CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1500/2021 DEL 27/04/2021

  

 LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE

in persona di:

 

dott. Eugenio Forgillo                             Presidente

 

dott. Pasquale Cristiano                           Consigliere rel.

 

dott. Natalia Ceccarelli                             Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 5802/2018 RG, riservato in decisione alla udienza del 19-1-2021, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dallart. 221 del decreto legge 19- 05-2020 n. 34, conv. con mod. dalla legge 17-07-2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, coi termini di cui allart. 190 cod. proc. civ.

tra

 

(...) Calcio S.r.l., già (...) Calcio S.p.A. (01350940621), con sede in (...) alla via S. Colonna 121, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce allatto di appello, notificato il 30-11-2018, dallavv. Tammaro Soprano (SPRTMR60H20D799S), presso il cui studio elettivamente domicilia in Grumo Nevano alla via Turati 4

appellante

e

Associazione Sportiva Dilettantistica (...) (01272540624), con sede in Benevento alla via Annunziata 105, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita  su supporto cartaceo trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dallavv. Tiziana Giuliano (GLNTZN73S41A783N), presso il cui studio elettivamente domicilia in (...) alla via Colonnette

appellata

VOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione notificato il 30-11-2028 il (...) Calcio S.r.l., già (...) Calcio S.p.A., ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, n. 1584/2018, pubblicata il 25-9-2018, notificata il 31-10-2018, di rigetto, oltre alla rifusione delle spese di lite, della opposizione, proposta dallappellante con citazione notificata il 9-10-2015, al decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo, 830/2015 del 21-7-2015, con il quale il Tribunale di Benevento ha ingiunto ad esso appellante il pagamento di € 40.000,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica (...); e ciò, si precisava nel ricorso monitorio, quale corrispettivo, convenuto dalle parti in € 10.000,00 per ciascun contratto (in ragione di € 2.000,00 per ciascuno dei primi 3 anni e € 4.000,00 per il quarto anno), derivante da 4 contratti, di cui 3 stipulati il 29-6-2011 e 1 stipulato il 9-8-2011, predisposti su carta a stampa recante il logo della S.p.A. (...) Calcio, sottoscritti, per questultima, dal direttore sportivo (...); contratti in forza dei quali la (...) Calcio S.p.A., senza corrispondere il dovuto, aveva usufruito, dal 2011 al 2014, delle prestazioni di altrettanti calciatori militanti nelle formazioni giovanili della Associazione Sportiva Dilettantistica (...).

Disattesa leccezione dellopponente di difetto di giurisdizione del GO, ha ritenuto il primo giudice – a fronte della deduzione di parte opponente di non vincolatività nei suoi confronti dei titoli posti a fondamento della pretesa  creditoria  in  quanto  sottoscritti  dal  direttore  sportivo  (...), privo dei poteri necessari per sottoscrivere detti contratti e vincolare la sociealle obbligazioni ivi contenute” – come parte opposta avesse dimostrato la ricorrenza di tutti i richiesti requisiti ai fini della imputabilità degli effetti dei contratti conclusi dal falsus procurator in capo alla società opponente (rappresentata)”.

Lappellante  (...)  Calcio  S.r.l.,  già  (...)  Calcio  S.p.A.  ha affidato  lappello  a  5  motivi,  concludendo  in  via  preliminare  per  la declaratoria di difetto di giurisdizione del GO e, in subordine, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria che nessuna somma è dovuta alla Associazione Sportiva Dilettantistica (...) alla luce delleccepito difetto di legittimazione di (...) Calcio S.r.l. e per essere risultata la domanda avversa del tutto infondata e non provata”.

Lappellata Associazione Sportiva Dilettantistica  (...) ha eccepito la inammissibilidellappello, contestandone la fondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto con il favore delle spese del grado e attribuzione. Dichiarata la inammissibilità, con ordinanza del 4-2-2019 della la istanza, proposta dallappellante con ricorso ex art. 351, comma 2, cod. proc. civ.,  di sospensione della esecuzione della impugnata sentenza, alla udienza del 19-1-2021, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione allesito degli adempimenti di cui allart. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Va disattesa la eccezione di inammissibilidellappello, rispondendo, infatti, il contenuto dello stesso al requisito di specificità secondo la formulazione dellart. 342 cod. proc. civ. introdotta dallart. 50, comma 1, del decreto legge 83 del 2012, conv. con mod. nella legge 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti dal 11-9-2012.

Non ha omesso lappellante di indicare le ragioni per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, noncdsottoporre ad una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno nella sentenza impugnata; ciò, previa individuazione delle rationes decidendi, trascritte in particolare alle pagine da 4 a 9 dellatto di appello, nonché delle ragioni di dissenso (contenute, fatto salvo quanto di seguito osservato sub 2), nella illustrazione dei singoli motivi), che condurrebbero ad una diversa decisione. Non occorre, del resto, ai fini della delibazione della eccezione che qui occupa, lutilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sezioni Unite 27199/2017; Cass. 13535/2018).

  1. Con il primo motivo ripropone lappellante leccezione di difetto di giurisdizione del GO, stante il vincolo di giustizia sportiva”, argomentando al riguardo: a) che le scritture poste a fondamento della pretesa erano state redatte in violazione delle norme federali e di diritto sportivo in tema di trasferimento” dei calciatori (utilizzo obbligatorio di specifici moduli standard), da cui la conseguente nullità; b) che la stessa parte opposta aveva, da un lato, escluso la ricorrenza di detto vincolo”, sebbene invocando, dallaltro, solo disposizioni previste dallordinamento sportivo.

Il motivo è inammissibile, sia per la non pertinenza delle argomentazioni – in parte afferenti, semmai, il diverso profilo della valididei contratti per cui è causa – formulate dallappellante in relazione al provvedimento invocato, sia per omessa specifica censura della (peraltro corretta) motivazione addotta in parte qua dal primo giudice, quanto alla sussistenza della giurisdizione del GO percla vicenda dedotta in giudizio ha ad aggetto rapporti patrimoniali tra le parti”, in particolare per “mancato adempimento di una obbligazione di pagamento in virtù di titoli posto dalla Associazione Cesare (...) a fondamento del decreto ingiuntivo opposto”.

È sufficiente, del resto, ad esclusione della eccepita giurisdizione del GA, richiamare il testuale tenore dellart. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, a mente del quale esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dellordinamento sportivo ai sensi dellarticolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

3.1)   Con il secondo motivo ripropone lappellante la contestazione di non paternità” delle scritture, neppure graficamente” riferibili ad essa appellante, laddove, stante il contratto stipulato il 1-8-2012, sottoscritto dal presidente del (...) Calcio e dal legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica (...), questultimo non poteva non conoscere forme, termini e modalità della rappresentanza della (...) Calcio ai fini dei eventuali impegni finanziari”.

3.2)    Con il terzo motivo contesta lappellante il comportamento colposo ascrittogli dal primo giudice, stante limmediato disconoscimento dei contratti, intervenuto con nota del 29-5-2914, a fronte della prima richiesta di pagamento avanzata il 10-5-2014 dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Cesare (...).

3.3)  Con il quarto motivo deduce lappellante: a) che in ordine al (comunque disconosciuto) contratto, avente ad oggetto le prestazioni di un giovane calciatore, del 28-6-2011, concluso dal medesimo direttore sportivo (...)con la diversa Associazione Sportiva Dilettantistica (…), era stato instaurato contenzioso dinanzi al Tribunale di Benevento, giusta procedimento iscritto al n. 1484/2016; b) che i pagamenti che lAssociazione ritiene di attribuire ai n. 4 contratti” per cui è causa erano stati eseguiti per gli anni 2011 e 2012 in ragione di € 8.000,00 per anno con bonifici del 8-10-2011 e 21-8-2012 rispettivamente a seguito di contratti sottoscritti il 5-10-2011 e il 21-8-2012 dal presidente della (...) Calcio S.p.A.

3.4)   Con il quinto motivo lamenta lappellante: a) il vizio di ultrapetizione della impugnata sentenza, stante la inclusione tra gli indizi a favore di controparte  lattività svolta dai giovani calciatori a favore del (...) calcio”, sebbene giammai fosse stata avanzata una domanda di indebito arricchimento da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica Cesare (...); b) la non ammissione dei mezzi istruttori proposti in primo grado, tendenti a provare l’effettivo rapporto con i ripetuti giovani calciatori”. 3.5)  Con  il  sesto  motivo,  a  sostegno  della  eccezione  di  carenza  di legittimazione passiva, argomenta lappellante: a) che al direttore sportivo (...)  giammai era stato conferito il potere di rappresentare la sociecon poteri di firma; b) che i calciatori avrebbero potuto offrire le loro prestazioni solo sulla dei contratti standard predisposti dalla Federazione, sicché il contratto non conforme a quello standard andrebbe dichiarato nullo in forza della normativa vigente”.

4)  I motivi, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati. Si osserva che lappellata ha fondatamente invocato i principi dellapparenza del diritto e dellaffidamento incolpevole, stante, da un lato, la sua buona fede nello stipulare con il falso rappresentante, nonché, dallaltro, il comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nella medesima appellata la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

4.1)  Non trova riscontro agli atti lassunto di cui al secondo motivo. È esatta, infatti, il rilievo del primo giudice, ovvero che i contratti conclusi dadirettore sportivo (...)con la appellata Associazione recano lintestazione ed il timbro della società opposta”, oltre il relativo numero di matricola (in particolare si osserva come il logo riprodotto in alto a sinistra su ciascuno dei contratti per cui è causa sia identico a quello riprodotto in alto a sinistra sulla missiva del 25-8-2014 inclusa sub 7 nella documentazione prodotta dalla stessa appellante in primo grado). Ha rilevato, del resto, lappellata alla pagina 4 della memoria di replica il mancato deposito da parte dellappellante in primo grado di un contratto avente un format differente da quelli posti a fondamento dellazione monitoria”, laddove il medesimo logo – ed è circostanza di sicuro rilievo ai fini del decidere – è riprodotto, nella medesima posizione, su tutta la documentazione, proveniente dalla controparte, prodotta in primo grado dalla Associazione Sportiva appellata, incluso il contratto del 1-8-2012 cui lappellante ha fatto riferimento a sostegno del secondo motivo.

4.2)  Indipendentemente dalloperato disconoscimento dei contratti per cui è causa, come argomentato dallappellante a sostegno del terzo motivo, si sottrae a censura la conclusione del primo giudice in punto di comportamento colposo del falso rappresentato che ha indotto nel terzo la ragionevole convinzione circa lesistenza di un valido ed efficace conferimento di procura al falsus procurator”, e correlativamente di diligenza e affidamento incolpevole della Associazione Sportiva Dilettantistica Cesare (...).

Alla infondatezza dellassunto dellappellante di cui al primo motivo, si aggiunge la carica ricoperta nel (...) Calcio dal soggetto con il quale” ha contratto lappellata, investito allepoca delle mansioni di direttore sportivo. La stessa appellante, alla pagina 19 della comparsa conclusionale, ammette, argomentando dal tenore dellart. 34 dello Statuto sociale, la possibilità che figure come quelle del direttore sportivo agiscano in rappresentanza della società”, sia pure occorrendo pur sempre un (nella specie inesistente) conferimento dei relativi poteri; laddove lart.1, comma 2, del regolamento dei direttori sportivi della FIGC (prodotto in primo grado dalla appellata in uno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ.) include tra le attività demandate a detta figura la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattativa con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le nome dettate dallordinamento della FIGC”.

4.3)    È un dato oggettivo – di per sé idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione circa lesistenza dei poteri rappresentativi in capo al direttore sportivo – che (...), in detta veste, avesse concluso almeno un altro contratto della stessa natura con diversa Associazione Sportiva (quello oggetto della argomentazione sub a) a sostegno del quarto motivo); siccnon è dirimente la circostanza che nel conseguente giudizio (cui lappellata è rimasta comunque estranea) promosso dalla società appellante – definito peraltro con sentenza di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo , questultima abbia eccepito il difetto di poteri in capo a (...). È ravvisabile per contro un contegno non incensurabile serbato dalla socieappellante, che allevidenza ha tollerato che il direttore sportivo (...)– benché figura di spiccato rilievo allinterno della struttura societaria – assumesse ripetutamente obbligazioni invito domino, anche avvalendosi di documenti riferibili alla società appellante, in nome e per conto di essa rappresentata apparente (soccorrono al riguardo anche le osservazioni svolte al punto 4.7 che segue). Sicché neppure ha pregio il disconoscimento dei contratti per cui è causa operato dalla società appellante, giusta argomentazione sub a) a sostegno del terzo motivo; laddove, quanto alla argomentazione, formulata in termini alquanto criptici, sub b) del quarto motivo, è sufficiente rilevare come la stessa appellante abbia precisato di avere imputato i pagamenti ad

4.4)    un diverso rapporto con la Associazione Sportiva appellata, la quale alla pagina 12 della comparsa conclusionale ha richiamato la propria missiva del 2-9-2014, mercé la quale ha preso atto di tale imputazione, con conseguente permanenza della ragione di credito posta a fondamento della domanda monitoria.

4.5)    Non ha pregio la eccezione di ultrapetizione dedotta dallappellante (argomentazione sub a) del quarto motivo), stante la pertinente deduzione formulata al riguardo dalla appellata alla pagina 7 della memoria di replica, ovvero che la circostanza dello svolgimento della prestazione sportiva da parte dei quattro atleti in favore della società appellante è stata valutata dal primo giudice non quale elemento fondante una ipotetica domanda di indebito arricchimento, ma esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di adempimento contrattuale”.

4.6)  Quanto alla argomentazione sub b) di cui al quinto motivo, va aggiunto alla deduzione, formulata al riguardo dalla appellata alla pagina 2 della memoria di replica, di novità e genericità della stessa, il rilievo di non applicabilità alla fattispecie dedotta della legge 23-3-81 n. 91 recante norme in materia di rapporto tra società e sportivi professionisti. Non ignora la Corte che a norma dellart. 4 della legge citata il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente allaccordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”; tuttavia, ex art. 2 della legge citata, ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano lattività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con losservanza delle direttive stabilite dal coni per la distinzione della attività dilettantistica da quella professionistica”.

4.7)   Ora, in ogni caso, la ricorrenza, allatto della stipula, delle condizioni per il riconoscimento della qualità di sportivo professionista in capo ai 4 atleti le cui prestazioni sono state oggetto dei contratti in contestazione neppure è stata allegata dalle parti, e segnatamente dallappellante, che eccepisce la nullità dei contratti; qualinon desumibile neppure da circostanze successive, considerato – avuto riguardo alla argomentazione sub b) a fondamento del quarto motivo – come la stessa appellante abbia richiesto di provare in primo grado (senza riprodurre la istanza istruttoria né alla udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, né con le conclusioni rassegnate in grado di appello) che i 4 atleti hanno partecipato sporadicamente ad allenamenti con la prima squadra” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. depositata il 15-4-2016). Sembra allora ricorrere, a tutto concedere, la ipotesi – non in contrasto con la affermazione del primo giudice che i 4 atleti hanno effettivamente giocato per il (...) nelle varie categorie”, incluso lesordio in prima squadradi uno di essi – di cui allart. 2 della citata legge, a mente del quale lattività sportiva costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando sia svolta nellambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo”.

4.8)   Consegue come a ben vedere, stante il principio generale della libertà delle forme ed esclusa la necessità della forma scritta ad substantiam ai fini della conclusione dei contratti per cui è causa, la utilizzazione da parte della società appellante, ancorcnei limiti ammessi, delle prestazioni dei 4 atleti integri un contegno che assurge finanche a ratifica, ai sensi e per gli effetti dellart. 1399 cod. civ. delloperato del falsus procurator. Il che ha portata dirimente   a fini   del   decidere,   indipendentemente   da giudizi d4.9)   inammissibilità o infondatezza delle ulteriori argomentazioni poste a fondamento dellappello, denotando, detto comportamento, quanto la socieappellante fosse consapevole dellattività negoziale posta in essere, sebbene in carenza dei necessari poteri, dal direttore sportivo, anzi la approvasse, ad onta del disconoscimento poi da essa operato a distanza di 3 anni (punto 3.2) a fronte di una legittima richiesta di pagamento.

5)    Pertanto, rigettato lappello, va per leffetto confermata limpugnata sentenza.

6)   Alla soccombenza segue la condanna dellappellante alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della appellata, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori medi di cui al d.m. 77/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, nonché allo scaglione fino a € 52.000,00, ferma la riduzione nella misura massima del 70% per la fase istruttorie e/o di trattazione, attesa la sola natura documentale della provvista probatoria, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.

7)    Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dellart. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dallart. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale quando limpugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che lha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando sullappello proposto dal (...) Calcio S.r.l., già (...) Calcio S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, n. 1584/2018, pubblicata il 25-9- 2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l’appello e, per leffetto, conferma limpugnata sentenza; condanna lappellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dellart. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dallart. 1 comma 17 della legge 228/2012.

Così deciso il 22-4-2021 

Il Consigliere rel.                                                                    

Il Presidente

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