TRIBUNALE DI CATANZARO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2368/2014 DEL 18/11/2014
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile,
in composizione monocratica e quale giudice dell’appello, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al n. 1016/2012 R.G.A.C. vertente
TRA
(...)rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sciarrotta del Foro di Crotone giusta procura a margine dell’atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gaetano Iannello in Catanzaro, via Crispi 18
-APPELLANTE-
E
Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. – L.N.D., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’ avv. Esterina Rosato giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Brunella Candreva in Catanzaro via Panella 1
-APPELLATO-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n° 167/2012 depositata il 10.02.2012.
Conclusioni delle parti: come da atti.
Con atto di citazione notificato all’appellato in data 12.3.2012 (...)proponeva appello avverso la sentenza n° 167/2012, conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciata dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 10 febbraio 2012 con la quale era stato confermato il decreto ingiuntivo n° 730/2009 per la somma di € 4.278,13 oltre interessi e spese del procedimento monitorio e per l’effetto l’appellante condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Comitato opposto e tutto ciò a titolo di responsabilità per omesso versamento della quota d’iscrizione alla stagione agonistica 2004/2005 da parte della Società Sportiva (Affiliata F.I.G.C.) (...) Calcio, dichiarata inattiva con provvedimento del C.R. Calabria del 28.07.2005, fatto che implicava la responsabilità illimitata dei soci.
Si doleva l’appellante innanzitutto del mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per valore del giudice adito atteso che oltre alla somma di € 4.278,13 richiesta nel ricorso monitorio depositato il 3 settembre 2009 era anche domandata la condanna al pagamento degli interessi legali dal 29.07.2005 con conseguente indeterminatezza del concreto ammontare. Chiedeva pertanto la declaratoria d’incompetenza per valore del giudice adito e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Nel merito si doleva dell’omessa valorizzazione dell’efficacia del disconoscimento tempestivamente effettuato dall’opponente in ordine alla sottoscrizione apposta alla domanda di iscrizione, depositata il 27.09.2004 sul presupposto che nessun potere certificativo dell’autenticità delle sottoscrizioni era attribuito al presidente della Società sportiva (...) Calcio. Siccome l’opponente negava di aver avuto rapporti sociali con la suddetta società sportiva (...) Calcio, la lamentata falsità della scrittura era elemento essenziale per negare la responsabilità dell’opponente e siccome controparte non aveva proposto istanza di verificazione ecco che la scrittura privata disconosciuta non avrebbe potuto essere posta a base della decisione.
Subordinatamente rilevava la mancata autorizzazione alla chiamata dei soci della società (...) Calcio, obbligati in solido con l’opponente nonché la mancata autorizzazione alla nuova notificazione del decreto ingiuntivo a (...), altro soggetto ritenuto illimitatamente responsabile.
Chiedeva inoltre la sospensione della sentenza impugnata tenuto conto del notevole importo delle somme dovute e in riforma dell’impugnata sentenza domandava l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza per valore con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l’accoglimento dell’opposizione con revoca del decreto opposto con vittoria di spese.
Si costituiva l’appellante evidenziando la correttezza dell’incardinamento della controversia davanti al giudice di pace giacchè la somma ingiunta, maggiorata degli interessi dalla data del 29.07.2005, sarebbe rientrata nella competenza per valore del giudice di pace.
Nel merito osservava che le sottoscrizioni dei soci erano state certificate dal Presidente della Società che si assumeva la responsabilità della loro autenticità. Quanto alla chiamata in causa degli altri soci evidenziava che il (...) non aveva mai messo in discussione il ruolo sostanzialmente dirigenziale svolto all’interno dell’associazione e trattandosi di obbligazione solidale non appariva necessario disporre la chiamata degli altri soci. Si opponeva infine alla richiesta sospensione.
Va disattesa l’eccezione di incompetenza per valore del primo giudice. Trova applicazione nel caso di specie il principio posto dall'art. 10, comma 2, del c.p.c., secondo cui ai fini della determinazione della competenza per valore si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, e non anche quelli posteriori, che sono l’effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Ciò rileva anche in ordine al danno da svalutazione monetaria, sicché, ai fini della determinazione del valore della causa, deve temersi conto soltanto della frazione di deprezzamento monetario intervenuto tra la scadenza del debito e la domanda, con esclusione della svalutazione monetaria maturatasi nel periodo successivo. Parte opposta ha dimostrato che dalla somma del capitale e degli interessi maturati fino alla proposizione della domanda, coincidente con il deposito del ricorso in monitorio, scaturiva il valore di € 4.753,85 dunque nell’ambito della competenza del giudice di pace.
In merito alla omessa chiamata in causa degli altri soci si ritiene sufficiente rammentare che la natura solidale dell’obbligazione non genera il litisconsorzio necessario di tutti i debitori, potendo il creditore convenire in giudizio uno solo dei debitori per ottenere da lui il pagamento dell’intera somma, fermo il diritto di regresso di tale debitore verso gli altri condebitori solidali. Ne consegue che non sorge l’obbligo del giudice di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri debitori solidali.
Passando al merito della decisione vi è da evidenziare che l’appellante si duole unicamente della declaratoria di inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione, ad esso attribuita, apposta sulla domanda d’iscrizione della Società (...) Calcio alla stagione dilettantistica 2004/2005 in virtù della quale il Giudice di Pace avrebbe desunto l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra il (...) e la società sportiva cosicchè, stante l’inattività di questa, costui avendo agito in nome e per conto dell’ente sarebbe stato personalmente responsabile nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 38, comma 2° c.c..
La doglianza è fondata.
Il richiamo effettuato dal giudice di pace all’autorevole orientamento giurisprudenziale emesso in tema di diritto d’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241 del 1990 con cui si chiarisce la natura giuridica ancipite delle federazioni sportive, associazioni non riconosciute di diritto privato quando si verte in materia di attività interna dell’associazione e rapporti fra i consociati; enti pubblici, alla stregua di organi del Coni, quando la loro attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva non appare conferente nell’economia del presente giudizio.
E’ opportuno precisare che la sottoscrizione di cui (...) reclama il disconoscimento si trova apposta nella domanda di iscrizione alla stagione 2004/2005 del Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti.
S’impone per una migliore interpretazione dell’atto in questione una breve ricostruzione degli istituti coinvolti. Ai sensi dell’ art. 15 del d.lgs 242 del 1999 le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. 2.Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale. 4.Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. 5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprietà. (art. 16) Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Lo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, federazione sportiva nazionale ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 242 del 1999, descrive la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) come un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. Ai sensi dell’art. 7 dello statuto della FIGC Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata. 3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente. 4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa. 5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività
sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. 6. Le società del settore professionistico hanno l’obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d’intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l’attività agonistica giovanile di livello nazionale. 7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto. 8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato. 9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato. 10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell’art. 29, comma 5.
Ai sensi dell’art. 24 delle Norme Organizzative Interne della FIGC viene chiarito il ruolo delle Leghe nell’ambito della Federazione ed in particolare si dice che nell’esplicazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 6 dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa. La Lega Nazionale Dilettanti è una di queste.
Il Comitato Regionale Calabria costituisce ai sensi dell’art. 10 dello Statuto FIGC una articolazione regionale della Lega Nazionale Dilettanti, possiede autonomia organizzativa, è dotato di organi direttivi di natura elettiva ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND.(…).
Per mezzo del meccanismo organizzativo sopra illustrato è possibile riferire alla Federazione nazionale l’attività realizzata localmente nell’ambito della disciplina sportiva dilettantistica attraverso i Comitati Regionali. Inoltre il sistema partecipativo di cui al comma 1 dell’art. 15 della legge 242 1999 è chiarito dagli artt. 14 e 15 delle Norme Organizzative della FGIC secondo cui ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio e (art. 15) Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: a) atto costitutivo e statuto sociale; b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi; c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
Appare di particolare interesse nell’economia del presente giudizio il sesto comma dell’art. 15 sopra richiamato il quale prevede che le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
Pertanto l’atto di iscrizione al campionato di calcio nel corpo del quale sono indicati la denominazione della società o associazione, il campo di calcio utilizzato, i recapiti dei dirigenti, i colori della squadra, i componenti del consiglio direttivo e i consiglieri, così come quello allegato in originale al fascicolo del procedimento monitorio per l’iscrizione al campionato 2004/2005, non è altri che l’atto di rinnovazione dell’affiliazione alla F.I.G.C. come previsto dal 6° comma dell’art. 15 delle Norme Organizzative della F.I.G.C.
Ciò significa che ove una società sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica, voglia iscriversi al Campionato di calcio della sua categoria deve provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione alla F.I.G.C., atto questo che si traduce in una nuova comunicazione formale delle principali informazioni relative alla vita dell’associazione, fra cui l’elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi, sottoscritta dal rappresentante legale, che nelle associazioni non riconosciute si identifica con il presidente dell’associazione, e firmata dai dirigenti in carica che, secondo quanto testualmente indicato nell’atto di iscrizione, firmano ognuno per la loro parte e si obbligano in proprio verso la F.I.G.C. per la perfetta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali presenti e futuri (…) ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all’attività sportiva o comunque relative alla loro appartenenza alla F.I.G.C..
Ebbene tale atto di adesione della società sportiva alla F.I.G.C. contenente l’impegno dei sottoscrittori, ciascuno per sua parte, di obbligarsi nei confronti della Federazione ha natura di scrittura privata non autenticata, tanto è vero che in nessuna parte del documento è richiamata l’esistenza di un potere certificativo posto in capo al Presidente della Società.
Tale operazione giuridica avente l’effetto di stabilire un’affiliazione fra la società richiedente e la F.I.G.C. è eseguita in applicazione di una norma che attiene alla vita interna della federazione nonché ai rapporti fra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, tanto è vero che la mancata iscrizione della società sportiva al campionato di calcio non soltanto determina la perdita dell’affiliazione alla FIGC ma produce gli effetti di cui all’art. 110 delle Norme Organizzative interne FIGC ossia la liberazione d’autorità dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale dei calciatori tesserati.
Per tale motivo non appare conferente il richiamo all’orientamento del Consiglio di Stato effettuato dal Giudice di Pace di Catanzaro per definire il discrimine fra attività privatistica ed attività pubblicistica delle federazioni sportive, atteso che queste ultime possono essere considerate organi del CONI quando la loro attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva. Soltanto gli atti di quest'ultimo tipo posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del CONI sono esplicazione di poteri pubblici, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo. La casistica giurisprudenziale sul punto è illuminante: le sentenze richiamate all’interno della massima citata dal Giudice di Pace riguardano ipotesi di applicazione di norme di evidenza pubblica da parte della F.I.G.C. nella scelta degli sponsor nel Campionato di calcio di Serie A o ancora il conferimento da parte di una federazione sportiva nazionale dell’incarico professionale di consulenza e difesa nell'ambito di un contenzioso tributario per omessa applicazione ed omesso conseguente versamento di ritenute d’acconto su contributi e premi vari erogati dalla predetta federazione a società sportive e tesserati essendo il relativo contratto d’opera professionale soggetto alla forma scritta richiesta dagli artt. 16, 17 e 18 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
Nel caso di specie l’attività posta in essere dalla società sportiva non concerne l’adozione di atti implicanti l’impiego di poteri pubblicistici ma attiene ad un momento della vita interna della società stessa che deve ricondursi in ogni caso alla volontà dei soci di iscrivere la società al campionato di calcio attraverso uno specifico atto, l’affiliazione alla F.I.G.C., che non determina la trasformazione della società in un quid novi, ossia in una persona giuridica, costituita per il tramite di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, ma si sostanzia nell’assunzione di un obbligo scaturente da una norma organizzativa interna della Federazione che disciplina le modalità di partecipazione della società al campionato di calcio. Peraltro la comunicazione effettuata all’atto dell’iscrizione, contenente i nominativi dei componenti degli organi rappresentativi e direttivi della società, ha anche la funzione di rendere noti alla Federazione la qualità dei soggetti che agiscono in nome e per conto della società richiedendo da costoro l’esternalizzazione di quell’impegno a rispondere delle obbligazioni assunte nell’interesse della società che gran parte della giurisprudenza riconduce ad una fideiussione ex lege.
A tali condizioni in presenza di una assunzione di responsabilità diretta da parte di ciascuno dei sottoscriventi l’atto di iscrizione e alle obbligazioni da questo scaturenti non v’è dubbio che lo strumento processuale per contestare la sola paternità della sottoscrizione e, dunque, l’assunzione di responsabilità nei confronti della F.I.G.C. è il disconoscimento della sottoscrizione, di cui all’art. 214 c.p.c., tempestivamente effettuato dall’opponente nella prima difesa utile e che, ove non controbilanciato dall’istanza di verificazione da parte del soggetto interessato ad avvalersi del documento, determina l’inutilizzabilità del documento in questione nel processo, così come argomentato dall’opponente nell’atto d’appello.
Fondandosi il procedimento monitorio unicamente sulla produzione del predetto documento ne consegue che, dichiarata l’inutilizzabilità dello stesso nel presente giudizio di opposizione, la domanda attorea deve essere respinta e ad ogni effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo emesso.
La complessità del presente accertamento giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del procedimento.
PQM
Accoglie l’opposizione proposta da (...) e per l’effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n° 167/2012, depositata il 10.02.2012, rigetta la domanda attorea spiegata dal Comitato Regionale Calabria in persona del l.r.p.t. con il ricorso in monitorio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Compensa le spese di entrambi i giudizi.
Catanzaro,18/11/2014
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo