TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 12021/2016 DEL 04/11/2016
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Laura Petitti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5342 del registro generale affari contenziosi civili dell’anno 2013, vertente
tra
(...) (cf: …), e (…) (cf: …), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (...) (cf:…), elettivamente domiciliati in San Marcellino (CE), presso lo studio dell’avv. Fabrizio Fabozzi, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
Attori
e
F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (cf: 05114040586), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Teresa al Museo n. 8,
presso lo studio dell’avv. Lucio Giacomardo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Convenuta
nonché
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “(...)”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 205, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Tirone e Antonio Nardone, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
Convenuta
e
(...) s.p.a. (cf: 00885351007), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via A. De Gasperi n. 45, presso lo studio dell’avv. Marco Aria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Terza chiamata in causa
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9 giugno 2016
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (...)e (…), nella spiegata qualità, convenivano in giudizio la F.I.G.C. e la Associazione Sportiva Dilettantistica “(...)”, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore (...) (tesserato F.I.G.C.), in conseguenza dell’infortunio sportivo occorsogli in data 19.01.2012, alle ore 16.00 circa, all’interno del campo sportivo ...., sito in Casoria (NA), mentre disputava una partita di allenamento.
Si costituiva la convenuta F.I.G.C., eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva; precisava, sul punto, che essa non rispondeva delle conseguenze dei fatti meramente fortuiti, quali gli infortuni che si verificano nel corso dell’ordinario svolgimento del gioco e che il minore era stato, peraltro, indennizzato per l’infortunio da Assitalia, mediante corresponsione della somma di euro 1.249,83; nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata, e la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da “lite temeraria”.
Si costituiva, inoltre, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (...), che, allo stesso modo, eccepiva l’infondatezza della domanda attrice, chiedendone il rigetto; in via subordinata, chiedeva di essere manlevata e garantita da (...) s.p.a., che chiedeva di chiamare in causa.
Si costituiva (...) s.p.a. (già.... s.p.a.), eccependo, in via preliminare, la inoperatività della polizza assicurativa (stipulata, peraltro, dalla F.I.G.C. e non anche dall’associazione sportiva convenuta in giudizio), volta esclusivamente a garantire il diritto all’indennizzo dell’assicurato, e non anche a tutelare il contraente o l’associazione dalla responsabilità civile.
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Va premesso che nell’atto introduttivo del giudizio gli attori allegavano esclusivamente che il giorno 19.1.2012, alle ore 16:00 circa, il minore (...) (tesserato F.I.G.C. con la Associazione Sportiva Dilettantistica (...), mentre disputava una partita di allenamento di calcio, unitamente alla squadra di appartenenza, nel campo sportivo “...” di Casoria, restava vittima di un infortunio sportivo che gli provocava lesione al legamento crociato del ginocchio destro (cfr. punto 1) e 2) dell’atto di citazione, dove si precisa che il minore si sentiva girare il ginocchio destro), e che l’evento era da addebitare “esclusivamente alla responsabilità oggettiva della federazione sportiva F.I.G.C. nonché della società sportiva ASD (...)” (cfr. punto 9) dell’atto di citazione).
Orbene, la domanda attrice, così come prospettata nelle allegazioni introduttive, non può trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ed invero, in caso di infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni ad un
partecipante all’attività a seguito del comportamento di altro partecipante, tale ultimo comportamento può costituire fonte di illecito civile solo se sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Cass. sez. III. 8 agosto 2002, n. 12012).
Al di fuori di tali ipotesi, l’infortunio subito dal partecipante rientra nella normale alea della partecipazione all’attività sportiva, che ricade sul partecipante stesso (cfr. Cass., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908), e non può ritenersi sussistente alcuna “responsabilità oggettiva” dell’associazione sportiva (ovvero della Federazione cui quest’ultima faccia capo).
Le allegazioni dell’atto introduttivo (in cui non si fa neppure menzione di uno scontro con un avversario, ed in cui si allega di un infortunio sostanzialmente cagionato dal minore a se stesso) appaiono pienamente riconducibili alla fattispecie di un infortunio sportivo meramente casuale, in cui non ricorrono, per quanto detto, gli estremi della responsabilità civile dei soggetti evocati in giudizio.
Va poi precisato che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori hanno modificato le proprie allegazioni, riferendo della dinamica del sinistro nei seguenti termini: il giorno 19.01.2012, alle ore 16:00 circa, il sig. (...)in qualità di tesserato FIGC, nel mentre, come detto, disputava una partita di allenamento di calcio all’interno del campo sportivo ..., sito in Casoria (Na), all’atto di calciare la palla, a causa di una irregolarità presente sul manto del campo, in particolare mancanza di aderenza del tappeto di erba sintetica, inciampava con il piede destro nell’intercapedine esistente nello stesso, restandovi impigliato, e, di conseguenza, perdendo l’equilibrio, si sentiva girare il ginocchio destro, rovinando poi al suolo.
Tali allegazioni, lungi dal costituire mera precisazione della dinamica del sinistro, integrano vera e propria modifica della causa petendi della domanda spiegata, in quanto tale inammissibile; ed invero, l’assunto secondo cui l’infortunio non sarebbe avvenuto (come dedotto in citazione) durante una normale azione di gioco, bensì a causa della irregolarità del manto di gioco, evoca un diverso titolo di responsabilità (da custodia, ex art. 2051 c.c.), che, peraltro, gli attori sembrano addebitare (in tutto o in parte) a soggetti diversi da quelli evocati in giudizio (cfr. verbale di udienza del 6.10.2014, in cui gli attori hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la società proprietaria del campo di calcio, .... s.r.l.; si veda anche l’ordinanza di rigetto della relativa istanza, del 21.11.2014, laddove si è evidenziata la tardività e l’inammissibilità della richiesta).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, l’assunzione delle prove testimoniali articolate dagli attori appare del tutto superflua, e, anche sotto tale profilo, va confermata l’ordinanza del 21.11.2014.
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Al rigetto della domanda attrice consegue l’assorbimento della domanda di garanzia spiegata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica (...).
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Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra gli attori e le convenute, e si liquidano, per ciascuna di queste ultime, in complessivi euro 3.980,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
Va invece disattesa la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, spiegata dalla F.I.G.C., di cui non si ravvisano i presupposti, oggettivi e soggettivi.
Nei rapporti tra la convenuta Associazione Sportiva Dilettantistica (...) e (...) s.p.a. le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate, stante l’assorbimento della domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:
Rigetta la domanda attrice;
Condanna (...)e (…), nella spiegata qualità, al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.980,00 per ciascuna convenuta, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
Dichiara compensate le spese di lite tra l’Associazione Sportiva (...) e la terza chiamata in causa.
Così deciso in Napoli, il 28/10/2016
Il Giudice
Dott.ssa Laura Petitti