TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 15425/2020 DEL 31/10/2020
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 29802 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2017 e rimessa in decisione all’udienza del 9.6.2020, vertente
TRA
(...) (...), elettivamente domiciliato in Roma, via Camillo Serafini n. 27, presso lo studio dell’Avv.to Luca Albano che lo rappresenta e difende in virtù di procura notarile in atti.
PARTE OPPONENTE
E
(...) srl, in persona del l.r.p.t. (...), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 68, presso lo studio dell’Avv.to Paolo Rodella che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all’udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma (...) srl chiedeva ed otteneva, in data 11.1.2017, il decreto ingiuntivo numero 812/2017 intimante il pagamento nei confronti di (...) (...) della somma di euro 54.659,05.
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 16 marzo 2017, (...) (...) proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 24/4/17 con il quale convenendo in giudizio la (...) srl chiedeva: "revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 812/2017 emesso dal tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio chiuse le ".
(...) srl si costituiva in giudizio e chiedeva: "in via preliminare e pregiudiziale dichiarare, ex articolo 648 CPC, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, Non essendo L'opposizione fondata su
prova scritta né di pronta è facile soluzione; nel merito ed in via Principale, rigettare L'opposizione proposta dalla Sig. (...) perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo numero 812/2017 –R.G. 83 2 7/16 condannando in (...) al pagamento, in favore delle esponente, della somma di 54.659,05 oltre spese, competenze ed onorari liquidati in decreto nonché la rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza al saldo punto con Vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 13 febbraio 2018 veniva respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Definito il tema della lite, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, (...) srl, specificava; che, in data 15 novembre 2010, (...), calciatore professionista, aveva conferito a (...), agente di calciatori licenziato F.I.G.C., il mandato procuratorio numero 2493 avente durata biennale e con scadenza il 15 novembre 2012, affinché questo curasse i suoi interessi e prestasse opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti e prestazione
sportiva con società professionistiche; che, all'articolo 3 del predetto mandato, le parti pattuivano che (...) riconoscesse a (...) un compenso percentuale pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva; che, in data 18 agosto 2012 (...), con l'assistenza e consulenza del (...), sottoscriveva contratto sportivo con la FC (...) Spa, contratto avente durata quadriennale e con la previsione, per la stagione sportive 2015/2016, di un compenso annuo lordo ad euro 896.050,10; che, in attuazione delle suddette pattuizioni, spettava al (...) un compenso in euro 54.659,05; che successivamente il (...) cedeva il suo credito alla (...) srl, come da formale comunicazione inoltrata all’opponente in data 29 ottobre 2014.
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
- che il contratto di prestazione sportiva stipulato con la società opposta era terminato anticipatamente per intervenuto fallimento, in data 19.3 2015, della FC (...), nonché per la revoca della affiliazione del club e conseguente svincolo dei tesserati da parte della FIGC e contestuale retrocessione del club in serie;
- che a seguito dei suddetti eventi, la naturale conseguenza era stata la dichiarazione di nullità da
parte della federazione di tutti i contratti di prestazione sportiva stipulati dai calciatori con la FC (...) s.p.a.;
- che ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento agenti di calciatori, C.U. 100 del 8.4.2010, il compenso dell’ agente è calcolato sulla base del reddito lordo anno del calciatore, secondo quanto risulta dal contratto depositato e ratificato; nella fattispecie, il punto 4 del suddetto articolo stabilisce: "se l’agente e il calciatore non concordano il pagamento di una somma e il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall’agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l’agente, oltre alla quota maturata, ha diritto alla retribuzione maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore ";
- che, in virtù di quanto sopra, il diritto al compenso della gente sussiste fintantoché il contratto di prestazione sportiva da lui negoziato sia ancora valido ma del stesso;
- che, inoltre, in virtù del punto 5 dell'articolo 17 sopra richiamato "in caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica A quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all’agente e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alla annualità contrattuali successive alla retrocessione";
- che l'opponente, successivamente alla scadenza dell'incarico con il (...), nel corso della stagione 2013/2014, era stato trasferito da FC (...) Spa a UC (...) Spa, sottoscrivendo detto contratto per il tramite di altro agente.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
- Che in data 31 gennaio 2014, e quindi circa un anno prima della sentenza dichiarativa del fallimento del (...) FC, l’opponente veniva ceduto a titolo definitivo da detta ultima società in favore dell’US (...);
- Che, quindi, l’(...) disputava la seconda metà della stagione sportiva 2013/2014 e l'intera stagione sportiva 2014/2015 con detto ultimo Club, per poi trasferirsi prima in Belgio, presso la società Anderlecht dove disputava la stagione 2015/2016, e poi in Inghilterra presso la società Watford, dove disputa va la stagione 2016 2017;
- Che in ragione di quanto sopra il contratto con la FC (...) non era terminato anticipatamente per l'intervenuto fallimento della predetta società, quanto piuttosto perché un anno prima della predetta dichiarazione di fallimento (...) si era volontariamente trasferito presso altra società.
Come è noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull’accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall’opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l’ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ciò posto, occorre osservare quanto segue.
Dalla lettura del testo del mandato procuratorio n. 2493 rilasciato, in data 15.11.2010, dall’odierno opponente in favore dell’agente Giampiero (...), risulta, all’art. 1, che con lo stesso il calciatore conferisce all’agente mandato affinché curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di (...) professionistiche, assistendolo nella attività diretta alla definizione, durata e compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso. All’art. 3, inoltre, le parti pattuivano un compenso in favore dell’agente pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, come risultante dallo stipulato contratto di prestazione sportiva.
Dalla lettura del testo di detto contratto, quindi, si evince che il diritto al compenso da parte dell’agente deriva dalla maturazione in favore del calciatore del corrispettivo annuo previsto dal contratto di prestazione sportiva stipulato per il tramite dell’agente stesso. In altri termini, quindi, il diritto dell’agente al compenso, come pattuito col calciatore, sorge in conseguenza dei compensi da quest’ultimo percepiti in esecuzione dei contratti di prestazione sportiva stipulati con l’interessamento dell’agente stesso.
Orbene, nel caso in esame, incontestato che il contratto di prestazione sportiva con il (...) FC fu sottoscritto per il tramite del (...) è, altresì, incontestato che l’opponente, per la stagione 2015/2016, non percepì dalla (...) FC spa il concordato compenso di euro 896.050,10, atteso che lo stesso era stato ceduto ad altra società, UC (...), con una contratto stipulato per il tramite di altro agente (v. doc. 5 opponente). Pertanto, il mancato percepimento da parte dell’(...) di detta somma che il (...) FC avrebbe dovuto corrispondergli se avesse perseverato nel contratto di prestazione sportiva con detto ultimo club, rende inesistente il relativo diritto al compenso dell’agente.
Consegue a quanto sopra la revoca del d.i. opposto, atteso che alcuna somma spetta all’agente e, per esso, all’opposta, per la stagione 2015/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 54.659,05.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 1.215 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 3.780 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 29802/2017, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
Revoca il d.i. n. 812/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 11.1.2017;
condanna l’opposta a rifondere all’opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 7.795,00, oltre € 386,88 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 31.10.2020
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)