CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – ORDINANZA DEL 01/03/2021 N. 1748

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01748/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05995/2020 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5995 del 2020, proposto da

- OMISSIS -  in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Fattori, Luca Pardo, Avilio Presutti, Laura Gentili, Marco Martinelli e Matteo Padellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Mario Libertini, Alberto Toffoletto e Luca Toffoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161; Torino F.C., As Roma S.p.A., Associazione Altroconsumo, - OMISSIS -  Ltd non costituiti in giudizio; - OMISSIS -  Llc, - OMISSIS -  Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Cicala, Luca Pescatore e Francesco Goisis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acf Fiorentina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Anglani e Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3260/2020.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Avilio Presutti, A. R. Cassano, Giuliano Berruti, Mario Libertini, Luca Toffoletti, Martinelli, Padellaro e Simeoli dello Stato, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Considerato che:

- con il primo motivo di appello, la società deduce l’error in iudicando della sentenza impugnata, per non aver annullato il provvedimento, adottato in un periodo di “vacanza” della Presidenza dell’AGCM da un collegio composto di soli due membri, in violazione del principio di collegialità e sulla base di un regolamento secondo cui il voto del componente più anziano prevale sempre in caso di parità. Secondo l’appellante, la presenza del Presidente titolare sarebbe imprescindibile. Ciò sarebbe stabilito anche nel Regolamento (art. 6, c. 1), che consente una deroga a tale principio nelle sole ipotesi eccezionali (tipicamente individuate) di “assenza” o di “impedimento” del Presidente (artt. 7, c. 1 e 3, c. 2), e non anche quando si verifichi la (diversa) situazione di “vacanza”.

- in un caso similare, la Sezione (ordinanza n. 8072 del 15/12/20) ha ritenuto necessario acquisire un chiarimento dall’Autorità in ordine ai risultati della votazione sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato in prime cure;

- anche nel giudizio in esame, occorre che l’Autorità chiarisca: a) quale sia stata la data di scadenza naturale della carica del Presidente uscente dell’Autorità; b) se la “vacanza” del posto di Presidente dell’Autorità sia stata determinata dalla scadenza naturale del mandato oppure da dimissioni ante tempus e, in quest’ultimo caso, in quale data le eventuali dimissioni siano divenute efficaci; c) quali siano le date di nomina del nuovo Presidente e di rilascio dell’autorizzazione del CSM ad assumere l’incarico, nonché le date in cui tali atti siano divenuti efficaci; d) se al momento di adozione del provvedimento impugnato sia già intervenuta la nomina del nuovo Presidente e, in caso di risposta positiva, quali siano state le ragioni della sua assenza (impedimento temporaneo, ecc.); e) se il provvedimento sia stato adottato con la votazione unanime dei due componenti dell’Autorità in carica al momento dell’adozione del provvedimento, oppure con il voto prevalente del componente più anziano facente funzioni di Presidente;

- al predetto incombente istruttorio l’Autorità provvederà con relazione da depositarsi in giudizio entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, unitamente a copia della documentazione rilevante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dispone gli incombenti istruttori a carico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e nei termini di cui in motivazione e rinvia la discussione all’udienza pubblica del 15 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

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