CORTE DI APPELLO DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 5483/2018 DEL 04/09/2018
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE IV^ CIVILE
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Nicola Pannullo Presidente
Dott. Giampiero Barrasso Consigliere
Dott.ssa Maria Speranza Ferrara Consigliere rel. est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3183 / 2012 trattenuta in decisione
all’udienza del 12/04/2018 , promossa
da
(...)(C.F. …) elettivamente domiciliato in Roma, Via del Banco di Santo Spirito 42, presso lo studio dell’Avv. Francesco Pisenti e, ivi, presso l’avv. Sara Agostini che lo rappresenta e difende per procura alle liti a margine dell’atto introduttivo del presente giudizio.
- appellante -
contro
(...) (C.F. …) elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 222, presso lo studio dell’avv. Rosanna Lollo e, ivi, presso l’avv. Angelo Sbrocca che lo rappresenta e difende, in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
- appellato -
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale.
In fatto e in diritto
(...) ha impugnato il lodo arbitrale pronunciato, dalla Camera Arbitrale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nella procedura arbitrale n. 6, stagione sportiva 2010/2011, datato 15 dicembre 2011, depositato il 17 febbraio 2012 e notificato, al (...), il 25 febbraio 2012.
Ha dedotto il (...):
- calciatore professionista e tesserato FIGC, il 13 settembre 2004, ha conferito, da regolamento FIGC vigente all’epoca, a (...), avvocato del Foro di Larino, iscritto all’elenco speciale degli Agenti di Calciatori nonostante costanti pareri contrari del Consiglio Nazionale Forense, mandato per l’esercizio della attività di proprio agente;
- il 25 agosto 2005, (...), Presidente del (...) F.B.C., ha sottoscritto dichiarazione di debito in favore dell’(...) per euro 72.000,00 e il successivo 27 agosto 2005, tacendo tale circostanza e dunque in violazione del Codice di Deontologia Professionale, l’(...) assisteva, il deducente, nella stipula di un contratto di prestazione sportiva con la (...) F.B.C. rappresentata dal (...);
- l’(...), il 16 settembre 2010, ha proposto ricorso ex art. 3 del Regolamento, nominando il proprio Arbitro, per ottenere, dal (...), il pagamento dell’importo asseritamente dovuto per l’attività di agente nonché il pagamento di una penale per risoluzione anticipata del contratto di agenzia;
- costituitosi il collegio arbitrale, la prima udienza si è tenuta l’11 aprile 2011 e, in tale sede, il deducente ha appreso la sostituzione dell’arbitro della controparte quindi, assegnati termini per memorie e prove ed escusso un testimone, il 19 settembre 2011, il Collegio ha riservato la decisione resa con lodo in data 5 dicembre 2011, depositato il 17 febbraio 2012 che reca, in calce, solo le firme del Presidente del Collegio arbitrale e dell’arbitro di nomina dell’(...).
Questi, i motivi di impugnazione proposti:
- pronuncia su domanda ( quella della corresponsione dell’IVA sui compensi professionali richiesti) non formulata dall’(...) e non sottoposta al contraddittorio delle parti, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del principio del contraddittorio e con conseguente nullità del lodo ex art. 816 bis c.p.c. e art. 829, comma 1,n.9.
- omessa sottoscrizione del lodo da parte dell’arbitro del (...) in assenza di motivazione della omessa sottoscrizione e dunque in violazione del disposto dell’art. 829, comma 1,n.5 c.p.c.;
- incertezza sulla data di deliberazione del lodo;
- omessa pronuncia sul conflitto di interessi eccepito dal (...) nella memoria autorizzata del 11 maggio 2011 erroneamente ritenuta tardiva e inammissibile rispetto ad un documento ( la dichiarazione di debito prodotta dall’(...) nella memoria del 30 maggio 2011) e tenuto conto della funzione delle note autorizzate entro l’11 maggio 2011( precisazione quesiti e contro quesiti nonché produzione documenti e formulazione istanze istruttorie) con conseguente violazione del disposto dell’art. 829,comma 1 n.12 c.p.c.
- violazione di regola di diritto per la parte in cui assoggetta la prescrizione del credito dell’(...) a prescrizione decennale laddove trattandosi di compensi professionali va applicato l’art. 2956 c.c.;
- violazione di regola di diritto per la parte in cui non ha ritenuto censurabile, per violazione della normativa federale e per violazione degli artt. 1703 e 1710 c.c. , il comportamento del procuratore sportivo per aver omesso di rendere nota, al deducente, le circostanze sopravvenute (ragioni creditorie pregresse con il (...)) idonee a determinare la revoca o la modifica del mandato.
Queste le premesse, ha concluso per la nullità del lodo impugnato. Eccepita la intervenuta prescrizione dei crediti, nel merito ha dedotto.
- Il mandato con l’agente, per violazione dell’art. 15 e dell’art 10 comma 3 del Regolamento Agenti ( il secondo prevede che l’agente possa essere retribuito solo dal calciatore o dalla società) deve ritenersi risolto il 27 agosto 2005 allorquando è stato sottoscritto il contratto con il (...) con conseguente conflitto di interesse dell’agente che ha omesso di informare, il calciatore, dell’accordo economico sottoscritto, con il presidente del (...) e conseguente insussistenza dell’obbligo di pagamento di compensi per la prestazione professionale dell’agente che ha portato alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la squadra di calcio del (...).
- Il compenso dell’agente per la stipula del contratto non è in ogni caso dovuto dal calciatore in quanto già corrisposto dal presidente del (...) come dimostrato dalla circostanza che la dichiarazione di debito sottoscritta dal presidente della squadra calcistica in favore dell’(...), corrisponde esattamente al 10% dell’ingaggio netto pattuito per il (...) per le stagioni sportive 2005/2006;2006/2007 e 2007/2008 secondo le percentuali ( dal 5% al 10%) corrisposte, nella prassi, all’agente e come da dichiarazioni rese dal teste (...).
Ha concluso per l’accertamento negativo dell’obbligo del calciatore di corrispondere alcunché all’Agente e per il favore delle spese di causa.
Si è costituito l’(...) resistendo alla impugnazione di cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità e la infondatezza con favore delle spese di lite.
Nello specifico, ha opposto.
Sulla dedotta violazione dei limiti della convenzione di arbitrato.
Il pagamento dell’imposta, essendo previsto dalla legge, è implicito nella domanda di pagamento del credito.
Sulla dedotta violazione del contraddittorio.
Riguardando la condanna al pagamento dell’IVA, la censura è assorbita dalle considerazioni in punto di mancata violazione del limite della convenzione di arbitrato.
Sulla mancata sottoscrizione del lodo.
La omessa sottoscrizione, in assenza di postilla specificativa, da parte di uno solo dei tre arbitri del collegio costituito, non rientra nella previsione dell’art 829 n. 5 c.p.c.
Sulla omessa pronuncia.
La ipotesi non ricorre essendosi espresso il collegio con pronuncia di inammissibilità della censura essendo stato, il conflitto di interessi, tardivamente introdotto rispetto ai termini concessi sino all’11 maggio 2011 e in assenza di una circostanza nuova introdotta dal (...).
Sulla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. La censura è inammissibile.
Sulla violazione delle regole di diritto con riguardo al merito della controversia.
- Sul termine di prescrizione: la eccezione di prescrizione è stata genericamente articolata nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di lodo arbitrale e mai reiterata o precisata nei successivi atti autorizzati.
- Sul conflitto di interessi: omessa prova, da parte del (...), del pagamento di un corrispettivo da parte del (...) all’ (...); inesistenza di un accordo espromissivo e liberatorio rispetto a quanto dovuto dal calciatore; la riconducibilità degli importi di cui è stato richiesto il pagamento, alla attività svolta, dall’agente, in favore del solo giocatore in ragion del fatto che l’Agente non ha preso parte al contratto stipulato da calciatore e società; la riconducibilità dell’importo rispetto al quale il (...) ha reso dichiarazione di debito, a prestazioni professionali diverse rese dall’(...) in favore del (...) , estranee all’ingaggio del calciatore.
Alla udienza del 12 aprile 2018, sulle conclusioni rassegnate in atti e previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Innanzi tutto si osserva che nella fattispecie trova applicazione l’art. 829 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui al d. lvo 40/2006.
La nuova normativa, infatti, trova sì applicazione (per la disciplina transitoria) a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella ma per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia la legge va identificata con quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (cfr. Cass. SS.UU. 2016/9284; nonché Cass. 6148/12; 12379/14).
Nella fattispecie la clausola compromissoria è contenuta nel contratto di mandato del 13 dicembre 2004 (art. 11), antecedente la riforma del 2006, e non prevedeva limitazioni, per cui deve ritenersi ammessa l’impugnazione di nullità per violazione delle regole di diritto ex art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo previgente applicabile “ratione temporis”.
Occorre, pertanto, verificare se i motivi di impugnazione dedotti siano riconducibili o meno alle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c. nella formulazione previgente applicabile “ratione temporis”. Pregiudiziale e, per quanto di seguito, assorbente, è la valutazione del motivo di impugnazione sub b) in punto di nullità del lodo per violazione di legge conseguente alla omessa sottoscrizione del lodo da parte dell’arbitro del (...) in assenza di una motivazione in postilla per la omessa sottoscrizione .
L’art. 823 c.p.c. , nell’indicare , tra i requisiti di validità del lodo, la sottoscrizione di tutti gli arbitri, stabilisce, al terzo comma, che è valido anche il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri ma alla duplice condizione che si dia atto del fatto che è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri nonché del fatto che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
La attestazione che la deliberazione del lodo ha avuto luogo in conferenza personale tra tutti gli arbitri e, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di un arbitro, che questi non abbia voluto sottoscriverlo, è requisito di validità della pronuncia ai sensi dell’art. 823 e 829 c.p.c. ma non richiede formule specifiche essedo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti in maniera pure implicita, che siano state osservate dette modalità di deliberazione ( cfr. C. Cass. Sez. I civile sent. 19163/2015).
Tuttavia è necessario, indipendentemente dalla esplicitazione dei motivi della mancata sottoscrizione, che il rifiuto o l’impedimento dell’arbitro, rispetto alla sottoscrizione, che la ragione della mancanza di sottoscrizione, requisito prescritto a pena di nullità del lodo, debba risultare non equivoca.
Nel concreto.
Non è in contestazione tra le parti, ed emerge dalla copia del Lodo impugnato e in atti, che il Collegio Arbitrale è composto dal presidente ..., dall’arbitro ... e dall’arbitro ....
Il Lodo evidenzia, in calce, le sole sottoscrizioni del Presidente, dell’arbitro .. e della segretaria ... mentre, in corrispondenza del nome del terzo arbitro (...), lo spazio bianco (occupato, per gli altri arbitri e per la segretaria, dalle rispettive sottoscrizioni) è vuoto. Per altro verso.
Dalla lettera del lodo non si rileva, neppure indirettamente, la ragione della mancata sottoscrizione da parte del terzo arbitro.
Non è sufficiente, a dare atto del motivo della mancata sottoscrizione, il mero richiamo alla circostanza che il lodo è assunto a maggioranza in quanto il dissenso dell’arbitro conosce diversa e più completa modalità di rappresentazione quale l’invio della relazione di dissenso e, per altro verso, la circostanza della mancata sottoscrizione è neutra rispetto ad un eventuale impedimento in difetto di annotazioni in ordine alla ragione della mancata sottoscrizione .
Tale motivo di nullità è riconducibile alla previsione di cui all’art. 829 n. 5 c.p.c. nella precedente formulazione in relazione all’art. 823 n. 7 c.p.c. (anche se parte appellante ha richiamato il nuovo art. 829 n. 5 e 11 c.p.c.).
Ciò detto in accoglimento del motivo di impugnazione in esame va dichiarata la nullità del lodo per mancata sottoscrizione in violazione del combinato disposto degli artt. 823 e 829 c.p.c..
Va, pertanto, dato ingresso alla fase rescissoria.
La domanda esaminata dagli arbitri è quella formulata da (...) con le memorie depositate nel termine dell’11 maggio 2011 e del 30 maggio 2011 e ha ad oggetto il pagamento dell’importo di euro 60.234,225 a titolo di prestazione professionale per l’ingaggio con la società calcistica sottoscritto, dal (...), dopo il conferimento del mandato all’agente nonché il pagamento dell’ulteriore importo pari ad euro 31.000,00, richiesto a titolo di penale per la revoca del mandato all’agente in difetto di giusta causa.
Le eccezioni del (...) sono articolate nelle memorie depositate nei medesimi termini di cui sopra e riguardano:
- la risoluzione del mandato per conflitto di interessi da epoca precedente la stipula del contratto di ingaggio con la società calcistica e per la violazione delle norme federali;
- la eccezione di prescrizione del credito azionato dall’(...) solo con il ricorso all’arbitrato tenuto conto dell’eventuale epoca di insorgenza del credito;
- la infondatezza della domanda per l’avvenuto pagamento della mediazione dalla società di calcio;
- la insussistenza dei presupposti per il pagamento della penale in ragione della intervenuta scadenza, per previsione contrattuale, del mandato, alla data del 1 gennaio 2006.
La domanda dell’(...) è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito. In tal senso, le seguenti considerazioni.
Occorre premettere in fatto.
Non è in contestazione tra le parti, ed emerge dalla documentazione in atti, che il (...) ha conferito, il 13 settembre 2004,mandato all’agente (...); che il 27 agosto 2005, grazie
all’agente ( seppure, asseritamente, in contrasto con l’interesse, rappresentato dal calciatore all’
agente, di non rinnovare l’ingaggio con il (...)) il (...) ha sottoscritto l’ingaggio con la squadra del (...) ( per ulteriori tre anni, euro 1.204.684,55); che 12 gennaio 2006 il (...) ha inviato, all’agente, lettera significativa della revoca del mandato .
Sulla validità del mandato.
L’agente di calciatori, per l’articolo 1 comma 1 del regolamento agenti della FIFA, è “una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore ed una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro, o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro, o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore”.
La prestazione fornita da un agente al proprio assistito è regolata dal contratto concluso tra le parti che ha la propria disciplina nella quarta sezione del regolamento FIFA, che ne illustra le caratteristiche, indicando diritti e obblighi dell’agente di calciatori.
Anche il Regolamento FIGC disciplina l’attività degli Agenti di calciatori autorizzati dalla FIGC, ovvero di coloro che, in quanto titolati dell’apposita licenza rilasciata dalla FIGC, si occupano , a seguito di incarico ricevuto da un calciatore oppure di una società di calcio, dei trasferimenti di calciatori tra società appartenenti alla stessa Federazione nazionale o ad altre Federazioni.
Il Regolamento che si applica alla fattispecie, in ragione dell’epoca della sottoscrizione del mandato professionale, è quello del 22 dicembre 2001 pubblicato dalla FIGC con C.U. n. 81. Il contratto di prestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra il professionista sportivo e un agente iscritto nel relativo albo oppure tra lo sportivo e un iscritto all’albo degli avvocati (quale è l’(...)) ma anche se l’assistenza è svolta da un avvocato, il rapporto soggiace al regolamento FIGC.
Il conflitto di interessi, dunque, va valutato con riguardo alle norme dell’ordinamento sportivo vigenti all’epoca del conferimento dell’incarico e che, appunto, necessariamente si riflettono sulla validità del contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole dell’ ordinamento sportivo. Nello specifico.
Tra i doveri degli Agenti – la cui violazione, oltre a rappresentare un illecito disciplinare, costituisce, in alcuni casi specifici , causa di nullità degli accordi conclusi- quello di osservare i principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale.
Il regolamento vigente all’epoca della sottoscrizione dell’ingaggio e ancor prima del mandato professionale, prevedeva espressamente, come ipotesi di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, il caso in cui l’Agente di calciatori avesse un rapporto di parentela con un soggetto esercitante un’influenza rilevante nell’ambito di una società ma si limitava a prevedere che nei casi in cui fossero sorti possibili conflitti di interesse nella conclusione di un contratto, cioè qualora nella società contraente incarichi dirigenziali o tecnici fossero stati ricoperti da parenti o affini entro il secondo grado dell’Agente, l’Agente avrebbe dovuto informare il calciatore e ottenere una apposita dichiarazione nel contratto, a pena di nullità del diritto a percepire l’indennizzo.
Nello specifico il conflitto di interessi è dedotto con riguardo alla dichiarazione di debito sottoscritta dal presidente della società calcistica un paio di giorni prima della sottoscrizione del contratto di ingaggio che non è oggetto di contestazione ma ricondotta, dall’(...), a prestazioni professionali estranee all’ingaggio sportivo del (...).
La ipotesi dedotta non è assistita, per previsione del regolamento che riguarda solo la esistenza del rapporto parentale di cui sopra, da presunzione e dunque deve essere provata dal calciatore. La indagine sulla sussistenza del conflitto deve essere condotta sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione, prescindendo da una contestazione di formale contrapposizione di posizioni, che può valere come semplice elemento presuntivo di conflitto e il conflitto d'interessi idoneo a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro, deve essere comunque riscontrabile al momento perfezionativo del contratto. (cfr. C. Cass. sez 2 sent.2529/ 2017).
La istruttoria espletata non fornisce adeguata prova della sussistenza della ipotesi di conflitto dedotta.
A tal fine non è sufficiente la esistenza di un credito dell’agente nei confronti di (...) , assunto nella sua qualità generica di imprenditore e non di presidente della società calcistica ed essendo il credito ( nella lettera della scrittura di riconoscimento) e non essendo sufficiente a ricondurre il credito riconosciuto all’ingaggio sportivo, la misura del credito (che il (...) assume corrispondere alla percentuale di ingaggio generalmente applicata per il calcolo del prezzo della intermediazione).
Né il (...) ha dimostrato di aver dato mandato, al proprio agente, per la ricerca di una società calcistica diversa dalla (...) ( per la quale giocava già da prima dell’ingaggio in oggetto).
Ciò detto, il conflitto di interessi difetta di prova adeguata e il contratto tra il calciatore e l’agente, deve ritenersi valido e vincolante.
Alla mancata prova della riconducibilità della promesso di pagamento all’ingaggio del (...) consegue, altresì, la infondatezza della difesa del (...) fondata sulla non debenza della prestazione professionale in quanto corrisposta già dalla (...).
La domanda dell’(...) dunque è fondata.
La misura del compenso non è in contestazione tra le parti essendo impugnata limitatamente alla debenza dell’IVA.
La questione è priva di pregio.
L’obbligo di corresponsione dell’IVA deriva dalla legge.
Quanto alla domanda dell’agente di condanna, del calciatore, al pagamento della penale.
Il calciatore o la società non hanno diritto al risarcimento dei danni subiti (nel concreto quantificato preventivamente con la previsione della penale) solo nell’ipotesi in cui il recesso sia avvenuto per giusta causa.
La ipotesi, nel concreto, non ricorre e la penale va riconosciuta, all’agente, nella misura dedotta che non è contestata riguardando, le contestazioni del (...), in punto di debenza della penale, esclusivamente la nullità del mandato di agente e la esistenza di una giusta causa di recesso rappresentata dal conflitto di interessi nonché la cessazione del mandato per termine di efficacia indicato, dal (...), al 1 gennaio 2006.
Le prime due difese sono prive di pregio per quanto sopra in punto di validità dell’incarico professionale.
Quanto alla difesa del (...) relativa alla durata dell’incarico professionale. Ritiene la Corte che sia priva di pregio.
L’(...), infatti, contesta che il contratto abbia esaurito i propri effetti il 1 gennaio 2006 e motiva la domanda di pagamento della penale con la revoca del mandato in assenza di giusti motivi.
La domanda dell’(...) è meritevole di accoglimento. In diritto.
Il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione "prima facie" chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione
al comportamento complessivo delle parti.
Il richiamo alla comune intenzione delle parti, dunque, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (cfr. Sez. L Sentenza n. 24560 del 01/12/2016;Sez. 1 , Sentenza n. 16181 del 28/06/2017).
In fatto.
Il contratto è stato sottoscritto il 13 settembre 2004.
Al punto 3 del contratto, la casella in corrispondenza della previsione della validità temporale del vincolo, è stata compilata esclusivamente con la indicazione dell’anno mediante la compilazione con la parola “duemilasei”.
Ancora in punto di durata del vincolo, il contratto contiene la espressa previsione di “durata non superiore a due anni” e della possibilità di una proroga consensuale.
La lettera di revoca dell’incarico del (...) reca la data del 12 gennaio 2006.
Dunque la lettera del contratto è chiara, e non richiede interpretazione, con riguardo alla durata massima del contratto (da intendersi 13 settembre 2006) non raggiunta in ipotesi; è chiara con riguardo alla possibilità di una proroga consensuale, ipotesi non ricorrente ma non è completa ( difettando della indicazione del giorno e del mese) con riguardo alla durata minima prima della quale è dato parlare di recesso.
Nella rilevata incompletezza del contratto in punto di durata minima dello stesso, assume rilievo il fatto che il (...) abbia inoltrato, il 12 gennaio 2006, la lettera con la quale ha comunicato, all’agente, la propria volontà di “revocare” il mandato conferito il 13 settembre 2004.
L’utilizzo del termine “ revoca” non è compatibile con la circostanza, dedotta e non provata dal (...), secondo la quale tale lettera sarebbe stata spedita all’agente e d’intesa con lo stesso, solo a conforto del fatto che il contratto avrebbe visto la propria naturale scadenza alla data del 1 gennaio 2006 laddove, per tale diversa ipotesi , il contenuto della missiva avrebbe dovuto contenere diversi riferimenti alla “scadenza” del contratto o al “termine” del contratto.
Il ripetuto utilizzo ( nella indicazione sintetica dell’oggetto della lettera e nel testo della stessa) del termine “ revoca” è chiaro indice della volontà del calciatore di interrompere un rapporto ritenuto ancora in atto e non appare compatibile con la diversa ipotesi di un rapporto giunto alla scadenza prevista da contratto.
Il rapporto, dunque, è venuto meno per revoca del mandato in atto e in difetto di una giusta causa, non ritenuta per quanto sopra in punto di conflitto di interessi e violazione delle previsioni regolamentari né rappresentata all’agente, dal calciatore, con la lettera di revoca del gennaio 2006.
Alla intervenuta revoca dell’incarico e alla mancanza di una giusta causa di recesso, consegue
l’obbligo del (...) di corrispondere la penale.
Quanto alla eccezione di prescrizione.
E’ preliminare individuare il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie.
La materia della prescrizione è soggetta a riserva di legge e non è derogabile dalle parti.
Il regime delle prescrizioni, infatti, è disciplinato dalla previsione a carattere generale dell’art. 2946 c.c. secondo cui “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni” che decorrono, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui gli stessi potevano essere fatti valere.
L’art. 2936 c.c., stabilisce espressamente che le norme sulla prescrizione sono inderogabili e pertanto ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione è nullo, fatta salva la possibilità di rinunciare alla prescrizione da parte del soggetto che può farla valere (art. 2937 c.c.).
Per ipotesi specifiche, sono previsti termini di prescrizione differenti.
Giova precisare che il diritto alla provvigione del mediatore si prescrive in un anno (art 2950 c.c.), quello dell’agente nel contratto di agenzia in cinque anni (art. 2948 n. 4) e il diritto al compenso del mandatario si prescrive in dieci anni, in assenza di espressa norma di legge che preveda una prescrizione più breve in materia.
Quanto all’ordinamento sportivo.
Il Regolamento FIGC applicabile ratione temporis nulla stabiliva in punto di prescrizione.
Solo i regolamenti successivamente adottati stabiliscono un termine prevedendo che “…il diritto al compenso dell’Agente e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui matura il compenso…” (che per altro non coincide con alcuno di quelli previsti dalla legge per le fattispecie a cui il rapporto instauratosi tra Agente e calciatore e/o società viene comunemente associato, ovvero mediazione, agenzia, mandato né tanto meno coincide con il generale termine decennale previsto dall’art. 2934 c.c.).
In materia di negozi atipici, quali quello in oggetto, e dunque in assenza di un termine di prescrizione fissato dalla legge, si applica il termine di prescrizione dei diritti inerenti al negozio tipico al quale maggiormente si avvicini il negozio atipico.
Per individuare il termine di prescrizione applicabile è necessario accertare la natura del contratto da cui derivano i crediti azionati, riconosciuti e oggetto di eccezione di prescrizione.
Il modello di “contratto di rappresentanza” previsto dalla Federazione viene considerato come un contratto atipico, figura contrattuale già oggetto di pronunce dalla Corte di Cassazione che lo ha definito contratto misto normativo, disciplinato dalle norme del Codice Civile sul mandato ed integrato dalla normativa Federale.
l’Agente presta la propria attività in conseguenza di un espresso incarico attribuito da atleti o società sportive e consiste, inter alia, nell’assistenza prestata in occasione della stipula di contratti di prestazione sportiva e/o di trasferimento di calciatori da una società ad un’altra.
La posizione di libertà e indipendenza rispetto alle parti che mette in contatto per la conclusione di un affare, sono le caratteristiche tipiche del mediatore ma l’Agente ha l’obbligo di attivarsi in virtù dell’incarico conferitogli, mentre il mediatore invece è libero nel suo agire.
Per contro il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti e questo lo contraddistingue dal procacciatore, atteso che quest’ultimo agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione.
Nel Regolamento FIGC si fa riferimento a “direttive” impartite dal calciatore all’Agente e al legame di “rappresentanza” che lega l’Agente al soggetto che gli ha conferito l’incarico. Abitualmente l’Agente opera solo per conto del preponente, promuovendo la conclusione di contratti, ma non li stipula direttamente, rimanendo in tal caso il preponente libero di concludere o no i contratti promossi dall’agente. Tuttavia, l’art. 1752 c.c. consente al preponente di attribuire all’agente poteri di rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Nel concreto, tutto quanto premesso, deve ritenersi che il negozio il negozio, pur considerati i profili di atipicità evidenziati, avvicinarsi maggiormente al negozio di mandato con conseguente prescrizione decennale dei diritti conseguenti e con conseguente infondatezza del motivo di impugnazione del (...) diretto a far valere la prescrizione dei diritti in ragione del fatto che la stipula del contratto di ingaggio è intervenuta il 27 agosto 2005 ( o comunque al momento, successivo alla stipula dell’ingaggio, in cui al calciatore sono stati corrisposti i compensi pattuiti) e non prima di questa data è sorto il diritto dell’agente di richiedere il compenso.
La revoca senza giusta causa del mandato, è intervenuta il 12 gennaio 2006 e dunque a questa data è sorto il diritto dell’agente di chiedere il pagamento della penale.
Il ricorso alla camera arbitrale è stato presentato nel settembre 2010 allorquando il termine decennale, per entrambe le voci di credito azionate, non era scaduto.
Ciò detto, decidendo nella fase rescissoria e sul merito delle relative domande, condanna (...) a corrispondere a (...) , per le causali di cui alla parte motiva, la somma di euro 60.234,22 oltre iva e interessi dalla domanda (deposito del ricorso per lodo) e sino al soddisfo nonché l’ulteriore somma di euro 31.000,000 oltre interessi di legge dalla domanda ( deposito del ricorso per lodo) e sino al soddisfo.
Spese di lite.
Si compensano integralmente tra le parti quelle del presente giudizio e del giudizio arbitrale, in ragione della incompletezza del dato letterale del contratto e della controvertibilità della situazione in fatto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell’appello dichiara la nullità parziale del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale della Federazione Italiana Gioco Calcio nella procedura arbitrale n.6, stagione sportiva 201/2011, in data 15 dicembre 2011- 17 febbraio 2012;
decidendo nella fase rescissoria sul merito delle relative domande condanna (...)a corrispondere a (...), per le causali di cui alla parte motiva, la complessiva somma di euro 60.234,22 oltre iva e interessi dalla domanda e sino al soddisfo nonché l’ulteriore importo di euro31.000,000 oltre interessi di legge dalla domanda e sino al soddisfo.
dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del presente grado e del giudizio arbitrale;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta in data 11 luglio 2018
Il Consigliere Estensore
Maria Speranza Ferrara
Il Presidente
Nicola Pannullo