari), oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge;

-quanto al grado         d’appello, in         complessivi      6.615 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile), come per legge. Così deciso in Napoli, addì 27 giugno 2017

Il Consigliere estensore

(dott. Danilo CHIECA)

 

I l P r e s i d e n t e

 (dott. Stefano CHIAPPETTA)

 

 

1  Giova, al riguardo, evidenziare:

-che la comparsa di risposta contenente lappello incidentale è stata depositata dall’(...) il 14 novembre 2011, e quindi almeno venti giorni prima dell’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., fissata nellatto di appello per il 5 dicembre 2011;

-che, per mero disguido, tale udienza era stata anticipata al 27 ottobre 2011 con provvedimento reso dufficio dal Presidente di Sezione il 20 luglio 2011;

-che detto provvedimento -emesso al di fuori delle condizioni previste dallart. 163 bis, 2° e 3° comma, c.p.c., richiamato dallart. 342, 2° comma, dello stesso codice- è stato in sèguito revocato dal collegio, con ordinanza del 15 novembre 2011.

 

 

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