CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 15/10/2021 N. 5682

Pubblicato il 15/10/2021

N. 05682/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07802/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7802 del 2021, proposto da

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17;

contro

A.S. Sambendettese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cesare Di Cintio in Roma, alla piazza Euclide, n. 31;

nei confronti

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, sez. I, n. 4615/2021, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S. Sambendettese S.r.l. e di C.O.N.I.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Viglione, Di Cinto, Angeletti;

Considerato che la sopravvenuta ammissione, per autonoma ragione, della società appellata al campionato di serie D, attualmente in corso di regolare svolgimento, elide ogni ragione di danno prospettata dalla Federazione appellante;

Ritenuto che le spese della presente fase processuale possano essere compensate, ricorrendone giustificati motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it