TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 901/2018 DEL 08/11/2018

TRIBUNALE DI PISTOIA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico,

dott. Nicola Latour, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 4326/2013, vertente

TRA

(...) Calcio s.p.a., con sede in (...) al viale Kennedy n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Roberto Cota e Andrea Zonca, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in (...) alla via Passalacqua n.10;

Attrice opponente

E

(...), residente in Pescia alla via Manselma n. 21/1, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società (...) Sport uninominale, con sede in Pistoia alla via dell’Ospizio n.3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti (...) Cocco, Alberto Amadio e Giuseppe Castelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Montecatini Terme alla Piazza XXIV Maggio n. 7/8/9;

Convenuti opposti

 

 

Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo;

 

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

 

 

        1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.10.2013, (...) Calcio s.p.a. conveniva in giudizio (...) e (...) Sport S.r.l. uninominale, al fine di proporre tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2013, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 4.7.2013, con il quale le veniva ingiunto di corrispondere agli opposti la somma di € 50.000,00 oltre IVA e interessi legali, nonché le spese della procedura monitoria.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 25.6.2013, (...), in proprio e in qualità di legalità rappresentante della (...) Sport s.r.l. uninominale, premetteva che la società (...) Calcio s.p.a. le conferiva mandato in esclusiva affinché, in qualità di agente di calciatori regolarmente iscritta nell’elenco F.I.G.C., prestasse assistenza relativamente al tesseramento a titolo definitivo del calciatore (...) (...) presso la (...) Calcio; in forza di detto contratto, il compenso veniva stabilito in € 50.000,00 oltre IVA e il contratto di mandato veniva regolarmente eseguito, atteso che il calciatore veniva tesserato.

(...) Calcio s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in relazione ai predetti fatti e deduceva le seguenti circostanze :

- i rapporti relativi all’ambito sportivo hanno sia una regolamentazione statale che una regolamentazione sportiva e, pertanto, ad essi deve applicarsi una disciplina integrata, nel senso che le parti devono conformare i contratti alle condizioni previste dal Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca del contratto;

- il mandato n. 4228 conferito dal (...) Calcio all’Agente attribuiva i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto alla (...) Sport s.r.l., oggi (...) Sport s.r.l. uninominale, benché il contratto fosse sottoscritto da (...); come è prassi, e come consentito dal regolamento, quando l’agente esercita attività in una struttura imprenditoriale, il mandato è conferito al singolo agente, mentre i diritti economici e patrimoniali vengono attribuiti alla società;

- il regolamento FIGC, difatti, prevede una serie di obblighi in capo all’agente che, se disattesi, danno luogo a conseguenze sul piano disciplinare, e, pertanto, il mandato vede come contraente il singolo agente persona fisica, ma poi i compensi vengono versati alla società di cui l’agente è socio;

- il decreto ingiuntivo, quindi, era viziato sia perché la pretesa creditoria poteva essere fatta valere da un solo soggetto, sia perché vi era incertezza su chi fosse legittimato ad agire;

- peraltro, il decreto ingiuntivo veniva emesso in assenza di prova scritta, essendo stato prodotto a sostengo solamente il mandato n. 4288 e la schermata del sito (...) Calcio del giocatore (...), non allegando ulteriori elementi a sostegno del credito vantato; il creditore, difatti, avrebbe dovuto fornire la prova che il mandato era stato correttamente adempiuto, tramite la prova scritta del contratto tra il calciatore e  la (...) Calcio e che detto contratto si era concluso grazie al suo operato;

- il creditore, cioè, doveva allegare anche il contratto in cui, secondo le norme federali, doveva essere allegata la sua presenza in qualità di agente;

- la schermata prodotta in sede monitoria poteva provare che il giocatore (...) era stato tesserato dal (...), ma non che il relativo contratto era stato concluso con l’assistenza della sig.ra (...);

- il mandato, poi, era nullo, in quanto la (...) Sport, pur agendo in forma societaria, non aveva i requisiti previsti dal Regolamento Agenti (art. 4), in quanto lo stesso utilizzava una nozione di società intesa quale composta da più soci, mentre la (...) Sport è una s.r.l. con unico socio; inoltre, tale articolo prevede che la società debba avere come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal regolamento ed eventuali attività connesse e strumentale, mentre l’oggetto sociale della (...) Sport prevedeva attività che esulavano dall’oggetto sociale previsto dalla normativa degli agenti sportivi.

Pertanto, la (...) Calcio s.p.a. concludeva per l’accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente e dell’assenza dei presupposti di legge per la emissione del decreto ingiuntivo; nel merito, per il rigetto delle domande formulate dai convenuti e per la revoca del decreto ingiuntivo; con vittoria di spese e onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.5.2015, si costituiva in giudizio Francesca (...), in proprio e in qualità di legale rappresentante della (...) Sport s.r.l., deducendo che la pretesa creditoria era fondata, in quanto, su espresso incarico della (...) Calcio, la sig.ra (...), quale Agente di Calciatori iscritta all’elenco F.I.G.C., prestava la sua opera per il tesseramento del calciatore (...)e l’importo veniva pattuito in € 50.000,00.

Quanto  al  difetto  di  legittimazione  attiva,  evidenziava  come  la  sig.ra (...), quale mandante all’incasso, mantenesse la facoltà di riscuotere i propri crediti verso i debitori, in quanto unica titolare del credito azionato.

Pertanto, domandava il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese ed onorari.

Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa  giungeva all’udienza del 10.7.2018 ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione, avanzata dall’opponente, di difetto di legittimazione attiva degli opposti.

Il decreto ingiuntivo, difatti, veniva emesso in favore sia di (...) sia di (...) Sport s.r.l. uninominale, e (...) Calcio deduceva il loro difetto di legittimazione attiva, affermando che i diritti patrimoniali scaturenti dal contratto potevano fare capo solamente ad un soggetto e non ad entrambi.

Parte opposta riconduce la fattispecie alla ipotesi di mandato all’incasso, affermando, quindi, che la sig.ra (...) abbia conservato la legittimazione ad agire in via giudiziale per la riscossione del credito, precisando come non sussiste alcuna solidarietà attiva tra mandante ((...)) e mandataria ((...) Sport), con la conseguenza che la legittimazione attiva permanga in capo al mandante.

È la stessa convenuta, quindi, ad ammettere che l’unica titolare del diritto di credito azionato sia la sig.ra (...) (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione),  con la conseguenza che non può che riconoscersi il difetto di legittimazione attiva della (...) Sport Srl uninominale.

Difatti, il contratto di mandato n. 4288, secondo quanto riportato dalle parti, conteneva l’attribuzione dei diritti economici e  patrimoniali derivanti dal contratto alla (...) Sport s.r.l.

La convenuta riporta la fattispecie nell’ambito del mandato all’incasso. Considerando, però, che in giudizio hanno agito sia (...) che la (...) Sport, e considerato che non si tratta di un’ipotesi di solidarietà attiva (come riconosciuto dalla medesima parte opposta) deve ritenersi che,  comunque,  sia  solamente  uno  il  soggetto  legittimato  ad  agire  in giudizio per fare valere tale diritto di credito.

Considerato che detto diritto di credito è sorto in capo alla sig.ra (...), quale mandante all’incasso, la (...) Sport avrebbe, quale mandataria, ben potuto agire da sola in giudizio per la riscossione del credito; l’attivazione dell’azione giudiziaria da parte della sig.ra (...), titolare del credito, fa, automaticamente, venire meno la legittimazione attiva della (...) Sport la quale, in presenza dell’avanzamento della pretesa creditoria da parte della legittima titolare del credito/mandante, non ha titolo ad agire in giudizio unitamente a quest’ultima, non essendovi una ipotesi di solidarietà attiva.

Pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attività di (...) Sport srl uninominale e ciò è sufficiente a rendere necessaria la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2. Passando  al  merito  della  controversia,  l’opposizione  è  fondata  e, pertanto, deve essere accolta.

Si ricordi, preliminarmente, che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.

L’opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.

Pertanto, l’onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell’onere probatorio determina l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).

2.1. In primo luogo, osserva il Tribunale come siano mancanti in atti i documenti, prodotti in sede monitoria, consistenti nel contratto di mandato stipulato tra le parti il 28.8.2012, la schermata del sito (...) Calcio attestante il tesseramento del giocatore (...) e la lettera di diffida ad adempiere del 30.4.2013.

La mancanza, in atti, di tali documenti, però, non è di perrilevante, atteso che essi non sono stati oggetto di specifiche contestazioni.

L’opponente, difatti, non ha contestato l’effettiva sussistenza del mandato

n. 4288 conferito dal (...) Calcio a (...) per  il tesseramento del giocatore (...), non ha contestato che il compenso previsto fosse pari ad € 50.000,00 oltre IVA, né ha contestato che dalla schermata del sito del (...) risultasse, effettivamente, il tesseramento del giocatore (...).

2.2. Ciò premesso, la creditrice opponente, al fine di potere ottenere la riscossione della somma ingiunta, deve provare la fonte del proprio diritto.

Tale prova deve avere ad oggetto : - il contratto con il quale la (...) Calcio le ha conferito l’incarico di svolgere l’attività propedeutica al tesseramento del giocatore (...); - la circostanza che l’affare da lei promosso sia andato a buon fine e che l’incarico ricevuto sia stato correttamente eseguito (Cass. Civ., 22.11.2003, n. 17762; Cass. Civ., 7.6.2002, n. 8310, per cui nel giudizio promosso dall’agente contro la

ditta preponente l’accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l’agente stesso ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione).

Parte  opponente  ha  fornito  prova  dell’avvenuto  incarico  a  mezzo  del

mandato n. 4288, circostanza, come già detto, non contestata.

Invero, anche l’avvenuto tesseramento del giocatore (...) da parte del (...) Calcio non è circostanza specificamente contestata, sebbene non sia stato prodotto tempestivamente il contratto stipulato tra il (...) Calcio e il giocatore (sul punto, tardiva era la produzione documentale che parte opposta ha chiesto di potere effettuare all’udienza del 14.9.2017, ovvero ben oltre i termini fissati per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

Anche a non volere ritenere necessaria la produzione in giudizio del contratto intercorso tra il (...) Calcio e il giocatore (...), dal momento che la circostanza del suo tesseramento non è oggetto di specifica contestazione, va rilevato come, però, la società calcistica sin dall’atto di citazione, e quindi tempestivamente (al contrario di quanto affermato da parte opposta in comparsa conclusionale) abbia contestato che il contratto sia stato concluso con l’assistenza della sig.ra (...) (cfr. pag. 7 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ove si legge tale produzione può provare, a tutto concedere, che il giocatore (...) è stato tesserato dal (...) calcio, ma non che il contratto è stato concluso con l’assistenza della signora (...)”).

A fronte di tale contestazione, si ritiene che fosse preciso onere del creditore opposto fornire la prova che il tesseramento del calciatore fosse avvenuto effettivamente per mezzo del suo operato.

Si legge, difatti, in giurisprudenza, secondo un principio applicabile anche al caso di specie, cheper ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l’onere di prova l’esistenza di un valido nesso causale tra l’attività mediatoria e la conclusione dell’affare(cfr. Cass. Civ., 11.6.1999, n. 5760).

Ritiene il Tribunale che, a fronte di una contestazione sul punto, non sia sufficiente per la convenuta opposta dedurre che effettivamente sia stato raggiunto il risultato cui il contratto di mandato mirava (ovvero il tesseramento del calciatore), essendo necessario, al fine della maturazione della propria pretesa creditoria, fornire anche la prova che quel risultato sia stato raggiunto tramite il proprio operato.

La corretta esecuzione dell’incarico affidato, cioè, non può certamente prescindere dall’effettiva messa in opera di tutte le attività necessarie e strumentali che hanno, poi, portato alla conclusione dell’affare.

A fronte di una contestazione sul punto, è preciso onere dell’agente, creditrice opposta, fornire la prova che l’affare abbia avuto buon esito proprio per il suo tramite, non potendo ritenersi, diversamente, raggiunta la prova della corretta esecuzione del contratto.

Invero, la sig.ra (...) non ha ritenuto di provare la propria attività in alcun modo.

Non risulta in atti alcun tipo di documento che attesti l’attività svolta, essendo presumibile che il tesseramento di un calciatore da parte di una società calcistica sia preceduto da una serie di trattative e di attività strumentali di cui l’agente si fa carico e che, nel caso di specie, non sono documentate in alcun modo.

Non è rilevante, poi, che il calciatore sia stato tesserato proprio nel periodo di vigenza dell’incarico dato alla (...), in quanto tale circostanza, di per  sola,  non  può,  comunque,  ritenersi  sufficiente  per  provare  che  il contratto sia stato effettivamente concluso per mezzo della sua assistenza. Né si può ritenere dirimente che parte opponente non abbia fornito la prova che il contratto sia stato concluso a mezzo di soggetto terzo; tale assunto,  difatti,  mira  ad  invertire  l’onere  della  prova  in  materia  di obbligazioni, in base a cui deve essere il creditore a fornire prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa tra cui, nel caso di specie, l’avere posto personalmente in essere l’attività che, poi, ha portato alla conclusione dell’affare.

La deduzione, poi, avanzata dall’opposta, in relazione al fatto che il comportamento dell’opponente (conclusione dell’affare con terzo soggetto) si sarebbe, comunque, tradotto in una violazione della clausola di esclusiva prevista in contratto, è una circostanza del tutto nuova e mai rilevata nel corso del giudizio; la stessa, quindi, deve ritenersi inammissibile in sede di comparsa conclusionale, ove si possono porre nuove ragioni giustificative della domanda, sulla base di fatti  in precedenza accertati, ma non si possono dedurre fatti totalmente nuovi (cfr. Cass. Civ., 13.10.2005, n. 19894); deve rilevarsi come la domanda rivolta ad ottenere il pagamento della provvigione per l’esecuzione dell’incarico affidato, sia domanda differente da quella avente ad oggetto il pagamento della provvigione in conseguenza della violazione della clausola di esclusiva prevista in contratto.

La violazione della clausola di esclusiva è circostanza del tutto nuova, mai prima dedotta in giudizio, e la domanda fondata su di essa è inammissibile in quanto basata su elementi costitutivi della pretesa creditoria (mancato rispetto della clausola di esclusiva da parte della (...) Calcio s.p.a.) del tutto diversi dalla domanda azionata in giudizio (mancato adempimento della (...) Calcio s.p.a. a seguito di corretta esecuzione del contratto).

Laddove, poi, la sig.ra (...) avesse ritenuta violata la clausola di esclusiva e, quindi, inadempiuto il mandato conferitole dalla (...) Calcio, avrebbe dovuto proporre autonoma domanda risarcitoria nei confronti della società calcistica, domanda che in questa sede non è stata avanzata.

Per tutti questi motivi e per l’importante carenza probatoria di parte opposta, assorbita ogni altra questione, non può che ritenersi l’opposizione fondata in quanto non sufficientemente provata la pretesa creditoria in tutti i suoi elementi costitutivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda spiegata da parte opposta.

3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Nicola Latour, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da (...) Calcio Spa, con atto di citazione ritualmente notificato,  nei  confronti  di  Francesca  (...)  e  (...)  Sport  srl

uninominale, così provvede:

  1. Dichiara  il  difetto  di  legittimazione  attiva  di  (...)  Sport  srl uninominale;

2. Accoglie l’opposizione, e per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.733/2013;

3. Rigetta la domanda di parte opposta di condanna della società (...) Calcio s.p.a. al pagamento in favore di (...) di € 50.000,00 oltre Iva, interessi e rivalutazione monetaria;

4. Condanna gli opposti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell’opponente delle spese del giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 276,40 per esborsi ed € 6.738,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.

Pistoia, 7.11.2018

Il Giudice

dott. Nicola Latour

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