Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 045/CSA del 26 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.9.2021

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica al calciatore per 2 giornate effettive di gara “…per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere” si legge nel referto arbitrale: “Condotta violenta - A fine gara, all’interno del tdg all’altezza della linea mediana lato panchine, il n. 77 B.M., arrivava da dietro verso il n. 29 P. e con entrambe le mani lo colpiva con forza e lo spingeva all’altezza del collo, facendolo cadere a terra senza conseguenze”. La Corte, pur essendo consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche Codice), riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non può non rilevare, in via preliminare, che la funzione del direttore di gara è quella di descrivere il fatto nel modo più puntuale possibile, ma non quella di qualificare la condotta, compito che spetta esclusivamente agli organi di giustizia sportiva. Pertanto, bene ha fatto il giudice di prime cure a “riportare” i fatti nell’ambito della condotta antisportiva di cui all’art. 39 del Codice.

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