Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALCIATORE B.S.(ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE A.C. SANGIUSTESE S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E DELL’ART. 7 COMMA 7 C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8. 4. RICORSO SIG. B.R.(ALL’EPOCA DEI FATTI, ARBITRO EFFETTIVO SEZIONE AIA DI FERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 40 COMMI 1, 2 E 3, LETTERE A) E C) DEL REGOLAMENTO A.I.A E DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013

Massima: Confermata la decisione della CDN che ha sanzionato i deferiti per omessa denuncia, ma ridotta la squalifica nel minimo edittale di mesi 6…Recita l’art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». La conoscenza («in qualunque modo»), dunque, che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine comporta l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale. L’obbligo di denuncia sorge non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004)…Dalle circostanziate dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del sig. G. emerge come R. B.non rifiutò immediatamente la proposta illecita, dimostrandosi possibilista e riservandosi di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le quali effettivamente sarebbe stato designato. Né esclude la sussistenza della violazione dell’obbligo regolamentare di denunciare il tentativo di alterazione il fatto che, come dichiarato dallo stesso G., al quale lo ha riferito il sig. G., successivamente quest’ultimo si è recato a parlare nuovamente con S. B. in relazione alla designazione di R. B. per la gara Frosinone – Livorno, ma che non se ne fece nulla. Occorre, per chiarezza espositiva, osservare come la ricostruzione operata da G. appare estremamente circostanziata e nessun limite incontra nell’assunto difensivo degli incolpati, circa la sua progressiva precisazione nel corso dei successivi interrogatori e/o audizioni. In tal ottica, questa CGF ha avuto già modo di affermare, in generale, come nell’ambito dell’ordinamento giuridico, in ragione di regole di giudizio che possono essere considerate espressione di principi generali, la chiamata in correità non assuma una valenza dimostrativa autosufficiente, equiparabile a quella di altre prove dichiarative (testimonianza), a causa di evidenti cointeressenze che potrebbero minare, in radice, la genuinità della collaborazione. Da qui ha luogo l’elaborazione giurisprudenziale di criteri di giudizio e di rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni del chiamante in correità, alla luce di quelli che sono i tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare come, nella fattispecie, risulti ampiamente rimarcata l’attendibilità intrinseca del sig. G., le cui dichiarazioni non risultano ispirate da interessi premiali, appaiono genuine e sufficientemente circostanziate. Pertanto, ad avviso del Collegio, il giudizio sull’attendibilità intrinseca del chiamante non può essere revocato in dubbio. Ciò premesso, alla luce dei canoni ermeneutici sopra richiamati, ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali sufficienti riscontri esterni. Del resto, non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante. In definitiva, il sig. R.B. è stato destinatario di una proposta di manipolazione di risultati di future gare in relazione alle quali sarebbe stato designato a dirigere, mentre il sig. S.B.ha quantomeno partecipato all’organizzazione dell’incontro avente le finalità sopra ricordate…Entrambi, dunque, sono responsabili di non aver denunciato o fatti agli organi federali. A nulla rileva, per i profili qui considerati, che la proposta alterativa non abbia avuto ad oggetto una gara specifica: infatti, anche la semplice richiesta di disponibilità a manipolare il regolare andamento delle partite che sarebbe stato chiamato a dirigere è più che sufficiente a far scattare l’obbligo di denuncia di cui all’art. 7, comma 7, CGS. Deve, dunque, essere confermata l’affermazione di responsabilità in ordine ai fatti ascritti ai reclamanti. I reclami, tuttavia, meritano, invece, accoglimento in ordine alle conseguenze sanzionatorie. Sotto tale profilo, infatti, appare ragionevole ritenere che la proposta alterativa, per quanto “generica” e “fumosa” sia stata in qualche modo percepita, ma coglie nel segno la difesa dei sigg.ri B. quando evidenzia che, anche alla luce del fatto che i c.d. zingari avevano bevuto e, a loro dire, “straparlavano” un po’, non abbiano dato eccessivo peso alle proposte formulate dal sig. G,. Questa circostanza, seppur, come detto, non idonea ad escludere l’integrazione dei requisiti della violazione dell’obbligo di denuncia, milita a favore della mitigazione della sanzione che, questo Collegio, così rivalutati i fatti di rilievo ai fini del giudizio, ritiene congruo riportare nel minimo edittale….a mesi 6 di squalifica.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 28/CDN del 23.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. S.G.(ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013 2. RICORSO SIG. A.L.(ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, 2 E 5 E ART. 9 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA  GARA RODENGO SAIANO/LEGNANO DEL 9.5.2010 - NOTA N. 643/893 PF 12-13/AM/MA DEL 2.8.2013

Massima: Prosciolti i deferiti dalla contestata violazione di omessa denuncia…Recita l’art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». La conoscenza («in qualunque modo»),dunque, che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine comporta l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale. Orbene…. occorre ricordare che presupposto imprescindibile, ai fini della violazione dell’obbligo di omessa denuncia, è l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). «In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non è sufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata un semplice sospetto o un mero presentimento» (CGF, S.U., 56/CGF s.s. 2013/2014). In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”). Ebbene, alla luce di siffatti criteri interpretativi ritiene questa Corte che gli elementi acquisiti al giudizio possano considerarsi quali certi riscontri esterni, alle dichiarazioni di P., per ciò che concerne l’iniziativa dello stesso, l’incontro con F. e l’oggetto o scopo dell’incontro medesimo, ma non altrettanto può affermarsi, quantomeno con certezza, per ciò che concerne la personale e diretta conoscenza dei predetti fatti, nel loro esatto contenuto, da parte dei sigg.ri S. e A.. In tal ottica, può ritenersi dimostrato il colloquio (pre-incontro P. – F.) che P. ha avuto con A.e S., ma non altrettanto può dirsi quanto all’esatto contenuto dello stesso. In altri termini, alla luce del difetto di sicuri riscontri, non può escludersi che, come sostenuto dai reclamanti, P. informò gli stessi della sua intenzione di parlare con il Rodengo Saiano per verificare se la società era stata contattata dall’Alghero e per appurare quali fossero le intenzioni della stessa in ordine alla gara della domenica successiva contro il Legnano e che, quindi, i medesimi reclamanti non fossero a conoscenza dell’effettivo intendimento del P. o, comunque, non intuirono lo scopo reale dell’iniziativa dello stesso o, quantomeno, non ne percepirono la relativa antigiuridicità. Sotto siffatto profilo, questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento di recente assunto dalle sezioni unite della medesima Corte di giustizia federale: «Si è detto che espungere o allontanare temporaneamente un soggetto dalla partecipazione ad attività sportive, anche laddove svolte per professione, può richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio di quello racchiuso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, vi è un limite al di sotto del quale neppure un procedimento di natura disciplinare può scendere, anche per garantire tutti gli iscritti all’associazione che la loro partecipazione non dipende dall’arbitrio assoluto di altri membri, ma è tutelata da regole comunemente accettate. Ciò vuol dire, per ritornare al caso di specie qui in rilievo, che le dichiarazioni accusatorie di un tesserato nei confronti di altri tesserati devono avere un qualche riscontro esterno o, per usare una terminologia in uso nella prassi penalistica, estrinseco, oggettivamente valido, senza il quale si verserebbe nella situazione, assolutamente delatoria, nella quale qualunque accusa darebbe luogo ad una condanna disciplinare» (CGF, sez. un., n. 56/CGF s.s. 2013/2014). Orbene, il contenuto delle accuse rivolte da P. a S. e A. lascia dubbi allo stato non superabili, perché sono in realtà privi di un sicuro riscontro probatorio, finendo ogni elemento d’accusa nei confronti di S.e A. per far capo sempre e solo a quanto dichiarato dallo stesso chiamante (cfr., per un caso analogo, CGF, 21 agosto 2012, C.U. 037/CGF del 30 agosto 2012). In tal ottica, invece, del tutto priva di pregio si rivela la tesi difensiva relativa alle intercettazioni di conversazioni telefoniche tra altri tesserati che si riferirebbero al tecnico Scienza come persona che non ammette comportamenti poco cristallini. Detti elementi indiziari, infatti, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, si riferiscono a momenti successivi e contesti diversi da quelli oggetto del presente procedimento e, comunque, non sono idonei ad escludere precedenti o differenti comportamenti di diverso tenore. Del pari inconsistente appare l’assunto della difesa dei reclamanti circa il fatto che le affermazioni di P. sono smentite dai diretti interessati, poiché in questo caso, in presenza di riscontri esterni, gli elementi a carico avrebbero ben potuto essere considerati sufficienti, a prescindere, appunto, dalla mancata conferma dei reclamanti. Tuttavia, come detto, il difetto di specifici riscontri estrinseci alle dichiarazioni di P. in punto effettiva conoscenza dell’iniziativa (e del suo disvalore giuridico-disciplinare) da parte dei sigg.ri S. e A., conduce ugualmente all’accoglimento della richiesta di proscioglimento. Come già evidenziato, infatti, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova necessita anche di riscontri estrinseci, e cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto (cfr. CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Ed, invero, non può non rilevarsi come difetti, per questa parte, nel racconto di P. qualsivoglia elemento descrittivo che consenta, anche in via indiretta, di ricostruire in maniera sufficientemente chiara le concrete modalità dell’asserito coinvolgimento di S. e A.. In definitiva, se è vero, come giustamente osservato dalla Procura federale, che non si può pretendere che il riscontro rivesta il valore di prova autonoma e autosufficiente, dovendo, invece, lo stesso solo corroborare le affermazioni del dichiarante, è altrettanto vero che, nel caso di specie, difettano elementi che, con specifico riferimento alle posizioni Scienza e Abbate, possano essere considerati riscontri in senso proprio e oggettivo, di sicura valenza dimostrativa. E’, infatti, noto che la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l'esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 dicembre 2010 n. 16674). In conclusione, la cornice probatoria che in riferimento agli specifici fatti contestati a S.e A. è risultata nella disponibilità di questa Corte, non conduce univocamente all’affermazione di responsabilità degli stessi per la fattispecie dell’omessa denuncia. Alla rilevata insufficienza del materiale probatorio complessivamente acquisito corrisponde, pertanto, in ossequio al principio in dubio pro reo, l’impossibilità di convalidare, come ipotesi di sicuro affidamento, la ricostruzione prospettata dalla Procura federale, nella versione derubricata accolta dalla CDN (cfr. CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 034/CGF del 29 agosto 2012). Gli elementi a disposizione, in altri termini, conducono ad un complessivo risultato probatorio che, in ordine all’affermazione di responsabilità dei sigg.ri S.a e A. per l’incolpazione di omessa denuncia, non può dirsi contrassegnato dagli indefettibili predicati della ragionevole prova. Infatti, i frammenti probatori acquisiti al procedimento, oggetto di attenta rivalutazione da parte di questa Corte, non appaiono univoci ed assistiti da una pregnante valenza dimostrativa sì da consentire di escludere, sul piano della plausibilità giuridica e logica, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dall’accusa. Il dubbio ragionevole, che appare difficilmente smentibile, non può che risolversi con il proscioglimento, per l’incolpazione di cui trattasi, dei predetti reclamanti.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.057/CGF del 3 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 8 RICORSO CALC. B.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN  RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Confermata la squalifica di mesi 9 inflitta al calciatore per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio.. La Commissione Disciplinare ha correttamente valorizzato, ai fini della graduazione della  sanzione, la circostanza più sopra richiamata, facendo corretta applicazione della previsione di cui  all’art. 16 C.G.S., a tenore della quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la misura della  sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.

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Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 7 RICORSO CALC. C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN  RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Confermata la squalifica di mesi 9 inflitta al calciatore per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio.. La Commissione Disciplinare ha correttamente valorizzato, ai fini della graduazione della  sanzione, la circostanza più sopra richiamata, facendo corretta applicazione della previsione di cui  all’art. 16 C.G.S., a tenore della quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la misura della  sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.057/CGF del 3 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 6 RICORSO ASD MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI:  - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA  STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;  - AMMENDA DI € 2.000.00,  INFLITTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI  DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO  PRESIDENTE PRO-TEMPORE SIG, G.D.M. ED ALTRI SUOI  TESSERATI, SIGG.RI R.C., V.R., G.B., G.G.T., IN RELAZIONE ALLA GARA  ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: La società è sanzionata con la sola ammenda di € 4.000,00 e non anche con la penalizzazione di punti 1 in classifica per aver il proprio presidente ed i calciatori omesso di informare, senza  indugio, la Procura Federale di avere avuto notizia di condotte volte ad alterare il risultato  dell’incontro di calcio…..La predetta sanzione risulta, invece, del tutto sproporzionata se applicata nella diversa  ipotesi della responsabilità diretta e oggettiva di una Società per la violazione, commessa da parte  del Presidente ovvero di dirigenti e tesserati, dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7,  C.G.S..  Al proposito, appare più corretta (anche in considerazione del fatto che l’illecito sportivo di  cui è giudizio era, peraltro, volto a danneggiare la Società ASD CTL Campania) la sola  applicazione della sanzione pecuniaria che, attesa la pluralità dei soggetti che hanno commesso la  predetta violazione, può essere determinata nell’ammenda di € 4.000,00...

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.057/CGF del 3 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 5 RICORSO SIG. C.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Confermata la squalifica di mesi 6 inflitta al calciatore per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio. Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, l’art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione dell’illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze. Né, al fine di pervenire all’esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza, addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al proprio allenatore e, tramite quest’ultimo, al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale ad assolvere l’obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale con riferimento all’analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui all’art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali, che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l’obbligo di denunciarlo, non potendo confidare l’uno sull’altro nell’ottemperanza dell’obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514).

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.057/CGF del 3 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 4 RICORSO CALC. T.G.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7,  C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL  22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Confermata la squalifica di mesi 6 inflitta al calciatore per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio. Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, l’art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione dell’illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze. Né, al fine di pervenire all’esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza, addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al proprio allenatore e, tramite quest’ultimo, al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale ad assolvere l’obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale con riferimento all’analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui all’art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali, che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l’obbligo di denunciarlo, non potendo confidare l’uno sull’altro nell’ottemperanza dell’obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514).

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Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 3 RICORSO CALC. B.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN  RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Confermata la squalifica per mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.,  per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere ricevuto la promessa di  una somma di denaro al fine di alterare il risultato dell’incontro di calcio Matera-CTL Campania del  22.12.2012….Per come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella  decisione impugnata, l’art. 7, comma 7, C.G.S. prevede chiaramente che il c.d. obbligo di denuncia  debba considerarsi assolto soltanto mediante la segnalazione alla Procura Federale dei fatti illeciti di  cui il tesserato sia venuto a conoscenza; il che, peraltro, si spiega con la necessità di consentire al  predetto Organo federale di avviare prontamente le indagini anche al fine di evitare la commissione  dell’illecito sportivo ovvero di ridurne le conseguenze.  Né, al fine di pervenire all’esclusione di responsabilità, può essere valorizzata la circostanza,  addotta dal ricorrente anche in questa sede, di avere denunciato i fatti al proprio allenatore e, tramite  quest’ultimo, al Presidente della Società di appartenenza; trattasi, infatti, di condotta che non vale  ad assolvere l’obbligo di denuncia atteso che, per come osservato anche dalla giurisprudenza penale  con riferimento all’analogo delitto di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di cui  all’art. 361 c.p., tutti i pubblici ufficiali, che vengano a conoscenza, contemporaneamente o in  momenti successivi, di un fatto di reato, hanno l’obbligo di denunciarlo, non potendo confidare l’uno sull’altro nell’ottemperanza dell’obbligo (cfr. Cass. Pen. , sez. III, 29 settembre 1977, n. 5514).

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.057/CGF del 3 Novembre 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 1 RICORSO CALC. D.D.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1, C.G.S. IN  RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere posto in essere condotte finalizzate ad alterare il risultato dell’incontro di calcio  Matera-CTL Campania del 22.12.2012…. Con riferimento alle censure, di ordine processuale, dedotte dall'odierno ricorrente, si  osserva che, secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia  endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una  violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione  dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione –né  il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard  probatorio ha ricevuto , nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di  violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter  ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della  probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art.4 delle Norme  Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente  nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da  acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito" (cfr. TNAS, lodo 2  aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la  decisione di questa Corte). Passando al merito della vicenda, questa Corte evidenzia come sia del tutto irrilevante la  circostanza, invocata dal ricorrente, che l’illecito sportivo di cui è giudizio non avrebbe giovato a  nessuno.  Dagli atti di indagine emerge chiaramente che il predetto illecito sportivo era connesso  all’effettuazione di una scommessa clandestina; il che rende oltremodo irrilevante la ricerca di un  movente sportivo ovvero agonistico dello stesso.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 15. RICORSO DEL CALC. G.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 , 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2013; NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 7 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Bari / Treviso dell’11.5.2008…Infatti, gli elementi salienti della vicenda anche per come ricostruita dallo stesso G. - ovvero la partecipazione del medesimo alla riunione nello spogliatoio e la percezione del discorso rivolto ai compagni di squadra del S., il fermo dissenso espresso dal G. ad ogni ipotesi di combine - confermano, a giudizio di questa Corte, l’elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti coinvolti nonchè da un complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell’accertamento della consapevolezza del G. dell’esistenza di un piano volto all’alterazione del risultato della gara in questione. In primo luogo non convince affatto la tesi secondo la quale nel corso del fatidico incontro negli spogliatoi dello stadio di Bari ciò che venne riferito dal S., ed oggetto di  discussione, fossero solo “voci” e “dicerie”….Le affermazioni rese infatti dai calciatori sopra richiamati sono sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del G., non risultando in contrasto le une con le altre. Al riguardo appare opportuno ricordare anche come “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere logica piuttosto che fattuale (C.G.F., in Com. Uff. del 18.8.2011 n. 30/CGF)”. Si tratta di un consolidato orientamento che è stato recentemente ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte di Giustizia Federale secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito –certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito" (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)”.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL CALC. G.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S, IN RELAZIONE ALLE GARE BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 E SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009 CON LE AGGRAVANTI DI CUI AL COMMA 6 DELL’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, NONCHÉ DELLA PLURALITÀ DI ILLECITI RELATIVAMENTE ALLE DUE GARE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 4 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara del campionato di serie B: Bari – Treviso, dell’11 maggio 2008 fornito il proprio apporto per la realizzazione di un illecito sportivo, percependo a tal fine una somma non meglio specificata di denaro. Inoltre, nel campionato successivo (2008-2009), essendo transitato nelle file della Salernitana, il G. veniva deferito, in virtù del disposto dell’art. 7 commi 1,2 e 5, del codice di giustizia sportiva per aver posto in essere atti finalizzati alla alterazione del risultato della gara Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri, allo stato, non individuati.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL CALC. S.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere,  prima della gara Bari – Treviso del 11/05/2008, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri  soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato  della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato  nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del  procedimento. In particolare P., per aver contattato S., al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara onde far ottenere un vantaggio in classifica al TREVISO, a fronte del pagamento di una somma di denaro; S. per aver aderito alla proposta, fornendo il suo apporto per la realizzazione dell’accordo illecito, percependo, a tal fine, una somma di denaro, nonché per aver promosso, unitamente a R., la detta proposta illecita presso i propri compagni di squadra…Rimane quindi solido il quadro probatorio sotteso dalla C.D.N. nella propria pronuncia dal quale emerge con chiarezza la partecipazione del S.all’accordo volto all’alterazione del risultato della partita in questione. Quadro che, lo si vuole ricordare, deve comunque essere apprezzato tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia sportiva in tema di valutazione della prova; fermo restando che le dichiarazioni dei calciatori …., ritenute inattendibili dal ricorrente, hanno trovato comunque riscontri convergenti tali che, per la loro evidenza e concordanza, consentono di ritenere rispettati tutti gli indicatori di reciproca attendibilità individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie (Cass. pen., sez. II, 4.7.2012 n. 25795). Ed infatti, l’esigenza di convergenza e concordanza tra dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto da pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, dovendosi ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente se eventuali elementi di contraddizione possano comprometterne l’affidabilità sostanziale. Né può essere accolto il tentativo di screditare isolatamente le affermazioni rese dal …, dall’… e dal … nelle diverse sedi investigative, in ragione del profilo di discutibile coerenza che emergerebbe dalla valutazione della posizione di ognuno di questi nel complesso ed ampio ambito del fenomeno “calcioscommesse” in cui tutti avrebbero interesse ad ottenere benefici premiali quali “collaboratori di giustizia”. Nessuno degli elementi riferiti infatti a sostegno di tale ricostruzione, a dire il vero assai generica, riguarda da vicino la posizione specifica di … nella vicenda in questione, con la conseguenza che non vengono introdotti aspetti in grado di alterare l’univocità e la convergenza delle dichiarazioni rese dai medesimi in relazione alla posizione del …stesso, non risultando in contrasto le une con le altre (per M…, si richiama il profilo delineato il G.I.P. presso il Tribunale di Bari nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare circa gli atteggiamenti dichiarativi del medesimo; per … si riferisce del suo atteggiamento dichiarativo nel corso delle indagini preliminari; per …. si evidenzia come non avrebbero trovato riscontro episodi perfettamente irrilevanti in ordine alla posizione del …. alla luce del quadro probatorio acquisito)…Infine si deve osservare come la tesi del ricorrente secondo la quale il medesimo non avrebbe percepito il denaro proveniente dall’illecito sportivo si basa semplicemente sul fatto che la C.D.N., nella decisione impugnata, omette di fare esplicito e diretto riferimento anche a tale aspetto (avendo tuttavia significativamente individuato nel …il soggetto che si incaricò di dividere il denaro tra i giocatori). Tuttavia, da una parte, la percezione del profitto non rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S. se è vero che tale ipotesi (il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo) costituisce un illecito c.d. a consumazione anticipata per il cui perfezionamento non occorre un evento consequenziale naturalistico quale l’effettiva alterazione del risultato (aggravante) o la percezione di un indebito vantaggio; dall’altra, le risultanze istruttorie consentono di ritenere altamente verosimile anche tale ulteriore aspetto deponendo in tal senso le già richiamate affermazioni rese dal .. e dal …, che trovano riscontro in quelle di … che, lo si vuole ricordare, riferì che il … aveva la disponibilità del denaro tanto da preoccuparsi di comunicargli, i giorni seguenti la disputa della gara, che vi erano a sua disposizione i soldi “per avere perso contro il Treviso” e glieli offrì concretamente (interrogatorio PM del 17.8.2012).

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL CALC. P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5  E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere,  prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri  soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato  della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato  nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del  procedimento….come  riscontrato dalla sentenza di prime cure, il Parisi risulta tra i percettori di una parte della somma  distribuita dall’….  Da tutto quanto sopra considerato, appare evidente la partecipazione all’illecito e la  responsabilità dell’attuale ricorrente; invero nei suoi confronti emergono dagli atti del giudizio  elementi tali da considerare raggiunta una prova di grado superiore al generico livello  probabilistico, come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte e ribadito, peraltro, da  numerose decisioni rese dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport del CONI, con diversi lodi.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL CALC. B.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5,  E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Ridotta da anni 3 e mesi 6 a soli mesi 6 la squalifica al calciatore per la derubricazione da illecito sportivo ad omessa denuncia in relazione  omessa denuncia alla gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009…..essendo entrambe le dichiarazioni relative ad un medesimo evento avente ad oggetto la  partecipazione del Sig. Bianco alla predetta riunione ed attestando due circostanze del tutto diverse,  tali affermazioni non possono essere valutate al fine di accertare il coinvolgimento del ricorrente  medesimo nella realizzazione dell’illecito oggetto del presente procedimento…Ciò detto, nonostante non sia, in ragione di quanto sopra, possibile accertare la violazione, da  parte del Sig. B., dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., la Corte ritiene che il ricorrente fosse,  comunque, sufficientemente consapevole e quindi al corrente della combine ed avesse, di  conseguenza, a suo carico, l’obbligo di denunciare tale illecito alla Procura Federale.  Ed, infatti, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito sportivo, è  previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono  integrarlo.  Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che  comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in  essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in  qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti,  hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.”  La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione  scaturisce una sanzione disciplinare.  Secondo la Corte, pertanto, alla luce delle evidenze probatorie riportate sussisteva comunque,  in capo al B., l’obbligo di denunciare i fatti di cui era venuto comunque a conoscenza, ai sensi  del soprarichiamato 7, comma 7, C.G.S.  

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del  16.7.2013

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. C.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN  RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009, SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG.  DEL 4.6.2013

Massima: Ridotta da 6 a 3 mesi la squalifica al calciatore per omessa denuncia dell’illecito relativo alla gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009…La Corte, esaminati gli atti, rileva come, secondo quanto previsto dai principi generali in  materia di illecito sportivo, al fine di non incorrere nella violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.,  relativo alla fattispecie di omessa denuncia, non è sufficiente riferire al capitano la volontà di non  prendere parte ad una gara combinata e di dissociarsi dal comportamento dei compagni di squadra.  In ragione di quanto sopra, il Sig. C., pertanto, allo scopo di essere prosciolto  dall’accusa di omessa denuncia della combine in questione, avrebbe dovuto mettere al corrente il  Procuratore Federale circa l’illecito in essere e le sue intenzioni.  Ciò detto, in quanto, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito  sportivo, è previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che  possono integrarlo.  Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5,  che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in  essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in  qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti,  hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.”  La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione  scaturisce una sanzione disciplinare.  Secondo la Corte, pertanto, sussisteva, in capo al Sig. C., l’obbligo di denuncia di cui  al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S.  Allo stesso modo, non può essere considerata un’esimente la paura di ripercussioni, da parte  della tifoseria barese, sulla società e sulla famiglia del calciatore in questione che si sarebbero  potute verificare qualora quest’ultimo avesse denunciato al Procuratore Federale la combine oggetto  del presente procedimento: tale circostanza non può essere ritenuta, invero, uno “stato di necessità”,  in quanto tale sufficiente a giustificare il comportamento di un soggetto che, per un concreto  timore, non denuncia un determinato illecito, con la conseguenza che, nel caso di specie, il  riferimento all’art. 54 c.p. risulta essere del tutto improprio.  Ad ogni modo, certa la configurazione dell’illecito di omessa denuncia, ai sensi dell’art. 7,  comma 7, C.G.S., a carico del Sig. C., ai fini della quantificazione della sanzione allo stesso  irrogata, devono, comunque, essere presi in considerazione gli elementi sopra ricordati.  L’aver riferito la circostanza relativa alla combine al proprio capitano, il conclamato rifiuto opposto  dal calciatore alla partecipazione all’illecito in questione e lo stato di timore che ha trattenuto il Sig.  C. medesimo dal procedere in via formale, pur, come detto, non essendo sufficienti per il  proscioglimento del ricorrente, devono, infatti, essere valutati come parametri attenuanti ai fini della  riduzione della sanzione inflitta. La Corte, pertanto, ritiene che la squalifica per tre mesi sia una  sanzione più congrua rispetto a quella irrogata al Sig. C. da parte della Commissione  Disciplinare. 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –  Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza:  5. RICORSO DEL CALC. K.(K.) V. AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7,  COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL  23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.  7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere,  prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri  soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato  della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato  nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del  procedimento. In particolare per aver aderito all’accordo  illecito, dopo aver appreso dai compagni di squadra della sua conclusione; condotta aggravata, ex  art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione.…La mancata effettiva dazione del compenso a suo favore, infatti, non esimerebbe, di per sé  sola, il deferito dalla propria responsabilità in ordine ai fatti lui ascritti, posto che l’illecito  disciplinare contestato al deferito si consuma a prescindere dall’effettiva dazione di denaro o altra  utilità e perfino anche dalla promessa di tali compensi.  Per il resto, dall’esame delle dichiarazioni confessorie rese dal ….nel corso delle  indagini, nonché da quelle accusatorie rese a suo carico da altri soggetti, si ricava con tutta  chiarezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la complessiva sussistenza di un accordo volto  all’alterazione del risultato della partita de qua, la notorietà dei termini dell’accordo presso l’intera  squadra, in generale, e del … in particolare, e la partecipazione del deferito all’accordo  illecito.  D’altro canto, avanti all’Autorità giudiziaria - assistito da un legale, e quindi nel pieno rispetto  delle garanzie processuali anche in ordine alla sua eventuale limitata conoscenza della lingua  italiana - il … ha reso dichiarazione ampiamente confessorie e, nel contempo, accusatorie a  carico del calciatore …, dichiarazioni che questa Corte reputa attendibili e confermate da  riscontri oggettivi anche con riferimento all’accertamento della responsabilità disciplinare di tale  ultimo deferito. 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 –

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere,  prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri  soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato  della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato  nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del  procedimento. In particolare per  aver coltivato, unitamente al  compagno di squadra …., la trattativa con il tesserato della Salerinata 1919 …, al fine dell’effettiva conclusione dell’accordo volto all’alterazione del risultato della gara,  condotta pluriaggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione e per la  pluralità di illeciti commessi dal deferito, già sanzionato nell’ambito di altro precedente  procedimento disciplinare…..Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di statuire in un precedente procedimento  disciplinare per illecito sportivo a carico dell’odierno deferito, seppure possa apparire che le  dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti che hanno riferito delle varie  condotte del … e del di lui coinvolgimento nella combine non siano fra loro perfettamente  coincidenti, ovvero quelle rilasciate dagli stessi soggetti in momenti successivi ed in sedi diverse  presentino profili di non uniformità di contenuti descrittivi, è altrettanto indubitabile che tutte tali  dichiarazioni, nella loro sostanziale univocità e complessiva convergenza, non risultano mai in  palese contrasto le une con le altre.  Inoltre, le divergenze fra esse rilevabili attengono esclusivamente ad elementi fattuali  secondari, marginali e di contorno, sussistendo al contrario piena concordia in ordine alle  circostanze principali riferite dai soggetti escussi, pienamente fondanti la responsabilità  dell’incolpato in ordine ai fatti e per il titolo al medesimo ascritti.  D’altro canto, a corroborare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai soggetti  coinvolti nella vicenda - in particolare dal … - ed a fondamento della tesi accusatoria sussiste,  a carico del calciatore deferito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, un  complesso indiziario di assoluta rilevanza, al quale concorrono elementi presuntivi di natura  oggettiva, gravi, precisi e concordanti, tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla  ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale ed accolta dalla Commissione Disciplinare,  che appare alla luce di essi estremamente verosimile. 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL CALC. B.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5  E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere,  prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri  soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato  della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato  nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del  procedimento…. la sentenza di prime cure individua nella dichiarazione del … e nel riscontro  operato attraverso le dichiarazioni dell’…, la partecipazione all’illecito ad opera del …i.  Del resto anche solo considerando le stesse affermazioni del …, appare evidente che egli si sia  trovato presente all’atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all’illecito. Rilevano,  in particolare, la comunicazione in palestra, durante la quale il calciatore …, vice Capitano  della squadra, comunicava il contatto avvenuto in precedenza con il vice Presidente e con i tesserati  della Salernitana, nonché la sua presenza nella stanza di … quando si è perfezionata, attraverso  la telefonata a …l’accettazione dell’illecito.   Infine, come riscontrato dalla sentenza di prime cure, il … risulta tra i percettori della  somma distribuita dall’….Da tutto quanto sopra affermato, appare evidente la responsabilità dell’attuale ricorrente in  quanto nei suoi confronti sussistono elementi tali per aver raggiunto una prova di grado superiore al  generico livello probabilistico, richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del  16.7.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL CALC. R.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5  E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG.  DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere, prima della  gara Bari – Treviso dell’11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed  altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di  tale gara, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato. In particolare per avere promosso  unitamente a … la detta proposta illecita presso i compagni di squadra ed inoltre per avere  aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo  presso i compagni di squadra occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del  denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma di denaro. …  Come evidenziato nella decisione della CDN, sono essenzialmente convergenti tra di loro le  dichiarazioni accusatorie nei confronti di … di … (audizione del 10/7/2012 e  interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 30/7/2012), … (audizione del 4/8/2012 e  interrogatorio dinanzi al PM di Bari dell’8/8/2012) ed … (interrogatorio di fronte al PM di  Bari del 3/10/2012 e audizione del 20/2/2013). Il … riferisce della proposta di .. di  alterare la partita, il … riferisce della proposta dello stesso di perdere la partita, l’…  riferisce il fatto che .. era a favore della combine. Appare evidente da queste dichiarazioni il  ruolo decisivo assunto dal … per l’alterazione del risultato della gara. A fronte di tali  convergenti dichiarazioni sul ruolo del … nella combine, non assume rilievo la divergenza in  ordine al luogo di effettuazione del pagamento, in quanto, secondo l’art. 7 CGS, è punibile “il  compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara  o di una competizione” e ciò costituisce illecito sportivo a prescindere dalla effettiva alterazione e  dalla dazione di un corrispettivo a fronte dell’attività svolta

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.  5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL CALC. F.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5  E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere,  prima della gara Salernitana – Bari del 23/5/2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri  soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato  della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato  nella parte motiva del provvedimento di deferimento e nella relazione allegata agli atti del  procedimento. In particolare per  avere preso contatti con …. al fine di trovare un accordo per  l’alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari e  per aver portato avanti la trattativa con … e …. fino alla sua effettiva conclusione….Come evidenziato nella decisione della CDN, l’incontro avvenuto nella stazione di servizio  tra alcuni calciatori del Bari e quelli della Salernitana … e … non poteva certo essere stato  organizzato per motivi diversi da quello della predisposizione di una combine tra di loro per alterare  il risultato della gara. A dimostrazione della consapevolezza di F. dello scopo dell’incontro  militano le dichiarazioni di … (nell’interrogatorio del 3/10/2012 dinanzi al PM di Bari), di  .. (nella audizione dinanzi alla Procura Federale dell’8/3/2013) e di S. (nella audizione  del 26/2/2013 dinanzi alla Procura Federale): in tutte queste dichiarazioni si riferisce dell’intento di  F. di alterare il risultato della partita a fronte del pagamento di una somma di denaro. Quanto  alla testimonianza di segno contrario del …., anche al di la della sua veste di teste interessato,  va rilevato che comunque non appare attendibile in quanto non si comprende come possa aver  affermato che, nel momento in cui si allontanava dall’incontro, avrebbe percepito una frase di  disappunto di …. e di …nei confronti del loro dirigente con il quale sicuramente si  lamentavano di essere stati condotti in quel posto. È evidente infatti che più di percezione si sia  trattato di una sua deduzione.  Quanto alle telefonate intercorse tra i calciatori delle due squadre sia ….  (nell’interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 30/7/2012) che … (nell’interrogatorio dinanzi  al PM di Bari dell’8/8/2012) indicano in … l’interlocutore delle telefonate con … e .., telefonate dirette a concludere l’accordo per l’illecito. 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL  CALC. P.W. DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6  C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO  PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 –

Massima: Accolto il ricorso della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione di proscioglimento ed inflitta la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,  C.G.S.,per avere, prima della gara Bari/Treviso dell’11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti  tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo  svolgimento ed il risultato di tale gara, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato. In  particolare per avere contattato …., al fine di proporgli l’alterazione del risultato della  gara, onde far ottenere un vantaggio in classifica al Treviso, a fronte del pagamento di una somma  di denaro….Il ricorso avanzato dalla Procura appare meritevole di accoglimento, sussistendo a giudizio  di questa Corte motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall’Organo di Giustizia  Sportiva di prime cure. Come evidenziato dalla C.D.N. la gara Bari/Treviso dell’11.5.2008 (Stagione Sportiva 2007  – 2008) “si è rivelata alterata dalla combine posta in essere da alcuni tesserati” e “la partita,  effettivamente, finì 1 a 0 per il Treviso, e, pertanto l’illecito ebbe modo di produrre ogni suo effetto  (da qui la contestazione della relativa aggravante)”. Così come ricordato dalla C.D.N., ai fini  dell’integrazione della fattispecie di illecito sportivo, ai sensi dell’art. 7 C.G.S. è sufficiente “il  compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara  o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”; ciò significa che  non è necessaria l’effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato né è necessario che ci sia  stato il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo della alterazione. Nella fattispecie il  risultato della gara è stato alterato e vi è stato anche il pagamento di un corrispettivo.  Come sopra evidenziato la C.D.N. ha prosciolto da ogni addebito il P. ritenendo di non  rinvenire dagli atti del procedimento certezze in ordine al coinvolgimento dello stesso nell’illecito.  A giudizio di questa Corte tali affermazioni non sono condivisibili.  In primo luogo va rilevato che, una volta che sia stata accertata una combine ai fini  dell’alterazione di una gara, così come affermato dalla stessa C.D.N., appare inverosimile che essa,  riguardando una partita in cui si sono confrontate due squadre, non possa che coinvolgere tesserati  dell’una e dell’altra. Nella fattispecie la Procura ha incolpato, quali tesserati all’epoca dei fatti per il  Bari, ben dieci calciatori e per il Treviso il calciatore P., tesserato all’epoca dei fatti per tale  società, deferendoli agli Organi della Giustizia Sportiva.  A questo riguardo non può non essere rilevante il fatto che, sia pure con riferimenti diversi,  negli interrogatori e nelle audizioni di alcuni tesserati del Bari emerga, sulla base degli atti raccolti,  quale controparte per la squadra avversaria unicamente la figura del P..  In particolare il tesserato L. in sede di interrogatorio innanzi al PM di Bari in data  8.8.2012 ha dichiarato esplicitamente che P.faceva parte dell’accordo di alterazione della  partita. Né può sostenersi che la dichiarazione fatta dallo stesso tesserato in altra sede (audizione di  fronte alla Procura Federale del 4.3.2013) in cui lo stesso, parlando dell’accordo con il Treviso  farebbe intendere di aver appreso da alcuni compagni della squadra che il contatto fosse con P.  toglie valenza alla precedente affermazione resa di fronte alla Autorità Giudiziaria. A questo  riguardo opportunamente la Procura Federale richiama quella giurisprudenza di legittimità che  attribuisce valenza e utilizzabilità probatoria alle dichiarazioni aventi ad oggetto notizie circoscritte  ad una cerchia ben determinata di persone, quale può qualificarsi l’ambiente di una società di  calcio.…  La decisione della Commissione Disciplinare risulta viziata e lacunosa laddove afferma che  le dichiarazioni di L. al riguardo sono relative a circostanze apprese de relato, in quanto non tiene conto di ciò che lo stesso ha dichiarato l’8.8.2012, in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Bari, e laddove omette ogni riferimento alle dichiarazioni rese da … nella stessa  sede il 21.9.2012.

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26  Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.  Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL CALC. D.V.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5  E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009,  SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12- 13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 –

Massima: Confermata la squalifica di anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per  aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri  soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo  svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. In particolare: (i) di aver preso contatti,  unitamente ai compagni di squadra …., con i tesserati della Salernitana  1919 al fine di trovare un accordo per l’alterazione della gara dietro corresponsione di una somma  di denaro in favore dei calciatori del Bari; (ii) di aver coltivato, unitamente al compagno di squadra  …, la trattativa con il tesserato della Salerinata …., al fine dell’effettiva  conclusione dell’accordo volto all’alterazione del risultato della gara; condotta aggravata, ex art. 7,  comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.030/CGF del 16 Agosto  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 19 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE A.R.IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 NONCHÉ AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermato il proscioglimento del calciatore dalla violazione di cui all’art. 7, commi 1,2 e 5  C.G.S. perché non si è raggiunto riscontro oggettivo o soggettivo esterno alle dichiarazioni accusatorie del calciatore accusatore circa il coinvolgimento di questi alla “combine” della gara “Lecce-Lazio del 22.5.2011…Ritiene questa Corte di Giustizia che le doglianze articolate nel ricorso dell’Ufficio della Procura Federale, quanto al proscioglimento del R., non possano trovare accoglimento, avendo la decisione di primo grado reso buongoverno delle risultanze procedimentali acquisite, che risultano apprezzate con logicità e completezza di vaglio ed in stretta aderenza ai corretti criteri di valutazione della prova dichiarativa siccome reiteratamente stabiliti –specificamente- dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale. Alla stregua di tali criteri, i quali del resto esprimono principi di diritto ormai consolidati nella stessa giurisprudenza ordinaria di legittimità, una chiamata in correità -ancorchè de relato, ed ancorchè non confermata dalla fonte di riferimento- può essere posta a base di una pronuncia di condanna del soggetto incolpato, ma solo a condizione che -provenendo da referente scrutinato come credibile sul piano soggettivo- essa incontri elementi estrinseci di riscontro, che certo non devono essere predeterminati nella specie e nella qualità, ma che devono necessariamente pertenere sia al fatto narrato, sia al soggetto che vi viene coinvolto, essendo in tal modo dotati di valenza cd. individualizzante. Applicando alla fattispecie in esame tali autorevoli enunciati (frutto, come è noto, di una opera giurisprudenziale di accorta selezione critica degli standards di apprezzamento dei dicta di dichiaranti coinvolti nel fatto illecito, via via elaborati in sede giudiziale), sembra alla Corte decidente che il corredo probatorio formatosi -all’esito delle indagini svolte- sulla posizione del R. sia del tutto inidoneo a fondarne una affermazione di responsabilità a titolo di concorso nell’illecito che viene ascritto con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011. E questo pur dovendosi chiarire che quanto alla attendibilità soggettiva del dichiarante G., la natura ad un tempo accusatoria ed autoaccusatoria del constituto proposto, e la mancata emersione -in capo al G.- di una qualsiasi “causale” a mentire sul conto del R., non forniscono motivo per discostarsi dal giudizio di attendibilità già espresso nella decisione di primo grado. Nè una tale valutazione può essere contraddetta alla luce delle richiamate inesattezze ricostruttive in cui il G. incorre e che le difese sottolineano, le quali segnalano, piuttosto, la “spontaneità” e la non artefazione del riferimento operato. Il fatto rilevante è, però, che le dichiarazioni della fonte in questione rimangano davvero l’unico elemento univocamente gravatorio che sia stato acquisito in atti a carico del R.I, non avendo lo stesso (elemento) incontrato alcun valido e reale fattore di riscontro esterno all’esito delle indagini eseguite. Lo stesso Ufficio ricorrente non indica, a ben guardare, alcuno specifico fattore circostanziale, di qualsiasi natura, offerto dagli accertamenti compiuti, che possa risultare confermativo, o anche solo corroborativo, delle affermazioni del G. riguardo alla partecipazione dell’incolpato all’illecito che viene ascritto. Per contro, non si può prescindere dal dato -evidenziato dalla difesa dell’incolpato ed indubbiamente significativo, se non risolutivo- della mancanza del reperimento da parte degli inquirenti di qualsiasi contatto, tanto meno “sospetto”, anche solo telefonico, dell’incolpato stesso con taluno dei soggetti -coinvolti nell’illecito che viene contestato- nel periodo “critico” oggetto delle pur accurate indagini degli inquirenti.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.030/CGF del 16 Agosto  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 19 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE M.B.IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 NONCHÉ AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermato il proscioglimento del calciatore dalla violazione di cui all’art. 7, commi 1,2 e 5  C.G.S. perché non si è raggiunto riscontro oggettivo o soggettivo esterno alle dichiarazioni accusatorie del calciatore accusatore circa il coinvolgimento di questi alla “combine” della gara “Lecce-Lazio del 22.5.2011…Ritiene questa Corte di Giustizia che le doglianze articolate nel ricorso dell’Ufficio della Procura Federale non possano trovare accoglimento, avendo la decisione di primo grado reso buongoverno delle risultanze procedimentali acquisite, che risultano apprezzate con logicità e completezza di vaglio ed in stretta aderenza ai corretti criteri di valutazione della prova dichiarativa siccome reiteratamente stabiliti –specificamente- dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale. Alla stregua di tali criteri, i quali del resto esprimono principi di diritto ormai consolidati nella stessa giurisprudenza ordinaria di legittimità, una chiamata in correità -ancorchè de relato, ed ancorchè non confermata dalla fonte di riferimento- può essere posta a base di una pronuncia di condanna del soggetto incolpato, ma solo a condizione che -provenendo da referente scrutinato come credibile sul piano soggettivo- essa incontri elementi estrinseci di riscontro, che certo non devono essere predeterminati nella specie e nella qualità, ma che devono necessariamente pertenere sia al fatto narrato, sia al soggetto che vi viene coinvolto, essendo in tal modo dotati di valenza cd. individualizzante. Applicando alla fattispecie in esame tali autorevoli enunciati (frutto, come è noto, di una opera giurisprudenziale di accorta selezione critica degli standards di apprezzamento dei dicta di dichiaranti coinvolti nel fatto illecito, via via elaborati in sede giudiziale), sembra alla Corte decidente che il corredo probatorio formatosi -all’esito delle indagini svolte- sulla posizione del B. non sia idoneo a fondarne una affermazione di responsabilità a titolo di concorso nell’illecito che viene ascritto con riferimento alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011. E questo pur dovendosi chiarire che quanto alla attendibilità soggettiva del dichiarante G., la natura ad un tempo accusatoria ed autoaccusatoria del constituto proposto, e la mancata emersione -in capo al G.- di una qualsiasi “causale” a mentire sul conto del B., non forniscono motivo per discostarsi dal giudizio di attendibilità già espresso nella decisione di primo grado.. Anche a non considerare i puntuali riferimenti posti sul punto dalla difesa del B. a dimostrazione della eccellente qualità complessiva della prestazione dell’incolpato nella gara de qua, e della sua non responsabilità in occasione dei due goals subiti dalla squadra del Lecce, già la decisione impugnata pone in luce la circostanza significativa del numero elevato di azioni di attacco pericolose poste in essere dalla squadra avversaria (di oggettiva cifra tecnica superiore) e che il portiere ebbe a dover fronteggiare (e che fronteggiò efficacemente): delineandosi così un contesto in cui, in realtà, non si delineano gesti atletici e tecnici tanto inadeguati e grossolanamente carenti da poter costituire l’indizio grave ed univoco di una condotta volontariamente e strumentalmente deficitaria - e, quindi, fraudolenta- del calciatore.

Massima: La Corte respinge il ricorso proposto dal Procuratore Federale e conferma la delibera della CDN , nella parte in cui non riconosceva un ulteriore addebito di pena, quantificato nella richiesta di un mese, per la violazione del divieto di effettuare scommesse. In via preliminare si deve, infatti, osservare che le richieste conclusive formulate dalla Procura Federale nei confronti dello – omissis -al termine del giudizio di primo grado, erano state di due anni di squalifica per tutti gli addebiti ascritti all’incolpato, comprese dunque le violazioni collegate al divieto di scommettere, oltre all’illecito sportivo ed alla violazione dei principi di lealtà. La Commissione Disciplinare, pur prosciogliendo il tesserato da queste ultime incolpazioni, irrogava, per gli altri capi, ugualmente la squalifica per 2 anni. Orbene, nel merito la Corte ritiene di non poter condividere le motivazioni dell’appello. E’ vero infatti che non vi sono riscontri fattuali alla, in verità non irragionevole ipotesi, di scommesse effettuate dallo – omissis -in occasione delle gare Lazio-Genoa e Lazio-Lecce, e alle considerazioni dell’appellante risulta agevole contrapporre l’obiezione che non vi è traccia alcuna di rapporti con agenzie di scommesse estere o con altre piattaforme informatiche, che non possono, ovviamente, essere semplicemente supposte. Muovendo, quindi, sul piano esclusivamente logico, si può anche sostenere che i contatti telefonici notturni fossero dovuti all’aggiustamento in corso delle gare, per il quale lo – omissis - è stato in definitiva sanzionato, e non alle scommesse che potevano essere effettuate in qualunque momento senza nessuna necessità di postarle durante la notte precedente la partita. Del resto, proseguendo il ragionamento sullo stesso binario sul quale appare essersi indirizzato il ricorrente col riferimento a rapporti illeciti non diretti, potrebbe addirittura sostenersi, è opportuno ripeterlo in assenza di riscontri positivi, che proprio perché le gare erano state “aggiustate”, e nessuno poteva saperlo meglio di chi aveva fornito un rilevante contributo allo scopo, la ricompensa era opportuno fosse costituita da poste diverse da quelle di vincite per scommesse collegate a quelle stesse partite. In definitiva, in mancanza di precisi e concordanti riscontri sui fatti in questione, la decisione dell’Organo di prime cure deve essere confermata, con conseguente reiezione, sul punto, dell’appello della Procura Federale.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.030/CGF del 16 Agosto  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 14 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione  Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL  CALCIATORE M.O. E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND F.C.  S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2013 SEGUITO PROPRIO  DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013

Massima: Rigettato il ricorso della Procura Federale e confermato il proscioglimento del calciatore dalla violazione di cui all’art. 7, commi 1,2 e 5  C.G.S. perché non si è raggiunto riscontro oggettivo o soggettivo esterno alle dichiarazioni accusatorie del calciatore accusatore circa il coinvolgimento di questi alla “combine” della gara “Lazio Genoa del 14.5.2011…Esaminati gli atti e valutati analiticamente i documenti e le prove addotte dalle parti ritiene  che l’appello del Procuratore Federale non possa essere accolto per le ragioni che seguono.   Il necessario abbrivio delle presenti valutazioni non può che essere costituito, se non altro  per un rapporto di stretta contiguità e conseguenzialità logico-giuridica, da richiami,  puntualizzazioni e precisazioni contenute nella decisione del giudice di prime cure che questo  Collegio ritiene di poter interamente condividere.  Ci si riferisce, in particolare, al fatto che gli episodi illeciti e le responsabilità contestate,  storicamente inserite in un’attività di indagine ancora in pieno svolgimento, non possono che essere  valutati “allo stato degli atti”, secondo regole giuridiche – anche per quanto attiene alla formazione  della prova – proprie di questo ordinamento sportivo, senza il mero recepimento di norme  regolatrici di altri riti, anche se non possono essere escluse connessioni metodologiche dettate dalla  stessa volontà di pervenire, per eadem ratio, ad un accertamento della verità dei fatti che sia  tendenzialmente assoluta.   Dichiarazioni di tesserati e di persone estranee, accertamenti tecnici e riscontri oggettivi  sono stati, quindi, organicamente scrutinati allo scopo di pervenire, per quanto possibile, alla  costruzione di un quadro organico e armonico nel quale ogni evento trovi la sua collocazione  spazio-temporale e la sua validazione logica, senza impingimenti di suggestioni o elementi avulsi  dalla semplice e concreta verifica di fatti oggettivi.   Detto questo, va altresì precisato che la Commissione Disciplinare ha premesso  l’incontestabilità di attività illecite poste in essere da tesserati e terzi allo scopo di alterare lo  volgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione delle norme federali in materia di  lealtà, correttezza e probità, nonché in ordine al dovere di informare della loro realizzazione la  Procura Federale e di effettuare scommesse.   L’affermazione della sussistenza del vasto fenomeno illecito è conseguente al vaglio, da  parte del Giudice di primo grado, delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei tesserati e di terzi, dalla  carenza di intima contraddittorietà e dalla sussistenza di elementi di riscontro oggettivi.   Sulla scorta di questi parametri, che si pongono peraltro su consolidata linea  giurisprudenziale anche di questa Corte di Giustizia, il Giudice di primo grado ha scrutinato le  affermazioni che, nella specie, hanno riguardato la gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, la sua  possibile alterazione e il coinvolgimento, nell’attività illecita, di tesserati.  

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.021/CGF del 26 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 13 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL CALC. C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: Confermata la squalifica per nani 3 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo…In virtù dei numerosi, attendibili e concordanti elementi anche testimoniali sopra ricordati, la Corte, pertanto, considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Caputo in relazione a tutte le fasi in cui si è articolato l’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Salernitana - Bari del 23 maggio 2009. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per applicare una sanzione per illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova appena superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori / FIGC del 15.9.2011; Amodio / FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia / FIGC del 2/1/2012).

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.030/CGF del 16 Agosto  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 13 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL CALC. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011, E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE C.M. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013

Massima: Su ricorso della Procura Federale, rideterminata in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011 la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 7, commi, 1, 2 5 e 6 C.G.S., secondo il vincolo della continuazione con precedenti illeciti, da mesi 4 in mesi 6 di squalifica…Il calciatore, infatti, risulta essere già stato sanzionato dalla giustizia sportiva in relazione all’alterazione delle gare Albinoleffe-Piacenza del 20 dicembre 2010 e Atalanta-Piacenza del 19 marzo 2011, in ordine alle quali al C. era stato contestato proprio il fatto di avere messo in contatto il coincolpato Z., a sua volta sanzionato, con …., esponente del gruppo dei cosiddetti “zingari”. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza circa la sostanziale unitarietà del fenomeno illecito, si tratta nel caso di specie, quindi, semplicemente del rinnovarsi di un comportamento già acclarato in precedenti occasioni. ….Ne consegue che, quanto al ricorso del Procuratore Federale, limitato alla gara Lazio- Genoa, esso a giudizio della Corte merita di essere accolto, ed invero non solo per le circostanze già ricordate, che sono tutte orientate in senso gravatorio per l’incolpato, ma anche in considerazione di un ulteriore dato empirico di tipo logico-sistematico. L’ennesimo contatto tra C. e gli “zingari”, seppur come tramite (stabile) di Z., infatti, oltre ad essere, come si è già notato, la ripetizione di un copione da tempo sulle scene, risulta posto in essere espressamente quando mancavano solo due giornate di gara al termine del campionato 2010/2011, e quindi non poteva che essere indirizzato all’aggiustamento della partita immediatamente prossima, giacché altrimenti si sarebbe risolto in un rapporto fine a se stesso privo di scopo concreto. Risulta, allora, in definitiva non condivisibile la parte della decisione di primo grado laddove essa, pur ritenendo provato il contatto tra il gruppo degli “zingari” e Z. attraverso C., riqualifica tale comportamento declassandolo a mera violazione dei principi generalissimi di lealtà e probità sportiva cui all’art. 1 CGS, mentre per le ragioni descritte esso deve essere ascritto alla più grave categoria dell’illecito sportivo, in concorso, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS. ….

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.030/CGF del 16 Agosto  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 094/CGF del 13 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE F.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013

Massima: Rideterminata la squalifica da mesi 6 a mesi 4 al calciatore per la violazione dell’ art. 7, comma 7, C.G.S…In effetti, poiché i fatti risalgono a epoca antecedente alla modifica del C.G.S. introdotta con C.U. n. 177/A del 9.6.2011, deve trovare applicazione, in mancanza di previsione specifica, la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, C.G.S. in luogo del minimo edittale stabilito dal nuovo testo dell’art. 7, comma 8. Tuttavia la C.D.N. ha ritenuto di dovere equiparare la sanzione a quella di sei mesi introdotta come minimo edittale dalla modifica del 9.6.2011 senza spendere sul punto una particolare motivazione e senza tenere conto, a giudizio di questa Corte, che la posizione del F. possa essere riguardata con minore rigore proprio in ragione del contegno collaborativo che senza dubbio il medesimo calciatore ha ritenuto di dover tenere nei confronti degli organi inquirenti pur non tempestivamente informati così come prevede l’art.7, comma 7, C.G.S. Pertanto, la Corte, nel rispetto anche del principio dell’afflittività della sanzione, ritiene di poter rideterminare la sanzione in mesi 4 di squalifica.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.032/CDN  del 12 Novembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio 12.06.2013 – CU n. 15/LND 20.08.2013

Impugnazione Istanza:(40) - Appello della Società POLISPORTIVA FONTANA LIRI avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00. (41) - Appello del Sig. M.C.L. avverso la sanzione della squalifica di anni 1.

Massima: Confermata la decisione della CT che ha derubricato l’illecito sportivo nella sola violazione a carico del calciatore dell’art. 1 comma 1 CGS per ammesso di aver volontariamente commesso il fallo di mano che aveva poi provocato l’assegnazione di un calcio di rigore decisivo, con l’intento di conseguire un’ammonizione che gli avrebbe provocato la squalifica per recidiva, onde poter così riposare in occasione della gara successiva (per tornare disponibile per la prima gara dei play-off) fosse, comunque, autonomamente sanzionabile, per non essersi in alcun modo curato della sostanziale alterazione dell’andamento della gara che dal proprio gesto volontario sarebbe prevedibilmente derivata, come, in effetti, era poi accaduto. Ridotta però la squalifica di anni 1 a mesi 2… Eccessiva appare, tuttavia, la sanzione di un anno irrogata al calciatore, dovendosi ritenere che la ricerca volontaria dell’ammonizione, sia di per sé sanzionabile con una squalifica equivalente a due giornate di gara, e che, inoltre, non essersi curato del rischio dell’espulsione (con le conseguenze dianzi rammentate) debba essere considerato comportamento autonomo che ne aggrava la responsabilità. Sanzione adeguata per questo comportamento appare, invero, la squalifica per due mesi. Per quanto attiene alla Società sanzione adeguata al comportamento del proprio calciatore appare essere quella della ammonizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.56/CGF del 2 Ottobre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CGF del 29 Ottobre  2013 1  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALC. MAURI S.IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 2. RICORSO DEL CALC. MAURI S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE: - AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI S.E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011; - AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DEL CALC. MAURI S.E DELLA S.S. LAZIO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013

Massima: il Collegio ritiene preliminarmente opportuno richiamare, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo e relativo obbligo di denuncia. Recita l’art. 7, comma 1, CGS: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito», mentre «le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Siffatto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., tra le altre, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. La nozione di idoneità, elemento invero non contemplato quale essenziale dall’art. 7 CGS, sembra richiamare il concetto di minaccia concreta, di messa in pericolo obiettivamente accertabile, di una qualche attività, insomma, capace di provocare una effettiva lesione del bene protetto: in altre parole, gli atti, oltre ad essere diretti e mirare ad ottenere un’alterazione dello svolgimento della gara, dovranno essere anche idonei allo scopo, a prescindere se poi questo venga effettivamente o meno raggiunto. In altri termini, nonostante la norma parli di «atti diretti», sembrando richiamare la disciplina del tentativo di cui all’art. 56 c.p., nella previsione del CGS manca tanto il requisito dell’idoneità, come detto, quanto quello della univocità: elementi, questi, come noto, fondamentali affinché possa configurarsi il delitto tentato. Tuttavia, deve ribadirsi che, come affermato dalla giustizia sportiva, non appare dubbio che ai fini dell’integrazione dell’illecito sportivo, sia necessario anche il requisito della idoneità degli atti. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 CGS, secondo cui «le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Non vi è dubbio, a tal proposito, che il discrimine tra la frode sportiva ed il semplice comportamento antisportivo è spesso racchiuso nella mera interpretazione di singoli dati probatori. Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all’art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». Così dispone la norma sopra richiamata che, poi, prosegue, al comma 8: «Il mancato adempimento dell’obbligo comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00». In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale. Ritiene questa CGF che una lettura attenta della norma conduce a ritenere che l’obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell’integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. N. 7/C del 9 settembre 2004). Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l’obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980). In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata un semplice sospetto o un mero presentimento. Deve poi, ancora una volta, ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”). Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile [la nota vicenda “Portanova” ne costituisce un chiaro esempio: l’incolpazione di illecito sportivo è stata, dalla CDN, derubricata, appunto, ad omessa denuncia (cfr. CDN, C.U. n. 12/CDN del 10 agosto 2012). Decisione, poi, confermata in grado d’appello (cfr. CGF, 21 agosto 2012, C.U. n. 039/CGF del 31 agosto 2012) e, successivamente, anche dal TNAS che, però, pur, appunto, confermando la sussistenza della violazione per omessa denuncia, ha stimato equo ridurre la sanzione (cfr. Tnas, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”)]. Il problema della linea di demarcazione di cui si è detto si avverte soprattutto sul piano probatorio. Infatti, se i confini giuridici tra il comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata “giuridico-disciplinare”. In altri termini, l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto, seppur per sommari tratti e non dunque al massimo livello di approfondimento, la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”). In via di ulteriore approssimazione, sempre in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover indicare alcune ulteriori premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché all’identificazione dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, alla luce delle relative argomentazioni e valutazioni spese dalle parti per la loro migliore illustrazione. In tal ottica è possibile osservare come, in passato, talune decisioni della giustizia sportiva abbiano affermato che, affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso sia provato oltre ogni ragionevole dubbio: in difetto, «pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori», deve giungersi «ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti» (CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). «La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio» (CAF., C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981). A tal proposito, tuttavia, deve evidenziarsi che più di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche questo Collegio reputa che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Ancora, in altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23 agosto 2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Infatti, anche se la disposizione in commento non è, come si diceva, sovrapponibile a quella di cui all’art. 56 c.p. (tentativo) non ha dubbi questa Corte che le condotte imputate agli incolpati debbano «rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo» (CF, C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006). Orbene, sotto un profilo metodologico, questo Collego ritiene di non doversi discostare dalla copiosa giurisprudenza federale ed esofederale in ordine allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato.

Massima: Atteso il reclamo della Procura Federale la Corte, riforma la decisione della CDN e ritiene configurabile l’omessa denuncia  anche per il campo d’incolpazione per il quale era stato dichiarato il proscioglimento del calciatore, con l’effetto che la squalifica passa da mesi 7 a mesi 9 ed alla società viene inflitta a titolo di responsabilità oggettiva l’ulteriore ammenda di € 10.000,00 da aggiungersi ai 40.000,00 già comminati.

Massima: ….. è stato autorevolmente affermato in giurisprudenza che il solo movente, per il carattere di ambiguità che è ad esso intrinseco, non è comunque mai di per sé assimilabile ad un grave elemento indiziario, e in tanto può fungere da aspetto rafforzativo del quadro probatorio in quanto gli altri elementi siano precisi e convergano a un univoco significato (cfr. Cassazione, Ss.Uu., 30/10/2003, n. 45276). Si è detto che espungere o allontanare temporaneamente un soggetto dalla partecipazione ad attività sportive, anche laddove svolte per professione, può richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio di quello racchiuso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, vi è un limite al di sotto del quale neppure un procedimento di natura disciplinare può scendere, anche per garantire tutti gli iscritti all’associazione che la loro partecipazione non dipende dall’arbitrio assoluto di altri membri, ma è tutelata da regole comunemente accettate. Ciò vuol dire, per ritornare al caso di specie qui in rilievo, che le dichiarazioni accusatorie di un tesserato nei confronti di altri tesserati devono avere un qualche riscontro esterno o, per usare una terminologia in uso nella prassi penalistica, estrinseco, oggettivamente valido, senza il quale si verserebbe nella situazione, assolutamente delatoria, nella quale qualunque accusa darebbe luogo ad una condanna disciplinare.

Massima: Come già evidenziato, la chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova necessita anche di riscontri estrinseci, e cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto (cfr. CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF).

Massima: …. i «dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità ben possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato» (Cassazione, 24 giugno 2009, n. 29383). Del resto, in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza ed alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.029/CDN  del 24 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M.(Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Atletico Ardea Futsal), V.C.(dirigente della Società ASD Atletico Ardea Futsal), Società ASD ATLETICO ARDEA FUTSAL - (nota n. 1335/7790 pf 12-13/SP/AM/ma del 27.9.2013).

Massima: Il Presidente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5 commi 1 e 4, del CGS, per avere reso pubbliche dichiarazioni contenenti giudizi e rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti nell’ambito della FIGC, ed in particolare della Procura federale e dei suoi appartenenti, mediante l’inserimento di tali dichiarazioni sul social network Facebook alla voce Atletico Ardea Futsal ; della violazione dell’art. 1, comma 1 e 2, del CGS per avere consentito la pubblicazione su Facebook, alla voce intestata alla propria Società, atti riservati di indagine in corso, consistenti nell’invito a comparire disposto dalla Procura federale in data 9.04.2014 nei confronti di tesserati della Società Atletico Ardea Futsal; Il dirigente della società è sanzionato con l’inibizione di mei 12 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 6 lett. d), del CGS, per avere dichiarato non veridicamente, nel contesto di una conversazione intrattenuta su Facebook in data 22.03.2013, con una calciatrice della SS Lazio Calcio a 5 Femminile, di aver provveduto ad aggiustare il risultato della gara Atletico Ardea Futsal-Virtus Roma in programma il successivo 24.03.2013 avendone garantito il risultato finale del pareggio, ingenerando in persone terze, per il ruolo ricoperto, il legittimo convincimento dell’avvenuto perfezionamento di un illecito sportivo, provocando di conseguenza concitazione ed allarmismo sulla regolare conclusione della regular season del Campionato Nazionale di Serie A 1 Femminile - Girone B da parte delle altre Società interessate e dei soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti.  La Società per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 , del CGS è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.028/CDN  del 23 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(61) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.G. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società USD  Castelnuovese, attualmente tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD),  Società US GAVORRANO Srl e USD CASTELNUOVESE - (nota n. 1035/928 pf 12-13  SP/AM/ma del 12.9.2013).

Massima: Il presente deferimento trae origine dalla denuncia trasmessa alla Procura federale da  .., calciatore della Salernitana Calcio. Nella circostanza, il denunciante  provvedeva ad informare l’organo di indagine circa la ricezione di un sms proveniente  dall’utenza appartenente al calciatore …, suo ex compagno di squadra,  avente il seguente testo: “mi hanno chiamato pescatori toscani per andare fuori in barca.  Se ne può parlare?”.  La denuncia, trasmessa via fax, evidenziava parimenti che nel corso di una telefonata  avuta con il .., quest’ultimo si mostrava interessato alla gara della Salernitana Calcio  fissata per la domenica successiva. Dipoi, seguiva altro sms da parte dell’anzidetto  calciatore, dal seguente tenore: “ci sn 25 - 30 posti. Parlane con gli altri, doveste cambiare  idea, fammi uno squillo … un abbraccio”.  A questo punto il …, sospettando che il contatto con l’ex compagno di squadra  potesse in realtà nascondere una finalità illecita, denunciava l’accaduto agli organi  competenti.  Orbene, stando alle evidenze probatorie, in parte confermate dall’avvenuta definizione con  patteggiamento di due delle tre posizioni oggetto di deferimento, pare non potersi dubitare  del fatto che un tentativo di illecito ci sia stato, peraltro non è dato rinvenire in atti il segno  che lo stesso abbia avuto la finalità di favorire il Gavorrano. Nella circostanza, invero, questo Collegio, ritenendo di non discostarsi dalla  interpretazione restrittiva di cui ai più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia  Federale, ma anche del TNAS, in tema di responsabilità presunta delle Società, rileva  come la fattispecie concreta difetti di uno dei presupposti essenziali richiesti dall’art. 4 co.  5 CGS per dirsi realizzata la ipotesi disciplinata dalla disposizione richiamata.  Non si rinviene, infatti, nel caso specifico, alcun “vantaggio” a beneficio del Gavorrano, in  conseguenza del tentativo di illecito commesso aliunde. Al contrario, il giudizio formulato  dalla Commissione disciplinare sulla scorta di una valutazione ex post della gara in  discussione, rafforza, in modo assolutamente dirimente, il convincimento circa la  insussistenza del predetto elemento costitutivo (il risultato dell’incontro de quo, terminato  con la sconfitta del Gavorrano, non ha procurato alla Società alcun beneficio).  In ragione di tutto ciò, non potendosi configurare nella presente vicenda la ipotizzata forma  di responsabilità presunta in capo alla Società del  Gavorrano P.Q.M.  …visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle  seguenti sanzioni:  - squalifica di anni 2 (due) e giorni 3 (tre) nei confronti di ….;   - ammenda di € 1.400,00 …nei confronti della Società USD  Castelnuovese.  Proscioglie dall’addebito contestato la Società US Gavorrano Srl.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.028/CDN  del 23 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.S.(tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl),  L.A.(tesserato all’epoca dei fatti quale DS per la Società AC Legnano  Srl), G.P.(tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società  AC Legnano Srl), M.F.(tesserato all’epoca dei fatti quale DG per la  Società AC Rodengo Saiano), C.G.(tesserato all’epoca dei fatti  quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa), S.B.(tesserato  all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl), R.B.(arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti quale per la sezione AIA di  Fermo), Società AC RODENGO SAIANO e AC SAN GIUSTESE Srl - (nota n. 643/893  pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013).

Massima:…il presente giudizio si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi  dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., facente parte del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n.  …/2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e  internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati  organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche. Le successive indagini della  Procura federale hanno portato al deferimento di numerosi soggetti. Dal procedimento  principale in seguito al provvedimento di stralcio n. 544/1075pf11-12/SP/ad del 25/07/2012  ed al successivo ulteriore provvedimento di stralcio n. prot. 7125 SP/ac del 08/05/2013 ha  origine il presente procedimento, destinato a valutare le posizioni di soggetti per i quali gli  elementi in un primo momento raccolti non avevano consentito di individuare con certezza  le responsabilità.  Le attività di indagine degli organi inquirenti della Federazione e gli atti acquisiti dalla  magistratura ordinaria consentono di affermare che la gara Rodengo Saiano - Legnano del  09.05.2010 fu oggetto di un illecito sportivo.  In particolare il deferito P. incontrò, il giorno giovedì 6 maggio 2010 alle ore 16,00  circa, il deferito F., all’epoca Direttore Generale della AC Rodengo Saiano, nei pressi  del casello autostradale di “Brescia Est”, avendo preannunciato tale appuntamento al  Direttore Sportivo … ed al tecnico … il quale ultimo,  evidentemente conscio della natura illecita di tale incontro, lo esortò “ad avere prudenza”.  L’oggetto di tale incontro, come confessato dal P. ed ammesso dallo stesso F. in  sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, fu l’esito futuro di detta  partita. Il P. manifestò al proprio interlocutore la convinzione che la vittoria da parte  del Legnano sarebbe stata di “vitale” importanza avuto riguardo alla posizione in classifica  (terza con automatica qualificazione ai “play off” in caso di vittoria) ed alle precarie  condizioni economiche in cui la stessa Società all’epoca versava. Non c’è dubbio che con  tale condotta si sia realizzato un illecito sportivo così come configurato dall’art. 7, comma 1  del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una violazione disciplinare istantanea, di pericolo ed aggravata dall’evento.. Piena prova di ciò si ottiene dalle dichiarazioni auto ed  etero accusatorie rese dal P. in sede di audizione innanzi al Collaboratore della  Procura federale: “…considerato che la loro situazione di classifica era tranquilla e che  non avevano obiettivi, gli chiesi se riuscivano a darci la partita”. Tali dichiarazioni,  intrinsecamente credibili perché reiterate, coerenti e dettagliate sono estrinsecamente  riscontrate da quelle di medesimo tenore e contenuti rilasciate da F., che ha  confermato, in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura federale, di essersi  incontrato nelle sopra citate circostanze di luogo e di tempo con il P. precisando, tra l’altro, che questi gli aveva fatto capire che voleva che gli si lasciasse vincere la partita.  Ad ulteriore riscontro della confessione del P. vanno lette le dichiarazioni rese dal  calciatore del Rodengo Saiano ….. nonché alcuni indubitabili elementi di fatto  quali le contingenze di tempo (tre giorni prima della disputa della gara) e di luogo (un  casello autostradale che potesse per sua natura garantire riservatezza e segretezza) di  detto incontro, ai quali si aggiunge la circostanza che tra il P. ed il F. non  intercorresse alcun precedente rapporto di conoscenza che potesse far ipotizzare altre  motivazioni poste a ragione di tale incontro….Va inoltre esclusa la sussistenza della violazione di cui all’art. 9 del CGS per la quale,  anche alla luce della derubricazione delle accuse rivolte a Abbate e Scienza, non si  rinviene alcun elemento probatorio.  Pertanto va affermata la responsabilità dei deferiti P. e F. per le violazioni loro  rispettivamente addebitate, fatta eccezione per l’art. 9 .CGS per il quale tutti i deferiti  vanno prosciolti per insussistenza del fatto.

Massima: E’ acclarato che l’arbitro … accettò di  partecipare a tale incontro, che si tenne effettivamente circa alle 2 della notte e nel corso  del quale i due “zingari” gli offrirono una somma tra i 50.000 e gli 80.000 euro al fine di  alterare il regolare svolgimento di una o più gare che da lì in poi sarebbe stato designato a  dirigere. Il ….. non rifiutò immediatamente tale proposta illecita, ma si  dimostrò possibilista e si riservò di dare una risposta a tale offerta in base alle gare per le  quali effettivamente sarebbe stato designato. Su queste circostanze le dichiarazioni auto  ed etero accusatorie del G. (che, come già detto, ha definito la sua posizione nel  presente procedimento ai sensi dell’art. 23 CGS), reiterate, coerenti, molto dettagliate e  logiche, sono riscontrate dalle stesse dichiarazioni dei deferiti che hanno confermato che  effettivamente verso le due della notte tra il 1 ed il 2 aprile 2011 presso il Ristorante  “…” di Porto San Giorgio si sono ritrovati tutti i soggetti sopra citati. Le ragioni di tale  incontro riferite dai fratello B. appaiono prive di credibilità. Non è affatto plausibile  che a quella tarda ora della notte il …, che si occupava direttamente di altro  ristorante di famiglia (il vicino “Caminetto”), fosse nel ristorante … solamente per  preparare il conto che … e i suoi due amici avrebbero, per ragioni misteriose,  lasciato in sospeso. Senza contare poi che i .. non sono stati in grado neppure di  dedurre le ragioni per le quali il .. avrebbe dovuto falsamente accusarli né  tantomeno quali vantaggi avrebbe tratto dal farlo, tenuto conto di quanto ancora più grave  il … aveva già confessato.  … e ….vanno pertanto ritenuti responsabili dei fatti loro ascritti. Dalla responsabilità del secondo deriva quella oggettiva addebitata alla San Giustese. Sanzioni  congrue sono quelle di cui al dispositivo.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 17 Settembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. G.J.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009; AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013

Massima: La Corte conferma la squalifica per anni 3 e mesi 7 inflitta al calciatore per l’omessa denuncia quanto alla gara Bari/Treviso dell’11.5.2008, per l’illecito sportivo in relazione alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009…A) Ed infatti, per quanto riguarda la gara Salernitana/Bari, le affermazioni del calciatore M. conducono a ritenere che tutta la squadra fosse a conoscenza dell’esistenza di una trattativa con alcuni giocatori della Salernitana per alterare il risultato della partita. Il M. riferisce anche di un assenso che venne espresso in forma tacita dai calciatori del Bari presenti alla riunione svoltasi nella palestra qualche giorno prima della gara e dopo l’incontro che si tenne tra quattro calciatori del Bari (.. e due della Salernitana (F. e G.) e del Sig. …s. Tra i calciatori presenti a quella riunione figura anche G. e la circostanza non è in discussione come non è in discussione che il G. non espresse in quella occasione, come in seguito, il proprio esplicito dissenso al perfezionamento dell’accordo illecito. … La posizione del G.. appare infatti ben chiara con riferimento alla vicenda proprio a partire dalla sua partecipazione alla riunione indetta dai calciatori presso la palestra degli spogliatoi all’indomani dell’incontro con i giocatori della Salernitana. Giova ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., “1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Viene quindi espressamente sanzionato ogni comportamento potenzialmente idoneo ad alterare il risultato di una gara (l’alterazione effettiva rileva solo come aggravante) anche tramite il semplice consentire che altri compiano tale genere di atto quando dal medesimo se ne ricava un vantaggio. Ebbene, proprio in questa prospettiva occorre valutare, in primo luogo, che valore debba essere attribuito nel caso specifico alla circostanza negativa della mancanza dell’espressione di un esplicito dissenso da parte del G. rispetto all’accordo illecito, tenuto conto che il calciatore, personaggio di rilievo all’interno dello spogliatoio e punto di riferimento per molti compagni (si consideri che il C., il giorno della gara, avvertì l’esigenza di rivolgersi proprio al G. per esprimere il suo grave disagio), era ben a conoscenza del fatto che la combine era stata proposta alla squadra (interrogatori …, audizione P.F. Parisi 27.2.2013) e quindi dalla medesima squadra accettata. Proprio nella indicata prospettiva, a giudizio della Corte, di particolare rilievo appare la dichiarazione (di natura confessoria) rilasciata dallo stesso G. il quale, in sede di audizione alla Procura Federale (21.2.2013), ebbe a dichiarare di essere stato coinvolto dallo S. nell’iniziativa di radunare la squadra in palestra e che, nel corso della riunione, in occasione della quale S.prospettò alla squadra l’ipotesi di favorire la Salernitana (pur non facendo, secondo quanto dal medesimo dichiarato, esplicito riferimento ai contatti avviati con i giocatori della Salernitana), non prese alcuna posizione al riguardo. Tale circostanza conferma, a giudizio della Corte, come il G. fosse perfettamente a conoscenza della proposta di combine ricevuta dai calciatori della Salernitana per mezzo dei propri compagni (tra i quali lo S.), dal momento che non appare plausibile che lo S.i o prima della riunione, o, al più tardi, nel corso della riunione stessa, abbia omesso di informare il G. della proposta ricevuta il giorno prima dai giocatori della Salernitana; proposta che avrebbe dovuto essere oggetto di discussione nel corso della riunione in palestra che proprio a tal fine veniva convocata anche per mezzo del G.B) Anche in relazione alla gara Bari/Treviso la Corte ritiene che l’appello debba essere respinto. Le considerazioni svolte nel reclamo non sono in grado di demolire il granitico castello probatorio che consente di accertare, con ragionevole grado di certezza, la sussistenza a carico del G. di tutti i presupposti di cui all’art. 7, comma 7 che, come è noto, prevede e sanziona l’ipotesi dell’omessa denuncia dell’illecito sportivo. Tale obbligo, infatti, sorge nel momento in cui il soggetto viene a conoscenza della commissione di un illecito sportivo o che questo sia in divenire senza che abbia informato senza indugio la Procura Federale. Ebbene, che il G. avesse raggiunto un significativo grado di consapevolezza dell’illecito è confermato dalle risultanze istruttorie che la C.D.N. ha adeguatamente posto in rilievo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.010/CDN  del 02 Agosto 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), M.C. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Piacenza FC Spa), S.F. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), C.G. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Piacenza FC Spa), S.M.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società SS Lazio Spa), O.M. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società Genoa Cricket And Football Club Spa), A.R.(calciatore tesserato all’epoca dei fatti, per la Società US Lecce Spa), A.Z.(calciatore attualmente svincolato) e le Società US LECCE Spa, SS LAZIO Spa e GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB Spa ▪ (nota n. 208/4 pf 13-14/SP/blp del 9.7.2013).

Massima:….la Commissione richiama ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate, rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, n. 101/CDN del 18.6.2012, n. 11/CDN del 10.8.2012, n. 12/CDN del 10.8.2012, n. 55/CDN del 18.12.2012 e n. 5/CDN del 16.7.2013. In particolare, la Commissione ribadisce come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. …./2010 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime;  b) l’attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di quella già svolta dal medesimo organo inquirente, nell’ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto, rispettivamente in data 25.7.2011, 8.5.2012 e 25.7.2012, al deferimento di diversi soggetti appartenenti al mondo del calcio (def. n. 603/1615pf10-11/SP/blp, def. n. 8011/33pf11-12/SP/blp e def. n. 537/1075pf11-12/SP/blp); c) contestualmente al richiamato deferimento n. 537/1075pf11-12/SP/blp, è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 544/1075pf11-12/SP/ad del 25.7.2012, con il quale è stata disposta l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 1075pf11-12 e l’apertura di un nuovo procedimento (n. 66pf12-13), nell’ambito del quale poter valutare le posizioni di soggetti per i quali gli elementi all’epoca raccolti non avevano consentito di individuare con certezza le relative responsabilità anche, in ipotesi, a titolo di concorso con altri soggetti già deferiti, e nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di eventuali elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico (rientrando nell’”oggetto sociale” dell’associazione contestata sia in sede penale che disciplinare) rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento, che potessero emergere nel corso delle successive indagini penali tuttora in corso, aventi ad oggetto, fra l’altro, un’associazione per delinquere finalizzata a illeciti perpetrati nel mondo del calcio; d) la Procura federale, con istanze depositate rispettivamente in data 16.5.2012, 14.11.2012 e 10.5.2013, richiedeva alla Corte di giustizia federale, Sezione consultiva, di concedere, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS, la proroga dei termini di indagine del presente procedimento, originato dallo stralcio sopra indicato; e) con C.U. n. 282/CGF del 5.6.2012, n. 108 del 30.11.2012 e n. 282 del 30.5.2013, la Corte di giustizia federale, Sezione consultiva, concedeva la proroga del termine delle indagini in questione; f) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti; g) con provvedimento prot. n. 153/66pf12-13/SP/blp in data 8.7.2013, è stato disposto lo stralcio dagli atti del procedimento 66pf12-13 di copia integrale degli atti pervenuti dalla Procura della Repubblica di Cremona e degli atti di indagine compiuti dalla Procura federale relativi alle gare del Campionato di Serie A, stagione sportiva 2010/2011, Lazio- Genoa del 14/05/2011 e Lecce-Lazio del 22/05/2011, nonché l’apertura di un nuovo procedimento.

Massima:…la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento: a) i fatti contestati rappresentino un quid novi rispetto a quelli contestati in precedenti procedimenti disciplinari svoltisi dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva a seguito dell’attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona e assumano una ulteriore e autonoma connotazione illecita; b) dai nuovi comportamenti evidenziati dagli elementi probatori sopravvenuti scaturiscano autonome figure di illecito, non coperte da giudicato; c) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità; d) emerga la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione delle gare; e) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati. Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24, comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono rilievo probatorio.

Massima: Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Al riguardo occorre richiamare il consolidato principio delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale, secondo cui “in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all’evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l’esito del primo per adottare i conseguente provvedimenti disciplinari. È evidente, allora, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statuale” (così, testualmente, CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF). Evidenziato che la decisione da adottare nel caso in esame riflette – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, occorre tenere conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione che la loro partecipazione è ben tutelata, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici: diversamente opinando, infatti, qualunque accusa potrebbe originare un procedimento disciplinare e una condanna. In particolare, per quanto concerne la chiamata in correità, va sottolineato come, affinché essa possa assurgere al rango di prova, sia necessaria l’esistenza “anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto” (così, CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Nel segno di questo consolidato principio, nella decisione richiamata è stato precisato che “i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte”. Alla scrupolosa osservanza di questi principi, perché pienamente condivisi, intende attenersi nel caso di specie la Commissione che, peraltro, non può non tener conto pure di quanto affermato, in decisioni che indirettamente interessano alcuni degli attuali deferiti, sia dalla Corte di giustizia federale (C.U. 34/2012-2013 del 20.6.2012; 37/2012-2013 del 21.8.2012), sia dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (tra gli altri, lodi 19.11.2012 Fontana/Figc; 18.2.2013 Alberti/Figc; 23.4.2013 Ventola/Figc; 13.6.2013 Cassano/Figc). È opportuno ricordare, infine, che la Commissione è chiamata a giudicare i comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni della Commissione sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future.

Massima: Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell’art. 6 CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questa Commissione ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci. Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare oggetto del deferimento. A) GARA LAZIO-GENOA del 14.5.2011 – s.s. 2010-2011 Secondo la prospettazione della Procura federale, la contestazione dell’illecito trova fondamento principalmente nelle dichiarazioni rese, in tempi diversi e ad Autorità diverse (al GIP di Cremona in data 22.12.2011, al PM di Cremona in data 27.12.2011, 12.3.2012, 4.2.2013, 18.3.2013, alla Procura federale in data 13.4.2012) da G.. Quest’ultimo è stato protagonista diretto e ha assistito di persona ai contatti avvenuti la notte prima della gara tra Z.e C., attraverso telefonate, vari sms e un collegamento via Skype. In particolare, G.e C. hanno favorito il contatto tra il gruppo c.d. degli “zingari” e Z., che era legato da un rapporto di amicizia con M.I. A seguito di tale contatto, Z.ha concordato di recarsi insieme a un esponente del gruppo c.d. degli “zingari” presso il centro sportivo di Formello dove si trovava la squadra della Lazio, al fine di alterare il risultato della gara. In sintesi, G. riferisce di aver appreso da un soggetto appartenente al gruppo c.d. degli “zingari” che lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa del 14.5.2011 sarebbero stati alterati mediante un accordo illecito tra le due squadre cui avrebbero partecipato tra gli altri, per il tramite di Z., i deferiti M. e M.. Tali dichiarazioni, sempre secondo la Procura federale, risulterebbero sufficientemente riscontrate ai fini dell’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti. Compito della Commissione è di vagliare le dichiarazioni eteroaccusatorie di G. secondo i principi costantemente enunciati dagli Organi di giustizia sportiva e, da ultimo, espressamente richiamati nella decisione della Corte di giustizia federale del 27.8.2012 (C.U. n. 34//CGF), non potendo evidentemente assumere, rispetto all’illecito contestato, valenza dimostrativa autonoma paragonabile a quella delle altre prove dichiarative previste dall’ordinamento. Ebbene, ritiene la Commissione positivamente superato il primo vaglio imposto al giudicante dal protocollo metodologico enunciato nella richiamata decisione, quello cioè della credibilità del dichiarante. In tal senso depongono tutti gli indici esemplificati dalla giurisprudenza, relativi alla personalità del chiamante, alle condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato e ai rapporti con i soggetti chiamati in correità, che non evidenziano ragioni specifiche di inimicizia o rancore…. Anche a voler prescindere dal fatto che G. ha riferito pure circostanze apprese direttamente (come, ad esempio, è avvenuto per il colloquio tra C. e Z. in occasione del ritiro per la gara Livorno-Piacenza la sera del 13.5.2011), come noto le dichiarazioni de relato rese dall’incolpato del medesimo fatto e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione possono comunque essere utilizzate e costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza del deferito, a condizione che esse siano confortate da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona accusata (cfr. per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 20.12.2011, n. 16939). Quanto sopra induce la Commissione a ritenere pienamente utilizzabili le dichiarazioni di G., le quali, ovviamente, dovranno essere ulteriormente vagliate, con riguardo alle singole posizioni, al fine di verificare la sussistenza di riscontri esterni alle chiamate in correità dallo stesso operate; riscontri che - come rilevato - dovranno essere individualizzanti, cioè avere ad oggetto direttamente la persona dell’incolpato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (così, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 10.12.2009, n. 3255)… In conclusione, la Commissione ritiene non sufficientemente provata la responsabilità di M. in ordine all’adesione e alla partecipazione attiva all’illecito contestato, non essendo emerso, in base al materiale probatorio acquisito, alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario, in ordine al compimento da parte di M., nei confronti di compagni di squadra neppure individuati, di atti rientranti nella previsione dell’art. 7, comma 1, CGS, in quanto diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Lazio-Genoa del 14.5.2011. Risulta dimostrata, tuttavia, la conoscenza da parte del M. dei fatti illeciti programmati dagli altri soggetti coinvolti, ragione – come sottolineato – dell’incontro avvenuto a Formello e pacificamente provato. La relativa condotta, dunque, va derubricata nella meno grave ipotesi di cui all’art. 7, comma 7, CGS e per tale titolo va affermata la responsabilità del deferito, cui consegue quella della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Per contro, non trova sufficiente riscontro quanto riferito da G. in merito all’incontro che sarebbe avvenuto immediatamente dopo la visita a Formello tra Z., l’appartenente al gruppo degli ”zingari” e M. (cfr. verb. interrog. 27.12.2011 e 12.3.2012; verb. audiz. 13.4.2012 di G.) e, in definitiva, alla partecipazione di quest’ultimo al riferito illecito. Il dato tecnico dell’“agG.o” da parte dei telefoni di Z. e del suo accompagnatore di una cella telefonica sita in prossimità dell’hotel Duke, dove alloggiavano tutti i calciatori del Genoa, per quanto certamente oggettivo e certo, non è tuttavia individualizzante rispetto alla posizione del deferito e, dunque, è inidoneo a collegarlo al fatto per cui si procede in assenza di qualsivoglia contatto, foss’anche solo per preallertare dell’imminente arrivo, tra M. e Z. o gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Va rilevato, peraltro, che con la memoria difensiva in atti il deferito ha opposto alla ricostruzione operata dal chiamante prove testimoniali che escludono che M. abbia avuto contatti con soggetti non appartenenti al Genoa in epoca prossima alla gara di cui trattasi. In assenza di ulteriori elementi, pertanto, l’agG.o della cella telefonica in questione resta un dato neutro e non dimostrativo della condotta di adesione all’accordo illecito, tantomeno di una successiva attività di coinvolgimento dei propri compagni di squadra. Infine, resta da rilevare l’inconferenza, rispetto alla condotta contestata, della presenza del deferito all’Hotel … di Milano nei giorni successivi la gara “incriminata”, atteso che le ragioni di tale presenza e le tempistiche della stessa sono state ampiamente chiarite dal M. negli atti acquisiti dal procedimento penale (cfr. verbale di audizione del 12.4.2012; verb. interrog. 30.5.2012). Né, peraltro, tale circostanza appare in sé dimostrativa di una eventuale attività illecita posta in essere in precedenza dal deferito. Ne deriva che M. va prosciolto dall’addebito contestato. Infine, non trova riscontro negli atti trasmessi con il deferimento l’ulteriore contestazione elevata a carico di M.e Z. ai sensi degli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1, CGS. Sul punto non solo le dichiarazioni di G. (cfr. verb. interrog. 12.3.2012) appaiono generiche, ma la circostanza dell’effettuazione di scommesse sulla gara Lazio- Genoa del 14.5.2011 per il tramite dell’A. risulta smentita dai tabulati delle giocate effettuate presso l’agenzia gestita da quest’ultimo, dai quali risulta che l’unica scommessa vincente venne effettuata ben prima dell’incontro di Formello (cfr. all. 6 e 8 memoria difesa M.). B) GARA LECCE - LAZIO del 22.05.2011 - s.s. 2010-2011…Anche per questa gara, l’illecito contestato trova fondamento principalmente nelle dichiarazioni rese, in tempi diversi e ad Autorità diverse (al GIP di Cremona in data 22.12.2011, al PM di Cremona in data 27.12.2011, 12.3.2012, 4.2.2013, alla Procura Federale in data 13.4.2012), da G.. In sintesi, egli riferisce di aver appreso da un esponente del gruppo c.d. degli “zingari” che lo svolgimento e il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011 sarebbero stati alterati mediante un accordo illecito tra le due squadre cui avrebbero partecipato, tra gli altri, per il tramite di Z.(dal medesimo dichiarante precedentemente presentato allo stesso esponente del gruppo c.d. degli “zingari”), M. e “sei o sette giocatori del Lecce” tra cui B. (inizialmente indicato come B.) e R.. Sulla valenza delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di G. la Commissione non può che richiamare quanto già affermato nella parte introduttiva della presente decisione e in quella relativa alla gara Lazio-Genoa del 14.5.2011. Alla luce di tale orientamento, anche con riferimento alla gara in esame occorre vagliare le dichiarazioni di G.  con riguardo alle singole posizioni, al fine di verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti esterni alle chiamate in correità dallo stesso operate (Cass. pen., Sez. III, n. 3255/2009, cit.), anche nella ipotesi di dichiarazioni de relato non confermate dal soggetto indicato come fonte delle informazioni (Cass. pen., Sez. VI, n. 16939/2011, cit.). Allo stato degli atti, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, l’illecito sia stato effettivamente consumato nei termini e dai soggetti di seguito specificati. Z., messo in contatto con l’esponente del gruppo c.d. degli “zingari” da G. (v. interrogatorio Z. PM 27.12.2012), gli riferisce che intende recarsi a Lecce per incontrare degli amici, se pure non per motivi di calcio; invitato dall’esponente del gruppo c.d. degli “zingari” ad avvicinare calciatori amici di serie A da coinvolgere nel giro delle scommesse, non vi si sottrae e prende contatti con F.. La circostanza è confermata dallo stesso Z. al PM di Cremona (interrogatorio del 27.12.2012), nonché dal calciatore del Lecce F. a tal fine contattato e incontrato. All’arrivo a Lecce di Z.segue quello dell’esponente del gruppo c.d. degli “zingari”, che gli aveva già manifestato l’interesse alla gara Lecce-Lazio del 22.5.2011; Z. gli prenota la camera in albergo. F., però, informato dell’interesse del “gruppo” alla gara, rifiuta di incontrare l’esponente del gruppo c.d. degli “zingari”. L’incontro del 20.5.2011 presso l’Hotel .. tra F. e Z.è ammesso dagli interessati; è altresì certo che nel corso di esso il secondo abbia riferito al primo “degli amici che volevano mettere soldi sulla gara” (v. audizione F. 22.3.2012). L’esistenza di quanto sopra è già sufficiente all’affermazione di responsabilità di ZAMPERINI in ordine ai fatti ascritti con riferimento alla gara in questione. Si consideri tra l’altro che: - la gara era stata indicata come “sospetta” dal bookmaker austriaco Skysport 365 GMBH in sede di esposto/denuncia presentata il 14.6.2011 presso la Squadra Mobile di Cremona e da questa trasmessa alla Procura della Repubblica; - G. riferisce di un investimento di 400.000/00 euro da parte del gruppo c.d. degli “zingari” finalizzato alla corruzione di calciatori di entrambe le squadre; - la rogatoria ungherese e le intercettazioni delle utenze in uso a … e agli emissari … e …, diretti a Lecce e alloggiati presso l’Hotel …, ove gli era stata prenotata la camera da … confermano l’interesse degli “slavi” alla gara e il relativo cospicuo investimento destinato alla corruzione. Si deve concludere, pertanto, per l’affermazione della responsabilità dello Z. per i fatti al medesimo ascritti riferiti all’alterazione della gara. Allo stato degli atti, invece, manca un qualunque riscontro esterno alla presunta e successiva attività del F. volta al coinvolgimento dei propri compagni alla consumazione dell’illecito…. Allo stato attuale, peraltro, non risultano neppure elementi di carattere indiziario che dimostrino il compimento da parte di F., nei confronti di compagni di squadra, di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato della gara Lecce-Lazio del 22.5.2011. La condotta ascritta a F., pertanto, va derubricata nella meno grave ipotesi di omessa denuncia prevista dall’art. 7, comma 7, CGS e a tale titolo sanzionata. Quanto ritenuto per F. vale anche per R.e B. per i quali, peraltro, in mancanza di un qualunque contatto, non può ritenersi violato nemmeno l’obbligo della denuncia. Nessuno dei soggetti coinvolti, infatti, ad esclusione di G., peraltro smentito dallo stesso esponente del gruppo c.d. degli “zingari”, assunto quale fonte informativa, coinvolge i due tesserati. In base ai principi generali enunciati nella parte introduttiva le mere affermazioni di G., in mancanza di qualsivoglia riscontro esterno, non sono idonee a costituire prova del compimento dell’illecito da parte degli incolpati. Tale rilievo è determinante anche a voler tacere delle contraddizioni e delle incertezze in cui è incorso G., con l’’iniziale indicazione di B. in luogo di B. (interrogatorio G. PM 27.11.2011), e con la confusione sul portiere espulso e su quello subentrato (“confermo i nomi che ho già indicato del Lecce, cioè i due portieri R.e B.. Ricordo che il primo fu espulso e subentrò il secondo, ma non so se sia una cosa voluta”, interrogatorio G. PM 12.3.2012). In ogni caso, ciò che essenzialmente rileva ai fini della esclusione della loro responsabilità è l’assoluta mancanza di un benché minimo riscontro esterno. I calciatori del Lecce C.e V., sentiti dalla Procura federale, il primo il 19.4.2012 e il secondo il 26.4.2012, da un lato, hanno escluso di avere visto Z. e/o persone estranee avvicinare tesserati del Lecce presso l’Hotel Tiziano nel giorno della gara; dall’altro, hanno riferito di non avere notato nulla di anomalo nello svolgimento della gara. Mancano, ancora, riscontri positivi in ordine ai soggetti con cui gli incolpati sarebbero entrati in contatto e sulle modalità di partecipazione agli utili dell’illecito. Né a diversa conclusione, questa volta con riferimento al solo B., è possibile giungere dall’esame delle cronache e dei commenti alla gara o dalla visione della stessa, i quali, in verità, in considerazione del numero degli episodi non finalizzati a rete che lo hanno riguardato, non consentono di ritenere con ragionevole certezza che il suo coinvolgimento nell’illecito possa essere desunto dall’intervento effettuato in uscita su un attaccante avversario, al quale sono conseguiti la concessione di un calcio di rigore e l’espulsione del portiere. Si tratta, a tutta evidenza, di un episodio suscettibile di non univoche interpretazioni di natura tecnica e agonistica.

Massima: La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti risalgono a epoca antecedente alla modifica del CGS introdotta con C.U. n. 177/A del 9.6.2011, si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo edittale nel nuovo testo dell’articolo 7; Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle Società: a) in generale, in caso di responsabilità oggettiva per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS, in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta – come ricordato – in un momento successivo a quello dei fatti contestati. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ribadire che le Società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della Società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della Società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le Società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa Società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra Società e tesserato, e in cui, anzi, la Società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento è stato affermato espressamente in varie decisioni sia della Commissione, sia della Corte di giustizia federale confermato dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.008/CDN  del 22 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.R., V.D.D., G.B., G.T., F.B., A.C. (Calciatori), I.F., G.D.M. (Presidente ASD CTL Campania), R.C.(Allenatore ASD CTL Campania), ASD CTL CAMPANIA, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, ASD PROGREDITUR MARCIANISE, FARMACIA MADDALONI, ASD MATERA CALCIO - (nota n. 6868/493pf12-13/AM/ma del 29.4.2013).

Massima: La posizione di ASD CTL Campania. L'ASD CTL Campania è chiamata rispondere ex art. 4, commi 1 e 2, CGS rispettivamente per il comportamento tenuto dal Presidente … e per quello tenuto dall'allenatore e dai propri calciatori, sempre riconducibili all'omessa denuncia dell'illecito sportivo. La prima è la responsabilità diretta che deriva dalla qualità di legale rappresentante del suo Presidente, risultante dagli atti del deferimento e non contestata; la seconda è la responsabilità oggettiva scaturente dai suoi tesserati. Quest'ultima grava in capo al sodalizio sportivo in relazione alle condotte poste in essere dai suoi dirigenti, tesserati e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, CGS e delle persone addette ai servizi e dei propri sostenitori con l'evidente fine di rendere pregnante l'effettivo impegno della Società nell'attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico e nell'assicurare il regolare svolgimento delle competizioni. Tale responsabilità si focalizza nel mero rapporto di associazione o tesseramento, instauratosi tra le persone fisiche ed il sodalizio cui sono collegati, trovando la sua ragion d'essere e la sua collocazione logica nell'identità del centro di interesse e di profitto tra l'operato del responsabile soggettivo e la sfera di azione del responsabile oggettivo. Nel caso di specie esiste anche un collegamento materiale tra i comportamenti di omessa denuncia e la Società stessa che era parte nella gara interessata dall'illecito sportivo. Non potendosi sussistere dubbio alcuno sull'operatività di entrambe le responsabilità ascritte, vista l'assenza di precedenti e la presenza di una denuncia pur tardiva, pare equa l'irrigazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva, oltre ad un ammenda di Euro 2.000,00=. La posizione di SSD Puteolana 1902 Internapoli. Questa Società è chiamata a rispondere ex art. 4, comma 2, CGS del comportamento tenuto dal proprio calciatore … che, si rammenta, è stato ritenuto colpevole di illecito sportivo. Richiamata la natura oggettiva di siffatta responsabilità, non resta che l'individuazione della sanzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, CGS. L'assenza di recidive e la pacifica circostanza che l'illecito sportivo non riguardava una gara che vedeva partecipe il sodalizio, con l'effetto che l'attività di prevenzione e controllo del proprio tesserato (peraltro anche infortunato) appare obiettivamente più complessa, consente di contenere la sanzione in quella minima della penalizzazione in classifica di un punto, oltre ad un ammenda di Euro 2.000,00=.Le posizioni di ASD Progreditur Marcianise e Farmacia Maddaloni. Entrambe le Società sono state deferite ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per le condotte ascritte ai rispettivi calciatori … e …, ritenuti colpevoli della violazione dell'obbligo di informare senza indugio la Procura federale della commissione di illecito sportivo ad opera di terzi. Richiamata nuovamente la fonte di detta responsabilità oggettiva, attesa l'assenza di recidive e la circostanza che le condotte addebitate ai due calciatori ineriscono gare che non vedono interessati i rispettivi sodalizi, per le quali l'attività di prevenzione e di controllo appare obiettivamente assai più complessa, la sanzione viene individuata nella sola ammenda di Euro 1.000,00=.

Massima: A sostegno del deferimento, la Procura federale asserisce e documenta di aver ricevuto e protocollato un fax in data 24.12.2012, spedito il giorno prima, pure indirizzato in copia al Presidente della LND …., a firma “dei dirigenti calciatori e tecnici della Società ASD CTL Campania”(primo firmatario il Signor …..che si qualifica come Presidente, cui seguono altre 20 firme senza identificazione dei ruoli) nel quale, in relazione alla gara tra ASD Matera E ASD CTL Campania, disputata a Matera il giorno 22.12.2012, appartenente a girone H della Serie D, conclusasi con il punteggio di due reti a zero a favore della Società ospitante, si segnalava un illecito sportivo al fine di alterarne il regolare andamento. In particolare venivano riassunti tre specifici episodi corruttivi. Il primo sarebbe stato riferito al Presidente dal calciatore …. già in data 19.12.2012 e riguardava la proposta fatta a tale calciatore dal Signor …, ex direttore sportivo di varie Società campane, che gli avrebbe offerto la somma di Euro 5.000,00= se avesse provocato un calcio di rigore a favore della Società ASD Matera entro i primi venti minuti della gara e che lo avrebbe informato che identica condizione illecita era stata attivata alcune settimane prima in occasione della gara disputata a Pozzuoli tra le Società Puteolana Internapoli e Matera, effettivamente decisa da due reti nei primi minuti di gara. Il secondo sarebbe emerso la sera prima della gara, durante il ritiro, alle ore 22,00 circa, allorché il calciatore … avrebbe riferito al medesimo Presidente, alla presenza dell'allenatore Signor Rosario Campana, che il Signor … calciatore tesserato per la Puteolana Internapoli gli avrebbe offerto la somma di Euro 3.000,00= qualora avesse provocato un calcio di rigore a favore dell'ASD Matera nei primi venti minuti della gara. Anche il terzo episodio sarebbe emerso nella medesima occasione in quanto il calciatore …avrebbe riferito di aver ricevuto a sua volta altra proposta corruttiva da ignoto al telefono, poi ribaditagli di persona da soggetto genericamente identificato come “G,”, sempre relativa alla causazione di un calcio di rigore a favore della Società ospitante nei primi venti minuti della gara dietro compenso. Il fax prosegue spiegando che tutte e tre le proposte sarebbero state subito rifiutate dai calciatori destinatari delle stesse, con la specificazione che effettivamente al 13' minuto del primo tempo, quando la gara era ancora sullo zero a zero, il calciatore ,,,, con un intervento “scomposto”, aveva provocato l'assegnazione di un calcio di rigore a favore dell'ASD Matera, toccando il pallone con una mano in situazione di scarso equilibrio, come da filmato che dichiarava di mettere a disposizione della Procura federale. Solo al termine della gara era stato deliberato di attivare la Procura “come già deciso precedentemente”, perché la gara “aveva ed ha rilevanza ed incidenza sugli interessi di classifica” e “per evitare gravi condizionamenti psicologici che hanno effettivamente attanagliato il … il…. e il …”…La Procura federale ha proceduto ad indagini accurate acquisendo 31 documenti, compreso il dvd della gara in questione, sentendo con dichiarazioni raccolte a verbale i Signori …. La Procura ha poi provveduto a ricostruire la classifica del campionato di Serie D, Girone H, rilevando che, dopo la tredicesima giornata del girone di andata disputatasi il 24.11.2012, a seguito della vittoria dell'ASD Matera ottenuta con il risultato di due a uno sulla Puteolana 1902 Internapoli (si tratta della gara per la quale il Farinella ebbe a riferire di un illecito sportivo consumato con le medesime modalità) e del contemporaneo pareggio verificatosi nella gara tra Ischia e Gladiator che guidavano la classifica, quest'ultima vedeva sempre Ischia e Gladiator in vetta con 31 punti e l'ASD Matera al terzo posto con 28 punti. Aggiunge che dopo la quattordicesima giornata disputatasi il 2.12.2012 la classifica vedeva al comando l'Ischia con 34 punti, seguito dal Gladiator con 32 punti e dal Matera con 31 punti avendo battuto sul terreno di casa il Potenza (fanalino di coda) e che al termine della quindicesima giornata, giuocata il 9.12.2012, a seguito del reclamo della Società Bisceglie per la posizione irregolare di un calciatore schierato dal Matera, il Giudice Sportivo annullava il pareggio e dichiarava la perdita per zero a tre del Matera con comunicato ufficiale n. 67 del 12.12.2012. Ed è proprio il giorno successivo alla pubblicazione del predetto comunicato che il calciatore …, su invito del collega …, incontrava il Signor … nella multisala …. e riceveva la proposta corruttiva già descritta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.005/CDN  del 16 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.V.D.S.B., N.B., R.B., M.B., S.B., F.C., S.C., C.C., C.D.A., D.D.V., M.M.D., M.E., M.E., L.F., G.G., M.G., A.G., J.F.G., S.G., V.K. (K.), S.L., D.L., G.M., A.M., A.P., W.P., I.R., N.S., V.S., V.S., C.S., N.S. e la Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 7951/65 pf 12 13/SP/seg. del 4.6.2013).

Massima:…. la Commissione richiama ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate, rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, n. 101/CDN del 18.6.2012, n. 11/CDN del 10.8.2012, n. 12/CDN del 10.8.2012 e n. 55/CDN del 18.12.2012, ribadendo come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare che:

a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Bari (n. 18987/2011 R.G.N.R. e stralci a esso riconnessi), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime;

b) l’attività di indagine citata costituisce la prosecuzione di quella già svolta dalla Procura della Repubblica di Bari, nell’ambito del procedimento penale sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto in data 25 luglio 2012 al deferimento di numerosi tesserati (def. n. 542/463pf10-11/SP/mg);

c) contestualmente al richiamato deferimento n. 542/463pf10-11/SP/mg, è stato adottato il provvedimento di stralcio n. 543/463pf10-11/SP/blp del 25 luglio 2012, con il quale è stata disposta la formazione di un ulteriore fascicolo, con l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 463pf10-11 e l’apertura di un nuovo procedimento (n. 65pf11-12), nell’ambito del quale poter valutare le posizioni di soggetti, per i quali gli elementi all’epoca raccolti non avevano consentito di individuare con certezza le relative responsabilità anche, in ipotesi, a titolo di concorso con altri soggetti già deferiti, e nel quale far confluire eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di eventuali elementi sopravvenuti, autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico rispetto a quelle già evidenziate nel precedente deferimento, che potessero emergere nel corso delle successive indagini penali;

d) la Procura federale, con istanze depositate il 16 maggio 2012 e il 12 novembre 2012, richiedeva alla Corte di giustizia federale, Sezione Consultiva, di concedere, ai sensi dell’art. 32, comma 11, CGS, la proroga dei termini di indagine del presente procedimento;

e) con CC.UU. 282/CGF del 5 giugno 2012 e 108/CGF del 30 novembre 2012, la Sezione Consultiva della Corte di giustizia federale concedeva la proroga del termine delle indagini in questione;

f) in data 4 gennaio 2013 (prot. Pf 7/01/2013) la Procura della Repubblica di Bari inviava alla Procura federale copia degli ulteriori atti di indagine espletati nel procedimento penale n. 8797/12-21 R.G.N.R., concernenti, in particolare, gli incontri di calcio Bari-Treviso dell’11/05/2008 e Salernitana-Bari del 23/05/2009;

g) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti. Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento:

a) i fatti contestati rappresentino un quid novi rispetto a quelli contestati nel precedente procedimento disciplinare svoltosi dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva a seguito dell’attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Bari e assumano una ulteriore e autonoma connotazione illecita;

b) dai nuovi comportamenti evidenziati dagli elementi probatori sopravvenuti scaturiscano autonome figure di illecito, non coperte da giudicato;

c) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità;

d) emerga la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare diverse;

e) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di soggetti non tesserati.

Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24, comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di “ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”, con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono rilievo probatorio. Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva.

Massima: Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questa Commissione ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci. Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare oggetto del deferimento. A) GARA BARI-TREVISO del 11.05.2008 – s.s. 2007-2008 La gara, giusta contestazione della Procura Federale, si è rivelata alterata dalla combine posta in essere da alcuni tesserati, di seguito menzionati. Allo stato, alcuni dei calciatori coinvolti nell’illecito sono stati identificati, altri potrebbero essere ancora individuati (in particolare, quelli della Soc. Treviso). La gara indicata è stata esaminata approfonditamente a seguito delle dichiarazioni M., secondo il quale i calciatori del Bari S. e R.si fecero promotori presso i compagni di squadra, prima della partita, dell’alterazione della stessa in favore del Treviso. …. La partita, effettivamente, finì 1 a 0 per il Treviso e, pertanto, l’illecito ebbe modo di produrre ogni suo effetto (da qui la contestazione della relativa aggravante). In ogni caso, e indipendentemente da ogni altra considerazione sul punto, si ricorda in questa sede che l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS, ai fini dell’integrazione della fattispecie in parola, non richiede che lo svolgimento o il risultato della gara siano stati effettivamente alterati, essendo sufficienti soltanto attività finalizzate al raggiungimento del detto scopo, anche se quest’ultimo non si verifica, né che vi sia stato il riconoscimento di un premio o di un prezzo quale controvalore per la collaborazione garantita. Chiarito ciò…. occorre rilevare, ai fini della valutazione delle dichiarazioni del M., come le stesse siano state rilasciate dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari, nonché alla Procura Federale, in maniera del tutto spontanea (rectius: al momento della loro propalazione, la gara non risultava ancora attinta da alcuna indagine, né penale né federale). Ciò induce questo Collegio a riconoscere alle predette dichiarazioni quella intrinseca attendibilità e consistenza che ne consente l’utilizzazione. Risulta, per contro, abbastanza evidente che le dichiarazioni del M., se non adeguatamente sorrette sul piano dei riscontri, non sarebbero sufficienti per l’accertamento della responsabilità dei deferiti. B) GARA SALERNITANA-BARI del 23.05.2009 – s.s. 2008-2009 Dagli atti del procedimento emerge con assoluta certezza la sussistenza dell’illecito posto in essere per la partita Salernitana-Bari del 23/5/2009. La gara in questione fu oggetto di un accordo volto all'alterazione del risultato, poi effettivamente realizzatasi, che prevedeva il turbamento del regolare svolgimento della gara con la determinazione di un risultato di vittoria per la Salernitana, al fine di assecondare gli interessi di classifica della compagine campana. Elemento caratterizzante di questo illecito è la partecipazione a esso pressoché totale dei calciatori del Bari spinti a ciò anche dall’atteggiamento delle frange estreme della tifoseria che, essendo gemellata con la tifoseria della Salernitana, intendeva favorire la compagine avversaria per evitarne la retrocessione. Si evince pertanto un desolante quadro di totale assenza di lealtà e spirito sportivo che merita certamente di essere adeguatamente sanzionato. L’accertamento dei fatti trae spunto iniziale dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese all’A.G. da A. M.. Egli non solo rivela spontaneamente in maniera chiara e circostanziata i soggetti autori della richiesta di illecito all'interno della rosa di calciatori del Bari, individuati in quelli di maggiore esperienza e definiti significativamente gli "anziani", ma consente di ricostruire precisamente i passaggi attraverso i quali si giunse al concreto accordo per l'alterazione del risultato con l'incontro di quattro calciatori del Bari (….) con una rappresentanza della Salernitana (composta dal vice presidente … e dai calciatori …) lungo la strada tra Bari e Salerno….Peraltro, si osserva che l’eventuale mancata percezione di un compenso in denaro, rilevante in sede penale, è di per sè assolutamente ininfluente ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al deferito. L’art. 7, comma 1, CGS punisce infatti “ il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica “. Trattasi con tutta evidenza di un illecito disciplinare “di pericolo” aggravato dall’evento ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7 CGS.  Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito;  b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti risalgono ad epoca antecedente alla modifica del CGS, si applicano, in mancanza di previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo edittale nel nuovo testo dell’articolo 7. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 luglio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 242/CGF  del 16 aprile 2013

Parti: A.S.D. Matera Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Corretta è la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio calciatore, sanzionato a sua volta con la squalifica per anni 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo all’incontro Viribus Unitis-Irsinese Calcio del 25 aprile 2012 atteso che, ai fini dell’integrazione della fattispecie ex art. 7 C.G.S., non è necessario l’inverarsi del risultato illecito a cui si è mirato, ma è sufficiente anche «il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e gli elementi di valutazione acquisiti agli atti del procedimento consentano di ritenere provato che la condotta posta in essere dal tesserato oggi reclamante fosse effettivamente finalizzata, in modo idoneo, all’alterazione del risultato della gara. Il contenuto delle telefonate intercorse tra il calciatore e i calciatori della squadra avversaria non lascia dubbi circa il solo «semplice tentativo» del primo di alterare un normale svolgimento di un incontro di calcio. La trascrizione delle stesse, le riprese audio e le deposizioni dei giocatori con cui il calciatore intratteneva conversazioni telefoniche confermano inequivocabilmente il disegno criminoso, seppur non raggiunto, cui mirava la parte istante. Conseguentemente, l’impianto della motivazione della decisione oggi impugnata dalla parte istante appare corretto perché coerente con il materiale probatorio presente in atti e con le relative argomentazioni logico-giuridiche svolte dalla Corte di Giustizia Federale. Il Collegio, infatti, non può discostarsi dalla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui «non occorre né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso» (lodo Guberti c. FIGC del 3 giugno 2013).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 luglio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 242/CGF  del 16 aprile 2013

Parti: Sig. S. D. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Corretta è la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha sanzionato il calciatore con la squalifica per anni 3 per la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo all’incontro Viribus Unitis-Irsinese Calcio del 25 aprile 2012 atteso che, ai fini dell’integrazione della fattispecie ex art. 7 C.G.S., non è necessario l’inverarsi del risultato illecito a cui si è mirato, ma è sufficiente anche «il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e gli elementi di valutazione acquisiti agli atti del procedimento consentano di ritenere provato che la condotta posta in essere dal tesserato oggi reclamante fosse effettivamente finalizzata, in modo idoneo, all’alterazione del risultato della gara. Il contenuto delle telefonate intercorse tra il calciatore e i calciatori della squadra avversaria non lascia dubbi circa il solo «semplice tentativo» del primo di alterare un normale svolgimento di un incontro di calcio. La trascrizione delle stesse, le riprese audio e le deposizioni dei giocatori con cui il calciatore intratteneva conversazioni telefoniche confermano inequivocabilmente il disegno criminoso, seppur non raggiunto, cui mirava la parte istante. Conseguentemente, l’impianto della motivazione della decisione oggi impugnata dalla parte istante appare corretto perché coerente con il materiale probatorio presente in atti e con le relative argomentazioni logico-giuridiche svolte dalla Corte di Giustizia Federale. Il Collegio, infatti, non può discostarsi dalla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui «non occorre né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso» (lodo Guberti c. FIGC del 3 giugno 2013).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 giugno 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 151/CGF del 20 marzo 2013

Parti: Sig. M. Z. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS riforma la decisione della CGF che aveva sanzionato il calciatore con la squalifica per anni 1 e mesi 7 per la violazione dell’art. 1, commi 1 e dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere “un’attività conoscitiva e di informazione finalizzata all’effettuazione di scommesse sicure su gare dei campionati professionistici e per avere effettuato scommesse sulle predette gare, anche tramite altri soggetti” ed applica allo stesso la sanzione della squalifica per mesi 12 poiché non ritiene che sia emersa nel caso di specie una prova certa, piena ed incontrovertibile sulla circostanza che il calciatore effettuasse in proprio scommesse sulle partite di calcio. In definitiva deve ritenersi che il calciatore abbia posto in essere comportamenti rilevanti sotto il profilo della violazione dell’art. 1 del CGS, mentre non può dirsi con ragionevole certezza che lo stesso abbia violato anche l’art. 6 del CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.102/CDN  del 19 Giugno 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD  Territoriale presso il CR Lazio CU n. 230 del 17.5.2013

Impugnazione Istanza:  (382) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA RIFORMA E/O  ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA CDT LAZIO NEI CONFRONTI DELLA  SOCIETÁ ASD NUOVA ITRI E DEI TESSERATI A.A.,  R.S., F.M. E G.M., EMESSA A  SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO  (372) – APPELLO DELLA SOCIETÁ POL. FONTANA LIRI AVVERSO LE SANZIONI  DELLA ESCLUSIONE DAI PLAY OFF DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E €  8.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA  FEDERALE  (376) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA ITRI AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA  PROCURA FEDERALE  (373) – APPELLO DEL SIG. M.C.(all’epoca dei fatti, allenatore  della Soc. Pol. Fontana Liri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER  ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (374) – APPELLO DEL SIG. D.C. (all’epoca dei fatti, calciatore della  Soc. Pol. Fontana Liri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3,  INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (375) – APPELLO DEL SIG. F.G. (all’epoca dei fatti, allenatore della  Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1,  INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (377) – APPELLO DEL SIG. R.S. (all’epoca dei fatti, calciatore della  Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, 2   FIGC - Commissione disciplinare nazionale - S.S. 2012-2013 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (378) – APPELLO DEL SIG. A.A.(all’epoca dei fatti, calciatore  della Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI  8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (379) – APPELLO DEL SIG. F.M. (all’epoca dei fatti, calciatore della  Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6,  INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  (380) – APPELLO DEL SIG. G.M. (all’epoca dei fatti, calciatore della  Soc. ASD Nuova Itri) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6,  INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE.

Massima: La Commissione disciplinare nazionale, respinge il ricorso proposto dalla Procura federale ed accogliendo tutti i ricorsi proposti dalle altre parti, annulla la decisione  della CDT che  aveva sanzionato a vario titolo i deferiti per omessa denuncia e per il tentativo di illecito sportivo che avrebbe avuto a oggetto un “accordo impossibile”: inaccettabile per chi riceveva la proposta, e, quindi, e ancor prima, logicamente  improponibile.  Altrettanto illogica, e, conseguentemente, implausibile appare – in difetto dell’”accordo  impossibile” di cui sopra - la spontanea alterazione del risultato, a proprio danno, da parte  dei tesserati del Fontana Liri.  L’andamento della gara, inoltre, risulta sostanzialmente regolare.  Le testimonianze indirette rese dagli altri testi, peraltro portatori di interessi contrapposti,  sono prive di contenuto effettivamente conclusivo, e conseguono a iniziative e attività non  prive di contenuti e finalità evidentemente provocatori, che ne minano l’attendibilità.  La testimonianza del M., è - sotto più profili, intrinseci ed estrinseci - poco attendibile e contraddittoria.  Ne consegue che – considerato anche quanto costantemente affermato dalla  giurisprudenza sportiva in ordine alla necessità che l’accertamento di un illecito sia  supportato “da un grado di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e  concordanti in modo tale da acquisire la ragionevolezza certezza…” (T.N.A.S. Signori  16.04.2012; CDN 06.08.2010 De Vecchis) - non risultano commessi in questa vicenda né  un tentativo di illecito – che costituisce di per sé, e a ogni effetto, illecito - né un illecito  consumato, né altri comportamenti indebiti di rilevanza disciplinare.  Il caso di specie: La vicenda scaturisce e si sviluppa all’interno di un contesto  sportivo, agonistico e ambientale astrattamente in grado sia di indurre e agevolare  comportamenti effettivamente indebiti e illeciti, che di dar luogo a fatti e rapporti idonei a creare e alimentare la diffusa convinzione, o, comunque, il sospetto di tali inappropriati  comportamenti, anche in assenza dei medesimi.  A costituire oggetto di questo processo sono, infatti, i fatti e le condotte “circostanti” la gara  che vedeva contrapposte la ASD Fontana Liri (“Fontana Liri”) - già aritmeticamente  qualificata per la fase dei play-off – e la ASD Nuova Itri (“Nuova Itri”) che avrebbe  raggiunto il medesimo obiettivo conseguendo la vittoria nella gara medesima; su tale gara,  poi, incombeva anche la naturale e preoccupata attenzione della ASD Città di Pignataro  (“Pignataro”) che mirava, anch’essa, a conseguire l’accesso alla fase dei play-off, e che, a  tal fine, aveva interesse che a vincere la gara in questione fosse, invece, la  “disinteressata” Fontana Liri.  Questo obiettivo intreccio si verifica, inoltre, in un “milieu” affatto particolare, composto da  soggetti - dirigenti, tecnici e calciatori - che si conoscono e si frequentano da anni, abitano  a pochi km di distanza gli uni dagli altri, hanno spesso militato a rotazione nelle varie  compagini di zona, e sono legati talvolta da vincoli di amicizia, talaltra da consolidate o  occasionali rivalità.  A ciò si aggiunge la generale attitudine – diffusa, invero, non solo del mondo del calcio – a  perseguire il risultato attraverso percorsi diversi da quelli stabiliti dalle regole, ricorrendo a  strategie, accordi e comportamenti fondati sulla ricerca, e sulla artificiale creazione di comuni interessi, che risulta talmente radicata nel costume da essere percepita come  sostanzialmente consentita, e, comunque, “normale”, e da indurre a ritenere che ogni  risultato non previsto, o anche solo vittorioso, sia sempre la conseguenza di interventi e di variabili straordinarie, e non di meccanismi e accadimenti legittimi e naturali, anche se  casuali o fortunosi.  In presenza di un contesto così particolare, è apparso necessario svolgere un esame  particolarmente attento e rigoroso delle risultanze probatorie al fine di discernere fatti e  rapporti sorretti da riscontri logici, documentali e testimoniali, da ogni altra circostanza che  – vuoi per la illogicità di quanto da essa rappresentato, vuoi per le contraddizioni intrinseche o estrinseche delle relative risultanze, vuoi per la “non terzietà” di talune  narrazioni – non risulti supportato da piena attendibilità. 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 giugno 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 115 del 19 dicembre 2012

Parti: Sig. A. P. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS riduce la squalifica da anni 3 e mesi 6 a soli mesi 12 al calciatore per la sussistenza della sola violazione di omessa denuncia….il Collegio, seguendo oramai una giurisprudenza constante del TNAS, rileva come l’indipendenza del diritto sportivo si rifletta sia sul piano procedimentale, sia sul piano dei principi di diritto sostanziale. Ciò comporta, che intanto gli istituti propri di altre branche del diritto potranno essere applicati, in quanto sussistano lacune nell’ordinamento sportivo o ci si trovi in presenza di un richiamo tacito o espresso. Tale principio di indipendenza si riflette anche sul regime probatorio dando vita ad un peculiare criterio di imputabilità. Per ricondurre in capo ad un determinato soggetto la commissione di un illecito sportivo non è, infatti, necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. L’applicabilità di tale principio, espressamente codificato in materia di violazione di norme antidoping, è stata estesa, attraverso numerose pronunce degli Organi Giudicanti sportivi, all’intero ordinamento federale. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver commesso un illecito sportivo è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Per giungere ad una tale conclusione, è necessario, quindi, che l’organo giudicante effettui un’attenta analisi di tutti gli elementi e le prove di cui si trova in possesso. Proiettando tale argomentazione sulla decisione in oggetto, il Collegio ritiene che le condotte tenute dall’odierno istante integrino solo in parte le violazioni contestate. Muovendo dai documenti acquisiti nel corso del procedimento, molti derivanti dalle indagini svolte in sede penale ed endofederale, molteplici sono gli indizi che riconducono in capo al Signor P.una condotta integrante gli estremi dell’omessa denuncia, assai meno quelli dell’illecito sportivo. In particolare, con riferimento agli incontri per i quali l’atleta è stato sanzionato per omessa denuncia, le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale confermano una sua responsabilità nel non aver denunciato l’intento criminoso del G., anche se, nei fatti, il progetto criminoso non è stato poi posto in essere o non ha raggiunto il risultato immaginato. A tal proposito, la disposizione ex art. 7, comma 7, CGS non pare lasciar spazio a diverse interpretazioni, se non a quella in base alla quale si ritiene che vi sia omessa denuncia da parte del tesserato ogni qual volta quest’ultimo, venuto a conoscenza di circostanze potenzialmente generatrici di un illecito sportivo, ometta di adempiere all’obbligo previsto, ovverosia quello di informare tempestivamente la Procura federale. Per quanto attiene, poi, alla sanzione impugnata relativa all’illecito sportivo riconosciuto dalla Corte di Giustizia Federale, gli elementi a carico del Signor P.sembrerebbero desumibili solo dalle testimonianze rese dai differenti artefici del sodalizio che alterava gli incontri. A tal proposito, il Collegio, condividendo in parte la tesi dell’istante, secondo la quale non sia possibile stabilire, una volta per tutte, se un teste sia affidabile o meno, ritiene che nella vicenda de qua il ragionevole grado di certezza non sia stato raggiunto. In primo luogo, il Collegio, atteso il rilevante ruolo che ha svolto C. G. come teste nei precedenti gradi di giudizio, non può non tener conto dei recenti provvedimenti che il TNAS ha emesso riguardo l’attendibilità o meno del G. stesso. Ricordiamo, infatti, come, «già colpito da una serie significativa di addebiti, lo stesso soggetto [C. G.] tendesse ad alleggerire la propria posizione, mostrandosi collaborativo con le autorità inquirenti e decidenti, come segno di un ravvedimento tangibile per rendere credibile il quale non ci si fa scrupolo di coinvolgere anche soggetti estranei, ignari ed innocenti. Ciò avrebbe imposto un serio riscontro alle dichiarazioni del G.» (lodo Fontana/FIGC del 15 gennaio 2013). Quindi già il TNAS, nel mese di gennaio 2013, denunciava un mancato serio riscontro alle dichiarazioni del G., facendo quindi già venire meno quella credibilità cieca su cui i precedenti gradi di giudizio avevano basato le proprie decisioni. Ed infatti, con il lodo Fissore/FIGC del 23 aprile 2013, il TNAS ha dato seguito a quanto indicato con il lodo Fontana/FIGC, cercando quanto più possibile di avere seri ed oggettivi riscontri ai racconti di C. G.. Ad ogni modo, in questa sede non è compito del Collegio accertare in assoluto l’attendibilità o meno del G.; al contrario, il Collegio deve solo prendere in considerazione le singole dichiarazioni che rilevano all’interno dei fatti per cui oggi è causa e valutarle in uno con gli altri elementi probatori esistenti o meno nel giudizio. Nel caso che ci occupa, tra l’altro, il Collegio, per uniformità di giudicati, condivide appieno l’operato del diverso Collegio giudicante il procedimento Fissore/FIGC, atteso che sotto la lente di ingrandimento di entrambi i giudizi v’è il medesimo incontro (Empoli-Mantova), diversi sono i calciatori coinvolti (… e ..), ma identico il quadro probatorio per entrambi. Conseguentemente, si ritiene che anche nel procedimento in oggetto non si possa affermare che il quadro probatorio sia tale da poterlo considerare sufficiente per la dimostrazione della violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS. Alcuni elementi presenti nelle diverse deposizioni rilasciate da … rendono il quadro probatorio poco chiaro e, soprattutto, esposto ad una serie di dubbi e perplessità che non hanno avuto alcuna esaustiva risposta. Ad esempio, come rilevato nel lodo Fissore/FIGC, modalità di tempo e di luogo, indicate dal .e relative alla spartizione del compenso per la combine della partita, «ravvisano innegabili criticità». Inoltre, le carenze probatorie del quadro inquisitorio sono ancora più marcate nel momento in cui non si scorge alcun concreto riscontro esterno quale, ad esempio, l’esistenza da parte del Signor P. di anomali versamenti di denaro su conti correnti o depositi bancari a lui intestati…Costante giurisprudenza in materia, infatti, ha avuto modo di osservare come tale modalità di acquisizione del dato istruttorio è, all'evidenza, insufficiente per sé solo a realizzare quel valore probatorio seppur indiziario che deve sostanziare una pronuncia di condanna. Talché, la sua rilevanza processuale, in tal caso, «è sostanzialmente nulla» (in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985). Infatti, la deposizione de relato può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al giudizio che concorrano a confortarne la credibilità e l'attendibilità.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 giugno 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012

Parti: Sig. A. I./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ esclusa l’applicabilità dell’art. 24 CGS innanzi al TNAS, in disparte, infatti, la considerazione in base alla quale l'esercizio del potere della procura di cui al citato art. 24 e' rimesso a valutazioni discrezionali dell'organo requirente che nel merito non sono sindacabili, si deve evidenziare che il ricorrente avrebbe dovuto far constare nella sede dibattimentale federale il presunto vizio procedimentale E', infatti, da condividere la tesi di parte resistente in base alla quale si pone tra i giudizi endofederali e quelli che si svolgono presso questo Tribunale uno iato processuale che impedisce di riproporre all'esame del giudice vizi del procedimento che si sarebbero potuti e dovuti far valere nell'ambito del giudizio federale.

Massima: Il TNAS riforma la decisione della CGF che aveva sanzionato il direttore sportivo con la squalifica per anni 3 e mesi 9 per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 CGS per aver autorizzato i propri calciatori ad utilizzare un’auto della società per recarsi ad incontri volti a realizzare combine ed applica allo stesso, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 7, comma 7, e 19, lett. f), del CGS, la sanzione della squalifica per mesi 15. Il Collegio, infatti, condivide l’iter logico-argomentativo seguito nel lodo TNAS Magalini/FIGC del 27 marzo 2013. Ed in particolare ritiene che debba essere esclusa l’applicabilità nel caso all’esame dell’art. 7, commi 1 e 2 del Codice e che la fattispecie debba essere ricondotta nell’ambito dell’art. 1, comma 1 del codice (che impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”), anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione (in proposito si richiamano i precedenti giurisprudenziali relativi al principio della “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”, che deve essere “adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi” - lodo Bertani c. FIGC del 6 maggio 2013; lodo Cristante c. FIGC del 3 dicembre 2012; lodo Cristaudo del 22 maggio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011;lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Al riguardo il Collegio ritiene che la condotta dell’istante sia “perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e che, quindi, l’entità della sanzione inflitta dagli organi di giustizia federale non sia “proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel particolare caso di specie”, e che, in base in base alle previsioni contenute nell’art. 19, lett, f), del citato Codice, che contempla le sanzioni disciplinari e che prevede, appunto, che “le sanzioni sono commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sia da ritenere congrua e proporzionata la sanzione della squalifica di quindici mesi a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare nazionale del 18 giugno 2012, dedotto il periodo di squalifica già scontato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.093/CDN  del 24 Maggio 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 128 del 13.5.2013

Impugnazione Istanza:(358) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD VALFABBRICA AVVERSO LE SANZIONI  DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA  PRESENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE’ AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE A  SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE.  (359) – APPELLO DEL SIG. L.M. (allenatore tesserato, all’epoca dei  fatti, per la Soc. ASD  Valfabbrica) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA  FEDERALE. (360) – APPELLO DEL SIG. A.P.(calciatore tesserato, all’epoca dei  fatti, per la Soc. ASD Valfabbrica) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE . (361) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO AVVERSO LA SANZIONE  DELL’AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA  PROCURA FEDERALE. (362) – APPELLO DEL SIG. A.S. (all’epoca dei fatti Direttore Generale  della Soc. ASD San Secondo) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER  MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: L’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S., ai fini dell’integrazione della fattispecie, non  richiede che lo svolgimento o il risultato della gara siano stati effettivamente alterati,  essendo sufficienti soltanto attività finalizzate al raggiungimento del detto scopo anche se  quest’ultimo non si verifica. Trattasi, insomma, come consolidata giurisprudenza sportiva  insegna, di illecito cd. formale, il cui perfezionamento non richiede la verificazione dell’evento in senso naturalistico. Un’ipotesi di illecito di pura condotta o anche a  consumazione anticipata, che si realizza e si consuma con il semplice tentativo. La prova della commissione degli illeciti è data dalla registrazione di una conversazione la quale non lascia spazio ad interpretazioni alternative rispetto alla  univocità e dirompenza della espressioni nella circostanza captate, dal numero significativo di sms inviati dall’allenatore dal contenuto a dir poco univoco quanto alle illecite richieste rivolte al portiere avversario. In tema di  indizi, pur non essendo importante che questi siano tanti - nel processo, d’altronde, gli  indizi non si contano, ma si pesano -, occorre pur sempre che siano caratterizzati da  requisiti di consistenza/gravità, di non genericità (non suscettibili di  diversa interpretazione altrettanto verosimile, quale, ad esempio, una sua presenza  soltanto passiva, limitata cioè alla sola conoscenza dell’illecito e non alla sua  partecipazione), e che siano infine anche concordanti, cioè non contrastino tra loro o più  ancora con altri dati o elementi certi. Nel caso in esame la CDN ha riformato la decisione perché manca la suddetta ragionevole certezza, almeno con  riferimento all’effettiva partecipazione nell’illecito, perché mancano gli indizi così come sopra qualificati. Non manca, al contrario, la ragionevole certezza in ordine alla conoscenza della commissione dell’illecito per cui il non aver sporto la doverosa denuncia, evidentemente, ha integrato gli estremi della  violazione di cui all’art. 7 co. 7 CGS. La CDN, in parziale riforma, della decisione della CDT: 1) riduce la squalifica all’allenatore M.L. della Società USD Valfabbrica ad anni 3 sanzionato con anni 3 e mesi 6 per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 7 comma 1 del  C.G.S., per aver posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della  gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San Secondo del 17/03/2013, al fine anche di assicurare un vantaggio in classifica per la propria società; 2) previo proscioglimento del calciatore P.A.  della A.S.D.  VALFABBRICA dalla violazione degli artt. 1, comma 1 e 7 comma 1 del  C.G.S., per aver posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della  gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San Secondo del 17/03/2013, al fine anche di assicurare  un vantaggio in classifica per la propria società e tentando di indurre, con minacce, altro  soggetto a compiere tali atti e derubrica quest’ultima in quella più lieve dell’omessa denuncia, irrogando la sanzione di  mesi 9 di squalifica (in luogo della sanzione di quella di anni 3; 3)  proscioglie l’incolpato S.A., Direttore Generale della società  A.S.D. San Secondo, dalla violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7  C.G.S., per non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di  essere venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai sigg.ri M. e P.i, e  diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica - A.S.D. San secondo del  17/03/2013. 4) riduce alla Soc. USD Valfabbrica  la sanzione alla penalizzazione di punti 2 in classifica ed all’ammenda di €. 1.500,00, sanzionata con la penalizzazione di punti 10 in classifica e con l’ammenda di Euro 5.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli  art. 4, comma 2, e 7, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati; 5) riduce alla Soc. ASD San Secondo la  sanzione ad € 500,00 di ammenda, sanzionata invece con Euro 3.500,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi  dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la violazione ascritta ai propri tesserati.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 16 Aprile 2013 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 30.1.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI S.D.E A.C.IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012. 4. RICORSO CALC. S.D.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 7, COMMA 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRIBUS UNITIS/IRSINESE CALCIO DEL 25.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2949/1058PF11-12AM/SP/SEG. DEL 19.11.2012 -

Massima: Corretta è la decisione della CDN che ha sanzionato il calciatore con la squalifica per anni 3, per la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. (illecito sportivo) relativamente alla gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio, disputatasi il 25 aprile 2012, e la società con la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica e dell’ammenda di Euro 5.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le predette violazioni ascritte allo stesso proprio calciatore. In particolare, risulta provato che, nell’interesse della Società U.S.D. Irsinese Calcio, S.D. abbia posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis/Irsinese Calcio del 25.4.2012, del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2011/2012, tentativo di illecito che non ha raggiunto lo scopo soltanto per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dallo stesso contattati. Secondo l’art. 7, comma 1, C.G.S. costituisce illecito sportivo «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». Com’è noto, l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. In altri termini, si tratta di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione cd. anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. in tal senso, ex multis, C.G.F., 19 agosto 2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2 settembre 2011). Orbene, premesso che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, Com. Uff. n. 47/CGF del 19 settembre 2011), ritiene la Corte che gli elementi di valutazione acquisiti agli atti del presente procedimento consentano di ritenere provato che la condotta posta in essere dal tesserato oggi reclamante fosse effettivamente finalizzata, in modo idoneo, all’alterazione del risultato delle gara più volte ricordata, con l’obiettivo di vantaggi di classifica in favore dell’odierna A.S.D. Matera Calcio. Militano in tale direzione diversi e convergenti elementi probatori. Di telefonate ricevute da D.S. «nella settimana antecedente la partita con l’Irsinese» parla, anzitutto, M.R.S., calciatore della Viribus Unitis. Riferisce, il predetto calciatore, che il D. si informava sulle sue condizioni fisiche e del fatto se lo stesso avesse o meno preso parte alla gara. Chiedeva, inoltre, se il tentativo di salvezza della Viribus Unitis fosse o meno concreto. È vero, come segnalato dai reclamanti, che lo stesso dichiarante ha evidenziato il tono scherzoso con cui il D. si riferiva allo stesso, ma questo – al contrario di quanto sostenuto in reclamo «(tono che, ovviamente, mal si concilierebbe con un eventuale approccio illecito)» – non è certo incompatibile (anzi) con una condotta posta in essere nella prospettiva di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S.. Peraltro, l’assunto dei reclamanti trascura di considerare tre circostanze, forse in se e per sé poco rilevanti, ma che acquistano di certo nuova evidenza e pregnanza probatoria se “lette” nel loro insieme e collocate nel contesto in cui si svolgono i fatti oggetto del presente procedimento. Primo. Lo stesso S. sottolinea di aver trovato “strano” di non essere più stato contattato dopo aver messo i propri compagni al corrente delle telefonate. Secondo. Nel corso delle telefonate, riferisce S., «mi veniva sempre chiesto in tono scherzoso se avessi finito di pagare le porte di casa perché in caso contrario avrebbe provveduto lui». Terzo. Precisa, ancora, S.: «nella chiamata del lunedì il D. mi chiese un incontro a Mugnano ma gli risposi che non sarei andato». Analogo incontro il D. aveva chiesto anche al S., che, come S., declinò. Ulteriori elementi probatori a conforto del fondamento della tesi accusatoria possono ricavarsi dalla telefonata intercorsa in data 22.4.2012 tra D. e S. Occorre osservare che nella telefonata di cui trattasi il D. cerca di indurre il S. ad un incontro per spiegargli la situazione della Irsinese ed al rifiuto di questi («no S., lo sai fraté io di queste cose non sono convinto») risponde: «no era una cosa buona solo tra me e te, non sapeva niente nessuno». Se non c’è nulla di male e da nascondere, perché il D. chiede al S. di tenere la cosa per sé («fai finta che non è successo niente, però che rimane fra me e te, Capito?») e di non dire nulla «che se poi vai nello spogliatoio succede un casino»? Di cosa il S. deve far finta che non sia successo niente, se non del tentativo, posto in essere dal D., di alterare il risultato della gara della successiva domenica. Prosegue il D.: «… questa era una cosa mia che nel caso dicevo dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io, però non è che dicevo a quello o quello o quello». Affermazioni, queste, peraltro riferite anche dal S. nel corso della sua audizione in Procura: «mi diceva, anche, che la cosa doveva rimanere tra di noi e che se avevo bisogno di 1, 2 o 3 euro dovevo solo farglielo sapere». Emblematica ed inequivoca, infine, la conclusione della telefonata. D. così si congeda dal S.: «se cambi idea fammi uno squillo». Ma in relazione a cosa avrebbe dovuto “cambiare idea” il S. se, come sostenuto in reclamo dal D., la telefonata (anzi, le telefonate) dello stesso al S. e al S. erano volte semplicemente a prospettare loro la possibilità di averli con sé nella squadra per la quale nella successiva stagione sportiva avrebbe probabilmente (a suo dire) rivestito il ruolo di direttore sportivo? Occorre, del resto, considerare che se la ragione delle telefonate del D. fosse stata semplicemente quella di preannunciare un possibile ingaggio (non si sa nemmeno in quale squadra) per la stagione successiva, non si comprenderebbe perché mai il S. avrebbe dovuto registrare la telefonata. Del pari, se le telefonate del D. fossero state effettuate soltanto per sentire dei “vecchi” amici e fossero rimaste sempre e solo a livello di scherzo o, ancora, avessero avuto come scopo quello di parlare del futuro dei calciatori medesimi, non si comprenderebbe perché i calciatori sopra indicati ne abbiano sentito la necessità di riferirne all’allenatore ed alla società, prima ed ai compagni di squadra, poi. Questo, volendo tralasciare la circostanza che il D. abbia sentito la necessità di effettuare tali telefonate (e di prospettare, a suo dire, futuri convenienti ingaggi) proprio la settimana che precedeva la partita con la compagine nella quale militavano i predetti calciatori S. e S.. L’iniziativa posta in essere dal D., inoltre, meglio riesce ad inquadrarsi alla luce delle telefonate che, sempre nei giorni precedenti la gara in questione, sono state effettuate dal C. al R., anch’egli, come S.e S., calciatore della Viribus Unitis, seppure, in ordine alle stesse, la C.D.N. ha ritenuto non provato l’illecito. Anche l’allenatore della Viribus Unitis, R. C., fornisce elementi utili che, seppur non direttamente dallo stesso acquisiti, contribuiscono a descrivere meglio lo scenario nel quale si svolgono gli avvenimenti sottoposti all’esame della Corte. «Nella settimana precedente la gara», riferisce il C., «alcuni miei calciatori in particolare S. M., R. M. e S. G., avevano ricevuto delle telefonate dal sig. C. e dal sig. D. S.. Preciso che il sig. C. telefonò al R. per cercare di coinvolgere altri compagni (G., M.) per agevolare la vittoria dell’Irsinese in cambio di futuri contratti con squadre importanti. Considerai la cosa come un tentativo di comprare la partita. Il S. e il S. furono invece contattati dal D. S., capitano dell’Irsinese, che promise a sua volta vantaggi per l’anno successivo anche se alla fine della telefonata con il S., registrata, fa capire che ci potrebbero essere delle somme di denaro a disposizione per aggiustare la partita». Nello stesso senso, il calciatore G. V.: «Nella settimana precedente la partita oggetto dell’indagine, il R. mi avvicinava per raccontarmi di un contatto avuto telefonicamente da persone non specificate vicine all’Irsinese, che proposero eventuali ingaggi futuri in cambio di una mano ad indirizzare la partita a favore dell’Irsinese». Inequivoca, poi, seppur appena accennata, la promessa del D. ai calciatori S. e S. di denaro e altre utilità in cambio di “una mano” nella partita in questione. In definitiva, non sembra dubbio che gli elementi probatori complessivamente considerati e riferiti allo specifico contesto nell’ambito del quale si svolge la vicenda che ci occupa, conducono ad affermare che la condotta imputata al S. D. si riveli concretamente idonea e causalmente funzionale al tentativo di alterazione del risultato della gara in questione, così integrando gli estremi previsti dall’art. 7, comma 1, C.G.S. Il caso di specie: I fatti rappresentati nel deferimento della Procura Federale risalgono alla denuncia presentata allo stesso predetto organo inquirente federale, in data 24.5.2012 (ossia il giorno precedente la disputa della gara Viribus Unitis / Irsinese), valevole per il Campionato Interregionale di Serie D, dal Presidente della Società Viribus Unitis, che rappresentava di essere venuto a conoscenza di una serie di telefonate, effettuate dal direttore di fatto della USD Irsinese e dal calciatore, capitano della relativa squadra, all’indirizzo di propri tesserati, dai quali era stato prontamente informato del contenuto dei colloqui telefonici, a suo dire finalizzati all’alterazione del risultato in favore dell’Irsinese. «A questo punto», si legge nella denuncia, «venuti a conoscenza dei nostri calciatori di quanto sopra esposto, non avendo prove in merito, si è pensato di soprassedere a qualsiasi denuncia a codesta spett.le procura con l’intendimento che qualora queste telefonate si fossero ripetute, avremmo denunciato il tutto e tentato di registrare le conversazioni telefoniche». Occasione, questa, che si è presentata quando il calciatore D. «ha ritelefonato al nostro calciatore S.G. chiedendo le stesse cose e la registrazione della conversazione è in nostro possesso e a vostra disposizione quando e se lo riterrete opportuno». La gara in questione (Viribus Unitis – Irsinese Calcio, del 25.4.2012, valevole per il campionato interregionale di Serie D – girone H) si svolgeva regolarmente e terminava con il risultato di parità 0 – 0). In tal ottica, alla stessa assisteva un rappresentante della Procura federale che ne verificava il regolare svolgimento e non segnalava alcuna anomalia, procedendo anche, al termine della stessa, a raccogliere le dichiarazioni spontanee dell’allenatore C.R.. Successivamente, venivano sentiti i calciatori della Viribus Unitis, nonché il capitano della Irsinese. La Procura Federale sentiva, altresì, C.A. che, a dire dello stesso predetto organo inquirente, «pur tesserato per la Ebolitana, nella parte finale del campionato ricopriva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo della Irsinese Calcio, come risultante anche da un articolo del 6.5.2012 pubblicato sul sito web Cuorebiancoazzurro in atti».

 

Decisione C.G.F.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 17 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 20 Marzo 2013 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DAL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI, F.C., A.A. E D.D., IN RELAZIONE ALLA GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/CROTONE DEL 29.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2387/1188PF11-12/SP/SEG DEL 25.10.2012

Massima: Viene ridotta ad 1 punto di penalizzazione la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica e l’ammenda di Euro 10.000,00 inflitta dalla CDN alla società - , a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento a violazioni ascritte ai propri tesserati, “per violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 e 6, comma 1 C.G.S. per avere, prima della partita Portogruaro – Crotone del 29 maggio 2011, in concorso con A. A., D. D. ed altri soggetti allo stato non identificati posto in essere atti diretti al alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta ed aver scommesso sul risultato concordato di pareggio per il tramite di G.S. ed E.M., con riferimento a quest’ultimo anche con l’intervento di P. G...”, A.A. e D. D. per “violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 …per avere…posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta…” - poiché non convince, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare alla società a titolo di responsabilità oggettiva il criterio adottato dalla C.D.N. laddove questa richiama il dato per cui “in tutti gli analoghi e recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per illecito sportivo commesso da calciatori tesserati sia partita da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale, oltre a una ammenda”, al fine ritenendo corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva “per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso”. Siffatto criterio presupporrebbe, infatti, una assoluta identità di situazioni che è evento ovviamente di pressoché impossibile verificazione, laddove il criterio per cui la sanzione deve essere aderente in concreto alle di volta in volta diverse evenienze si muove proprio nella direzione opposta a quella della uniformità preconfezionata. Nel caso in esame, si delinea una condotta che, per quanto concerne i soggetti tesserati, appare investire in termini di illecito sportivo il solo F., così come è del pari agevole rilevare la non materiale riferibilità di quanto accaduto alla società appellante. La quale ovviamente risponde comunque a titolo di responsabilità oggettiva e tuttavia, ad avviso della Corte, con inflizione a tale titolo di diversa ed inferiore sanzione che appare corretto complessivamente quantificare, per tutte le fattispecie imputate, come si è già detto, in 1 punto di penalizzazione in classifica. In tal senso depone l’esigenza oramai ripetutamente affermata da questa Corte, ed invero frequentemente richiamata anche dalla Commissione disciplinare nazionale, di applicare non acriticamente e meccanicisticamente la regola della responsabilità oggettiva, dovendo piuttosto questa essere in concreto attentamente graduata alla luce della circostanze di fatto, del coinvolgimento effettivo o meno della società, dei profili di vantaggio ovvero di danno alla stessa derivati dalle condotte imputate ai propri tesserati.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 05 febbraio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 109/CGF del 7 dicembre 2012

Parti: Sig. P.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) In materia di illecito sportivo è onere della parte ricorrente contestare specificamente il fatto da cui è scaturita la sanzione, e ciò sia in base al principio dispositivo di cui all’art. 115, comma 1°, c.p.c., sia in ossequio ai doveri di correttezza e lealtà cui il giocatore è tenuto. (2) Il gesto del giocatore di reclamare, mercé l’esibizione della propria maglia con una scritta, davanti alle telecamere della televisione, proprio durante lo svolgimento di una gara di calcio ed in occasione del particolare momento di esaltazione collettiva che caratterizza la segnatura del goal, l’innocenza di un soggetto riconosciuto dalla magistratura quale autore di un grave delitto, integra una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 1 C.G.S., senza che lo stesso giocatore possa invocare a propria discolpa i diritti garantiti dall’art. 21 Cost.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 gennaio 2013 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 26/CGF del 13 agosto 2012

Parti: Sig. V.J. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) E’ meritevole di accoglimento la richiesta di un calciatore di ridurre la sanzione comminata (nell’ambito del c.d. “calcio-scommesse”), anche derubricando la contestata incolpazione in altra fattispecie, nel caso in cui dagli accertamenti risultanti dalle decisioni dei giudici della FIGC non risulti che il calciatore abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter, senza un ragionevole dubbio, pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo. In tale caso la condotta è più correttamente da inquadrare nell’ambito dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che sancisce l’obbligo di osservare le norme e gli atti federali e impone di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Ciò anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 dicembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 017/CGF del 31 luglio 2012

Parti: Empoli F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) La fattispecie della “responsabilità presunta” è contemplata in via generale dal comma 5 dell’art. 4 Codice di Giustizia Sportiva, intitolato, appunto, “Responsabilità della società”, il quale prevede, per la realizzazione della fattispecie da essa disciplinata che: a) l’illecito sportivo sia commesso da b) qualcuno estraneo alla società stessa determinando c) un vantaggio per quest’ultima, tre elementi costitutivi che devono concorrere tutti. La responsabilità della società, in base alla seconda parte della predetta norma, può essere esclusa solo se sussista una prova o un ragionevole dubbio che la società stessa non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.

Massima TNAS: (2) Nel particolare caso di specie dagli atti del giudizio non risulta provato, attraverso un giudizio formulato né ex ante né ex post, che il risultato di parità della gara in questione abbia determinato un “vantaggio” in favore dell’istante. Tale considerazione oggettiva circa la portata concreta dell’assenza di un vantaggio derivante dall’illecito sportivo commesso da soggetti estranei alla società istante, e senza che ne sia provata la partecipazione o la conoscenza di quest’ultima, assume rilievo decisivo, atteso che, la struttura normativa della responsabilità presunta esclude che essa si basi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, proprio perché quest’ultima è esclusa se la società ignorava la commissione dell’illecito a suo favore.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 dicembre 2012  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 21/08/12

Parti: Dott. P.S. e U.S. Lecce SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Vicenza Calcio Spa

Massima TNAS: (7) In tema di accertamento della commissione di un illecito, la frequenza dei contatti telefonici accertati e documentati a mezzo di tabulati telefonici può solo giustificare il sospetto che talune telefonate abbiano avuto rilievo causale nella consumazione dell’illecito. Pertanto, ciò non esime dall’effettuare riscontri sulla scansione dei contatti telefonici nel periodo rilevante ai fini dell’accertamento dell’illecito.

Massima TNAS: (10) In tema di prova dell’illecita alterazione del risultato di una partita, va valutata la circostanza delle difficoltà che un solo giocatore su ventidue possa unilateralmente alterare il regolare svolgimento e l’esito di una gara.

Massima TNAS: (11) In tema di entità della sanzione per la commissione di un illecito, qualora l’effettiva alterazione della partita non sia stata dimostrata con prescritto grado di certezza, s’impone una valutazione in termini di proporzionalità della sanzione applicata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2/CGF del 06/07/12 e n. 23/CGF del 07/08/12

Parti: Reggina Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) Le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Nel concetto di attività svolta “nell’interesse” deve essere senz’altro ricompresa l’attività svolta per obbligo contrattuale in favore della società anche da un soggetto esterno, che non rivesta la carica di organo della società o altro ruolo interno.

Massima TNAS: (3) La responsabilità presunta di una società è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 41/CGF del 4 settembre 2012

Parti: Sig. F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (1) Il comportamento di un calciatore consistente nella partecipazione a un incontro finalizzato alla realizzazione di una combine, dove si manifesta compiutamente l’intento illecito, non “alleggerisce” la sua posizione, ma, attesa la particolarità del caso di specie, consente di inquadrare la fattispecie nell’ambito dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione.

Massima TNAS: (2) La responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia in corso di realizzazione da parte di altri soggetti un illecito e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l’antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz’altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato, comunque non estendibile all’ipotesi di responsabilità addebitata all’istante. Dunque egli non può essere ritenuto responsabile per l’omessa denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra di cui faceva parte, per il solo fatto di esserne un giocatore.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 novembre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 41/CGF del 4 settembre 2012

Parti: Sig. Ferdinando Coppola / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (2) La responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia in corso di realizzazione da parte di altri soggetti un illecito e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l’antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz’altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato, comunque non estendibile all’ipotesi di responsabilità addebitata all’istante. Dunque egli non può essere ritenuto responsabile per l’omessa denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra di cui faceva parte, per il solo fatto di esserne un giocatore.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 ottobre 2012 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012 e sul C.U. n. 40/CGF del 31 agosto 2012

Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima TNAS: (3) La responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia un illecito in corso di realizzazione da parte di altro soggetto e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l’antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz’altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (3) La responsabilità oggettiva e la responsabilità presunta sono previste dall’ordinamento della FIGC, quali forme di attribuzione ad una società dell’illecito commesso da soggetti che non la rappresentano ai fini federali, da norme distinte e con ambiti applicativi differenti: le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei propri tesserati (art. 4 comma 2 CGS), e presuntivamente per gli illeciti commessi a loro vantaggio da soggetti ad esse estranei (art. 4 comma 5 CGS). Le due forme di attribuzione di responsabilità rispondono poi a finalità tra loro differenti: laddove la responsabilità oggettiva appare poggiarsi sulla necessità di conseguire con immediatezza lo scopo perseguito dall’organizzazione sportiva, ossia la regolarità della gara, addossando anche alla società le conseguenze disciplinari dell’illecito commesso da un proprio tesserato, la responsabilità presunta mira ad impedire che la società commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere. In caso di pluralità di illeciti, con una responsabilità oggettiva derivante ad una società per l’illecito commesso da propri tesserati ben può concorrere anche una responsabilità presunta per il distinto illecito commesso da terzi. Le diverse fattispecie, che contengono fatti diversi (atti commessi da tesserati, dirigenti e soggetti indicati dall’art 1 comma 5 CGS, per la responsabilità oggettiva; illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da terzi, per la responsabilità presunta) non possono determinare alcuna “incompatibilità ontologica”; il medesimo fatto può essere uno degli elementi, insieme ad alcuni fatti ulteriori, di una fattispecie complessa; così come il medesimo fatto, insieme ad altri fatti, può comporre una diversa fattispecie, da cui derivino effetti totalmente diversi o ulteriori rispetto alla prima fattispecie.

Massima TNAS: (4) In virtù dell’art. 4 comma 5 CGS: i. sono elementi cumulativamente costitutivi della “responsabilità presunta” di una società

• la commissione di un illecito sportivo,

• la estraneità alla società delle persone che commettono l’illecito, e

• il vantaggio per la società derivante da siffatto illecito; mentre ii. elemento impeditivo del suo insorgere è dato da

• la sussistenza di una prova, o di un ragionevole dubbio, che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. G.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (4) Per irrogare una condanna di un illecito sportivo è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio. Ciò, in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni ( art. 1 L. n. 401/1998 ).

Massima TNAS: (5) Va escluso un inconsapevole coinvolgimento da parte di presunti millantatori organizzatori di scommesse fraudolente nei confronti di chi abbia conservato, non certo per innocente distrazione o disinteresse, un appunto dal tenore assai dettagliato, seppur sintetico, riassumente il contenuto di un incontro durato circa un’ora e mezza per orchestrare combine di partite di calcio, trattandosi di indizio evidente di una partecipazione consapevole e prolungata – e perciò interessata - ad un incontro, di cui si sono intese riassumere le conclusioni per capire bene i termini dell’accordo non certo a fini dissociativi ma partecipativi o, quanto meno, valutativi, che si sarebbero potuti escludere solo con un pronto allontanamento da convitati, che manifestavano dettagliati e concreti intenti fraudolenti e corruttivi.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 febbraio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. 30/CGF del 19.8.2011

Parti: Sig. M.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Ai fini della configurabilità dell’illecito sportivo non è necessario che si sia verificata l’alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, essendo sufficiente aver compiuto atti diretti a conseguire quell’obiettivo indipendentemente dalla sua realizzazione.

Massima TNAS:(3) La partecipazione di un soggetto ad un’associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi (art. 9, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva) deve ritenersi realizzata ogniqualvolta il suo comportamento, oggettivamente considerato, è indice dell’adesione ad essa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2012 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011

Parti: Sig. D.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (6) La partecipazione ad un incontro nel corso del quale si è discusso del tentativo di concordare il risultato di una gara, non andato a buon fine per la mancata individuazione di una soluzione soddisfacente per entrambe le squadre, configura «il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione» in quanto non si tratta di semplice violazione del dovere di lealtà ovvero dell’obbligo di denunciare l’esistenza di un tentativo di combine posto in essere da altri.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011

Parti: U.S. CREMONESE SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) La responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione all’illecito sportivo del proprio tesserato non è esclusa dalla materiale estraneità del club alle malversazioni poste in essere dall’atleta ovvero dal mancato conseguimento di un effettivo vantaggio o dal verificarsi di un danno. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità deve prescindersi dal carattere agonistico (in senso stretto) dell’attività svolta dal giocatore ed, a maggior ragione, dalla partecipazione diretta dello stesso all’evento agonistico.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011

Parti: BENEVENTO CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) La responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione all’illecito sportivo del proprio tesserato non è esclusa dalla materiale estraneità del club alle malversazioni poste in essere dall’atleta ovvero dal mancato conseguimento di un effettivo vantaggio o dal verificarsi di un danno. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità deve prescindersi dal carattere agonistico (in senso stretto) dell’attività svolta dal giocatore ed, a maggior ragione, dalla partecipazione diretta dello stesso all’evento agonistico.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 gennaio 2012– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. 30/CGF del 19.8.2011

Parti: F.C. ESPERIA VIAREGGIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (2) Nel caso oggetto della controversia le circostanze costitutive dell’addebitabilità alla ricorrente di una “responsabilità presunta” non sono integralmente verificate. In particolare non pare si sia soddisfatta la condizione del vantaggio per la ricorrente derivante dall’illecito organizzato (pur concedendo che lo sia stato) in relazione alla partita. Non è controverso tra le parti che l’illecito, ove commesso, sarebbe stato comunque posto in essere allo scopo della realizzazione di un “OVER” con almeno tre reti segnate nel corso della partita a prescindere dalla vittoria del Benevento o del Viareggio, ossia di condizionare lo svolgimento della partita per procurare la vincita di una scommessa relativa al numero di gol segnati, rimanendo irrilevante l’esito della partita, a favore dell’una o dell’altra squadra. Dunque la vittoria della ricorrente, o anche un pareggio, che comunque avrebbe, come ha, portato all’assegnazione alla ricorrente di un punto in classifica, non faceva parte dello scopo immediatamente perseguito dagli autori dell’illecito, indifferenti, salvo che per il numero di gol segnati, all’esito concreto della partita. La struttura normativa della “responsabilità presunta”, nel dare rilievo, quale circostanza impeditiva del suo insorgere, all’esistenza di un dubbio sulla circostanza che la società “non abbia partecipato all’illecito” a suo favore “o lo abbia ignorato”, esclude che essa si fondi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, poiché questa è esclusa se la società ignorava la commissione dell’illecito a suo favore. Tale rilievo, si noti, corrisponde allo scopo che si vuole perseguito dalla norma, che mira ad impedire che la società commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere, a titolo di responsabilità diretta od oggettiva, non essendo coinvolti propri tesserati. Quello che conta, dunque, è che sussista un collegamento tra comportamento dei terzi a vantaggio della società e “rappresentazione” dell’illecito da parte della società: è necessario che la società sia consapevole dell’illecito commesso a suo vantaggio, tanto che la ignoranza di questo fa venire meno la sua responsabilità. Ebbene, appare al Collegio che tale consapevolezza debba essere riferita all’illecito in sé, quale consumato al momento del “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (art. 7, comma 1 CGS), e valutato in riferimento alla direzione concreta di tali atti, secondo la finalità perseguita dall’autore, ossia (affinché sorga una “responsabilità presunta”) alla commissione di esso “a suo vantaggio”. Non ha infatti senso rendere rilevante uno stato soggettivo e non legarlo alla commissione dell’illecito: solo in relazione alle intenzioni degli autori può formarsi una consapevolezza della società. Altrimenti, qualunque società finirebbe per essere “presuntivamente” responsabile per ogni illecito, che – non producendo gli effetti voluti dagli autori e magari commesso in relazione a partite tra altre squadre – finisca di fatto (ed ex post) a favorirlo e di cui ex post la società venga a sapere. Se il vantaggio del Viareggio non era essenziale alla determinazione finalistica degli autori, nemmeno poteva prendere parte, tanto meno essenziale, della conseguente cognizione informativa che il preteso avvantaggiato avrebbe dovuto averne ai fini della sanzionabilità della sua ulteriore inerzia. Non costituisce, quindi, elemento costitutivo di un “vantaggio” per il Viareggio il fatto che la partita sia terminata con un pareggio: che l’illecito fosse a vantaggio del Viareggio è escluso dalla circostanza che esso consisteva nell’alterazione della partita al fine della realizzazione di un certo numero di gol, e non della vittoria del Viareggio. Poiché dunque l’illecito non era a vantaggio della Ricorrente, resta esclusa una sua “responsabilità presunta”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Dicembre 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U.n.30/CGF del 19.8.2011

Parti: SIG. V.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:(3) L’art. 6 del CGS vieta tassativamente le scommesse a tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo in ogni possibile forma: diretta, indiretta, singola, associata, attiva, passiva. Ciò, all’evidente fine di assicurare la bontà, genuinità e veridicità dei risultati agonistici e, in definitiva, per garantire quei valori, tipici dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà e la correttezza, ovvero ad esso addirittura esclusivamente peculiari, quale la probità, i quali, a loro volta, sono espressione di un valore fondante dell’ordinamento sportivo, temporalmente e geograficamente universale, che è quella dell’onore.

Massima TNAS: (4) L’illecito sportivo, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del CGS, rappresenta una violazione a consumazione anticipata (reato di pericolo nell’ordinamento penale) , per la quale è sufficiente che l’agente tenti di alterare il risultato o lo svolgimento di una gara, anche senza necessità che lo stesso scenda effettivamente in campo, ben potendosi egli adoperare a tal fine quale istigatore e/o, comunque, intermediario verso propri compagni di squadra e/od altri tesserati in genere.

Massima TNAS: (5) La motivazione della Corte di Giustizia federale si basa su elementi di fatto ed anche su deduzioni logiche alle quali legittimamente ed in modo congruo si fa riferimento perché gli uni sostengono le altre e viceversa.

Massima TNAS: (6) La partecipazione all’associazione risulta ampiamente comprovata dalle esplicite dichiarazioni rese da tesserati sentiti nel corso delle indagini penali e dinanzi al Procuratore federale nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 6 dicembre 2011 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n.30/CGF del 19.8.2011

Parti: ASCOLI CALCIO 1898 SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS:  (2) L’art. 6 del CGS vieta tassativamente le scommesse a tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo in ogni possibile forma: diretta, indiretta, singola, associata, attiva, passiva. Ciò, all’evidente fine di assicurare la bontà, genuinità e veridicità dei risultati agonistici e, in definitiva, per garantire quei valori, tipici dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà e la correttezza, ovvero ad esso addirittura esclusivamente peculiari, quale la probità, i quali, a loro volta, sono espressione di un valore fondante dell’ordinamento sportivo, temporalmente e geograficamente universale, che è quella dell’onore.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 90/CDN  del 07 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (310) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.S. (Presidente ed Amministratore Delegato, Legale rappresentante della Soc. AS Livorno Calcio Srl) e della società AS Livorno Calcio Srl (nota n. 7412/1012pf09-10/SP/blp/ma del 5.5.2010). Massima: Il presidente della società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tentato di contattare, sulla ritenuta utenza privata telefonica del medesimo, l’arbitro CAN A-B, nella giornata successiva alla gara dallo stesso arbitrata, al fine di manifestargli il suo disappunto per la direzione di gara ritenuta insufficiente. Consegue la sanzione per mesi 1 di inibizione. La società a titolo di responsabilità diretta è sanzionata con l’ammenda € 10.000,00

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  01 aprile 2010 –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della FIGC pubblicata sul C.U. 200/CGF del  19.03.2010 e sul sito www.figc.it

Parti: Potenza  Sport  Club  s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: All’esito del giudizio innanzi al TNAS, relativo a condotte dirette ad alterare  il  regolare svolgimento della gara, la società, militante nel Campionato di Prima Divisione è sanzionata con la retrocessione diretta al Campionato di Seconda Divisione e non con la sanzione della esclusione dal Campionato di competenza con assegnazione ad uno dei Campionati di Categoria inferiore, come da provvedimento della CGF, quando le risultanze probatorie emerse nel corso dei procedimenti penali e disciplinari che hanno coinvolto i suoi dirigenti non giustificano una sanzione così eccessiva per condotte . Il caso di specie: è emerso dagli atti processuali nonché dalle altre circostanze di fatto raccolte dagli organi inquirenti della procura della repubblica, ivi comprese testimonianze ed intercettazioni telefoniche che il presidente della società ha inciso sulla scelta della formazione impiegata nella gara contro altra squadra. La decisione di escludere tre giocatori  dalla  formazione  è  riconducibile,  infatti,  al  solo presidente;  e ciò risulta adeguatamente dimostrato dagli  elementi  raccolti  nel corso delle indagini penali.

Le  ragioni  sottese  a  tale  scelta  risultano  tuttavia  poco  chiare,  anche  se sussistono una serie di circostanze piuttosto univoche che lasciano presumere esservi  stato, da parte  del  presidente,  l’intento  di  favorire  la  vittoria  della società avversaria.  A  tal  riguardo,  si  osserva,  inoltre,  che altri  calciatori  originari della città della squadra avversaria  sono  stati  regolarmente  impiegati  nella  formazione, facendo così venir meno la teoria della necessaria esclusione dei tre calciatori per ragioni di sicurezza. Per quanto concerne,  invece,  l’ipotetico profitto conseguito dal presidente del per aver favorito la vittoria della squadra avversaria nella gara del 20.04.2008, non è stata offerta una prova soddisfacente. Se  da  un  lato,  infatti,  non  sussistono  dubbi  circa  il  carattere  anomalo  dei pagamenti, sia per il momento in cui gli stessi sono avvenuti, sia per la forma utilizzata,  non vi sono,  tuttavia,  elementi  probatori idonei a dimostrare che le somme di denaro ricevute dal direttore sportivo di altra società ancora, nonché quelle consegnate ai tre giocatori esclusi, siano effettivamente riconducibili al risultato della richiamata partita del 20.04.2008.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 24 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso ex art. 39 C.G.S. della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori:  P. G., presidente Potenza Sport Club s.r.l., G. P. all’epoca dei fatti, dirigente della stessa società; dalla violazione dell’art. 7, commi 1 e 6 C.G.S.; e delle società:  Potenza Sport Club s.r.l. dalla violazione degli artt. 7, comma 3 e 4 comma 1 C.G.S.  per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai suoi dirigenti;  Salernitana Calcio 1919 S.p.A. dalla violazione dell’ art. 4, commi 1 e 5 C.G.S., dalle violazioni ascritte con proprio deferimento per l’illecito sportivo in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008 – nota prot. 448/1173pf07/08/sp/ma del 24.7.2008

Massima: Deve, ritenersi pienamente integrata la prova della commissione dell’illecito contestatogli da parte del presidente e la conseguente riferibilità di esso a titolo di responsabilità diretta alla società da lui rappresentata, quando dalla documentazione acquisita agli atti, indagini penali, dichiarazioni, intercettazioni telefoniche ed ambientali, etc…emerge che il presidente della società impose al suo allenatore di non schierare in campo la migliore formazione, avvantaggiando così la squadra avversaria. Consegue a carico del presidente la sanzione dell’inibizione per anni 5 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed a carico della sua società l’esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. Quanto alla posizione della squadra avversaria, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta, è da ricordare che, secondo la costante giurisprudenza delle corti federali di ultima istanza, tale forma di responsabilità obbedisce al criterio diretto a punire chi oggettivamente tragga vantaggio dal compimento dell’altrui illecito, in difetto della prova, incombente sulla società favorita, dell’estraneità all’illecito e della correlativa inconsapevolezza, (cfr., per tutti, Corte Federale in Com. Uff. n. 7 del 2006/2007). Ora, nel caso di specie, non solo la condotta illecita del presidente era potenzialmente rivolta all’attribuzione alla Salernitana di un vantaggio ingiusto, ma lo stesso fu – così giustificandosi la contestazione della relativa aggravante – concretamente ottenuto attraverso un’indebita vittoria sul campo. Tale vantaggioso risultato acquistava all’epoca dei fatti un sapore ancor più benefico, tenuto conto dell’alta posizione di classifica ricoperta dalla squadra avversaria: ciò spazza ogni possibile incertezza circa la piena soddisfazione del criterio del “cui prodest”, come di quello applicabile nel caso di responsabilità presunta. Questa società è pertanto sanzionata con 6 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Il caso di specie. Con reclamo il Procuratore Federale chiedeva alla CGF la revocazione della decisione con la quale il 7 agosto 2008 la Commissione Disciplinare Nazionale, diversamente qualificando le incolpazioni originariamente rivolte al presidente ed al dirigente con potere di firma della società, dichiarava gli stessi colpevoli non già della violazione dell’art. 7 commi 1 e 6 C.G.S. (per aver posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara del 20 aprile 2008, assicurando all’altra società un vantaggio in classifica, con l’aggravante dell’effettiva alterazione del risultato), ma di quella di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non essere stata, comunque, per decisione del presidente, schierata la formazione migliore possibile. Veniva, altresì, chiesta la revocazione della decisione in parola nella parte in cui la società era stata dichiarata colpevole a titolo di responsabilità diretta non già per le accuse originarie ma per la medesima violazione dell’art.1 comma 1. C.G.S.; analogamente si chiedeva la revocazione della decisione nella parte in cui l’altra società era stata assolta dall’incolpazione di aver partecipato, a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4 , comma 5 C.G.S., ai fatti illeciti contestati ai dirigenti della società. A fondamento della propria richiesta formulata ai sensi dell’ art. 39 C.G.S.(e, secondo quanto si andrà esponendo in seguito in particolare ai sensi della lettera d) comma 1) il Procuratore Federale osservava che la decisione della cui revocazione si trattava era stata adottata nel presupposto che nella fattispecie, pur ricorrendo atti teoricamente idonei a realizzare l’illecito sportivo, mancasse la prova della volontà, da parte del presidente e del dirigente di commettere atti diretti a causare l’illecito contestato. In particolare, i primi giudici si erano pronunciati nel senso che, pur risultando provata la realizzazione da parte degli incolpati della condotta materiale contestata nel deferimento, consistente nell’indebolimento tecnico della squadra che disputò la gara con l’altra società, vi fosse carenza di prova sul dolo specifico che avrebbe dovuto sorreggere le condotte sia del presidente e del dirigente. La Commissione Disciplinare Nazionale affermava che sia la tesi accusatoria che quelle difensive avevano una loro logica probatoriaindiziaria, tale da dar vita ad una “ambivalenza interpretativa-probatoria”. Si riteneva, al contrario, accertata la violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva da parte del presidente e del dirigente, essendo stata raggiunta la prova che il mancato schieramento di 3 giocatori, non riferibile a fattori ambientali, avesse tecnicamente indebolito la squadra: la scelta di disporre di una formazione menomata veniva imputata “pro-quota” ad entrambi gli incolpati. Sulla base di tale affermata responsabilità la Commissione Disciplinare Nazionale irrogava al presidente la sanzione della inibizione per 6 mesi, al dirigente della inibizione per 9 mesi, alla società 3 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato successivo ed un’ammenda di € 50.000,00. Ciò premesso la Procura Federale fondava la propria richiesta revocatoria sull’omesso esame di fatti decisivi che non si erano potuti conoscere nel precedente procedimento, conclusosi con il conseguimento del carattere della irrevocabilità (per mancata impugnazione della decisione illustrata) e sulla sopravvenienza di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe concordato una diversa pronuncia. Quanto all’individuazione degli elementi in parola la ricorrente esponeva che, nel corso di un’indagine penale pendente presso gli uffici giudiziari, erano emersi elementi di prova a carico del presidente di natura tale da consentire di sciogliere il dubbio interpretativo circa la natura della condotta contestata in sede disciplinare-sportiva, dubbio che aveva portato al proscioglimento. In particolare, veniva sottolineato che l’indagine penale aveva permesso di appurare che il presidente  aveva precostituito la formazione di messaggi minacciosi ed intimidatori alla sua persona attraverso il mezzo del breve messaggio telefonico: le risultanze dell’indagine davano conto della circostanza che la provenienza di tali messaggi era stata individuata in una utenza telefonica intestata ad una società, facente capo all’incolpato e alla sua famiglia. Ad avviso della Procura, la circostanza in parola andava letta come sintomatica della volontà della “precostituzione di un alibi non veritiero”, da valutarsi a carico dell’autore della condotta. L’ulteriore elemento legittimante la richiesta rescindente era costituito dalle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria da altro dirigente della società addetto al settore giovanile, secondo cui il presidente si era “venduta” la partita, sicché “ la partita doveva essere persa”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di giustizia federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 – www.figc.it

Parti: Dott. G.B., Sig. F.M. e Derthona FBC 1908 Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Sono destituite di ogni fondamento in fatto e rilevanza in diritto le pur astrattamente condivisibili considerazioni svolte dalla Corte federale circa la necessità che i tesserati non si incontrino per fini estranei all'attività sportiva, nell'imminenza delle competizioni che riguardano le proprie squadre. Infatti, la indiscussa occasionalità degli incontri, sta a dimostrare che non possa esservi stata alcuna intenzione, né allora, né dopo, di inquinare i rapporti tra le società sportive con argomenti di interesse commerciale ed economico diversi da quelli più propriamente sportivi. Oltretutto, di tale - ripetesi - pur condivisibile enunciazione di principio, non si ravvisa la preventiva formulazione nella contestazione degli addebiti, di modo che l'individuazione di tale fattispecie di illecito da parte della Corte federale rappresenta un' evidente emendatio libelli, non consentita - non soltanto nel contenzioso disciplinare dello sport, ma più in generale, nel diritto processuale – in assenza di ogni contraddittorio sul punto e, per di più, per la prima volta in secondo grado. Nel caso di specie non possono che ricordarsi le testuali contestazioni indicate nell'atto del Procuratore Federale, secondo cui i comportamenti concretamente contestati agli imputati erano quelli aventi il fine di porre in essere atti diretti ad alterare il risultato di una gara, mentre il particolare profilo apprezzato dalla Corte federale, della sconvenienza cioè di essersi incontrati, a più riprese, ed in occasione degli incontri calcistici, per concludere (o meglio, progettare) presunti affari edilizi in Costa Azzurra, pur ricordato dettagliatamente nelle premesse dell'atto, non ha certamente formato oggetto di specifica contestazione, in relazione alla violazione di una o più disposizioni dell'ordinamento sportivo. Su tale particolare punto, non può quindi in alcun modo ritenersi formato il contraddittorio tra le parti. Tanto basta per ritenere illegittima la pur già ridotta condanna disciplinare inflitta dalla Corte federale nella decisione appellata, dovendosi conclusivamente ritenere i ricorrenti assolti, da tutti i capi di imputazione indicati.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Aprile 2009 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Decisione della Corte di giustizia federale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 – www.figc.it Parti: DOTT. G.B., SIG. F.M. e DERTHONA F.B.C. 1908 SRL /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Non è ammissibile che la Corte Federale, senza preventiva formulazione nella contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale, individui illecito, incorrendo in un’inammissibile emendatio libelli e in via ordinaria nel contraddittorio.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 n. 1,2,3,4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 15 aprile 2009 n. 1,2,3,4 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso Derthona F.B.C. 1908 s.r.l. avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/sp/am/blp del 10.12.2008. Ricorso sig. M.F., direttore sportivo della soc. Derthona F.B.C. 1908 s.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S. per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/sp/am/blp del 10.12.2008. Ricorso sig. ..., presidente della soc. derthona f.b.c. 1908 s.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del procuratore federale per violazione dell’art. 7, comma 1 c.g.s. per aver commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara sanremese/derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/sp/am/blp del 10.12.2008. Ricorso sig. B.C. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S. in relazione alla gara Sanremese/Derthona del 4.5.2008 – nota 3189/1433pf/07-08/sp/am/blp del 10.12.2008

Massima: La CGF riforma la decisione della Commissione Disciplinare che aveva sanzionato la società con la retrocessione all’ultimo posto in classifica per illecito sportivo ed irroga a questa la sanzione della penalizzazione di punti (10) in classifica da scontarsi nel Campionato in corso per la violazione dell’art. 1 CGS in quanto dall’esame degli atti è merso che se da un lato il comportamento processuale dei tesserati e le loro dichiarazioni sono idonee a fronteggiare l’accusa di aver tentato di alterare il risultato della gara, di contro non riescono a vincere la prova che sia integrata quella condotta contraria a quei richiamati principi di lealtà e correttezza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN  del 18 febbraio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (125) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.D.C. (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Soc. Renato Curi Angolana Srl, attualmente tesserato per la Soc. ACD Virtus Entella) e della società Renato Curi Angolana Srl (nota n. 3411/1218pf07-08/AM/ma del 19.12.2008)

Massima: La società va prosciolta dall’accusa di illecito sportivo quando gli elementi di prova raccolti non costituiscono, un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza, ben potendo essere le conversazioni intervenute tra i due calciatori alternativamente ricondotte all’ironico scambio di battute. (Il caso di specie: è pacifico e incontestato che il giorno precedente la gara il calciatore deferito di una società contattò telefonicamente un calciatore, tesserato per la formazione avversaria; altrettanto pacifico e non contestato è che il deferito contattò nuovamente il calciatore il giorno seguente, poco prima dell’inizio della gara. Tali contatti, nella loro storicità, sono infatti confermati dal calciatore, dal suo Presidente e dallo stesso calciatore deferito. Se dunque non v’è dubbio circa l’effettiva sussistenza delle telefonate in discorso, altrettanto non può dirsi rispetto al relativo contenuto, cui è connessa la contestazione oggetto del presente procedimento. Il deferito ha infatti negato di aver mai formulato richieste illecite all’amico ed ex compagno di squadra, affermando di essersi limitato a parlare del campionato in corso e della situazione delle rispettive formazioni. D’altra parte, il calciatore nei descrivere i colloqui intercorsi con il deferito ha fatto riferimento a generiche affermazioni (“mi ha anche chiesto se potessi impegnarmi di meno o se avessi potuto evitare di segnare”) riconducendole ad un contesto non certo minaccioso “ma piuttosto ironico e qualche volta serio”. Nulla aggiunge al quadro appena descritto la testimonianza del Presidente, il quale ha conoscenza meramente indiretta dei fatti oggetto del deferimento per averli appresi proprio dal calciatore).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN  del 27 gennaio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (106) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.B. (già Presidente della Soc. US Sanremese Calcio Srl), G.B. (Presidente della Soc. Derthona FBC 1908), F.M. (Direttore Sportivo della Soc. Derthona FBC 1908) e della società Derthona FBC 1908 (nota n. 3189/1433pf/07-08/SP/AM/blp del 10.12.2008)

Massima: Per l’illecito sportivo commesso dal proprio direttore sportivo la società è sanzionata a titolo di responsabilità diretta con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza. Non ha rilevanza il fatto che la gara, si sia svolta in modo regolare e ne sia conseguito un risultato non “combinato”. L’illecito sportivo si consuma, infatti, con il semplice compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ed il tentativo posto in essere dagli esponenti della società. Il caso di specie: il deferimento degli incolpati origina dall’esposto presentato dal Presidente della società alcuni giorni dopo lo svolgimento della gara della propria squadra che aveva visto la vittoria della squadra ospite. Il presidente denunciava in particolare che in altra occasione aveva incontrato il Direttore Sportivo della squadra ospite, dal quale aveva ricevuto una richiesta esplicita di “concedere loro i tre punti” la successiva domenica, in considerazione dell’asserita necessità di tale ultima squadra di “salvarsi direttamente”. La proposta venne rifiutata, ma il giorno della gara, esaminando la formazione decisa dal proprio allenatore, si era reso conto “che ci poteva essere la combine tra i giocatori e il nostro allenatore” in particolare attraverso alcuni giocatori che avevano militato in entrambe le formazioni. All’esito della gara aveva richiesto spiegazioni all’allenatore sulla formazione scesa in campo, nella quale non risultavano inseriti calciatori giudicati particolarmente importanti. Successivamente, a seguito dell’esonero dell’allenatore da lui stesso deciso, altri cinque calciatori lasciavano la Società in segno di solidarietà. Successivamente, il vice allenatore gli aveva riferito di aver ricevuto le confidenze da un calciatore in ordine ad una somma di denaro ricevuta “per aver concesso” la vittoria alla squadra avversaria, analogamente agli altri calciatori. A seguito delle indagini espletate dalla procura federale che ha ascoltato le persone coinvolte sono emersi gravi indizi di colpevolezza.

Massima: Il Presidente della società risponde della violazione dell’art. 7, comma 7 CGS per non aver informato senza indugio i competenti Uffici Federali pur essendo venuto a conoscenza di persone intente a porre in essere atti diretti ad alterare il risultato della gara. Consegue la sanzione dell’inibizione (anni 1).

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 27 ottobre 2008  n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 2) Ricorso del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. 3) Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 4) Ricorso del sig. B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 5) Ricorso del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 6) Ricorso del sig. D.S.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 7) Ricorso del sig. Racalbuto R.S. per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 9) Ricorso del sig. P.T. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 10) Ricorso del sig. M.L. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Costituire un sistema di comunicazioni riservate con associati A.I.A. - fornendo ad essi, direttamente o per interposta persona, le schede telefoniche di cui al deferimento ed avvalendosi personalmente di questa forma di comunicazione - è una condotta  connotata da particolare  gravità, con specifico riferimento alla alterazione di rapporti tra dirigenti di società ed appartenenti all’A.I.A. e che, alla evidenza, integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., inerente i doveri di lealtà, correttezza e probità e volti ad incidere negativamente sui profili di imparzialità e terzietà della classe arbitrale.  (Il caso di specie: Risulta, che in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento, e in prossimità delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilità di alcuni dirigenti e gli associati AIA. Le schede SIM attribuite agli associati A.I.A. si attivavano con maggiore frequenza nelle celle site nei Comuni dove vivevano o dimoravano per ragioni di lavoro i deferiti. Infatti, numerose chiamate coincidevano per localizzazione, orari e luoghi ove si trovavano i deferiti per periodici convegni di Coverciano o per arbitrare incontri di calcio).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 06/CGF Riunione del 11 luglio 2008 n. 2,3  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 25/CGF Riunione del 16 settembre 2008  n. 2,3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 26.6.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Nuovo Campobasso Calcio SRL avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009 inflitta a seguito di deferimento del procuratore federale per responsabilità oggettiva in violazione degli artt. 2, comma 4 e 6, comma 4 del C.G.S. previgente, oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, comma 2 e 7, comma 4 Cc.g.s., per le violazioni ascritte al proprio dirigente dell’art. 1, comma 1, 6 comma 1 e 2 del previgente C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 7, comma 1 C.G.S. Ricorso del signor S.G. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui agli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 e 2 previgente C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 7, comma 1 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica a titolo di responsabilità oggettiva per aver i  propri dirigenti violato l’art. 1, comma 1, art. 6, commi 1 e 2 del previgente C.G.S., oggi art. 7, comma 1 C.G.S. (illecito sportivo). Il caso di specie: L’arbitro effettivo dell’A.I.A. trasmetteva una nota alla Commissione CAN-D, con la quale segnalava che nell’imminenza della gara di Campionato 2006/2007 della Serie D, a cui era stato designato riceveva sul proprio posto di lavoro una telefonata del dirigente della società, che pur non formulando esplicite richieste in merito ad eventuali decisioni tecniche a favore della propria società, lasciava intendere che dovesse avere perlomeno un occhio di riguardo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN  del 07 agosto 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (19) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Presidente Soc. Potenza Sport Club Srl), P.G. (all’epoca dei fatti dirigente con potere di firma Soc. Potenza Sport Club Srl), P.A. (all’epoca dei fatti allenatore Soc. Potenza Sport Club Srl), C.D.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), A.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), Luigi Cuomo (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl) e delle Societa’ Potenza Sport Club Srl e Salernitana Calcio 1919 SpA (nota n. 448/1173 pf07-08/SP/ma del 24.7.2008).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 C.G.S. il comportamento del presidente della società, che temendo condizionamenti ambientali in danno dei giocatori imponeva all’allenatore di non schierali in campo. Tale comportamento non integra, invece, una ipotesi di illecito sportivo, allorquando, nonostante si sia in presenza di atti teoricamente idonei a realizzare l’illecito sportivo, manca comunque la prova del dolo, ossia della volontà, da parte del presidente di commettere atti diretti a causare l’alterazione della gara non schierando in campo la migliore formazione come prescritto dall’art. 48 comma 3 NOIF. Nel caso di specie ad escludere il dolo, del resto, militano alcune logiche conclusioni: la circostanza che la società, perdendo la partita, avrebbe oggettivamente rischiato di veder ulteriormente aggravata la sua precaria condizione di classifica, con rischio di dover disputare i play out; la circostanza che il presidente, compiendo atti diretti a realizzare l’illecito avrebbe danneggiato sé stesso e la propria Società in primo luogo sotto il profilo sportivo, stante la delicata posizione in classifica della propria società, che si sarebbe pericolosamente aggravata in seguito alla sconfitta con il quasi certo coinvolgimento nei play out, ma anche sotto il profilo economico, essendo egli il proprietario della società. Non è emerso, inoltre, nel presente procedimento alcun elemento di prova in ordine ad un diverso movente ovvero ad ipotetici vantaggi di altra natura che potessero indurre il presidente e ad attivarsi al fine di alterare l’andamento della gara ed il risultato della stessa favorendo la vittoria della squadra avversaria. Pertanto, pur risultando provata la realizzazione da parte degli incolpati della condotta materiale contestata nel deferimento, consistente nell’indebolimento del potenziale atletico e tecnico della squadra, non si può pervenire all’affermazione della responsabilità dei deferiti e segnatamente del Presidente in ordine alla violazione dell’articolo 7 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per carenza di prova sul dolo specifico. Pertanto, in assenza della prova sul dolo, oltre che di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato quindi su elementi certi, consistenti, non generici e convergenti, le tesi della Procura in ordine al compimento dell’illecito sportivo non possono ritenersi provate. In ogni caso, consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e degli atri tesserati ritenuti responsabili, nonché la sanzione della penalizzazione di punti (3) in classifica a carico della società da scontarsi nella successiva stagione sportiva oltre che alla sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 06 agosto 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), M.F. (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), P.F. (presidente FC Messina Peloro Srl), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), G.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Bari), R.P. (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) T.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Lucca), S.R. (già arbitro effettivo), S.C. (già arbitro effettivo), A.D. (già arbitro effettivo), P.B. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Arezzo), M.G. (già arbitro effettivo), M.D.S. (già arbitro effettivo), M.A. (assistente associato presso la sezione AIA di Torre del Greco Na), e delle società Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/sp/ad del 23.4.2008)

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, ovvero dei doveri di lealtà probità e correttezza, il comportamento dei tesserati di società di calcio che mediante schede telefoniche estere (anonime) hanno intrattenuto conversazioni riservate con esponenti dell’AIA e ciò anche in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento, e in prossimità delle gare e successivamente ad esse. Ai fini della violazione dell’art. 1 CGS sono assolutamente inconferenti i rilievi mossi dalle difese degli incolpati in ordine alla mancanza di prova di accordi illeciti raggiunti attraverso le comunicazioni telefoniche operate con le schede telefoniche estere. Se ci fosse stata prova di accordi illeciti ben altra sarebbe stata la contestazione rivolta ai deferiti. La violazione dell’art.1 comma 1, non si basa sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ma esclusivamente sui “ contatti telefonici “ intercorsi tra i deferiti. E’ evidente, che l’utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad eludere la possibilità di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni. Tale obiettivo risulta ancora più censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che impone loro di tenere una condotta assolutamente leale e trasparente. Tale condotta integra a pieno la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, tanto più grave perché commessa in concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di calcio e chi è stato posto dal sistema sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal campo. Pertanto, l’aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato, nonché l’aver accettato di farne parte, realizza di per sé la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Anche gli esponenti dell’AIA rispondono della medesima violazione. Consegue la sanzione della squalifica nei confronti dei deferiti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 26 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.S. (all’epoca dei fatti dirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) e della società Pol. Nuovo Campobasso calcio (nota n. 3128/182pf07-08/sp/ma del 27.2.2008)

Massima: Il dirigente della società è sanzionato con inibizione e la società per il suo comportamento con la penalizzazione di punti (3) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009, per aver prima della disputa di un incontro molto delicato per il sodalizio di cui era dirigente, contattato telefonicamente l’arbitro designato alla direzione di esso. La circostanza infatti è stata riferita sia dall’arbitro, il quale afferma che la conversazione ha avuto luogo il giorno immediatamente precedente quello fissato per la disputa della partita, sia dallo stesso deferito, che la fa risalire ad alcuni giorni prima. L’arbitro esclude che l’interlocutore gli abbia rivolto richieste specifiche ed esplicite, ma riferisce il tono pesantemente allusivo dell’altro che gli ha fatto percepire chiaramente che avrebbe gradito un “occhio di riguardo” a favore della sua società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 16 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (58) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.R. (allenatore SS Lazio SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società SS Lazio SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 CGS (nota n. 680/460pf06-07/sp/ma dell’8.10.2007).

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 3 (tre) giornate ufficiali di gara e la società (per responsabilità oggettiva) con l’ammenda per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, poiché a seguito della acquisizione da parte della Procura Federale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 401/1989, della intercettazione telefonica, trasmessa dalla Procura della Repubblica nell’ambito del procedimento penale, nel corso della telefonata, l’allenatore avrebbe sollecitato il proprio presidente a effettuare pressioni sulla dirigenza di altra società al fine di ottenerne un atteggiamento remissivo in occasione della gara di campionato da disputarsi qualche tempo dopo. La conversazione non concretizza l’ipotesi dell’illecito sportivo previsto dall’allora vigente art. 6 CGS, neppure sotto forma di tentativo, bensì quella dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 1, comma 1, CGS., in quanto le affermazioni contenute nella telefonata erano dirette a invocare un atteggiamento di minore aggressività sportiva della società in occasione dell’imminente svolgimento della gara di campionato. Esse, dunque, lungi dal concretizzare un tentativo di illecito sportivo previsto dall’art. 6 CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 7), non essendo idonee a produrre un danno o un pericolo per gli interessi protetti da quella disposizione, integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it

Parti: A.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il direttore sportivo deve essere mandato assolto dall’accusa di illecito sportivo per l’assenza totale di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del presidente della società avversaria, che, se possono servire a riscontrare altri fatti indiziari, non bastano a giustificare l’affermazione di responsabilità esclusivamente ricavabili da essa. Poiché in termini generali di valutazione della prova le dichiarazioni rese da persone incolpata del medesimo illecito, in generale, «sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità» (art. 192, comma 3, c.p.p., esplicitamente applicabile anche alle «persone imputate o giudicate in un procedimento connesso» ai sensi dell’art. 197-bis, comma 6), non è possibile pervenire a un giudizio di responsabilità di direttore sportivo accusato di illecito sportivo poiché gli unici elementi che si aggiungono alla chiamata in correità, nella dinamica dell’argomentazione seguita dalla Corte di Giustizia Federale, non sono fatti esterni alla dichiarazione accusatoria ma costruzioni di ordine logico, cioè elaborate per via presuntiva dal giudice, come nella fattispecie è avvenuto ipotizzandone il riscontro nell’assenza di altre ragioni (che non quelle connesse all’illecito) per accedere al campo di gioco da parte del direttore sportivo (che pure altre ragioni deduce), e nell’acquiescenza imputabile (in prospettata connessione essa stessa con l’ illecito) per non avere il direttore sportivo smentito secondo la «legge sulla stampa» le accuse propolate con questo mezzo dal presidente della società avversaria (benchè l’incolpato abbia dichiarato che l’indomani il Presidente della società avversaria gli avesse porto «scuse pubbliche in trasmissioni sportive di due emittenti televisive», donde aveva ritenuto di non più «adire le vie legali», il che -si aggiunga- rimane pur sempre una facoltà e non un onere).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 21 del 28/09/2007 - www.figc.it

Parti: S.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Anche la sola notorietà per i calciatori delle intese eventualmente raggiunte inter alios ha idoneità a modificare lo svolgimento naturale della gara sportiva, ha elencato la serie numerosa degli indizi convergenti verso l’affermazione della responsabilità per illecito traendoli principalmente «dal rapporto dell’arbitro» (tentativo di aggressione posto in essere dal giocatore, verso il giocatore avversario) e dal «supplemento di rapporto» dell’Assistente, a loro volta riscontrati da elementi ulteriori ed esterni (specialmente riferiti alle fasi successive il termine della gara, notizie di stampa incluse). Dalle fonti suddette, la Corte ha ragionevolmente tratto il convincimento che fosse intervenuto «un pregresso accordo […] finalizzato ad alterare il regolare svolgimento della gara»: convincimento che il Collegio arbitrale ritiene di condividere anche all’esito dell’accesso alla documentazione audiovisiva della gara che, sebbene non risulti tra le fonti probatorie utilizzate nella sede di giustizia endofederale, è stata regolarmente acquisita al presente procedimento, infine dando conforto alla tesi di un andamento assolutamente anomalo dell’incontro. Invero, non può rimanere irrilevante, nel complessivo contesto indiziario che la pronuncia di condanna descrive (e in cui si muovono esplicite accuse di inadempimento all’accordo, con sequela di rilevazione degli insulti tipicamente rivolti al contravventore di patti non altrimenti coercibili che con la perdita della reputazione presso l’altro contraente: trattasi della serie variegata degli epiteti che si traggono dai lemmi di tradimento, infamia e simili) come sia dato rilevare all’ osservatore del filmato della gara, quali anche gli Arbitri che qui sottoscrivono, un atteggiamento non effettivamente agonistico dei calciatori a dispetto della importanza della stessa gara per le sorti sportive dei contendenti (la possibilità di partecipare ai c.d. play-off per la promozione alla serie superiore), atteggiamento peraltro sottolineato nei commenti «in diretta» dei telecronisti e del quale costituisce seguito apparentemente in-naturale il segmento finale, viceversa fatto di comportamenti rissosi e incomprensibilmente diversi da quelli tenuti in precedenza: comportamenti spiegabili, invece, alla luce della crisi di cooperazione che l’accidentale segnatura di una rete a pochi minuti dal termine della gara aveva generato tra coloro che si erano reciprocamente ritenuti fin lì non veramente antagonisti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN del 17 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.2007

Impugnazione - istanza:(133) Appello del procuratore federale avverso l’incongruita’ delle sanzioni a carico della società US Calcio Montenero e dei sigg.ri A.C., M.M. e D.D.L. a seguito proprio deferimento (125). Appello della società US Calcio Montenero avverso la sanzione della penalizzazione di 20 punti da scontarsi nella stagione in corso e ammenda € 2.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale (126).Appello del tesserato A.C. avverso la sanzione della inibizione per anni 1 e mesi 10 a seguito di deferimento del Procuratore Federale (127).Appello del tesserato M.M. avverso la sanzione della inibizione per anni 2 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Non integra l’ipotesi di tentativo di illecito sportivo, ma la violazione dell’art. 1 C.G.S. attesa la natura preparatoria dell’azione finalizzata alla commissione dell’illecito, in quanto la stessa la proposta di illecito è rimasta circoscritta all’incontro nel quale l’altra parte ha più volte declinato l’offerta, quindi in uno stato embrionale inidoneo a configurare l’illecito anche dal solo punto di vista del tentativo.

Massima: La società ritenuta responsabile di tentativo di illecito sportivo in primo grado e sanzionata con la penalizzazione di punti (20) in classifica e poi in secondo grado assolta dall’illecito, ma ritenuta responsabile della violazione dell’art. 1 CGS è comunque sanzionata con la penalizzazione di punti (10) in classifica da scontarsi nel campionato in corso, nonostante l’illecito sia stato perpetrato nell’ultima gara di play-out della precedente stagione sportiva.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN del 05 Marzo 2008 n. 1,2,3,4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.2008

Impugnazione - istanza: – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società Pol. Badia Agnano (penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007/2008) a seguito di proprio deferimento  – Appello della societa’ Pol. Badia Agnano avverso la sanzione della penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione sportiva 2007/2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale (137) – Appello del tesserato M.S. avverso la sanzione della inibizione per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del calciatore A.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’art. 6 comma 5 CGS vigente all’epoca dei fatti e trasfuso nell’attuale (identico) art. 7 comma 5 prevede che la sanzione minima per i soggetti di cui all’art. 1 commi 1 e 5 CGS riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sia quella dell’inibizione o della squalifica per anni tre.

Massima: La società, ritenuta responsabile di illecito sportivo è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classica. L’art. 6 comma 3 CGS vigente all’epoca dei fatti (trasfuso nell’art. 1 comma 3 dell’attuale CGS) in caso di responsabilità diretta della società per illecito sportivo, prevede che vengano applicate, a secondo della gravità, le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica o quella dell’esclusione del campionato di competenza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 5/CDN del 6 Agosto 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.A. (presidente U.S. Ragusa S.r.l.), E.G. (d.s. U.S. Ragusa S.r.l.) A.G. (allenatore U.S. Ragusa S.r.l.), R.N. (allenatore in seconda U.S. Ragusa S.r.l.), A.G., M.F., A.C. (calciatori tesserati U.S. Ragusa S.r.l.), G.S. (tesserato U.S. Ragusa S.r.l.), A.C. (d.s. USD Siracusa S.r.l.), P.L. (allenatore USD Siracusa S.r.l.), e S.A. (allenatore in seconda USD Siracusa S.r.l.) per violazione art. 6 comma 1 CGS e delle societa’ U.S. Ragusa S.r.l. e USD Siracusa S.r.l. per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 2263/571pf/sp/mc del 14.6.2007).

Massima: Manca la prova della commissione dell’illecito sportivo quando gli unici elementi su cui si basa la tesi accusatoria sono i seguenti:- l’accordo, evidentemente finalizzato a determinare il risultato dell’incontro, sarebbe “intervenuto durante la gara”. A prova dell’assunto la Procura Federale ha posto, tra le altre, le risultanze dei referti della terna arbitrale, da cui risultano espressioni rese, durante lo svolgimento della gara, da calciatori e tecnici, che avrebbero dovuto (e dovrebbero) far ritenere la volontà di accomodare il risultato della partita;- le singole espressioni verbali imputate ai deferiti, appaiono assolutamente generiche, non tali da poter fornire prova, univoca e concordante, quantomeno di un tentativo di illecito;- la testimonianza resa dal Presidente di una società estranea a quelle interessate che ha fatto riferimento ad un colloquio telefonico intercorso tra il vicepresidente della sua società, ed il calciatore della squadra avversaria, da cui sarebbe emerso l’accomodamento della partita – assume scarsa rilevanza in considerazione della smentita resa dallo stesso presidente sui termini esatti del colloquio avuto;- la denuncia a mezzo stampa rivolta dal presidente di una delle due società interessate nei confronti del direttore sportivo dell’altra società successivamente smentita.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 1 giugno 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7/Cf del 01.9.2006 - www.figc.it

Parti: G.M. contro F.I.G.C.

Massima: Il Vice Commissario della Commissione Arbitrale Nazionale è responsabile della violazione dell’art. 6 C.G.S. per aver, prima della gara, contattato ed invitato l’assistente arbitrale ad avere “un occhio di riguardo” nei confronti di una delle due società.  Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 aprile 2007– www.coni.itDecisione impugnata:  Decisione della Corte Federale n. 2/CF del 4/08/06 - www.figc.itParti: I.M. Contro F.I.G.C.

Massima: Il Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“F.I.G.C.”), ritenuto responsabile della violazione degli artt. 1 e 6 CGS per aver posto in essere manovre tese a favorire illecitamente alcune squadre partecipanti al campionato di serie A 2004 – 2005, è sanzionato con la squalifica a cinque anni di inibizione.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: D.D.V. contro F.I.G.C.

Massima: Il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarità della vicenda, lede certamente e gravemente i principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato l’esercizio dell’attività sportiva. Infatti, l’aver intessuto relazioni con una figura di primo piano delle istituzioni calcistiche, anche solo per reclamare un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti della sua società, da un lato, è condotta certamente idonea, anche se in astratto, a minare l’imparzialità della funzione arbitrale, dall’altro, è un’azione che si pone in evidente e grave contrasto sia con lo spirito che dovrebbe permeare di sé qualunque disciplina sportiva, sia con i valori cui dovrebbe essere improntata l’attività sportiva. Ai fini della determinazione della sanzione, inibizione, occorre avere riguardo ad una serie di elementi:a) l’aver (re)agito ritenendo di aver subito dei torti arbitrali; b) l’aver fatto affidamento sui “consigli” del vice presidente federale – cioè una persona che, per il ruolo istituzionale rivestito e le funzioni svolte, non poteva che rappresentare una garanzia di liceità dei comportamenti da porre in essere - secondo cui era necessario relazionarsi con determinati soggetti per trovare la soluzione alle sue preoccupazioni circa la sorte della sua società; c) l’aver tenuto complessivamente, durante tutta la vicenda, un contegno sobrio, improntato alla massima correttezza e compostezza, e ciò sia nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, sia nel corso dei procedimenti davanti agli organi federali ed in questa sede, in cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a far sì che la società sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all’inserimento dei giovani nel mondo del calcio; d) il non rivestire alcuna carica operativa all’interno della società. Accanto a tali elementi “attenuanti” deve peraltro segnalarsi, quale “aggravante”, la circostanza che il ricorrente abbia direttamente interloquito con il designatore arbitrale, fino a partecipare ad un incontro riservato.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: A.D.V. contro F.I.G.C.

Massima: Il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarità della vicenda, lede certamente e gravemente i principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato l’esercizio dell’attività sportiva. Infatti, l’aver intessuto relazioni con una figura di primo piano delle istituzioni calcistiche, anche solo per reclamare un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti della società di cui è presidente, da un lato, è condotta certamente idonea, anche se in astratto, a minare l’imparzialità della funzione arbitrale, dall’altro, è un’azione che si pone in evidente e grave contrasto sia con lo spirito che dovrebbe permeare di sé qualunque disciplina sportiva, sia con i valori cui dovrebbe essere improntata l’attività sportiva. Ai fini della determinazione della sanzione, inibizione, occorre avere riguardo ad una serie di elementi:a) l’aver (re)agito ritenendo di aver subito dei torti arbitrali; b) l’aver fatto affidamento sui “consigli” del vice presidente federale – cioè una persona che, per il ruolo istituzionale rivestito e le funzioni svolte, non poteva che rappresentare una garanzia di liceità dei comportamenti da porre in essere - secondo cui era necessario relazionarsi con determinati soggetti per trovare la soluzione alle sue preoccupazioni circa la sorte della sua società; c) l’aver tenuto complessivamente, durante tutta la vicenda, un contegno sobrio, improntato alla massima correttezza e compostezza, e ciò sia nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, sia nel corso dei procedimenti davanti agli organi federali ed in questa sede, in cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a far sì che la società sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all’inserimento dei giovani nel mondo del calcio. Accanto a tali elementi “attenuanti” deve peraltro segnalarsi, quale “aggravante”, la circostanza che dall’attività, sia derivato l’addebito alla società stessa ex art. 9 C.G.S. dell’illecito sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 marzo 2007– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.itParti: S.M. contro F.I.G.C.

Massima: Il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarità della vicenda, lede certamente e gravemente i principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato l’esercizio dell’attività sportiva. Infatti, l’aver intessuto relazioni con una figura di primo piano delle istituzioni calcistiche, anche solo per reclamare un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti della società di cui è amministratore delegato, da un lato, è condotta certamente idonea, anche se in astratto, a minare l’imparzialità della funzione arbitrale, dall’altro, è un’azione che si pone in evidente e grave contrasto sia con lo spirito che dovrebbe permeare di sé qualunque disciplina sportiva, sia con i valori cui dovrebbe essere improntata l’attività sportiva. Ai fini della determinazione della sanzione, inibizione, occorre avere riguardo anche alla sua posizione - ed alle funzioni ad essa collegate che, in genere, sono più rilevanti rispetto a quelle del Presidente - di soggetto direttamente responsabile della gestione della società.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 dicembre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.itParti: A.G. contro F.I.G.C.

Massima: Costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS, l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS. la violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 novembre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 6/CF del 1 settembre 2006  - www.figc.it

Parti: Reggina Calcio Spa contro F.I.G.C.

Massima: Costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS. La violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti.

Massima: E’ responsabile della violazione dell’art. 1 CGS, la società per il comportamento del suo presidente che pur nella almeno putativa convinzione di dover reagire a “torti” subiti e di poterlo fare ha avviato contatti non trasparenti e oggettivamente ambigui diretti ad ottenere impropriamente “attenzione” da parte degli arbitri, con il ripetuto e coinvolgimento del designatore arbitrale, i quali non avevano ad oggetto l’allegazione di puntuali contestazioni relative a fatti di gara pregressi, ma si traducevano in continue richieste di ‘rassicurazione’ circa la composizione della terna arbitrale e la successiva direzione di gara. Da ciò deriva la penalizzazione di punti 11 per la sola stagione sportiva 2006-2007 e l’ammenda.

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: Juventus F.C. Spa contro F.I.G.C.

Massima: La società è sanzionata, per i gravi fatti costituenti illecito sportivo con la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica e con la penalizzazione di punti (9) in classifica.

Massima: Non è “conferente” in ipotesi di illecito sportivo la sanzione della squalifica del campo, trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera della Corte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: A.C.F. Fiorentina Spa  contro F.I.G.C.

Massima: Costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS. La violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti.

Massima: E’ responsabile della violazione dell’art. 1 CGS, la società per il comportamento dei suoi dirigenti che hanno direttamente interloquito con il designatore arbitrale, fino a partecipare a un incontro riservato, così creando un ambiente oggettivamente idoneo a indurre nel designatore arbitrale la convinzione di potersi attivare per assicurare alla società attenzione e benevolenza da parte delle terne arbitrali nell’aspettativa che da ciò potesse in cambio derivare un appoggio al disegno di riordino organizzativo e gestionale del settore arbitrale e al proprio ruolo nell’ambito di esso, ipotizzato anche nelle conversazioni con il Vice-Presidente federale. La società deve considerarsi sanzionabile a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9 CGS, quando non è emerso dalle prove fornite dalla società, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio indagini e dal dibattimento, il fondato e serio dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito concertato dal Vice-Presidente federale e dal designatore arbitrale, con il concorso del direttore di gara, e/o lo abbia ignorato o comunque non inteso nella sua reale efficienza causale, atteso il tenore delle conversazioni telefoniche. Consegue che la società deve considerarsi responsabile di tali comportamenti, perché ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1 CGS,. Da ciò deriva la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006, comportante la perdita di 5 posizioni in classifica con il passaggio dal 4° al 9° posto, deve considerarsi adeguatamente afflittiva in relazione alle gravi violazioni dell’art. 1 CGS imputabili a titolo di responsabilità diretta e oggettiva alla società e della violazione dell’art. 9 CGS imputabile a titolo di responsabilità presunta alla società sia sul piano sportivo sia sul piano economico, in quanto ha precluso la partecipazione alla Champions League, il cui diritto era stato conseguito sul campo, e alla Coppa Uefa, oltre a determinare una sensibile riduzione dei contributi federali. La penalizzazione di punti 19 irrogata per il campionato 2006-2007 va ridotta in ragione della riqualificazione dei fatti qui operata, dovendo essa rideterminarsi in punti 15, pur mantenendo un’adeguata e seria funzione monitoria.

Massima: La sanzione della squalifica del campo, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, non può essere applicata nei casi di illecito sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata:  Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: A.C. Milan Spa contro F.I.G.C.

Massima: Costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore" da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all’instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell’imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell’art. 6 CGS. La violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti.

Massima: E’ responsabile della violazione dell’art. 1 CGS, la società per il comportamento del suo dirigente addetto agli arbitri che ha direttamente interloquito con soggetto partecipante al processo di designazione della terna arbitrale esercitando pressioni sullo stesso in vista delle future designazioni, anche facendo implicito riferimento al risentimento del vertice societario ed ha altresì indicato il nome di un assistente di linea 'gradito' e ottenuto la designazione del medesimo nella partita immediatamente successiva, ed ha inoltre preso diretto contatto con gli assistenti di linea in prossimità della partita di campionato della sua società per la quale essi erano stati appena designati in un contesto dichiarativo oggettivamente ambiguo. Comportamento questo tollerato e implicitamente approvato dal Presidente della società. Consegue che la società deve considerarsi oggettivamente e direttamente responsabile di tali comportamenti, perché ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1 CGS,. Da ciò deriva la penalizzazione di punti 30 irrogata per il campionato 2005-2006, comportante la perdita di una sola posizione in classifica con il passaggio dal 2° al 3° posto, non ha precluso, seppure con uno sforzo aggiuntivo, il raggiungimento del principale risultato sportivo guadagnato sul campo (qualificazione alla Champions League), a nulla rilevando l'ipotetico conseguimento di ulteriori vantaggi indirettamente derivanti dall'applicazione di provvedimenti di giustizia in danno di squadre diverse. La penalizzazione di punti 8 irrogata per il campionato 2006-2007 svolge un’adeguata funzione monitoria senza per questo precludere in radice il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi, considerate le chances competitive della squadra e i risultati ottenuti nelle ultime stagioni (Caso Milan).

Massima: La sanzione della squalifica del campo, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, non può essere applicata nei casi di illecito sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: Juventus F.C. Spa contro F.I.G.C.

Massima: L’illecito sportivo (art. 6 CGS) può essere realizzato anche attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, prescindendosi dall’alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall’esito delle singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto all’altra; più in particolare, ed in relazione alle circostanze rilevanti nel presente giudizio, che l’opera di condizionamento del settore arbitrale può giudicarsi verificata ai sensi dell’art. 6 CGS laddove rivesta i caratteri dell’incidenza indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore – quali valutazione, designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara – e si risolva in una indebita intromissione nelle scelte tecniche della terna arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara, bensì rivolta a favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della competizione.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale(FIGC) pubblicata sul C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006  - www.figc.it

Parti: S.S. Lazio Spa contro F.I.G.C.

Massima: Costituisce violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell’ordinamento della FIGC ai sensi dell’art. 1 CGS l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere "attenzione", se non esplicitamente "favore", da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale. La violazione di tali obblighi ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell’ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell’assenza di modelli organizzativi interni alla società idonei a garantire la assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti.

Massima: E’ responsabile della violazione dell’art. 1 CGS, la società per il comportamento del suo presidente che pur nella almeno putativa convinzione di dover reagire a “torti” subiti ha avviato contatti non trasparenti con i vertici federali, diretta ad ottenere “attenzione” da parte degli arbitri, soprattutto con il ripetuto e improprio, nella forma e nella sostanza, coinvolgimento del Vice-presidente federale, tuttavia, non avendo contatti diretti con i designatori delle terne arbitrali, o con alcun altro esponente della categoria arbitrale. Consegue che la società deve considerarsi direttamente responsabile dei comportamenti individuali del presidente, perché ripetutamente lesivi dei doveri di lealtà e probità sportiva di cui all’art. 1 CGS. Da ciò deriva la penalizzazione di 30 punti inflitta alla società in relazione alla stagione 2005-2006, comportante la perdita di 11 posizioni in classifica con il passaggio dal 6° al 17° posto, deve ritenersi proporzionata alle ripetute responsabilità accertate, in considerazione della sua notevole afflittività sul piano economico, anche per la consistente riduzione dei contributi federali, e del pregiudizio da essa arrecato sul piano sportivo, essendosi tradotta nell'impossibilità di partecipare alla Coppa UEFA. La sanzione inflitta alla società per la stagione sportiva 2006- 2007 deve invece rideterminarsi, in considerazione della natura esclusivamente istituzionale dei contatti pur così impropriamente avviati e della notevole afflittività della penalizzazione irrogata per la stagione 2005- 2006, traducendosi in una riduzione della stessa per la stagione 2006- 2007 a punti 3, ossia nella misura minima adeguata a mantenere la sua funzione monitoria (Caso Lazio).

Massima: La sanzione della squalifica del campo, trattandosi di sanzione elettivamente funzionale alla repressione di fatti di violenza e di violazioni di norme di sicurezza, non può essere applicata nei casi di illecito sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 ottobre 2006– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (FIGC) pubblicata sul C.U. n. 17/C del 14/11/2005 e sul C.U. n. 35/C del 13 febbraio 2006- www.figc.it

Parti: Unione Sportiva Passignanese e A.B. contro F.I.G.C.

Massima: La società, è sanzionata con l’esclusione dal campionato di competenza ai sensi dell’art. 13.1, lett. h), C.G.S., per aver il proprio presidente posto in essere un illecito sportivo, concretizzatosi nel c.d. premio a vincere. La sanzione dell’estromissione dal campionato della società è espressamente prevista dagli artt. 6.3 e 13.1, lett. h, C.G.S. in caso di responsabilità diretta per illecito sportivo, rappresenta ius receptum nella giurisprudenza della Giustizia Sportiva intrafederale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 015/C Riunione del 10 Ottobre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 23 del 22.9.2006

Impugnazione - istanza: 2. PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE F.L., DEI SIGNORI C.G., L.A. E DELL’A.S.D. BARRESE ESTER, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMI 1 E 4, 2, COMMI 3 E 4 E 9, COMMA 3 C.G.S .

Massima: In materia di illecito sportivo la mancanza di seri e validi riscontri probatori a supporto delle incolpazioni contestate, non consente che assurgano a valore di prova gli indizi prospettati che, come sovra enunciato, devono essere “precisi”, ovvero non suscettibili di altre diverse interpretazioni, e concordanti, quanto convergono tutti verso la medesima conclusione. Consegue il proscioglimento dei deferiti. L’indizio, infatti, non è una prova “minore”, bensì una prova che deve essere verificata. Esso per costante giurisprudenza, è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico costituente, nel caso di specie, illecito sportivo quando sono state acquisite altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.006/Cf del 1° Settembre 2006 n. 1,2,3,4,5,6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 5/C del 17 agosto 2006- www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. e art. 38, Codice Giustizia Sportiva della società Reggina Calcio S.p.A. avverso le sanzioni della penalizzazione di quindici punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006-2007, oltre all’ammenda di € 100.000,00 (centomila) inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. e art. 38, Codice Giustizia Sportiva del sig. P.F. avverso la sanzione dell’inibizione di anni due e mesi sei, oltre a quella dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila) inflittegli a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. e art. 38, Codice Giustizia Sportiva del Procuratore Federale avverso decisioni a seguito di proprio deferimento a carico della Reggina Calcio S.p.A.e altri. Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. e art. 38, Codice Giustizia Sportiva della Società U.S. Lecce S.p.A. avverso decisioni a seguito del deferimento del Procuratore Federale a carico della Reggina Calcio S.p.A. e altri. Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. e art. 38, Codice Giustizia Sportiva della società Brescia Calcio s.p.a. avverso le decisioni a seguito del deferimento del procuratore federale a carico della reggina calcio s.p.a. e altri. Ricorso di ultima istanza ai sensi dell’art. 32, comma 7, statuto F.I.G.C. e art. 38, Codice Giustizia Sportiva della Societa’ Treviso F.B.C. 1993 s.rl. avverso decisioni a seguito del deferimento del Procuratore Federale a carico della Reggina Calcio S.p.A. e altri.

Massima: Al risultato alterativo di una singola gara può pervenirsi, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, solo allorchè si è raggiunta la prova piena, e cioè oltre ogni ragionevole dubbio, della concreta idoneità dell’atto e, con particolare riguardo al caso che alla alterazione debba giungersi attraverso la partecipazione della componente arbitrale, dell’avvenuto contatto, sia pure a mezzo di una semplice telefonata, con almeno uno dei membri della terna. La configurazione dell’illecito sportivo di cui all’art. 6, comma 1, CGS con riferimento a condotte dirette ad alterare lo svolgimento o il risultato di una singola gara per mezzo della interferenza della componente arbitrale, è subordinata alla combinazione di un doppio segmento di condotte necessarie ai fini della integrazione dell’illecito stesso, costituite, rispettivamente, da quella propositiva o postulante della Società interessata per il tramite di propri rappresentanti ovvero di dirigenti, soci e tesserati, e da quella, adesiva o quanto meno recettiva della proposta o sollecitazione, imputabile alla componente tecnica. In difetto di tali segmenti deve ritenersi, se autonomamente apprezzata e considerata, l’inidoneità delle condotte appartenenti al primo di essi rispetto al conseguimento dello scopo (così la decisione della CAF del 14 luglio 2006 più volte citata). Si tratta di un ragionamento perfettamente compatibile con la struttura della norma incriminatrice, la quale scorge nella direzione dell’atto allo scopo alterativo l’elemento costitutivo della fattispecie, così consegnando all’interprete il giudizio circa il carattere di direzione allo scopo posseduto dalla condotta, giudizio il cui esito positivo naturalmente può solo derivare dalla presenza di elementi che dimostrino che l’atto potesse prestarsi nella sua complessità ad indirizzarsi nella sfera del disvalore punito (senza che debba necessariamente realizzarsi in concreto il risultato). E naturalmente questa capacità direzionale và disconosciuta alla condotta che nasca fin dall’origine priva di questo contrassegno, nel senso che, se dalla dichiarata o percepibile intenzione del proponente o del postulante dell’illecito si arguisce che il mezzo cui affidarne l’esecuzione consiste nell’intervento della componente arbitrale in forma diretta (cioè di interlocuzione immediata con uno di tali soggetti) o in forma indiretta (e cioè, come nel caso di specie, attraverso un intermediario), il mancato coinvolgimento di questa direttamente o indirettamente non può che equivalere alla negazione nella condotta iniziale del carattere della direzionalità, con conseguente inassoggettabilità al regime dell’art. 6 comma 1. Del resto, la stessa CAF aveva osservato nel CU 32/C, del 27 maggio 1999, nel procedimento a carico dell’U.S. Siracusa, che “la prova del tentativo di illecito consiste nella dimostrazione dell’esistenza di atti non equivoci intrinsecamente diretti a realizzare l’evento previsto dalla norma”, in modo che possa acquisirsi la prova che” la proposta illecita, sia pur mediante l’intermediazione di un terzo soggetto, è stata portata a conoscenza della persona alla quale era diretta, così da costituire quel comportamento di pericolo, avente in se l’idoneità ad assumere la fisionomia di un attentato al bene giuridico protetto, che realizza l’illecito sportivo” (cfr., in conformità, CAF in CU 10/C, del 23 settembre 2004, relativo alla gara Chieti-Catanzaro, del 16 maggio dello stesso anno, secondo cui “l’illecito, per essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella cosiddetta “preparatoria” ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato”: la massima espressamente rinvia al precedente della CAF di cui al CU 18/C, del 12 dicembre 1985).

Massima: L’ottenimento di un illecito vantaggio in classifica ben può sia logicamente che empiricamente determinarsi per cause eteronome rispetto all’alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Ciò può avvenire quando una competizione o un torneo prolungati nel tempo (quali un campionato o una coppa) siano viziati da comportamenti sistematici e protratti che, dal punto di vista soggettivo, vengano sostenuti dalla specifica volontà di creare condizioni di favore nei confronti di società, destinati a ripetersi nel tempo e con i mezzi e le modalità più varie e non predeterminabili nonché attuati trasversalmente alle molteplici componenti dell’organizzazione calcistica, e che, dal punto di vista oggettivo, si avvalgano di mezzi adeguati al raggiungimento dello scopo, nel senso prima chiarito. Ora, è inconfutabile che la sistematica opera orientata al condizionamento del settore arbitrale ed a minarne le prerogative di imparzialità ed obiettività ed attuata mediante rinnovati nel tempo, indebiti contatti, condotti su un piano di superiorità psicologica atta a provocare la sudditanza del destinatario, (che si attenda vantaggi o si prefiguri rischi in relazione all’opera), con soggetti collocati in posizioni decisive del settore arbitrale possa in astratto dar vita alla violazione della parte dell’art. 6, in esame, a condizione che l’opera stessa sia in grado di superare il duplice test soggettivo ed oggettivo prima descritto. Più in particolare, l’opera di condizionamento del settore arbitrale può giudicarsi verificata ai sensi dell’art. 6 laddove rivesta i caratteri dell’incidenza indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore – quali valutazione, designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara – e si risolva in una inframmettenza non doverosa nelle scelte tecniche della terna arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara ma programmaticamente rivolta a favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della competizione.

 

Decisione C.A.F.: Delibera della CAF n. 5 – Riunione del 13 agosto 2006 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di: 1) P.F., Presidente della Reggina Calcio S.p.A.; 2) Reggina Calcio S.p.A.; 3) P.D., Arbitro effettivo; 4) T.P., Arbitro effettivo. Per rispondere delle seguenti

Massima: L’art. 6, 1 comma C.G.S. definisce, come illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Più precisamente il testo dell’art. 6 comma 1 C.G.S. evidenzia che l’illecito sportivo da esso contemplato è configurato sotto forma di tre distinte ipotesi d’illecito consistenti:1) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara;2) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara;3) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Si tratta di tre fattispecie ciascuna autonoma rispetto alle altre, nel senso che la consumazione dell’una non integra necessariamente la perpetrazione delle altre.Una lettura non sufficientemente meditata dell’art. 6, 1 comma C.G.S., potrebbe indurre a concludere che il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara - dal momento che la posizione in classifica di una squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo - non può non produrre l’effetto di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, onde la terza ipotesi si risolverebbe in un pleonasmo. All’esito, però, di una più attenta, approfondita verifica emergono delle situazioni suscettibili di integrare la terza fattispecie di illecito, senza realizzare necessariamente – al tempo stesso - una delle altre due. Quanto sopra muove dalla constatazione che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, a prescindere dal risultato delle singole gare, finiscono tuttavia per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre. L’illecito previsto dall’art. 6, 1 C.G.S. con riguardo agli “atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” è configurabile autonomamente rispetto agli altri due previsti dalla stessa disposizione.

Massima: Ritiene la CAF che violi i principi di lealtà, probità e correttezza l’attività di un Presidente di società che, in virtù di un suo rapporto “privilegiato” con il designatore, in prossimità temporale dello svolgimento di gare, riceva da costui – a differenza delle altre società - notizie circa la composizione e la designazione della terna arbitrale, spingendosi a commentarne con lo stesso l’attitudine  e la competenza oltre che a sollecitarne un intervento ancorché asseritamente al solo scopo di ribadire l’esigenza di un attento e corretto comportamento in campo. Ciò significa, quanto meno, strumentalizzare un rapporto confidenziale o amichevole con il designatore per accedere a notizie e formulare sollecitazioni in violazione conclamata di tutti quei principi di lealtà, probità e correttezza enunciati all’art. 1, 1 comma C.G.S. Consegue la responsabilità della società, a titolo diretto, ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S. e con esclusione dell’aggravante della pluralità dei fatti in quanto configurabile quest’ultima soltanto in tema di illecito sportivo (art. 6 comma 6 C.G.S.) con l’applicazione della sanzione di 15 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007 oltre all’ammenda

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.. 2/Cf del 4 Agosto 2006 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 1/C del 14 luglio 2006 www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso di ultima istanza del sig. C.L. avverso le sanzioni della inibizione per anni tre e mesi sei e dell’ammenda di € 10.00,00 inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società S.S Lazio S.p.A. avverso le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato 2005/2006, della penalizzazione di dodici punti in classifica nella stagione sportiva 2006/2007 e dell’ammenda di € 40.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale . Ricorso di ultima istanza del sig. M.D.S. avverso la sanzione dell’ inibizione per anni quattro e mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale . Ricorso di ultima istanza del sig. P.D. avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. F.B. avverso la sanzione della inibizione di anni uno inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. G.P. avverso la sanzione della inibizione per mesi tre inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. A.G. avverso le sanzioni della inibizione per anni cinque con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e dell’ammenda di € 20.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale . Ricorso di ultima istanza del sig. T.L. avverso la sanzione della inibizione per anni due e mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società Bologna F.C. 1909 s.p.a. avverso decisioni adottate a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società Brescia Calcio S.p.A. avverso decisioni adottate a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società Juventus F.C. S.p.A. avverso le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica  del campionato 2005/2006, della penalizzazione di punti trenta in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, della revoca dell’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2004/2005, della non assegnazione del titolo di Campione  d’Italia 2005/2006 e dell’ammenda di € 80.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. L.M. avverso le sanzioni dell’inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e dell’ammenda di € 50.000,00 a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. P.P. avverso la sanzione dell’inibizione per anni due e mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale . Ricorso di ultima istanza del sig. I.M. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società Lecce S.p.A. avverso decisioni adottate a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. C.P. avverso la sanzione dell’inibizione per anni uno inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. S.M. avverso le sanzioni dell’inibizione per anni tre e mesi sei e dell’ammenda di € 10.000,00 a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. A.D.V. avverso le sanzioni dell’inibizione per anni tre e mesi sei e dell’ammenda di € 20.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. D.D.V. avverso le sanzioni dell’inibizione per anni quattro e della ammenda di € 30.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società A.C.F. Fiorentina S.p.A. avverso le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, della penalizzazione di punti dodici in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, e della ammenda di € 50.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. F.C. avverso la sanzione dell’inibizione per anni quattro e mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. L.M. avverso la sanzione dell’inibizione per anni tre e mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale . Ricorso di ultima istanza del sig. A.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni uno inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza della società A.C. Milan S.p.A. avverso le sanzioni della penalizzazione di punti quarantaquattro da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti quindici in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007 e dell’ammenda di € 30.000,00 inflitte a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del sig. G.M. avverso la sanzione dell’inibizione per anni uno a seguito del deferimento del Procuratore Federale. Ricorso di ultima istanza del Procuratore Federale avverso le decisioni adottate dalla Commissione d’Appello Federale nei confronti di P.P., Juventus F.C., I.M., C.L., G.R., S.S. Lazio, D.D.V., A.D.V., S.M., A.C.F. Fiorentina, P.B., P.R., M.D.S., A.C. Milan

Massima:La società, a seguito di riforma in secondo grado da parte della Corte Federale della decisione della CAF è sanzionata con la penalizzazione di punti (30) in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti (11) in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, la squalifica del campo di gara per 2 giornate di campionato e l’ammenda. (Caso Lazio)

Massima:La società, a seguito di riforma in secondo grado da parte della Corte Federale della decisione della CAF è sanzionata con la penalizzazione di punti (30) in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti (19) in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, la squalifica del campo di gara per 3 giornate di campionato e l’ammenda. (Caso Fiorentina)

Massima:La società, a seguito di riforma in secondo grado da parte della Corte Federale della decisione della CAF, è sanzionata con la penalizzazione di punti (30) da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti (8) in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, la squalifica per una giornata di campionato del campo di gara e l’ammenda poiché, responsabile oggettivamente, del comportamento dei propri dirigenti ritenuti responsabili della violazione dell’art. 6, comma 4, C.G.S. (Caso Milan)

Massima:La società, a seguito di riforma in secondo grado da parte della Corte Federale della decisione della CAF è sanzionata, con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti (17) in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, la revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005, la non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006, l’ammenda, poiché, responsabile a titolo diretto, del comportamento dei propri dirigenti ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito sportivo che tuttavia si è caratterizzato dall’attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l’intento di procurare alla società un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, che costituisce, quindi, fatto disciplinarmente più grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. I dirigenti responsabili sono sanzionati la inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e con l’ ammenda. (Caso Juventus)

 

Decisione C.A.F.: Delibera della CAF n. 1/C – Riunione del 14 luglio 2006 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. A carico di: 1) L.M., all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale Juventus F.C. S.p.A.;2) A.G., Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.; 3) F. C. Juventus S.p.A.; 4) A.G. all’epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A. C. Milan S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.; 5) L.M., Dirigente Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.; 6) A.C. Milan S.p.A.;7) A.D.V., Presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 8) D.D.V, Presidente Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 9) S.M., Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 11) C.L., Presidente del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.; 12) S.S. Lazio S.p.A.; 13) C.M.F., all’epoca dei fatti Dirigente Federale; 14) F.C. all’epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.; 15) I.M., all’epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.; 16) T.L., Presidente A.I.A.; 17) P.B., Commissario CAN A e B; 18) P.P., Commissario CAN A e B; 19) G.M., Vice Commissario CAN A e B; 20) P.I., Osservatore CAN A e B; 21) P.B., Arbitro effettivo; 22) M.D.S., Arbitro CAN; 23) P.D., Arbitro effettivo; 24) F.B., Arbitro benemerito; 25) D.M., Arbitro CAN A e B; 26) G.P., Arbitro effettivo CAN A e B; 27) G.R. Arbitro CAN A e B; 28) P. R., Arbitro effettivo CAN A e B; 29) P.T., Arbitro CAN A e B; 30) C.P., Arbitro benemerito; per rispondere di quanto appresso.

Massima: Quando talune condotte, costituenti di per sé comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art.1, c.1, C.G.S.), e l'insieme di tali condotte siano state idonee a realizzare il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della società, viene violato l’art. 6, c. 1 C.G.S., integrando la pluralità delle condotte l’attività diretta a procurare alla società un vantaggio in classifica. Nell'ordinamento sportivo, infatti, non può assumere rilievo un illecito di tipo associativo, dovendosi valutare le condotte di ogni singolo incolpato con riferimento all'illecito contestato.Il C.G.S. non contiene alcuna norma che preveda come fattispecie punibile l'associazione di più persone al fine di commettere un indeterminato numero di illeciti.L'art. 6, c. 1, C.G.S. prevede tre ipotesi di illecito consistenti:a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara;b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara;c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre.

Massima: Si ha illecito sportivo quando i dirigenti di una società ed altre persone abbiano posto in essere condotte dirette a procurare a tale squadra un vantaggio in classifica ed abbiano poi ottenuto il risultato sperato, con riferimento al campionato 2004/2005, per effetto del «condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione arbitrale». Gli arbitri, infatti, sono per loro funzione i «giudici» della gara e in quanto tali devono garantire una direzione imparziale e soprattutto autonoma e indipendente, che tenga conto soltanto di ciò che avviene sul campo; altrettanta autonomia e imparzialità deve essere garantita a tutti i soggetti che fanno parte, a qualsiasi titolo, del settore arbitrale: primi tra questi coloro che hanno la direzione del settore e che nell'ambito di esso svolgono il ruolo di designatori, data la rilevanza, a volte determinante, che tale funzione ha.

Massima: La struttura dell’’illecito sportivo è analoga a quella dei reati di attentato o a consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato. L’art. 6, C.G.S., che definisce l’illecito sportivo non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano . Si ritiene, ciò non di meno, che la configurazione dell’illecito richieda che gli atti siano a realizzare l’evento cui sono diretti. In tale quadro può rientrare anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalità specificate nel citato art. 6, pure se non seguita da accettazione, purché sia stata percepita dal destinatario e presenti ; requisiti, questi, chiaramente ravvisabili nel caso di specie, dal momento che la proposta è stata chiaramente percepita ed intesa dal destinatario nella sua effettiva portata, tanto da suscitare la sua reazione indignata. Il rifiuto della proposta formulata non esclude ogni responsabilità sul piano disciplinare, pacifico essendo che egli non ha provveduto a denunziare l’illecito del quale era venuto a conoscenza. L’incolpazione mossagli a tale riguardo con l’atto di deferimento in riferimento all’art. 6, settimo comma, C.G.S.

Massima: Elementi idonei ad integrare la condotta dei dirigenti addebitata nel capo di incolpazione quale la violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S. - norma, questa, che configura un illecito a consumazione anticipata, giacché la soglia di punibilità viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati (nella specie assicurazione di un vantaggio in classifica) – sono la interferenza del tesserato della società nella fase di predisposizione delle griglie e, dopo il sorteggio dell'arbitro, nella fase di designazione degli assistenti. In proposito è da rilevare che la scelta degli assistenti è riservata ai poteri discrezionali del designatore e la scelta deve essere frutto di una sua autonoma decisione che deve scaturire da motivi tecnici o anche da ragioni di opportunità, ma ovviamente mai dalla previsione che un assistente possa «aiutare» una delle due squadre in campo (ciò emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni). Il trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla loro squadra. Tale comportamento si sviluppa in due modi distinti. Uno si concreta nel minacciare di far applicare sanzioni agi arbitri o nel richiederle direttamente al designatore. L'altro si concreta nel controllo di alcuni giornalisti al fine di tutelare la posizione degli arbitri ritenuti amici e, invece, di attaccare quella dei «non allineati». In proposito è da rilevare che per un arbitro l'essere costretto a saltare, per fini sanzionatori, una o più gare o essere destinato ad arbitrare una gara della categoria inferiore è circostanza non di poco conto; le conseguenze sono, infatti, nell'immediato, la perdita o la riduzione degli emolumenti che ammontano a cifre rilevanti, e, in prospettiva, il danno all'immagine idoneo a pregiudicare lo sviluppo della carriera (ciò emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni). La sussistenza di minacce di interventi sanzionatori profferite direttamente nei confronti di un arbitro. È stato provato che le condotte accertate erano soggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terzietà della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classifica; e che, inoltre, avevano una capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato. I fatti sopra evidenziati, infatti, erano idonei a determinare una situazione di disparità tra la società di cui i dirigenti fanno parte e le altre squadre, poiché, pur essendo provato che anche alcuna di queste ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualche gara, dal materiale sottoposto all'esame della Commissione risulta che solo la società, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne la terzietà.

Massima: Discende la responsabilità per illecito sportivo, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., del Presidente della società e del Presidente della FIGC, i quali, con le rispettive condotte, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, mediante pressioni sul designatore arbitrale affinché vengano scongiurati errori arbitrali in danno della società.Massima: Discende la responsabilità per illecito sportivo, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., del Presidente della società e del Vice Presidente della FIGC, i quali, con le rispettive condotte, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole a tale società e di una direzione di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore. Consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva nei confronti della società.

Massima: La società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti (30) in classifica nella stagione sportiva 2006/2007, la revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005, la non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006, l’ammenda, poichè, responsabile a titolo diretto, del comportamento dei propri dirigenti ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito sportivo che tuttavia si è caratterizzato dall’attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l’intento di procurare alla società un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, che costituisce, quindi, fatto disciplinarmente più grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. I dirigenti responsabili sono sanzionati la inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e con l’ ammenda. (Caso Juventus)Massima: La società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti (7) in classifica nella stagione sportiva 2006/2007 e l’ammenda poiché, responsabile a titolo diretto, del comportamento del proprio presidente ritenuto responsabile di un solo episodio di illecito sportivo ma l’azione era diretta a trovare appoggi per la sua squadra è proseguita incessantemente con condotte che sono lesive, in modo rilevante, dello spirito di lealtà e correttezza, cui deve conformarsi chiunque sia soggetto alle norme federali: condotte protrattesi dopo la commissione del primo illecito. (Caso Lazio)

Massima: La società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006, la penalizzazione di punti dodici in classifica nella stagione sportiva 2006/2007 e l’ammenda poiché, responsabile, del comportamento dei propri dirigenti ritenuti responsabili di una pluralità di illeciti sportivi, tuttavia il comportamento dei dirigenti scaturisce dal fatto che la squadra, a causa della posizione assunta dai dirigenti stessi in ambito associativo, era rimasta penalizzata da una serie di arbitraggi sfavorevoli i quali avevano compromesso la sua posizione in classifica al punto da far apparire «più che concreto» il pericolo di una sua retrocessione. (Caso Fiorentina)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti quarantaquattro da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti quindici in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007 e l’ammenda poiché, responsabile oggettivamente, del comportamento dei propri dirigenti ritenuti responsabili della violazione dell’art. 6, comma 4, C.G.S. (Caso Milan)

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/C Riunione del 22 maggio 2006 n.13-14 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.167 del 16.5.2006

Impugnazione - istanza: 13. APPELLO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 12 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2006 – 2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 9, COMMA 3 DEL C.G.S. 14. APPELLO DEL SIG. G.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER IL PERIODO DI ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.

Massima: Congrua è la sanzione della penalizzazione di 12 punti in classifica irrogata alla società a titolo di responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo commesso da un suo tesserato e da una persona estranea, mediante comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento della gara, che non si sono verificati a seguito di tempestiva denuncia agli organi federali. Trattandosi, nella specie di un unico fatto commesso da più persone in concorso, il titolo di responsabilità per la società non può che essere unico: quella oggettiva e non anche presunta

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 14 novembre 2005 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 14.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. B.A., presidente dell’U.S. Passignanese e della societa’ U.S. Passignanese a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo, rispettivamente per violazione dell’art. 6, comma 1 e violazione dell’art. 6, commi 2 e 3 C.G.S.

Massima: Il c.d.. premio a vincere viene classificato dalla CAF come illecito sportivo in quanto l’orientamento costante della C.A.F. è sempre stato quello di sanzionare qualsiasi forma di contatto personale riferito all’andamento di una gara da disputare, in particolar modo nelle fasi finali dei campionati, tra tesserati di società cointeressate al raggiungimento di un risultato sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2005– www.coni.it

Decisione impugnata Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7/C del 7-8-9 settembre 2004. - www.figc.it

Parti: S.S. Antonio Marasco contro F.I.G.C.Massima: L’art. 6, comma 1, C.G.S. contempla una ipotesi di illecito di attentato, il cui perfezionamento non richiede che venga raggiunto lo scopo degli atti, rappresentato dall’alterazione del risultato di una gara, essendo sufficiente il compimento di atti diretti a tale finalità (cfr. in tal senso, anche la precedente decisione intervenuta presso la Camera in data 31 marzo 2005 di cui al prot. 0180/2005).   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale.Reclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: In linea generale, una pur eventualmente lecita (trattativa di) cessione si traduce necessariamente in illecito sportivo ove essa venga assunta - nell’intendimento dei contraenti - quale componente sinallagmatica da inserirsi nel più ampio contesto di “normalizzazione” della gara e del suo risultato.

Massima: L’illecito sportivo punito ai sensi dell’art. 6 C.G.S., come più volte – anche di recente – affermato, costituisce un’ipotesi di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata (quindi trattasi di illecito c.d. formale per il cui perfezionarsi non è necessario un conseguente evento in senso naturalistico), che si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, bastando la mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.  Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 marzo 2005– www.coni.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/C del 9 settembre 2004 - www.figc.itParti: F.C. Modena S.P.A. contro F.I.G.C.

Massima: Sussiste la responsabilità del calciatore per l’illecito sportivo di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 6 C.G.S. per aver concretamente prospettato ad un calciatore, tesserato per altra società società, la possibilità di alterare il risultato della gara. Ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito sportivo è sufficiente il compimento, con qualsiasi mezzo, di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. La norma, pertanto, non richiede che si sia realizzato uno degli eventi vietati, essendo sufficiente la messa in pericolo della regolarità della competizione sportiva (si tratta di una fattispecie di pericolo concreto). Non rileva, pertanto, ai fini della integrazione dell’illecito sportivo che l’offerta illecita del calciatore non abbia trovato accoglimento presso l’altro calciatore. Avvalora tale conclusione anche il dato testuale: gli “atti diretti” è formula comunemente utilizzata, nei diversi rami dell’ordinamento giuridico, per affermare la responsabilità anche di condotte che non abbiano portato alla consumazione dell’illecito (vedi ad es. in tema di delitto tentato, l’articolo 56 del codice penale). Semmai un problema che potrebbe porsi nell’applicazione della fattispecie è quello che nella definizione di illecito sportivo difetta qualsiasi riferimento alla idoneità degli atti, con la conseguenza che sarebbe punibile anche la semplice iniziativa, non materialmente estrinsecatasi in comportamenti in grado di sfociare nella commissione del reato. Tuttavia, l’aver legato, nella previsione normativa, la direzione degli atti all’univocità del fine, sembra sottendere il necessario requisito dell’idoneità che deve contraddistinguere la condotta posta in essere dal soggetto agente. Nel caso in esame, secondo gli atti di causa, avendo il calciatore prospettato concretamente a ad altro calciatore, tesserato per altra società, la possibilità di “aggiustare” la gara, sussiste l’illecito sportivo, seppur a livello tentato. La condotta deve ritenersi pienamente idonea, in quanto la proposta di illecito avviene in un contesto perfettamente compatibile: nei giorni immediatamente precedenti ed in concomitanza della gara; da parte di un soggetto che era stato in precedenza legato ad una delle società che dovevano disputare l’incontro; si rivolge a persona con cui vi era uno stretto rapporto di amicizia; la proposta “corruttiva” si inserisce nell’ambito di un preciso mandato illecito ricevuto da professionali scommettitori ed ha ad oggetto una gara di particolare rilievo (decisiva per entrambe le società, una società all’epoca in zona retrocessione ma con possibilità di salvezza; l’altra società in zona UEFA); l’alterazione del risultato avrebbe determinato un sensibile guadagno per gli scommettitori e un evidente danno per la società in zona UEFA, la quale aspirava a conseguire una posizione in classifica da consentirgli l’accesso alle competizioni internazionali.

Massima: La sanzione della penalizzazione di punti (4) in classifica, nei confronti della società ritenuta responsabile della condotta di illecito sportivo posta in essere dal proprio tesserato va ridotta a quella minima contemplata nelle ipotesi di responsabilità oggettiva delle società ex art. 6 comma 4 C.G.S.), ovvero a punti uno di penalizzazione. Essa, invece, non può essere convertita, con la sanzione pecuniaria. Infatti, l’art. 6 comma 4 del C.G.S. per le ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per illecito sportivo fa esplicito riferimento alle sanzioni previste dall’art. 13 comma 1 lett. f), g), h) ed i), tra le quali non rientra quella pecuniaria. Va rilevato che l’art. 6 comma 4, nel rinviare, ai fini della determinazione del tipo e del quantum della sanzione, all’art. 13 comma 1 lett. f), g), h) ed i), fa espresso riferimento alla gravità del fatto, con tale espressione riferendosi innanzitutto all’illecito sportivo commesso dal proprio tesserato. Ciò non sta a significare che l’organo giudicante perda ogni potere di determinazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ma è indubbio che il primo parametro che dovrà essere considerato è certamente quello della gravità del fatto commesso dal tesserato. Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che all’illecito sportivo non è conseguito “l’evento ipotizzato”. La gara si è svolta regolarmente, come regolare è stato il risultato finale. Nessun illecito vantaggio in classifica è stato dunque conseguito da parte delle società coinvolte o di altre partecipanti allo stesso campionato. Di conseguenza, l’illecito sportivo, seppur pienamente realizzato (trattandosi di fattispecie di pericolo), non ha assunto un elevato grado di offensività: ha messo in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma del c.g.s. ma non lo ha leso. A ciò deve aggiungersi che l’attentato al bene giuridico è pervenuto da un solo tesserato, che ha agito in via strettamente individuale e isolata rispetto agli altri tesserati o dirigenti della società, ai quali non è stata contestata nessuna ipotesi di violazione disciplinare, nemmeno di omessa denuncia.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. P.E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale.Reclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Se è indubbiamente illecito sportivo l’eventuale intervento di una società terza per ottenere un particolare impegno da una squadra ormai sfiduciata e in disarmo (profilo che non interessa l’attuale giudizio), nondimeno è illecito, di non minore qualificazione, anche adoperarsi ed intervenire in proprio, senza informare gli Organi competenti, per riportare a “normalità” l’impegno della squadra da affrontare, tanto più considerando che, come sopra osservato, non è possibile definire a priori, una volta per tutte, ed in maniera obiettiva quale possa essere l’impegno agonistico “normale”. Al di là, questo, di tutte le facili considerazioni che si potrebbero fare, ma non certo in questa sede, sulla deontologia professionale dei calciatori e sulla necessità di impegnarsi con serietà, da parte loro, in ogni occasione in cui essi sono chiamati a fornire prestazioni sportive. A questo punto, e per le considerazioni appena esposte, risulta evidente come le stesse intercettazioni telefoniche perdano quel ruolo determinante che si è voluto attribuire da parte degli stessi appellanti quando ne contestano l’utilizzabilità, ovvero (come tentato nel corso del dibattimento) al fine di scardinare l’impianto decisionale avversato, visto che numerose e concordanti sono le prove di un’azione volta comunque ad influire sul regolare svolgimento della gara. Sono infatti le stesse ammissioni degli interessati a delineare un quadro che non può sfuggire all’applicazione dell’art. 6, commi 1 e 6, essendosi raggiunto un accordo con la dirigenza della società che ha portato, comunque, all’alterazione del fisiologico svolgimento della gara, e quindi, per le considerazioni già esposte in primo grado in adesione alle richieste della Procura Federale (con riferimento all’impiego anomalo o limitato di alcuni giocatori), alla configurazione di un illecito sportivo aggravato.

Massima: L’art. 6 comma 7. C.G.S. stabilisce infatti che “….i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza, in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informare, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.”

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 31 comma 1 dello statuto della F.I.G.C.: - del sig. P.M., già presidente della sezione A.I.A. di Rossano, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - del sig. T.A., arbitro della sezione A.I.A. di Rossano, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - del sig. C.S., dirigente della societa A.S. Marina di Gioiosa, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - della società A.S. Marina Gioiosa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente C.S.; - del sig. A.P., presidente della società A.C. Comprensorio Amantea, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - della società A.C. Comprensorio Amantea per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo presidente A.R.

Massima: Il Presidente della Sezione A.I.A. risponde della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e non anche di quella di cui all’art. 6 dello stesso C.G.S. (illecito sportivo), per avere proposto ai dirigenti di una società il suo interessamento, dietro il compenso di una somma di danaro, al fine di alterare i risultati delle gare della società medesima – mediante favori arbitrali ed altro - per farle conseguire una più agevole promozione nella serie superiore, allorquando dalla registrazione dei colloqui non emerge che lo stesso abbia posto in essere atti tali da alterare le gare.In buona sostanza quando all’esito del dibattimento è rimasta indimostrata e comunque “abbandonata” dalla stessa Procura federale nelle sue richieste conclusive l’ipotesi di illecito sportivo.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 aprile 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/C del 23 settembre 2004 - www.figc.it

Parti: A.P. e U.S. Scalea 1912 contro F.I.G.C.

Massima: L’“aver dato la partita” è un fatto che può avere le più diverse motivazioni e non presuppone necessariamente un accordo (illecito sportivo). Peraltro, è fatto notorio che al termine del campionato le squadre che non hanno più nulla da chiedere alla classifica si impegnino relativamente. Si tratta in ogni caso di un comportamento da stigmatizzare e sanzionare, in quanto i superiori valori sportivi richiedono sempre il massimo impegno in campo da parte di tutti, anche per non falsare l’esito dei campionati rispetto alle squadre terze. Si deve affermare la responsabilità oggettiva della società in occasione della gara, per avere i suoi giocatori “dato via la partita”.

Massima: L’art. 6 comma 4 del C.G.S. per le ipotesi di responsabilità oggettiva delle società per illecito sportivo fa esplicito riferimento alle sanzioni previste dall’art. 13 comma 1 lett. f), g), h) ed i), tra le quali non rientra quella pecuniaria, per cui la sanzione della penalizzazione non può essere commutata in quella pecuniaria.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 gennaio 2005– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) del 9 settembre 2004- www.figc.it

Parti: D’A.R. contro  F.I.G.C.

Massima: La condotta del tesserato che non si esaurisca nella effettuazione della scommessa ma si estrinsechi anche in una attività diretta ad acquisire ogni utile informazione su eventi agonistici, integra la violazione degli art. 1 e 5 C.G.S. in quanto questa attività configge con i doveri di comportamento di cui all’ art. 1 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 6,7,8,9,10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo dell’U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.S. E. Zupo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Ricorso del sig. M.S. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. Z.S. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. A.A. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Si ha illecito sportivo, quando viene provato che la società ha sostituito maliziosamente al minuto 41° del secondo tempo, sul risultato di 1 a 1, il calciatore (classe 85) con il calciatore (classe 80), contravvenendo alla normativa sull’impegno dei calciatori “giovani” e determinando, di conseguenza, su ricorso, la vittoria della gara da parte dell’altra società a seguito dell’irrogazione a proprio carico della punizione sportiva della perdita della gara. La prova che la sostituzione sospetta, avvenuta nel corso della gara nelle file di una società, non potesse considerarsi un errore compiuto dall’allenatore della stessa, dovendosi invece reputare che la medesima sostituzione sia stata la conseguenza di un’intenzionale volontà tesa a danneggiare la propria società, strumentale a quella di favorire l’altra società può essere fornita da indizi - gravi, precisi e concordanti. In particolare la denuncia pervenuta dal presidente di una società all’Ufficio Indagini, nonché le dichiarazioni rese dal Commissario di Campo all’Ufficio Indagini, da cui emergerebbe che la sostituzione non sarebbe avvenuta in circostanze tranquille e normali, ma avrebbe costituito l’epilogo di una serie di comportamenti quanto meno anomali posti platealmente in essere dall’allenatore e dal dirigente accompagnatore, che avrebbero avuto a bordo campo un contrasto molto accesso, conclusosi con l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore e con la successiva più volte citata sostituzione ordinata dal dirigente accompagnatore. A ciò aggiungasi che il commissario di campo immediatamente dopo il termine della gara notò negli spogliatoi il dirigente della squadra avversaria, con il reclamo avverso la regolarità della gara, relativo alla più volte ricordata sostituzione, già predisposto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 11 Ottobre 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per giorni 30, per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’omessa denuncia di un illecito sportivo non è giustificabile dal timore di rappresaglia da parte di coloro (appartenenti alla camorra) che avevano esperito il tentativo di corruzione (illecito sportivo), nè può escludere la punibilità, non configurando una situazione riconducibile allo stato di necessità e quindi non può costituire una causa di giustificazione, trattandosi poi di un pericolo indeterminato e incerto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 11 Ottobre 2004 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 37/C del 29.9.2004

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore R.M. avverso la sanzione della squalifica per giorni 30, per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’omessa denuncia di un illecito sportivo non è giustificabile dal timore di rappresaglia da parte di coloro (appartenenti alla camorra) che avevano esperito il tentativo di corruzione (illecito sportivo), nè può escludere la punibilità, non configurando una situazione riconducibile allo stato di necessità e quindi non può costituire una causa di giustificazione, trattandosi poi di un pericolo indeterminato e incerto.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 7 – 8-9 Settembre 2004 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004Impugnazione - istanza:Reclamo F.C. Modena avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, per violazione degli artt. 6 Commi 2 e 4 e 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore M. A. per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore M. A. avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell’art. 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di: € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D’A.R. e R.G., per violazione degli artt. 5 e 1 Comma 1 C.G.S.; € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai sigg. P.G., O. S., R. N., per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Sig. R.N. avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore D’A.R. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore R.G. avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. O. S. avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.C. Sampdoria avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore B.S. per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore B.S. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Pescara Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore C. M. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore C. M. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calcio Como S.P.A. Avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore F.A. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso: - i proscioglimenti dell’A.C. Chievo Verona, del sig. S.G., del Sig. D.N. L., dell’A.C. Siena, del Sig. R.N.; - avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore B.S., squalifica per mesi 5, e all’U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento. Reclamo dell’ U.S. Avellino avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Perugia avverso le decisioni adottate nei confronti dell’ A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della F.C. Empoli avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore A.S. avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della società F.C. Sporting Benevento avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso le declaratorie: - di nullità della notifica del deferimento del Sig. L.M.; - di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Z.E. e L.M. a seguito di proprio deferimento

Massima: Il calciatore è responsabile per omessa denuncia di illecito sportivo ai sensi dell’art. 6, comma 7, C.G.S., sancendo tale norma l’operatività dell’obbligo di denuncia non appena il tesserato venga a sapere che sta per essere compiuto uno degli atti integranti l’illecito sportivo (per la cui consumazione, come già più volte ripetuto, è sufficiente, a sua volta, il tentativo), con conseguente, altresì, riconoscimento della responsabilità oggettiva in capo alla società di appartenenza, ex art. 2, comma 4, C.G.S., e quindi l’irrogazione ai danni della stessa dell’ammenda.

Massima: Presupposto per l’operatività dell’obbligo di denuncia ex art.6 comma 7 C.G.S. non è la semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), evidenziava come fosse e anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 23 Settembre 2004 n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 17/C del 06.9.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo del Procuratore Federale avverso rispettivamente: - gara Chieti-Benevento del 4.4.2004: • il proscioglimento del calciatore N.A. per violazione degli art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo; • il proscioglimento della Sporting Benevento per violazione dell’art 6 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato N.A.; • il proscioglimento del calciatore C.G., per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. • il proscioglimento del Calcio Chieti per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. Per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato C.G.; - il proscioglimento delle società, in relazione alla responsabilità oggettiva connessa alla violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S.: • Spezia Calcio 1906, nei confronti del proprio tesserato A.G., • U.S. Grosseto, nei confronti del proprio tesserato A.S., • Calcio Chieti, nei confronti del proprio tesserato C.G., • U.S. Catanzaro, nei confronti dei propri tesserati F.F., G.L., P.I., • Sporting Benevento, nei confronti del proprio tesserato N.A.; - il proscioglimento della società U.S. Grosseto, in relazione alla responsabilità oggettiva connessa alla violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., nei confronti del proprio tesserato A.S.; a seguito di proprio deferimento. Reclamo U.S. Catanzaroavverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, relativamente alla gara Chieti-Catanzaro del 16.5.2004 per violazione degli artt. 6 commi 3 e 4 e 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, per illecito sportivo commesso dal propriocalciatore L.G.P. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. reclamo A.S. Acireale avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti da scontare nella classifica del campionato 2004/2005 inflitta all’U.S. Catanzaro in relazione alla gara Chieti/Catanzaro del 16.5.2004, per violazione degli artt. 2 commi 3 e 4 e 6 commi 3 e 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore A.S. avverso la sanzione della squalifica di tre anni e otto mesi per violazione degli artt. 1 comma 1, 5 e 6 commi 1 e 2 limitatamente alla gara Chieti/Catanzaro del 16.5.2004 e art. 6 comma 7 limitatamente alla gara Chieti/Benevento del 04.04.2004 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore L.P. avverso la sanzione della squalifica di tre anni per violazione dell’art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore C.G. avverso la sanzione della squalifica di tre anni e 6 mesi per violazione degli artt. 1 comma 1, 5 e 6 comma 1 e 2 - limitatamente alla gara Chieti/Catanzaro del 16.5.2004 - a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Reclamo calciatore A.G. avverso la sanzione della squalifica per mesi 5 per violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo calciatore G.L. avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo calciatore F.F. avverso la sanzionedella squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S.a seguito di deferimento del Procuratore Federale. reclamo calciatore P.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi cinque per violazione degli artt. 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo calciatore N.A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 1 comma 1 e 5 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’illecito sportivo, punito ai sensi dell’art. 6 C.G.S., costituisce un’ipotesi di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata (quindi trattasi di illecito c.d. formale per il cui perfezionarsi non è necessario un conseguente evento in senso naturalistico), che si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, bastando la mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. In ogni caso necessita quanto meno la messa in opera di atti, non bastando all’uopo la mera ideazione. Orbene, quando non emergono elementi attendibili per ritenere che all’intento, pur in ipotesi sussistente, abbia fatto seguito una condotta concreta come tale punibile. Manca, infatti, la prova della sussistenza del requisito univoco del “compimento di atti”, di cui alla lettera della norma del Codice di Giustizia.

Massima: L’illecito sportivo per essere produttivo di effetti disciplinari, deve quindi aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta “preparatoria” ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato (cfr. C.A.F. C.U. n.18/C del 12/12/1985).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 7–8-9 Settembre 2004 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo F.C. Modena avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti, da scontarsi nella stagione sportiva 2004-2005, per violazione degli artt. 6 Commi 2 e 4 e 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore M. A. per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S. per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore M. A. avverso la sanzione della squalifica di anni 3 per violazione dell’art. 6 Commi 1 e 2 C.G.S., per illecito sportivo, in relazione alla gara Modena/Sampdoria del 25.4.2004, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Siena avverso le sanzioni delle ammende rispettivamente inflitte per violazione dell’art. 2 Commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva, di: € 7.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori D’A.R. e R.G., per violazione degli artt. 5 e 1 Comma 1 C.G.S.; € 30.000,00 in ordine alle sanzioni inflitte ai sigg. P.G., O. S., R. N., per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S.; a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Sig. R.N. avverso la sanzione della inibizione di mesi 7 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore D’A.R. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore R.G. avverso la sanzione della squalifica di anni 1 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. O. S. avverso la sanzione della inibizione di mesi 6 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.C. Sampdoria avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore B.S. per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore B.S. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Pescara Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore C. M. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore C. M. avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calcio Como S.P.A. Avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per violazione dell’art. 2 comma 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva, in ordine alla sanzione inflitta al calciatore F.A. per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore F. A. avverso la sanzione della squalifica di mesi 5 per violazione degli artt. 5 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso: - i proscioglimenti dell’A.C. Chievo Verona, del sig. S.G., del Sig. D.N. L., dell’A.C. Siena, del Sig. R.N.; - avverso le rispettive sanzioni inflitte al calciatore B.S., squalifica per mesi 5, e all’U.C. Sampdoria, ammenda di € 15.000,00, a seguito di proprio deferimento. Reclamo dell’ U.S. Avellino avverso le decisioni adottate nei confronti del F.C. Modena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della A.C. Perugia avverso le decisioni adottate nei confronti dell’ A.C. Siena, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della F.C. Empoli avverso le decisioni adottate nei confronti delle società A.C. Chievo Verona, A.C. Siena, F.C. Modena e U.C. Sampdoria, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del calciatore A.S. avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni allo stesso ascritte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della società F.C. Sporting Benevento avverso la declaratoria d’incompetenza ex artt. 23 e 37 C.G.S. per le violazioni alla stessa ascritta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del Procuratore Federale avverso le declaratorie: - di nullità della notifica del deferimento del Sig. L.M.; - di difetto di giurisdizione in ordine al deferimento dei Sigg. Z.E. e L.M. a seguito di proprio deferimento

Massima: L’illecito sportivo punito ai sensi dell’art. 6 C.G.S., costituisce un’ipotesi di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata (quindi trattasi di illecito c.d. formale per il cui perfezionarsi non è necessario un conseguente evento in senso naturalistico), che si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, bastando la mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Massima: L’esistenza “di un gruppo organizzato di tesserati scommettitori, più o meno incalliti, in grado di attingere notizie ed informazioni in ordine ai risultati di gare riguardanti vari campionati, talvolta in collegamento con soggetti estranei all’organizzazione calcistica e certamente, interessati alla certezza di un risultatati “predefinito” da cui, ovviamente, far derivare il lucroso vantaggio di una scommessa non aleatoria” comporta la responsabilità dei tesserati e delle società. I tesserati rispondono della violazione degli artt. 5 ed 1 comma 1 C.G.S. da cui consegue la sanzione della squalifica proporzionata al fatto (da 5 mesi ad un anno). Le società responsabili in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ai sensi dell’art.2 commi 3 e 4 (responsabilità oggettiva) del C.G.S. e sono sanzionate con la pena dell’ammenda.

Massima: L’art. 5 del C.G.S. non prevede, “la necessità espressa di specifica individuazione della scommessa oggetto dell’infrazione” e quindi, “a fortiori”, della città e della ricevitoria, dove si è svolta la stessa e dell’importo della scommessa”.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 2 marzo 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dalla Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. n. 48/C del 5 giugno 2003. - www.figc.it

Parti: A.C. Pro-Ebolitana contro F.I.G.C.

Massima: E’ evidente come il “premio a vincere” sia una forma di corruzione della competizione del tutto analoga – per disvalore etico e per pericolosità concreta - a fattispecie nelle quali invece si offre denaro per disincentivare la prestazione sportiva del singolo. La dazione di denaro o di altra utilità allo scopo di incrementare la prestazione sportiva rispetto alla normalità rappresenta infatti una condotta del tutto omologa – sia sotto il profilo ontologico che sotto quello effettuale e concreto – alla dazione volta allo scopo di inficiare la normalità della prestazione sportiva. La condotta corruttiva, in tale ipotesi, si differenzia solo per il suo segno algebrico, ma dal punto di vista giuridico deve ritenersi di uguale natura e di uguale pericolosità sociale, proprio per la intrinseca capacità di alterare l’esito della competizione che – almeno potenzialmente e ciò basta – sarebbe diverso ove gli sportivi non siano minimamente influenzati dalla illecita incentivazione o disincentivazione economica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 19 Gennaio 2004 n. 1/2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003

Impugnazione - istanza: Appello del sig. C.F. avverso la sanzione della squalifica per anni 4 per violazione dell’art. 6 comma 4 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo . Appello dell’A.S. Sezze Setina avverso la penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato in corso a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 6 comma 4 C.G.S. per illecito sportivo. Appello del sig. S.A.B. avverso la sanzione, dell’inibizione di anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza nei ranghi federali, per violazione degli artt. 6 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e non quella di illecito sportivo il comportamento del direttore generale della società che in occasione della gara di Coppa Italia di Eccellenza ha avvicinato il calciatore della squadra avversaria invitandolo a fare una prestazione blanda in considerazione che alla domenica successiva sarebbe passato alla società di cui è direttore generale. Ciò perché al fine di integrare l’illecito sportivo non basta la sola sensazione del calciatore di non doversi impegnare nella gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 48/C Riunione del 4 giugno 2003 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.C. Potenza avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflitta ai signori S.L. e G.V., per violazione degli artt. 6 comma 2 e 1 comma 1 del C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 9.5.2003; la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontare nel campionato in corso e dell’ammenda di € 5.000,00 inflitte alla stessa A.S.C. Potenza per violazione degli artt. 6 comma 3 e 2 comma 4 - prima parte - C.G.S. a seguito di deferimento della Procura Federale del 9.5.2003. Appello del sig. S.A. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, con la proposta di radiazione dai ruoli federali, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 e 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 12.5.2003. Appello della A.C. Pro Ebolitana avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontare nel campionato in corso per violazione dell’art. 6 commi 2 e 4 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 12.5.2003. Appello F.C. Potenza avverso decisioni adottate nei confronti dell’A.S.C. Potenza e dei sigg.ri S.L. e G.V., dell’A. C. Pro Ebolitana e del signor S.A., a seguito dei deferimenti della Procura Federale del 9.5.2003 e del 12.5.2003.

Massima: La società risponde di illecito sportivo, per il comportamento del proprio Direttore Sportivo che ha richiesto al Presidente di altra società di mettere un “premio a vincere” (perché atto diretto ad alterare il risultato della gara e la regolarità di svolgimento del campionato) alla sua squadra durante un determinato incontro. Consegue la sanzione della penalizzazione di punti (15) in classifica a carico della società per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6 commi 2 e 4 C.G.S. e l’inibizione per anni 5, con la proposta di radiazione dai ruoli federali a carico del tesserato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C Riunione del 16 maggio 2003 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 155 del 6.5.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Rodengo Saiano avverso la sanzione della penalizzazione di punti 12 da scontarsi nel campionato in corso 2002/2003 e dell’ammenda di € 6.000,00 per violazione dell’art. 6 comma 4 C.G.S.. Appello del sig. R.A. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5 con proposta di preclusione, per violazione degli artt. 6 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale. Appello del sig. G.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3, per violazione degli artt. 6 comma 7 e 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale. Appello del S. Angelo Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di punti quattro da scontarsi nel campionato in corso 2002/2003 e dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione dell’art. 6 comma 4 C.G.S. a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: Il direttore sportivo della società (Interregionale) risponde della violazione dell’art. 6 comma 1 (illecito sportivo) e dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti, in maniera non equivoca, ad alterare il risultato della gara, anche se tale azione è rimasta un mero tentativo per aver il dirigente della squadra avversaria denunciato l’illecito alla Questura competente, la quale, a mezzo della DIGOS, videoregistrò l’incontro avvenuto alla stadio e sottopose a sequestro penale una busta contenente € 9.000,00 consegnata spontaneamente dal magazziniere, al quale la busta era stata affidata in custodia dal Direttore Sportivo. Consegue la sanzione dell’inibizione per anni 5 con proposta di preclusione a carico del Dirtttore Sportivo, la penalizzazione di punti (12) in classifica a carico della società per responsabilità oggettiva e l’ inibizione anche nei confronti di chi ha sporto la denuncia, avendola effettuata in ritardo, atteso che era a conoscenza della proposta illecita a partire dal mercoledì e la denunciò solo il sabato, giorno prima della gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 8 agosto 2002 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Cavese 1919 avverso il provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C/2, a seguito di deferimento della Procura Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara di play-out S.S. Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002. Appello del sig. D.S.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni due, a seguito di deferimento della Procura Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara di play-out S.S. Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002. Appello del sig. D’E.C. avverso la squalifica per anni tre, a seguito di deferimento della Procura Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara di play-out S.S. Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002. Appello della Nuova Nardò Calcio avverso decisioni Commissione Disciplinare, a seguito di deferimento della Procura Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara di play-out S.S. Cavese/ Nuova Nardò del26.5.2002.

Massima: Il dirigente di una società che offre una somma di danaro ed un contratto triennale con la propria società, al calciatore della squadra avversaria, se agevola la vittoria della sua società nella imminente gara valevole per i play-out del Campionato di Serie C/2, integra una attività diretta ad alterare il risultato di una gara e dunque, una violazione dell’art. 6 C.G.S. (illecito sportivo) anche nel caso in cui il calciatore, che, riferendo l’episodio alla propria società, non partecipa effettivamente alla partita in questione, essendo quella dell’art. 6 C.G.S. una ipotesi di illecito di pura condotta o a consumazione anticipata, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della CAF. Consegue, a carico della società, ritenuta responsabile a titolo di responsabilità oggettiva per l’illecito commesso dal proprio tesserato e collaboratore, la sanzione della esclusione dal campionato di competenza, atteso che la società è risultata vittoriosa dei play-off - che costituisce una competizione a sé stante rispetto al campionato, la cui classifica rimane a posteriori intangibile - con l’assegnazione ad un campionato inferiore che può essere individuato in quello del Campionato Nazionale Dilettanti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 21 Marzo 2002 n. 7/8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 33 del 14.2.2002

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Campiglione avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 da scontarsi nel campionato in corso, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: La prova dell’illecito sportivo può essere fornita, oltre che dalla denuncia posta in essere dal presidente della società, il cui calciatore è stato avvicinato per alterare il risultato della gara, dalla dichiarazione dello stesso calciatore, nonché da quelle dei propri compagni di squadra ai quali quest’ultimo ha dichiarato di essere stato avvicinato dal dirigente dalla squadra avversaria. In buona sostanza, la prova emerge dalla attendibilità del teste.

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 21 Settembre 2001 n. 3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S Latina Calcio avverso le sanzioni dell’inibizione per anni uno al presidente sig. D.A. e dell’ammenda di L. 2.000.000 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione degli artt. 2 comma 6 e 1 comma 3 e ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S Appello del sig. S.R., segretario dell’A.S. Latina Calcio S.r.l., avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.

Massima: Il presidente della società è responsabile di comportamento antiregolamentare, in quanto, essendo venuto a conoscenza di un possibile illecito sportivo in ordine all’incontro, ritardava la doverosa comunicazione, che avveniva a distanza di 3 giorni dalla conoscenza del fatto e comunque prima dell’incontro, al Comitato competente ovvero all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. Tale condotta integra la violazione dell’art. 2 comma 6 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 27 Agosto 2001 n.2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 21 del 13.8.2001

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Internapoli avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.P. per violazione degli artt. 2 comma 1 e 12 comma 7 C.G.S.; B.E., T.M. e C.L. per violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. e dell’U.S. Battipagliese per violazione dell’art. 6 comma 5 C.G.S.

Massima: In assenza di concrete ed inoppugnabili prove dell’illecito sportivo di cui al deferimento della Procura Federale, correttamente la Commissione Disciplinare ha prosciolto i tesserati.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 4, 5, 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001

Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Potenza Picena e del sig. C.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 a quest’ultimo inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Appello dei sigg.ri S.C. e M.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 loro inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Reclamo del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della Sangiustese Calcio e della S.S. Potenza Picena a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998

Massima: La prova dell’illecito sportivo può essere fornita dalla sostituzione di alcuni calciatori, effettuata prima della segnatura di tre reti da parte della squadra avversaria e dalla deposizione resa dall’allenatore dell’altra società, il quale ha riferito di essere stato continuamente apostrofato durante la gara dall’allenatore avversario con frasi contenenti ripetute allusioni a patti non rispettati. Ed inoltre, dalle frasi pronunciate dopo il termine della gara dal dirigente della società, recepite distintamente dall’arbitro e dettagliatamente riferite nel supplemento di rapporto, il cui significato inequivoco di dette frasi si ricava dal preciso riferimento ad un “patto” concluso tra le parti prima della gara, poi “tradito” sul terreno di giuoco da parte dell’altra squadra. Il momento della conclusione dell’accordo, e quindi della consumazione dell’illecito sportivo, si individua agevolmente nelle ripetute conversazioni telefoniche intercorse tra i dirigenti delle due società ammesse in sede di indagini.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 1, 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell’11.1.2001

Impugnazione - istanza:Appello del sig. A.D. e della Polisportiva Libertas Nicolosi avverso le sanzioni rispettivamente dell’inibizione per anni 3 e della penalizzazione di n. 6 punti in classifica, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Ramacca/Libertas Nicolosi del 2.4.2000. Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della penalizzazione di n. 6 punti in classifica alla S.S. Libertas Nicolosi, inflitta a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Ramacca/Libertas Nicolosi del 2.4.2000

Massima: L’illecito sportivo si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, cioè mediante la formazione di una offerta per perdere una gara, ovvero con l’incentivazione a vincere, che rappresenta pur sempre un “quid pluris” rispetto alla fisiologia del rapporto agonistico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 14, 15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso decisioni a seguito di proprio deferimento a carico dei calciatori A.A., A.M., A.D., B.G., B.G., D.C., G.F., S.S. e Z.L., per illecito sportivo in relazione alla gara di Coppa Italia Pistoiese/Atalanta del 20.8.2000: B.G. mesi 6; G.F., S.S., Z.L., A.A. e A.M., anni 1; A.D., B.G. e D.C., prosciolti. Appelli dei calciatori B.G., G.F., S.S. e Z.L., tesserati per l’Atalanta Calcio, A.A. e A.M., tesserati per l’A.C. Pistoiese, avverso le sanzioni della squalifica loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara di Coppa Italia - Pistoiese/Atalanta del 20.8.2000, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 6 C.G.S.: B.G. mesi 6; G.F., S.S., Z.L., A.A. e A.M., anni 1.

Massima: È vero, infatti, che l’illecito sportivo ex art. 2 C.G.S. si configura come reato a consumazione anticipata o di pura condotta, tanto da realizzarsi anche a prescindere dal conseguimento della illecita finalità, ma per concorrervi non occorre esserne stati promotori, essendo invece sufficiente anche un inserimento successivo, tale da allargare l’area dei partecipanti, ognuno dei quali sia portatore di un contributo causale efficiente.

Massima: Il volume, definito anomalo, di scommesse sulla medesima gara e in specie sul risultato 1-X (parziale-finale), che aveva insospettito le agenzie Snai e Strike da ultimo inducendo la prima a sospendere l’accettazione delle puntate, la loro concentrazione in particolari zone con l’ulteriore particolarità che, ogni qual volta se ne era potuto individuare l’autore, si era rilevato essere persona per vari ragioni vicina a taluno dei calciatori inquisiti, la quale all’atto della riscossione (peraltro non sempre avvenuta) della vincita aveva assunto sospetti atteggiamenti, non sono elementi idonei a provare che tra le due squadre vi sia stato un accordo sul risultato della gara. Di anomalia del flusso di scommesse si potrebbe parlare solo se quello concernente la gara in questione fosse stato oggetto non di rilevazione esclusiva, ma comparata con quelli delle altre gare e degli altri risultati – né varrebbe replicare che una riprova della ritenuta anomalia si ricava dall’atteggiamento delle agenzie di scommesse, che evidentemente tale la valutarono se ridussero o addirittura chiusero l’accettazione.

Massima: Quando il quadro probatorio non si è validamente realizzato, vi sono indizi di reità, ma non caratterizzati da precisione e concordanza, i deferiti debbono essere prosciolti da ogni addebito (illecito sportivo). [(Il caso di specie: i calciatori di entrambe le società vennero deferiti che per rispondere di illecito sportivo ex art. 2 comma 1 C.G.S., in relazione ad illecito accordo per alterare lo svolgimento e il risultato della gara di Coppa Italia fra le squadre di appartenenza (inserita nel concorso pronostici), favorendo l’esito parziale-finale 1-X sul quale venivano effettuate numerose scommesse, anche da familiari o persone vicine ai calciatori suddetti. Tale assunto accusatorio, non è stato ritenuto sufficiente al fine di dimostrare la colpevolezza dei deferiti e che sostanzialmente si basava sulle seguenti circostanze: numerose scommesse sull’esito parziale-finale 1-X, un incontro a cena tra taluni calciatori alla vigilia della gara, le scommesse provenivano anche da familiari e amici dei calciatori, telefonate fra calciatori deferiti e fra questi e persone loro legate)].

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 21.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del sig. B.F. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2001 inflittagli, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto, per violazione degli artt. 1 comma 2 e 2 comma 6 C.G.S.

Massima: Il dirigente di una società è responsabile della violazione dell’art. 2 comma 6 C.G.S. per aver comunicato con ritardo di oltre un anno i termini dell’illecito sportivo perpetrato dal suo ex-presidente con altro presidente.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 12, 13, 14 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000Impugnazione - istanza:Appello del S.C. Cephaledium avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000. Appello dell’A.S. Panormus avverso la sanzione della penalizzazione di punti 8 nella classifica della stagione sportiva 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000. Appello dell’A.S. Panormus avverso la sanzione della penalizzazione di punti 8 nella classifica della stagione sportiva 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000

Massima: Non è tardiva la denuncia di illecito sportivo avvenuta dopo un solo giorno.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 12, 13, 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 62 del 29.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del S.C. Cephaledium avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000. Appello dell’A.S. Panormus avverso la sanzione della penalizzazione di punti 8 nella classifica della stagione sportiva 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000. Appello dell’A.S. Panormus avverso la sanzione della penalizzazione di punti 8 nella classifica della stagione sportiva 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Akragas/Panormus del 13.2.2000.

Massima: Il fatto è erroneamente qualificato come tentativo di illecito sportivo, in quanto si tratta di illecito sportivo consumato, essendo quella dell’art. 2 C.G.S. una ipotesi che non ammette il tentativo, come tutte le ipotesi di pura condotta o a consumazione anticipata.

Massima: La decisione della Commissione Disciplinare - con la quale per l’illecito sportivo ha comminato la sanzione della penalizzazione di punti (otto) in classifica da scontare nella stagione successiva - dà una motivazione del tutto insoddisfacente, sostenendo che “non è dato raccogliere elementi di irregolarità nello svolgimento del Campionato conclusosi con una classifica ormai consolidata in tutte le sue espressioni”. Si tratta, invero, di argomenti che esulano dalla normativa federale di riferimento, la quale ragiona in termini di efficacia e di effettiva afflittività della sanzione, la quale può essere procrastinata a successivo Campionato solo se non risponda a tali caratteri in quello relativamente al quale l’illecito è avvenuto. Nel caso in esame, applicandosi la penalizzazione di otto punti sulla classifica corrente si punisce con efficacia la società presunta responsabile, impedendone la promozione.  Massima: Su appello della società terza interessata nell’illecito sportivo che ha coinvolto due società, la CAF ha applicato la sanzione della penalizzazione in classifica da scontare non già nel campionato successivo, ma in quello in corso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 9 giugno 2000 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Con atto del 18.4.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto.

Impugnazione - istanza:Appelli dell’A.C. Lonigo, del Calcio Monselice, della S.P. Nova Gens, dell’U.S. Union Campodarsego e dei sigg.ri E.G. e S.N. avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 50 del 17.5.2000 (A.C. Lonigo, Calcio Monselice e S.P. Nova Gens: retrocessione all’ultimo posto in classifica nei rispettivi campionati 1999/2000; U.S. Union Campodarsego: 20 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2000/2001; E.G., S.N., B.G. e G.P.A.: inibizione per anni 5, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

Massima: Concretizza illecito sportivo il comportamento dei tesserati che nel corso di diverse stagioni sportive, in concorso tra loro e corrispondendo notevoli somme di denaro, hanno indotto un impiegato del Comitato Regionale alla cancellazione delle ammonizioni arbitrali a carico di propri calciatori, al fine di eludere le conseguenti sanzioni disciplinari e di schierare i medesimi in gare di campionato alle quali non avrebbero potuto partecipare, con ciò alterando lo svolgimento e il risultato delle stesse. Le società son responsabili, a titolo diretto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine all'addebito di illecito sportivo sopra descritto. Consegue che in base agli illeciti commessi viene irrogata la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato di rispettiva competenza, la revoca della vittoria del girone e la penalizzazione di punti in classifica da scontare nel campionato in corso e, se insufficiente, in quello successivo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n.8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 98 del 9.5.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Galatro avverso le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica e della squalifica fino all’8.5.2003 all’allenatore S.G. loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo.

Massima: La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dall'art. 6 comma 2 C.G.S. per l’illecito sportivo (art. 2 C.G.S.) commesso dal proprio allenatore ed è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica. (Il caso di specie: Il capitano ha riferito che qualche giorno prima della partita ebbe modo di incontrare l’allenatore di altra società, con il quale parlò dalla prossima gara: in quell'occasione, dichiara testualmente "lui cercò di farmi presente che in fondo... non avevamo interesse ad impegnarci più che tanto” e, pur non avendo avanzato esplicite promesse, "era certamente impegnato a convincermi a giocare la gara senza passione e senza impegno”. Altrettanto esplicita la dichiarazione rilasciata da altro calciatore: "prima della gara l'allenatore venne a cercarmi facendomi capire che avrei potuto avere dei vantaggi agevolando la sua squadra... l’allenatore non mi fece una vera e propria offerta, ma alluse ad una somma di danaro”).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 28 aprile 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissiona Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 33 del 16.3.2000

Impugnazione - istanza:Appelli del F.C. Vado e del sig. D.R. avverso rispettivamente le sanzioni della penalizzazione di punti 10 da scontare nel campionato 2000/2001 e dell’inibizione per anni 3, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Cairese/Vado del 26.4.1999

Massima: La denuncia di una proposta di illecito fatta da un tesserato può acquistare le caratteristiche di genuinità e di veridicità, necessarie per giudicarla attendibile, solo quando sia immediata, costante e possibilmente riscontrata in positivo da altri episodi.

Massima: Quando la prova del fatto che dovrebbe costituire la base dell'illecito sportivo appare deficitaria per evidenti contraddizioni dei tesserati e, come tale, priva di quel rigore necessario a sorreggere l'affermazione di colpevolezza del soggetto deferito, le modalità dell'azione, quali emergono dall'istruttoria e dal dibattimento, rispecchiano una oggettiva incertezza delle risultanze processuali, tale da legittimare la conclusione di insufficienza di prove.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 1,2, 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Comacchio Lidi avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Comacchio Lidi/Ba.Sca. del 25.4.1999. Appelli allenatore V.R., calciatori P.G., D.M., D.G. e T.M. avverso le sanzioni della soualifica per anni 3 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Comacchio Lidi/Ba.Sca. del 25.4.1999. Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 3 inflitta all’U.S. Comacchio Lidi, a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo, in relazione alla gara Comacchio Lidi/Ba.Sca. del 25.4.1999

Massima: L'illecito sportivo deve provenire da comportamenti che esplicitamente e univocamente siano tesi ad alterare lo svolgimento e l'esito finale di una gara. Per cui quando lo stesso non risulta provato, la violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. viene deribricata in quella dell’art. 1 comma 1 C.G.S., allorquando i comportamento possano comunque incidere sulla lealtà sportiva.

Massima: Quando, per il tono usato e per le modalità di estrinsecazione della condotta, l’illecito sportivo non appare provato con la necessaria certezza, può rimanere un contegno censurabile da parte dei tesserati in questione, in quanto apertamente in violazione del dovere di lealtà sportiva e correttezza comportamentale stabilito dall'art. 1 C.G.S.) (Il caso in specie: dagli accertamenti svolti ad opera dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale rilevava che nell'intervallo della gara l’allenatore aveva avvicinato il calciatore avversario, incitandolo a perdere la partita con la promessa di un compenso. La Commissione Disciplinare riteneva provati gli addebiti e integrato l'illecito sportivo in esame, conseguentemente infliggeva alla società per cui era tesserato l’allenatore la penalizzazione di punti (tre) sulla classifica del Campionato in corso. La CAF riformava la decisione perché non riteneva integrato l’illecito sportivo ma solo la violazione dell’art. 1 C.G.S.).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 29 luglio 1999 n. 4,5,6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore V.F. - tesserato dell’A.S. San Donato – e l’incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 4 nella classifica del campionato 1999/2000 inflitta all’A.S. San Donato a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo. Appello dell’A.S. San Donato avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 nella classifica del campionato 1999/2000 inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello del calciatore G.D. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo.

Massima: E’ sanzionato con la inibizione il dirigente della società che non denuncia un illecito sportivo di cui è a conoscenza per violazione dell’art. 2 comma 6 C.G.S. (omessa denuncia).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 1999 n.5,6,7,8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso la sanzione della squalifica per anni 2 all’allenatore S.G. inflittagli a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo. Appello dell’U.S. Baracca Calcio avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 5, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., al sig. S.L. e della penalizzazione di punti 7 ad essa reclamante da scontarsi nel campionato 1999/2000, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello dell’allenatore S.G. avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello del calciatore L.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello del sig. S.L. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo.

Massima: L'illecito sportivo configura una pura condotta a consumazione anticipata, rendendo quindi impossibile il semplice tentativo.

Massima: Si ha l’illecito sportivo quando vengono compiuti atti diretti ad alterarne gli svolgimenti o i risultati delle gare, al fine di assicurare alla società la permanenza in quel Campionato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C - Riunione del 2 Aprile 1998 - n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 132/C dell'11.3.1998

Impugnazione - istanza: Appello del Livorno Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica 1997/98 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo in relazione alla gara Montevarchi/Livorno Calcio del 25.1.1998M

Massima: Ai fini della punibilità dell'illecito sportivo occorre il compimento di azioni astrattamente idonee alla verificazione dell'evento e non si vede come possa negarsi tale caratteristica di idoneità alla proposta inoltrata dall'arbitro per conto della "parte interessata", al collega, designato a dirigere la gara. Tale proposta riveste tutti i connotati della corruzione, essendo ben chiari, malgrado l'uso di linguaggio talora criptato, i riferimenti alla gara, alla somma disponibile e alle modalità di corresponsione, nonché alla società da favorire.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese: penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; F.G., B.G. e N.V.: inibizione per anni 3; G.M.: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese.

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale, dell’U.S. Massese e dei sigg.ri F.G. e B.G., D.N.V., D.G.M. e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco avverso decisioni a seguito di procedimento per illecito sportivo in relazione alla gara Mobilieri Ponsacco/ Massese dell’1.6.1997,di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n.205/c del19.7.1997

Massima: Quando l’illecito sportivo è stato posto in essere durante la gara di play-out - ovvero non nel corso del campionato, ma di quella sua particolare appendice che è si indirizzata a formare la classifica definitiva, ai fini della retrocessione, ma che, coinvolgendo solo quattro delle diciotto squadre partecipanti al campionato, gode di una certa autonomia organizzativa e disciplinare, che non consente la proiezione di un provvedimento punitivo sulla classifica ante Play-out del campionato stesso e, meno che meno, sulla stagione seguente - la punizione deve riguardare la stagione in corso in base alla classifica, quale risulta dopo l'effettuazione delle gare di Play-out; e, per essere efficace ed adeguatamente afflittiva, la sanzione non può essere che la retrocessione all’ultimo posto, risultante appunto dalla disputa di tali gare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 20 del 24.10.1996

Impugnazione - istanza: Appelli: A.C. Isoalta Feder e F.G.; U.S. Vallese Oppeano; A.S. Nuova Unione e calciatore F.M.; calciatore C.N. avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara Vallese Oppeano/Parona del 7.5.1995, di cui al Com. Uff. n. 20 del 24.10.1996 del Comitato Regionale Veneto (A.C. Isoalta Feder e F.G.: inibizione F.G. fino al 18.10.1999 e penalizzazione n. 10 punti nella classifica del Campionato 1996/97; U.S. Vallese Oppeano: penalizzazione n. 5 punti nella classifica del campionato 1996/97; A.S. Nuova Unione e calciatore F.M.: ammenda di L. 1.100.000 e squalifica calciatore F.M. fino al 18.10.1999; calciatore C.N.: squalifica fino al 18.10.1999

Massima: Sussiste l’'illecito sportivo nel caso dell'incentivo a vincere c.d. “premio a vincere”, perché in tal modo - e sia pure ad un livello economico modesto, ma d'altra parte, adeguato al livello agonistico corrispondente - si viola il divieto di interferire al fine di orientare in qualche modo lo svolgimento e l’esito di una gara.

Massima: La promessa di un premio a vincere avanzata dal presidente di una società nei confronti dei calciatori di un'altra integra la responsabilità diretta della propria società nell’illecito sportivo, mentre la società per la quale sono tesserati i calciatori risponde a titolo di responsabilità oggettiva nell’illecito sportivo. Consegue una diversa sanzione di penalizzazione in classifica più grave in ipotesi di responsabilità diretta (10 punti), meno grave per l’ipotesi di responsabilità oggettiva (cinque punti).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 5 dicembre 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 65 dell'11.10.1996

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg.ri S.A., C.F. e dell’A.S. Isola Liri, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara Lanciano 90/Isola Liri del 24.3.1996

Massima: Il calciatore che venga prosciolto dall’accusa di illecito sportivo può rispondere in ogni caso della violazione dell’art. 1 C.G.S. qualora il suo comportamento abbia connotazioni di ambiguità e reticenza, con una aperta carenza di senso di responsabilità e di lealtà sportiva.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 4 gennaio 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 6/Disc. del 3.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Mediatrice V.T. Trinacria avverso la penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato di competenza 1995/96 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, per violazione degli artt. 2 comma 3 e 6 comma 5 C.G.S., in relazione alla gara Borgo Nuovo/Mediatrice V.T. Trinacria del 25.4.1995

Massima: Risponde di illecito sportivo, la società che – in base alle prove prodotte dall’Ufficio indagini quali, il non presentarsi del calciatore alla convocazione dell’ufficio per essere ascoltato sul punto, le dichiarazioni contraddittorie dei dirigenti e dei tesserati etc…- fa partecipare scientemente alla gara il calciatore squalificato (squalifica per automatismo sanzionatorio contenuta anche nel Comunicato Ufficiale), in modo che l’altra società possa avanzare reclamo, aggiudicandosi la vittoria a tavolino, facendo così conseguire a quest’ultima l'illecito vantaggio in classifica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 60 del 12.7.1995

Impugnazione - istanza: Appelli del Procuratore Federale e della Polisportiva Amerina avverso il proscioglimento della S.S. Selci Nardi, dell’A.C. Magione e di tesserati vari a seguito di deferimento del Procuratore Federale medesimo, per illecito sportivo in relazione alla gara Selci Nardi/Magione del 18.12.1994

Massima: Nel caso in cui durante la gara l’allenatore calciatore ha invitato al 40° del secondo tempo il suo compagno a comunicare ad altro calciatore della stessa squadra, che aveva effettuato una pericolosa azione d'attacco, "che la partita si era accordata tra le due società con il risultato di parità", le società non rispondono di illecito sportivo se i fatti, anche a seguito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, non risultano essere provati, in considerazione anche del fatto che il contrasto tra la versione del guardalinee e quella dell'arbitro, mette in evidenza elementi oggettivi che sollevano fondati motivi di perplessità sul reale svolgimento dell'episodio.

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