TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE CIVILE – ORDINANZA N. 873/2020 DEL 18/03/2020
IL TRIBUNALE DI SALERNO, III SEZIONE CIVILE
COSÌ COMPOSTO :
Dr. Giorgio Jachia Presidente estensore Dr.ssa Maria Luisa Buono Giudice
Dr Andrea Ferraiuolo Giudice
A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA ASSUNTA ALL’UDIENZA HA EMESSO LA SEGUENTE:
ORDINANZA
NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C. ISCRITTA AL N. 11386 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL’ANNO 2018, VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
PARTI
1. OMISSIS Rappresentato e difeso dall’avvocato PUCINO FILIPPO
RICORRENTE
AVVERSO
- OMISSIS Rappresentato e difeso dall’avvocato PETRONE DAIBERTO e dall’ avv. AITA GAETANO
RESISTENTE
AVENTE PER OGGETTO LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DELL’AVVOCATO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO CLIENTE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1
Con ricorso ex art. 702 bis c.c. il ricorrente si oppone al decreto ingiuntivo con cui l’avvocato OMISSIS (odierno resistente) chiedeva il pagamento della somma di Euro 10.337,86 a titolo di onorari dovuti dal proprio cliente per il patrocinio in suo favore innanzi al Tribunale Federale Nazionale della FIGC, oltre interessi di mora ex art. 5 D.lgs n. 231/2002, nonché spese vive pari ad Euro 118,50 per C.U. ed Euro 27,00 marca da bollo, oltre alle competenze legali pari ad Euro 540,00, oltre spese forfettarie 15%, Cassa 4% ed IVA 22%.
1.2
Il ricorso non può essere accolto perché il giudizio non può seguire il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ter c.p.c., richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, per la controversia prevista dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, come modificato dall’art. 34 comma 16 del decreto legislativo.
1.3
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass, sez. un. civ, 23 febbraio 2018, n. 4485 e Cass. Prima Civ. sezione sesta-2 11 giugno 2018 n. 15138) ha precisato che solo le controversie per la liquidazione degli onorari dell’avvocato in materia giudiziale civile e non quelle inerenti alle prestazioni giudiziali in materia penale, e dinanzi al giudice amministrativo soggiacciono al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n.150 del 2011 anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa (ad esempio laddove vi siano contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto ed alle prestazioni eseguite) valorizzando l’argomento della necessaria unicità del rito tanto se introdotta con rito sommario c.d. speciale, quanto se introdotta con opposizione a decreto ingiuntivo.
1.4
Da qui il rappresentare che la causa riguarda inequivocabilmente una prestazione di un avvocato non riconducibile alla materia giudiziale civile perché è pacifico tra le parti che il titolo del credito asserito dall’avvocato è derivante da una procura speciale, conferita il 29.01.2018, in calce alla memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale Federale Nazionale della FIGC in Roma (a seguito di procedimento disciplinare sportivo, instaurato in ragione del relativo deferimento da parte della Procura Federale FIGC, conclusosi con la decisione n. 41/TFN del 12.2.2018).
1.5
Quindi si pone in maniera tranciante il tema dell’errore nella forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo e delle sue conseguenze.
Va subito sottolineato che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte già richiamata (cfr. Cass, sez. un. civ, 23 febbraio 2018, 4485 e Cass. Prima Civ. sezione sesta-2 11 giugno 2018 n. 15138) è antecendete:
- alla notifica in data 16.11.2018 al dott. OMISSIS del decreto ingiuntivo n. 2894/2018, emesso in data 1.11.2018 dal Tribunale di Salerno, I Sezione, dott. Corrado D’Ambrosio (doc. 1), con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell’avv. OMISSIS di una somma di denaro.
- al deposito in data 21/22 dicembre 2018 (vale a dire meno di 40 giorni dopo la notifica) del ricorso ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e 21 d.lgs. n. 150/2018 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2894/2018;
- all’assegnazione del fascicolo alla terza sezione civile in data 28 dicembre 2018 (vale a dire dopo il 40 giorno dalla notifica)
- alla notifica del ricorso in uno al decreto di fissazione dell’udienza (mesi dopo il 40 giorno dalla notifica).
Pertanto si deve riscontrare che essendo una prestazione difensiva differente da quella in sede giudiziaria civile l’opponente avrebbe dovuto procedere con citazione nelle forme previste e disciplinate dagli artt. 641 e ss. c.p.c..
Per contro è stato depositato un ricorso il 22 dicembre 2018 dopo che erano già decorsi 36 giorni residuando un lasso di tempo di quattro giorni nel quale era materialmente impossibile, quand’anche si fosse allora rilevata l’erroneità della forma prescelta dall’opponente, effettuare assegnazione del fascicolo alla sezione, assegnazione al giudice, redazione del decreto di fissazione dell’udienza e soprattutto notifica del ricorso all’opposto.
Tanto comporta il dover tenere conto dei principi giurisprudenziali in tema di errore nella forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019 n.7071) laddove si rammenta che l’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, prevede. 1) che: “quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento di rito”; 2) che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguite prima del mutamento; 3) che “Restano ferme le decadenze delle preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
1.6
Tanto premesso nella giurisprudenza di legittimità si precisa che
- il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere funzionale ed inderogabile in quanto il relativo procedimento è disciplinato come un giudizio di impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ed ha un sostanziale carattere impugnatorio nella parte in cui è diretto a contestare il provvedimento monitorio, sia nei profili di rito sia in quelli di merito (Sez. U, Sentenza n. 9769 del 18/07/2001, Rv. 550798 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13204 del 26/11/1999, Rv. 531538 – 01 e Sez. 2, Sentenza n. 1828 del 18/02/2000 (Rv. 534041 – 01);
- la validità della costruzione dell’opposizione come giudizio di impugnazione e, correlativamente, del carattere funzionale della competenza del giudice dell’opposizione, inaugurata dal Cass. S.U. n. 1835 del 1996, non ha trovato nella giurisprudenza di legittimità successiva decisioni di senso contrario e questa Corte ha reiteratamente affermato che la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione (Cass. 9.2.1998, n. 1319, Cass. 18.2.2000, n. 1828 e più di recente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20324 del 20/09/2006 che ha ribadito il carattere funzionale ed inderogabile della competenza sull’opposizione, qualificando quest’ultima come impugnazione);
- questa Corte intende ribadire la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, confermata dalla persistenza del decreto dopo l’opposizione e dalla previsione di meccanismi di possibile definizione del giudizio tipici delle impugnazioni, quali il consolidamento del provvedimento impugnato in caso di inattività dell’opponente o di estinzione del giudizio;
- 4. da tale premessa discende che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, che disciplina il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, concerne esclusivamente il ben determinato ambito di applicazione del testo normativo in cui è inserito, il quale non attiene ai giudizi impugnatori, in quanto il comma 5, della disposizione è chiaro nel riferirsi all’ipotesi in cui la parte abbia erroneamente introdotto il giudizio di primo grado in forme diverse da quelle previste nel decreto in oggetto.
Da qui il prendere atto che anche nel caso che ci occupa l’errore nella forma dell’impugnazione comporta il rigetto del ricorso senza possibilità di conversione in rito ordinario del ricorso rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ter c.p.c., richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, per la controversia prevista dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, come modificato dall’art. 34 comma 16 del decreto legislativo.
Del resto in questo caso una differente lettura (si precisa non conforme all’orientamento citato della Suprema Corte, qui del tutto condiviso) non porterebbe ad un risultato differente perché comunque l’opposizione sotto forma di ricorso non è stata notificata nel termine ad opponendum. Infatti (cfr., Corte appello Bologna sez. III, 07/02/2017, n.326) l’applicazione del principio di sanatoria in via di conversione ex art. 156 c.p.c. può avere luogo solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto, di cui la notifica è requisito indispensabile.
Invece del tutto non condivisibile è la tesi esposta in dottrina secondo la quale l’opposizione resta ammissibile anche quando sia stata erroneamente proposta con ricorso anziché con citazione, o viceversa, sol che entro il termine ad opponendum il ricorso sia stato depositato o la citazione avviata a idonea notifica, senza necessità di verificare che sia stato adempiuto l’incombente prescritto dal rito effettivamente applicabile.
In altre parole chiunque, non avendo tempestivamente notificato l’opposizione al decreto ingiuntivo, potrebbe la sera dell’ultimo giorno utile depositare un ricorso ed ottenere poi dal giudice la conversione del rito. Si tratta con ogni evidenza di un argomento limite che tuttavia spiega efficacemente le ragioni concrete per le quali la ricostruzione proposta
dalla giurisprudenza di legittimità non può che essere condivisa in quanto trattasi di impugnazione da compiere nelle forme ed entro i termini fissati
in norme inderogabili.
1.7
Le spese di lite vengono liquidate conformemente allo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 ( tra € 5.201 e €26.000). esse vengono liquidate ai minimi, in considerazione della sostanziale assenza di attività istruttoria e della natura documentale della controversia; in particolare le spese suddette vengono quantificate in € 2.738,00 (studio della controversia € 438,00; introduzione del giudizio € 370,00; istruttoria e/o di trattazione € 1.120,00; decisione € 810,00).
Le spese seguono la soccombenza, in considerazione del fatto che la questione di diritto risolutiva non può ritenersi nuova, né risulta oggetto di mutamenti nell’orientamento giurisprudenziale (art. 92 c.p.c).
1.8
DISPOSITIVO
Il Tribunale, III Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita:
PQM
(1). Rigetta il ricorso;
(2). Dichiara la definitiva esecutività del d.i. 2894/2018;
(3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di euro 2.738,00 da distrarsi, per dichiarato anticipo, in favore dei procuratori costituiti;
(4). Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Rossella Torrusio, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno.
Decisa in Salerno il 5/02/2020
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge
Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia