CORTE DI APPELLO DI ROMA -SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 7113/2018 DEL12/11/2018

La Corte di Appello di Roma

Terza Sezione Civile

composta dai signori magistrati

Dott.      Giuseppe     Lo Sinno                       Presidente, relatore ed est.,

Dr.ssa Antonella Miryam Sterlicchio               Consigliere

Dott.      Michele      Di Mauro                         Consigliere,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II° grado iscritta al N. ..../2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, posta in decisione all’udienza del 26.06.2018 e vertente

tra

(...) FOOTBALL CLUB, con sede in Roma, via Bonifacio snc, in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Fabio Pinci del foro di Roma e dom.ta in Roma, via dei Prati Fiscali n. 158, presso lo studio del medesimo avv.to, giusta delega in atti;

- appellante -

c/

(...)(c.f. …), rapp.to e difeso dall’avv. Leonardo Del Vecchio del foro di Roma e dom.to in Roma, via Ezio n.29, presso lo studio del medesimo avvocato, giusta delega in atti;

- appellato -

 

Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza del Tribunale di Roma n. 3742/2015 (risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da citazione e verbale dell’udienza di p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 14.01.2013 il sig. (...) aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la (...) Football Club, Associazione sportiva dilettantistica, da cui l'attore aveva ottenuto la disponibilità di un campo di calcio, allo scopo di disputare una partita amatoriale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di € 9.000,00, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 15.11.2011, quando, nel corso di una azione di gioco, il fondo sintetico del campo cedeva sotto il passo dell'attore che, a causa dell'avvallamento prodottosi, si procurava un trauma contusivo distorsivo del collo del piede destro, come diagnosticato il giorno successivo dell'infortunio dal Policlinico del Celio di Roma.

Si era costituita in giudizio la Associazione (...) Football Club che  chiedeva  la reiezione della domanda perché infondata in quanto il danno lamentato sarebbe stato riconducibile ad un fatto estraneo (contrasto con un altro giocatore) che avrebbe agito quale evento interruttivo del nesso di causalità; in subordine la riduzione delle spiegate domande risarcitorie, in ragione della supervalutazione delle lesioni denunciate.

L’adito Tribunale, dopo l’espletamento dell’istruttoria ritenuta rilevante ed ammissibile, decideva la causa con sentenza in data 25.01.2015 n. 23742/2015 che accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare la somma di euro 3.293,95 oltre interessi legali; ed a rifondere le spese di lite.

Con citazione notificata in data 5 maggio 2016 l’associazione (...) Football Club ha proposto appello deducendo e sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado e chiedendone la riforma.

Si é    costituito in questo grado l’appellato (...)ed ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’esito della verifica della costituzione delle parti, sono state precisate le conclusioni all’udienza collegiale del 26.06.2018 ove la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art.352 c.p.c. con concessione dei termini fissati dall’art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via Preliminare l’appellato ha eccepito la mancanza di procura del difensore della appellante perché non risultava identificato il soggetto che era effettivamente il legale rapp.te della associazione appellante – ass. non riconosciuta – e quindi dotato del potere di delegare il difensore alla rappresentanza processuale.

L’eccezione è infondata perché si basa su una valutazione, a posteriori, di un atto che all’epoca dell’inizio del giudizio di grado non aveva sollevato eccezioni di sorta: la delega rilasciata il 17.4.2013 dal l.r.p.t. sig. (...) all’avv. Fabio Pinci relativa al giudizio “in ogni fase e grado”.

Essendo noto che, il mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l’idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall’organo effettivamente investito del  potere  rappresentativo (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 12-07-2017, n. 17216).

Il difensore della appellante risulta aver proposto l’impugnazione sulla base di una procura alle liti che era stata regolarmente conferita e rilascia dall’organo che rappresentava la (...) Football Club all’epoca dell’inizio del giudizio di I grado (circostanza che in quel giudizio non venne messa in dubbio da alcuno);e valendo anche per i gradi successivi non vi è dubbio che l’appello è stato ritualmente proposto e che deve essere esaminato nel merito (cfr. Cass. civ., sez. II, 14-03-2017, n. 6592).

Nel rispetto delle previsioni dell’art.342 c.p.c. la appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:

Con il I° motivo di appello si censura la sentenza per “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244 e ss c.p.c. . Mancata ed illegittima ammissione prove testimoniali richieste dall’odierno appellante” e si sostiene che in modo illegittimo il primo giudice non  aveva ammesso la prova testimoniale dedotta dalla convenuta poiché la mancata indicazione della residenza dei singoli testimoni indicati non poteva comportare la nullità dell’istanza di prova.

Sul punto occorre fare una puntualizzazione (che rende irrilevante la censura sollevata e concernente una asserita violazione di norme di rito).

Il giudizio di appello possiede natura di controllo, quale revisio prioris instantiae della decisione di primo grado, per cui l’appellante che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure deve superare il seguente duplice sbarramento: a) deve dimostrare l'errore commesso dal primo giudice nella esclusione della prova dedotta; b) deve dimostrare la rile- vanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado e cioè che  la decisione non sarebbe stata la stessa se il giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative dell'appellante.

Nella fattispecie, l'appellante non ha superato il secondo  onere dimostrativo di cui sopra.

Ed invero, l’appellante ha evidenziato specificatamente dove si annidava l’errore “in rito” del giudicante, ma poi non dimostra per quale ragione la decisione di primo grado avrebbe potuto essere diversa nel senso auspicato se il Giudice di prime cure avesse dato ingresso alle prove allora richieste.

Sotto quest’ultimo profilo, in effetti, il motivo è perciò inammissibile.

Con il II° motivo “Contraddittorietà risultanze istruttorie in punto di evento lesivo esterno Carenza di nesso causaleViolazione dell’art.2697 c.c.”, e si sostiene che il primo giudice non aveva valutato correttamente la portata della prova offerta dall’attore volta a provare il nesso di causa ed a confutare che l’infortunio fosse avvenuto per un contrasto di gioco piuttosto che per la conformazione dei luoghi.

In merito a tale ultimo rilievo   giova riportare la decisione del Tribunale che aveva così motivato l’accoglimento della domanda attrice:

Quanto al dovere di custodia e agli obblighi che ne conseguono, invocati dalla parte attrice a fondamento della domanda, proposta nei confronti dell'Associazione sportiva, che, dietro corrispettivo, ha messo disposizione dell'(...) e dei suoi amici, per poche ore, un campo di gioco con la finalità di svolgere una partita amatoriale (circostanze confermate dai testimoni Alessandro (...) e Maurizio Salvatori verbale di udienza del 17.4.2014- ), si osserva che al fine dell'attribuzione dei danni derivanti dalle cose in custodia è necessario che sussista un rapporto di disponibilità giuridica e materiale con il bene, che legittimi il relativo potere di controllo, così che il locatore dell'immobile continua ad esercitare un rapporto di custodia con il bene, che ne giustifica la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., tanto più, quando, come nel caso all'esame, il breve tempo per il quale si trasferisce a titolo oneroso la custodia, esclude ragionevolmente qualsiasi obbligo attivo di manutenzione e/o miglioria in capo al locatario, dal quale può esigersi soltanto una condotta rispettosa della destinazione del bene e della sua condizione al momento della consegna.

Tanto premesso, si osserva che ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità dell'art. 2051 c.c., esattamente invocabile nel caso all'esame (Cass., sez. III, 19.2.2013 n. 4039), in virtù dell'effettiva relazione di disposizione e di controllo esistente, per quanto sopra precisato, tra la convenuta associazione sportiva e il campo di calcio ove si è verificato l'infortunio di cui è rimasto vittima l'attore, è comunque indispensabile che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza 'normale' della particolare condizione, potenzialmente lesiva , della cosa (Cass., 1.4.2010 n. 8005 e, da ultimo, Cass., 11.3.2011 n. 5910).

Più precisamente, la particolare condizione della cosa idonea a determinare a carico del soggetto che ne ha il controllo e la disponibilità, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto e la imprevedibilità o invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce il danno (da ultimo, Cass., 13.5.2010 n. 11592, che richiama, tra le altre Cass., n. 24428/09). In altri e più specifici termini, nei casi in cui il danno non sia l'effetto del dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura e dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili) ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo di perstatica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva condizione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (Cass., sez. III, 5.2.2013 n. 2660; Cass., sez. III, 13.3.2013 n. 6306).

Orbene, fermo restando la ripartizione degli oneri probatori nei termini sopra riepilogati, si ritiene che in relazione alla specifica dinamica rappresentata nell'atto di citazione, l'attore abbia corrisposto pienamente all'onere probatorio che gli fa carico in relazione al complesso dei presupposti sopra indicati, i quali, considerata la natura del bene e le sue caratteristiche strutturali (campo di calcio provvisto di una copertura sintetica del fondo) consistono nella prova rigorosa del nesso di causalità tra la situazione di fatto esistente e il sinistro denunciato.

Il testimone oculare Alessandro  (...), cugino dell'attore (verbale di udienza del 14.4.2014), che giocava anch'egli il giorno del sinistro, ha confermato la dinamica rappresentata nell'atto di citazione ( '... mio cugino ha appoggiato un piede sul campo che ha ceduto, procurandogli una storta.. '), mentre alcun elemento di contraddizione risulta con quanto riferito dall'altro testimone, che pur seguendo più da lontano l'attore nella sua corsa dietro al pallone, constatandone soltanto la caduta, successivamente nel punto esatto del sinistro ha rilevato l'alterazione del fondo corrispondente alla dinamica rappresentata ( anch'io ho notato che nel punto in cui l'attrice si è fatto male c'era una specie di avvallamento che all'inizio non si vedeva e che ho notato dopo la caduta..).

Pertanto, data la semplicità della fattispecie considerata (qualificandosi la cedevolezza del campo coperto dal rivestimento sintetico come tipico esempio di dinamismo intrinseco della cosa che ha determinato il sinistro), scarsissimo rilievo assume la piena visibilità del campo, in ragione dell'illuminazione, posto che gli stessi testimoni hanno confermato che il fondo sintetico era integro, pur se con alcuni tratti di colorazione più scura. Inoltre, nessuna condotta imprudente e di omessa doverosa accortezza da parte dell'attrice ovvero altrimenti determinante il sinistro, può ritenersi abbia interrotto il rapporto di derivazione causale tra l'avvallamento verificatosi o evidenziatosi al passaggio dell'attore e il sinistro in cui è incorso l'(...). Infatti, ambedue i testimoni, pur confermando che l'attore stava correndo in una azione di recupero della palla, hanno escluso che l'(...) sia stato coinvolto in un contrasto con un altro giocatore, che ne abbia determinato la distorsione.

Sulla base di queste considerazioni, in assenza di prova circa asserite condotte colpose del creditore, asseritamente rilevanti ai sensi dell'art. 1227 c.c., la domanda della parte attrice, pienamente adempiente dell'onere probatorio regolato dall'art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta (...) Football Club, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.

Quanto all'ammontare del danno, si rileva una sensibile differenza tra le conclusioni della relazione del consulente di parte, allegata dall'attrice (all. 4 dell'atto di citazione), e le conclusioni rassegnate dal CTU, dott.ssa ...., nella relazione in data 5.12.2014.

Considerata la documentazione medica allegata e, segnatamente, il certificato del Pronto Soccorso relativo all'accesso presso il Policlinico Celio da parte dell'(...) il giorno successivo al sinistro, da cui risulta la diagnosi di 'trauma discorsivo del collo del piede destro con esame obiettivo che constata `... lieve edema con limitazione funzionale algica dei movimenti articolare del collo del piede destro..', le conclusioni della relazione del CTU, che escludono all'attualità alcun danno permanente (.In sede visita non è stato riscontrato alcun danno anatomico funzionale ... stata, infatti, riscontrata una completa guarigione con restitutio ad integrum della parte lesa... - pag. 5 della relazione) appaiono del tutto convincenti e plausibili, oltre che tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, all'esito di una procedura immune da vizi e secondo un iter logico ineccepibile. Tanto più che la percentuale di IP suggerita dal CTP nella relazione allegata dalla parte (6%), risulta superiore alla forbice (2%-5%) indicata nelle note critiche alla CTU depositate nei termini dalla stessa parte.

Il CTU, in definitiva, ha accertato che  (...) ha riportato un danno causalmente riconducibile al sinistro accertato ed esitato in 15 giorni di Invalidità Temporanea Assoluta e 20 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%, senza postumi permanenti, attestando, altresì la congruità delle spese mediche documentate, in quanto funzionali alla diagnosi e alla cura della patologia accertata. Tanto premesso, applicando i valori tabellari in uso presso questo Tribunale per l'anno 2015, nonostante il richiamo dell'attore alle tabelle milanesi ( peraltro meno favorevoli nel caso all'esame), devono essere liquidate le seguenti cifre: a titolo di Inabilità Temporanea Assoluta (15 giorni): 1.620,00; a titolo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% (20 giorni): € 1.080,00. A titolo di spese sanitarie deve essere liquidata, in via equitativa considerato il tempo dell'erogazione la somma di € 300,00, considerato l'importo documentato di € 250,06,

ritenuto congruo dalla CTU.

Nessun importo può essere liquidato a titolo di ulteriore danno non patrimoniale, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attrice, che, invocando l'applicazione delle tabelle milanesi, pare riferirsi da una liquidazione onnicomprensiva, pur con il richiamo ad una personalizzazione per la quale non offre criteri di quantificazione.

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complesso ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformità al consolidato orientamento della cassazione (Cass., S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008).

Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, conto che la prova del lucro cessante può essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e , dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.

A tal fine si riconosce , in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., sull'importo complessivamente determinato di € 3.000,00, un ulteriore 2.5 % annuo in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito ossia al 15.11.2011 (ottenuto devalutando l'importo del risarcimento complessivamente liquidato), e il valore rivalutato ad oggi, per un importo ulteriore di € 293,95 (3.000,00+2.879,07:2 = 2.939,53), rivalutato al 2,5% annuo. 

Sull'importo finale liquidato, pari a € 3.293,95 comprensivo di sorte rivalutata e di danno da ritardato pagamento, decorrono gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo”.

Ritiene la Corte che la decisione appellata sia del tutto corretta e condivisibile e che, pertanto, vada pienamente confermata sulla valutazione delle responsabilità nella determinazione del sinistro oggetto del giudizio.

L’ampia ed esauriente motivazione del Tribunale (sia sugli aspetti di fatto che sulle considerazioni di diritto) potrebbe esonerare questa Corte dall’analisi puntuale ed approfondita dei motivi di appello poiché la motivazione per relationem è oramai ampiamente riconosciuta come legittima anche nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., sez. trib., 16-04-2014, 8850; Cass. civ., sez. un., 18-03-2010, n. 6538: <<è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto>>).

A tal proposito risulta sufficiente argomentare come la censura sollevata si presenti anche del tutto astratta e non argomentata – a fronte della dettagliata motivazione del tribunalesoprattutto nella considerazione della prova gravante sul danneggiato che invochi la responsabilità di cui all’art.2051 c.c. che, come è pacifico, integra un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da inversione dell’onere della prova ed impone al custode, presunto responsabile, di dare la prova liberatoria del fortuito (cfr. (Cass. civ., sez. III, 09-06-2016, n. 11802).

Il che comporta che il soggetto gestore di una struttura sportiva in cui si è verificata la caduta di un cliente/giocatore a causa di un difetto del fondo del campo di gioco, per andare esente da responsabilità, deve fornire la dimostrazione che il danno si è verificato nonostante essa abbia espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere.

Tenuto conto di ciò, ed in presenza della prova che il campo presentava una condizione di anormalità (“…c’era una specie di avvallamento..” teste ....), il primo onere probatorio che la appellante era tenuta ad adempiere era quello della dimostrazione che il campo concesso in uso ai giocatori il 15.11.2011 si presentava in condizioni di idoneità all’utilizzo a cui era destinato anche nell’interesse precipuo dei giocatori a non trovarsi in condizioni di pericolo; solo dopo tale dimostrazione avrebbe potuto avere una qualche rilevanza l’esame della condotta del danneggiato.

L’appello, per tali ragioni, va respinto.

Di conseguenza l’appellante va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio, a favore della controparte e liquidate tenuto conto del valore della controversia e delle attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo i parametri ministeriali attualmente in vigore (d.m. 10.3.2014 n.55) che, per le cause avanti alla Corte di Appello, consentono un compenso totale di €. 1.830,00 (oltre le spese vive documentate e le spese generali forfettarie), così determinato:

scaglione di valore in questa causa è quello tra 1.100,01/5.200,00;

fasi processuali tenutesi in questo grado: n.1 (studio controversia)  + n.2. (introduttiva)   + n.4 (decisoria);

importi applicati (minimimedimassimi).

Infine, rilevato che l’impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l’art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), di conseguenza, la parte appellante é tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  Infatti in materia di impugnazioni, l’obbligo del versamento, per l’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), è previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al gennaio 2013, come il presente giudizio.

P.  Q.  M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

- Terza Sezione Civile -

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma deliberata in data 10.11.2015 (depositata in data 25.11.2015 con il N. .../2015) proposto da (...) Football Club nei confronti di (...) :

Rigetta l’appello;

Condanna la appellante alla rifusione delle spese sostenute dall’appellato nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali €. 1.830,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l’IVA ed il CAP come per legge;

Dichiara la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia come aggiunto dall’art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Così decisa in Roma  il 29.10.2018.

Il Presidente, estensore

(dr. Giuseppe Lo Sinno)

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