TRIBUNALE DI PISA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 916/2021 DEL 06/07/2021

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa, Dott. Paola Arnaldi

Ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nella causa civile in primo grado iscritta al 4903 R.G.C. del 2013, promossa da:

 (...) elettivamente domiciliato in Massa, Viale della Stazione, 23, presso e nello studio dell’Avv. Luca Ulivi (C.F.: LVULCU76P26G628G) che lo rappresenta e difende per mandato speciale posto in foglio separato ma da intendersi indissolubilmente congiunto al presente atto. Il difensore dichiara ai sensi del 2 comma dell’art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax 0585/43658 e all'indirizzo di posta elettronica certificata avvuliviluca@pec.it

Attore

Contro 

 

U.S. (...) 1921   A.S. D. in persona del legale rappresentante pro tempore , Presidente Paolo Pastacaldi,  con sede in Palaia (PI),  loc.  (...), via del Bosco,5, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Federico Menichini  (  codice fiscale MNC FRC79S19G843R; casella PEC  federico.m enichini@pecrdineavvocatipisa.it) e

(...)    ; casella    PEC  daniele.rocchi@pecordineavvocatipisa.it)    ai   fini   del   presente  atto elettivamente domiciliato,  come  da  procura  in  calce  al  presente  ricorso  presso    e  nello  studio  del secondo,   in   Pisa,   Vicolo   Toscanelli,   4 ( recapito   ove   ricevere   le   comunicazioni   e notificazioni ai sensi degli artt. 134 terzo comma e 136 terzo comma c.p..c: 050/3151535)

Convenuta

 

Avente per oggetto : altri contratti d’opera

Passata in decisione all’udienza del 7.10.2020 ex art. 190 c.p.c. con rinuncia ad ulteriori termini.

Sulle seguenti conclusioni:

Nell’interesse di parte attrice

Voglia l’Ill.mo Giudice del tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria istanza, accertata la sussistenza del credito vantato dal signor (...) nei confronti della  U.s.  (...) condannarla al pagamento della  somma  pari ad euro 6.300,00 a fronte della scrittura privata sottoscritta fra i due in data 24.11.2011 oltre a interessi e rivalutazione monetaria Con vittoria di spese e competenze.

Nell’interesse di parte convenuta

Si chiede che l’Il.mo Tribunale di Pisa Voglia: In via preliminare dichiarare la propria incompetenza e/o difetto di giurisdizione per riserva di giustizia in favore degli organi di giustizia sportiva segnatamente della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C.; In via principale e nel merito respingere la domanda promossa da (...) perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali.

Fatto e Diritto

  1. Con atto del 15 ottobre 2013, il Sig. (...) promuoveva ricorso al Tribunale di Pisa, rassegnando le seguenti conclusioni:

Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, disa ttesa ogni contra ria ista nza, accerta ta la sussistenza del credito vanta to dal sig. (...) nei confronti della U.S. (...), condannarla al pagamento della somma pari ad6.300,00 a fronte della scrittura privata sottoscritta fra i due in da ta 24.11.2011 oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e di competenze ”.

A fondamento delle proprie pretese, il Sig. (...) sosteneva: a) di aver sottoscritto nel novembre 2011 un accordo di tesseramento con la convenuta, con cui quest’ultima avrebbe riconosciuto al calciatore, a fronte dello svolgimento dell’attività sportiva per la stagione 2011/2012, il compenso complessivo di7.500,00 come corrispettivo per attività sportive dilettantistiche ai sensi della L. 289/2002;

b) che l’U.S. (...) 1921 Asd (di seguito anche U.S. (...) aveva corrisposto in favore del sig. (...) la somma di1.200,00;

c) di essere conseguentemente creditore di euro 6.300,00.

Con comparsa di costituzione e risposta del 12 febbraio 2014 si costituiva in giudizio la U.S. (...), chiedendo il rigetto della domanda per le seguenti ragioni:

a) difetto di competenza / giurisdizione del Tribunale Civile di Pisa. Riserva di giustizia in favore degli organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e in particolare della Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti;

b) nel merito: infondatezza della pretesa per mancata dimostrazione dell’attività svolta.

All’udienza del ottobre 2015, il G.I., ‘rilevato che i termini di cui all’art. 183/6 c.p.c. non sono di concessione discrezionale in quanto la disposizione recita “se richiesto concede” e non “può concedere”, che pertanto la mancata concessione a fronte della richiesta costituisce nullità processuale in quanto lede il diritto di difesa della parte richiedente, concede i termini di cui all’art. 183/6 c.p.c. e rimette le parti al prosieguo, nonché per eventuale precisazione delle conclusioni ove il giudice ritenga non necessarie ulteriori attivi all’udienza del 19.1.2016 ore 9,00 ’;

    • le parti depositavano rituali memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
    • all’udienza del 19 gennaio 2016, il procuratore del Sig. (...) chiedeva l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti, mentre il difensore dell’U.S. (...) si oppone[va] e chiede[va] che sia valutata la rimessione in decisione sulla questione pregiudiziale della clausola compromissoria ’;
    • con provvedimento del 25 gennaio 2016, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 19 dicembre 2017;.
    • veniva successivamente fissata e celebrata udienza di precisazione delle  conclusioni avanti a questo giudice che tratteneva la causa a sentenza  ex art.190 c.p.c. dando atto della rinuncia delle parti ad ulteriori termini , a modifica della ordinanza che disponeva gli adempimenti ex art. 281 sexies c.p.c.
  1. Espone (...) di aver sottoscritto per adesione , con la società US (...) 1921, in data 4.8.2011, modello di tesseramento con cui il calciatore e la società assumevano l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C. ,dai suoi organi o soggetti delegati , nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento delle attività federali, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, e dichiarando infine di accettare che ogni azione tendente ad eludere tale vincolo di giustizia era passibile di sanzioni disciplinari fino alla misura della radiazione. L’art. 30 Statuto F.I.G.C. dispone che “ i tesserati , le società affiliate e tutti i soggetti , organismi e loro componenti , che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale”. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza dall’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla GIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento della attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Poi l’art. 3 dell’accordo economico azionato in giudizio dal calciatore prevedeva una clausola compromissoria, approvata specificatamente con firma separata, ai sensi della quale il calciatore è tenuto in caso di inottemperanza della società all’accordo depositato ad adire la com petente Commissione Accordi Economici della L.N.D. L’attore , come espone parte convenuta-ha irritualmente adito il Tribunale civile di Pisa. Afferma in contrario il (...), in atti, che in quanto tesserato come calciatore dilettante per un'associazione sportiva dilettantistica quale la associazione convenuta, non era vincolato ad adire gli organi dell'ordinamento sportivo di riferimento per la risoluzione di una controversia di ordine economico. Rileva poi che il Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nelle Legge 280/03), disciplinando il rapporto tra ordinamento statale e sportivo in particolare dal punto di vista della giustizia sportiva, riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive oltre ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni  disciplinari sportive, mentre la giurisdizione del Giudice Ordinario non subisce deroghe di alcun genere (“ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario”) ed i rapporti per i quali non ha subito deroghe la giurisdizione del giudice ordinario sono esclusivamente quelli “patrimoniali tra società, associazioni ed atleti” lasciando supporre che sussista una limitata attribuzione di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, con competenza (anche cautelare) per quei diritti soggettivi che non abbiamo natura patrimoniale. La giurisdizione ordinaria dunque per l’attore resta mantenuta sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti (si tratterebbe, in sostanza, di questioni attinenti al pagamento di stipendi, premi, ingaggi, ecc. come nel caso di specie). La normativa federale della Figc –così espone l’attore-non prevede alcuna preclusione per il giocatore dilettante di adire l'autorità civile per risolvere le controversie economiche insorte con il club che lo ha tesserato: infatti, l'art. 94, II° comma, delle Noif (Norme Organizzative Interne della Figc, doc. n. 8 ) dispone che le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti derivanti da accordi economici non rientrano tra quelle vincolate dalla clausola compromissoria prevista dall'art. 30, comma 2 dello Statuto Federale.

Proseguendo,-così espone l’attore-’ l'art. 94 bis delle Noif, rubricato "deroga”, dispone: "i calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal settore professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti, possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 24 dello statuto federale (clausola compromissoria, oggi art. 30, comma 2), adire le vie  legali  ai  fini  del  soddisfacimento  di  proprie  richieste  economiche"  e  ciò  consente, secondo il (...), pertanto, l'esperibilità di azioni promosse dai calciatori dilettanti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria come nella fattispecie; nessuna autorizzazione dovrebbe essere richiesta alla F.I.G.C. da parte del creditore/atleta alla luce della normativa richiamata con la conseguenza che lo stesso va ritenuto pienamente legittimato ad adire le vie ordinarie.

Sulla questione va fatta chiarezza.

La  domanda è improcedibile ed al riguardo rilevano più profili.

L’art. 3, comma 1, della L. 220/2003 così dispone: ‘esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società , associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli sta tuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91’.

Dunque la norma, pur prevedendo la  competenza del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società e atleti (per distinguerla da quella del Giudice amministrativo per le questioni disciplinari) fa salvo, in ogni caso, quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli sta tuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive’. In base alla previsione statutaria la clausola è obbligatoria per tutti i tesserati ed affiliati. Nel caso di specie le parti, in relazione al ruolo in funzione dei quali hanno agito e sono stati chiamati ad agire, sono tutti inquadrabili quali tesserati ed affiliati della associazione sportiva. Nell'ordinamento sportivo con il tesseramento e l'affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti di detto ordinamento e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti riguardanti l'esercizio dell'attività agonistica vengono accertati e giudicati dagli organi della giustizia sportiva . In questa ottica si è giunti ad individuare una ridefinizione del tesseramento non più in termini di atto amministrativo ma come atto pure esso di natura negoziale (tra atleta, da un lato, e Federazione, dall'altro)

.I soggetti parti della presente causa, agendo ed essendo chiamati ad agire quali soggetti dell'ordinamento sportivo, con conseguente accettazione di tutte le clausole e le disposizioni del regolamento e dello statuto federale, deve ritenersi che, come tali, abbiano fatto adesione anche alla clausola compromissoria che in essi è contenuta. Il vincolo di giustizia sportiva discende dalla sottoscrizione -all’atto del tesseramento  e/o dell’affiliazione- della cosiddetta clausola compromissoria, in base a cui si sancisce l’obbligatorietà per i tesserati, per le società affiliate e per tutti i soggetti a queste riconducibili, di osservare fedelmente lo Statuto e ogni tesserato ha l’obbligo di accettare diritti e doveri che scaturiscono dal tesseramento/affiliazione, compreso l’impegno di rivolgersi per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva solo ed esclusivamente agli organi federali competenti.

L’attore con il modello di tesseramento sottoscritto il 4 agosto 2011 (cfr. Doc. 2) il calciatore e la società, ha sottoscritto per adesione il modulo, assumendo dunque l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento delle attività federali, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC; dichiarano infine di accettare che ogni azione tendente ad eludere tale impegno determina sanzioni disciplinari fino alla misura della radiazione’.

In particolare con riferimento al rapporto de quo, esistono tre norme e altrettanti regolamenti federali (art. 30 Statuto FIGC, art. 94ter NOIF FIGC, art. 25bis Regolamento LND) che prevedono la competenza della Commissione Accordi Economici LND nelle controversie tra atleti e società partecipanti a campionati dilettantistici nazionali derivante da una espressa volontà delle parti :

  • l’art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - nel prevedere il vincolo di giustizia e clausola compromissoria - dispone chei tessera ti, le società affilia te e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di cara ttere agonistico, tecnico, organizza tivo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale, i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adotta to dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delega ti, nelle ma terie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico ’; il comma 4 di detto art. stabilisce che il Consiglio Federale per gravi motivi di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al  vincolo di  Giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo ovvero volto a eludere il vincolo di  giustizia comporta la irrogazione di sanzioni disciplinari  stabilite dalle norme federali;
  • l’art. 94ter delle Norme Organizzative Interne Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio (cfr. Doc. 4) prevedeper quanto attiene ai calciatori tesserati per società che partecipino a campionati dilettantistici nazionali (come (...) e U.S . (...) nella stagione sportiva di interesse) che le ista nze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate,per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento; e detto organo è a sua volta disciplinato dall’art. 25bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Doc. 5) secondo cui la Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calcia tori/ca lcia trici tessera ti con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F.’;

Tale vincolo di giustizia contenuto nello Statuto della associazione ripete la propria legittimità proprio dalla L.220/2003 e si qualifica in termini di clausola compromissoria  e al suo interno si distingue un contenuto positivo ossia volto l’obbligo di devolvere le controversie anche di carattere economico, come quella in oggetto, alla giustizia domestica e un contenuto negativo consistente nel divieto di devolvere alla giustizia statale le controversie rimesse alla competenza federale, se non autorizzati.

Il contratto azionato dall’attore prevede,   oltretutto, expressis verbis, all’art.3, una clausola compromissoria, approvata specificamente con firma separata, ai sensi della quale il calciatore/la calciatrice è tenuto, in ca so di inottemperanza della società all'accordo deposita to, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (CAE.) della L.N.D’. La competenza della Commissione Accordi Economici LND, dunque, non deriva soltanto dalle norme regolamentari (art. 30 Statuto FIGC, art. 94ter NOIF, art. 25bis Regolamento LND), ma anche e soprattutto da una precisa ed espressa volontà delle parti negoziali, con tanto di doppia sottoscrizione per espressa accettazione delle parti. Il rapporto de quo, instaurato tra un calciatore non professionista ed una compagine partecipante a campionato FIGC dilettantistico su base nazionale, trova una specifica disciplina, nei regolamenti di settore, dettata dall’art. 94ter NOIF in forza della quale i rapporti economici tra calciatori e club trovano riconoscimento e tutela in ambito federale.

La        U.S. (...)  1921  ASD  e (...), allorquando intesero instaurare il rapporto  di  tesseramento,  convennero  di  aderire  tale  disciplina, sottoscrivendo  un contratto  su  apposito  modello  messo  a  disposizione dalla F.IG.C.,  depositato presso la LND, che prevede appunto l’obbligo di rispettare le norme federali e di rivolgersi, per eventuali controversie, agli organi endo-associativi, accettando espressamente, quindi, che il loro rapporto venisse disciplinato dalla specifica regolamentazione dell’art. 94ter NOIF. Esiste  oltretutto un pronunciamento definitivo, prodotto in giudizio,  che attesta come il calciatore avrebbe dovuto rivolgersi alla Commissione Accordi Economici LND,  e da cui risulta che la Commissione Disciplinare Nazionale F.I.G.C. ha irrogato nei confronti del Sig. (...) la sanzione della squalifica per 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni a seguito di deferimento della Procura Federale F.I.G.C. per rispondere della violazione di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC in relazione all’art. 15 del CGS, avendo l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della FIGC, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà , correttezza e probità sportiva’. In particolare, si legge nella decisione dell’organo di giustizia federale quanto segue: ‘Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita : 1) il 25 novembre 2013 (...) calcia tore tessera to nella stagione 2011/2012 con la Società (...) 1921 ASD, militante nel campionato di serie D - notifica va a questa Società un atto di citazione a comparire davanti il Tribunale di Pisa, per sentirla condannare al pagamento della somma di6.300,00, ancora dovuta a saldo del compenso (accordo economico)di € 7.500,00, convenuto con atto del 24.11.2011 per la citata stagione sportiva .

Di nessun rilievo sono poi le norme di settore invocate dall’attore a fondamento dell’azione giudiziaria ART. 94, COMMA 2, NOIF E ART. 94BIS NOIF) . Prendendo le mosse dalla prima norma invocata (art. 94, comma 2,NOIF), la stessa dispone espressamente che le eventuali azioni promosse dai tessera ti dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma , non rientra no, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in ta l senso alla Lega di competenza ’. Invero la norma invocata non è applicabile al caso in oggetto, perché la norma citata da controparte si riferisce alle azioni riguardanti accordi raggiunti in contrasto con i regolamenti federali e le pattuizioni contrattuali, ma nel caso in oggetto. Il (...) ha azionato un contratto stipulato in pieno accordo con i regolamenti federali, segnatamente l’art. 94ter NOIF, non certamente qualificabile comeaccordo in contra sto con le norme come del resto è rubricata la norma citata. Non sussistono, dunque, nell’accordo azionato (accordo economico di cui al doc. 1 della comparsa di costituzione e risposta) i requisiti  per  configurare  lo  stesso  come  in  contra sto  con  le  norme  e  quindi  ricadente nell’ambito di applicabilità dell’art. 94, comma 2, NOIF. Inconferente è altresì’ il richiamo all’altra disposizione citata (94bis NOIF) .

L’art. 94bis delle N.O.I.F. non si riferisce al caso di specie, in quanto riguarda, per espressa previsione normativa,  ‘i calcia tori ed i tecnici delle società che – escluse dal settore professionistico partecipa no ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti’. L’aggettivo escluse non si riferisce ai calciatori e gli allenatori, bensì ai tesserati, ex professionisti di società che sono state escluse, per demeriti sportivi o economico-finanziari, dal settore professionistico, per essere relegate nei campionati dilettantistici. In questi casi, a tutela dei tesserati, ex lavoratori sportivi i cui contratti si sono risolti ope legis in ragione della relegazione del club di appartenenza nel settore dilettantistico, possono tutelare i propri crediti alimentari rivolgendosi direttamente all’A.G.O. anziché essere obbligati ad agire in sede arbitrale federale. Appare dunque evidente che il richiamato art. 94 bis consente l’esercizio dei propri diritti anche in via ordinaria una volta che la società di appartenenza venga esclusa dal settore professionistico della FIGC:

La ‘deroga’ di cui all’art. 94bis NOIF FIGC non opera sic et simpliciter non certo per il (...), tesserato per l’U.S. (...) 1921 come atleta dilettante, senza che la società convenuta sia mai stata ‘esclusa dal settore professionistico’ (né, invero, ne abbia mai fatto parte).

Per tali motivi la domanda è improcedibile . La Corte di Cassazione non ha certo affermato la legittimità dell’azione avanti all’A.G.O. da parte di tesserati di F.I.G.C. soggetti al cd. ‘vincolo di giustizia’, ma ha semplicemente affermato che, sul tema, non è proponibile regolamento di giurisdizione, trattandosi di questione di merito e non di giurisdizione, per la semplice ragione della natura negoziale del vincolo.

-Le spese liquidate in dispositivo  seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, contra riis reiectis, così provvede;

Dichiara la domanda improcedibile ;

Condanna parte attrice al pagamento in favore della società convenuta delle spese di procedura che liquidano in complessivi euro 3.800,00 per compensi, oltre IVA, Cap e 15% per spese generali di studio come per legge.

Pisa 29.6.2021

IL G.O.

Dott. Paola Arnaldi

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