TRIBUNALE DI SIENA– SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 996/2017 DEL 16/10/2017

Il Tribunale Civile di Siena

in composizione monocratica nella persona del G.O.T., dott. Bonifacio Rossi,

in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. N. (…)per gli affari contenziosi dell’anno 2009, promossa da:

(...), C.F. (…) - P. IVA …, rappresentato

e difeso, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dagli Avv.ti Marco Di Benedetto e Massimo Ceconi di Pordenone e dall’Avv. Antonio Cottini di (...), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in via Camporegio n. 5, (...);

ATTORE

 

 contro

 

A.C. (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giovanni Lombardi Stronati, con sede legale in (...), via della Sapienza n. 29, C.F. 80007280524 P. IVA 00521210526, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. Elisabetta Menicori, in (...), via Campansi n. 12, mandato successivamente revocato nel corso del giudizio;

CONVENUTA

 

OGGETTO: mediazione

CONCLUSIONI: all’udienza del 22.06.2015 compariva la sola parte attrice, la quale precisava le conclusioni come in atto di citazione quanto al merito e, in ragione di quanto non accolto, in via istruttoria:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, nel merito: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette, condannare la società denominata AC (...) Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. (...) della somma di euro 186.000,00 o della somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre agli interessi dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria come per legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”;

Si riportano, altresì, le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta: Voglia l’Ecc.mo Tribunale di (...), contrariis reiectis, rigettare integralmente le domande tutte proposte dal Sig. (...) nei confronti dell’A.C. (...) S.p.a., siccome infondate e, comunque, non provate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. (...), con atto di citazione depositato il 5.08.2009, ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la società sportiva AC (...) s.p.a., al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 186.000,00, o di quella maggiore o minore risultante all’esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Premetteva l’attore di aver stipulato, in data 2 e 28.07.2007, con la società AC (...) s.p.a., in persona del Direttore Generale sig. (…) due scritture private, con le quali egli assumeva l’incarico di segnalare alla società sportiva convenuta giovani calciatori promettenti o professionisti in attività che fossero stati da lui individuati in Brasile; che, qualora alla segnalazione fosse seguito il tesseramento del calciatore indicato e prescelto, esso attore (quale scout) avrebbe maturato un premio di euro 70.000,00 oltre IVA, per la stipula del contratto da professionista con il (...), ed euro 100.000,00 oltre IVA, per la conferma nell’organico con contratto da professionista per la stagione 2008-2009; che, nella vigenza di tale accordo contrattuale, esso attore segnalava all’AC (...) s.p.a. i calciatori brasiliani (…) (con il ruolo di difensore) e (…) (con il ruolo di portiere); che detti calciatori, giunti in Italia e sottoposti alle visite mediche ed agli accertamenti di rito, venivano tesserati dall’AC (...) s.p.a.; che, nello specifico, (…) si impegnava a prestare la propria attività a decorrere dal 28.08.2007 fino al 30.06.2009, mentre (…) veniva ingaggiato per il periodo 04.01.2008–30.06.2008; che, in considerazione della clausola di cui all’art. 8) della predetta scrittura privata di consulenza, appariva pacifico il diritto di esso attore di ricevere dal (...) Calcio il complessivo importo di euro 240.000,00 oltre IVA, specificatamente euro 70.000,00 oltre IVA per il tesseramento di ciascun giocatore ed euro 100.000,00 oltre IVA per la conferma nell’organico per la stagione 2008–2009 del giocatore (…); che, nondimeno, l’AC (...) s.p.a., dopo aver versato in più tranches il complessivo importo di euro 85.000,00 oltre IVA, ometteva di corrispondere il residuo importo di euro 155.000,00 oltre IVA, pari ad euro 186.000,00, del quale esso attore risultava pertanto ancora creditore, essendo rimasti senza esito i solleciti di pagamento inoltrati alla società convenuta.

All’udienza di radicazione del 25.01.2010 si prendeva atto dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’AC (...) s.p.a., mediante deposito della comparsa di  costituzione  e risposta con relativo fascicolo di parte.

La società convenuta, nel proprio primo atto difensivo, eccepiva, anzitutto, l’assoluta inefficacia dell’incarico conferito al sig. (...), affermando che quest’ultimo, non risultando iscritto nell’elenco degli Agenti di calciatori e società, previsto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio,presso un Albo professionale degli Avvocati, ed essendo quindi privo della relativa licenza, non poteva ritenersi soggetto abilitato a svolgere attività di assistenza in favore di società di calcio per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori; che, dovendo, inoltre, il contratto di mandato tra Agente e società sportiva essere redatto (ai sensi del relativo regolamento adottato dalla F.I.G.C.), a pena di inefficacia, esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti (conformemente al modello FIFA) e depositato (o inviato mediante lettera raccomandata a.r.) presso la Segreteria della stessa Commissione, doveva rilevarsi come il contratto de quo non possedesse tali requisiti formali, con conseguente nullità del contratto medesimo; che, peraltro, i requisiti per l’ottenimento della licenza di Agente, descritti negli artt. 4-9 del regolamento F.I.G.C., prevedevano la necessità dell’iscrizione come persona fisica, l’insussistenza di sanzioni pregiudizievoli, il superamento di corsi qualificanti e di esami finali, nonché la stipula di idonea polizza assicurativa, salvo il possesso della qualifica di Avvocato, e nessuno di tali requisiti e titoli era in possesso del sig. (...) all’epoca dei fatti, tantomeno al momento dell’introduzione del giudizio.

Riteneva, pertanto, la difesa convenuta come la mancanza dei requisiti formali e sostanziali, previsti e tipizzati dall’ordinamento sportivo, rendesse nullo il contratto de quo e, come tale, improduttivo di qualsivoglia effetto, non potendo, perciò, il sig. (...) pretenderne l’adempimento; che, infatti, le prescrizioni normative di un’associazione di diritto privato, quale la F.I.G.C., costituivano un sistema unitario e razionale di controllo dell’attività di intermediazione nel procacciare le prestazioni sportive di atleti, al di fuori del quale l’ordinamento statuale non riconosceva protezione, stante il carattere imperativo dei precetti in materia; che, peraltro, nel caso in esame, la stipulazione del contratto senza le necessarie forme aveva impedito la necessaria approvazione o ratifica del contratto stesso da parte della Federazione Sportiva nazionale, nel quadro dell’attività di vigilanza sugli atti gestionali delle società sportive controllate, ed in particolare sugli atti e provvedimenti che comportavano, per le società stesse, esposizioni finanziarie.

Inoltre, la difesa convenuta, in ordine ai rapporti intercorsi tra l’AC (...) s.p.a. ed i due calciatori indicati in citazione, rilevava come il sig. (...) fosse rimasto inadempiente agli obblighi previsti a suo carico dalle scritture private cd. “di consulenza” stipulate il 2 e il 28.07.2007; che, più precisamente, l’attore non aveva predisposto le relazioni previste dall’art. 4 del contratto (secondo lo schema ivi indicato), contenenti le informazioni tecniche riguardanti i due atleti, dati il cui invio costituiva condizione necessaria per la produzione dell’effetto di cui infra sub art. 8”, e cioè il diritto di percepire i premi stabiliti; che, in sostanza, non poteva ravvisarsi, nelle allegazioni di controparte, prova alcuna dell’effettivo svolgimento, da parte del sig. (...),  delle attività previste nel contratto fatto valere in giudizio; che, dunque, l’attore non aveva svolto alcuna concreta attività di segnalazione dei giocatori in questione, omettendo, altresì, l’osservanza delle prescrizioni, fissate nel contratto de quo, necessarie a far maturare il diritto al compenso.

La società AC (...) s.p.a. chiedeva, pertanto, in comparsa di costituzione, l’integrale rigetto delle domande attoree.

Alla citata udienza del 25.01.2010, presosi atto delle note a verbale depositate dalla difesa attorea in replica a quanto dedotto in comparsa di costituzione (note contenenti anche la richiesta di concessione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva), venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., rinviandosi al 24.05.2010. Con successiva ordinanza riservata, il giudice, ritenuto che non sussistessero, allo stato, i presupposti per la pronuncia di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., mancando una prova liquida del credito, riservate alla decisione le questioni di nullità della scrittura privata inter partes e la verifica della compatibilità del contratto  di  scouting  con  la  regolamentazione  operata  dalla  F.I.G.C.  della  figura dell’Agente professionista, ammetteva, con alcune limitazioni, le prove orali articolate dall’attore. Assunta all’udienza del 03.12.2010, limitatamente a due testi, la prova testimoniale richiesta dalla difesa attorea, si perveniva alla successiva udienza del 25.07.2011, ed in quella sede la difesa del sig. (...) dichiarava di rinunciare all’audizione dei restanti propri due testi (…) (…). A quella stessa udienza il procuratore domiciliatario della società convenuta dichiarava che l’AC (...)  s.p.a. aveva revocato il mandato a suo tempo conferito al proprio difensore. Assegnato, quindi, termine alla parte convenuta al fine di consentirle di munirsi di nuovo difensore, e presosi atto, alla successiva udienza del 15.12.2011, che l’AC (...) s.p.a. non aveva nel frattempo provveduto a costituirsi mediante nuovo difensore nel termine concessole, veniva fissata, su richiesta della difesa attorea, l’udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza del 22.06.2015, alla quale si perveniva a seguito di alcuni rinvii dovuti al carico di questo giudice, nuovo assegnatario della causa in sostituzione del giudice precedentemente titolare, parte attrice precisava le conclusioni in epigrafe trascritte, mentre nessuno compariva per la società convenuta.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere respinta.

Deve disattendersi quanto affermato dalla difesa attorea, secondo cui la prestazione svolta dal sig. (...) per l’AC (...) s.p.a. non sarebbe inquadrabile nell’attività contemplata e tipizzata dall’ordinamento sportivo, in particolare dal Regolamento Agenti della F.I.G.C., con la conseguente ritenuta non necessità, per l’attore, dell’iscrizione al Registro degli Agenti dei calciatori, istituito e tenuto dai competenti organi sportivi per la regolamentazione di tale attività.

E’ emerso, anzitutto, dall’esame degli atti, che la società AC (...) s.p.a. aveva affidato al sig. (...), nella sua veste di scout, l’incarico di fornirle informazioni, anche mediante relazioni scritte e materiale filmato, relative a giovani calciatori brasiliani promettenti, di possibile interesse per il (...) Calcio.

Ciò può evincersi, in particolare, dalla lettura delle “scritture private di consulenza” stipulate dalle parti in data 2 e 28.07.2007 (docc. 1 – 2 allegati alla citazione).

In tali atti venivano, infatti, precisati i termini dell’attività di ricerca e di selezione di calciatori che l’attore avrebbe dovuto svolgere in favore della società calcistica convenuta, precisandosi, altresì, l’ammontare del compenso, nel caso in cui i calciatori segnalati dallo Scout fossero stati tesserati dal (...) Calcio.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio sembra, altresì, emergere come il sig. (...) abbia però svolto una ulteriore attività, e cioè quella di rappresentanza del giocatore Rodrigo De Lazzari, come risulta dalla dichiarazione allegata dalla difesa attrice sub doc. 6 del fascicolo di parte.

In tale dichiarazione, redatta in lingua portoghese, recante, in alto, l’intestazione “autorizzazione”, e sottoscritta dal sig. (…), quest’ultimo incaricava il sig. (...) di offrire la sua opera come calciatore professionista e di rappresentarlo dinanzi a club affiliati alla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Ebbene, deve rilevarsi come un’attività di questo tipo rientri in quella vera e propria di agente-procuratore, o comunque di intermediatore tra il calciatore e le società calcistiche, e quindi, come tale, richiedente l’iscrizione, per l’esercizio della stessa, nel registro degli Agenti di calciatori istituito presso la F.I.G.C.

In tale registro, previsto dall’art. 2 del Regolamento Agenti e tenuto da un’apposita Commissione Agenti istituita presso la F.I.G.C., devono infatti iscriversi le persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente”.

Il successivo art. 3 del Regolamento descrive, poi, la figura dell’Agente come colui che cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società di calcio, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva..”, provvedendo, dunque, egli a curare gli interessi del calciatore che gli conferisce l’incarico, anche mediante l’opera di consulenza e assistenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto e alla definizione del compenso del calciatore.

L’incarico conferito da (…) all’attore, sulla base della dichiarazione sopra citata, pare, dunque, rientrare esattamente nell’ambito di quanto testé descritto.

Anche il comma 3 dello stesso art. 3 del Regolamento pare confermare che l’attività svolta dal sig. (...) richiedesse l’iscrizione nel suddetto registro.

In tale disposizione, infatti, viene precisato che l’Agente svolge anche attività di assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito l’incarico, al fine di favorire, tra l’altro, anche il tesseramento di calciatori.

E l’attività di ricerca e segnalazione di possibili talenti, da svolgersi da parte dell’attore, e prevista nelle citate scritture intercorse tra le parti, era, appunto, finalizzata al possibile tesseramento da parte del (...) Calcio. Tanto è vero che il compenso per il sig. (...) sarebbe maturato proprio qualora i giocatori da lui segnalati fossero stati tesserati dalla società calcistica convenuta.

Giova, altresì, rilevare come la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), con l’evidente finalità di regolarizzare e disciplinare la figura dei cd. “consulenti di mercato”, in adeguamento a quanto già fatto dai massimi organismi sportivi mondiali (per ciò che riguarda il calcio, la F.I.F.A.), abbia quindi istituito, presso di sé, il suddetto AlboElenco degli Agenti di calciatori e società, prevedendo anche un apposito regolamento disciplinante tale specifica figura professionale.

E’infatti possibile constatare come nel regolamento Agenti siano stati contemplati sia i requisiti e le modalità di conseguimento della relativa Licenza (art. 6), il cui solo rilascio consente l’iscrizione, appunto, nell’Albo, sia i casi di incompatibilità con l’esercizio di tale attività (art. 7).

Trattasi, dunque, di una precisa regolamentazione dello status giuridico della figura dell’Agente, disciplina che prevede, perciò, sia specifici requisiti soggettivi nella persona fisica richiedente (ad es. assenza di condanne o sanzioni, godimento di diritti civili, possesso dell’indicato titolo di studio), sia il superamento di una prova d’idoneità, valutata da un’apposita Commissione Agenti, la quale, come suddetto, cura anche la tenuta   dell’Albo   delle   persone   fisiche   titolari   della   conseguita   Licenza.   Nello svolgimento dell’attività è, poi, previsto, come risulta dal doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, che l’Agente debba munirsi di polizza assicurativa per responsabilità professionale, oltre a dover, tra l’altro, sottoscrivere il codice di condotta professionale (allegato “A” al regolamento) e la dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal regolamento stesso (art. 8).

Ritenuto, dunque, che le prestazioni alle quali si era obbligato il sig. (...), sia nei confronti del (...) Calcio mediante le scritture private di consulenza in oggetto, sia nei riguardi del calciatore (…), in forza dell’autorizzazione da quest’ultimo rilasciatagli, sopra descritta, rientrino a pieno titolo nell’attività di Agente (come prevista e disciplinata nell’impianto normativo di cui al relativo regolamento testé illustrato), deve conseguentemente rigettarsi la domanda attorea.

Ciò in quanto il sig. (...) avrebbe dovuto, anzitutto, a sostegno della propria pretesa creditoria nei confronti dell’AC (...) s.p.a., fornire la prova di essere in possesso della necessaria legittimazione a svolgere l’attività demandatagli, e cioè di rivestire la formale qualifica di Agente, conferita dai competenti organi dell’ordinamento sportivo.

In sostanza, sarebbe stato preciso onere del sig. (...), avendo egli richiesto il pagamento all’AC (...) s.p.a. di quanto contrattualmente previsto a titolo di compenso, dimostrare in giudizio, prioritariamente, di essere stato debitamente autorizzato dalle competenti autorità sportive a svolgere l’attività in questione, e quindi di essere in possesso della Licenza di Agente, avendone i richiesti requisiti.

Ciò in applicazione del generale principio sancito dall’art. 2697 cod. civ., ed espresso

dal noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit”.

Invero, dall’esame della documentazione versata in atti dall’attore non sono emersi elementi dai quali poter desumere il possesso, da parte dell’attore medesimo, della necessaria Licenza di Agente,tantomeno del titolo di Avvocato iscritto ad un Albo professionale.

Si osserva, infatti, che la qualifica di Avvocato iscritto all’Albo professionale risulta essere  l’ulteriore  requisito  richiesto  dal  Regolamento  F.I.G.C.  per  poter  svolgere l’attività di Agente, in alternativa al possesso, appunto, della Licenza di Agente, come si evince dall’art. 5 del Regolamento stesso.

Peraltro, tanto più l’attore avrebbe dovuto documentare il proprio status di Agente, se si considera che lo stesso art. 5 del citato Regolamento vieta espressamente ai calciatori ed alle società di calcio di avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente.”

Alla luce di quanto sopra esposto, la riscontrata carenza probatoria dell’attore, con specifico riferimento ai requisiti e titoli per lo svolgimento dell’attività in oggetto, avendo valenza assorbente dell’esame delle argomentazioni difensive attoree, determina il rigetto della domanda proposta dal sig. (...).

Le spese processuali, in ossequio al generale principio della soccombenza, devono porsi a carico dell’attore, e vengono liquidate, per le prestazioni difensive eseguite in favore della parte convenuta, fino all’avvenuta revoca del mandato al difensore, come comunicata all’udienza del 25.07.2011.

Ciò in applicazione dell’art. 25 del D.M. n. 55/2014 (“Incarico non portato a termine”), a tenore del quale è dovuto, per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, il compenso che sia maturato per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale (Cass. Sez. 2, n. 13329/2000, 1085/1996).

P.Q.M.

Il Tribunale di (...), in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra, diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta la domanda attorea, per quanto esposto in motivazione.

Condanna l’attore a rifondere in favore della parte convenuta le spese processuali, che determina e liquida nella somma di euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario pari al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Siena il 6.09.2017

Il Giudice

dott. Bonifacio Rossi

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