TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1674/2019 DEL 29/07/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5545/2012 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2012, pendente
TRA
(...) (…), rappresento e difeso dall’Avv. Rosa Masi;
- attore -
E
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. ‘(...)’ (P. IVA 02730790785) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Urso;
- convenuta –
E
F.I.G.C. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (c.f. 05114040586), in persona del r.p.t ., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Gentile e Francesca Sorace;
- terza chiamata
– E
....IA SpA (c.f. ....), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Manna;
- terza chiamata –
avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio. Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione (...) e (...) , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio (...), all’epoca minorenne (n. 3.7.1995), hanno convenuto in giudizio la società sportiva dilettantistica a r.l. ‘(...)’ chiedendo: ‘1) Dichiarare la responsabilità della società Sportiva dilettantistica a r.l. “(...)” in persona del legale rappresentante p.t., per tutto quanto esposto, in fatto e in diritto, nel presente atto, in merito al sinistro per cui è causa; 2) per l’effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei danni, in favore degli attori n.q., subiti e subendi, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale quantificati in € 23.005,42 (di cui euro 144,91 a titolo di danno patrimoniale per spese documentate sostenute) oltre rivalutazione e interessi, o comunque, nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. 3) Altresì, condannare la Società convenuta al pagamento degli interessi da lucro cessante in favore degli attori, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (14.1.2008) fino alla data in cui il Giudicante pronuncerà il conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario’.
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto che il minore, iscritto nel novembre del 2007 per la stagione 2007/2008 alla scuola calcio presso la società convenuta avente sede in Cosenza alla Via Popilia presso il centro sportivo ‘E. Morrone’, in data 14.1.2008, all’epoca dodicenne, si era recato, accompagnato dalla madre, all’orario previsto, alla detta scuola presso il centro sportivo dove erano presenti un socio ((...)) ed il custode del centro e, dopo avere indossato l’abbigliamento sportivo ‘entrava in campo insieme ad altri pochi allievi, ed in attesa dell’allenatore, ancora assente, iniziavano ad effettuare tra loro attività di riscaldamento. In tale circostanza il minore, Fabrizio (...), cadeva rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni’; che, avvisata la madre, quest’ultima conduceva il figlio infortunato al Pronto Soccorso del locale nosocomio, dove gli veniva refertata la frattura del 3^ distale tibia sinistra, con applicazione di apparecchio gessato con trazione integrale ed un periodo di ricovero di cinque giorni; che dopo la rimozione del gesso eseguita in data 2.4.2008, il consulente dott. Filippo Canino, medico-legale, aveva confermato il nesso causale fra l’infortunio e la lesione subita ed aveva accertato la ricorrenza di una invalidità totale temporanea di 30 giorni e parziale
temporanea di 60 giorni e di postumi invalidanti a carattere permanente, valutabili a titolo di danno biologico nella misura pari a 7%, come da relazione tecnica allegata da parte attrice; che ricorreva responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della società convenuta presso la quale era iscritto il minore -ricorrendo in capo alla detta società l’obbligo di vigilare sul minore, stante la funzione di garanzia svolta dalla società medesima, sulla quale gravava il dovere di impedire che potesse determinarsi pregiudizio ai danni del minore medesimo- per il fatto che, in assenza dell’allenatore, non era stato impedito agli allievi di giocare, con conseguente mancanza di controllo e sorveglianza sugli stessi; che infatti le lesioni occorse al minore erano conseguenza dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. della società sportiva.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente, ha chiesto il differimento dell’udienza per la chiamata in causa, ai sensi dell’art. 106 c.p.c. del Gruppo Generali Liquidazioni Danni Infortuni F.I.G.C. e della F.I.G.C., alla quale essa società è iscritta, per essere da esse garantita e tenuta indenne; ha dedotto l’inammissibilità della domanda e la sua infondatezza, evidenziando che non si era verificata alcuna inosservanza dell’obbligo di vigilanza sugli allievi, atteso che in data 14.1.2008 l’allenatore era materialmente presente presso il corso al quale era iscritto il minore (...) Fabrizio ed aveva adottato ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo; che in quella data presso il centro sportivo era presente altresì l’intero staff tecnico della scuola calcio, oltre al socio (...) ed oltre al custode, e tutti non avevano potuto evitare il verificarsi dell’evento occorso al (...) nella fase del riscaldamento, in quanto evento dovuto al caso fortuito ed essendo la caduta verificatasi per un fatto pur prevedibile -essendo una conseguenza ordinaria e normale, anche se accidentale, dell’attività sportiva praticata- tuttavia non evitabile, stante la sua repentinità; che la società, inoltre, aveva garantito la sicurezza delle attrezzature e dell’impianto sportivo, al fine di evitare possibili fonti di rischio, assicurandosi che l’allenamento si svolgesse su adatto campo di giuoco, in presenza dell’insegnante, e assicurandosi che gli allievi fossero stati precedentemente istruiti sulle regole da osservare e sul dovere di tenere un comportamento leale, adottando ogni altra accortezza necessaria ad evitare che derivasse agli allievi un danno fisco dagli incidenti che più di frequente si verificano in questi contesti; ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in subordine, dichiarare che la compagnia di assicurazioni e la FIGC fossero tenute a tenere indenne essa società sportiva per la somma al cui pagamento venisse eventualmente condannata, condannando i terzi chiamati al pagamento di tale somma in favore degli attori.
Autorizzata la chiamata dei terzi e rinviata la causa all’udienza del’8.5.2014 , la FIGC si è costituita in data 16.4.2014 ed ha eccepito l’improcedibilità della domanda, essendo il (...)divenuto maggiorenne; la nullità della chiamata di terzo per indeterminatezza della domanda di manleva formulata nei suoi confronti; la carenza di sua legittimazione passiva; nel merito, l’infondatezza della domanda anche con riferimento alla quantificazione del danno, effettuata con atto di parte (consulenza prodotta da parte attrice); ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti e la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria per euro 3.000,00 e comunque al pagamento di un somma determinata in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c.
(...), si è costituito in data 8.5.2014, insistendo nelle domande di cui all’atto di citazione.
La .... SpA, costituitasi in data 5.2.2015, ha eccepito l’improcedibilità della richiesta di garanzia, per mancata denuncia del sinistro nei termini di cui agli artt. 24 e 25 delle CGC, con conseguente legittimazione dell’assicurazione al rifiuto ovvero alla riduzione del pagamento del danno, avendo la società sportiva (...) comunicato il sinistro solo in data 24.4.2013 (cfr. la comunicazione del 24.4.2013) depositata in atti dalla società convenuta, mentre il fatto veniva denunciato dall’attore in data 12.7.2012 (cfr. richiesta risarcimento danni rivolta alla Società (...) con nota del 12.7.2012); ha inoltre eccepito, nel merito, l’assenza di responsabilità della società per mancanza di nesso causale fra l’evento e qualsivoglia condotta omissiva, essendosi trattato di un danno ‘autoprocuratosi’ dall’allievo durante una normale azione di gioco, che implica l’accettazione da parte dell’atleta del rischio cosiddetto ‘consentito’ o ‘elettivo’, rientrante nella normale alea della pratica del gioco del calcio, e di infortunio occorso per caso fortuito; ha contestato inoltre la quantificazione dei danni, la ricorrenza di un danno morale e la richiesta di liquidazione del danno da lucro cessante, state l’inerzia nel proporre l’azione.
La causa è stata istruita mediante l’espletamento di prova testimoniale e mediate CTU medico legale. All’udienza del 20.9.2018 i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda proposta da parte attrice è ammissibile, in quanto esauriente nell’enunciazione degli elementi di fatto e nei presupposti di diritto della pretesa creditoria sia pertanto con riferimento alla causa petendi che al petitum, ed è fondata.
L’attore fonda la sua domanda deducendo l’inadempimento contrattale della società sportiva, ai sensi dell’art. 1218 c.c., evidenziando l’intervenuta insorgenza di un rapporto contrattuale mediante l’iscrizione dell’allievo alla società sportiva e l’accettazione da parte di quest’ultima dell’iscrizione ed evidenziando l’obbligo contrattuale gravante sulla società sportiva di vigilare per l’incolumità del minore iscritto e ad essa affidato.
I terzi chiamati hanno dedotto la ricorrenza del caso fortuito nella verificazione del sinistro, richiamando anche la giurisprudenza sul ‘rischio sportivo’, relativa all’accettazione del rischio inerente all’attività agonistica, quale è il gioco del calcio, i cui rischi rientranti nell’alea normale ricadono su colui che la pratica, e richiamando la giurisprudenza relativa all’ipotesi di infortunio occorso nel corso di attività agonistica a seguito di scontro con altro giocatore, secondo cui, in ordine alla responsabilità civile della struttura cui è affidato lo studente o l’allievo, grava su quest’ultimo l’onere di provare il fatto illecito commesso (con l’intenzione di ledere) da altro studente, essendo a carico della struttura l’onere di provare di non avere potuto evitare il verificarsi dell’evento nonostante la predisposizione delle necessarie cautele, contestando altresì la genericità dell’atto di citazione nella enunciazione del fatto determinante l’evento lesivo.
Parte convenuta ha dedotto piuttosto la ricorrenza del caso fortuito determinato da una caduta repentina ed accidentale, rientrante nel cosiddetto ‘rischio consentito’, parlando più specificamente, nella comparsa conclusionale, di autolesione.
L’istruttoria dibattimentale ha confermato che l’infortunio si è verificato nel periodo in cui il minore (...) era affidato alla Società Sportiva nel corso dell’allenamento.
La prova testimoniale espletata, inoltre, depone nel senso di un infortunio da autolesione.
Il teste (...), fratello di (...), citato da parte attrice, ha confermato che il giorno in cui il fratello si è infortunato era stata la madre ad accompagnarlo, come di consueto, alla scuola calcio; che lui era rimasto a casa in quanto avrebbe dovuto recarsi alla scuola calcio a prendere il fratello (…) al termine degli allenamenti; che, quando si era recato a prendere (…), aveva appreso dell’assenza dell’allenatore (...), che era l’allenatore del fratello -per come dettogli dalla madre e dal fratello stesso e per averlo visto ogni volta che si recava a prendere il fratello al campo-; di avere ricevuto una telefonata da un collaboratore del (...) di cui non sapeva riferire il nome, il quale gli aveva riferito quanto era accaduto al fratello; di avere appreso che l’allenatore Sig. (...) era, assente perché impegnato in altra attività sportiva, per come riferitogli dai genitori di altri ragazzi che stavano aiutando il fratello a rialzarsi; che sul campo erano presenti altre persone ed una di queste, vestita con abbigliamento sportivo e le insegne del (...), gli aveva riferito che secondo lui (...) si era rotto la gamba; di avere saputo dalla madre -che, prima di accompagnare (...) al Pronto Soccorso, si era recata al centro sportivo per informarsi dell’accaduto- che il Sig. (...) le aveva riferito che (...) si era fatto male mentre si trovava in campo con un altro compagno e che quel giorno l’allenatore era impegnato con il resto della squadra per una partita; che insieme alla madre aveva accompagnato il fratello al Pronto Soccorso, ove gli era stata refertata la frattura alla gamba ed era stato disposto il ricovero; che al rientro dall’ospedale, mentre si trovavano in macchina, era giunta alla madre la telefonata del Sig. (...) (Presidente della Società Sportiva), il quale si era informato delle condizioni di salute del fratello; che, passato il telefono alla madre, egli aveva compreso che la conversazione che ne era seguita verteva sulla copertura assicurativa.
La teste (...), citata da parte attrice, amica di famiglia dei (...), ha riferito che il 14.1.2018 era stata chiamata dalla madre del minore (...) (...), Sig.ra (...), e, recatasi a casa (...), aveva trovato ...he piangeva dal dolore; che insieme alla madre di ... si era recata presso il centro sportivo dove era presente il sig. (...) ed altra persona, forse il custode, il quale ultimo aveva riferito loro che ‘il bambino si era fatto male mentre giocava con un compagno nel campo e che quel giorno l’allenatore era impegnato in una partita’; che, rientrate, la madre Sig. (...) decideva di portare il figlio al Pronto Soccorso dove gli era stata refertata la frattura alla gamba ed era stato disposto il ricovero; che al rientro dall’Ospedale il Sig. (...) aveva telefonato alla Sig.ra (...); che a rispondere al telefono era stato l’altro figlio della (...), ..., il quale aveva passato la telefonata alla madre; che il sig. (...), per come riferitole dalla (...), aveva parlato della copertura assicurativa.
La teste (...) , madre di (...), citata da parte attrice, ha confermato di avere accompagnato il 14.1.2008 il figlio ... alla scuola calcio alle ore 15,00; che ..., presso il centro sportivo avrebbe dovuto indossare le scarpette da calcio; di avere visto, mentre andava via, il figlio entrare in campo, mentre il suo allenatore (...) non era presente; di non avere assistito all’allenamento del figlio; che -per come le era stato poi riferito dal Sig. (...)-, mentre il figlio ... ed un altro allievo giocavano tra loro, in assenza dell’allenatore, ...cadeva a terra e non riusciva più ad alzarsi ed a camminare; che, verso le ore 16,00, mentre ella si trovava a casa, era giunta una telefonata dalla società sportiva; che alla telefonata aveva risposto il figlio ..., al quale era stato riferito dell’infortunio occorso al fratello; che ... si era pertanto recato a prendere il fratello ed aveva trovato sull’impianto il Sig. (...) ed altro addetto che si diceva fosse il custode; che, quando ... era tornato a casa ella, insieme alla sua amica (...) Domenica si era recata al centro sportivo per accertarsi di quanto accaduto al figlio e di avervi trovato il Sig. (...), il quale le aveva riferito che il figlio si era infortunato mentre si trovava in campo insieme ad un altro compagno e che quel giorno l’allenatore era assente perché impegnato in altra partita con la squadra e che era stato anche affisso in proposito un avviso; che, quando ella aveva chiesto dove fosse affisso questo avviso, tuttavia non lo avevano trovato; che, rientrata a casa, verificate le gravi condizioni di salute del figlio, insieme alla sig.ra (...) ed al figlio .., aveva condotto ... al Pronto Soccorso, dove era stata refertata la frattura alla gamba ed era stato disposto il ricovero; che, mentre rientravano in auto dall’ospedale dopo il ricovero del figlio, era giunta una telefonata del Presidente della società Sig. (...); che alla telefonata aveva risposto il figlio ...; che, passatale la telefonata dal figlio .., il Sig. (...) si era informato delle condizioni di salute del figlio e l’aveva informata della copertura assicurativa.
Sulla base delle informazioni date dal (...), pertanto, i familiari apprendevano che (...) si era fatto male a seguito di una caduta mentre si trovava sul campo a giocare con un compagno e che il suo allenatore (...), per come scritto su un avviso che tuttavia la (...) non aveva rinvenuto, quel giorno era assente, in quanto impegnato in altro evento sportivo.
L’assenza dell’allenatore (...), che era l’allenatore che seguiva la squadra del (...) (...) e che normalmente era presente agli allenamenti del (...), per quanto confermato dalla (...) e dal (...) .., era stata notata inoltre dalla (...), quando aveva accompagnato il figlio all’allenamento e dal (...) -il quale di solito vedeva il (...) in campo quando si recava a prendere il fratello-. Inoltre il (...) non era presente quando la (...), per informarsi su quanto accaduto, si era recata presso il Centro Sportivo, dove infatti aveva trovato l’allenatore (...), e non il (...), a riferirle del fatto.
I testi citati da parte convenuta ....sentito il 28.4.2016, istruttore presso la scuola calcio dal 2007-2008 al 2012), Federico Ippolito (istruttore presso la scuola calcio dal 2009), ...(istruttore presso la scuola calcio dal settembre del 2009), P (sentito il 28.4.2016, istruttore del (...) da 6 anni, quindi da epoca successiva al verificarsi dell’infortunio), ... (dirigente del (...) dal gennaio del 2008) non hanno fornito indicazioni differenti in ordine alla dinamica ed alle circostanze dell’infortunio, non avendo assistito all’evento.
Quanto alle precauzioni adottate per evitare il verificarsi di infortuni nel corso degli allenamenti, i testi appositamente citati hanno riferito in via generale che il centro sportivo era dotato di campi da calcio in erba sintetica (così il teste ..., il teste ..., il teste ..., il teste ...), e sul punto parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha depositato attestato circa la tipologia del prodotto utilizzato per la pavimentazione e relativa omologa; che, in caso di assenza di un allenatore, gli altri provvedevano a sostituirlo ed i bambini non erano mai lasciati soli (così il teste ... il teste ..., il teste ..., il teste ..); di non ricordare se il giorno dell’infortunio fossero presenti tutti gli allenatori (così il teste .., il quale ha riferito di non ricordare se egli fosse stato presente quel giorno); che il Mister (...) era sempre presente e che gli allenatori si recavano al centro sportivo sia quando era previsto l’allenamento del proprio gruppo sia in altre occasioni per dare una mano nella parte tecnica (così il teste ...); di non ricordare il sig. (...), né in quale categoria giocasse né che si fosse fatto male durante un allenamento (così il teste...); di non ricordare in quale squadra fosse inserito il (...)e chi fosse il suo allenatore e di non ricordare se quel giorno dell’infortunio il (...), che all’epoca era allenatore presso il (...), fosse assente (così il teste ..., il quale ha inoltre dichiarato di non avere assistito all’infortunio, poiché, in quanto dirigente, rimaneva negli uffici, ma che, avvisato il Sig. (...) dell’accadimento, erano stati avvisati prontamente i genitori del (...); che nell’organizzazione delle attività, in caso di assenza di un allenatore, era previsto che venisse aggregato un altro allenatore di altra sezione e che gli allievi che non vengono convocati per disputare una partita non vengono lasciati liberi di circolare nella struttura (così il teste ..., il quale inoltre ha ricordato che nel 2008 lo staff degli allenatori, coordinati dall’allenatore Sig. (...), era composto da sette allenatori e fra essi vi erano appunto il (...), il .., il .., il .. e il ..–dei quali tuttavia l’..., il .. ed il .. avrebbero iniziato a collaborare con il (...) in epoca successiva, ndr.-).
L’esame della scheda del Pronto Soccorso (che riporta la diagnosi di frattura della gamba sinistra e nelle note anamnestiche ‘giocando a calcio’) e della cartella clinica del ricovero presso l’U.O. di ortopedia e traumatologia (che riporta all’anamnesi ‘giocando a calcio si procura trauma a carico della gamba sn. ..’), confermano l’infortunio nel corso dell’attività sportiva avvenuto per autolesione (in tal senso l’espressione ‘si procura’ riportata sulla cartella clinica).
Il CTU dott. Rovella, sulla base della documentazione medica prodotta in atti, fra cui il certificato di buona salute ed idoneità all’attività sportiva non agonistica, rilasciato al (...) (...), senza data e prodotto da parte attrice, ha accertato l’ingresso del (...)presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Cosenza alle ore 17,49 del 14.1.2008; la diagnosi effettuata in quel frangente, sulla base della RX e sulla base della valutazione clinica, di frattura del terzo distale di tibia e perone gamba sinistra; il ricovero quella stessa sera presso il reparto di ortopedia e traumatologia ove veniva sottoposto alle cure farmacologiche del caso ed all’applicazione di un filo di trazione e da cui, a seguito di applicazione di apparecchio gessato, con inglobato il filo di trazione, in data 18.1.2008, veniva dimesso in data 19.1.2008 con terapia medica domiciliare e indicazione di mantenere l’apparecchio gessato per il periodo di trenta giorni in scarico; la successiva rimozione in sede di controllo ospedaliero, in data 13.2.2008, dell’apparecchio gessato e del filo di trazione e la contestuale applicazione di gambaletto gessato da carico, che veniva poi rinnovato e definitivamente rimosso in data 31.3.2008, essendo la frattura consolidata, non dolente e non dolorabile.
Ha inoltre valutato la consulenza tecnica prodotta da parte attrice a firma del Dott. .. nonché l’esame RX eseguito dal (...)sulla gamba sinistra in data 27.10.2019, che ha evidenziato ‘esiti di frattura del terzo medio-inferiore della tibia e del perone’ ed altresì l’anamnesi patologica prossima (il periziato ha lamentato dall’epoca dell’infortunio ed attualmente ‘una sensazione di peso doloroso in corrispondenza del focolaio di frattura…(…)… che si acuisce con il carico funzionale e la sollecitazione imposta, ad esempio, dalla stazione eretta prolungata e dal sovraccarico legato all’esecuzione di alcuni esercizi di potenziamento muscolare eseguiti in palestra ….(…)..che frequenta e che, di fatto gli sono preclusi, in quanto prevedono un aggravio di peso sulle gambe. Riferisce, inoltre, di avvertire una sensazione di fastidio di tipo urente in occasione di variazioni climatiche e termometriche ed anche salendo le scale, durante la corsa e la marcia prolungata. Il periziando asserisce di non avere mai sofferto di tale sintomatologia prima dell’infortunio per cui è causa’, ed ha proceduto ad esame obiettivo dell’organo sede del trauma, riscontrando un sfumata reazione dolorosa alla digitopressione dell’area del seno del tarso e dell’area posta immediatamente sopra l’astragalo, corrispondente alla sindesmosi tibio-fibulare; riscontrando che ‘la flessione plantare delle due articolazioni evidenzia un minus di ampiezza di 10° (40° a sn versus 50° a dx); riscontrando che il movimento passivo di valgizzazione sottoastragalica (5°), pur non mostrando differenze nei due lati né limitazioni di estensione, suscita dolorabilità; riscontrando ‘lievemente torpido il riflesso cutaneo plantare-superficiale sinistro’; riscontrando un’ipoestesia nel territorio di distribuzione del nervo peroneo profondo.
Il CTU ha pertanto concluso per la ricorrenza di una stretta dipendenza fra le lesioni subite dal (...) e l’infortunio verificatosi prevalentemente con meccanismo indiretto fra arto inferiore sinistro e suolo, e che il (...)è affetto da ‘esiti algodisfunzionali di frattura spiroide stabile del terzo distale di tibia e perone (biossea) di gamba sinistra trattata incruentemente, escludendo condizioni morbose preesistenti; ha valutato in giorni trenta l’inabilità temporanea totale ed in giorni 46 l’inabilità temporanea parziale al 50% e la ricorrenza di un danno biologico pari al 3%.
Ha, infine valutato congrue le spese mediche sostenute durante i controlli del decorso della malattia, documentate per complessivi euro 144,40 (come da ricevute dei pagamenti effettuate presso l’Azienda Ospedaliera, prodotte con l’atto di citazione), evidenziando la successiva produzione di documentazione relativa a spese presso un centro sportivo per la pratica del nuoto –che sarebbero state relative ad esigenze di riabilitazione in acqua-, risalenti al periodo 2008, 2009 e 2010 e tuttavia non accompagnate da prescrizione medica.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. Rovella, risultano coerenti con la documentazione medica esaminata e i dati clinici acquisiti e, pertanto, si ritengono corrette.
Ciò posto, incontestata fra le parti ed altresì documentata (come da ricevuta di pagamento della iscrizione alla scuola calcio del (...) Società Sportiva dilettantistica prodotta unitamente all’atto di citazione) l’iscrizione del (...) ... alla società sportiva convenuta per l’anno 2007-2008 (cfr altresì la tessera rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’anno 2007/2008 al (...), quale tesserato per la società F.C. (...), prodotta dalla società convenuta), è accertato ricorrere un rapporto contrattuale con la detta società di calcio, sulla quale incombe l’obbligo di vigilanza sulla incolumità e sicurezza degli iscritti, cosicché, in caso di infortunio autoprocuratosi, il regime probatorio da applicare è indicato dall’art. 1218 c.c., con la conseguenza che mentre a carico dell’allievo vi è l’onere di provare che l’evento si è verificato nel corso del rapporto contrattuale, è invece a carico della struttura l’onere di provare che l’evento è dovuto a causa non imputabile né alla società né all’istruttore o a chiunque in quel momento abbia assunto il compito di vigilanza (cfr. in materia di autolesione
occorsa nell’ambito di un istituto scolastico Cass. 5067/2010 e Cass. 3695/2016 ed ancora in materia di autolesione verificatasi ai danni di iscritto ad una scuola di sci Cass. 2559/2011, secondo cui, in motivazione, non è necessario che l’inadempimento sia dedotto da parte attrice in relazione ad eventi specifici, gravando sulla scuola l’onere di ‘provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile. Nulla impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni. Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto. Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non dal creditore della prestazione’; conf. Cass. 3612/2014).
Nel caso in esame parte attrice ha assolto all’onere di provare che l’infortunio si é verificato nell’orario di allenamento quando il (...)era stato affidato alla Scuola Calcio organizzata dal (...) presso la quale era iscritto.
Parte attrice inoltre, per come sopra ritenuto, ha fornito prova dell’assenza dell’allenatore (...), che avrebbe dovuto seguire l’allievo sul campo nel corso del suo allenamento, mentre controparte non ha fornito prova del fatto che in quella circostanza l’allenatore, assente, fosse stato sostituito da altro allenatore al fine di seguire l’attività di riscaldamento degli allievi e le azioni di gioco, a tutela della loro incolumità, essendo sul punto emersa solamente la presenza dell’allenatore (...) presso il Centro Sportivo ma non a presidiare l’allenamento del (...) e dei suoi compagni, e non ha assolto all’onere di provare che l’infortunio si fosse verificato per cause ad essa non imputabili, limitandosi alla prova del fatto che i campi da calcio del centro sportivo erano pavimentati con erba sintetica ed erano omologati (vedasi certificato di omologa del 3.11.2008), circostanza questa non idonea ad escludere la sua responsabilità, sia in considerazione del fatto che l’omologa del campo di gioco è successiva alla data dell’infortunio, sia in considerazione del fatto che, al di là delle precauzioni adottate per attutire la caduta, non è stata fornita la prova del fatto che l’allenamento del (...) fosse stato seguito da un istruttore e fosse stato calibrato secondo le normali capacità fisiche ed esperienze calcistiche proprie della giovane età dell’allievo.
Sono rimaste non dimostrate inoltre le ulteriori circostanze dedotte da parte convenuta in ordine alla preventiva istruzione degli allievi circa le norme di comportamento da osservare sul campo e durante l’allenamento.
Deve concludersi, pertanto, per la responsabilità contrattuale della società convenuta in ordine all’infortunio occorso il 14.1.2008 al (...) e per la condanna della stessa al pagamento in favore del (...), a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma, che in ragione della giovane età in cui si è verificato l’infortunio, si quantifica applicando la "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica" elaborata dal Tribunale di Milano, in uso anche presso il locale Tribunale, che fissa per ogni punto di invalidità permanente un "range" di liquidazione compreso tra un valore minimo e un valore massimo, valori che variano in funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità e decrescente rispetto all'età del soggetto leso e riconosce, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, la somma di € 98,00 (aumentabile fino ad un massimo di € 147,00) che va proporzionalmente ridotta, in caso di invalidità temporanea relativa, in funzione del minore grado percentuale di invalidità.
Ciò posto, considerando l'età dell'attore (12 anni) all'epoca del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale ad esso spettante deve essere quantificato, al valore attuale della moneta, in € 4.714,00 per invalidità permanente, € 2.254,00 per ITP al 50% e € 2.940,00 ITT.
A titolo di danno patrimoniale per spese mediche, deve, invece, essere liquidata la somma di € 144,40, con esclusione delle ulteriori spese relative alla pratica del nuoto, in quanto tardivamente documentate e non supportate da prescrizione medica.
Spetta, dunque, complessivamente all’attore la somma pari a € 10.052,40.
Considerato poi che la maggior somma come sopra determinata rappresenta il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi (cfr. Cass. S.U. n. 1712/95) in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma come sopra determinata, devalutata all’epoca del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno, ed a quelli ulteriori sino al soddisfo.
Quanto infine alla domanda di manleva formulata dalla società convenuta, deve evidenziarsi la tardività della eccezione di inoperatività della copertura assicurativa per mancata denuncia del sinistro nei termini previsti secondo le condizioni generali del contratto artt. 24 e 25.
Trattasi infatti di eccezione in senso stretto, cui è collegato un effetto estintivo rispetto al diritto che si intende fare valere (cfr. Trib. Rovigo 11.4.2013), che andava formulata con la comparsa di costituzione e risposta, che avrebbe dovuto essere depositata almeno venti giorni prima dell’udienza fissata (5.2.2015).
Generali Italia SpA, al contrario, si è costituita direttamente all’udienza del 5.2.2015, pertanto tardivamente, con conseguente decadenza dalla detta eccezione.
Ne consegue declaratoria dell’obbligo del terzo chiamato .... SpA di manlevare la Società Sportiva Dilettantistica a r. l. ‘(...)’, di quanto detta società convenuta dovrà corrispondere a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Quanto alla posizione della FIGC, va rigettata la domanda di manleva formulata nei suoi confronti, essendo rimasta sul punto generica e non dimostrata la domanda di parte convenuta in ordine alla causa petendi.
Invero, parte convenuta nell’atto di citazione per la chiamata del terzo ha evidenziato il ruolo della FIGC quale ‘organo di organizzazione e controllo del calcio’; ha precisato successivamente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la sua domanda evidenziando che il (...) ... all’epoca era tesserato con la FIGC, come da tessera di iscrizione prodotta, che la FIGC riveste la qualifica di ‘organo di organizzazione e controllo del calcio in Italia’, che è la FIGC a provvedere alla copertura assicurativa delle varie società affiliate, insistendo poi nelle domande già rassegnate nella comparsa di risposta.
Elementi questi che -non contestata fra le parti ed altresì documentata la affiliazione della società (...) alla FIGC come da tesserino rilasciato al (...) ...-, rimangono del tutto vaghi in ordine al titolo in base al quale la FICG sarebbe tenuta a garantire la società, in assenza di specifica documentazione (statuto, convenzione di affiliazione) circa il contenuto del rapporto di affiliazione.
Né può ritenersi che la chiamata del terzo FIGC sia stata fatta dalla Società (...) per estendere ad essa le domande svolte da parte attrice nei confronti di essa convenuta.
L’estensione automatica della domanda al terzo chiamato infatti non opera nell’ipotesi di garanzia impropria ed ancora, nell’ipotesi di rapporto unico, non opera ove il convenuto non contesti la propria legittimazione passiva ed effettui la chiamata nei confronti del terzo che si assuma essere soggetto corresponsabile rispetto alla domanda proposta da parte attrice (operando invece l’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato, in caso di unicità del rapporto in cui il terzo sia stato chiamato in posizione alternativa al convenuto ed in cui si individui il terzo quale unico obbligato in sua vece), fatta salva l’ipotesi, che non ricorre nel caso in esame, in cui sia la stessa parte attrice a formulare autonoma domanda nei confronti del terzo chiamato (cfr. Cass. 13374/2007; Cass. 8411/2016 e, da ultimo, Cass. 30601/2018).
Nel caso in esame, anche a volere qualificare la chiamata in causa della FIGC quale soggetto corresponsabile rispetto alle domande di parte attrice, il convenuto non ha formulato contestazioni in ordine alla propria legittimazione passiva rispetto alle medesime domande, né parte attrice ha formulato richieste di condanna nei confronti del terzo chiamato FIGC.
Deve concludersi pertanto per il rigetto della domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti della FIGC.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ed in base al decisum, seguono la soccombenza nei rapporti fra parte attrice e parte convenuta, con le conseguenti statuizioni in ordine alla condanna in manleva della terza chiamata.... SpA, nonché nei rapporti tra parte convenuta e la terza chiamata FIGC.
Le spese del giudizio nei rapporti fra parte convenuta ed il terzo chiamato ...SpA, avuto riguardo agli esiti complessivi del giudizio, vanno compensate
Quanto alla domanda formulata dalla FIGC di condanna di parte convenuta ex art. 96 comma 3 c.p.c., la genericità dei motivi in ordine alla chiamata non integra gli estremi della lite temeraria.
Le spese di CTU, come liquidate con provvedimento dell’11.7.2018, vanno poste definitivamente a carico del terzo chiamato ... SpA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiara ed accerta la responsabilità contrattuale della convenuta Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ‘(...)’, per come in parte motiva, in ordine al sinistro occorso al (...)in data 14.1.2008 e condanna la detta Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ‘(...)’ al pagamento in favore dell’attore (...)della somma di € 10.052,40, a titolo di risarcimento, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
-condanna la convenuta Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ‘(...)’ al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.835,00, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario al 15% ed oltre spese vive per euro 226,00 (C.U. e spese di notifica), da distrarre in favore del procuratore costituito;
-accoglie la domanda formulata dalla società convenuta nei confronti del terzo chiamato ... SpA e per l’effetto, condanna il terzo chiamato ... SpA a manlevare la convenuta Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ‘(...)’, di quanto questa dovrà pagare in favore di (…), in esecuzione della presente pronuncia;
-compensa le spese del giudizio fra parte convenuta ed il terzo chiamato ...SpA;
-pone definitivamente a carico di .... SpA le spese di CTU, come liquidate con provvedimento dell’11.7.2018;
-rigetta la domanda formulata da parte convenuta formulata nei confronti della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio;
-condanna la convenuta Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ‘(...)’ alla refusione delle spese di lite sostenute da FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, che liquida in complessivi euro 4.835,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%;
-rigetta la domanda del terzo chiamato FIGC– Federazione Italiana Giuoco Calcio di condanna di parte convenuta ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c.
Cosenza, 29 luglio 2019
Il Giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta