CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 6738/2020 DEL 29/12/2020

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

 

SEZ. VIII° CIVILE

così composta:

dott. Nicola Pannullo                                 Presidente

dott. Giampiero Barrasso                          Consigliere

dott. Giuseppe Staglianò                           Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di appello iscritta al n. 439/2013 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22/10/2020, vertente

 

TRA

(...) FABIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Bellotti Bon

n. 11, presso lo studio dell'Abogado Antoniano Di Credico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Napolione e Giampiero Seccia del Foro di Chieti in virtù di procura in atti;

- appellante -

E

 

C.O.N.I.-COMITATO         OLIMPICO         NAZIONALE         ITALIANO,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Ronzani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti; 

 

 F.I.P.A.V.-FEDERAZIONE    ITALIANA    PALLAVOLO,    elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Guarino, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

(...) VOLLEY s.r.l., affiliata F.I.P.A.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ettore Pais n. 18, presso lo studio dell'Avv. Lucia Di Cosimo, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Termini del Foro di Lecce come da procura in atti;

- appellati -

 

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale del TNAS emesso in data 12/9/2012 e depositato il 12/10/2012

 

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.  (...) proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 12/9/2012, depositato il 12/10/2012, con il quale il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport-T.N.A.S. (in prosieguo, TNAS”), aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato da lui avanzata avverso il provvedimento n. 14/2011 della Corte di Appello Federale-sez. distaccata Puglia  (di  seguito,  CAF”),  condannandolo  anche  alla  rifusione  delle spese del procedimento arbitrale in favore  della F.I.PAV e della (...) Volley s.r.l..

Il sig.  (...) faceva presente che la vertenza traeva origine da un procedimento instaurato quando egli era ancora minorenne, allorché i suoi genitori, in qualità di legali rappresentanti, si erano rivolti alla Commissione Tesseramento Atleti della FIPAV- sez. dist. di Campania- Puglia-Basilicata-Molise- (nel prosieguo, C.T.A.”), per ottenere lo scioglimento del vincolo che lo legava alla (...) Volley s.r.l., invocando, come giusta causa, motivi di studio ed un’asserita incompatibilità ambientale; in tale occasione, la C.T.A., con provvedimento del 29/1/2011, aveva accolto l’istanza di scioglimento del vincolo, subordinandolo al pagamento, in favore della (...) Volley s.r.l., della somma di Euro 27.500,00 a titolo di rimborso spese; a seguito della proposizione di apposito appello, con il quale l’atleta aveva contestato l’abnormità del quantum liquidato in favore della ex società di appartenenza, la CAF, con Comunicato Ufficiale n. 2 del 4/5/2011, aveva respinto il gravame, con la conseguenza che il sig. (...) si era visto costretto ad adire la Corte Federale FIPAV (di seguito, Corte Federale”), organo giurisdizionale digrado all'interno della Federazione Italiana Pallavolo, la quale, con Comunicato Ufficiale n. 7 del 30/6/2011, aveva annullato detta decisione, rinviando alla  CAF. Nel giudizio di  rinvio, però, la CAF, con Comunicato Ufficiale n. 12 affisso l'1/8/2011, si era limitata soltanto a ridurre l'indennizzo da Euro 27.500,00 ad Euro 27.000,00, omettendo di rendere adeguata motivazione a sostegno della decisione, con la conseguenza che la Corte Federale, nuovamente adita dall'atleta, con Comunicato Ufficiale n. 2 del 6/10/2011 aveva annullato con rinvio anche tale provvedimento, enunciando  anche i canoni ermeneutici a cui la CAF si sarebbe dovuta attenere in vista dell’emanazione della nuova decisione.

Nonostante ciò, la CAF, ignorando i principi fissati dalla Corte Federale (e, conseguentemente, violando il disposto di cui all’art. 98 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV), con Comunicazione Ufficiale n. 14 del 21/12/2011 aveva nuovamente confermato il contenuto della precedente decisione (con cui l’indennizzo era stato ridotto ad Euro 27.000,00), con la conseguenza che il sig. (...) aveva dapprima proposto un terzo ricorso presso la Corte Federale, che con Comunicato Ufficiale n. 5 del 17 febbraio 2012 lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, e poi un ulteriore ricorso al TNAS, che era stato anch’esso dichiarato inammissibile.

Con un primo motivo di doglianza, il sig.  (...) sosteneva la nullità dell'impugnato provvedimento ex art. 829, n. 10, c.p.c., perché pronunziato in volazione dei principi dell'ordinamento sportivo e, soprattutto, di quello statale.

Infatti, a suo dire, il TNAS, quale organo arbitrale del CONI tenuto a decidere sulle controversie di natura economica, secondo  quanto previsto dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI e dallo stesso Codice dei Giudizi innanzi al TNAS, sarebbe avuto il dovere di decidere nel merito la domanda formulata dal tesserato, in quanto l'ultimo provvedimento emesso dalla Corte Federale non era più impugnabile nell'ambito della giustizia federale: pertanto, quale organismo arbitrale sportivo, il TNAS era certamente competente ad accertare la lesione del diritto soggettivo disponibile dell'atleta e, di conseguenza, a condannare la società sportiva (...) Volley s.r.l. e/o la FIPAV alla ripetizione dell'indebito corrisposto. D'altronde, secondo l’appellante, nell'ordinamento statale non poteva assumere efficacia di giudicato la decisione della CAF, annullata dalla Corte Federale, che aveva stabilito per lo svincolo sportivo l'iniquo indennizzo di Euro 27.000,00, perché contraria alle norme regolamentari sportive, ai diritti garantiti dalla Carta Costituzionale (in particolare: il diritto di praticare senza difficoltà l'attività agonistica, sancito anche  dalla  legge  91/81; il  diritto di associazione; il diritto di recedere da un'associazione), alle norme del codice civile ed alla Carta Olimpica.

Inoltre, con un secondo motivo di censura, il sig. (...) sosteneva la nullità del lodo ex art. 829 n. 8) c.p.c., in quanto, a suo dire, l'affermazione contenuta nel lodo circa l'intervenuta definitività del provvedimento della CAF del 21.12.11 (con cui era stato nuovamente quantificato l'indennizzo nella misura di Euro 27.000,00) era evidentemente errata, perché contrastante con la precedente sentenza della Corte Federale del 06.10.2011 -prodotta nel procedimento arbitrale e oramai passata in giudicato- che aveva annullatoil provvedimento di statuizione di un indennizzo di Euro 27.000,00 a carico dell'atleta”. Ne conseguiva che, essendosi la CAF limitata a confermare le argomentazioni poste a fondamento di una decisione già annullata dalla Corte Federale, il TNAS, al fine di non violare quanto in precedenza disposto dalla stessa Corte Federale, avrebbe dovuto ineludibilmente accertare l'illegittimità delle somme pagate dall'atleta in forza di un provvedimento dichiarato nullo dall'organo superiore delle Giustizia Sportiva”.

Infine, con un ultimo motivo di doglianza, il sig. (...) sosteneva la nullità del lodo ex art. 829, nn-. 9 ed 11 c.p.c., in quanto fondato su assunti contraddittori”.

Infatti, premesso che era falsa e contraddittoria l'asserzione secondo cui risultava pacifica l'avvenuta affissione nell'albo della decisione impugnata, il sig. (...) evidenziava che la decisione -per prassi oramai consolidata- era stata pubblicata sul sito www.fipavpuglia.it, venendo però inserito nella sezione archivio 2010-2011”, mentre la stessa, essendo stata  emessa il 21.12.2012, avrebbe dovuto essere pubblicata nella “sezione 2011/2012”.

Pertanto, non esistendo alcuna prova della regolare pubblicazione del provvedimento impugnato, divulgato sul sito web in un archivio errato, il ricorso alla CAF avrebbe dovuto essere considerato tempestivamente proposto.

Né in senso contrario poteva valere l'affermazione secondo cui il termine d'impugnazione     decorreva     dalla     data     di     pubblicazione     del provvedimento, essendo prevista la sua comunicazione alle parti: infatti, secondo il sig. (...), mentre l'efficacia esecutiva era conseguenza della pubblicazione del provvedimento, in vista dell'acquisizione dell'autorità di cosa giudicata esso doveva essere portato a conoscenza della parte.

Ne conseguiva che l'omessa attestazione, da parte dell'organismo di giustizia sportiva, dell'avvenuta comunicazione del provvedimento a mezzo telefax, unitamente alla sua mancata ricezione da parte del destinatario, comportava l'invalidità e/o inesistenza del procedimento di notificazione esperito dalla CAF.

Pertanto, il sig. (...) concludeva chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione e, per l'effetto, previo annullamento del lodo, la declaratoria dell'illegittimità dell'indennizzo già versato alla (...) Volley s.r.l., con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione, in suo favore, della somma di Euro 27.000,00 o di altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

Costituitesi in giudizio a mezzo di distinti difensori, la FIPAV, il C.O.N.I. e la (...) Volley s.r.l si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna del sig. Fabio (...) alla rifusione delle spese processuali.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 16/1/2020, il difensore del sig. (...) formulava istanza di discussione orale della causa; quindi, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Stante la rituale riproposizione dell'istanza di discussione orale, la Corte fissava l'udienza del 22/10/2020 per l'incombente; quindi, a detta udienza, dopo la discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di doglianza, con il quale il sig. (...) ha lamentato la nullità del lodo del TNAS per asserita violazione del disposto  di  cui all'art. 829, n. 10, c.p.c., è infondato.

Ai sensi di tale articolo, l'impugnazione del lodo è ammessa se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri”.

Ciò premesso, se è vero che il TNAS del C.O.N.I. può essere adito solo a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale (art. 12-ter dello Statuto del C.O.N.I.), è altresì vero che  tale organo, una  volta adito, prima di pronunziare nel merito è tenuto ad accertare che la specifica istanza di arbitrato a lui rivolta sia ammissibile. 

Con specifico riferimento al caso che ne occupa, il TNAS ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato dopo aver verificato la correttezza della declaratoria di inammissibilità precedentemente adottata dalla Corte Federale con Comunicazione Ufficiale n. 5 del 17/2/2012, che aveva accertato l'intervenuta scadenza dei termini per impugnare il provvedimento reso dalla CAF con Comunicazione Ufficiale n. 14 del 21/12/2011.

Ad avviso di questa Corte, il percorso logico-giuridico seguito dal TNAS è corretto.

Infatti, il TNAS sarebbe stato tenuto a valutare il merito dell'istanza di arbitrato soltanto ove avesse rilevato l'erroneità della declaratoria di inammissibilità   precedentemente   adottata   dalla   Corte   Federale;   al contrario, stante l'oggettiva intervenuta decadenza dello (...) dalla facoltà di impugnare presso l'organo giurisdizionale federale di vertice, il TNAS era tenuto a rilevare l’intervenuta definitività della decisione della CAF n. 14/2011, senza poter più estendere la sua valutazione anche al merito della controversia, trattandosi di possibilità che era già venuta meno all’interno dello stesso sistema di giustizia federale.

Ne consegue che il lodo del TNAS non può risultare affetto dalla forma di nullità di cui all'art. 829, n. 10, c.c., in quanto detto organo non era tenuto a decidere la controversia nel merito.

Analogamente, poi, deve  essere  disatteso anche  il secondo motivo  di doglianza, con il quale il sig. (...) ha sostenuto la nullità del lodo per asserita violazione del disposto di cui all'art. 829 n. 8 c.c., secondo cui l'impugnazione per nullità è ammessa se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”.

A differenza di quanto sostenuto dal sig. (...), il lodo oggi impugnato, pronunziato sulla scorta di rilievi di mero rito, non è in contrasto con la decisione della Corte Federale del 6/10/2011 (Comunicato Ufficiale n. 2/2011) di annullamento del provvedimento CAF n. 12 dell'1/8/2011: infatti, la decisione della Corte Federale del 6/10/2011 si limitò soltanto a rilevare che la precedente decisione della CAF n. 12/2011 risultava affetta da carenza e contraddittorietà della relativa motivazione e, dopo aver disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, rimise nuovamente in toto la decisione alla CAF, affinché quest’ultima, adeguatamente motivando”, procedesse ad una compiuta disamina delle doglianze sollevate dal sig. (...) in ordine al deliberato indennizzo, eliminando ogni possibile contraddittorietà sul piano dell'onere probatorio delle parti ed estrinsecando adeguatamente il percorso logico-giuridico in ordine all’eventuale riduzione dell'indennizzo.

Ne consegue che la Corte Federale rimise nuovamente la controversia alla CAF per la decisione nel merito, la quale, pertanto, restava pienamente libera di adottare una nuova decisione, eventualmente anche dello stesso tenore di quella annullata, purché scevra dalle carenze e dalle incongruenze che avevano contraddistinto la precedente pronunzia.

Ne consegue che il successivo provvedimento CAF n. 14 del 21/12/2011 sostituì -come doveva- il pregresso provvedimento CAF n. 12 dell'1/8/2011, pervenendo ad una nuova decisione di merito che, sulla scorta di una nuova motivazione adottata alla luce dei rilievi espressi dalla Corte Federale in data 6/10/2011, stabilì in favore del sodalizio sportivo (...) Volley s.r.l. un indennizzo sostanzialmente coincidente con quello già indicato nel provvedimento CAF n. 12/2011.

La circostanza, poi, che tale ultima decisione della CAF, adottata al termine del giudizio di rinvio (che lasciava impregiudicata la valutazione nel merito), sia divenuta definitiva, è frutto soltanto della mancata osservanza dei termini per impugnare da parte del sig. (...), così come già acclarata dalla Corte Federale con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 17/2/2012.

Ne consegue che, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra la decisione del TNAS -adottata per motivi di rito- ed il richiamato provvedimento n. 2/2011 della Corte Federale, la censura non può che essere disattesa.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di censura, con il quale il sig. (...), richiamando l'art. 829, nn. 9 e 11, c.c., ha lamentato la nullità del lodo per asserita violazione del contraddittorio e per pretesa sua contraddittorietà, si osserva che anche tale doglianza è infondata.

Infatti, dall'esame degli atti di causa emerge che, a differenza di quanto genericamente affermato dal sig. (...), il provvedimento con cui venne definito il giudizio di rinvio, adottato in occasione della riunione del 9/12/2011, venne regolarmente affisso all'albo con Comunicato Ufficiale n. 14 del 21/12/2011, sicché da tale momento, coincidente con la sua pubblicazione, iniziò a decorrere il termine di 10 giorni per impugnare previsto dall'art. 92 dello stesso Regolamento (mentre, ai sensi dell'art. 27, dal giorno immediatamente successivo iniziarono a decorrere gli effetti del provvedimento).

La circostanza che tale provvedimento, poi, sia stato anche divulgato sul sito www.fipavpuglia.it costituisce una semplice ulteriore forma di pubblicità dell'atto, che non poeva sostituire inficiare la precedente pubblicazione, effettuata mediante affissione della Comunicazione Ufficiale sul relativo albo, con la conseguenza che l'avvenuto inserimento del Comunicato Ufficiale all'interno della sezione 2010-2011 piuttosto che nella sezione 2011/2012” del sito web della FIPAV, risulta del tutto inconferente.

Infine, riguardo all'asserita mancata comunicazione del provvedimento all'interessato, preliminarmente di osserva che il sig. (...) non ha impugnato la specifica statuizione con la quale il TNAS ha affermato che gli effetti delle decisioni degli organi giurisdizionali della FIPAV si producono dal giorno successivo all'affissione del Comunicato Ufficiale indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma od altro mezzo idoneo, che costituisce semplice strumento integrativo al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione”.

In ogni caso, poi, dall'esame degli atti di causa emerge che il Comunicato Uffciale n. 14/2011, recante il provvedimento emesso dalla Corte Federale, venne inviato in data 21/12/2011 dalla FIPAV presso il fax dello Studio legale che assisteva il sig. (...), pervenendo regolarmente a destinazione, come confermato  dal rapporto  di trasmissione, recante, allo Status”, la dicitura OK”.

Ne consegue che si deve ragionevolmente presumere che detta trasmissione, effettuata con un mezzo senz'altro idoneo a garantirne la conoscenza, abbia consentito al destinatario di venire a conoscenza del provvedimento, con la conseguenza che deve ritenersi che il termine di dieci giorni per impugnare, previsto dall'art. 92, comma 1 del Regolamento, abbia iniziato a decorrere sin dal 21/12/2011.

Infine, la valutazione circa l'avvenuta presa di conoscenza del provvedimento in occasione della suindicata trasmissione via “faxnon può essere scalfita dall’esistenza di una successiva “fattura di prelievo” dell’apparato installato presso lo studio del difensore del sig. (...) (di cui si atto nel lodo impugnato, ma che non è presente in atti), non essendo tale documento idoneo -soprattutto a fronte dell'esistenza di un pregresso rapporto di trasmissione positivo- a rendere plausibile un suo malfunzionamento proprio nel momento di invio della comunicazione in questione.

Ne consegue che anche l'ultimo motivo di censura deve essere disatteso.

Da quanto premesso deriva che l'odierna impugnazione, totalmente infondata, deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, nel minimo (stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese alla vicenda), come da dispositivo. 

P.Q.M.

La Corte d’Appello dichiara l'inammissibilità  dell’impugnazione proposta da (...) Fabio  nei confronti del  C.O.N.I.-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della FIPAV-Federazione Italiana Pallavolo e della (...) Volley s.r.l. avverso il lodo arbitrale emesso in data 12/9/2012 dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, depositato il 12/10/2012;

condanna (...)  al pagamento, in favore del C.O.N.I.-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della FIPAV-Federazione Italiana Pallavolo e della (...) Volley s.r.l., delle spese processuali del presente grado di giudizio, che vengono liquidate, in favore di ciascuno di essi, in Euro 3.308,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 25 novembre 2020.

Il Consigliere rel.

dott. Giuseppe Staglianò

Il Presidente

dott. Nicola Pannullo

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