TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 16475/2017 DEL 31/08/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69695 del ruolo generale degli affari

contenziosi civili dell’anno 2013 vertente:

TRA

 (...)  (C.F.  …)  con  il  patrocinio dell’Avv.  FEDERICO  LUCARELLI  e  dall’Avv.  PAOLO  GALLINELLI,  con elezione di domicilio in Roma,  VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell’Avv. LUCARELLI

- attore -

E

F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (C.F. 05114040586), in persona del legale rappresentante p.t., e A.I.A. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI (C.F. 05114040586), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’Avv. GIANCARLO GENTILE, con elezione di domicilio in Roma, VIA A. RICHELMY, 38, presso lo studio del difensore;

- convenuti

(...) N.V., succursale italiana, in persona dei procuratori speciali Giorgio Besana e Fabrizio Cioffi, con il patrocinio degli Avv.ti VITTORIO ARDIZZONE e MASSIMO SERRA, con elezione di domicilio in Roma, VIA DEL CONSOLATO N. 6, presso lo studio “Galante e Associati”;

convenuta -

 

OGGETTO: diritto all’immagine

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.10.2013, il Sig. (...) conveniva in giudizio la FIGCFederazione Italiana Giuoco Calcio, l’AIA Associazione Italiana Arbitri, nonché la  (...) NV, istituto bancario olandese, al fine di contestare il mancato versamento del compenso allo stesso spettante per l’utilizzazione a fini commerciali della sua immagine, nell’ambito della campagna pubblicitaria svolta nell’aprile 2005, in virtù del contratto di sponsorizzazione sottoscritto nel luglio 2004, tra la FIGC e l’AIA da una parte e l’ (...) dall’altra, che prevedeva l’erogazione di € 8.000.000,00 da parte dello sponsor  (...) al fine di poter utilizzare mediaticamente la classe arbitrale AIA (tramite partecipazione a spot pubblicitari, con l’apposizione del marchio (...) sulle divise, etc.) per promuovere le attività dell’istituto bancario stesso.

In particolare nel detto atto di citazione il  (...) rivendicava il diritto al compenso sulla base dell’art. 11 del contratto di attività agonistica sottoscritto con AIA (Associazione degli arbitri della FIGC) sia per la stagione sportiva 2004/2005 (contratto del 3.8.2004 – doc. 1), sia per la successiva 2005/2006 (contratto del 28.7.2005 – doc. 2) nei quali si prevedeva, secondo la tesi attorea, che,   in   ipotesi   di   sottoscrizione   di   ulteriori   contratti   commerciali    di sponsorizzazione con altri partner rispetto a quelli già contrattualizzati (es. Diadora), l’AIA gli avrebbe corrisposto ulteriori compensi per lo sfruttamento dei diritti di immagine, rispetto a quelli già compensati ai sensi del contratto stesso, come esplicitato e quantificato all’art. 10 del medesimo contratto.

Il De (...) comunque invocava, al di là della pattuizione contrattuale, la normativa sia codicistica (art. 10 Codice Civile), che della legge sul diritto d’autore (artt. 96 e 97 della Legge 633/1941) e la giurisprudenza in tema, da cui scaturiva il diritto a percepire il compenso, anche a titolo risarcitorio, per l’illecito sfruttamento della sua immagine.

Si costituivano la FIGC e l’AIA (con unica comparsa), nonché l’(...), sostenendo, le prime una genericità ed indeterminatezza della domanda e comunque l’insussistenza dell’obbligazione di versare il compenso dedotta dal  (...); e la seconda la prescrizione quinquennale del diritto azionato dal  (...), decorrente dal 2004, e comunque l’inesistenza del diritto preteso, per rilascio della liberatoria all’utilizzo delle immagini del Sig.  (...), dietro versamento di semplici rimborsi spesa, prodotta in giudizio.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e prova testimoniale.

* * *

Il Sig. Massimo De (...), sull’assunto di aver partecipato nell’aprile 2005, insieme ad altri tre arbitri (…),(…) ,(…) alla campagna pubblicitaria della (...), realizzata a seguito di un contratto di sponsorizzazione concluso fra la medesima società, la F.I.G.C. e l’A.I.A., ha chiesto il riconoscimento del “compenso per lo sfruttamento della propria immagine”.

I contratti stipulati dall’attore con l’A.I.A. per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006 (depositati in atti), relativi alle stagioni oggetto del contratto di sponsorizzazione di cui è causa, prevedevano espressamente ai punti nn. 8 e 9 la cessione dei diritti della sua immagine e della sua voce (“Diritti di immagine”) in abbinamento alle iniziative commerciali e di sponsorizzazione della F.I.G.C. e dell’A.I.A., e l’impegno, dietro riconoscimento delle sole spese di trasferta e soggiorno, per un massimo di 4 giornate a stagione, a partecipare alla realizzazione di riprese fotografiche e/o audiovisive finalizzate alla realizzazione di campagne pubblicitarie in favore degli Sponsor commerciali dell’A.I.A., accettando quale unico corrispettivo (regolarmente percepito, non essendovi contestazione sul punto) quello previsto nella tabella allegata al contratto. All’art 10 era espressamente previsto, infatti, che per la eventuale utilizzazione dei diritti di immagine sarebbero stati riconosciuti solo gli ulteriori emolumenti indicati nell’apposita colonna della tabella.

Il successivo art.11, nei contratti stipulati con l’AIA, in data 3.8.2004 e 28.7.2005, contemplava la possibilità di percepire un ulteriore compenso per diritti di immagine, rispetto a quello già previsto dall’art. 10 dei medesimi contratti, a condizione che vi fossero state specifiche pattuizioni in tal senso con i partner commerciali. Il relativo compenso, sussistendone i presupposti, sarebbe stato determinato dall’Organo Tecnico dell’AIA (CAN).

Il punto contrattuale testualmente prevedeva: ”Oltre a quanto previsto al precedente punto 10, in caso di conclusione di accordi commerciali e/o di sponsorizzazione stipulati dalla FIGC o dall’AIA con partner commerciali, l’Organo Tecnico determinerà la misura degli ulteriori compensi per Diritti di immagine che formeranno oggetto di specifiche pattuizioni con tali partner commerciali. …………”, proseguiva poi regolamentando il compenso dovuto per gli accordi commerciali stipulati con (…) & (…) s.p.a..

La controversia si incentra, quindi, sull’interpretazione delle clausole contrattuali sopra riportate, in quanto il sig.  (...) affermava di avere diritto ad un compenso aggiuntivo rapportato a quanto ricevuto dal sig. (...).

L’istruttoria effettuata nel giudizio ha permesso di accertare che il sig.  (...) aveva firmato una liberatoria, rinunciando ad ogni compenso, in favore della (...) la quale avrebbe dovuto corrispondere agli arbitri solo le spese di trasferta per le riprese effettuate nella campagna pubblicitaria. Inoltre, è stato accertato, tramite la prova documentale acquisita (v. interrogazione parlamentare e risposta della Presidenza del Consiglio) e la prova testimoniale assunta che il solo compenso aggiuntivo riconosciuto è stato in favore dell’arbitro (...), il quale aveva manifestato la volontà di non partecipare alla campagna pubblicitaria, mentre la sua partecipazione era condizione imprescindibile per la (...) per la firma del contratto di sponsorizzazione. Risulta, infatti che l’organo tecnico non abbia determinato alcun compenso per gli altri arbitri, che, infatti, non lo hanno ricevuto.

L’interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra il sig.  (...) e l’AIA, non può quindi lasciare margini a dubbi.

Con tali contratti il sig.  (...) si era impegnato a fornire la sua immagine per le campagne commerciali conseguenti ai contratti di sponsorizzazione stipulati dall’AIA dietro riconoscimento delle sole spese di trasferta o soggiorno (art 9) o degli ulteriori emolumenti dalla tabella allegata al contratto (art 10), gli ulteriori compensi previsti dall’art 11 erano, quindi subordinati, come espressamente previsto, alle specifiche pattuizioni con i partners commerciali. Nel contratto di sponsorizzazione con la  (...) tali ulteriori compensi non erano previsti, ma era previsto solo il rimborso delle spese di trasferta o soggiorno (v. contratto depositato in atti), con un impegno massimo di quattro giornate, così come previsto nel contratto sottoscritto tra il  (...) e l’AIA (art.9).

Il contratto sottoscritto dal sig. (...), con il quale ha rinunciato ai compensi per lo sfruttamento della sua immagine, esclude che egli possa chiederli a titolo di compenso ex art 10 c.c. o di risarcimento del danno.

La domanda proposta dal sig.  (...) deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, liquidate come da dispositivo in base al valore della domanda ed all’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall’attore;

condanna  (...)  al pagamento delle spese di lite in favore di FIGC e AIA che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;

condanna (...)  al pagamento delle spese di lite in favore di  (...), che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;

Così deciso in Roma, il 19/08/2017

IL GIUDICE

dott.ssa Silvia Albano

 

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