Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 7/TFN-SVE del 16 Luglio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società ASD Città di Mazara (945623) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto la società è condannata al pagamento della somma di euro 3.000,00 iva inclusa per l’adempimento del contratto di collaborazione tecnica denominato "Monza Academy", per la stagione sportiva 2022/2023 e di un contratto di organizzazione di un camp estivo di calcio a carattere ludico sportivo denominato "AC Monza Camp".

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 6/TFN-SVE del 15 Luglio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (943309) nei confronti della società SS Virtus Milazzo ASD (938787) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto la società è condannata al pagamento della somma di euro 500,00 iva inclusa, per l’adempimento del contratto inter partes sottoscritto in data 30 marzo 2022, per l’organizzazione di un campo estivo di calcio a carattere ludico denominato “AC Monza Camp”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 5/TFN-SVE del 15 Luglio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla societàAC Monza Spa (943309) nei confronti della società ASD Città di Carini (740339) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto la società è condannata al pagamento della somma di euro 1.952,00, iva inclusa, per l’adempimento del contratto inter partes sottoscritto in data 10 agosto / 6 settembre 2022, per la costituzione di un rapporto di collaborazione tecnica denominato “Monza Elite”, valido per la stagione sportiva 2022/2023.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0114/CFA del 7 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 0029/TFNSVE-2023-2024 del 27.03.2024

Impugnazione – istanza: U.S. Limite e Capraia A.S.D/U.S. Pistoiese 1921 S.S.D. a RL.

Massima: Accolto il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condannata la società U.S. Pistoiese 1921 SSD a RL, a corrispondere alla società U.S. Limite e Capraia A.S.D. la somma di € 175.000,00 in virtù del “Contratto di Collaborazione” stipulato tra le stesse al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile ed a quanto disposto dall’art. 9 che prevedeva che “Relativamente a tutti i calciatori tesserati Pistoiese della squadra in oggetto che saranno in futuro ceduti da Pistoiese a titolo temporaneo e/o definitivo ad altra Società Professionistica Limite avrà diritto, in ogni caso, al 50% del corrispettivo della cessione che le sarà riconosciuto e liquidato da Pistoiese in corrispondenza dei tempi di incasso della cessione”. In pratica, la Limite si impegnava a gestire la parte tecnica, organizzativa ed economica, per la stagione sportiva 2018/19, di due squadre di categoria giovanile, la “Giovanissimi B Pro 2005” e la “Giovanissimi Pro Regionali 2006” (rectius, “Esordienti Pro regionali 2006”). I contrasti tra le parti sono sorti quando il calciatore …., facente parte della squadra “Giovanissimi B 2005” per la stagione 2018/19, e confermato nella Pistoiese per la successiva 2019/20, si trasferiva nel gennaio 2023 alla società professionistica “Juventus F.C.”, per un corrispettivo di euro 350.000,00.….in primo luogo, valga richiamare la giurisprudenza secondo la quale il primo criterio di interpretazione del contratto è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c.; in particolare, i criteri ermeneutici “soggettivi”, previsti dalle norme cosiddette “strettamente interpretative” dagli artt. 1362-1365 c.c., devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici “oggettivi”, previsti nelle norme cosiddette “interpretative-integrative” degli artt. 1366-1371 c.c. (per tutte: Cass. Civ., Sez. II, 8.9.21, n. 24180 e CFA, SSUU, n. 52/CFA/2023-2024). Ancora, valga richiamare la statuizione giurisprudenziale per la quale, ai fini dell'applicazione dei criteri interpretativi di un contratto (o di una sua specifica clausola), necessita partire dall'esame del suo elemento letterale, che ha funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, per poi confrontarlo con l'intero contesto contrattuale. Per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola, avuto riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano concordato di realizzare con la stipulazione del contratto. Quest'indagine, quindi, può investire, oltre al contesto negoziale integrale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dai successivi artt. 1369 e 1366, rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, e altresì a escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni “cavillose” che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. Civ., Sez. I, 2.8.23, n. 23519 e Cons. Stato, Sez. V, 8.9.23, n. 8210). In definitiva, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, secondo la regola di una interpretazione “globale”; tale criterio interpretativo non è sussidiario rispetto al canone dell'interpretazione letterale, poiché una interpretazione analitica, che non tenga conto del senso complessivo dell'atto, comporta il rischio di fraintendere il significato delle singole clausole, le quali trovano spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare. Il richiamo, nell'art. 1362, comma 1, c.c., alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche nel caso in cui il testo appaia chiaro, ma in apparenza incoerente; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume rilevanza anche il criterio logico - sistematico, di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole attinenti alla materia in contesa (Cass civ., Sez. II, 25.6.20, n. 12664). Chiarito quanto sopra, si esamina, dunque, il testo dell’”Accordo”, sottoscritto dalle parti “a latere” del “Contratto di Collaborazione” al fine dello sviluppo reciproco dell’attività del settore giovanile e sul quale si è incentrata la ragione del contendere. Partendo dall’interpretazione letterale e dall’art. 9) invocato dalla parte reclamante, in esso emerge ben chiara la struttura dello stesso, orientato a regolare un’obbligazione futura, legata alla cessione da Pistoiese, a titolo temporaneo e/o definitivo, ad altra società professionistica di calciatori in un momento successivo che non può che essere successivo a quello della stipula, visto che l’espressione letterale adoperata dalle parti è “…che saranno ‘in futuro’ ceduti”. Appare chiaro che il senso letterale dell’espressione era legato a vincolare l’obbligazione della Pistoiese a un momento futuro, dato dalla successiva cessione a società professionistica, momento che non era limitato nei suoi effetti, non avendo ritenuto le parti di circoscrivere la permanenza dell’obbligo entro un limite temporale espresso. Analogamente deve concludersi per gli artt. 10) e 11). In questi erano pure presenti espressioni legate a eventi futuri. Il primo prevede infatti che “ Relativamente ai calciatori della squadra in oggetto che non ‘saranno’ confermati da Pistoiese ma rispetto ai quali Pistoiese dovesse maturare un diritto al premio di formazione ex art. 96 NOIF, nonché al premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, nei confronti di altra società professionistica, Limite ‘avrà’ diritto, in ogni caso, al 40% del corrispettivo effettivamente incassato da Pistoiese” (art. 10). Anche l’art. 11) sottende un riferimento a evento futuro, là dove prevede che, qualora un giovane calciatore proveniente dalle selezioni di cui all’accordo tra le parti qui in esame avesse disputato almeno cinque gare ufficiali di un campionato professionistico con la prima squadra della Pistoiese, quest’ultima “sarà” tenuta a riconoscere un indennizzo di euro 5.000,00 a Limite al verificarsi di questa condizione. Queste Sezioni Unite, quindi, ritengono che per la struttura stessa dell’”Accordo” le obbligazioni di Pistoiese, di cui all’art. 9) in esame, non potessero che maturare al verificarsi di eventi futuri che, come tali, non potevano che esulare dal limite temporale della stagione 2018/19. La sentenza di primo grado (che definisce tale clausola “dirimente”) e parte reclamata sostengono che per una conclusione contraria deponga l’art. 12) dello stesso “Accordo”, secondo il quale il medesimo era valido “dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovabile tacitamente”. Aggiunge, poi, la Pistoiese – proprio sull’esclusione di un rinnovo tacito - che il riferimento a eventi futuri di cui ai richiamati artt. 9), 10) e 11) avrebbe trovato applicazione solo in caso di rinnovo espresso dell’”Accordo” tra le parti, rinnovo non esercitato. Queste Sezioni Unite, però, non concordano con tali conclusioni. Per quanto riguarda la motivazione della sentenza del Tribunale federale, si ritiene di avvalersi degli altri criteri ermeneutici sopra richiamati, esaminando l’”Accordo” nella sua globalità ai fini di una interpretazione logico-sistematica, da affiancare a quella letterale, come sopra evidenziato. Ebbene, l’”Accordo” in questione conteneva l’indicazione di varie obbligazioni reciproche tra le parti, a conferma della sinallagmaticità delle prestazioni, per cui la Pistoiese non aveva solo a suo carico le obbligazioni future legate agli artt. da 9) a 11), ma anche i numerosi obblighi ben definiti di cui agli artt. 1), 3) e 7). A fronte di obbligazioni che, logicamente, potevano essere limitate alla sola stagione 2018/19, quali quelle da ultimo richiamate, sussistevano altre che, per la loro natura, non potevano che essere ultrattive rispetto a tale limite. In tal senso, ci si riferisce a quelle di cui agli artt. 8) - a carico di Limite, obbligata al rilascio delle “liberatorie” relative al premio di preparazione ex art. 96 N.O.I.F. ed al premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F per tutti i calciatori tesserati nelle suddette squadre nella stagione 2018/2019 confermati dalla U.S. Pistoiese nella stagione seguente -  e ai ricordati artt. 9), 10) e 11) – a carico di Pistoiese - di certo non limitabili nella sola stagione di riferimento, proprio perché legate a eventi futuri e incerti che potevano manifestarsi (cessione di Pistoiese di calciatori a società professionistiche, art. 9), calciatori “non confermati” da Pistoiese che avessero maturato le condizioni per l’applicazione delle ricordate N.O.I.F., art. 10) e calciatori che avessero disputato almeno cinque gare con società professionistiche, art. 11), evento, quest’ultimo, certamente non realizzabile nella stessa stagione 2018/19 se non altro in virtù dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. e del limite di età ivi indicato che certamente impediva ai giovani calciatori di disputare gare in campionati non giovanili nel 2018/19. Non deve, poi, dimenticarsi che l’”Accordo” in questione è stato sottoscritto nella stessa data e “a latere” di un più ampio “Contratto di Collaborazione”, limitato nella sua durata fino al 30 giugno 2020, ma rinnovabile tacitamente (art. 5), che prevedeva obbligazioni e diritti reciproci per più di una stagione sportiva. A tale proposito spicca, per quel che rileva in questa sede, il contenuto del relativo art. 6.8, il quale dispone che: “ La cessazione o la risoluzione del presente Contratto non libererà le parti rispetto alle responsabilità, azioni o obblighi già sorti o relativi a comportamenti ed azioni tenuti durante la vigenza del presente Contratto”, con ciò confermando la potenziale ultrattività della regolamentazione ivi contenuta. Di converso, anche il correlato “Accordo” non poteva che logicamente conformarsi sulla presenza di situazioni di ultrattività degli effetti di quanto temporalmente avvenuto nella stagione 2018/19. Pertanto, emerge un quadro delimitato in tal senso: a) le due società hanno stipulato il 23 maggio 2018 un “Contratto” e un “Accordo”; il primo, regolava rapporti generali tra le parti, con obbligazioni a carico di entrambe (di “facere” a carico di Pistoiese, ex art. 3, e di natura economica a carico di Limite, ex art. 4). La relativa durata era legata a due stagioni sportive (2018/19 e 2019/20, trovando fine il 30 giugno 2020), ma con rinnovo tacito. Il secondo regolava nello specifico lo svolgimento della stagione 2018/19, senza possibilità di tacito rinnovo, rinvenendo, evidentemente, le parti la necessità di rinegoziare ogni anno i rispettivi obblighi e oneri per singola stagione, dettagliando obbligazione di “facere” anche a carico di Limite, oltre che di Pistoiese (artt. 1 e 3), nel senso di limitare a quella stagione la genesi delle rispettive obbligazioni ma non certo gli effetti di cui alle altre clausole, laddove questi erano proiettati – inevitabilmente – nel futuro. Ecco che, allora, non può essere condivisa l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui l’art. 12 dell’”Accordo” che stabilisce che lo stesso sarà valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e non sarà rinnovabile tacitamente, limiterebbe l’intera efficacia dell’intero” Accordo” stesso alla sola stagione sportiva 2018/2019. In realtà, appare logico e coerente, ai sensi dei criteri ermeneutici sopra descritti, che la clausola di cui all’art. 12) cit. si riferisca alle sole situazioni esauribili nella stessa stagione sportiva, ma non può, logicamente, essere considerata idonea a intervenire su situazioni inevitabilmente nascenti solo in un momento successivo, come quelle legate agli artt. 8)-11) sopra richiamati. Il riferimento alla stagione 2018/19 di cui all’art. 12) cit. deve dunque essere logicamente interpretato, per quel che riguarda l’art. 9) in esame, nel senso che la clausola riguardava unicamente i calciatori gestiti tecnicamente da Limite per quella sola stagione, nel senso che essa operava in qualunque anno successivo potevano essere trasferiti a società professionistiche, purchè sotto la gestione di Limite per la s.s. 2018/19 (e così pure per le clausole di cui agli artt. 10 e 11). Non operava per calciatori sotto la direzione tecnica di Limite per le stagioni successive, pur in presenza di un rinnovo tacito del solo “Contratto”. D’altronde, ciò giustifica anche la mancata previsione di una clausola di rinnovo tacito dell’”Accordo”, visto che la semplice “militanza” sotto la direzione di Limite per quella stagione stabilizzava effetti futuri, comunque pattuiti tra le parti. Tale ricostruzione ermeneutica appare proporzionata e non abnorme, dato che comunque per la stagione 2018/19 Limite si era occupata di una rosa non particolarmente ampia di calciatori, come si evince dalla documentazione depositata in giudizio, per cui le probabilità che più di uno – al massimo due – giovani calciatori fossero “attenzionati” da società professionistiche erano molto scarne. Soffermandosi sull’osservazione per la quale Pistoiese lamenta che un’interpretazione come quella di cui sopra avrebbe configurato una clausola “vessatoria”, queste Sezioni Unite rilevano che nessuna delle parti può essere definita “consumatore” né che la stessa trovava allocazione in modulo predisposto, ferma restando la specifica approvazione per iscritto presente nello stesso testo dell’”Accordo”, ex art. 1341 c.c. Le clausole vessatorie sono quelle che per il loro contenuto comportano uno squilibrio contrattuale tra le parti; il secondo comma dell'art. 1341 c.c. nel richiederne la specifica approvazione per iscritto, ne fornisce un elenco in virtù del quale sono considerate vessatorie le clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Sulla scorta di tali considerazioni, si può escludere che sia vessatoria la clausola di cui all’art. 9), posta nel contesto di una pattuizione che opera e pone obbligazioni proporzionate nei confronti di entrambe le parti. Dirimente, ad ogni modo, è l’osservazione per la quale Pistoiese ha rilevato tale vessatorietà solo in sede di appello e non anche in primo grado. E’ principio generale quello per il quale, infatti, il reclamo alla Corte federale di appello tendenzialmente si qualifica quale “ revisio prioris instantiae” non quale “novum judicium” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2023-2024 e n. 95/2019-2020).

Decisione C.F.A. – Sezione Unite  : Decisione pubblicata sul CU n. 0030/CFA del 4 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0005 del 28 luglio 2023

Impugnazione – istanza A.S.D. Fabrizio Miccoli/U.S. Triestina calcio 1918 s.r.l.

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto condannata la società al pagamento della somma di € 15.000,00 e non più di € 20.000,00 nei confronti della società professionistica in virtù  dell’accordo di collaborazione tecnica stipulato tra le parti in data 2 agosto 2021 e relativo alla stagione sportiva 2021/2022 avente ad oggetto: da un lato, l’autorizzazione  ad applicare la metodologia di lavoro e l’esperienza formativa della società professionistica nel Settore giovanile e dall’altro, l’obbligo di trasferire 8 calciatori alla società professionistica a titolo definitivo e gratuito previo pagamento  della somma di € 20.000,00 netti a titolo di “premio di preparazione forfettario”…Com’è noto, all’epoca dei fatti, l’art. 96 NOIF - poi riformato con C. U. n. 232/A, resosi necessario al fine di adeguare le N.O.I.F. al decreto legislativo n. 36/2021 ed entrato in vigore il 1° luglio 2023 – disponeva che “Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue”. La ratio della norma era (ed è tuttora, pur in seguito alle ricordate modifiche) quella di premiare economicamente le società che avendo “preparato” gli atleti, ne hanno favorito la crescita tecnica e sportiva, consentendo loro di migliorare il proprio potenziale ed, eventualmente, di gareggiare in campionati di categoria superiore. Il versamento di tale premio, rispondendo alla ricordata ratio di tutela in favore sia delle società che hanno contribuito alla crescita professionale degli atleti sia, indirettamente, dei medesimi atleti che così possono più agevolmente essere condotti attraverso percorsi formativi, costituiva (e costituisce tuttora) un obbligo per le società che tesserano per la prima volta i giovani atleti, obbligo assistito dalla possibilità di ricorrere presso i competenti organi di giustizia sportiva per ottenerne l’esatto adempimento. D’altro canto, però, nulla vieta che le medesime società possano – nell’esercizio della propria autonomia negoziale - prevedere il pagamento di analoghe tipologie di premio non solo in ipotesi diverse da quelle di cui alla citata norma ma con importi calcolati secondo modalità diverse da quelle ivi previste. Per determinare l’esatta natura dell’accordo, occorre quindi valutare concretamente la portata dei relativi obblighi contrattuali. Indubbiamente, l’accordo contiene un richiamo espresso al “premio di preparazione” di cui all’art. 96 NOIF, sebbene limitato alle liberatorie da rilasciare per attestare l’avvenuto pagamento del premio di preparazione di cui al citato articolo. Il medesimo elemento nominalistico ricorre anche nella fattura emessa il 20 maggio 2022 dalla resistente per richiedere il pagamento di quanto a suo avviso dovuto. Peraltro, com’è noto, ai fini della qualificazione di un contratto non rilevano le formule e le espressioni utilizzate dalle parti bensì la ratio del negozio e il concreto assetto di interessi che esso intende regolare, secondo la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.). Con l’accordo de quo, alla ricorrente è stato consentito di “applicare la metodologia di lavoro e l’esperienza formativa della Triestina nel settore giovanile”; la ricorrente, inoltre, si è impegnata a trasferire “a titolo definitivo e gratuito” otto atleti alla resistente. Con riferimento a tale trasferimento, la resistente, a fronte del rilascio delle liberatorie a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, si impegnava a corrispondere: a) un “premio di preparazione forfettario” pari a €. 20.000,00; b) una somma pari a €. 10.000,00 in occasione della prima presenza dell’atleta in una gara della prima squadra della Triestina; c) una somma pari a €. 10.000,00 in occasione della firma del primo contratto da professionista dell’atleta; d) una somma pari al 50% del ricavato in caso di cessione onerosa dell’atleta. Dall’esame di tutti i ricordati elementi consegue che l’accordo de quo non appare riconducibile allo schema di cui al citato articolo per i seguenti motivi: a) oggetto del medesimo non è il tesseramento di atleti ma una più ampia collaborazione tra le due società, anche sotto il profilo della condivisione di una metodologia di preparazione atletica; b) il corrispettivo del trasferimento non è limitato al “premio di preparazione” ma comprende anche ulteriori elementi con i relativi criteri di calcolo; c) lo stesso “premio di preparazione” non viene liquidato secondo i criteri indicati dall’art. 96 NOIF ma in maniera forfettaria. Del resto, ove l’accordo fosse riconducibile alla disciplina di cui all’art. 96 NOIF esso risulterebbe sostanzialmente privo di qualsiasi utilità, attesa la natura cogente della citata normativa. Pertanto, anche al fine di assicurare l’effetto utile dell’atto negoziale, non possono non valorizzarsene gli elementi di diversità rispetto alla citata disciplina normativa, così da attribuire al contratto e alle relative clausole qualche effetto, anziché addivenire ad un’interpretazione secondo cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 c.c.). Pertanto, i citati elementi, da ritenersi eccentrici rispetto alla previsione di cui all’art. 96 NOIF, devono far ritenere che l’accordo de quo, seppur ispirato alla disciplina di cui al citato articolo, se ne discosti sotto diversi aspetti. Ne consegue, altresì, che pur in assenza del requisito del “primo tesseramento”, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, l’accordo deve ritenersi pienamente valido proprio per la sua non riconducibilità all’ipotesi del “premio di preparazione” bensì alla libera autonomia negoziale delle parti. A tali conclusioni non osta il comportamento della medesima resistente che, in prima istanza, ha deciso di rivolgersi al Comitato premi, in attuazione proprio del disposto dell’art. 96 NOIF. Tale scelta processuale, che ben può essere ricondotta ad una strategia difensiva volta ad ampliare gli spazi di tutela, non può ritenersi decisiva ai fini della qualificazione del negozio, operazione che tocca all’interprete qualificato e, nel caso di specie, a questo Collegio. In tal senso, si condivide la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale in primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di tardività del relativo ricorso, ritenendolo sussumibile tra le ipotesi di cui all’art. 90, comma 1 e non all’art. 91, comma 4, CGS (fra l’altro, ove la presente fattispecie fosse riconducibile all’ipotesi del “premio di preparazione”, il Tribunale federale avrebbe dovuto essere il giudice di ultima istanza ex art. 96 NOIF, con conseguente inammissibilità del presente giudizio).,,,Anche ai fini della determinazione del quantum della controprestazione dovuta dalla resistente, occorre valorizzare la volontà delle parti come emerge dalla lettura del più volte ricordato accordo. In tal senso, si deve avere riguardo al fatto che il quantum della controprestazione non corrisponde alla somma dei distinti valori attribuiti dalle parti a ciascuno degli 8 atleti trasferiti ma è frutto di una quantificazione forfettaria posta in essere senza effettuare alcuna distinzione tra i valori dei singoli atleti. Deve, pertanto, ritenersi che le parti abbiamo valutato congiuntamente ed indistintamente il valore dei predetti atleti e non abbiano ritenuto sussistere differenze rilevanti tra i medesimi, considerandoli tutti di identico valore. Pertanto, nel determinare il quantum della controprestazione gravante in capo alla resistente in ragione del parziale adempimento dell’obbligo di trasferimento cui era tenuta la ricorrente, appare corretto procedere secondo un criterio di proporzionalità. Conseguentemente, appare corretto determinare l’obbligo della resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 15.000,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 09/TFN-SVE del 2 Agosto 2023

Decisione Impugnata:

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD Nomentum Calcio (matr. 936278) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva.

Massima: Accolto il ricorso e condannata la società al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre IVA se dovuta e interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo in forza di due contratti di affiliazione sportiva, il primo sottoscritto dalle parti in data 24 maggio 2021, valido per la stagione sportiva 2021/2022 e con scadenza al 30 giugno 2022 e il secondo sottoscritto dalle parti in data 13 agosto 2022, valido per la stagione sportiva 2022/2023 e con scadenza al 30 giugno 2023…Per indirizzo consolidato, il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno o per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale deve dimostrare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, a partire – se del caso – dall’avvenuto adempimento (ex multis, Cass. n. 3966/2020; per la giustizia sportiva si v., per un caso del tutto analogo a quello che occupa, Trib. fed. naz., Sez. vert. econ., dec., 28 luglio 2022, n. 6). Nel caso di specie, a fronte della validità ed efficacia dei contratti allegati e della loro integrale esecuzione da parte della ricorrente, la resistente non ha dato prova di aver corrisposto il prezzo pattuito alle scadenze concordate. Alla luce di ciò, considerato che il corrispettivo dovuto era determinato in € 2.500,00 oltre IVA per ciascuna delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 e che la ricorrente ha dedotto il mancato versamento dell’intero importo dovuto, la ASD Nomentum Calcio deve ritenersi tuttora obbligata al versamento in favore dell’AC Monza Spa della somma di € 5.000,00 oltre IVA, se dovuta, e interessi moratori dalle singole scadenze previste in contratto fino al soddisfo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 08/TFN-SVE del 2 Agosto 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD Barano Calcio (matr. 72388) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva

Massima: Accolto il ricorso e condannata la società al pagamento della somma di € euro 2.500,00 oltre IVA se dovuta e interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo in forza di un contratto di affiliazione sportiva sottoscritto dalle parti in data 17 settembre 2020 e con scadenza il 30 giugno 2022….Per indirizzo consolidato, il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno o per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale deve dimostrare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, a partire – se del caso – dall’avvenuto adempimento (ex multis, Cass. n. 3966/2020; per la giustizia sportiva si v., per un caso del tutto analogo a quello che occupa, Trib. Fed. Naz., Sez. Vert. Econ., dec., 28 luglio 2022, n. 6). Nel caso di specie, a fronte della validità ed efficacia del contratto allegato e della sua integrale esecuzione da parte della ricorrente, la resistente non ha dato prova di aver corrisposto per intero il prezzo pattuito alle scadenze concordate. Stando infatti alle allegazioni del Monza, il Barano avrebbe ottemperato soltanto a quando dovuto per la stagione 2020/2021, lasciando inadempiuto il prezzo da versare per la stagione sportiva 2021/2022. Alla luce di ciò, considerato che il corrispettivo dovuto era determinato in € 5.000,00 oltre IVA, di cui € 2.500,00 per la stagione 2020/2021 ed € 2.500,00 per la stagione 2021/2022, e che la ricorrente ha dedotto il mancato versamento dell’importo dovuto per la sola stagione 2021/2022, la ASD Barano Calcio deve ritenersi tuttora obbligata al versamento in favore dell’AC Monza Spa della residua somma di € 2.500,00 oltre IVA, se dovuta, e interessi moratori dalle singole scadenze previste in contratto fino al soddisfo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 07/TFN-SVE del 2 Agosto 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD GLS Dorica AN. UR. (matr. 949719) al fine di richiedere il saldo dei corrispettivi previsti dai contratti di collaborazione tecnica e di organizzazione di un AC Monza Camp

Massima: Accolto il ricorso e condannata la società al pagamento della somma di € euro 3.550,00 oltre IVA se dovuta e interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo in virtù di due contratti di collaborazione tecnica denominati Monza Academy…La AC Monza Spa deposita in atti i contratti di affiliazione sportiva e di organizzazione del camp estivo nonché le relative fatture; da tali documenti si evince pertanto la legittimità della richiesta. Si deve dare atto del pagamento, medio tempore, da parte della resistente, della somma di € 3.050,00 a copertura del contratto di affiliazione sportiva per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022, come da bonifico versato in atti dalla AC Monza Spa. Come visto il valore totale dei contratti di affiliazione sportiva e di organizzazione del camp estivo è pari ad € 6.600,00, da cui va detratta la somma di € 3.050,00 versata in data 19.07.2023. Ad oggi, pertanto, la ASD GLS Dorica AN. UR. è ancora debitrice nei confronti della AC Monza S.p.a. della somma di 3.550,00. Trattandosi di transazioni commerciali, sulla somma sopra individuata dovranno essere calcolati gli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 05/TFN-SVE del 28 Luglio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Fabrizio Miccoli (matr. 932790) nei confronti della società US Triestina 1918 Srl (matr. 945182) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di collaborazione tecnica

Massima: Rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere il saldo di € 20.000,00 del corrispettivo previsto in virtù dell’Accordo di collaborazione tecnica stipulato tra le parti, in data 02.08.2021…L’accordo sottoscritto dalle parti prevedeva l’impegno della ASD Fabrizio Miccoli di trasferire, a titolo gratuito e definitivo alla US Triestina Calcio 1918 Srl, n. 8 calciatori indicati nell’Allegato A all’accordo stesso e precisamente: ….. La ricorrente si obbligava, altresì, ad inviare alla Triestina le liberatorie al “Premio di preparazione” di cui all’art. 96 NOIF ed ogni altra liberatoria per indennità di formazione ed addestramento tecnico anche per le società pregresse che avessero contribuito alla formazione di ogni singolo calciatore. In seguito all’avvenuto tesseramento, la Triestina avrebbe corrisposto alla ASD Fabrizio Miccoli la somma di € 20.000,00 netti a titolo di premio di preparazione forfettario per il tesseramento di tutti i calciatori di cui all’Allegato A dell’Accordo, sopra elencati. La US Triestina Calcio 1918 Srl ha effettivamente tesserato tutti ed 8 i calciatori per la stagione sportiva 2012/2022. Tuttavia, si rileva dall’esame dell’AS 400 che i calciatori …., al momento del trasferimento presso la US Triestina Calcio 1918 Srl, non erano tesserati per la ASD Fabrizio Miccoli e quindi la stessa non avrebbe avuto titolo per trasferirli ad altra compagine. Al momento del trasferimento infatti, i suddetti calciatori erano tesserati per il Lecce Spa e solo nella stagione 2022/2023 sono stati tesserati dall’ASD Fabrizio Miccoli, a seguito di cessione proprio dalla US Triestina Calcio 1918 Srl. A riprova di ciò, pare opportuno evidenziare che la società ASD Fabrizio Miccoli deposita in atti (cfr. doc. 3) tutti i trasferimenti dei calciatori di cui all’Allegato A dell’accordo di collaborazione tecnica, tranne che dei calciatori Ciraci e Quarta. La circostanza per la quale questi calciatori, al momento della sottoscrizione dell’accordo, non fossero tesserati per la ASD Fabrizio Miccoli, comporta l’impossibilità per la suddetta società di trasferirli e di rilasciare le liberatorie previste dall’accordo stesso. La condizione di cui al punto 3.3 dell’Accordo di collaborazione tecnica, pertanto, non si è verificata, né, invero, si sarebbe potuta verificare.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato (matr. 750516), nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165) al fine di ottenere la condanna della società ACR Siena 1904 Spa a corrispondere alla GS San Miniato ASD le mensilità già maturate di marzo, aprile e maggio 2023 pattuite nella Convenzione del 31 agosto 2022

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto condannata la società al pagamento della somma di € 20.000,00 (€ 15.000,00 oltre IVA oltre alla mensilità maturanda fino al momento della decisone di giugno 2023 per ulteriori € 5.000,00 oltre IVA, per totali € 20.000,00 oltre IVA) per il mancato pagamento delle mensilità già maturate di marzo, aprile e maggio 2023 pattuite nella Convenzione del 31 agosto 2022 “ convenzione settore giovanile femminile”, volta a disciplinare i rapporti di collaborazione in materia di sviluppo del calcio femminile; che la società ACR Siena risulta aver adempiuto agli obblighi previsti per il settore calcistico femminile dal Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul C.U. n. 222/A del 27 aprile 2022 ed in particolare: “e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile; f ) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile; g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C”….In linea generale, va rilevato che la cognizione sulla proposta domanda risulta, anzitutto, ammissibile perché pienamente avallata da alcune disposizioni del codice di giustizia sportiva. All’art. 90, comma 1, CGS si prevede, infatti, che “la Sezione Vertenze Economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: il che radica i poteri di questa Sezione, sul piano generale e senza limitazioni, in ordine alla pronuncia sulla regolazione di rapporto obbligatori tra società calcistiche. All’art. 91, comma 2, CGS si prevede che “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”: il che consente a questa Sezione di esaminare il merito del rapporto obbligatorio con riguardo alla prova della sussistenza di un credito o alla sua totale o parziale estinzione per adempimento. L’art. 101 CGS prevede, al comma 1, che “avverso le decisioni del Tribunale Federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte Federale di Appello”, soggiungendo, al comma 4, che “la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata”: una disposizione che presuppone la provvisoria esecutività delle decisioni (anche) del Tribunale Federale Nazionale che, confermate anche in secondo grado, hanno accertato la debenza dei ratei oggetto del contendere. Le disposizioni sopra richiamate prefigurano due, sostanziali e fondanti, principi. Il primo di questi è da individuare nel principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, sostanziato dalla cognizione sulla domanda proposta in giudizio e sulla garanzia dell’attuazione delle decisioni. Tale principio si invera nell’esercizio di un’attività interpretativa dell’assetto dei rapporti patrimoniali tra i contraenti, incisi peraltro dalle due decisioni confermate in grado di appello; nell’accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla parte debitrice, ossia, nella specie, dalla società ACR Siena Spa; nella valutazione della conformità del comportamento tenuto dalla medesima parte debitrice rispetto a quello imposto dal duplice giudicato. Tanto premesso, occorre rilevare che, per effetto delle decisioni sopra indicate, il credito vantato dalla società GS San Miniato ASD è da ritenere certo (perché risultante dagli accertamenti sottesi alla cognizione del Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte federale d’appello per entrambe le controversie), liquido (in quanto è agevole determinare l’importo delle spettanze dovute dalla ACR Siena Spa alla ricorrente mediante una mera operazioni aritmetica) ed esigibile (non avendo la ACR Siena Spa, né in occasione dei pregressi giudizi, né, tantomeno, in occasione del presente giudizio, opposto propri crediti in compensazione o altre eccezioni in grado di paralizzare o anche soltanto limitare la misura del credito fatto valere in giudizio), e ciò non soltanto per le rate relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2023, ma anche per la rata di giugno 2023 (divenuta liquida ed esigibile alla fine del mese), atteso che risulta accertato in modo ormai irretrattabile che “l’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023” (cfr. Corte federale d’appello, decisione/0092/CFA-2022-2023).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta - Decisione n. 50 del 08/06/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0074/CFA-2022-2023, pubblicata e comunicata in data 27 febbraio 2023, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0025/TFNSVE/2022-2023 (anch'essa oggetto della impugnazione), depositata in data 30 gennaio 2023, in virtù della quale, in parziale accoglimento della domanda avversaria, l'ACR Siena 1904 S.p.A. è stata condannata a pagare alla GS San Miniato ASD la somma di € 10.000,00, riferita alle mensilità di novembre e dicembre del 2022, relativamente alla "Convenzione Settore Giovanile Femminile" sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022

Impugnazione Istanza: ACR Siena 1904 S.p.A / GS San Miniato A.S.D. / FIGC

Massima: Confermata la decisione della CFA con la quale l’attuale ricorrente è stata condannata a pagare alla GS San Miniato ASD la somma di € 10.000,00, riferita alle mensilità di novembre e dicembre del 2022, relativamente alla "Convenzione Settore Giovanile Femminile" sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022…Il Collegio di Garanzia ritiene  che l’interpretazione  della  clausola convenzionale fatta  dagli organi di giustizia federale sia esente dalle censure sollevate e che tale interpretazione sia del tutto coerente con la volontà espressa dalle parti con la sottoscrizione della Convenzione in oggetto. La statuizione convenzionale prevede infatti chiaramente la partecipazione della società Siena agli oneri sostenuti da San Miniato per le attività concordate in convenzione, nella misura massima di euro 40.000,00 oltre Iva, da versarsi in 8 rate di pari importo, a decorrere dalla mensilità di novembre 2022. Considerato che San Miniato ha provato di aver sostenuto gli oneri previsti dalla Convenzione (in misura superiore al contributo previsto) e che ha presentato regolari fatture per il pagamento del contributo, non poteva Siena non procedere al pagamento di quanto dovuto. Né poteva esimersi dal pagamento per una asserita ed evocata indeterminatezza della clausola contrattuale. Come hanno ritenuto i giudici federali, il contributo del Siena era dovuto, secondo una ragionevole interpretazione della suddetta clausola convenzionale, nella misura massima di € 40.000,00, all’integrale adempimento di tutte e quattro le distinte obbligazioni assunte dal San Miniato e, nel rispetto di tale tetto massimo di € 40.000,00, ciascuna rata (che doveva essere di pari importo) ammonta ad € 5.000,00, con inizio dalla mensilità di novembre 2022, come espressamente pattuito. Correttamente i giudici federali di primo grado hanno quindi interpretato la clausola convenzionale in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c., secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. La Corte Federale d’Appello ha aggiunto, in particolare, che “quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa. Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado”. Con l’ulteriore condivisibile corollario che “un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso ‘pari importo’ e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna”.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0092/CFA del 21 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche - n. 0027/TFNSVE/2022-2023 del 10 marzo 2023 relativa alla condanna di pagamento di euro 10.000,00 oltre le spese legali, in favore della società G.S. San Miniato A.S.D. in esito al ricorso ex art. 90, comma 1 lettera a) del CGS

Impugnazione – istanza:  –  ACR Siena 1904 spa/G.S. San Miniato A.S.D.

Massima: Confermata la decisione del TFN – sezione vertenze economiche che ha condannato la società al pagamento nei confronti di altra società del rateo scaduto di gennaio 2023, e di quelli eventualmente maturandi fino al momento della decisione da quest'ultima dovuti, in forza della Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta in data 31 agosto 2022….Il reclamo reitera pedissequamente le censure articolate dalla ACR Siena 1904 spa avverso la decisione del TFNSVE n.25/2022/2023, già respinte da questa Corte con decisione n. 74/CFA/2022/2023 ed è conseguentemente privo di fondamento per le medesime motivazioni che, per relationem, si richiamano in questa sede: … Come emerso nel corso dell’udienza, gli impegni sottoscritti ai punti da 1 a 4 dell’accordo sono stati tutti onorati dalla società San Miniato, per contro l’AC Siena, non solo è venuta meno al pagamento dell’onere economico su di essa gravante, ma neppure ha fatto fronte (sebbene trattasi di obblighi di natura facoltativa), ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo che prevedevano la possibilità che il Siena mettesse a disposizione materiale sportivo, fornisse un pullman per gli spostamenti delle squadre, sostenesse i costi delle visite medico-agonistiche, tutte spese che inevitabilmente sono state sostenute dalla società dilettantistica del San Miniato. Quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa. Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado. Il punto contestato letteralmente dispone: “Gli oneri sostenuti per i punti 1, 2, 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad euro 40.000.00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. La circostanza che - nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 - ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso “di pari importo” e dal successivo “con inizio dalla mensilità di novembre 2022”. In altri termini le parti avevano chiaramente convenuto, che le otto rate da corrispondere con decorrenza novembre 2022 dovessero coprire l’intera stagione agonistica 2022/2023 (ultima giugno 2023).  E, non potrebbe essere diversamente, sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione. Un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso “pari importo” e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna. Del resto, non è dato comprendere la posizione del reclamante, che non censura di nullità il contratto, ovvero la singola clausola, ma si limita ad evidenziare una presunta indeterminatezza del contributo complessivo a carico della società senese, senza però trarre una conclusione logico/giuridica finalizzata a comprendere con quali modalità e con quali termini dovrebbe concretizzarsi l’obbligazione di pagamento. In altri termini, è convincimento di questo Collegio che le parti abbiano chiaramente convenuto che l’obbligazione contrattuale del Siena, in disparte quella di natura facoltativa di cui si è dato conto, è da ricondurre al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 per otto mensilità da novembre 2022 a giugno 2023. La locuzione “non superiore ad euro 40.000,00” va interpretata nel senso che qualunque spesa sostenuta dal San Miniato, anche documentata che però superasse detto importo e quindi euro 5.000,00 mensili non sarebbe stata oggetto di rimborso. Sotto diverso profilo il Collegio, osserva che la decisione di I° grado vada confermata seppure, parzialmente, con diversa motivazione. Osserva il TFN che: “i ratei da corrispondere rappresentano degli acconti e al termine della stagione sportiva 2022/2023 occorrerà operare l'eventuale conguaglio tra gli oneri complessivi sostenuti dal GS San Miniato e dallo stesso documentati e quanto percepito a titolo di acconti dall'ACR Siena 1904 spa”. Questa Corte, non condivide tale passaggio motivazione che pertanto deve essere riformato. L’erogazione del contributo, così come pattuito, non prevede un meccanismo di pagamento con acconti ed un conguaglio finale a seguito di rendicontazione. L’accordo si limita esclusivamente a prevedere il pagamento di una somma fissa, per otto mensilità, dietro regolare presentazione di fattura relativa ai costi sostenuti, peraltro tutti documentati (doc. da 2 a 9 allegati alla memoria del reclamato). Quindi, alla fine della stagione sportiva non andrà operato alcun conguaglio tra gli oneri complessivamente sostenuti dal San Miniato e quanto dallo stesso percepito a titolo di acconti, proprio perché non si tratta di pagamenti in acconto, ma di una mera obbligazione, predeterminata nel singolo rateo e nell’importo complessivo, con pagamento rateizzato. L’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023. Quanto al rateo di gennaio 2023, oggetto di ricorso in I° grado, non riconosciuto dal TFN sul presupposto che non era evincibile in alcun modo in quale giorno del mese andava eseguito il pagamento e che “pertanto deve essere fissato al termine di ciascun mese”, in assenza di reclamo incidentale sul punto da parte del San Miniato, il capo della decisione va confermato, non senza osservare però che ai sensi dell’art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”….L’accordo si limita esclusivamente a prevedere il pagamento di una somma fissa, per otto mensilità, dietro regolare presentazione di fattura relativa ai costi sostenuti, peraltro tutti documentati (vedasi allegato 5 della memoria difensiva – rendicontazione aggiornata). L’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023. Quanto alla corretta condanna al pagamento del rateo di febbraio 2023, per il quale il San Miniato ha prodotto nel corso del giudizio di I° grado, regolare fattura n. 5 del 20/02/2023 per euro 6.100,00 (5.000,00 + Iva), non vi è ragione di discostarsi da quanto deciso sulle pregresse mensilità da questa Corte con la decisione n. 74, atteso che: “ai sensi dell’art. 1183 c.c. “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 27/TFN-SVE del 10 Marzo 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex  art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato ASD (matr. 750516) nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165) Al fine di richiedere il pagamento delle rate maturate nella convenzione del 31 agosto 2022

Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto condannata la società al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre IVA, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 in forza della “Convenzione Settore Giovanile Femminile” sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022…La regolazione dei rapporti economici discendenti dalla “Convenzione settore giovanile femminile” – allegata in giudizio da parte ricorrente – è rimessa al capo rubricato “Categoria femminile”, ai sensi del quale: “1. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Eccellenza Femminile, per conto dell’ACR Siena; 2. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a tesserare almeno 20 ragazze di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; 3. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a partecipare al Campionato Under 15 Nazionale, per conto dell’ACR Siena; 4. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Under 17 Nazionale Femminile, per conto dell’ACR Siena. Gli oneri sostenuti per i punti 1 e 2 e 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore a euro 40.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella Stagione Sportiva 2022/2023, in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. Giova premettere che la validità della detta Convenzione è stata già comprovata da questo Tribunale che, chiamato dall’odierna ricorrente a pronunciarsi circa la debenza dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e pure di quello di gennaio 2023 (all’epoca del giudizio non ancora maturato), con la Decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, ha accertato “il rituale deposito della Convenzione 31 agosto 2022 presso i competenti uffici federali” e dichiarato, in relazione all’assolvimento da parte della Società ricorrente delle obbligazioni discendenti dal rapporto convenzionale, che tale “circostanza non solo è [stata] documentata per tabulas dal GS San Miniato, ma non è neanche [stata] contestata dalla ACR Siena 1904 Spa”. Anche in questo giudizio la società GS San Miniato ha fornito la prova del pieno adempimento delle prestazioni per le quali si è impegnata sulla base della Convenzione; né la Società ACR Siena ha formulato contestazioni in merito….Nel silenzio della Convenzione, e in mancanza di una concorde volontà delle parti sul punto, deve ritenersi che la determinazione del contributo della ACR Siena nel massimo di 40.000,00 euro (oltre oneri) sia da riferirsi alla prestazione ‘massima’, vale a dire all’integrale adempimento di tutte e quattro le distinte obbligazioni assunte dalla GS San Miniato. Così è ragionevole interpretare la volontà contrattuale, anche alla luce della previsione del riparto delle somme in 8 ratei di pari importo. Ratei che avrebbero potuto essere proporzionalmente ridotti qualora le obbligazioni assunte fossero state solo parzialmente adempiute o se vi fosse stata contestazione in ordine al loro esatto adempimento; ma che, al contrario, sono dovute nella misura massima di 5.000,00 euro (oltre oneri) in presenza di un adempimento integrale e non contestato da parte resistente.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0074/CFA del 27 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche - n. 0025/TFNSVE/2022-2023 del 30 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – ACR Siena 1904 Spa-GS San Miniato

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la decisione del TFN sezione vertenze economiche che l’aveva condannata al pagamento nei confronti di altra società dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023, da quest'ultima dovuti, in forza alla Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta in data 31 agosto 2022 con condanna alle spese di € 1.200,00…tra le parti è stata stipulata in data 31 agosto 2022 una “Convenzione settore giovanile femminile” ai sensi del Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul C.U. N. 222/A del 27 aprile 2022 che il reclamante, in data 5 settembre 2022, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. unitamente al Modulo federale dove ha dichiarato di aver adempiuto a tutti gli adempimenti sul settore femminile attraverso il predetto accordo di collaborazione. L’accordo contrattuale in esame si inserisce, pertanto, nell’ambito delle norme emanate dalla FIGC per la promozione del calcio femminile iniziata nel 2015. Tale quadro normativo-programmatico è stato riproposto dalla FIGC negli anni successivi fino ad arrivare all’attuale stagione sportiva dove gli adempimenti sul settore femminile prescritti al Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico erano i seguenti: “e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C”. I suddetti impegni potevano essere assolti dalle società richiedenti la Licenza Nazionale sia direttamente che tramite “un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione...valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile...” per ciascuno dei campionati femminili a cui partecipava. In altri termini questa complessa attività di promozione del calcio femminile, che integra degli evidenti oneri economici, può essere realizzata direttamente dalla società professionistica ovvero, come nella fattispecie in esame, con un accordo di collaborazione con una società dilettantistica. Il mancato assolvimento dell’onere economico da parte del Siena previsto dalla convenzione, sul presupposto della “indeterminatezza ed indeterminabilità del contributo dovuto”, non coglie nel segno ed è espressione della volontà di sottrarsi ad un chiaro obbligo pattiziamente assunto. Come emerso nel corso dell’udienza, gli impegni sottoscritti ai punti da 1 a 4 dell’accordo sono stati tutti onorati dalla società San Miniato, per contro l’AC Siena, non solo è venuta meno al pagamento dell’onere economico su di essa gravante, ma neppure ha fatto fronte (sebbene trattasi di obblighi di natura facoltativa), ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo che prevedevano la possibilità che il Siena mettesse a disposizione materiale sportivo, fornisse un pullman per gli spostamenti delle squadre, sostenesse i costi delle visite medico-agonistiche, tutte spese che inevitabilmente sono state sostenute dalla società dilettantistica del San Miniato. Quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa. Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado. Il punto contestato letteralmente dispone: “Gli oneri sostenuti per i punti 1, 2, 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad euro 40.000.00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. La circostanza che - nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 - ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso “di pari importo” e dal successivo “con inizio dalla mensilità di novembre 2022”. In altri termini le parti avevano chiaramente convenuto, che le otto rate da corrispondere con decorrenza novembre 2022 dovessero coprire l’intera stagione agonistica 2022/2023 (ultima giugno 2023). E, non potrebbe essere diversamente, sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione. Un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso “pari importo” e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna. Del resto, non è dato comprendere la posizione del reclamante, che non censura di nullità il contratto, ovvero la singola clausola, ma si limita ad evidenziare una presunta indeterminatezza del contributo complessivo a carico della società senese, senza però trarre una conclusione logico/giuridica finalizzata a comprendere con quali modalità e con quali termini dovrebbe concretizzarsi l’obbligazione di pagamento. In altri termini, è convincimento di questo Collegio che le parti abbiano chiaramente convenuto che l’obbligazione contrattuale del Siena, in disparte quella di natura facoltativa di cui si è dato conto, è da ricondurre al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 per otto mensilità da novembre 2022 a giugno 2023. La locuzione “non superiore ad euro 40.000,00” va interpretata nel senso che qualunque spesa sostenuta dal San Miniato, anche documentata che però superasse detto importo e quindi le euro 5.000,00 mensili non sarebbe stata oggetto di rimborso.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 25/TFN-SVE del 30 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Al fine di richiedere il pagamento delle rate maturate sulla base di una “Convenzione Settore Giovanile Femminile” del 31 agosto 2022, alla data di presentazione del ricorso oltre alle rate maturande fino alla data della decisione.

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato (matr. 750516) nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165)

Massima: Accolto il reclamo della società e per l’effetto riformata la decisione della CAE  che l’aveva condanna al pagamento di € 15.000,00 oltre IVA nei confronti di altra società dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023 dovuti in forza alla Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022 e condannata la società al pagamento di € 10.000,00 + IVA per i mesi di novembre e dicembre 2022 previa emissione di fattura

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 6/TFN-SVE del 28 Luglio  2022

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) al fine di richiedere alla società ASD Virtus Battipaglia Calcio (matr. 943915) il saldo dell'intero corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva denominato "Monza Elite sul territorio italiano"

Massima: Condannata la società al pagamento del saldo dell'intero corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva denominato "Monza Elite sul territorio italiano"

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 51/TFN-SVE del 162 Novembre  2021

Decisione Impugnata: Accertare l’inadempimento della AS Livorno Calcio Srl all’accordo di affiliazione stipulato tra le parti per la creazione della Squadra femminile di calcio, con conseguente condanna al risarcimento in favore della ricorrente ASD Livorno Calcio Femminile

Impugnazione Istanza: ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS-FIGC proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile (matr. FIGC 951962) contro la società AS Livorno Calcio Srl (matr. FIGC 80895

Massima: Condannata la società al pagamento della somma di20.496,00 nei confronti della società ricorrente per l’inadempimento nel pagamento delle rate pattuite, a titolo di contributo, con riferimento all’accordo di affiliazione stipulato tra le parti per la creazione della Squadra femminile di calcio

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