TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1409/2019 DEL 10/12/2019

 

                      TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

 

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 

riservata nella causa iscritta al n. 2535/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

(...), rappresentato e difesa dall’avv.to Lidia Sinatore

ATTORE

E

Squadra di Calcio (...) 1928

CONVENUO CONTUMACE

....Ass.ni,  ...Assitalia,  rappresentata  e  difesa  dall’avv.to  Aniello  De Ruberto;

CONVENUTA

  

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato (...)citava in giudizio  la squadra di calcio (...) 1928 e la ...Ass.ni Spa, già Ina Assitalia, quale impresa assicuratrice della lega nazionale dilettanti, convenzione del 30.06.2010- 30.06.2013, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle lesioni riportate, in qualità di calciatore della squadra (...)1928, durante una partita di calcio, gara junior, tra la propria squadra di appartenenza e la squadra Pro (...), disputata in data 03.12.2012 presso lo stadio di Scafati. Deduceva che, a seguito di uno scontro di gioco, rovinava a terra e finiva con il bracco sotto il proprio corpo, riportando gravi lesioni, tali da ricorrere alle cure del Presidio Ospedaliero in Solofra, riportando la frattura scomposta dello scafoide con lussazione preliminare del carpo a destra, con successivo intervento

chirurgico. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro 26.000,00, o somma maggiore o minore da accertare in giudizio, nonché interessi legali maturati e maturandi dalla data del sinistro al soddisfo, e condanna al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario.

Parte convenuta, la ... Ass.ni, eccepiva in via preliminare l’improponibilità o inammissibilità della domanda in quanto, secondo quanto statuito nella convenzione stipulata tra la società assicuratrice e la lega nazionale dilettanti, la controversia del presente giudizio era demandata alla competenza di un collegio arbitrale, inoltre, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell’atto di citazione, in quanto privo dei requisiti necessari alla qualificazione della domanda; nel merito eccepiva l’infondatezza della domanda.

La squadra di calcio (...) 1928 non si costituiva in giudizio.

Nel corso del giudizio si procedeva all’esame dei testi indicati da parte attrice e successivamente veniva nominato ctu il dott. ... per la valutazione e quantificazione delle lesioni lamentate dall’attore.

Successivamente, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia della squadra di calcio (...) 1928, che non formalizzava la propria costituzione nel presente giudizio.

L’attore agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle lesioni subite durante la partita di calcio, tenutasi in Scafati il 03.12.2012, quando, in qualità di calciatore della squadra (...) Calcio 1928, si scontrava con un calciatore della squadra Pro (...), rovinando a terra e finendo con il braccio sotto il proprio corpo.

In merito alla dinamica del sinistro il teste (...)riferiva di essere l’accompagnatore della squadra (...) calcio e di essere stato presente al momento del sinistro, confermando le circostanze di tempo e di luogo indicate dall’attore e riferendo di aver visto che l’attore si scontrava con un difensore della squadra avversa e cadeva a terra,  rompendosi  il  polso,  precisando  anche  di  aver  accompagnato  il  ragazzo all’Ospedale di Solofra e poi di Salerno, dove erano presenti i genitori. Il teste (…)riferiva di essere dirigente della squadra di calcio (...) 1928, confermava la data del sinistro nel dicembre del 2012, riferendo altresì che si verificava un incidente di gioco durante la partita che si svolgeva in Scafati, e che il ragazzo coinvolto nel sinistro, a seguito della caduta, era stato accompagnato in Ospedale.

Va rilevato, in ordine all’eccezione di inammissibilità della domanda formulata da parte convenuta per la devoluzione della controversia de quo al collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 11 della convenzione stipulata tra la ... e la Lega nazionali dilettanti del 30.06.2010 – 30.06.2013, che la clausola arbitrale si applica solo tra le parti della convenzione, pertanto non può essere opposta all’assicurato, ed ha ad oggetto l’interpretazione e l’esecuzione della convenzione, non potendo invece riguardare l’azione di risarcimento del danno da infortunio sportivo, azione questa relativa alla tutela del diritto indisponibile alla salute.

In merito all’operatività della convenzione si rileva che l’evento de quo, verificatosi in Scafati durante una partita di calcio, cosi come emerge dalla prova per testi, rientra nell’oggetto  della  convenzione.  L’art.  29  della  convenzione  indica  i  calciatori  tra  i soggetti assicurati, inoltre l’articolo 30 della        convenzione        indica l’oggetto dell’assicurazione, nel quale sono ricompresi gli infortuni degli assicurati sul campo. Deve pertanto ritenersi, in considerazione del rapporto contrattuale esistente con la società  di  calcio  e  del  rapporto  assicurativo  stipulato  dalla  stessa,  che  entrambi  i convenuti sono tenuti al risarcimento dei danni da lesioni riportati dall’attore.

In merito al quantum il CTu nominato in giudizio, dott. ... accertava che l’attore aveva riportato a seguito del sinistro “esiti di frattura di scafoide polso destro”, compatibili con le circostanze del sinistro dedotte dall’attore. Inoltre quantificava il danno biologico al 4% ed i giorni di invalidità temporanea in un totale di 84 giorni, di cui 4 giorni di ITT, 40 giorni di ITP al 75%, 20 giorni al 50% e 20 giorni a 25%, nonché euro 450,10 per spese mediche documentate. Il danno biologico è cosi quantificabile € 4.802,00, l’invalidità temporanea in euro 6.424,00, oltre spese pari ad euro 450,10, per un totale di euro 11.676,10, somma sulla quale devono essere corrisposti gli interessi legali dalla domanda.

Si deve precisare che nei confronti dell’attore non trova applicazione la franchigia prevista dalla convenzione, in quanto tale disposizione può trovare applicazione solo tra i  contraenti  e,  quindi, nei  rapporti  interni  tra  la società contraente e la compagnia  assicurativa.

In considerazione dell’accoglimento della domanda i convenuti devono essere anche condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore, liquidate come in dispositivo e con attribuzione al procuratore antistatario.

PQM

 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (...) Fabio così provvede:

Dichiara la contumacia della squadra di calcio “(...) 1928”;

Dichiara che le lesioni subite da (...)sono state causate dallo scontro di gioco verificatosi il 03.12.2012, in Scafati, e per l’effetto condanna in solido la .... Ass.ni, già .... Assitalia, e la Squadra (...) Calcio 1928 al pagamento di euro 11.676,10, a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore, oltre interessi legali dalla domanda.

Condanna in solido i convenuti .... Ass.ni, già Ina Assitalia, e la Squadra (...) Calcio 1928 al pagamento in favore dell’attore delle spese del presente procedimento che liquida in euro 268,00 per spese, oltre spese di CTU, ed euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario.

Nocera inferiore 13.11.2019.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Troisi

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