GIUDICE DI PACE DI EBOLI – CIVILE – SENTENZA N. 738/2020 DEL 22/12/2020

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI

 

Il Giudice onorario di pace, nella persona dell'Avv. Maria De Vecchi, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile n. 2488/19 Ruolo Generale Civile

 

TRA

OMISSIS AVV. OMISSIS, quale difensore di se stesso, elettivamente  domiciliato presso il suo studio sito in Eboli (SA) alla Via Leonardo da Vinci, n. 27

ATTORE

E

OMISSIS S.R.L. ….. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in ….. con domicilio digitale come indicato in atti

                                                                                                                                                                                                                                                       CONVENUTA/contumace

Oggetto: Pagamento compenso professionale

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 09/11/2020, da intendersi interamente ripetuto e trascritto, e con termine di giorni 20 per note conclusionali.

FATTO E DIRITTO

 

OMISSIS AVV. OMISSIS, come innanzi generalizzato, con atto di citazione notificato in data 05/11/2019, conveniva in giudizio, innanzi a questa A.G., OMISSIS  S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., per ottenere il pagamento della somma di 4.141,00 oltre interessi, a titolo di competenze professionali. In particolare, esponeva che in data 13/11/2018 gli veniva conferita procura speciale dalla società convenuta per intraprendere ricorso contro Catania Calcio S.p.a. per il pagamento della somma di € 10.874,47 quale quota incasso gara ad essa spettante; che proposto il ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche presso FIGC Roma, la causa, a seguito di pagamento parziale di 3.625,00, veniva rinviata per bonario componimento all'udienza del 15/04/2019, dopodiché non raggiungendosi alcun accordo veniva trattenuta per la decisione pubblicata su C.U . n. 24 TFN-SVE del 28/05/2019 con cui Catania Calcio S.p.a. veniva condannata al pagamento della somma residua di 7.249,47 oltre interessi ed accessori; pagamento effettuato in data 20/06/2019; che conclusasi l'attività difensiva svolta in favore della convenuta, con missiva pec del 21/06/2019 chiedeva il pagamento delle spettanze professionali; che risultati inutili i tentativi di ottenere il pagamento delle stesse, come innanzi quantificate, adiva la competente autorità giudiziaria per ottenere il pagamento della somma innanzi indicata, ovvero, altra differente somma, maggiore o minore, ritenuta equa oltre interessi di mora; il tutto entro la competenza del giudice adito; vinte le spese e competenze di lite. Alla udienza del 09/11/2020, già acquisita agli atti la documentazione prodotta, sulle conclusioni dell'istante, il giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando su richiesta di parte attrice termine per note conclusionali (gg 20).

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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, OMISSIS S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., che sebbene risulta ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

La doglianza dell'attore riguarda il mancato pagamento da parte della predetta convenuta delle competenze professionali maturate per averla patrocinata nella causa promossa contro Catania Calcio S.p.a. davanti al Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche presso FIGC Roma, conclusosi con decisione del 29/05/2019 con cui la suddetta società calcistica veniva condannata al pagamento di somme in favore della sua assistita.

Agli atti di causa risultano prodotti in copia: atto di ricorso con allegato mandato alle liti; comunicazione di fissazione udienza del 12/02/2019; dispositivo pubblicato su CU n. 19/TFN del 16/04/2019; comunicazione del 18/04/2019; motivazione pubblicata sul CU n. 24/TFN del 29/05/2019; notula pro forma; intimazione di pagamento del21/06/2019 .

La documentazione  prodotta dall'attore  a sostegno della propria domanda appare senz'altro  idonea a dimostrare sia il rapporto giuridico di patrocinio intercorso tra le parti in causa (ex art. 2229 e ss del c.c .) sia l'attività professionale assolta dall'istante in favore del convenuto.

Pertanto, va senz'altro riconosciuto il diritto dell'attore ad ottenere dalla convenuta il pagamento del compenso professionale per l'opera prestata in suo favore dinanzi al predetto organo giudicante, come innanzi specificato.

E' indubbio che una volta dimostrata l'esistenza del rapporto giuridico e l'avvenuta effettuazione della prestazione per la quale si richiede il pagamento, spetta alla parte convenuta di fornire la prova liberatoria di aver effettuato il pagamento delle somme richieste in ragione del dedotto rapporto contrattuale, ovvero, eccepire la esistenza di altri fatti estintivi o modificativi della pretesa ereditaria ex art. 2697, comma 2, c.c .. (Principi espressi, in tema di obbligazioni, da Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).

Nella fattispecie  de qua la convenuta non costituendosi in giudizio non ha fornito siffatta prova liberatoria su di essi gravante, di conseguenza, l'attore avrà diritto ad ottenere dalla predetta il compenso professionale per l'espletamento dell'incarico ricevuto, come da parcelle non contestate in atti.

In ordine al quantum debeatur ritiene il decidente di dover ridurre la sorta capitale e ciò, in considerazione della semplicità dell'attività svolta che volgeva al termine a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione avvenuto in limine litis in considerazione del pagamento parziale nelle more della causa. Pertanto, tenuto conto parametri minimi di cui alla tabella 2 applicabile nella specie ex art. 10, comma 2, D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione tariffario da 5.200,00 ad € 26.000,00 appare equo liquidare all'attualità in relazione alla attività difensiva in concreto svolte . dal difensore/attore, la complessiva somma di € 2.770,66, oltre interessi di mora come richiesti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo .

Sugli importi innanzi liquidati trattandosi di obbligazione di valuta sono dovuti gli interessi di mora come richiesti, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo .

Segue per rigore di soccombenza la condanna della convenuta alla  rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, tenuto conto della tariffa professionale vigente ex DM n. 55/2014 in relazione al decisum e all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Eboli, nella persona dell'Avv. Maria De Vecchi,  definitivamente  pronunciando in ordine alla domanda avanzata da OMISSIS Avv. OMISSIS nei confronti di OMISSIS S.r.l.,  in persona del legale  rapp.te p.t ., con atto di citazione notificato in data 05/11/2019, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

a) accoglie,  per quanto  di  ragione,  la domanda  e,  per  l'effetto,  condanna  Como  1907 S.r.l.,  in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.770,66, oltre interessi di mora come richiesti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;

b) condanna la predetta convenuta soccombente al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi 725,00 di cui 125,00 per spese ed 600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario del15%, lva e Cna come per legge.

Eboli, 22/12/2020

Il Giudice di Pace

dott.ssa Maria De Vecchi

 
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