TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 966/2020 DEL 26/03/2020
Il Tribunale di Salerno,
Sezione II,
in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3340/2011 RG, avente ad oggetto: preteso pagamento somme vertente
TRA
(...) rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Galdieri con il quale elettivamente domicilia in Salerno al C.so Garibaldi n. 235 in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione
-Attore-
E
(...)rapp.to e difeso dall' avv. Paolo Spagnuolo con studio in Atripalda alla Via Ferrovia n.19 con il quale elettivamente domicilia presso la cancelleria del tribunale adito in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-Convenuto- -
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l’attore conveniva in giudizio il dott. (...) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 94.000,00 o di quella maggiore o minore da stabilire in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
A sostegno della domanda l’attore esponeva che detto credito nasceva da un accordo intercorso tra le parti e sancito in un’apposita dichiarazione scritta al fine di regolare il loro rapporto circa la gestione del calciatore (...) sia sotto il profilo professionale che sotto l’aspetto della gestione economica.
Sulla base di detto accordo l’attore richiedeva la somma complessiva di € 94.000,00 al netto degli acconti ricevuti oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il dott. (...)il quale in via preliminare eccepiva la nullità dell’atto di citazione per assoluta violazione dell’art.163 n.4 perché non è dato comprendere a che titolo l’attore pretendeva le somme richieste ; eccepiva la carenza di legittimazione attiva del sig. Del (...) totalmente privo di qualsiasi titolo per agire in quanto lo stesso non è né mediatore né agente di calciatori per i quali occorrerebbe un’apposita iscrizione all’albo che si ottiene a seguito di un superamento di un esame. Nel merito eccepiva l’infondatezza della pretesa in quanto dall’esame della scrittura privata sulla quale l’attore fonda la sua pretesa il dott. (...) si impegnava a corrispondere la somma complessiva di € 10.000,00 di cui € 5.000,00 per la stagione 2006/2007 e altri € 5.000,00 per la stagione 2007/2008.
Tale impegno veniva onorato come riconosciuto anche dall’attore.
Nella scrittura si aggiungeva una postilla nella quale si specificava che solo nel caso di prolungamento del medesimo contratto il dott. (...) si sarebbe riservato di corrispondere la giusta ricompensa per gratitudine, per il passato e per l’amicizia che li legava.
Il contratto in oggetto veniva estinto al termine del campionato di calcio 2007/2008 in virtù dell’esercizio del diritto di riscatto dell’intero cartellino del giocatore da parte della (...) che segnava la conclusione di un nuovo contratto tra il calciatore e la società torinese.
Venivano articolati i mezzi di prova da entrambe le parti. Con ordinanza del 15.05.2012 le richieste istruttorie venivano rigettate e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 10/10/2018, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all’art.190 cpc.-
La domanda proposta dall’attore è infondata e, pertanto, va rigettata alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.
Quanto alla eccepita nullità dell’atto di citazione essa va disattesa.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, debitamente spiega <<che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto ;in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)>> (Cass. N.1681/2015).
In altri termini, la nullità della domanda sussiste solo quando – a seguito dell’indagine del Giudice che, peraltro, non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni, ma va estesa anche alla parte espositiva – l’individuazione del petitum non sia possibile neppure attraverso il predetto esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22371, pubblicata in data 26.09.2017 precisa come <<ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa>>.
Passando al merito della domanda, la pretesa dell’attore trova fondamento sulla base di un’obbligazione naturale che per di più non poteva considerarsi attuale alla luce della estinzione del contratto per la stagione calcistica 2007/2008.
Sebbene siano giuridicamente irrilevanti, gli obblighi sociali e morali possono, in particolari circostanze, acquistare rilevanza per il diritto: tale fenomeno eccezionalmente prende il nome di obbligazione naturale ed assolve alla funzione di accogliere nel mondo del diritto i valori espressi dalla morale sociale che sono sufficienti a giustificare causalmente un’attribuzione patrimoniale. Difatti, l’obbligazione naturale, così come definita dall’art. 2034 c.c., è un dovere morale o sociale giuridicamente non rilevante, essa, quindi, non è sanzionata in diritto ma il suo spontaneo adempimento non ammette ripetizione della prestazione eseguita.
Per dovere morale si intende il dovere di carattere etico che vincola il soggetto, mentre per dovere sociale si intende il dovere sentito come tale dalla società di appartenenza. Sul punto, è discusso in dottrina se l’obbligazione naturale si verifichi anche in occasione di un dovere che sia solo morale o solo sociale; certamente, la giurisprudenza maggioritaria ammette che si configuri un’obbligazione naturale solo se il dovere sia avvertito come tale dalla collettività, e non da un singolo individuo. Non basta, quindi, che l’atto sia positivamente valutabile sul piano della morale o della socialità, ma occorre che la sua inosservanza comporti un giudizio di riprovazione o di disistima. Oltre che sul piano tradizionale della stima il dovere sociale deve essere colto anche sul piano della solidarietà sociale. Precisamente, l’atto di colui che, avendone i mezzi, soccorre chi versa in stato di bisogno è da considerarsi non solo apprezzabile ma pure socialmente necessario.
Ciò posto, l’adempimento dell’obbligazione naturale è un atto a titolo gratuito ma la doverosità morale o sociale dell’atto vale a distinguerlo rispetto agli atti di liberalità, e in particolare rispetto alla donazione. Difatti, anche se il donante consideri doveroso compiere un atto di arricchimento a favore del donatario, l’atto è comunque una liberalità. Alla stregua di un’obiettiva valutazione, infatti, l’atto non è moralmente o socialmente necessario pur se rispondente ad un positivo apprezzamento. Si badi, a riguardo, che qualificare un atto a titolo gratuito come adempimento di un dovere morale o sociale anziché come donazione è di particolare importanza perché vuol dire sottrarlo non solo dall’onere formale richiesto per la donazione, ma pure dall’obbligo della collazione, all’azione di riduzione e alla revocatoria. Quanto alla natura giuridica dell’obbligazione in esame, va osservato che l’obbligazione naturale esula dal novero degli obblighi giuridici in quanto la sua inosservanza è giuridicamente non sanzionata.
La mancanza di una responsabilità patrimoniale è appunto l’espressione dalla non sanzionabilità di un dovere non giuridico. In questo senso, non appare condivisibile la tesi dell’efficacia imperfetta delle obbligazioni naturali, quali obbligazioni giuridiche che non sono azionabili ma che per il resto sarebbero disciplinabili alla stregua dei rapporti obbligatori. Un argomento testuale e significativo contro tale impostazione può rinvenirsi nel codice vigente che, all’art. 2034, co. 2, c.c., espressamente prevede quale unico effetto dell’obbligazione naturale quello della soluti retetio, ossia della sua irripetibilità. Ancora, non condivisibile, appare quella teoria “mediana” per cui l’obbligazione naturale acquisterebbe rilevanza come obbligo giuridico nel momento del suo adempimento. Argomentare in questo senso significherebbe affermare ex post il carattere di giuridica necessità di una prestazione che per legge il soggetto è libero di eseguire o non eseguire. Occorre, quindi, ribadire che l’obbligazione naturale costituisce un obbligo non giuridico, e precisamente un obbligo di carattere meramente morale o sociale. La prestazione eseguita è allora irripetibile non perché il soggetto sia giuridicamente tenuto all’adempimento ma perché la prestazione patrimoniale fatta in adempimento di un obbligo morale o sociale è un atto dispositivo che realizza un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, che ha cioè una sufficiente causa giustificativa. Conferma di tale assunto si riscontra non solo nella natura negoziale dell’adempimento dell’obbligazione naturale, ma pure nei requisiti stessi dell’adempimento: la spontaneità, la capacità del solvens, la patrimonialità e la proporzionalità.
La spontaneità sta ad indicare sia che l’esecuzione non deve essere frutto di una coazione subita dal debitore naturale, sia che non rileva che il solvens abbia eseguito la prestazione ritenendo di esservi vincolato per aver scambiato l’obbligazione naturale per un’obbligazione civile. Ne deriva che l’errore è sempre irrilevante, non legittimando la ripetizione di quanto pagato. Inoltre, il requisito della spontaneità è rafforzato nel secondo comma dell’art. 2034 c.c., laddove il legislatore ha espressamente sancito l’incoercibilità di tale obbligazione; di conseguenza, seppur non ripetibile, la prestazione di un’obbligazione naturale non può essere sollecitata con azione giudiziaria. Altro requisito dell’adempimento dell’obbligazione naturale è quello della sua proporzionalità. La prestazione deve, cioè, essere adeguatamente proporzionata ai mezzi di cui l’adempiente dispone e all’interesse da soddisfare. Sebbene tale requisito non sia menzionato dal codice, esso deve ritenersi implicito nella stessa idea di obbligazione naturale, in quanto alla stregua della coscienza sociale non è doveroso ciò che va al di là di quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o di quanto il beneficiario abbia ragionevolmente bisogno.
L’attore non ha alcun titolo per richiedere al somma originariamente richiesta ammontante ad € 94.000,00 che non si comprende neppure come sia stata quantificata dall’attore. Dalla scarna documentazione versata in atti non vì è prova che l’attore sia iscritto in alcun albo professionale per cui, in conformità a quanto dispone l’art. 2231 c.c., qualora l’esercizio di un’attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Il dott. (...), con la scrittura privata, priva di data, non contrae un debito, perché nessun vincolo giuridico nasce da quel “foglietto”, in cui si attesta di una giusta ricompensa per la gratitudine per il passato e per l’amicizia che ci lega”. Si tratta, come meglio specificato di una tipica obbligazione naturale, per cui il creditore non può pretendere di esigere la prestazione.
Nella scrittura su cui si fonda l’azione giudiziaria del sig. (...) viene riconosciuto che il dott. (...) aveva già corrisposto somme di denaro. Non si comprende come l’attore possa, in comparsa conclusionale, escludere di avere ricevuto acconti, se in atto di citazione ha ritenuto il contrario.
Allo stato delle acquisizioni processuali non emergono elementi costituivi idonei alla fondatezza della domanda e la stessa va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza dell’attore e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda dell’attore (...) ;
Condanna il predetto attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, che si liquidano in euro 3.972,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Salerno, 27.02.2020
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio