CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 02/11/2021 N. 5952

Pubblicato il 02/11/2021

N. 05952/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08539/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8539 del 2021, proposto da

A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano De Bosio e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;

nei confronti

Cosenza Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri e Maria Serpieri, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7; Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Co.Vi.So.C), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da Registri di giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, sez. I, n. 5212/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 Cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Cosenza Calcio s.r.l. e di C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati De Bosio, Manzi, Viglione, Angeletti e Fantini;

Considerato che l’appello non appare prima facie meritevole di accoglimento, avuto complessivo e concorrente riguardo: a) alle ragioni già esposte dal Collegio nella ordinanza n. 4597/2021, dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, a dispetto delle ragioni di diritto valorizzate dall’appellante per aggiunzione di motivi; b) alla emergente insussistenza di profili di irragionevolezza, relativamente alla contestata procedura di svincolo dei calciatori, scolpita all’art. 110 delle NOIF; c) alla assenza di apprezzabili esigenze cautelari, in ragione dello stato avanzato dei campionati;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate, ricorrendone, ad avviso del Collegio, giustificati motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Valerio Perotti, Presidente FF

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

 

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