TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 6970/2021 DEL 16/08/2021

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE QUINTA CIVILE

 

 

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa 

SENTENZA

 

 nei procedimenti civili di primo grado riuniti RG 31732     /  2018       e  36869 / 2018, promossi dalle due opponenti:

 

FEDERAZIONITALIANA   SPORT    EQUESTRI          (cod.   fisc. 97015720580)

col procuratore domiciliatario avv. DANIEL DANILO GIOVANNI, LOSI TIZIANA, MODONESI MICHELE, TOBIA GIANFRANCO

 

COMITATO  REGIONALE  LOMBARDIA  DELLA  FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI     (cod. fisc. 97015720580)

col procuratore domiciliatario avv. MODONESI MICHELE, LOSI TIZIANA

PARTEATTRICE OPPONENTE

contro:

 

OMISSIS

col  procuratore  domiciliatario  avv.  MONARCA GIAN  GALEAZZO,  LAZZERETTI LAURA

PARTECONVENUTA OPPOSTA

 

OMISSIS

col procuratore domiciliatario avv. DE MICHEL ROBERTO

PARTE TERZA CHIAMATA

 

CONCLUSIONI

 

 

Parte attrice opponente FISE conferma le conclusioni della prima memoria, cioèrevocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 9912/2018 del 28 aprile 2018 – RG: 11779/2018 emesso dal Tribunale Civile di Milano) in virtù di tutto quanto sopra esposto, dichiarando per leffetto che nulla è dovuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri allingiungente convenuto; in via subordinata, in caso di condanna della Federazione Italiana Sport Equestri, dichiarare la FISE medesima manlevata dal sig. OMISSIS, Presidente allepoca dei fatti di cui è causa del Comitato Regionale Lombardia FISE

Parte attrice opponente COMITATO REGIONALE conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:

“dichiarare inesistente e/o radicalmente nullo, ovvero annullare ovvero comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi e, comunque, respingere ogni domanda dell’avv. OMISSIS nei confronti del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri, in quanto inammissibile e/o infondata, per i motivi esposti

 

Parte convenuta opposta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:

“Nel merito, in via principale: rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal C.R.L. F.I.S.E. percin fondata in fatto e in diritto e, per leffetto, confermare lingiunzione e condannare il C.R.L. F.I.S.E., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in solido e/o pro quota con la FISE in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 8.517,86, oltre interessi al tasso commerciale da calcolarsi dal dì del dovuto sino alleffettivo saldo;

rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l’opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla F.I.S.E. percinfondata in fatto e in diritto e, per leffetto, confermare lingiunzione e condannare la F.I.S.E., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in solido e/o pro quota con il C.R.L. FISE in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 8.517,86, oltre interessi al tasso commerciale da calcolarsi dal dì del dovuto sino alleffettivo saldo;

Sempre nel merito: condannare ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 comma 1, o in subordine dell’art. 93 comma 3, c.p.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, iR.L.    F.I.S.E. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dallAvv. OMISSIS, il cui importo potessere liquidato anche equitativamente da parte del Giudice, danni tutti comunque cagionati dall’azione temeraria e imprudente incardinata dall’opponente; condannare ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 comma 1, o in subordine dell’art. 93 comma 3, c.p.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la F.I.S.E. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dallAvv. OMISSIS, il cui importo potessere liquidato anche equitativamente da parte del Giudice, danni tutti comunque cagionati dall’azione temeraria e imprudente incardinata dall’opponente;

In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dallAvv. OMISSIS nei confronti del C.R.L. FISE, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti, e per leffetto condannare il C.R.L. FISE, in persona del Presidente pro tempore, in solido e/o pro quota con la FISE centrale in persona del proprio Presidente pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 8.517,86, oltre interessi al tasso commerciale da calcolarsi dal dì del dovuto sino alleffettivo saldo;

accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dallAvv. OMISSIS nei confronti della F.I.S.E., in quanto tenuta a vigilare sui propri Comitati e ad intervenire in caso di grave inadempienza di questi ultimi e, per leffetto, condannare la F.I.S.E., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in solido e/o pro quota con il C.R.L. FISE in persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 8.517,86, oltre interessi al tasso commerciale da calcolarsi dal dì del dovuto sino alleffettivo saldo;

In via ulteriormente subordinata: nellipotesi in cui venga accertata la responsabilità del Sig. OMISSIS, condannare lo stesso al pagamento in favore dellAvv. OMISSIS della somma di € 8.517,86, oltre interessi al tasso commerciale da calcolarsi dal dì del dovuto sino alleffettivo saldo”

 

Il terzo chiamato conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:

“a) in via principale, nel merito, respingere – in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate – le domande tutte formulate dalla Federazione Italiana Sport Equestri e/o dal Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri nei confronti del sig. OMISSIS

 

 Lo svolgimento del processo

 

 

Con ricorso per ingiunzione datato 27/2/2018, l’odierno convenuto, avv. OMISSIS, esponeva che:

        • col contratto del 9/7/2013, sostituito il 27/1/2017, il Comitato regionale (CRL) lo aveva incaricato di prestargli consulenza legale per un compenso annuo di € 40.000,00 (doc. 1 e 2);
        • per lattività svolta dal 7/12/2017 al 5/2/2018, il OMISSIS aveva maturato, nei confronti del Comitato, competenze per € 8.517,86 lordi (doc. 9);
        • il CRL, pur essendo dotato di autonomia amministrativa, rimaneva un organo periferico della Federazione (FISE), sicché quest’ultima era obbligata in solido a pagare il compenso (doc. 11).

Questo tribunale pertanto, accogliendo il ricorso, con decreto n° 9912/2018 del 28/4/2018, ingiungeva al CRL e alla FISE, in solido fra loro, il pagamento di € 8.517,86 oltre interessi e spese, respingendo pelistanza d’immediata esecutivi.

Avverso tale decreto, notificato alla FISE il 14/5/2018 e al CRL il 7/6/2018, ciascuno dei due intimati instaurava un separato giudizio di opposizione. 

Con atto di citazione notificato il 15/6/2018, la FISE esponeva principalmente che:

  • i Comitati Regionali, come previsto dallart. 44 dello Statuto nonché riconosciuto dall’Alta Corte di Giustizia del CONI, erano meri organi periferici della Federazione, privi di capacità negoziale e con la sola funzione di promuovere lo sport a livello locale (doc. 6);
  • essi infatti, secondo la delibera 313/16 del Consiglio Federale, potevano concludere, irappresentanza della FISE, soltanto negozi di valore entro € 5.000,00 (doc. 5 e 7);
  • il “contratto di consulenzain oggetto prevedeva, invece, un compenso annuo di € 40.000,00 sicché, mancando della sottoscrizione, dellautorizzazione o anche solo della ratifica della Federazione, esso non poteva vincolare questultima;
  • per tali ragioni, il compenso ingiunto doveva restare a carico del OMISSIS, il quale, come ritenuto anche dal Tribunale Federale della FISE, aveva concluso il contratto “abusando” della propria carica di Presidente del Comitato (doc. 11).

L’opponente FEDERAZIONE concludeva perciò chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la manleva del OMISSIS, che chiamava in causa.

Tale opposizione, iscritta al RG n° 31732/2018, veniva originariamente assegnata al giudice dott. MONTE. 

Con separato atto di citazione notificato il 17/7/2018, l’opponente COMITATO CRL sostanzialmente ripercorreva le difese della Federazione. Eccepiva inoltre che i Comitati non erano soggetti giuridici distinti da quest’ultima, dacché mancavano di un codicfiscale/partita IVA, di un patrimonio e di una capacità negoziale propri. Sosteneva infine che, secondo una recente delibera dell’ANAC (doc. 12), la FISE aveva natura di organismo di diritto pubblico, sicché il “contratto di consulenza” risultava nullo per mancato esperimento delle procedure competitive previste dal d.lgs. 50/2016.

Il COMITATO REGIONALE concludeva quindi chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la manleva da parte del terzo OMISSIS, che pertanto chiamava in causa.

Tale opposizione, iscritta al RG n° 36869/2018, veniva originariamente assegnata al giudice dott. CONSOLANDI. 

Con simmetriche comparse di risposta depositate il 18/12/2018, il convenuto opposto si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione, osservando principalmente che:

  • gli opponenti non avevano contestato lesistenza del credito né lesatta esecuziondellattività di consulenza legale;
  • il Comitato aveva proposto un’autonoma opposizione, così riconoscendo di essere un soggetto giuridico distinto dalla FISE;
  • quest’ultima  aveva  dotato  il  primo  delle  risorse  per  pagare  il  OMISSIS,

approvatone i bilanci, inviato all’opposto la certificazione unica e chiesto al Comitato di disdire il “contratto di consulenza, con ciò tacitamente “approvando” il medesimo (doc. 8-10);

  • tale contratto, infine, non rientrava nelle materie in cui la FISE, associazione di diritto privato, operava come organo del CONI e, dunque, esso era sottratto al d.lgs. 50/2016.

Il convenuto quindi concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti anche per responsabilità ex art. 96, commi 1 e 3, cpc o, in subordine, la condanna del CRL a pagare limporto ingiunto, in solido con la FISE in quanto tenuta a vigilare sui propri Comitati e a intervenire in caso di grave inadempienza di questi ultimi”. 

All'udienza di prima comparizione nel procedimento RG 31732/2018, tenuta il 17/1/2019, la presidente disponeva ex a. 274 cpc la trasmissione al giudice sottoscritto dei procedimenti RG 31732/2018 (giudice Monte) e RG 36869/2018 (giudice Consolandi) per la prospettata connessione colla causa RG. 4498/2018 e dunque, allesito della successiva udienza del 10/4/2019, i due procedimenti RG 36869/2018 e RG 31732/2018 venivano riuniti (siccome riguardanti opposizioni proposte contro il medesimo decreto ingiuntivo numero 9912/2018 del 28 aprile 2018 RG 11779/2018, per limporto di EUR 8.517,86) e veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa del terzo OMISSIS.

Non veniva invece riunito al presente procedimento laltro, RG 4498/2018, promosso dalla FISE in opposizione al diverso decreto ingiuntivo n. 25771/2017 (RG 45076/2017) per limporto di EUR 12.776,82. 

Con comparsa di risposta depositata il 19/11/2019, il terzo OMISSIS si costituiva confermando di aver sottoscritto il “contratto di consulenza” del 27/1/2017, precisando che, anche se non lo avesse fatto, il precedente contratto stipulato dal RONCORONI il 9/7/2013 sarebbe comunque durato sino al 16/12/2017. Eccepiva inoltre che il Comitato aveva pagato le precedenti fatture 17-34-60/2017 del OMISSIS con fondi della FISE, senza che nessuno dei due opponenti avesse eccepito alcunché.

Il terzo perciò chiedeva il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dalla FISE e dal CRL. 

Allesito dell’udienza del 27/11/2019, il giudice rigettava listanza di p.e. del decreto ingiuntivo e assegnava i termini per le memorie ex art. 183/6 cpc. 

All'esito dell’udienza con trattazione scritta del 13/10/2020, il giudice dichiarava inammissibili tutte le richieste istruttorie.

All'udienza a trattazione scritta del 23/03/2021 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. 

Scaduti il 20 maggio 2021 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza. 

 I motivi della decisione

 

Occorre anzitutto verificare la tesi del COMITATO REGIONALE, secondo cui tale opponente (che peraltro ha proposto autonomamente l’opposizione, con difensori diversi da quelli della FISE, il che suscita almeno dubbi circa leffettiva distinzione soggettiva di esso rispetto alla Federazione) sarebbe privo di autonoma soggettività giuridica, distinta cioè da quella dellaltra opponente (la Federazione), tesi che il CRL ritiene giustificata dal fatto che esso non ha un proprio codice fiscale e partita IVA, non avrebbe un proprio patrimonio né avrebbe capacità negoziale autonoma.

In realtà, gli aa. 2 e 3 DPR 605/1973 consentono di affermare che la soggettività giuridica costituisce il presupposto dellattribuzione del codice fiscale, ma non anche il contrario: si deve perciò negare che liscrizione allanagrafe tributaria abbia efficacia costitutiva della soggettività giuridica e che tale iscrizione sia necessaria per vedersi riconoscere autonoma soggettività giuridica. 

Per stabilire se i COMITATI REGIONALI siano, oppure no, soggetti giuridici autonomi dalla Federazione, si deve intanto ricordare il costante indirizzo di legittimità, secondo cui larticolazione territoriale di un’associazione ben può avere una soggettività giuridica distinta da quella dellassociazione nazionale, purclo statuto di quest’ultima attribuisca alla prima un patrimonio e un’organizzazione autonomi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23088 del 10/10/2013, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17028 del 23/6/2008, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 17067 del 3/8/2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16076 del 15/11/2002, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4316 del 24/3/2001 e Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 2952 del 14/3/2000): la soggettività giuridica non coincide infatti collampiezza dei poteri di rappresentanza, né dipende da essa, né possono dirsi decisivi i limiti dei poteri di rappresentanza negoziale previsti dalla delibera n. 313/2016 della FISE (prodotta dal Comitato come doc. 10).

Occorre dunque prendere le mosse dallo Statuto della FISE e dallannesso Regolamento di Amministrazione e Contabili, prodotti dal COMITATO come doc. 6 e 7.

Lo Statuto della FISE stabilisce che i Comitati regionali (artt. 42 e 44) si compongano di un Consiglio direttivo e di un Presidente, nominati da unAssemblea costituita dai Presidenti degli Affiliati regionali. Mette conto sottolineare che in quellassemblea il Presidente e i membri del Consiglio federale non hanno diritto di voto di modo che neppure possono condizionare la volontà di tale consesso. Ciò dimostra che i Comitati regionali sono retti da un’organizzazione distinta e indipendente da quella federale senza che a ciò osti la. 44, che si limita a stabilire le competenze dei Comitati. 

Inoltre, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FISE stabilisce che i Comitati regionali sono consegnatari dei beni afferenti le immobilizzazioni federali” e provvedono a realizzare i programmi con risorse proprie” (artt. 24 e 27/6), con ciò implicando che detti Comitati dispongano, effettivamente, di un patrimonio autonomo. Neppure la. 21/2 del Regolamento può giustificare conclusione diversa, posto che esso specifica soltanto che i beni consegnati ai Comitati rimangono nella proprietà esclusiva” della FISE, giacché la nozione di patrimonio autonomo non può essere circoscritta ai beni di proprietà esclusiva. Il patrimonio, infatti, è linsieme dei rapporti giuridici (sia attivi sia passivi) suscettibili di valutazione economica e dunque anche situazioni diverse dal diritto di proprietà (tra cui, il diritto di utilizzare i beni della Federazione, di cui i Comitati regionali pacificamente sono titolari) ben possono fare parte di un patrimonio autonomo, come è il caso dell’opponente COMITATO.

La configurabilità di autonoma soggettività del COMITATO non è esclusa neppure dalla delibera federale 313/2016 (prodotta dal CRL come doc. 10), secondo la quale i Comitati non possano stipulare contratti che impegnino legalmente la Federazione” oltre il valore di € 5.000,00. La limitazione del potere di rappresentanza che la FISE conferisce ai Comitati, infatti, non esclude che questi ultimi abbiano una distinta soggettività giuridica, la quale appunto non sidentifica nellampiezza dei poteri di rappresentanza. È appena il caso, del resto, di notare che quellespressione letterale -per avere senso- implica che la Federazione sia soggetto distinto dai COMITATI. 

Le considerazioni che precedono impongono di negare che il COMITATO REGIONALE LOMBARDIA costituisca una semplice articolazione periferica della FISE: in realtà il COMITATO (quantomeno come associazione non riconosciuta) è titolare di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella della FISE. Da ciò discende anche linfondatezza delleccezione di nullità del “contratto di consulenza” per asserita violazione dei principi di evidenza pubblica. Solo della Federazione nazionale, infatti, il Comitato deduce la natura di “organismo di diritto pubblicoai sensi dellart. 3/1 lett. d) d.lgs. 50/2016, laddove il contratto per cui è causa (doc. 2 monitorio) fu stipulato unicamente dal Comitato. 

Non pare inutile rilevare peche, anche nellipotesi in cui il Comitato costituisse semplice articolazione periferica della Federazione nazionale, la tesi della violazione dei principi di evidenza pubblica sarebbe comunque infondata, giaccle Federazioni Sportive Nazionali -diversamente da quanto reputa l’opponente COMITATO- non sono organismi di diritto pubblico.

Ancorché le Federazioni siano soggette ai poteri di vigilanza e di controllo del CONI, esse rimangono infatti dotate di ampia autonomia gestionale, tale da escluderne lassoggettamento a influenza pubblica dominante, come d’altra parte è stato confermato anche dal Consiglio di Stato, nella recentissima sentenza n. 5348 del 15/7/2021, nonché dalla Corte di giustizia dell’Unione europea colla sentenza 3/2/2021 nelle cause riunite C- 155/2019 e C-156/2019). Nello stesso senso è del resto anche il costante indirizzo di legittimità, secondo cui, al di fuori delle particolari materie –previste dallart. 23 dello Statuto CONI e qui irrilevantiin cui esse agiscono come organi del Comitato olimpico, le Federazioni Sportive Nazionali rimangono associazioni di diritto privato, giusta lart. 15/2 d.lgs. 242/1999 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10820 del 18/4/2019, Cass. Sez. U, Ordinanza 13619 del 31/7/2012 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 3092 del 9/5/1986), colla conseguenza che la loro attività negoziale è disciplinata dal diritto comune e non rientra nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Ai presenti fini, si deve anche negare rilevanza allart. 39/1 del Regolamento di Amministrazione e Contabili, per cui la FISE si assoggetta volontariamente alle regole dellevidenza pubblica: lapplicazione del regime pubblicistico, invero, deriva soltanto dalla legge, che a tale fine prevede caratteristiche oggettive del contratto stesso e caratteristiche soggettive della stazione appaltante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7646 del 1/4/2020), elementi che, nel caso in questione, mancano, in ciò assorbito il fatto che il COMITATO nulla ha allegato circa leventuale attinenza del “contratto di consulenzaalle materie previste dallart. 23 dello Statuto CONI e assorbito altreil fatto che tale ipotetica attinenza neppure è desumibile dall’oggetto dellaccordo (generica attività di assistenza legale prestata in favore del CRL). 

Quanto sin qui illustrato impone di rigettare leccezione di nullità del contratto, sollevata dall’opponente COMITATO, e ciò implica il rigetto dell’opposizione proposta dal medesimo attore: il COMITATO infatti non ha negato di aver conferito lincarico professionale né ha negato che il OMISSIS labbia eseguito. Il decreto ingiuntivo deve essere perciò confermato per quanto concerne lingiunzione a carico del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA. Più oltre verrà valutata la domanda di manleva proposta dall’opponente COMITATO nei confronti del terzo chiamato OMISSIS. 

Passando a esaminare l’opposizione proposta dalla FISE, si deve anzitutto respingere leccezione d’improcedibilità sollevata dall’opposto: la Federazione risulta invero ritualmente costituita in giudizio il 22/6/2018, ossia entro il termine dellart. 165 cpc.

Nel merito, inoltre, l’opposizione della FISE è fondata. 

Il “contratto di  consulenza”  del  27/1/2017, prodotto come doc. 2 monitorio, è  stato stipulat da COMITAT REGIONAL  non  contien alcun   riferiment allFEDERAZIONE FISE. Da ciò discende che lincarico al OMISSIS fu conferito esclusivamente dal COMITATO, e non anche dalla FEDERAZIONE, coll’ulteriore conseguenza che di tale consulenza beneficiò solo il COMITATO.

La FISE rimase dunque totalmente estranea a quellaccordo, dal che discende che tale opponente non può ritenersi in alcun modo responsabile (in solido col CRL) pel pagamento del compenso spettante al OMISSIS.

Il convenuto OMISSIS opina invece che la FISE sia solidalmente responsabile insieme al CRL per il mancato pagamento del compenso, in quanto la. 44/1 dello Statuto stabilisce che i Comitati Regionali sono sottoposti allvigilanza della Federazioneche può intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento. Tale argomento appare petotalmente inconferente, in quanto la norma statutaria, pur prevedendo in capo alla FISE un generico potere di vigilanza e controllo sui COMITATI, non prevede però nessun obbligo di rispondere dei debiti contratti dai COMITATI nei confronti di terzi, né prevede nessun’altra forma o ipotesi di solidarietà della FEDERAZIONE rispetto alle obbligazioni assunte dei COMITATI.

L’opposizione della FISE è perciò interamente fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca, nei confronti di tale parte, del decreto n. 9912/2018 del 28/4/2018 e assoluzione della FEDERAZIONE da ogni pretesa.

Risulta infine necessario valutare contestualmente le domande di manleva proposte sia dai due attori opponenti sia dal convenuto opposto nei confronti del terzo chiamato OMISSIS.

In proposito, ancorché la domanda proposta nei confronti del terzo OMISSIS dal COMITATO appaia rinunciata -in quanto non espressamente riproposta nella prima memoria-, essa deve comunque ritenersi infondata poicil COMITATO la giustifica colleccezione di abuso dei poteri di rappresentanza, ma unicamente per ciò che riguarda la rappresentanza della FISE: si è già visto, però, che quel “contratto di consulenza” è totalmente estraneo alla FEDERAZIONE, siccome fu stipulato solo in nome e per conto del COMITATO. 

La domanda di manleva svolta dalla FISE è assorbita dallaccoglimento dell’opposizione di tale parte e dal rigetto della domanda proposta dal convenuto opposto nei confronti della stessa FISE.

Anche la domanda di manleva proposta dal OMISSIS nei confronti del OMISSIS, incentrata soltanto sullasserito “abuso” dei poteri di rappresentanza conferiti al medesimo dalla FISE, deve essere respinta sia per il rigetto dell’opposizione proposta dal CRL sia in quanto il “contratto di consulenza” non risulta riferibile alla FEDERAZIONE, il cui nome neppure compare nel contratto stesso, ciò che esclude in radice che possa esservi stato qualsivoglia “abuso” o “”eccesso” di un potere che non risulta essere stato mai esercitato.

Il terzo OMISSIS deve essere quindi assolto da ogni domanda.

Quanto alle spese di lite del terzo chiamato, le stesse vengono liquidate in dispositivo con arrotondamento (secondo il DM 55/2014, in un importo prossimo ai minimi per la minore attività processuale svolta) e devono essere poste a carico, in solido fra loro, del OMISSIS, della FISE e del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, poicle domande svolte nei confronti del OMISSIS, incentrate sullipotetico abuso del potere di rappresentare la Federazione, non trovano ragione nelle reciproche difese, siccome il contratto è stato stipulato in nome e per conto del solo Comitato. 

A norma della. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e dunque:

    • le spese dell’opponente FISE devono essere poste a carico del convenuto opposto, soccombente nei suoi confronti;
    • le  spese  del  convenuto  opposto  devono  essere  poste  a  carico  dell’opponente COMITATO REGIONALE, siccome soccombente;
    • le spese del terzo chiamato devono essere poste a carico solidale delle tre parti che hanno proposto infondate domande nei suoi confronti.

Le spese si liquidano tenendo conto del valore effettivo della controversia e applicando i parametri del DM 55/2014, in misura prossima ai medi per opponenti e opposto, e in un importo fra i minimi e i medi per il terzo chiamato, tenendo conto dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate nei diversi atti.

La domanda ex a. 96 cpc formulata dal convenuto deve essere respinta, atteso che è risultata parzialmente infondata la domanda da lui stesso proposta col ricorso per ingiunzione, dalle cui stesse premesse l’opponente COMITATO ha poi sviluppato parte delle sue difese: ciò esclude palmarmente la mala fede e la colpa grave del COMITATopponente, come pure la temerarietà dell’opposizione proposta da tale parte.

PER QUESTI MOTIVI

 

pronunciando  definitivamente  nel  contraddittorio  fra  le  parti,  rigettata  ogni  contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

  1. accoglie l’opposizione proposta dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI;
  2. per leffetto, revoca nei confronti della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI il decreto ingiuntivo n. 9912/2018 del 28/4/2018 e assolve la stessa FEDERAZIONE da ogni pretesa del convenuto OMISSIS;
  3. condanna il convenuto  oppostOMISSIS a rifondere all’opponente FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI le spese di lite, COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, liquidate in € 150,00 per spese e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
  4. rigetta l’opposizione proposta dal COMITATO REGIONALE LOMBARDIA;
  5. per leffetto, conferma, nei confronti del COMITATO REGIONALE LOMBARDIA il decreto ingiuntivo n. 9912/2018;
  6. condanna l’opponente COMITATO REGIONALE LOMBARDIA a rifondere al convenuto OMISSIS le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
  7. assolve il terzo chiamato OMISSIS da tutte le domande formulate nei suoi confronti dalle altre parti;
  8. condanna i due opponenti e il convenuto opposto, in solido fra loro e in ragione di un terzo ciascuno nei loro rapporti interni, a rifondere al terzo chiamato OMISSIS le spese di lite, liquidate in € 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso il giorno 14 agosto 2021 dal tribunale di Milano.

 

Il giudice

Roberto PERTILE

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