TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 224/2016 DEL 02/02/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Morrone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2829/2011 promossa da:

 

(...) (C.F….), con il patrocinio dell’avv. LAVECCHIA CATERINA e dellavv. , elettivamente domiciliato presso l’avv. LUCIA FALCONE VIA RICCARDO MISASI 129/A COSENZA

 OPPONENTE/I

contro

(...) (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ROSETI ANNALISA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI 152 COSENZA presso il difensore avv. ROSETI ANNALISA

CURATELA F.C. (...) SPA (C.F. ), contumace

 OPPOSTO/I TERZO CHIAMATO

 

 

OGGETTO: opposizione a D.I. n.323/2011 – promessa di pagamento

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 10.6.2011, (...) si opponeva al DI n. 323/2011 con il quale il Tribunale di Cosenza gli ingiungeva il pagamento della somma di € 22.500,00, oltre interessi legali e spese, in favore di (...), sulla scorta della promessa di pagamento/ricognizione di debito contenuta nellassegno n. 0025991850. L’opponente sosteneva che tale assegno era stato consegnato allopposto quale garanzia del pagamento del contratto di calciatore professionista stipulato con il (...) FC S.p.A, e pertanto chiedeva di chiamare in causa questultima, che aveva effettuato il pagamento di ogni spettanza del convenuto, e di revocare il D.I. opposto.

Autorizzata la chiamata in causa, la curatela fallimentare del (...) FC restava contumace, mentre si costituiva lopposto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il (...), infatti, faceva rilevare che l’assegno era stato dato ad altro titolo e che difatti le somme indicate erano diverse da quelle dellingaggio, ed inoltre l’eventuale prestazione di garanzia personale per il pagamento degli stipendi era inutile, perché le società prestavano apposita garanzia, e vietata in quanto sanzionata dalla Giustizia Sportiva in modo grave.

Le parti rinunciavano alla prova testimoniale ammessa e non si presentavano a rendere linterrogatorio formale deferito, ed alludienza del 14.01.2014, controparte depositava scrittura privata del 16.09.2013 sottoscritta da attore e convenuto avente ad oggetto una transazione nella quale espressamente il sig. (...)  offriva la somma di euro 17.000,00 che veniva accettata dal sig. (...). Lopposto precisava però che il versamento non veniva effettuato, per cui insisteva nella conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Osserva questo giudice che la materia del contendere non può ritenersi cessata, visto che la transazione era sottoposta alla condizione del versamento della somma di € 17.000,00 nel termine della fine di gennaio 2014 e che solo in tale caso le parti avrebbero rinunciato ai giudizi pendente, condizione che non risulta essersi verificata, tanto che parte opposta insisteva per la decisione della controversia.

Si deve quindi ritenere che la transazione sia rimasta inadempiuta, e che pertanto si sia risolta di diritto per avveramento della condizione risolutiva, evidente dalla dizione dellart. 3 della scrittura, che in caso di inesatto adempimento dell(...), consente al (...) di trattenere le somme eventualmente ricevute a titolo di acconto sullintero importo.

Passando al merito, in presenza di un titolo quale l’assegno bancario tratto dallopponente in favore dellopposto, questultimo è esonerato dal dimostrare lesistenza del titolo sottostante, dovendo parte opponente dimostrare e provare la mancanza di causa dell’assegno, ovvero l’estinzione del rapporto sottostante.

Nel caso di specie, lopponente ha indicato quale causa dell’emissione del titolo la prestazione di una garanzia personale per il pagamento dellingaggio dovuto dalla (...) FC. Questa tesi non ha trovato alcun elemento di riscontro, posto che la somma indicata nellingaggio è diversa da quella portata nell’assegno e soprattutto che il contratto era stato sottoscritto da altro soggetto, nella stessa qualità indicata in atti dallopponente. Inoltre, tale garanzia era superflua, esistendo sia fideiussione bancaria che fondo di garanzia per gli stipendi dei calciatori.

Non può poi essere valorizzato il comportamento processuale delle parti, che non si sono presentate a rendere interrogatorio formale, poiché le circostanze da ritenere come ammesse sarebbero a favore e contro entrambi, lasciando inalterato quindi il quadro probatorio.

Deve invece essere rigettata la domanda proposta dallopponente nei confronti della Curatela Fallimentare della FC (...), posto che ogni domanda diretta all’accertamento di crediti nei confronti della massa fallimentare deve essere proposta nei termini e nei modi previsti dall’art. 93 ess LF e dinanzi al Tribunale Fallimentare.

Lopposizione deve quindi essere rigettata e lopposto condannato al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo , in base al valore del giudizio ed alla attività processuale effettivamente svolta.

Le spese della domanda nei confronti del terzo chiamato sono irripetibili, in ragione della dichiarazione di improponibilità della domanda e della mancata costituzione della curatela.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta lopposizione e dichiara definitivamente esecutivo il DI 323/2011;

Dichiara improponibile la domanda avanzata dallopponente nei confronti della Curatela Fallimentare (...) FC;

Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. in favore dellAvv. Annalisa Roseti ex art. 93 c.p.c. 

Cosenza, 29 gennaio 2016

Il Giudice

dott. Manuela Morrone

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it