CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 27/08/2021 N. 4597

Pubblicato il 27/08/2021

N. 04597/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07516/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7516 del 2021, proposto da

A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, Luisa Torchia, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.), non costituite in giudizio; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04429/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Cosenza Calcio S.r.l. e del C.O.N.I.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Vaccarella, Iacovone, Viglione, Angeletti, Fantini e Serpieri;

Il Collegio, riservata al giudizio di merito la trattazione approfondita delle diverse questioni, di rito e di merito, poste dalle parti, reputa che siano dirimenti, ai fini della decisione del presente appello cautelare, le argomentazioni che di seguito si espongono, tenuto conto delle censure mosse dalla società ricorrente all’ordinanza cautelare appellata, sotto la rubrica di “Violazione e/o falsa applicazione del Manuale delle Licenze. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’artt. 15-ter e 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: travisamento dei fatti, disparità di trattamento, errore e ingiustizia manifesta, sviamento di potere e difetto di proporzionalità”.

A) Il rilievo della c.d. normativa emergenziale di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ.mod.

Va premesso che la ricorrente non assume che le disposizioni della richiamata normativa emergenziale abbiano impedito la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art. 3 bis (Rateazione delle somme dovute) del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462 (“1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, […] possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo” e “3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”) e 15 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (“1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena”, salvo il “caso di lieve inadempimento”). La società, infatti, non solo non menziona alcuna disposizione dalla quale sia desumibile la sospensione ex lege per l’emergenza pandemica dei termini di pagamento delle rate previste nei piani di versamento rateale concordati con l’Agenzia delle Entrate ai sensi del citato art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, ma assume esplicitamente che, essendosi trovata costretta a interromperne il versamento, “decadeva dal beneficio della rateizzazione, in applicazione dell’art. 15-ter, co.1 del D.P.R. n. 602 del 1973, con la prospettiva di procedere ad una nuova e più lunga rateazione a seguito della notificazione delle cartelle di pagamento” (cfr. pag. 8 del ricorso in appello). L’appellante sostiene quindi che erroneamente l’ordinanza appellata avrebbe escluso l’incidenza dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, perché, invece, la norma avrebbe “rimesso in termini la Società per il pagamento dei debiti fiscali in questione”.

L’assunto è infondato dal momento che la disposizione - come fatto palese dalla rubrica (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) - concerne la fase della riscossione successiva all’iscrizione a ruolo dei tributi. Pertanto la sospensione ex lege, riguardando i termini dei versamenti “derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione” (nonché altri termini di pagamento, non rilevanti nel caso di specie, comunque attinenti sempre alla riscossione esattoriale), non opera affatto come “generale rimessione in termini” del contribuente (secondo l’assunto della società appellante, che perciò impropriamente richiama l’art. 9 della legge 27 luglio 200, n. 212 – c.d. Statuto del contribuente) e non è idonea ad incidere sulla rateazione dei c.d. avvisi bonari ex art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, accordata dall’ente impositore, Agenzia delle Entrate, fatto salvo quanto si dirà sulla “dilazione del pagamento” ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, accordata dall’agente della riscossione, cioè dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

- B) Il cd. “consolidamento del debito fiscale”.

, Venendo ora al tema del cd. “consolidamento del debito fiscale”, non colgono nel segno le argomentazioni dell’appellante (cfr. pag. 28 e seg. del ricorso) basate sulla portata e sugli effetti del c.d. avviso bonario (rectius, comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), in particolare, quanto all’inidoneità dello stesso ad avviare il procedimento di riscossione.

In effetti, le procedure ex art. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e, per quanto qui rileva, ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, aventi a oggetto i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, prescindono dall’emissione di un avviso di accertamento, prevedendosi mere comunicazioni e poi l’emissione della cartella entro termini legali di decadenza in caso di mancato pagamento, sicché, effettivamente, la cartella di pagamento è il primo atto col quale si “formalizza” la pretesa tributaria nei confronti del contribuente.

Tuttavia, come evidenziato dalle difese delle parti appellate e sottolineato nella impugnata decisione n. 56/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport (laddove ha escluso, ai fini dell’ammissione al campionato, l’equipollenza delle diverse condotte alternative del contribuente nei confronti della pretesa erariale ed ha affermato che <<la situazione del debitore che, per usare il lessico della parte ricorrente, “rest[i] inerte e attend[a] l’emissione e la notifica della successiva cartella di pagamento” è, in termini sostanziali, di attuale responsabilità per l’ “obbligo” nei confronti del creditore erariale (Agenzia delle Entrate) e, in termini processuali, di prospettica soggezione nei confronti dell’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione): situazioni, entrambe, non incise nella loro consistenza dalla ulteriore disponibilità di mezzi di tutela.>>), il requisito richiesto per il rilascio della licenza nel Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2021/2022 (di cui al C.U. 252/A approvato dal Consiglio federale della F.I.G.C. nella seduta del 21 maggio 2021), Titolo I, lett. c), punti 14 e 15 del Manuale allegato al C.U., non sussiste già quando l’Agenzia delle Entrate abbia emesso nei confronti della società una o più comunicazioni di irregolarità, non essendo richiesta la definitività dell’accertamento tributario (a differenza che in altri contesti normativi, cui le parti pure si sono riferite, quale quello dell’ammissione alla partecipazione alle procedure di appalto ex art. 80, comma 4, del d.lgs. n.50 del 2016).

In sintesi, le società avrebbero dovuto, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, avere assolto il pagamento delle rate delle imposte scadute al 28 febbraio 2021 ovvero avere in corso transazioni o rateazioni con l’Agenzia delle Entrate ed aver assolto al pagamento della rate dei piani transattivi o rateali, parimenti scadute al 28 febbraio 2021, senza alcuna necessità, per usare la terminologia della ricorrente, del “consolidamento del debito” tributario (giustamente considerato irrilevante anche dalla citata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport).

In definitiva, come in modo condivisibile osservato nella citata decisione del Collegio di Garanzia, per le vicende occorse, la Società appellante indipendentemente dal regime normativo venuto in rilievo a far tempo dall’8 marzo 2020, era a quell’epoca decaduta dal beneficio della rateazione ai sensi del citato articolo 3 bis del D.Lgs n. 462/1997 e, dunque, risultava qualificabile verso l’Erario quale soggetto responsabile di inadempimento non lieve, senza essere in condizione di invocare, alla stregua del generale principio di “auto-responsabilità”, concause e o sopravvenienze idonee ad esentarla dalle conseguenze dell’inadempimento già consumato. Dirimente è, in definitiva, la considerazione per cui la virtuale suscettibilità di futura rateazione, ex articolo 19 d.P.R. n. 602 del 1973- a seguito della ricezione di un atto della riscossione e del teorico ripristino della regolarità fiscale- non è, sul piano ontologico e sul versante teleologico, idonea a escludere la qualificazione delle obbligazioni tributarie in esame, a seguito dalla decadenza dal “beneficium”, come debiti fiscali inadempiuti alla data del 28 giugno 2021.

Si aggiunga che il comportamento alternativo lecito dell’esigibile adempimento spontaneo, secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, avrebbe consentito alla società di ripristinare tempestivamente il requisito della regolarità fiscale.

- C) La situazione di inadempimento della società A.C. Chievo – Verona s.r.l. e la preclusione all’accesso alla “successiva rateazione in executivis”, asseritamente resa impossibile dalla normativa emergenziale sopravvenuta.

Alla stregua dell’interpretazione di tale ultima normativa e dei punti 14 e 15 del Manuale del Sistema delle Licenze Nazionali di cui sopra, l’irrilevanza della previsione dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 consegue, non tanto (o non solo) al risalente periodo di riferimento e al consistente ammontare dei debiti fiscali della società, quanto alla riconosciuta e non contestata decadenza dalla rateazione concessa ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, che ha posto la società in una situazione di inadempimento dell’obbligazione tributaria preclusiva del possesso del requisito di cui ai punti 14 e 15 del detto Manuale, nonché alla non praticabilità del rimedio della dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 su mera richiesta del debitore, a prescindere dalla sospensione disposta dalla normativa emergenziale.

Premesso che sarebbe da approfondire se la “rateazione” concessa dall’agente della riscossione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 sia equipollente ai fini dell’ammissione ai campionato di calcio di serie B alla rateazione concessa dall’ente impositore Agenzia delle Entrate, la quale soltanto - come accennato nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata - è espressamente considerata al punto n. 14 del Manuale del Sistema Licenze Nazionali (questione, però, non affrontata ex professo negli scritti del presente giudizio di appello cautelare), è tuttavia dirimente osservare, in base alle norme che regolano gli atti propedeutici alla procedura di riscossione dei tributi erariali mediante ruoli, che:

- la fattispecie dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 presuppone l’avvenuta formazione e consegna dei ruoli (secondo quanto previsto, tra l’altro, dal d.m. 3 settembre 1999, n. 321, contenente il relativo regolamento), cioè presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo (arg. ex art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973);

- l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per quanto qui rileva, stabilisce, poi, al comma 1, lett. c-bis), che la cartella di pagamento deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre “del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’art. 15-ter”;

- nelle more della formazione dei ruoli da parte dell’ente impositore e della loro consegna all’agente della riscossione, nonché dell’emissione della cartella di pagamento, il contribuente non versa in una situazione di diritto soggettivo all’ammissione del beneficio della dilazione di pagamento, né peraltro tale situazione giuridica soggettiva è configurabile dopo la formazione e la consegna del ruolo e nemmeno a seguito dell’istanza di dilazione di pagamento;

- lo stesso art. 19 prevede, infatti, al comma 1, che presupposto per l’ammissione al beneficio è, oltre alla detta iscrizione a ruolo, la dichiarazione (o la dimostrazione, per gli importi superiori a 60.000 euro) di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, da valutarsi da parte dell’agente della riscossione, ed, al comma 1 quater, gli effetti della presentazione della richiesta, tra cui non vi è quello dell’estinzione o della novazione del debito tributario riscuotibile;

- in conclusione, anche a voler ammettere l’utilità della c.d. rateazione in executivis ai fini dell’ammissione al campionato, la società non vantava alcuna pretesa giuridicamente tutelata alla formazione dei ruoli (essendo rimessa alla scelta del creditore il compimento dell’attività esecutiva, pur nei limiti e secondo le norme, anche regolamentari, che disciplinano la riscossione dei tributi erariali) e all’ammissione al beneficio (men che meno a seguito della presentazione dell’istanza soltanto alla data del 28 giugno 2021, improduttiva di effetti giuridici in assenza di atto discrezionale dell’agente della riscossione, dalla portata costitutiva, di concessione del beneficio), la cui soddisfazione possa dirsi preclusa per la sopravvenienza della normativa emergenziale.

Di qui la correttezza dell’ordinanza impugnata laddove ha riscontrato la mancanza del requisito di cui ai citati punti 14 e 15 del Manuale del “Sistema delle Licenze Nazionali”, rilevando, per un verso, la mancanza di atti di transazione e rateizzazione efficaci per i debiti tributari di cui al punto 14 e, per altro verso, il mancato adempimento dei debiti tributari di cui allo stesso punto 14 ed al punto 15; adempimento spontaneo, che, allo stato, non risulta essere stato affatto impedito alla società, nel periodo precedente il termine perentorio del 28 giugno 2021;

Si deve aggiungere che, per quanto sopra, il punto 14 del Manuale non può essere interpretato nel senso che il requisito ivi indicato sarebbe soddisfatto con la sola presentazione dell’istanza di rateizzazione e che le ragioni di illegittimità della norma, così interpretata, avrebbero dovuto essere prospettate, nel rispetto della c.d. pregiudiziale sportiva, dinanzi agli organi della giustizia sportiva, poiché tra i provvedimenti comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, di cui alla novella dell’art. 3, co. 1 del d.l. n. 220 del 2003 introdotta dall’art. 1, co. 647, della legge. n. 145 del 2018, ed all’art. 12 ter dello Statuto del CONI, rientrano anche quelli che stabiliscono termini e requisiti dei relativi procedimenti (sulla legittimità della pregiudiziale, nel quadro di un’equilibrata attuazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, vedi, da ultimo, Corte Cost. sentenza n. 160/2019).

Alla stregua dei rilievi che precedono, difetta il requisito del fumus boni iuris del ricorso introduttivo. Ne deriva il rigetto dell’appello cautelare. Sussistono, tuttavia, giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase cautelare, considerata la novità delle questioni di diritto poste dal ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7516/2021).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

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