CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 17/09/2021 N. 5137

Pubblicato il 17/09/2021

N. 05137/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07518/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7518 del 2021, proposto da

A.S. Sambenedettese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide, n. 31;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;

nei confronti

Latina Calcio 1932 s.r.l., Ssd Fidelis Andria 2018 s.r.l., A.C.N. Siena 1904 s.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I, n. 4430/2021, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 il Cons. Stefano Fantini ed uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, Angeletti e Viglione;

Ritenuta la diversità tra l’attribuzione del titolo sportivo ai fini dell’affiliazione alla F.I.G.C. e la licenza nazionale ai fini dell’iscrizione al campionato di categoria;

Considerato che la Co.Vi.So.C. ha attestato come non consentita, per l’estinzione del debito contributivo, la compensazione/accollo di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, trattandosi di modalità non ammessa dalla disciplina di settore;

Ritenuto che la dimensione ordinamentale pluralistica che viene in rilievo nella fattispecie controversa rende – nella pur sommaria delibazione propria dell’attuale fase cautelare del giudizio – condivisibile l’assunto della non estensibilità della proroga legale dei termini di pagamento, prevista nei confronti dell’ente impositore, anche all’ordinamento sportivo, nel quale la perentorietà del termine per gli adempimenti necessari all’iscrizione al Campionato è funzionale all’avvio dello stesso, anche nel rispetto della par condicio dei soggetti che vi partecipano;

Rilevato inoltre che il C.U. n. 253/A, approvato dal Consiglio federale della FIGC nella seduta del 21 maggio 2021, specificamente richiede, al punto 11, nel termine perentorio, di “assolvere il pagamento”;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Valerio Perotti, Presidente FF

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

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