TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1884/2019 DEL 02/05/2019
Il Tribunale di Bari, quarta Sez. Civile,
in composizione monocratica in persona del Giudice Rosanna ANGARANO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1753/2013 R.G. affari contenziosi
TRA
“(...) SPORT CLUB Srl”, in persona del legale rappresentante p.t., (...), (...), (...), (...), rappresentati e difesi dall’avv. Mauro Serra giusta mandato a margine dell’atto di citazione in opposizione
- opponenti ed attori in via riconvenzionale
- contro
BANCA ....., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Gianvito Giannelli
- opposto e convenuto in via riconvenzionale -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione e pagamento somme
Alla udienza dell’08 gennaio 2019 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale di udienza allegato in copia
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
FATTO e DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato l’11.10.2012 la Banca ....adiva il Tribunale di Bari al fine di ottenere la condanna solidale dei soggetti in epigrafe al pagamento in proprio favore della somma di € 545.607,67. La ricorrente esponeva che: - “in data 24.06.2009 la Banca ....rilasciava, nell’interesse del (...) Sport Club Srl, garanzia bancaria “a prima richiesta”, fino alla concorrenza di € 100.000,00, in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico con validità fino al 31.08.2010, “a garanzia di ogni somma dovuta e debenda dal (...) Sport …in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico …inerente la stagione sportiva 2009/2010 e le precedenti””; - in data 23.7.2009 il medesimo Istituto di credito prestava nell’interesse della stessa società altra garanzia bancaria a prima richiesta “fino alla concorrenza dell’importo di € 1.000.000,00, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio con validità fino al 31.10.2010, “a garanzia delle somme dovute dal (...) Sport Club ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo a titolo di emolumenti per la stagione 2009/2010””; - “in data 23.07.2009 si costituivano, in favore della banca, quali garanti del (...) Sport Club Srl sino alla concorrenza di € 2.080.500,00”, i sig.ri (...), (...), (...)e (...); - “con lettera del 10.08.2010, la Lega Calcio chiedeva alla Banca di procedere al bonifico dell’importo di € 100.000,00, a fronte della escussione della fideiussione prestata in favore della stessa”; - “con nota del 13.08.2010 la F.I.G.C., “tenuto conto del mancato soddisfacimento da parte della Società (...) Sport Club Srl dell’intero credito riguardante gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori per la stagione sportiva 2010/2011”, escuteva la fideiussione precedentemente rilasciata in proprio favore dalla Banca; - “con lettera del 15.11.2010 la Banca comunicava al (...) Sport Club ed ai garanti l’intervenuta escussione della cennata garanzia fideiussoria, invitando gli interessati a costituire la provvista necessaria al fine di liberare la Banca dall’impegno prestato”; - “con lettera del 04.03.2011, indirizzata sia al (...) Sport che ai garanti, la Banca comunicava di aver provveduto a compensare parzialmente il complessivo importo di
€ 413.654,53, pari al controvalore delle n. 8.465 e n. 36.199 azioni già intestate rispettivamente al (...) Sport Club Srl ed al garante sig. (...) Giuseppe, con il maggior debito riveniente dalla escussione della fideiussione di € 1.000.000,00”; - con lettera del 29.3.2011 l’Istituto di credito confermava di aver provveduto ad escutere il pegno in precedenza costituito da “Nipa Srl” e “che il netto ricavo ammontante ad € 140.737,80 era stato conseguentemente imputato a deconto della debitoria riveniente dalla escussione della fideiussione di € 1.000.000,00”; - in conseguenza delle evidenziate circostanze la somma asseritamente spettante alla banca risultava essere pari ad € 545.607,67, oltre accessori ed interessi.
Con decreto del 19.11.2012 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva agli odierni opponenti di pagare, in solido tra loro, alla banca ricorrente la somma di € 545.607,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 5.2.2013 il “(...) Sport Club Srl”, in persona del legale rappresentante p.t., (...),(...),(...) e (...) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito e deducendo nel merito “l’insussistenza ed indeterminatezza del credito ingiunto”. Spiegavano altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la declaratoria di responsabilità della banca per “l’illegittima e indebita liquidazione dei titoli azionari e della polizza oggetto di pegno” e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti “o, in subordine, quantomeno alla restituzione delle somme indebitamente incassate”.
L’ingiungente resisteva all’opposizione contenente la domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 22.8.2013 il precedente giudice rigettava sia l’eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti che la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All’udienza dell’8.1.2019 la causa era riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 cpc. Preliminarmente, sebbene gli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni abbiano insistito in tutte quelle rassegante negli atti di causa, deve rilevarsi che la eccezione di incompetenza del tribunale adito è stata decisa – affermando la competenza – con ordinanza del 22 agosto 2013. Di conseguenza, resta preclusa in questa sede nuovo esame della stessa.
Nel merito l’opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Con l’unico motivo di merito gli opponenti sostengono che la Banca ... avrebbe rinunciato al regresso nei confronti del debitore principale restando, di consguenza la prima priva di qualsiasi ragione di credito nei confronti della (...) Spot Club srl e dunque, anche nei confronti di coloro che avevano prestato, a propria volta, fideiussione in favore della stessa.
L’argomento si fonda su una intepretazione non condivisibile degli atti negoziali.
La Banca ....Filiale di (...) rispettivamente in in data 24 giugno 2009 e 23 luglio 2009., sui richiesta della (...) Sport Club srl rilasciava garanzia bancaria “a prima richiesta” in favore sia della. In detta dichiarazione la Banca rinunciava espressamente a richiedere controgaranzie e ad avvalersi del diritto di opponenti che detta dichiarazione operasse in favore della società garantita e va intesa come volta a recidere pattiziamente il collegamento tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia derivante dalla deroga convenzionale all'art. 1945 ccc. Evidentemente la stessa era rivolta alla creditrice. Ciò trova conforto nella circostanza che, contestualmente al rilascio delle due garanzie a prima richiesta in favore della Lega e della Federazione, La (...) Sport Club srl rilasciava in favore della Banca ...dichiarazione con la quale si obbligava a versare a quest’ultima, subito ed a semplice richiesta, ogno somma che quest’ultima avesse erogato in favore dei due enti garantendo la immediata copertura degli importi. Contestualmente al rilascio della fideiussione del23 luglio 2009 (…), (…) e (...) e (...) si costituivano fideiussiori, in favore della banca, a garanzia delle obbligazione assunte del “(...) Sport Club Srl”, obbligandosi a propria volta, a corrispondere a prima richiesta tutto quanto da questa dovuto.
Ciò posto, entrambi i beneficiari, “Lega Italiana Calcio Professionistico” e “Federazione Italiana Giuoco Calcio” hanno provveduto ad escutere la fideiussione costituita in proprio favore “a prima richiesta”. Sicché la banca opposta, stante il perfezionarsi della fattispecie costitutiva del proprio diritto di credito nei confronti della società sportiva ha escusso a propria volta la garanzia nei confronti dei propri obbligati.
Ai sensi degli artt. 1950-1951 c.c., l’adempimento dell’obbligazione garantita da parte del fideiussore attribuisce al creditore il diritto di regresso nei confronti del debitore principale o, se più d’uno, della pluralità di debitori obbligati in solido, potendo egli agire nei confronti di ciascuno di essi per ripetere integralmente quanto pagato.
Orbene, ciò chiarito mette conto evidenziare che gli opponenti non hanno ottemperato alla regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e non hanno quindi provato quanto asserito nei propri scritti difensivi.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l’odierna opposta ha rinunziato ad avvalersi
esclusivamente ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito, opponibili dal debitore principale, e non già al diritto di regresso accordato dalla legge.
D’altronde, ad ulteriore conferma dell’assunto in parola, non può sottacersi quanto dichiarato dagli odierni opponenti nei medesimi atti di costituzione della garanzia suddetta, ai quali – in quanto fonte della garanzia – occorre far riferimento, ove si legge: “Vi dichiariamo che manterrete nei nostri confronti il diritto di regresso anche nell’ipotesi di nostro autonomo pagamento previsto dall’art. 1952 – 1 comma c.c.”. Tale clausola si presenta chiara nella sua formulazione e, pertanto, non residua margine alcuno per interpretazioni differenti da quella offerta dalla banca.
I suesposti rilievi impongono il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione dello scaglione sino ad € 520.000/00, molto prossimo al valore del giudizio, non ravvisandosi i presupposti per la applicazione dell’aumento di cui allo scaglione superiore ed in ragione dei minimi di tariffa per la attività istruttoria limitata alla sola prova documentale e per la fase decisoria limitata a riproporre le difese già svolte e dei medi per le ulteriori fari
PQM
Definitivamente pronunciando sull’opposizione a d.i. e sulla domanda riconvenzionale proposta da “(...) Sport Club Srl”, (...) , (...), (...)e (...)nei confronti di Banca ..., con atto di citazione notificato il 5.2.2013, così provvede:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2663/2012 e la sua esecutività;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna gli opponenti al pagamento in favore di Banca...i delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 11511,50 per compenso professionale, oltre ogni accessorio di legge.
Bari 30 aprile 2019
Il Giudice
Rosanna Angarano
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Dott. Gianluca Tarantino