Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 27/TFN-SVE del 10 Marzo 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex  art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato ASD (matr. 750516) nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165) Al fine di richiedere il pagamento delle rate maturate nella convenzione del 31 agosto 2022

Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto condannata la società al pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre IVA, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 in forza della “Convenzione Settore Giovanile Femminile” sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022…La regolazione dei rapporti economici discendenti dalla “Convenzione settore giovanile femminile” – allegata in giudizio da parte ricorrente – è rimessa al capo rubricato “Categoria femminile”, ai sensi del quale: “1. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Eccellenza Femminile, per conto dell’ACR Siena; 2. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a tesserare almeno 20 ragazze di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; 3. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna, a partecipare al Campionato Under 15 Nazionale, per conto dell’ACR Siena; 4. L’ACR Siena delega il GS San Miniato, che a sua volta accetta e si impegna a partecipare al Campionato Under 17 Nazionale Femminile, per conto dell’ACR Siena. Gli oneri sostenuti per i punti 1 e 2 e 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore a euro 40.000,00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella Stagione Sportiva 2022/2023, in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. Giova premettere che la validità della detta Convenzione è stata già comprovata da questo Tribunale che, chiamato dall’odierna ricorrente a pronunciarsi circa la debenza dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e pure di quello di gennaio 2023 (all’epoca del giudizio non ancora maturato), con la Decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, ha accertato “il rituale deposito della Convenzione 31 agosto 2022 presso i competenti uffici federali” e dichiarato, in relazione all’assolvimento da parte della Società ricorrente delle obbligazioni discendenti dal rapporto convenzionale, che tale “circostanza non solo è [stata] documentata per tabulas dal GS San Miniato, ma non è neanche [stata] contestata dalla ACR Siena 1904 Spa”. Anche in questo giudizio la società GS San Miniato ha fornito la prova del pieno adempimento delle prestazioni per le quali si è impegnata sulla base della Convenzione; né la Società ACR Siena ha formulato contestazioni in merito….Nel silenzio della Convenzione, e in mancanza di una concorde volontà delle parti sul punto, deve ritenersi che la determinazione del contributo della ACR Siena nel massimo di 40.000,00 euro (oltre oneri) sia da riferirsi alla prestazione ‘massima’, vale a dire all’integrale adempimento di tutte e quattro le distinte obbligazioni assunte dalla GS San Miniato. Così è ragionevole interpretare la volontà contrattuale, anche alla luce della previsione del riparto delle somme in 8 ratei di pari importo. Ratei che avrebbero potuto essere proporzionalmente ridotti qualora le obbligazioni assunte fossero state solo parzialmente adempiute o se vi fosse stata contestazione in ordine al loro esatto adempimento; ma che, al contrario, sono dovute nella misura massima di 5.000,00 euro (oltre oneri) in presenza di un adempimento integrale e non contestato da parte resistente.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0074/CFA del 27 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche - n. 0025/TFNSVE/2022-2023 del 30 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – ACR Siena 1904 Spa-GS San Miniato

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la decisione del TFN sezione vertenze economiche che l’aveva condannata al pagamento nei confronti di altra società dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023, da quest'ultima dovuti, in forza alla Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta in data 31 agosto 2022 con condanna alle spese di € 1.200,00…tra le parti è stata stipulata in data 31 agosto 2022 una “Convenzione settore giovanile femminile” ai sensi del Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul C.U. N. 222/A del 27 aprile 2022 che il reclamante, in data 5 settembre 2022, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. unitamente al Modulo federale dove ha dichiarato di aver adempiuto a tutti gli adempimenti sul settore femminile attraverso il predetto accordo di collaborazione. L’accordo contrattuale in esame si inserisce, pertanto, nell’ambito delle norme emanate dalla FIGC per la promozione del calcio femminile iniziata nel 2015. Tale quadro normativo-programmatico è stato riproposto dalla FIGC negli anni successivi fino ad arrivare all’attuale stagione sportiva dove gli adempimenti sul settore femminile prescritti al Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico erano i seguenti: “e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile. f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile. g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C”. I suddetti impegni potevano essere assolti dalle società richiedenti la Licenza Nazionale sia direttamente che tramite “un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione...valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile...” per ciascuno dei campionati femminili a cui partecipava. In altri termini questa complessa attività di promozione del calcio femminile, che integra degli evidenti oneri economici, può essere realizzata direttamente dalla società professionistica ovvero, come nella fattispecie in esame, con un accordo di collaborazione con una società dilettantistica. Il mancato assolvimento dell’onere economico da parte del Siena previsto dalla convenzione, sul presupposto della “indeterminatezza ed indeterminabilità del contributo dovuto”, non coglie nel segno ed è espressione della volontà di sottrarsi ad un chiaro obbligo pattiziamente assunto. Come emerso nel corso dell’udienza, gli impegni sottoscritti ai punti da 1 a 4 dell’accordo sono stati tutti onorati dalla società San Miniato, per contro l’AC Siena, non solo è venuta meno al pagamento dell’onere economico su di essa gravante, ma neppure ha fatto fronte (sebbene trattasi di obblighi di natura facoltativa), ai punti 1, 2 e 3 dell’accordo che prevedevano la possibilità che il Siena mettesse a disposizione materiale sportivo, fornisse un pullman per gli spostamenti delle squadre, sostenesse i costi delle visite medico-agonistiche, tutte spese che inevitabilmente sono state sostenute dalla società dilettantistica del San Miniato. Quanto al tema dell’interpretazione della clausola dell’accordo di collaborazione oggetto del reclamo, al pari del giudice di prime cure, questa Corte Federale non ravvisa elementi di incertezza o di poca chiarezza della stessa. Appare sufficiente il richiamo ai criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 del Codice civile, coniugati con il principio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c. per confermare quanto statuito dal giudice di I° grado. Il punto contestato letteralmente dispone: “Gli oneri sostenuti per i punti 1, 2, 3 e 4 restano espressamente a carico dell’ACR Siena per un contributo massimo non superiore ad euro 40.000.00 oltre IVA di legge se dovuta, da versare nella stagione sportiva 2022/2023 in 8 rate di pari importo con inizio dalla mensilità di novembre 2022, dietro presentazione di regolare fattura”. La circostanza che - nel rispetto del tetto massimo di euro 40.000,00 - ciascuna rata ammonta ad euro 5.000,00 si evince dall’inciso “di pari importo” e dal successivo “con inizio dalla mensilità di novembre 2022”. In altri termini le parti avevano chiaramente convenuto, che le otto rate da corrispondere con decorrenza novembre 2022 dovessero coprire l’intera stagione agonistica 2022/2023 (ultima giugno 2023). E, non potrebbe essere diversamente, sia in forza di quanto previsto dall’art. 1367 c.c. secondo il quale “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, e sia per una ragione di ordine logico, una società dilettantistica non potrebbe farsi carico di anticipare tutti gli oneri finanziari connessi all’esatto adempimento della sua prestazione. Un’interpretazione secondo buona fede della clausola non lascia margine di dubbio che con l’inciso “pari importo” e nel successivo tetto massimo di euro 40.000,00 le parti abbiano convenuto che le 8 rate da corrispondere ammontino ad euro 5.000,00 ciascuna. Del resto, non è dato comprendere la posizione del reclamante, che non censura di nullità il contratto, ovvero la singola clausola, ma si limita ad evidenziare una presunta indeterminatezza del contributo complessivo a carico della società senese, senza però trarre una conclusione logico/giuridica finalizzata a comprendere con quali modalità e con quali termini dovrebbe concretizzarsi l’obbligazione di pagamento. In altri termini, è convincimento di questo Collegio che le parti abbiano chiaramente convenuto che l’obbligazione contrattuale del Siena, in disparte quella di natura facoltativa di cui si è dato conto, è da ricondurre al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 per otto mensilità da novembre 2022 a giugno 2023. La locuzione “non superiore ad euro 40.000,00” va interpretata nel senso che qualunque spesa sostenuta dal San Miniato, anche documentata che però superasse detto importo e quindi le euro 5.000,00 mensili non sarebbe stata oggetto di rimborso.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 25/TFN-SVE del 30 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Al fine di richiedere il pagamento delle rate maturate sulla base di una “Convenzione Settore Giovanile Femminile” del 31 agosto 2022, alla data di presentazione del ricorso oltre alle rate maturande fino alla data della decisione.

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato (matr. 750516) nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165)

Massima: Accolto il reclamo della società e per l’effetto riformata la decisione della CAE  che l’aveva condanna al pagamento di € 15.000,00 oltre IVA nei confronti di altra società dei ratei scaduti di novembre 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023 dovuti in forza alla Convenzione Settore Giovanile Femminile sottoscritta inter partes in data 31 agosto 2022 e condannata la società al pagamento di € 10.000,00 + IVA per i mesi di novembre e dicembre 2022 previa emissione di fattura

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 6/TFN-SVE del 28 Luglio  2022

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) al fine di richiedere alla società ASD Virtus Battipaglia Calcio (matr. 943915) il saldo dell'intero corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva denominato "Monza Elite sul territorio italiano"

Massima: Condannata la società al pagamento del saldo dell'intero corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva denominato "Monza Elite sul territorio italiano"

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 51/TFN-SVE del 162 Novembre  2021

Decisione Impugnata: Accertare l’inadempimento della AS Livorno Calcio Srl all’accordo di affiliazione stipulato tra le parti per la creazione della Squadra femminile di calcio, con conseguente condanna al risarcimento in favore della ricorrente ASD Livorno Calcio Femminile

Impugnazione Istanza: ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS-FIGC proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile (matr. FIGC 951962) contro la società AS Livorno Calcio Srl (matr. FIGC 80895

Massima: Condannata la società al pagamento della somma di20.496,00 nei confronti della società ricorrente per l’inadempimento nel pagamento delle rate pattuite, a titolo di contributo, con riferimento all’accordo di affiliazione stipulato tra le parti per la creazione della Squadra femminile di calcio

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