TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 488/2021 DEL 20/03/2021

 

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I grado, iscritta al n 303/2020 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all’udienza del 02/02/2021, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

 

(...) CALCIO S.P.A., C.F. 00451780035, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to DUCA FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Bologna, via Melozzo da Forlì n. 23/2, giusta procura in calce all'atto di citazione,

 

OPPONENTE,

nei confronti di

STUDIO LEGALE ASSOCIATO ..., C.F. 04121610168, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ... e ... ex art. 86 c.p.c.,

 

OPPOSTA,

 

e con

(...) S.P.A., C.F…., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to FEDELI RENATO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Milano, Via Griziotti 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

 

TERZA CHIAMATA,

  

avente ad oggetto: prestazione d’opera intellettuale. Conclusioni come da verbale dell’udienza del 02/02/2021.

FATTO E DIRITTO

 

 

    1. Con atto di citazione notificato in data 17/01/2020, (...) CALCIO S.P.A. promuoveva il presente giudizio nei confronti dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO ..., opponendosi al decreto ingiuntivo n. 4916/2019 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione di eccezioni esemplificativamente sollevate in merito al principio di infrazionabilità dei crediti e delle azioni di condanna al pagamento degli stessi, al difetto di ius postulandi, di legittimazione processuale ed ad agire, nonché per ragioni attinenti al merito dei crediti azionati monitoriamente, chiedendo la declaratoria di carenza di debenza e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO ..., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell’opposizione e delle avverse domande, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna in manleva di (...) S.P.A., della quale chiedeva autorizzarsi    la       chiamata,      infine concludendo come riportato in epigrafe.

Autorizzata ed espletata detta chiamata, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio (...) S.P.A., che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la condanna nei limiti dell’ammontare effettivamente dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all’udienza del 02/02/2021.

2. Premessa la conferma del rigetto delle istanze istruttorie sulla base di quanto già indicato nell’ordinanza del 19/01/2021 e della maturazione della causa per la decisione anche per le motivazioni qui indicate, pregiudizialmente devono esaminarsi le diverse eccezioni pregiudiziali e processuali sollevate da parte opponente, da rigettarsi per le ragioni che seguono e consimili a quelle esaminate nel precedente di Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020 (doc. 48 di parte opposta).

2.1.  Anzitutto, non è fondata l’affermazione di una carenza di legittimazione processuale ed asseritamente basata sulla carenza del potere rappresentativo delle persone fisiche agenti in nome e per conto dello studio associato opposto, alla stregua di quanto evincibile dal secondo periodo di pag. 7 della citazione. Invero e similmente a quanto riscontrato nella fattispecie esaminata da Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020,

“L’amministrazione e la rappresentanza sostanziale e processuale dell’Associazione è devoluta disgiuntamente all’Avv. ... e all’Avv. ...”, in base all’art. 9 dell’atto costitutivo di cui al doc. 38 di parte opposta,

deve applicarsi analogicamente al caso di specie quanto sancito dalla giurisprudenza in tema di società di capitali e per le quali è stato affermato che “in tema di rappresentanza processuale, la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste,spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa” (così, ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23033 del 2011), essendovi parimenti una forma pubblicitaria per gli enti come parte opposta, vale a dire quella prevista dall’art. 4, comma 3, della L. n. 247 del 2012,

una volta non contestata tanto meno nella prima difesa utile della citazione - l’asserzione che “l’Avvocato …. si associato nel gennaio 2016 all’Avvocato ….” (pag.6 del ricorso monitorio), nessun dei due unici associati potrebbe lamentarsi dell’operato del rappresentante dello studio nel presente giudizio, quantomeno essendo stata ratificata l’attività di tale procurator, ex tunc (Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, (ud. 22/04/2015, dep. 14/07/2015), n.14671), per fatti concludenti, da tali associati, rispettivamente con la sottoscrizione degli atti processuali e con la partecipazione alle udienze.

2.1.1. Resta poi irrilevante verificare se la produzione della documentazione sopracitata non sia intervenuta fin dalla fase monitoria, osservato come non solo sussistono gli altri punti sopraindicati, ma anche come l’ipotetico “difetto di legittimazione processuale può essere sanato con effetti retroattivi” (così Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, (ud. 22/04/2015, dep. 14/07/2015), n.14671, e così anche Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020), nonché come la citata retroattività contrariamente a quanto dedotto da parte opponente negli scritti conclusionali ben si estende anche alla fase monitoria, rammentato che “Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio” (così, ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19120 del 03/09/2009, Rv. 609997 - 01).

2.2. Nemmeno è fondatamente eccepibile un diferro di ius postulandi in capo a parte opposta e per carenza di procura alle liti: infatti e similmente a quanto ritenuto da Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020, una volta non contestata la qualità di avvocato in capo ai rappresentanti dell’ente in esame, si applica l’art. 86 c.p.c., disposizione segnatamente estensibile anche all’ipotesi in cui l’avvocato non agisca in proprio (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15363 del 22/07/2015).

2.2.1. La circostanza di cui al periodo che precede poi non inficia in radice la spettanza delle spese giudiziali, nemmeno per quanto attiene alla fase monitoria: infatti, secondo la giurisprudenza, “La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa” (ex multis, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 - 01).

2.3. Nemmeno è poi sancibile l’improcedibilità dell’azione monitoria e per asserita inosservanza dei principi giurisprudenziali in tema di frazionamento del credito. Parte opponente secondo quanto allegato entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5- 2013 e Corte d’Appello di Milano 13-1-2016, Corte d’appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019,

n. 818) assume che “il divieto di frazionamento del credito sussiste qualora i diritti di credito, fatti valere separatamente, siano inscrivibili nell’ambito di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi. Proprio come nel caso di specie” (pag. 4 della citazione), ma l’afferenza delle diverse azioni giudiziali alla medesima causa petendi risulta

smentita per tabulas. Rammentato, infatti, che “Il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superanto del divieto della scienza privata, occorrendo pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino acquisiti agli atti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il rilievo del giudicato esterno si fondava su una circostanza - l'emissione di una precedente sentenza ormai incontestabile - non dedotta da alcuna delle parti e, quindi, verosimilmente introdotta in giudizio attraverso il ricorso alla scienza privata del giudice, essendo le due decisioni affidate allo stesso relatore)” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5923 del 13/03/2014, Rv. 630569 - 01), occorre osservare che tanti sono i crediti del professionista quanti sono i mandati allo stesso conferiti (in applicazione analogica dei principi di Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 16993 del 2018). Non sussiste pertanto un abuso nella iniziativa processuale di parte opposta, osservato come “l'onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero (…) essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi (…) oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre - non in un alleggerimento bensì - in un allungamento dei tempi del processo” che giustifica l’instaurazione di separati giudizi (Sez. U - , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017, Rv. 643111 - 01). Tale principio del resto è viepiù pertinente nel caso di specie, considerato come ciascuno dei crediti evidenzia distinti presupposti fattuali e giuridici, trovando scaturigine da procedimenti di volta in volta diversi, e non è allegato specificatamente e provato - entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d’Appello di Milano 13-1-2016, Corte d’appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818) che ciascuno dei predetti procedimenti avesse caratteristiche così sovrapponibili a quelli assunti a causa petendi in altro giudizio presso questo stesso foro in misura tale da rendere autenticamente dolosa e/o carente di buona fede oggettiva la separazione in distinti giudizi. Tali argomentazioni non vengono nemmeno inficaiate dal  dedotto da parte opponente negli scritti conclusionali.

2.4. Quanto poi alla contestazione della legittimazione ad agire in capo all’opposta e per i crediti asseritamente degli associati, come ritenuto da Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020, “la censura, implicando l’esame degli elementi probatori addotti e non solo delle asserzioni negli atti giudiziali, attiene più precisamente al merito della controversia ed alla (sotto esaminata) titolarità o meno dei crediti azionati monitoriamente”.

4. Nel merito, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, dei minori importi di seguito indicati.

4.1. Anzitutto non può dubitarsi della titolarità dei crediti in capo a parte opposta, asserendo la spettanza di questi ultimi in capo all’avv.to … o all’avv.to … e come sostenuto da parte opponente. In primo luogo, similmente a quanto riscontrato in Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020, rammentato che, secondo la giurisprudenza, “L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947 - 01), parte opposta ha allegato e provato la titolarità dei crediti maturati anche per le prestazioni degli avvocati indicati, deponendo in tal senso l’art. 4 del regolamento interno di cui al doc. 39 di parte opposta, cui rinvia l’atto costitutivo di cui al doc. 38 della medesima parte e afferma  che “Il risultato economico dell’attività professionale svolta dagli associati nell’ambito dello Studio fa capo allo Studio. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo Studio e sono fatturati direttamente dallo Studio a proprio nome”.

4.1.1.  A ciò deve essere aggiunto che a nulla rileva che la documentazione indicata nel periodo che precede sia stata prodotta nella fase di opposizione e non in quella monitoria. Invero, devono richiamarsi a tal proposito non solo i principi di cui al punto

2.1.1. della presente motivazione, ma anche l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9927 del 24/05/2004, Rv. 573071 - 01).

4.2. Nemmeno può dubitarsi della sussistenza dell’an dei detti crediti azionati monitoriamente e per asserita ricomprensione degli stessi nel compenso forfettario previsto nel contratto del 24/3/2014 (doc. 1 del fascicolo monitorio): gli importi de quibus attengono ad attività maturate per contenziosi dinanzi agli “organi di Giustizia Ordinaria Statale”, espressamente escluse da detto negozio.

  1. Nessuno dei crediti azionati monitoriamente è poi suscettibile di essere in radice inficiato dalla prescrizione presuntiva eccepita da parte opponente. Invero, rammentato che, secondo la giurisprudenza, Il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa,  non  può  avvalersi  dell'eccezione  di  prescrizione

presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio"      dell'istituto, fondato  sulla  presunzione  di e una volta    decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato” (ex multis, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019, Rv. 654428 - 01), occorre evidenziare che l’infondata affermazione della carenza di titolarità dei crediti in capo all’opposta si risolve nella negazione dell’esistenza di tali diritti relativi, stante l’afferenza del soggetto attivo del rapporto obbligatorio agli elementi essenziali di quest’ultimo.

6.  Orbene, sanciti detti principi generali, deve procedersi alla liquidazione dei compensi maturati per le singole attività espletate da parte opposta.

6.1.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 90 e di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in 10.709,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, al pari di quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività ifensive,

b) non sussiste una duplicazione della fase di studio e stante la diversità di valutazioni anche in rito e che abbiano importato le due diverse opposizioni,

c) la fase istruttoria non è estranea anche dal mero esame dei documenti, oltre che dalle restanti attività contemplate nel

D.M. di riferimento (Cass., ord. n. 4698 del 2019),

d) contrariamente a quanto evidenziato dall’opponente, è stata applicata la riduzione sulla fase istruttoria e secondo quanto indicato nella relazione sull’attività svolta.

6.2.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 99 e di cui al doc. 4 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in 4.551,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, pari a quanto riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei paramentri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive,

b) non appaiono sufficientemente specifiche le allegazioni in merito alle inosservanze informative o alle inadempienze nell’esecuzione dell’attività (ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018, Rv. 648477 - 01), alla stregua di quanto prospettato entro il termine segnatamente decadenziale - di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d’Appello di Milano 13-1-2016, Corte d’appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818),

c) non poteva assumersi ex ante l’asserita irrilevanza della prestazione professionale offerta in occasione del procedimento esecutivo e stante l’apporto di vigilanza offerto dal difensore in occasione di detta attività giurisdizionale,

d) nulla è stato liquidato per la fase decisionale e la fase istruttoria non è estranea anche dal mero esame dei documenti, oltre che dalle restanti attività contemplate nel D.M. di riferimento (Cass., ord. n. 4698 del 2019).

6.3.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 114 e di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in 1.817,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, in misura pari a quanto riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive,

b) anche a non dare rilevanza alla sottoscrizione della transazione finanche da parte del legale rappresentante dell’opponente, risultano quantomeno le spese processuali

compensate e per assumere l’utilità della transazione.

Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 89 e di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in complessivi € 18.608,75, oltre IVA, CPA

e rimborso spese generali del 15%, in misura pari a quanto riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

  1. tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive,
  2. la rateizzazione del debito costituisce da sé sola un elemento implicante l’utilità della transazione,
  3. la fase istruttoria non è estranea anche dal mero esame dei documenti, oltre che dalle restanti attività contemplate nel D.M. di riferimento (Cass., ord. n. 4698 del 2019),

d) non è possibile fare riferimento al decisum nei rapporti con il proprio cliente e stante l’art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/2014.

6.4.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 113 e di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in € 810,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti, tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive.

6.5.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 95 e di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in 7.759,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive,

b) non sussiste una duplicazione della fase di studio e stante la diversità di valutazioni anche in rito e che abbiano importato le due diverse opposizioni.

6.6.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 94 e di cui al doc. 9 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in 7.759,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive,

b) la rateizzazione del debito costituisce da sé sola un elemento implicante l’utilità della transazione,

c) quanto prospettato per la fase decisoria è, in realtà, il dovuto aumento per la conciliazione della controversia.

6.7.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 102 e di cui al doc. 10 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in € 20.910,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti e in parziale difformità da quanto enunciato nell’ordinanza ex art. 649 c.p.c.,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive, anche considerato come, ai fini di quanto liquidato per la conciliazione, deve applicarsi il principio giurisprudenziale alla stregua del quale l’aumento previsto nel D.M. per la conciliazione vada sommato e non sostituito a quanto liquidato per la fase decisoria, anche osservato come tale disposizione provvedimentale “mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte di una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione” (così, ex multis, Trib. Verona, ord. del 9-1-2020), così superandosi le diverse conclusioni di Trib. Bologna 25 maggio 2018 e che immotivatamente non considerate tale  ratio, pur dovendo comunque rispettarsi sia per la presente, che per le altre liquidazioni – il limite di cui all’art. 112 c.p.c.,

  1. la fase istruttoria non è estranea anche dal mero esame dei documenti, oltre che dalle restanti attività contemplate nel D.M. di riferimento (Cass., ord. n. 4698 del 2019),

c) non possono pretermettersi le fasi di studio e introduttiva, in presenza di una mera similitudine di controversie e stante l’attività di esame di quest’ultima e di redazione dei rispettivi atti.

6.8.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 106 e di cui al doc. 11 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in € 27.155,25, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti e in parziale difformità da quanto enunciato nell’ordinanza ex art. 649 c.p.c.,

a) deve rammentarsi che, per quanto la fallace ricostruzione della competenza o giurisdizione possa fondare un’eccezione ex art. 1460 c.c. inerente alla prestazione professionale stricto sensu giudiziale, ciò interviene laddove vi siano “plurimi precedenti (…), consolidati nel tempo, idonei ad indirizzare adeguatamente il professionista e tali da escludere la complessità della questione stessa” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16364 del 2015), altrimenti residuando - semmai la violazione dell’obbligo di informazione gravante sul difensore, considerato come “il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020, Rv. 657806 - 01);

b) nel caso di specie e stante il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opposta, deve sottolinearsi che non solo la questione su cui il Tribunale ha basato la sua pronuncia non era così routinaria come quella analizzata da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16364 del 2015, ma anche sono stati depositati i doc. 46A e 46B, che attestano come la citazione, assai spesasi nel ricostruire l’asserita pertienza del  Tribunale      adito, fosse  stata  inviata alla     cliente,  con la necessaria evidenziazione della strategia processuale in tema di  “competenza” ed all’esito anche di un incontro ivi menzionato;

c) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive, anche considerata la corretta valorizzazione, da parte del Consiglio dell’Ordine, di quanto la citazione argomentasse in diritto circa l’“autorità competente” ed ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 9, di detto D.M.,

d) a nulla rileva quanto riconosciuto dalla sentenza alla parte vittoriosa, stante la diversità del criterio di cui all’art. 5, comma 2, primo periodo, del D.M. n. 55/2014;

e) alla stregua della carenza di questioni giuridicamente routinarie, non vi era nemmeno un rigoroso ed inappellabile dovere di dissuasione in capo a parte opposta, ma semmai un onere di informazione e rispettato come suesposto.

6.9.     Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 108 e di cui al doc. 12 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in € 665,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine: tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive.

6.10.   Per quanto attiene ai procedimenti corrispondenti alla liquidazione n. 74, di cui al doc. 13 del fascicolo monitorio e asseritamente ammontante ad € 4.665,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, deve quantificarsi il compenso in 1.177,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura minore rispetto a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) deve rammentarsi che la fallace ricostruzione della competenza o giurisdizione possa fondare un’eccezione ex art. 1460 c.c.  inerente alla prestazione professionale        stricto sensu

giudiziale e che ciò intervienee l’addove vi siano plurimi precedenti (…), consolidati nel tempo, idonei ad indirizzare adeguatamente il professionista e tali da escludere la complessità della questione stessa” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16364 del 2015),

  1. anche in superamento di quanto indicato dagli scritti conclusionali delle parti diverse da quella opponente, quanto indicato alla lettera che precede è quanto intervenuto per il procedimento instauratosi dinanzi al TAR, avendo questi declinato la propria giurisdizione sulla base non solo dei precedenti giurisprudenziali (anche a Sezioni Unite) citati nella propria pronuncia, ma anche in base a principi delimitanti la giurisdizione esclusiva nei termini noti fin dalla storica Corte Cost., sent. n. 204 del 2004,
  2. quanto sopraindicato non viene ex se inficiato dalla carenza di eccezione di giurisdizione nel corso del giudizio dinanzi al giudice amministrativo,
  3. quanto suesposto non viene smentito dai mezzi di prova offerti da parte opposta, dovendo solo puntualizzarsi come non sia utilmente fruibile il doc. 48 dalla stessa prodotto, in quanto esorbitante dalla nozione di “prova contraria” (in merito ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 17/05/2013, Rv. 626480 - 01) e depositato solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
  4. quanto sopraindicato non preclude tuttavia il compenso maturato in € 1.177,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% e pari all’ammontare dovuto per la corretta attività dinanzi al Giudice ordinario fino alla fase decisoria esclusa (stante la posteriorità di quest’ultima alla rinuncia dell’incarico), nonché conforme ai parametri del D.M. n. 55 del 2014 vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive;
  5. quest’ultimo importo non è suscettibile di essere inficiato dalla asserita fondatezza delle “eccezioni preliminari della controparte” (pag. 24 della citazione), in quanto trattasi di allegazione non sufficientemente specifica (ex Multis, Cass, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018, Rv. 648477 - 01),

alla stregua di quanto prospettato entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, ex multis, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d’Appello di Milano 13-1-2016, Corte d’appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818), anche considerato come "la (…) produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)” (così Cass., ord. n. 24607 del 2017).

6.11.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 88 e di cui al doc. 14 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in 5.240,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive,

b) la conclusione di un accordo si evince dall’allegato 12 del doc. 14 del fascicolo monitorio, oltre che dalla causale dei bonifici di cui all’allegato 15 del doc. 14 del fascicolo monitorio,

c) la rateizzazione del debito costituisce da sé sola un elemento

implicante l’utilità della transazione.

6.12.   Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 107 e di cui al doc. 15 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in € 1.453,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti, tale quantificazione

è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive.

Per quanto attiene al procedimento corrispondente alla liquidazione n. 112 e di cui al doc. 16 del fascicolo monitorio, deve quantificarsi il compenso in € 2.020,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ovverosia in misura pari a quanto liquidato dal Consiglio dell’Ordine. Infatti,

a) tale quantificazione è rispettosa dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, vigente al momento dell’esaurimento delle attività difensive, tanto più che la “fase decisionale” menzionata nell’opinamento coincide, invece, con il dovuto aumento per la conciliazione della controversia,

b) si evince la transazione della controversia dall’allegato 3 del doc. 16 del fascicolo monitorio, e ciò anche a voler prescindere dai principi di Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 01, che, riprendendo quelli anteriori di Cass., Sez. L, Sentenza n. 8933 del 2009 in tema di specificità della contestazione, assumono che “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”.

6.13.  In base a quanto suesposto la quantificazione complessiva dei compensi è pari ad € 110.636,50 (= 10709 + 4551 + 1817,5 + 18608,75 + 810 + 7759,5 + 7759,5 + 20910 + 27155,25 + 665 + 1177,5 + 52401453,5 + 2020), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Da tale ammontare, tuttavia devono essere detratti gli acconti versati. In particolare e in merito a questi ultimi, deve evidenziarsi che

  1. sussiste la conclusione, anche di parte opposta, che il doc. 2 del fascicolo monitorio attesti versamenti,
  2. debbano essere considerati gli importi ivi presenti nella misura sottindicata e precisamente
    1. per pag. 1, alludente alla causa di cui all’opinamento n. 89, deve aversi riguardo alle somme di € 555,30 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ed € 406,50

per spese,

    1. per pag. 2, alludente alla controversia dinanzi al TAR e di cui all’opinamento n. 74, non devono considerarsi gli importi ivi indicati in € 700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ed € 1.800,00 per spese, in quanto imputati a un credito insussistente (per le ragioni suesposte), considerato come il contrapposto controcredito restitutorio non è stato azionato da parte opponente, eccepito da quest’ultima in compensazione, per pag. 3, alludente alla controversia dinanzi al Tribunale e di cui all’opinamento n. 74, deve aversi riguardo all’importo versato, per compensi, di € 2.500,00 (oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%) solo fino all’ammontare quivi riconosciuto di € 1.177,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% (e ciò per le stesse ragioni indicate sub 2.), nonché deve aversi riguardo alla versata somma di € 369,95 per spese, per pag. 4, in parte alludente alla causa di merito di cui all’opinamento n. 90 ed in parte indicante altra controversia dinanzi al Consiglio di Stato ed estranea al presente giudizio, deve aversi riguardo all’intero ammontare versato a titolo di compensi e pari ad €      7.900,27,      oltre   IVA,   CPA e rimborso spese generali del 15%.

Infatti ed in precisazione di quanto indicato sub 4., deve evidenziarsi come non solo non sia evincibile dall’ultima pagina di detto doc. 2 una univoca imputazione e per un certo ammontare al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed estraneo al presente giudizio, ma anche come tale inosservanza si riverberi a discapito del   creditore        ed   in     base     ai     principi sull’onere della prova  dell’imputazione, osservato come “di  fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso” (ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019); ciò è tanto più pertinente quanto più si osservi come nulla è stato allegato e provato circa an e quantum di detto credito asseritamente maturato per prestazioni dinanzi al citato giudice amministrativo e come “La semplice quietanza presuppone bensì un'obbligazione ma non la crea, costituendo una semplice manifestazione di scienza, talvolta in forma meramente implicita, dell'esecuzione di obblighi contrattuali preesistenti, e quindi è inidonea, di per sé, a comprovare l'esistenza del credito e contestualmente del rapporto costitutivo dello stesso” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1591 del 12/06/1963, Rv. 262386 - 01).

Orbene, pertanto, considerando gli acconti nei limiti suesposti, deve ritenersi che il residuo spettante a parte opposta, a titolo di compensi, interessato dalla condanna di parte opponente, ammonta all’importo capitale di 101.003,43 (= 110636,5 - 555,3 - 1177,5 - 7900,27), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%La considerazione degli acconti nei termini suesposti occorre specificare è conseguenza sia della carenza di imputazione dei pagamenti da parte dell’opponente, sia della – nei limiti suesposti - corretta applicazione dell’art. 1195 c.c. da parte dell’opposto, disposizione che esclude margine di pertinenza al criterio legale di cui all’art. 1193, comma 2, c.c..

6.13.1.Tali conclusioni inoltre non sono inficiate dal principio di non contestazione richiamato da parte opponente a pag. 8 della propria memoria di replica. Invero e contrariamente a quanto ivi dedotto, parte opposta ha evidenziato fin dagli atti introduttivi le proprie contestazioni alle doglianze in merito agli opinamenti ed un diverso esito non è affermabile in base all’estensione degli scritti conclusionali, dovendosi – mutatis mutandis – richiamare ilprincipio giurisprudenziale secondo il quale. La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo” (così Cass., Sez. L - , Sentenza n. 6183 del 14/03/2018, Rv. 647534 - 01).

7.  Per quanto attiene agli esborsi sopportati da parte opposta, similmente a quanto osservato in Trib. Bergamo, sent. n. 1688 del 2020,

1) nel rispetto del limite della originaria domanda ex art. 112 c.p.c., secondo quanto altresì chiarito con la tabella a pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta,

  1. anche in recepimento della sopravvenuta Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02, in base alla quale “All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod plerumque accidit"”,
  2. in applicazione analogica al caso di specie del principio giurisprudenziale secondo il quale “la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione (…), ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congrua e la non   rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (Cass.Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003, Rv. 559481 - 01),
  1. evidenziata a monte la pertinenza delle diverse attività di opinamento delle parcelle, non essendo provato (a proposito dell’unica contestazione delle stesse formulata da parte opponente) che l’eventuale presentazione di queste ultime in un unico atto sarebbe stata ammissibile, ed anzi deponendo in senso opposto (ed ex art. 2729 c.c.) la plausibile esigenza del Consiglio dell’Ordine di garantirsi un certo ammontare di corrispettivi senza la sua facile elusione,

sono dovute dall’opponente le spese richieste da parte opposta nella

misura sottoindicata:

    1. per la liquidazione n. 90, € 1.617,47, visti € 389,27 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 983,30 per spese del domiciliatario,
    3. € 244,90, nei limiti della domanda di parte opposta e per altre spese, considerato come risultano documentati € 153,44 per spese di notifica, bolli e postali, ed € 178,00 per trasporti, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  1. per la liquidazione n. 99, € 260,57, visti
    1. € 204,53 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 56,04, nei limiti della domanda di parte opposta e per altre spese, considerato come risultano documentati € 78,88 per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività

processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta daSez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/20219, Rv. 656077- 02, per la liquidazione n. 114, € 142,93, visti

    1. € 120,23 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 22,70, per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  1. per la liquidazione n. 89, € 323,75, visti
    1. € 626,26 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 103,99, per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
    3. la detrazione dell’acconto di € 406,50 per spese,
  2. per la liquidazione n. 113, € 130,69, visti
    1. € 90,30 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
  3. € 40,39, nei limiti della domanda di parte opposta e per altre spese, considerato come risultano documentati 35,61 per spese di notifica, bolli e postali e devono aggiungersi € 13,53 per la spedizione degli originali della citazione, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,per la liquidazione n. 95, € 311,09, visti

Della parcella  l’importo non opinato   € 300,79         per contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),

    1. € 10,30, considerato come risultano documentati € 10,30 per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  1. per la liquidazione n. 94, € 763,58, visti
    1. € 300,79 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 462,79, nei limiti della domanda di parte opposta e per altre spese, considerato come risultano documentati € 467,26 per spese di notifica, contributo unificato, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  2. per la liquidazione n. 102, € 830,92, visti
    1. € 690,30 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 140,62, nei limiti della domanda di parte opposta e per altre spese, considerato come risultano documentati € 151,05 per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  3. per la liquidazione n. 106, € 930,79, visti
    1. € 882,66 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 48,13, nei limiti della domanda di parte opposta e per altre spese, considerato come risultano documentati € 69,10 per spese di notifica, di trasporti, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  4. per la liquidazione n. 108, € 101,05, visti
    1. € 85,95 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 15,10, considerato come risultano documentati € 15,10 per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
  5. nulla è dovuto per la liquidazione n. 74, visti
    1. € 207,95 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),
    2. € 137,62, considerato come risultano documentati € 137,62 per spese di notifica, contributo unificato, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02,
    3. l’esclusione dell’importo di € 13,53, attinente al procedimento dinanzi al TAR e interessato dalla fondata eccezione di inadempimento,
    4. l’acconto già versato di € 369,95 per spese, la cui eccedenza non è stata posta a base di una azione di ripetizione, di una eccezione di compensazione da parte dell’opponente, per la liquidazione n. 88, € 244,30, visti €                225,20          per

Della parcella non l’opinamento contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4), € 19,10, considerato come risultano documentati € 19,10 per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02, per la liquidazione n. 107, € 109,61, visti € 109,61 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4), Per la liquidazione n. 112, € 145,70, visti € 126,60 per l’opinamento della parcella, importo non contestato nel quantum se non negli infondati termini sub 4),

      1. € 19,10, considerato come risultano documentati € 19,10 per spese di notifica, bolli e postali, non solo in ragione della corrispondenza di tali esborsi con attività processuali, ma anche alla stregua dell’equità imposta da Sez. U - , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02, Pertanto, si deve riconoscere l’importo capitale richiesto da parte opposta a titolo di spese ulteriori a quelle generali ed ammontante ad € 5.912,45 (= 1617,47 + 260,57 + 142,93 + 323,75 + 130,69 + 311,09 + 763,58 + 830,92 + 930,79 + 101,05 + 244,3 + 109,61 + 145,7).

7.1.  Sulla somma di € 361,04 (indicata a pag. 19 della memoria depositata in data 11/2/2020), sono poi dovuti dall’opponente 

·         l’importo per la cassa previdenziale,

·         l’IVA, mancando la prova della asserita compensazione e non essendo state contratte spese dal professionista in nome e per conto del cliente ex art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, considerato come pur risultando ultroneo un mandato con rappresentanza ai fini di detta  dispozione  - in parte non  sussiste “la fatturazione della prestazione oggetto dell'anticipazione (…) fatta a carico del cessionario o destinatario, sia pure in persona del suo cedente o prestatore” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17612 del 2013) e in parte si è proceduto ad una liquidazione equitativa (ammessa da Sez.- , Sentenza n. 31030 del 27/11/2019, Rv. 656077 02, ma) in parziale mancanza di documentazione.

Non è, invece, dovuto il rimborso spese generali del 15% e quest’ultimo, né l’IVA e né la CPA devono essere calcolati sul restante ammontare attinente agli esborsi, trattandosi a tacer d’altro – di accessori non così richiesti (pag. 19 della memoria depositata in data 11/2/2020).

7.2. Inoltre, non devono essere contemplate in sentenza eventuali ritenute ed in applicazione analogica al caso di specie del principio secondo il quale “il giudice è dispensato dalla determinazione dell'importo della retribuzione al netto della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, "in quanto l'obbligo di effettuare tale ritenuta - che sorge solo al momento del pagamento grava sul datore di lavoro, ove questo dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente"” (così Cass., Sez. L, Sentenza n. 2544 del 2001).

  1. Per quanto attiene agli interessi, essi sono dovuti nella misura legale che, nel caso di specie, deve intendersi quella normativamente fissata dal d.lgs. n. 231 del 2002, stante l’art. 2, lett. c), di tale decreto, nonché e per le ragioni indicate nel periodo che segue – l’art. 1284, comma 4, c.c., disciplina che deroga a disposizioni pregresse.

La decorrenza di tali interessi coincide con la data del 31/3/2016, essendo quest’ultimo il dies a quo prospettato da parte opposta (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004 e pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta), pur in presenza dell’anteriore

costituzione in mora desumibile dal doc. 32 del fascicolo monitorio.

Infatti, deve applicarsi analogicamente a tale documento e al caso  di specie il principio secondo il quale “In materia di compensi ad avvocato, che afferiscono all'arco della durata di un processo e che non sono determinabili con un mero calcolo aritmetico, poiché le relative tariffe ne consentono la determinazione fra un minimo ed un massimo, è difficilmente individuabile una data di scadenza prima della richiesta da parte del professionista, sicché solo con riferimento alla data di tale richiesta, con l'invio di parcella o del preventivo di parcella, che costituisce elemento indispensabile della costituzione in mora del cliente, possono decorrere gli interessi moratori (…)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 28/11/1987, Rv. 456224 - 01) e “Gli interessi sulla somma di denaro spettante al difensore nei confronti del proprio cliente per l'attività prestata decorrono dalla data in cui il professionista abbia richiesto il pagamento, in via breve, delle proprie spettanze riservandosi in caso contrario di chiedere la formale liquidazione, in quanto detti interessi prescindono dalla liquidità ed esigibilità del credito, essendo rivolti ad ovviare il danno derivante al creditore dal ritardo colpevole del debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 813 del 29/01/1999, Rv. 522763 - 01). Non risulta, dunque, pertinente al caso di specie, condivisibile il principio giurisprudenziale secondo il quale la decorrenza degli interessi opera dal provvedimento decisorio ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 (ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2431 del 02/02/2011, Rv. 616494 01), considerati – a tacer d’altro - la diversità di rito e l’inaccettabilità della suddivisione della disciplina degli interessi tra le varie obbligazioni, alla luce della unicità di nozione dell’obbligazione pecuniaria (così, in materia e in continuità con la giurisprudenza del presente foro, ex multis, Trib. Bergamo, ord. del 5-10-2020). Del resto, nemmeno è possibile avere riguardo all’anteriore data della conclusione delle rispettive prestazioni professionali ex d.lgs. n. 231 del 2002, non ravvisandosi, in quest’ultima disciplina, una deroga ai suesposti criteri in tema di liquidazione e decorrenza degli interessi sul compenso dell’avvocato (così alla stregua di quanto desumbibile daCass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22678 del 2014).

Tali interessi devono essere calcolati sugli importi dovuti a titolo di onorari e spese generali del 15%, e dunque al netto anche dell’IVA, deponendo in tal senso la stessa domanda di parte opposta e come prospettato a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta.

Devono essere rigettate le domande avanzate da parte opposta nei confronti della terza chiamata. Invero, la copertura assicurativa opera esclusivamente per quanto eventualmente dovuto da parte opposta a titolo di risarcimento dei danni maturati nell’espletamento della propria attività professionale, ma, nel caso di specie, il sottoindicato rigetto dell’art. 96 c.p.c. e gli esiti suesposti escludono l’indennizzabilità prospettata da STUDIO LEGALE ASSOCIATO .... Del resto, è infondato assumere che l’eventuale pagamento da parte del cliente di un’opera professionale inutile sia un “danno” nei confronti di tale soggetto (come pur sostenuto a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Invero, una fattispecie consimile legittimerebbe il cliente ad agire per l’indebito e né tale azione, né la mancata insorgenza di un credito in capo a parte opposta sono sussumibili agli artt. 2043 o 1218 c.c. implicitamente richiamati dalla nozione di danni risarcibili, menzionata nella copertura assicurativa.

  1. Occorre poi evidenziare che, stante la liquidazione, nella presente sentenza, di importi maggiori di quelli interessati dalla provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. al netto della parziale sospensione ex art. 649 c.p.c., deve escludersi la ripetizione d’indebito per gli eventuali pagamenti effettuati dopo l’ordinanza del 13/2/2020.
  2. Dalla mancanza di accoglimento integrale delle domande di parte opponente e di parte opposta deriva il rigetto delle azioni ex art. 96 c.p.c. (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12177 del 15/09/2000).
  1. Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante principi di Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017, Rv. 645057 - 01, le spese della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;

dette spese si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte e la medesimezza di scaglione tra quest’ultima somma e quella considerata in fase monitoria per le spese processuali, in misura pari a quanto liquidato a titolo di spese giudiziali nel decreto ingiuntivo revocato.

10.1 Le spese processuali di parte opposta ed inerenti alla fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la nota spese depositata, la natura documentale dell’istruttoria ma – d’altro canto – il numero significativo di documenti depositati, in € 259,00 per spese vive ed € 13.430,00 per compensi (fase di studio € 2.430,00, fase introduttiva € 1.550,00, fase istruttoria € 5.400,00, fase decisoria € 4.050,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

10.2. Le spese processuali della terza chiamata ed inerenti alla fase di opposizione devono essere poste - parziariamente - per il 97% a carico di parte opponente (stante i principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 02 e la controvertibilità della copertura assicurativa in relazione alla proposta domanda ex art. 96 c.p.c.), e per il 3% a carico di parte opposta (stante la parziale soccombenza); dette spese si liquidano in favore della terza chiamata, considerate le tariffe forensi del

    1. M. n. 55/2014, l'importo delle domande, la nota spese depositata, l’aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, di detto D.M., la natura documentale dell’istruttoria ma – d’altro canto – il numero significativo di documenti depositati, in € 17.459,00 per compensi (fase di studio € 2.430,00, fase introduttiva € 1.550,00, fase istruttoria € 5.400,00, fase decisoria € 4.050,00, calcolati in misura media e con il successivo ed indicato aumento del 30%), oltre

IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull’opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

Revoca il decreto ingiuntivo n. 4916/2019 del Tribunale civile di Bergamo;

Condanna (...) CALCIO S.P.A. al pagamento, in favore di STUDIO LEGALE ASSOCIATO  ...,   dei seguenti importi:

      1. a titolo di compensi,101.003,43, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%,
      2. a titolo di spese diverse da quelle generali, € 5.912,45, oltre IVA e CPA calcolate sull’ammontare di € 361,04, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002, sugli importi dovuti a titolo di onorari e spese generali del 15%, dalla ata del 31/3/2016 e sino al soddisfo;

Rigetta le restanti domande ed eccezioni;

Condanna (...) CALCIO S.P.A. al pagamento, in favore di STUDIO LEGALE ASSOCIATO ..., delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in misura pari a quanto riconosciuto, a titolo di spese giudiziali, dal revocato decreto ingiuntivo n. 4916/2019 del Tribunale civile di Bergamo;

Condanna (...) CALCIO S.P.A. al pagamento, in favore di STUDIO LEGALE ASSOCIATO ..., delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in € 259,00 per spese vive ed € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;

Condanna, in via parziaria, (...) CALCIO S.P.A. e STUDIO LEGALE ASSOCIATO ... al pagamento, in favore di (...) S.P.A., delle spese processuali della fase di opposizione, liquidate in € 17.459,00 per compensi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali del 15%, e ripartite per il 97% a carico di (...) CALCIO S.P.A. e per il 3% a carico di STUDIO LEGALE ASSOCIATO .... 

Bergamo, 16/03/2021

Il Giudice unico

dott. Tommaso Del Giudice

 

 

 

 

 

 

 

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