T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 13/07/2021 N. 8312

 

Pubblicato il 13/07/2021

N. 08312/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06168/2017 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6168 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Mattia Grassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Collegio di Garanzia dello Sport non costituito in giudizio; F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Po n. 9;

per l'annullamento

- della decisione prot. 00358/17 del 26.04.2017 emessa dal Collegio di Garanzia per lo sport del CONI - Sezioni Unite con la relativa motivazione pubblicata con provvedimento n. 42 depositato il 1.06.2017, nonché la decisione della Corte Federale di Appello - Sezioni Unite pubblicata con C.U. n. 99 datata 7.02.2017 e il C.U. n. 60 emesso dalla Corte Federale di Appello - Sezioni Unite l'11.11.2016 e la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 17/TFN del 23.09.2016 e contestuale richiesta di risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I. e della F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista la memora del 9 giugno 2021 notificata nella medesima data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2021 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’istante ha impugnato, chiedendone l’annullamento previo riconoscimento di idonee misure cautelari, i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Tuttavia, con memoria depositata il 9 giugno 2021 il patrono del ricorrente ha rappresentato che il proprio assistito non ha più interesse alla definizione della controversia in esame avendo nel frattempo conseguito l’abilitazione scientifica in questione con voto unanime della stessa commissione citata nel ricorso introduttivo.

Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.

L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it