TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE CIVILE SENTENZA N. 883/2018 DEL 16/04/2018

 

TRIBUNALE DI COSENZA 

PRIMA SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio e così composto: Dott.ssa Rosangela Viteritti   Presidente

Dott. Massimo Lento                                   Giudice

 

Dott.ssa Anna Rombolà                                                              Giudice rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4772 del R.G.AA.CC. per l’anno 2015 e vertente

 

TRA

S.E.F. (...) 1903 srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Salvador, in virtù di procura in calce all’atto di citazione;

opponente

 

E

 

....., rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Roseti e dall’avv. Rosanna Calvosa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - querela di falso

opposto

 

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sef (...) 1903 s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1184/15 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 23.9.2015, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di ..., della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo vantato per lattività professionale svolta dal ricorrente nell’interesse della società opponente per la redazione ed il deposito della domanda di ripescaggio al campionato di Lega pro Divisione Unica della FIGC, stagione sportiva 2014/2015.

A fondamento della domanda, eccepiva la nullità del conferimento di incarico difensivo datato 3 giugno  2014,  disconoscendo  la  sottoscrizione  di  (...)  ,  legale  rappresentante  della società, deducendo che questi non avesse mai firmato il documento né in Cosenza né in altro luogo e che non avesse assunto alcuna obbligazione economica nei confronti di ...; nel merito, contestava la sproporzione della somma indicata nel contratto di conferimento di incarico rispetto all’effettiva opera professionale espletata.

Chiedeva, pertanto, che, in accoglimento della querela di falso, venisse accertata la falsità e l’inefficacia del documento Conferimento di incarico professionale” e che, in accoglimento dell’opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 1184/2015.

Si costituiva in giudizio ...il quale contestava la fondatezza dell’opposizione, rilevando che la pretesa di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo trovava fondamento nel contratto di prestazione d’opera professionale con cui Domenico (...), quale legale rappresentante della Sef (...) 1903 s.r.l., aveva conferito, allavv. ..., in data 3.6.2014, l’incarico di provvedere alla redazione ed al deposito della domanda di ripescaggio al campionato di Lega pro Divisione Unica della FIGC, stagione sportiva 2014/2015, con la previsione di un corrispettivo di € 5.000,00 per lo studio degli atti, dei comunicati ufficiali e per la redazione della domanda e di € 10.000,00 subordinato all’accoglimento della domanda; che il professionista aveva provveduto alla predisposizione della domanda ed al suo deposito presso la segreteria tecnica Co.Vi.Soc./FIGC e che la società opponente aveva pagato un acconto pari ad € 3.206,40; che nel mese di agosto 2014 veniva emessa la graduatoria dei ripescaggi delle società in Lega Pro Unica, con ammissione della SEF (...) 1903 s.r.l.; che, pertanto, era maturato il diritto del legale al pagamento del corrispettivo pattuito tra le parti per la propria prestazione professionale; che l’eccepita nullità del documento contrattuale era priva di fondamento, atteso che, a dimostrazione dell’autenticità dell’incarico conferito e della puntuale esecuzione dello stesso, si potevano richiamare il fitto scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti ed il pagamento dell’acconto effettuato a mezzo di bonifico bancario in data 9.7.2014; che, trattandosi di contratto d’opera professionale e non di mandato difensivo, non era necessaria lautenticazione della firma da parte del difensore; che, al fine di comprovare lautenticità della sottoscrizione di (...) Domenico, proponeva istanza di verificazione.

Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

All’udienza di prima comparizione del 17.10.2016, il procuratore domiciliatario dell’opponente faceva presente che era stata depositata telematicamente rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. Claudia Salvador.

Il giudice fissava nuova udienza al fine di consentire alla parte opposta la produzione in giudizio dell’originale dell’atto di Conferimento di incarico professionale, nonché per interpellare la parte opposta in ordine alla volontà di avvalersi del documento e per provvedere agli adempimenti relativi al deposito del documento, ai sensi degli artt. 222 e 223 c.p.c..

Alla successiva udienza del 27.2.2017, in presenza del PM, il giudice provvedeva al deposito del documento in originale, disponendone la custodia in cassaforte e, attesa la dichiarazione della parte opposta di volersi avvalere del documento, autorizzava la presentazione della querela di falso, fissando, a tal fine, l’udienza del 19.6.2017, nel corso della quale compariva solo il procuratore domiciliatario della parte opponente, privo di procura speciale.

Invitate le parti a precisare le conclusioni sull’improcedibilità della querela di falso e sul merito della controversia, all'udienza dell’8.01.2018, sulle conclusioni precisate dal difensore della parte opposta, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La querela di falso avverso il documento Conferimento di incarico professionale” sottoscritto dalle parti in data 3.6.2014 deve essere dichiarata improcedibile.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la querela di falso in corso di causa, deve essere prima "proposta" ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., cioè portata all'attenzione del giudice affinché valuti la rilevanza e l'ammissibilità della relativa istanza, e, quindi, "presentata" ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., il che può avvenire solo dopo l' autorizzazione del giudice che ne abbia positivamente valutato l'ammissibilità. Solo la "presentazione", e non la "proposizione" della querela dà origine al subprocedimento incidentale di falso (cfr. Cass. Civ., n. 12263 del 27.5.2009)

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la Sef (...) 1903 s.r.l. ha instaurato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1184/15 emesso dal Tribunale di Cosenza per ingiungere il pagamento, in favore di ...., della somma di € 12.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo vantato per l’attività professionale svolta dal ricorrente nell’interesse della società opponente, proponendo querela di falso avverso l’atto di Conferimento di incarico professionale” datato 3.6.2014, sul presupposto del disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di (...) Domenico, legale rappresentante della società. In particolare la querela di falso è stata proposta con l’atto di citazione sottoscritto dall’avv. Claudia Salvador in forza della procura speciale conferita dal legale rappresentante della Sef (...) 1903 s.r.l..

A seguito dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 222 e 223 c.p.c., in relazione all’interpello alla parte opposta che ha prodotto il documento ed al deposito dell’originale dell’atto in contestazione, il giudice ha autorizzato la presentazione della querela di falso, fissando apposita udienza, nel corso della quale è comparso il solo procuratore domiciliatario della società opponente.

Al riguardo, infatti, si osserva che l’avv. Claudia Salvador ha depositato telematicamente atto di rinuncia al mandato difensivo, comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. del 25.8.2016 alla società Sef (...) 1903 s.r.l. che non ha provveduto alla nomina di altro legale in sostituzione di quello rinunciante.

All’udienza del 19.6.2017 fissata per la presentazione della querela di falso, non è comparso l’avv. Claudia  Salvador  -  sebbene  la  mancata  nomina  del  nuovo  difensore  in  sostituzione  di  quello dimissionario non abbia inciso sulla costituzione in giudizio della parte, ai sensi dell’art. 85 c.p.c.-, mentre il difensore domiciliatario della società opponente non era legittimato a presentare la querela di falso, atteso che, come riconosciuto dalla Suprema Corte, il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (cfr. Cass n. 20468/2015). Consegue che, in mancanza di valida presentazione della querela di falso, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., da parte del legale rappresentante della società opponente ovvero del difensore munito di procura speciale, la querela di falso contenuta nell’atto di citazione deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente restituzione del documento in originale, depositato presso la cassaforte del Tribunale, in favore di ....

Passando all’esame del merito, l’opposizione proposta dalla Sef (...) 1903 s.r.l. è infondata e deve essere rigettata.

Occorre premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l’ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l’onere di provare l’esistenza del credito, mentre spetta, invece, all’opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il giudice dell’opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell’attore opposto sulla base dell’intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Nel caso di specie, il credito azionato da ...si riferisce al mancato pagamento della somma residua di  € 12.000,00 a titolo di corrispettivo vantato per lattività professionale svolta,  nell’interesse della società opponente, per la redazione ed il deposito della domanda di ripescaggio al campionato di Lega pro Divisione Unica della FIGC, stagione sportiva 2014/2015, in forza dell’atto di Conferimento di incarico professionale” sottoscritto da (...) Domenico, legale rappresentante della Sef (...) 1903 s.r.l., in data 3.6.2014.

Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, il creditore opposto ha allegato al proprio fascicolo di parte, oltre al contratto d’opera professionale, lo scambio di corrispondenza intercorso nei mesi di giugno e luglio 2014 tra (...) Domenico e lavv. ..., noncla domanda di ripescaggio depositata in data 28.7.2014 ed il comunicato ufficiale n. 42/A della FIGC, in data 1.8.2014, che ha deliberato di concedere alla Sef (...) 1903 s.r.l. la Licenza Nazionale 2014/2015 ai fini dell’ammissione al Campionato di Divisione Unica Lega Pro 2014/2015.

In tal modo, il creditore ha assolto all’onere di provare di avere svolto effettivamente le prestazioni di cui chiede il pagamento (Cass. Civ. n. 9254 del 20.04.2006; in senso conforme, Cass. Civ. n. 525286 del 13.04.1999). Si consideri, altresì, che la società opponente ha provveduto al pagamento di un acconto, pari ad € 3.206,40, a mezzo bonifico bancario, in data 09 luglio 2014.

Orbene, una volta dimostrati, da parte di ..., l’esistenza dell’incarico professionale - costituente la fonte negoziale del credito vantato - ed il puntuale espletamento della propria prestazione, ed allegata la circostanza del mancato pagamento del compenso da parte della debitrice- opponente, sarebbe spettato a quest’ultima fornire la prova della sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa vantata dalla controparte.

Al riguardo, la Sef (...) 1903 s.r.l. ha formulato una generica contestazione in ordine alla sproporzione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto rispetto all’effettiva opera professionale espletata.

Nel contratto sottoscritto in data 3.6.2014, le parti hanno concordato un compenso, in favore dellavv. ...., di € 5.000,00 per lo studio degli atti, dei comunicati ufficiali della FIGC e per la redazione della domanda di ripescaggio e di € 10.000,00 subordinato all’accoglimento della domanda.

In ordine alla misura del compenso, l'art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi e in ulteriore subordine rimettendone la determinazione al giudice, previo parere (non vincolante) dell'Associazione professionale.

Ad avviso del prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233 comma secondo all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione (cfr. Cass., n. 12095 del 22.11.1995; cfr. anche Cass. Sez. Lav., n. 5805 del 23.3.2004). Inoltre, nel contratto di prestazione d'opera professionale non è esclusa - in mancanza di un espresso divieto legislativo - la legittimità della clausola con la quale le parti pattuiscano che il diritto all'onorario per il professionista sia condizionato al conseguimento di un risultato positivo per il cliente.

Consegue che, nel caso di specie, essendo stato regolarmente adempiuto l’incarico professionale mediante la redazione ed il deposito della domanda di ripescaggio ed essendosi verificata la condizione relativa all’ammissione della società sportiva al campionato di Divisione Unica Lega Pro 2014/2015, è maturato il diritto del professionista a ricevere il compenso pattuito nella somma di € 15.000,00, al lordo dell’acconto già ricevuto.

Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi fondata la richiesta di pagamento della somma di € 12.000,00 avanzata da ... in sede monitoria, sicchè l’opposizione proposta dalla Sef (...) 1903 s.r.l. deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere dichiarato esecutivo.

La domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte opposta, deve essere rigettata, atteso che la stessa, per la sua natura extracontrattuale, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui - come avvenuto nella fattispecie in esame - la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass., n. 21798 del 27.10.2015).

Le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

  1. dichiara improcedibile la querela di falso proposta nell’atto di citazione dalla Sef (...) 1903 s.r.l. avverso l’atto di “Conferimento di incarico professionale” datato 3.6.2014;
  2. dispone la restituzione del documento in originale a ...;
  3. rigetta l’opposizione proposta dalla Sef (...) 1903 s.r.l.e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1184/15 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 23.9.2015 e lo dichiara esecutivo;
  4. rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., proposta da ....;
  5. condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..

Cosenza, 11.4.2018

Il Presidente                                                               Il Giudice relatore 

Dott.ssa Rosangela Viteritti                                             Dott.ssa Anna Rombolà

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