TRIBUNALE DI PERUGIA – sezione civile – Sentenza n. 1201/2016 del 01/06/2016

IL TRIBUNALE DI PERUGIA


in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Clara Ciofetti pronuncia

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. (…) del ruolo generale degli affari contenziosi

dell’anno 2009 promossa da:

(...)  (C.F. …), rappresentato e difeso, per delega a margine dell’atto di citazione, dall’Avv. BARTOLOMUCCI Daniele, elettivamente domiciliato in (...), Via XX Settembre, n. 57, presso lo studio dell’avv. Teodori Luca;

ATTORE

 

nei confronti di

(...),

 

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni delle parti

Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 17.3.2016.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore deduceva:

  • di essere un ex calciatore che ha militato, nella stagione sportiva 2003/2004, nelle fila della squadra (...) Calcio Spa;
  • di essere stato denunciato presso l’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio da (...), Presidente dell’(...), per presunti comportamenti illeciti e antisportivi consistenti nell’avere avvantaggiato la squadra del (...), nella disputa sportiva (...)-(...), del 26.4.2004, in cambio di denaro;
  • che l’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha archiviato la posizione di (...) ed ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di (...) per

l’accertamento di eventuali illeciti penali;

che si è aperta un’indagine conclusasi con l’archiviazione  della notizia di reato;

che l’attore ha subito danni connessi al pregiudizio patrimoniale (mancati ingaggi e guadagni), morale e alla reputazione connesso ai fatti che si pretendevano commessi.

Tanto premesso, adiva il Tribunale al fine di sentire condannare (...) al risarcimento dei danni morali e materiali, da quantificarsi in corso di giudizio.

Il convenuto, seppure regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.

All’udienza del 17.3.2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

*****

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

L’attore ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall’attività asseritamente calunniosa svolta dal convenuto nei suoi confronti con la denuncia che ha dato avvio ad una indagine penale conclusasi con l’archiviazione.

Nessuna prova, tuttavia, è stata fornita circa la sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni e nessun reato, che il presente giudice può accertare in questa sede in via incidentale, è da ritenersi sussistente a seguito della presentazione della denuncia alla FGCI da parte di (...)(poi trasmessa alla Procura della Repubblica), tanto che nessun procedimento risulta essere stato promosso per calunnia nei suoi confronti, pur trattandosi di fattispecie perseguibile d’ufficio.

Giova premettere che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa.

Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso eziologico tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.

Ne consegue che spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva la consapevolezza dell’innocenza del denunciato (giurisprudenza consolidata sul punto, cfr. Cass. n. 6554/14, n. 27756/13, n. 15646/13, n. 1542/10, n. 13531/09, n. 560/05, n. 10033/04, n. 15646/03, n. 3536/00, n. 262/91, n. 2869/79, n. 2201/65, n. 126/63, n. 2725/62).

Sarebbe stato, dunque, onere del (...) dimostrare il dolo della controparte, atteso che, pur essendo l’illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l’irrilevanza della colpa per la calunnia rispetto ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell’ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l’autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore.

Ebbene, (...) non ha offerto alcuna prova in merito alla presunta condotta calunniosa della controparte, atteso che l’attore si è limitato a fondare la propria pretesa risarcitoria sul provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato nei suoi confronti a seguito della denuncia per illecito sportivo sporta dal (...): tuttavia, come già detto, tale provvedimento di archiviazione non è di per solo sufficiente ad affermare la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., atteso che l’archiviazione della notizia di reato nulla dimostra in ordine al dolo del reato di calunnia in capo al denunziante (cfr., in particolare, Cass. n. 10033/04).

In particolare, poi, sulla base della documentazione in atti, deve escludersi, da parte del (...), la certezza dell’innocenza del (...) e dunque la natura calunniosa della condotta del convenuto.

Dalla denuncia sporta dal (...), infatti, si evince come lo stesso riferisca alle autorità della FGCI il sospetto che (...)fosse coinvolto nel fenomeno del “calcio scommesse” per esserne venuto a conoscenza da persone che praticano l’ambiente del calcio. Il (...), nella denuncia, ha dettagliatamente descritto le circostanze in base alle quali detto sospetto è sorto ed ha esplicitato i nomi di chi gli aveva raccontato i fatti ((…) e (…).

Dalla denuncia emerge, altresì, che (...) non ha immediatamente comunicato all’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio le notizie ricevute, basandosi, cioè, sulle voci che aveva percepito in merito al (...); al contrario, egli ha approfondito l’indagine sia in prima persona (quando, il giorno 6.5.2004, ha parlato con (...)), sia tramite la collaborazione di soggetti a lui vicini, il tutto per verificare la veridicità dei fatti che gli erano stati riferiti.

Ed invero, dopo aver avuto la notizia da (...) (collaboratore dei settori giovanili dell’(...) Calcio Spa), che l’attore poteva essere coinvolto in illeciti sportivi (notizia che (...) aveva appreso da (...) Alfredo), ha incaricato il proprio collaboratore di “cercare di appurare ulteriori notizie”. Il (...) ha precisato ulteriormente, nella denuncia, di aver ricevuto una telefonata dal (...) nella quale gli è stato riferito che (...) aveva confermato “che il (...) si era venduto la partita contro il (...)”, circostanziando il tutto nel modo che segue: “il (...), nell’occasione, mi informava che il (...) gli aveva riferito che chi aveva contattato il (...) al fine di prestarsi a questo comportamento illecito era stato il procuratore (...), che lo stesso (...) aveva visto stranamente presente il giovedì della settimana precedente in occasione del ritiro pre partita con la Lazio”.

(...), allarmato da tali notizie, e, dunque, temendo che quanto riferito potesse essere vero, ha contattato telefonicamente il (...), il quale, lungi dall’avergli smentito il coinvolgimento del (...) nei fatti illeciti, gli ha descritto come era venuto a conoscenza dei fatti: “il sig. (...) mi diceva […] che lui era venuto a conoscenza del fatto da parte di alcune persone di Cittadella”. Anche in un successivo colloquio del 15.5.2004 il (...) ha aggiunto altri particolari della vicenda (coinvolgimento di un imprenditore) che confermavano i sospetti a carico di (...), persuadendo evidentemente il (...) della fondatezza di quanto gli era stato riferito.

Analogamente dallo stesso decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di (...) del 4.11.2011 (che ha condiviso le considerazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.) si desumono elementi di valutazione idonei ad escludere un comportamento calunnioso da parte del (...) nei confronti del convenuto, atteso che dalle indagini è emerso che il (...) ha confermato al (...) la colpevolezza del (...).

Nella richiesta di archiviazione si legge: “il (...) accettava l’incarico [di reperire notizie sulla partita (...)-(...)] per ottenere compensi in denaro e nei giorni successivi aveva ulteriori contatti telefonici e diretti con il (...) […] nel corso dei quali assecondava il (...) confermandogli di aver ottenuto conferme sulla colpevolezza del (...), al solo fine di ottenere i predetti compensi in denaro. In particolare indicava come fonte delle notizie l’imprenditore padovano (...), che in realtà egli non aveva neanche interpellato, per rendere più credibile lo svolgimento dell’incarico affidatogli dal (...)”.

E’ evidente pertanto che non vi è prova che (...)ritenesse insussistenti i fatti denunciati,parte attrice ha chiesto l’ammissione di mezzi istruttori sul punto.

In questo quadro, la realtà dei fatti (vale a dire le conversazioni con (…)  e (...) nonché le batture di (...) che avevano insospettito il (...) su presunte voci che giravano in merito alla irregolarità della partita-) poteva indurre una persona di media diligenza a ritenere certa, o fortemente probabile, la colpevolezza dell’attore e, dunque, deve ritenersi che (...) abbia incolpato quest’ultimo confidando nell’accertamento della sua penale responsabilità.

Da quanto sopra esposto deriva che, essendo positivamente smentita la ricorrenza del dolo e non essendo sufficiente ad integrare gli estremi dell’illecito civile, fonte della obbligazione risarcitoria, la mera negligenza o leggerezza nel lanciare l’accusa, la domanda risarcitoria a tale titolo proposta deve essere rigettata.

A ciò si aggiunga che dei danni asseritamente subiti dall’attore non è stata offerta alcuna prova, sotto il profilo patrimoniale, in relazione agli asseriti danni non patrimoniali, i quali, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 26972 dell’11/11/08), sono sempredanni-conseguenza, che non possono ritenersi “in re ipsa, ma vano allegati e provati da colui  che deduce di averli subiti.

Nella specie, le risultanze delle prove testimoniali in merito alle richieste di tesseramento e alle trattative per l’ingaggio del calciatore, sfumate a causa dello scandalo scoppiato dopo la denuncia del (...), risultano eccessivamente vaghe e generiche per potersi ritenere sussistente e determinato il danno e il suo ammontare.

Per i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.

Nulla per le spese essendo, il convenuto, rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da (...) nei confronti di (...), così provvede:

Rigetta la domanda;

Nulla per le spese della parte contumace. (...), 30.3.2016.

Il Giudice

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