T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 22/07/2021 N. 8847

Pubblicato il 22/07/2021

N. 08847/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08308/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8308 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Lambriaschi, Sara Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Dipartimento Calcio Femminile c/o Lega Nazionale Dilettanti, Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 35 Anno 2018, pubblicata il 13 giugno 2018, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il C.U. n. 91 del 15 maggio 2018 del Dipartimento Calcio Femminile presso la Lega Nazionale Dilettanti, con la quale veniva disposta la disputa della gara di spareggio tra le Società penultime classificate nel campionato di Serie A Femminile per il 19 maggio 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria del 16.06.2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2021 il dott. Raffaello Scarpato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il difensore della parte ricorrente, in data 16.06.2021, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso;

rilevato che nel presente giudizio non risultano costituite altre parti;

ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., il Collegio ritiene che sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla decisione della causa, con conseguente improcedibilità del ricorso;

nulla sulle spese in relazione alla mancata costituzione delle controparti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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