TRIBUNALE CIVILE DI LECCE – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1900/2017 DEL 10/05/2017
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile -
nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 24 marzo 2017 la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5426 del ruolo generale dell’anno 2016, avente ad oggetto: mandato;
promosso da
(...), rapp.to e difesa dall’avv. Raffaele Rigitano, giusta procura rilasciata in calce all’atto di citazione;
- attrice-
contro
(...), contumace;
- convenuta -
Conclusioni:
All’udienza del 24 marzo 2017, il procuratore di parte attrice, attesa la contumacia di parte convenuta, ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi e ha rinunciato ai termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Fatto e diritto
Ha agito in giudizio il dott. Gennaro (...), deducendo:
- che espleta attività di procuratore sportivo, già agente di calciatore, ai sensi del Regolamento apposito emanato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- che in tale ruolo ha assistito, giusta mandato tra calciatore e agente n. 2673 del 29/02/2012, il sig. (...);
- che, in ottemperanza al mandato conferito, ha assistito il sig. (...) alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la società (...) Calcio S.p.A, sottoscritto in data 17/03/2013 n. 1302P279;
- che il mandato conferito dal sig. (...) all'istante, alla voce compenso, stabiliva un compenso determinato nella percentuale del 3% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva;
- che per la stagione sportiva 2013/2014 il sig. (...) ha percepito una retribuzione lorda di € 287.000,00 e quindi, l'istante ha maturato un compenso pari al 3% equivalente ad € 8.610,00 oltre Iva;
- che sempre per la stagione 2013/2014, l’istante ha maturato l’importo pari al 3%, € 1.188,00 sull’intero importo lordo, € 39.600,00 afferente il bonus maturato dal sig. (...) alla 25ª presenza in campionato, come previsto nel contratto sottoscritto dal convenuto con il (...) calcio S.p.A. con l'assistenza dell'istante;
- che, per la stagione sportiva 2014/2015, il sig. (...) ha percepito una retribuzione lorda di € 287.000,00 e l'istante su tale corrispettivo ha maturato un compenso pari al 3% equivalente ad € 8.610,00 oltre Iva;
- che l'istante ha, pertanto, maturato un compenso complessivo di € 18.408,00 oltre € 4.049,76 per Iva (22%), equivalente ad un totale di € 22.457,76;
- che l'istante ha inviato al sig. (...) lettera di messa in mora e sollecito di pagamento in data 9/10/2014, nonché atto di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita in data 16/12/2015, regolarmente ricevuta il 18/12/2015;
- che con raccomandata del 21/01/2014 il sig. (...) ha revocato il mandato al dott. (...) e ad oggi rimane ancora debitore dell'intera somma.
Parte attrice ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione del credito maturato a seguito di attività professionale espletata nell'interesse del convenuto; di dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'importo di € 18.408,00 oltre € 4.049,76 per Iva (22%), equivalente ad un totale di € 22.457,76, oltre interessi ulteriori fino al saldo e conseguentemente di condannare il convenuto al pagamento del suddetto importo, ovvero della maggiore o minore somma che il giudice riterrà all'esito del giudizio; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge.
Parte convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo dell’odierno giudizio e pertanto è stata dichiarata la contumacia di (...) Damiano all’udienza del 7.10.2016.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali di parte attrice.
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La domanda attorea di accertamento del diritto dell'istante a beneficiare del compenso maturato a seguito di attività professionale espletata nell’interesse del convenuto, in virtù di quanto stabilito nel contratto di mandato sportivo intercorso tra le parti, deve trovare accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Suprema Corte ha qualificato il contratto di rappresentanza tra procuratore sportivo e calciatore come “contratto misto normativo, che assume la forma di contratto neutro di mandato”, il “quale realizza l’oggetto e la causa propria della ragione di un affare che avvantaggia il procuratore sportivo” (Cass. Civ., n. 15934/2012). Per tale tipo di contratto si applica, quindi, una disciplina integrata, rispettivamente, dalle norme del codice civile sul mandato da un lato, e dalla normativa Federale dall’altro. In tal senso, l’art. 3 della normativa FIGC, sull’attività dell’agente sportivo, definisce come tale colui che “in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 , in vista della stipula del contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore nell’ambito di una Federazione o da una Federazione all’altra”. La giurisprudenza amministrativa lo ha definito come un “libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l’incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore”, e svolge “un’attività inquadrabile nella categoria della prestazione d’opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un ‘mandato senza rappresentanza’ e come oggetto un’obbligazione di mezzi, e non di risultato” (TAR Lazio, Sez. IIIª-ter, n. 33428 del 11 novembre 2010).
Inquadrata l’attività del procuratore sportivo nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 e ss., va esaminato il caso di specie.
Risulta che le parti avevano sottoscritto apposito contratto di mandato tra calciatore professionista e agente nr. 2673 del 29/02/2012, con il quale alla voce “compenso” avevano stabilito che l’Agente (nonché parte attrice) avrebbe avuto diritto ad una somma determinata nella misura percentuale del 3% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. Pertanto, in virtù del contratto di prestazione sportiva tra la società (...) Calcio S.p.A. e il calciatore (...) Damiano (nonché parte convenuta), sottoscritto il 17.07.2013, quest'ultimo avrebbe dovuto percepire per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015 un compenso lordo di
€ 287.000,00 per ogni stagione calcistica. Su tali importi, parte attrice ha, quindi, maturato un corrispettivo pari ad € 17.220,00 oltre € 3.788,00 per Iva (22%), equivalente ad un totale di € 21.008,4. Nonostante parte attrice abbia inviato a parte convenuta lettera di messa in mora e sollecito di pagamento in data 9/10/2014, nonché atto di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita in data 16/12/2015, non è seguito alcun riscontro dal sig. (...) se non la revoca del mandato effettuata in data 21.01.2014.
Tale revoca non può avere alcun rilievo considerato che l’oggetto dell’incarico era quello di curare gli interessi del calciatore “prestando opera di consulenza sulle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso e ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovazioni contrattuali”; tutta l’attività suddetta (con esclusione delle trattative per i rinnovi, per cui comunque non è stato chiesto compenso) era già stata espletata al momento della revoca dell’incarico (avendo comunque scadenza solo un mese dopo la revoca, ossia il 28.02.2014).
Pertanto, alla luce di quanto esposto e rilevato, risulta accertato il diritto del sig. Gennaro (...) alla corresponsione del compenso maturato a seguito di attività professionale espletata nell'interesse del convenuto, nell'ambito del contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il sig. (...) Damiano e la società calcistica (...) Calcio S.p.A., nella misura di € 21.008,4. Conseguentemente, parte convenuta va condannata al pagamento del suddetto importo, in favore di parte attrice. Inoltre, su tale importo, vanno calcolati gli interessi al saggio legale dal 9.10.2014 (data di prima costituzione in mora) al saldo. Invece, va escluso il diritto dell’agente a percepire il corrispettivo, pari al 3% del bonus maturato dal sig. (...) alla 25ª presenza in campionato, non essendovi prova certa sulla effettiva partecipazione del (...) alla 25ª presenza in campionato, nonché sull’effettivo diritto dell’agente a percepirlo (visto che non vi è alcuna esplicita specificazione nel contratto in questo senso).
Stante l’esito del giudizio, in virtù del principio di soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio e competenze legali. Le competenze vanno liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto dell’attività effettivamente svolta, nonché del valore della controversia.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) nei confronti di (...), così provvede:
- dichiara il diritto dell'istante alla corresponsione del compenso maturato a seguito di attività professionale espletata nell'interesse del convenuto;
- condanna (...)al pagamento di € 21.008,4, oltre interessi al saggio legale dal 9.10.2014 al saldo;
- condanna (...)a rifondere alla parte attrice le spese e competenze legali, quantificate in € 555,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.
- Lecce, 8 maggio 2017
Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Luisa Saquella, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013.